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D-1434/2022

D-1434/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-04 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 8 febbraio 2022 (recte: 6 febbraio 2022). A.b Il 9 febbraio 2022 il richiedente è stato sottoposto ad una visita medica per (…). Nel corso di tale visita è stato altresì rilevato che il paziente avrebbe avuto nel febbraio 2020 un trauma (…) con trauma (…) per cui sarebbe stato operato anche a livello (…). Dai documenti medici forniti, si evincerebbe un (…) e una (…), oltre a problemi (…) di origine post-trauma- tica. A.c Il 17 febbraio 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. A.d In data 10 marzo 2022 egli è invece stato sentito in merito ai suoi mo- tivi d'asilo. Nel corso dell'audizione l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato minacciato dalla polizia di B._______ e picchiato una volta, prima delle elezioni, perché apparteneva al partito Girci. Dopo le elezioni egli non avrebbe più avuto problemi. In seguito, egli adduce di avere avuto un incidente stradale nel mese di feb- braio o marzo del 2020 con un'auto prestata da un amico. Si sarebbe schiantato contro un albero ed avrebbe subito un grave trauma (…). A se- guito dell'incidente egli sarebbe stato ricoverato in ospedale, sarebbe rima- sto in coma per 12 giorni ed avrebbe subito due operazioni. Una volta di- messo dall'ospedale, il proprietario dell'auto gli avrebbe richiesto il risarci- mento del danno. Non riuscendo a pagare una somma così ingente poiché avrebbe speso tutti i soldi per le cure mediche, l'interessato sarebbe stato denunciato alla polizia. Egli avrebbe subito un processo e sarebbe stato condannato a risarcire all’amico la somma di 5'500 dollari americani ed a pagare una multa di 2'000 Lari. L'interessato avrebbe dunque richiesto un prestito in banca ed avrebbe versato 2'500 dollari al proprietario dell'auto. Costui avrebbe comunque continuato ad infastidirlo telefonicamente ogni due giorni. In seguito, una sera, cinque o sei mesi fa circa, alle 02:00-03:00 di notte, mentre rientrava a casa, due individui l'avrebbero aggredito. Il ri- chiedente non avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia poiché avrebbe pensato che gli aggressori sarebbero stati mandati dal proprietario dell'auto. Temendo di venire nuovamente aggredito e per poter essere ope-

D-1434/2022 Pagina 3 rato, egli è espatriato. L'interessato ha dichiarato che il suo grosso pro- blema sarebbe legato alla (…), (…), (…). Inoltre desidererebbe una protesi (…), poiché nel (…) mancherebbe un osso che bisognerebbe sostituire. A.e La rappresentante legale del richiedente, con scritto dell'11 marzo 2022 ha trasmesso alla SEM due referti medici emessi in Georgia il 21 feb- braio 2020 ed il 4 giugno 2020, una parte di un referto emesso il 28 marzo 2021, due "(…) Report" del 19 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 nonché un "(…) Report" del 19 marzo 2020. A.f Il 18 marzo 2022 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 17 marzo 2022. B. Con decisione del 21 marzo 2022, notificata al ricorrente il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)

– avendo il Consiglio federale designato la Georgia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi – pronunciato l'allonta- namento dalla Svizzera dell'interessato, giudicando nel contempo, l'esecu- zione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi- bile. C. Il medesimo giorno la rappresentante legale ha sottoscritto la rinuncia al mandato di rappresentanza dell'interessato, mentre egli ha confermato con la propria firma di aver ricevuto la decisione della SEM. D. In data 28 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 marzo 2022), l'interessato è insorto con ricorso contro la decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postu- lando – limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento – l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria medica. Egli ha altresì presentato una do- manda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle pre- sunte spese processuali ed ha protestato tasse, spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 4.3 Oggetto del ricorso nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, con ricorso, non ha contestato il punto di questione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2).

E. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia. In merito all'esigibilità, l'autorità inferiore ha ritenuto che riguardo alle pro- blematiche mediche dovute all'incidente automobilistico, il ricorrente sa- rebbe stato curato in ospedale dove avrebbe subito diverse operazioni, iniezioni e trattamenti. La giurisprudenza avrebbe inoltre stabilito che l'as- sistenza medica in Georgia avrebbe fatto grandi evoluzioni, soprattutto ne- gli ultimi due o tre anni. La maggior parte delle strutture sarebbero ora ben attrezzate, quasi tutte le malattie sarebbero curabili e tutti i tipi di farmaci del mercato dell'Europa occidentale sarebbero disponibili. Oltre a ciò, un programma di assistenza sociale per le persone al di sotto della soglia di povertà esisterebbe in Georgia dal 2006, il quale includerebbe anche l'as- sicurazione sanitaria gratuita. Negli ultimi anni il sistema sanitario geor- giano avrebbe conosciuto un'importante ristrutturazione e sarebbero stati realizzati grandi progressi e la maggior parte delle patologie potrebbe es- sere trattata. Inoltre, dal 2013 la Georgia disporrebbe di un programma sa- nitario nazionale, il cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), che garantirebbe una copertura d'assicurazione malattia gratuita per tutti quelli che fino ad allora ne sarebbero stati sprovvisti. La parte dei costi che il paziente dovrebbe assumersi sarebbe calcolata in base al reddito. Le

D-1434/2022 Pagina 6 persone con un reddito medio-basso avrebbero un accesso limitato al pro- gramma UHCP, mentre le persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, i bambini e i pensionati potrebbero beneficiare gratuitamente di tutte le pre- stazioni. In Georgia esisterebbero poi delle possibilità per vedersi rimbor- sato anche il restante contributo, per esempio attraverso la "Social Service Agency" o le municipalità. Nel caso in disamina, i referti medici prodotti dall'interessato mostrerebbero che egli è stato curato da diversi specialisti in Georgia. Le problematiche mediche fatte valere potrebbero di conse- guenza essere trattate in Georgia, dove egli avrebbe ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari. Vi sarebbero cliniche specializzate per inter- venti (…), come pure per la chirurgia (…), soprattutto a Tbilisi. Gli interventi desiderati dal richiedente non sarebbero necessari per salvargli la vita, per- tanto non vi sarebbe esigenza di trattamento in Svizzera. Infine, l'interes- sato potrebbe richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato (art. 93 cpv. 1 lett.

d. LAsi).

E. 6.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità infe- riore in merito all'esigibilità dell'allontanamento. Egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto procedere a degli accertamenti medici ulteriori prima di emanare la decisione, come richiesto dalla rappresentante legale. Egli sa- rebbe infatti esposto a pericoli concreti. Il ricorrente chiede dunque l'annul- lamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione circa i limiti delle cure mediche a cui potrebbe es- sere confrontato in Georgia.

E. 7.1 Nel caso in disamina viene censurato – secondo il senso – un accerta- mento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente.

E. 7.2.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inqui- sitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La deter- minazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. marg. 34). Si- gnificativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.2.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è

D-1434/2022 Pagina 7 convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (PA- TRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Waldmann/Weis- senberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'istru- zione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porte- ranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 con- sid. 5).

E. 7.2.2 I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiari- mento delle questioni di natura medica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.3.2.1 e relativi riferimenti).

E. 7.3 Nel caso in narrativa non risulta che la SEM sia venuta meno agli ob- blighi che le si impongono in virtù del principio inquisitorio. Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente e dagli stessi risultava in maniera chiara che a febbraio 2020 egli in Georgia ha subito un trauma (…) con trauma (…) per cui è stato operato anche a livello (…). Al ricorrente è altresì stato diagnosticato un (…) e una (…), oltre a problemi (…) di origine post-traumatica (cfr. atti SEM 10/2 e referti medici georgiani allegati con scritto dell'11 marzo 2022). Nei certificati medici ver- sati agli atti non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. In un tale contesto, non era quindi indicato rac- cogliere un ulteriore rapporto più dettagliato nella forma di un "formulario F4" o di altra documentazione medica. Di conseguenza, la SEM non ha violato il principio inquisitorio.

E. 8.1 Va, dunque, analizzato se l’autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricor- rente.

E. 8.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

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E. 8.3 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte euro- pea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possi- bilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza ge- nerale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è suffi- ciente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interes- sato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti arti- coli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.4 Nel caso in esame, visto che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il suo Paese d'ori- gine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di es- sere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

E. 8.5 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica pos- sono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straor- dinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). Ciò non risulta tuttavia essere il caso nella fattispecie, come peraltro nep- pure censurato in sede ricorsuale.

E. 8.6 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

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E. 9.1.1 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di pre- sumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispe- cie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tri- bunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti ci- tati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile.

E. 9.1.2 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina ge- nerale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigi- bile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ra- gione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pre- giudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 9.2.1 Tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione in Georgia. Come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del

D-1434/2022 Pagina 10 Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato). Segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale (UHCP), nel feb- braio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicu- rata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medi- camenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono in- vero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio- vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018).

E. 9.2.2 Nel caso in disamina va anzitutto rilevato che i referti medici mostrano che il ricorrente all'epoca è stato curato da diversi specialisti in Georgia. Ora egli vorrebbe poter essere operato in Svizzera agli (…), poiché (…), e alla (…), per introdurre una protesi nella (…). Tuttavia, alla luce delle sue- sposte considerazioni non vi è ragione di ritenere che il ricorrente non possa essere adeguatamente trattato in Georgia, dove in passato egli ha già ottenuto tutte le cure e i medicamenti necessari. Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano interventi (…) (ad esempio all'Amtel Ho- spital di Tbilisi, < [….] >, consultato il 1° aprile 2021; o alla Clinica Jerarsi di Tbilisi, < […] >, consultato il 1° aprile 2021), come pure diverse cliniche specializzate per la chirurgia (…), soprattutto a Tbilisi (ad esempio il Natio- nal Center of […], New Hospitals di Tbilisi, < […] >, consultato il 1° aprile 2021). Pertanto, considerato quanto sopra esposto, per le proble- matiche di salute del ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essen- ziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanzia- mento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insor- gente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Gli interventi desiderati dal ricorrente

– essendo delle cure mediche specifiche (o specializzate) – non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019

D-1434/2022 Pagina 11 consid. 5.5.5 e relativo riferimento e D-1546/2021 del 13 aprile 2021 pag. 9).

E. 9.3 Altresì, il ricorrente dispone in Patria di una buona rete familiare – com- posta a Tbilisi dalla moglie, dai due figli e dalla sorella; a B._______ dal padre e dalla nonna; a C._______ da diversi zii (cfr. atto SEM 14/10, pag. 3 segg.) – che all'occorrenza lo potrà sostenere. Egli dispone altresì di espe- rienza professionale in diversi campi e sarà, dunque, come in passato, in grado di provvedere al sostentamento della famiglia. Inoltre, il ricorrente è proprietario di un appartamento a Tbilisi, nel quale viveva con la famiglia.

E. 9.4 Infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica – ad esempio ottenendo una riserva di me- dicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limi- tato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Or- dinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).

E. 9.5 Visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Georgia, nonché di poter be- neficiare delle cure essenziali e necessarie.

E. 9.6 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ra- gionevolmente esigibile.

E. 10 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Alla luce delle suesposte considerazioni, in materia di esecuzione dell'al- lontanamento, a giusto titolo l'autorità inferiore non ha effettuato ulteriori chiarimenti in conformità all'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.

E. 12 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto

D-1434/2022 Pagina 12 federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto la decisione va confermata ed il ricorso va respinto.

E. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.

E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1 – 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1434/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.– , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1434/2022 Sentenza del 4 aprile 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 21 marzo 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 8 febbraio 2022 (recte: 6 febbraio 2022). A.b Il 9 febbraio 2022 il richiedente è stato sottoposto ad una visita medica per (...). Nel corso di tale visita è stato altresì rilevato che il paziente avrebbe avuto nel febbraio 2020 un trauma (...) con trauma (...) per cui sarebbe stato operato anche a livello (...). Dai documenti medici forniti, si evincerebbe un (...) e una (...), oltre a problemi (...) di origine post-traumatica. A.c Il 17 febbraio 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. A.d In data 10 marzo 2022 egli è invece stato sentito in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso dell'audizione l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato minacciato dalla polizia di B._______ e picchiato una volta, prima delle elezioni, perché apparteneva al partito Girci. Dopo le elezioni egli non avrebbe più avuto problemi. In seguito, egli adduce di avere avuto un incidente stradale nel mese di febbraio o marzo del 2020 con un'auto prestata da un amico. Si sarebbe schiantato contro un albero ed avrebbe subito un grave trauma (...). A seguito dell'incidente egli sarebbe stato ricoverato in ospedale, sarebbe rimasto in coma per 12 giorni ed avrebbe subito due operazioni. Una volta dimesso dall'ospedale, il proprietario dell'auto gli avrebbe richiesto il risarcimento del danno. Non riuscendo a pagare una somma così ingente poiché avrebbe speso tutti i soldi per le cure mediche, l'interessato sarebbe stato denunciato alla polizia. Egli avrebbe subito un processo e sarebbe stato condannato a risarcire all'amico la somma di 5'500 dollari americani ed a pagare una multa di 2'000 Lari. L'interessato avrebbe dunque richiesto un prestito in banca ed avrebbe versato 2'500 dollari al proprietario dell'auto. Costui avrebbe comunque continuato ad infastidirlo telefonicamente ogni due giorni. In seguito, una sera, cinque o sei mesi fa circa, alle 02:00-03:00 di notte, mentre rientrava a casa, due individui l'avrebbero aggredito. Il richiedente non avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia poiché avrebbe pensato che gli aggressori sarebbero stati mandati dal proprietario dell'auto. Temendo di venire nuovamente aggredito e per poter essere operato, egli è espatriato. L'interessato ha dichiarato che il suo grosso problema sarebbe legato alla (...), (...), (...). Inoltre desidererebbe una protesi (...), poiché nel (...) mancherebbe un osso che bisognerebbe sostituire. A.e La rappresentante legale del richiedente, con scritto dell'11 marzo 2022 ha trasmesso alla SEM due referti medici emessi in Georgia il 21 febbraio 2020 ed il 4 giugno 2020, una parte di un referto emesso il 28 marzo 2021, due "(...) Report" del 19 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 nonché un "(...) Report" del 19 marzo 2020. A.f Il 18 marzo 2022 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 17 marzo 2022. B. Con decisione del 21 marzo 2022, notificata al ricorrente il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) - avendo il Consiglio federale designato la Georgia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi - pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, giudicando nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il medesimo giorno la rappresentante legale ha sottoscritto la rinuncia al mandato di rappresentanza dell'interessato, mentre egli ha confermato con la propria firma di aver ricevuto la decisione della SEM. D. In data 28 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 marzo 2022), l'interessato è insorto con ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando - limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento - l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria medica. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha protestato tasse, spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4.3 Oggetto del ricorso nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, con ricorso, non ha contestato il punto di questione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia. In merito all'esigibilità, l'autorità inferiore ha ritenuto che riguardo alle problematiche mediche dovute all'incidente automobilistico, il ricorrente sarebbe stato curato in ospedale dove avrebbe subito diverse operazioni, iniezioni e trattamenti. La giurisprudenza avrebbe inoltre stabilito che l'assistenza medica in Georgia avrebbe fatto grandi evoluzioni, soprattutto negli ultimi due o tre anni. La maggior parte delle strutture sarebbero ora ben attrezzate, quasi tutte le malattie sarebbero curabili e tutti i tipi di farmaci del mercato dell'Europa occidentale sarebbero disponibili. Oltre a ciò, un programma di assistenza sociale per le persone al di sotto della soglia di povertà esisterebbe in Georgia dal 2006, il quale includerebbe anche l'assicurazione sanitaria gratuita. Negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano avrebbe conosciuto un'importante ristrutturazione e sarebbero stati realizzati grandi progressi e la maggior parte delle patologie potrebbe essere trattata. Inoltre, dal 2013 la Georgia disporrebbe di un programma sanitario nazionale, il cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), che garantirebbe una copertura d'assicurazione malattia gratuita per tutti quelli che fino ad allora ne sarebbero stati sprovvisti. La parte dei costi che il paziente dovrebbe assumersi sarebbe calcolata in base al reddito. Le persone con un reddito medio-basso avrebbero un accesso limitato al programma UHCP, mentre le persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, i bambini e i pensionati potrebbero beneficiare gratuitamente di tutte le prestazioni. In Georgia esisterebbero poi delle possibilità per vedersi rimborsato anche il restante contributo, per esempio attraverso la "Social Service Agency" o le municipalità. Nel caso in disamina, i referti medici prodotti dall'interessato mostrerebbero che egli è stato curato da diversi specialisti in Georgia. Le problematiche mediche fatte valere potrebbero di conseguenza essere trattate in Georgia, dove egli avrebbe ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari. Vi sarebbero cliniche specializzate per interventi (...), come pure per la chirurgia (...), soprattutto a Tbilisi. Gli interventi desiderati dal richiedente non sarebbero necessari per salvargli la vita, pertanto non vi sarebbe esigenza di trattamento in Svizzera. Infine, l'interessato potrebbe richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato (art. 93 cpv. 1 lett. d. LAsi). 6.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'esigibilità dell'allontanamento. Egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto procedere a degli accertamenti medici ulteriori prima di emanare la decisione, come richiesto dalla rappresentante legale. Egli sarebbe infatti esposto a pericoli concreti. Il ricorrente chiede dunque l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione circa i limiti delle cure mediche a cui potrebbe essere confrontato in Georgia. 7. 7.1 Nel caso in disamina viene censurato - secondo il senso - un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente. 7.2 7.2.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/ Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. marg. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.2.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 7.2.2 I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.3.2.1 e relativi riferimenti). 7.3 Nel caso in narrativa non risulta che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù del principio inquisitorio. Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente e dagli stessi risultava in maniera chiara che a febbraio 2020 egli in Georgia ha subito un trauma (...) con trauma (...) per cui è stato operato anche a livello (...). Al ricorrente è altresì stato diagnosticato un (...) e una (...), oltre a problemi (...) di origine post-traumatica (cfr. atti SEM 10/2 e referti medici georgiani allegati con scritto dell'11 marzo 2022). Nei certificati medici versati agli atti non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. In un tale contesto, non era quindi indicato raccogliere un ulteriore rapporto più dettagliato nella forma di un "formulario F4" o di altra documentazione medica. Di conseguenza, la SEM non ha violato il principio inquisitorio. 8. 8.1 Va, dunque, analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 8.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.3 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.4 Nel caso in esame, visto che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il suo Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 8.5 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). Ciò non risulta tuttavia essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale. 8.6 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.1.1 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile. 9.1.2 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/ 50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 9.2 9.2.1 Tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione in Georgia. Come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato). Segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018). 9.2.2 Nel caso in disamina va anzitutto rilevato che i referti medici mostrano che il ricorrente all'epoca è stato curato da diversi specialisti in Georgia. Ora egli vorrebbe poter essere operato in Svizzera agli (...), poiché (...), e alla (...), per introdurre una protesi nella (...). Tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni non vi è ragione di ritenere che il ricorrente non possa essere adeguatamente trattato in Georgia, dove in passato egli ha già ottenuto tutte le cure e i medicamenti necessari. Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano interventi (...) (ad esempio all'Amtel Hospital di Tbilisi, [....] >, consultato il 1° aprile 2021; o alla Clinica Jerarsi di Tbilisi, , consultato il 1° aprile 2021), come pure diverse cliniche specializzate per la chirurgia (...), soprattutto a Tbilisi (ad esempio il National Center of [...], New Hospitals di Tbilisi, [...] >, consultato il 1° aprile 2021). Pertanto, considerato quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Gli interventi desiderati dal ricorrente - essendo delle cure mediche specifiche (o specializzate) - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.5 e relativo riferimento e D-1546/2021 del 13 aprile 2021 pag. 9). 9.3 Altresì, il ricorrente dispone in Patria di una buona rete familiare - composta a Tbilisi dalla moglie, dai due figli e dalla sorella; a B._______ dal padre e dalla nonna; a C._______ da diversi zii (cfr. atto SEM 14/10, pag. 3 segg.) - che all'occorrenza lo potrà sostenere. Egli dispone altresì di esperienza professionale in diversi campi e sarà, dunque, come in passato, in grado di provvedere al sostentamento della famiglia. Inoltre, il ricorrente è proprietario di un appartamento a Tbilisi, nel quale viveva con la famiglia. 9.4 Infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 9.5 Visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Georgia, nonché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie. 9.6 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile.

10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Alla luce delle suesposte considerazioni, in materia di esecuzione dell'allontanamento, a giusto titolo l'autorità inferiore non ha effettuato ulteriori chiarimenti in conformità all'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.

12. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto la decisione va confermata ed il ricorso va respinto. 13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1 - 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.- , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: