Esecuzione dell'allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1546/2021 Sentenza del 13 aprile 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Georgia, patrocinata dalla lic. iur. Elisabetta Luda, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 29 marzo 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 7 febbraio 2020, il verbale di rilevamento dei dati personali del 18 febbraio 2020 (atto SEM [...]-13/9) ed il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 5 agosto 2020 (atto SEM 50/10), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 15/1, 16/1, 17/4, 18/2, 19/4, 20/2, 21/2, 22/9, 23/2, 24/4, 25/1, 26/2, 28/4, 29/2, 31/1, 32/11, 34/2, 35/1, 38/1, 39/12, 40/1, 41/1, 42/5, 43/4, 44/8, 46/1, 47/1, 48/4, 51/2, 52/3, 54/1, 60/8, 61/1, 64/2, 65/4, 66/4, 67/1, 69/1, 72/5, 73/4, 79/7), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 marzo 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 85/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 6 aprile 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 aprile 2021) per mezzo del quale l'interessata ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, contestualmente l'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, l'insorgente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che conto tenuto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che in corso di procedura, la richiedente ha ricondotto la sua domanda d'asilo esclusivamente ai suoi problemi di salute (cfr. atto 50/10, D4-D5); che segnatamente, all'arrivo in Svizzera le è stata diagnosticata una neoplasia mammaria, localmente avanzata, suscettibile di un trattamento ancora curativo e salvavita, una sindrome lomboradicolare L4 sinistra non deficitaria con esacerbazioni algiche recidivanti, ipertensione arteriosa e obesità permagna (cfr. tra i tanti atti medici, Lettera d'uscita dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, servizio di medicina interna del 24 agosto 2020, atto SEM 73/4), che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l'assenza di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che in particolare, a mente dell'autorità inferiore non vi sarebbero motivi medici inficianti l'esecuzione del provvedimento; che l'interessata potrebbe rivolgersi alle strutture sanitarie del Paese d'origine per i necessari trattamenti ed i relativi controlli; che in Georgia sarebbero disponibili i trattamenti adeguati al fine di curare e tenere sotto controllo il suo stato di salute; che altresì, ella potrebbe richiedere, ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento di cure necessarie per un periodo limitato nel Paese d'origine; che la pandemia mondiale di Covid-19 non risulterebbe neppure, da sola , d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che infine, la SEM ha ritenuto che in Georgia sarebbe presente la rete familiare della richiedente ed ella sarebbe altresì proprietaria di un appartamento a Kutaisi, che nel gravame viene censurata suddetta valutazione, che a dire della ricorrente, il suo stato di salute non sarebbe ancora tale da rendere esigibile un suo ritorno in Georgia; che ella avrebbe sofferto di una patologia tumorale che non sarebbe stata correttamente diagnosticata in tale Paese ciò che avrebbe aggravato il suo stato di salute ed ella non sarebbe più riuscita a svolgere alcuna attività; che in Svizzera lo staff medico sarebbe riuscito a migliorare parzialmente il suo stato di salute, ma la ricorrente necessiterebbe ancora di un seguito dal punto di vista clinico; che ella si troverebbe infatti in follow-up oncologico con esami specifici ogni 3-6 mesi per verificare il manifestarsi di un'eventuale recidiva; che questa fase sarebbe fondamentale per i pazienti con patologie tumorali; che l'insorgente dovrebbe poi ancora effettuare dei controlli per le patologie alla colonna vertebrale, non appena la situazione lo consentirà; che pertanto, il rinvio in Georgia in questo momento sarebbe ampiamente controindicato; che a ciò si aggiungerebbero i problemi del sistema sanitario nazionale; che l'esperienza medica dell'insorgente smentirebbe con i fatti gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario e confermerebbe che le cure mediche non verrebbero somministrate correttamente, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che per il resto la problematica medica è da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte; che l'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii), che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in disamina va rilevato che malgrado lo stato di salute della ricorrente al suo arrivo in Svizzera fosse molto serio, attualmente le sue condizioni generali risultano discrete; che invero, le è stata diagnosticata una neoplasia mammaria localmente avanzata ed è stata subito sottoposta a cicli di chemioterapia ai quali ha fatto seguito una mastectomia radicale con linfoadenectomia; che tali trattamenti hanno avuto esito positivo e la ricorrente risulta essere guarita dalla neoplasia localmente avanzata; che attualmente ella assume una terapia endocrina ed è sottoposta a radioterapia, entrambe a scopo precauzionale; che dei periodici controlli clinici ambulatoriali ogni 3-4 mesi, così come dei controlli ematochimici (almeno un prelievo ogni 6 mesi) e densitometria ossea secondo indicazioni specialistiche sono necessari per garantire il seguito del trattamento; che ad ogni modo la prognosi risulta essere buona (cfr. rapporto medico del 15 febbraio 2021, atto 79/7), che tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione in Georgia; che il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. D-4247/2018 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato), che segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018, D-4247/2018 consid. 5.4.3.3), che nello specifico, il governo georgiano ha molto operato alfine di migliorare l'accesso alle cure di malattie oncologiche e per ampliare le possibilità di trattamento, investendo in particolare nell'acquisto di attrezzature avanzate; che i trattamenti oncologici seguenti, sono inoltre finanziati al 100% dall'UHCP: gli interventi chirurgici, la chemioterapia come pure l'ormonoterapia e la radioterapia (cfr. D-4247/2018 consid. 5.4.3.3 e relativi riferimenti), che di conseguenza, la terapia endocrina - come a giusto titolo ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia - così come la radioterapia, iniziate in Svizzera a scopo precauzionale, non soltanto potranno essere continuate in Patria, ma altresì rientrano nei trattamenti oncologici finanziati completamente dall'UHCP, che lo stesso dicasi della terapia per curare l'ipertensione; che infatti, come rilevato in precedenza, diversi farmaci per l'ipertensione sono finanziati al 90%, che infine, neppure i problemi alla colonna vertebrale - peraltro non più menzionati nel certificato medico attuale (cfr. atto SEM 79/7) - e trattati con Pregabalin, risultano essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente potrà ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento di tale farmaco venendo allontanata con una riserva sufficiente, che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può esserle assicurata; che pur considerando con la dovuta attenzione il serio e precario stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera; che ella ha infatti già potuto rimanervi e portare a termine il trattamento oncologico di cui necessitava; che la sua ulteriore presenza in Svizzera tende piuttosto al mantenimento dello stato di salute in quanto i trattamenti necessari segnatamente per il seguito delle cure oncologiche così come gli aiuti finanziari per tali trattamenti, sono di principio disponibili in Georgia; che in tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifiche (o specializzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d'ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4247/2018 consid. 5.5.5 e relativo riferimento); che contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente in sede ricorsuale, ella ha già ottenuto nel suo Paese d'origine delle cure, anche gratuite, o in parte finanziate dallo Stato, per la sua patologia oncologica; che segnatamente, ella ha subito un intervento chirurgico di tiroidectomia per neoplasia ed è stata inoltre sottoposta a chemioterapia (cfr. atto SEM 50/10, D4), che altresì, la ricorrente dispone in Patria di una buona rete familiare - composta dal figlio maggiorenne, dalla madre e dal fratello (cfr. atto SEM 50/10, D36-D39) - che all'occorrenza la potrà sostenere ed è inoltre proprietaria di un appartamento a Kutaisi, che infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la complessa e seria situazione dello stato di salute della ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che ella non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Georgia, nonché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie, che di conseguenza, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: