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D-3141/2023

D-3141/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-06 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente, cittadino georgiano originario di B._______, questionato sui suoi motivi d’asilo, ha dichiarato di aver subito, sin da quando era piccolo, delle violenze fisiche e psicologiche da parte di suo padre, affetto da alcolismo; che, d’altronde, lo stesso si sarebbe dimostrato estremamente aggressivo nei confronti di altri membri della sua famiglia; che egli avrebbe utilizzato la violenza quale forma di educazione; che, in particolare, tra i metodi educativi utilizzati sarebbero figurati l’utilizzo di una cintura in cuoio e di rami di alberi al fine di procurare del dolore, nonché altri metodi che il ricorrente ritiene troppo difficile esprimere; che tale violenza sarebbe stata pure psicologica; che sua madre sarebbe stata

D-3141/2023 Pagina 4 costretta a lasciare la Georgia per recarsi in Turchia al fine di fuggire le violenze del padre; che nel 2018, l’interessato si sarebbe trasferito con sua madre, tornata in patria dopo aver lavorato in Turchia per diversi anni, e le sue sorelle, a C._______ al fine di evitare qualsiasi contatto con il padre e di poter frequentare l’università; che, da quel momento, egli avrebbe esercitato varie attività accessorie al fine di finanziare i propri studi; che, nel 2020, a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, egli sarebbe stato tuttavia costretto a lasciare tali impieghi; che, essendo in mancanza di mezzi di sostentamento, lui e gli altri membri della sua famiglia sarebbero tornati a vivere con il padre a B._______; che sua madre sarebbe tuttavia di nuovo fuggita in Turchia per evitare di subire ulteriori violenze; che il padre avrebbe criticato la scelta della madre, invece difesa dal figlio; che suo padre l’avrebbe, per questo motivo, minacciato con un coltello e tentato di ucciderlo; che l’interessato avrebbe pertanto preso la decisione di fuggire senza tuttavia denunciare quanto accaduto poiché “in Georgia non ha senso farlo, perché in Georgia devi avere parenti che lavorano da loro o devi avere tanti soldi se no le autorità non fanno nulla per aiutarti”; che, nel dicembre 2021, grazie all’aiuto di un amico si sarebbe recato in Polonia, dove avrebbe svolto diverse attività lavorative al fine di risparmiare del denaro per continuare i suoi studi; che egli avrebbe avuto diversi problemi di salute già dall’età di quindici anni che sarebbero peggiorati a causa dei lavori pesanti effettuati in Polonia; che, per questi motivi, avrebbe preso la decisione di partire alla volta della Svizzera, dove già si trovavano alcuni dei suoi famigliari, con la speranza, in particolare, di riuscire a regolarizzare la propria pressione sanguigna; che nel suo Paese d’origine l’assicurazione statale gratuita coprirebbe pochissime prestazioni e solamente in Svizzera gli sarebbe stato possibile ottenere gli accertamenti medici di alto livello di cui avrebbe avuto bisogno; che, dal giorno del suo espatrio, non avrebbe più comunicato con il proprio padre; che, due mesi dopo il suo espatrio, i vicini di casa di suo padre gli avrebbero comunicato che lo stesso aveva tentato il suicidio; che il ricorrente sostiene di essere in pericolo di vita se dovesse ritornare in Patria considerata la presenza di suo padre, non ritenendo possibile stabilirsi altrove nel suo Paese siccome quest’ultimo troverebbe comunque il modo di rintracciarlo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),

D-3141/2023 Pagina 5 che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che, in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che, inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane,

D-3141/2023 Pagina 6 che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non- statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche e verbali subite per mano del padre, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente sostiene infatti essenzialmente che le autorità georgiane non sarebbero intervenute dato che egli non avrebbe delle conoscenze al loro interno e non disporrebbe di sufficienti risorse economiche per chiederne l’intervento; che lo stesso non ha tuttavia mai tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare tali fatti e ciò nonostante egli avrebbe ritenuto di essere in pericolo di morte essendo stato minacciato dal padre con un’arma da taglio; che, pertanto, non è possibile escludere che le autorità georgiane sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che, di conseguenza, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni subite, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera

D-3141/2023 Pagina 7 (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che, d’altronde, egli, quale figlio maggiorenne non dipendente economicamente dalla madre, residente nel Canton D._______, non può beneficiare del principio dell’unità della famiglia; che tale principio non può inoltre essere applicato per la presenza, in Svizzera, della di lui sorella e del nipote non rientrando, gli stessi, nella definizione di “famiglia” ai sensi dell’art. 1a lett. e OAsi 1, che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che, innanzitutto, l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),

D-3141/2023 Pagina 8 che, giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, in primo luogo, la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che, in secondo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel Paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il sistema sanitario presente in Georgia ha conosciuto negli ultimi anni un’importante ristrutturazione e sono stati realizzati grandi progressi, nel

D-3141/2023 Pagina 9 senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se esso non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-2246/2023 dell’8 maggio 2023); che, segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione-malattia gratuita è garantita a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che una riforma dell’UHCP avvenuta nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sarebbero altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenze del Tribunale D- 4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2.1; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheits- programme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018); che a partire dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici; che le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; ex multis E-6650/2018 del 19 marzo 2019 consid. 3.6.3), che, in Georgia, sebbene pochi psichiatri e psicologi lavorano secondo le più recenti conoscenze scientifiche, il trattamento e i seguenti approfondi- menti ulteriori delle malattie mentali sono forniti gratuitamente; che la maggior parte dei disturbi mentali e comportamentali viene trattata con farmaci; che, dal 2011, diverse strutture che offrono cure psichiatriche, in particolare a Tbilisi, sono state riabilitate e attrezzate, in conformità alla legislazione georgiana e ai requisiti internazionali (cfr. sentenza del Tribunale D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.4); che in Georgia sono attive anche diverse organizzazioni non governative (ONG) il cui campo d'azione riguarda specificamente l'accompagnamento e il sostegno delle persone affette da malattie mentali (cfr. sentenze del Tribunale

D-3141/2023 Pagina 10 E-6171/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.5.2; D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.5), che, nel caso di specie, al ricorrente sono stati diagnosticati un’ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 14/2, 22/2, 26/2, 29/2), tachicardia sinusale (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/3, 24/4), insonnia (cfr. atto SEM n. 17/2), rispettivamente una reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM

n. 21/2, 24/4, 26/2, 28/2, 31/2, 32/3); che l’ipertensione e la tachicardia sinusale sarebbero insorte già dall’età di 15 anni (cfr. atto SEM n. 35/12, R36) e che egli sarebbe stato sottoposto a delle cure in Georgia (cfr. atto SEM n. 35/12, R38); che i medici che lo avrebbero esaminato in Svizzera avrebbero escluso che egli soffra della sindrome di Cushing (cfr. atto SEM

n. 15/2); che, dai referti medici presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 12/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/3, 19/3, 21/2, 22/2, 25/1, 26/2, 27/1, 28/2, 29/2, 31/2, 32/3, 34/1) non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, alla luce della summenzionata giurispru- denza, in Georgia esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che a comprova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, ha sviluppato delle competenze lavorative in diversi settori, dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. 35/12, R19), che gli avrebbe permesso di finanziare gli studi e di ripagare i debiti (cfr. atto SEM n. 35/12, R27, R28), e ha ottenuto un diploma di scuola secondaria in ambito di servizi finanziari (cfr. atto SEM n. 35/12, R32 e R33), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),

D-3141/2023 Pagina 11 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3141/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni

E. 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane,

D-3141/2023 Pagina 6 che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non- statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche e verbali subite per mano del padre, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente sostiene infatti essenzialmente che le autorità georgiane non sarebbero intervenute dato che egli non avrebbe delle conoscenze al loro interno e non disporrebbe di sufficienti risorse economiche per chiederne l’intervento; che lo stesso non ha tuttavia mai tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare tali fatti e ciò nonostante egli avrebbe ritenuto di essere in pericolo di morte essendo stato minacciato dal padre con un’arma da taglio; che, pertanto, non è possibile escludere che le autorità georgiane sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che, di conseguenza, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni subite, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera

D-3141/2023 Pagina 7 (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che, d’altronde, egli, quale figlio maggiorenne non dipendente economicamente dalla madre, residente nel Canton D._______, non può beneficiare del principio dell’unità della famiglia; che tale principio non può inoltre essere applicato per la presenza, in Svizzera, della di lui sorella e del nipote non rientrando, gli stessi, nella definizione di “famiglia” ai sensi dell’art. 1a lett. e OAsi 1, che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che, innanzitutto, l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),

D-3141/2023 Pagina 8 che, giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, in primo luogo, la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che, in secondo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel Paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il sistema sanitario presente in Georgia ha conosciuto negli ultimi anni un’importante ristrutturazione e sono stati realizzati grandi progressi, nel

D-3141/2023 Pagina 9 senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se esso non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-2246/2023 dell’8 maggio 2023); che, segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione-malattia gratuita è garantita a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che una riforma dell’UHCP avvenuta nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sarebbero altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenze del Tribunale D- 4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2.1; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheits- programme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018); che a partire dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici; che le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; ex multis E-6650/2018 del 19 marzo 2019 consid. 3.6.3), che, in Georgia, sebbene pochi psichiatri e psicologi lavorano secondo le più recenti conoscenze scientifiche, il trattamento e i seguenti approfondi- menti ulteriori delle malattie mentali sono forniti gratuitamente; che la maggior parte dei disturbi mentali e comportamentali viene trattata con farmaci; che, dal 2011, diverse strutture che offrono cure psichiatriche, in particolare a Tbilisi, sono state riabilitate e attrezzate, in conformità alla legislazione georgiana e ai requisiti internazionali (cfr. sentenza del Tribunale D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.4); che in Georgia sono attive anche diverse organizzazioni non governative (ONG) il cui campo d'azione riguarda specificamente l'accompagnamento e il sostegno delle persone affette da malattie mentali (cfr. sentenze del Tribunale

D-3141/2023 Pagina 10 E-6171/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.5.2; D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.5), che, nel caso di specie, al ricorrente sono stati diagnosticati un’ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 14/2, 22/2, 26/2, 29/2), tachicardia sinusale (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/3, 24/4), insonnia (cfr. atto SEM n. 17/2), rispettivamente una reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM

n. 21/2, 24/4, 26/2, 28/2, 31/2, 32/3); che l’ipertensione e la tachicardia sinusale sarebbero insorte già dall’età di 15 anni (cfr. atto SEM n. 35/12, R36) e che egli sarebbe stato sottoposto a delle cure in Georgia (cfr. atto SEM n. 35/12, R38); che i medici che lo avrebbero esaminato in Svizzera avrebbero escluso che egli soffra della sindrome di Cushing (cfr. atto SEM

n. 15/2); che, dai referti medici presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 12/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/3, 19/3, 21/2, 22/2, 25/1, 26/2, 27/1, 28/2, 29/2, 31/2, 32/3, 34/1) non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, alla luce della summenzionata giurispru- denza, in Georgia esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che a comprova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, ha sviluppato delle competenze lavorative in diversi settori, dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. 35/12, R19), che gli avrebbe permesso di finanziare gli studi e di ripagare i debiti (cfr. atto SEM n. 35/12, R27, R28), e ha ottenuto un diploma di scuola secondaria in ambito di servizi finanziari (cfr. atto SEM n. 35/12, R32 e R33), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),

D-3141/2023 Pagina 11 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3141/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3141/2023 Sentenza del 6 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi);decisione della SEM del 24 maggio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato il 1° dicembre 2022 in Svizzera, la procura conferita il 9 dicembre 2022 dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli, i verbali di rilevamento dei dati personali del 1° dicembre 2022 e dell'audizione sui motivi d'asilo del 5 maggio 2023, i mezzi di prova consegnati in corso di procedura dall'interessato e la documentazione medica agli atti, dalla quale emergerebbe che egli sarebbe affetto da ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 14/2, 22/2, 26/2, 29/2), tachicardia sinusale (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/3, 24/4), insonnia (cfr. atto SEM n. 17/2), rispettivamente reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM n. 21/2, 24/4, 26/2, 28/2, 31/2, 32/3), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 9 maggio 2023, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica del 9 maggio 2023, la decisione del 24 maggio 2023, notificata il 25 maggio 2023 (cfr. tracciamento dell'invio), con cui la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 1° giugno 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2023), per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale"), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente, cittadino georgiano originario di B._______, questionato sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato di aver subito, sin da quando era piccolo, delle violenze fisiche e psicologiche da parte di suo padre, affetto da alcolismo; che, d'altronde, lo stesso si sarebbe dimostrato estremamente aggressivo nei confronti di altri membri della sua famiglia; che egli avrebbe utilizzato la violenza quale forma di educazione; che, in particolare, tra i metodi educativi utilizzati sarebbero figurati l'utilizzo di una cintura in cuoio e di rami di alberi al fine di procurare del dolore, nonché altri metodi che il ricorrente ritiene troppo difficile esprimere; che tale violenza sarebbe stata pure psicologica; che sua madre sarebbe stata costretta a lasciare la Georgia per recarsi in Turchia al fine di fuggire le violenze del padre; che nel 2018, l'interessato si sarebbe trasferito con sua madre, tornata in patria dopo aver lavorato in Turchia per diversi anni, e le sue sorelle, a C._______ al fine di evitare qualsiasi contatto con il padre e di poter frequentare l'università; che, da quel momento, egli avrebbe esercitato varie attività accessorie al fine di finanziare i propri studi; che, nel 2020, a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, egli sarebbe stato tuttavia costretto a lasciare tali impieghi; che, essendo in mancanza di mezzi di sostentamento, lui e gli altri membri della sua famiglia sarebbero tornati a vivere con il padre a B._______; che sua madre sarebbe tuttavia di nuovo fuggita in Turchia per evitare di subire ulteriori violenze; che il padre avrebbe criticato la scelta della madre, invece difesa dal figlio; che suo padre l'avrebbe, per questo motivo, minacciato con un coltello e tentato di ucciderlo; che l'interessato avrebbe pertanto preso la decisione di fuggire senza tuttavia denunciare quanto accaduto poiché "in Georgia non ha senso farlo, perché in Georgia devi avere parenti che lavorano da loro o devi avere tanti soldi se no le autorità non fanno nulla per aiutarti"; che, nel dicembre 2021, grazie all'aiuto di un amico si sarebbe recato in Polonia, dove avrebbe svolto diverse attività lavorative al fine di risparmiare del denaro per continuare i suoi studi; che egli avrebbe avuto diversi problemi di salute già dall'età di quindici anni che sarebbero peggiorati a causa dei lavori pesanti effettuati in Polonia; che, per questi motivi, avrebbe preso la decisione di partire alla volta della Svizzera, dove già si trovavano alcuni dei suoi famigliari, con la speranza, in particolare, di riuscire a regolarizzare la propria pressione sanguigna; che nel suo Paese d'origine l'assicurazione statale gratuita coprirebbe pochissime prestazioni e solamente in Svizzera gli sarebbe stato possibile ottenere gli accertamenti medici di alto livello di cui avrebbe avuto bisogno; che, dal giorno del suo espatrio, non avrebbe più comunicato con il proprio padre; che, due mesi dopo il suo espatrio, i vicini di casa di suo padre gli avrebbero comunicato che lo stesso aveva tentato il suicidio; che il ricorrente sostiene di essere in pericolo di vita se dovesse ritornare in Patria considerata la presenza di suo padre, non ritenendo possibile stabilirsi altrove nel suo Paese siccome quest'ultimo troverebbe comunque il modo di rintracciarlo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che, in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che, inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche e verbali subite per mano del padre, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l'insorgente sostiene infatti essenzialmente che le autorità georgiane non sarebbero intervenute dato che egli non avrebbe delle conoscenze al loro interno e non disporrebbe di sufficienti risorse economiche per chiederne l'intervento; che lo stesso non ha tuttavia mai tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare tali fatti e ciò nonostante egli avrebbe ritenuto di essere in pericolo di morte essendo stato minacciato dal padre con un'arma da taglio; che, pertanto, non è possibile escludere che le autorità georgiane sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che, di conseguenza, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni subite, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell'asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che, d'altronde, egli, quale figlio maggiorenne non dipendente economicamente dalla madre, residente nel Canton D._______, non può beneficiare del principio dell'unità della famiglia; che tale principio non può inoltre essere applicato per la presenza, in Svizzera, della di lui sorella e del nipote non rientrando, gli stessi, nella definizione di "famiglia" ai sensi dell'art. 1a lett. e OAsi 1, che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che, innanzitutto, l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, in primo luogo, la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che, in secondo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/ 50 consid. 8.3); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il sistema sanitario presente in Georgia ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e sono stati realizzati grandi progressi, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se esso non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-2246/2023 dell'8 maggio 2023); che, segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è garantita a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che una riforma dell'UHCP avvenuta nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sarebbero altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2.1; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018); che a partire dal mese di maggio del 2017, l'UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici; che le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall'assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; ex multis E-6650/2018 del 19 marzo 2019 consid. 3.6.3), che, in Georgia, sebbene pochi psichiatri e psicologi lavorano secondo le più recenti conoscenze scientifiche, il trattamento e i seguenti approfondimenti ulteriori delle malattie mentali sono forniti gratuitamente; che la maggior parte dei disturbi mentali e comportamentali viene trattata con farmaci; che, dal 2011, diverse strutture che offrono cure psichiatriche, in particolare a Tbilisi, sono state riabilitate e attrezzate, in conformità alla legislazione georgiana e ai requisiti internazionali (cfr. sentenza del Tribunale D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.4); che in Georgia sono attive anche diverse organizzazioni non governative (ONG) il cui campo d'azione riguarda specificamente l'accompagnamento e il sostegno delle persone affette da malattie mentali (cfr. sentenze del Tribunale E-6171/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.5.2; D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.5), che, nel caso di specie, al ricorrente sono stati diagnosticati un'ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 14/2, 22/2, 26/2, 29/2), tachicardia sinusale (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/3, 24/4), insonnia (cfr. atto SEM n. 17/2), rispettivamente una reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM n. 21/2, 24/4, 26/2, 28/2, 31/2, 32/3); che l'ipertensione e la tachicardia sinusale sarebbero insorte già dall'età di 15 anni (cfr. atto SEM n. 35/12, R36) e che egli sarebbe stato sottoposto a delle cure in Georgia (cfr. atto SEM n. 35/12, R38); che i medici che lo avrebbero esaminato in Svizzera avrebbero escluso che egli soffra della sindrome di Cushing (cfr. atto SEM n. 15/2); che, dai referti medici presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 12/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/3, 19/3, 21/2, 22/2, 25/1, 26/2, 27/1, 28/2, 29/2, 31/2, 32/3, 34/1) non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, alla luce della summenzionata giurisprudenza, in Georgia esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che a comprova di quanto precede, l'insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, ha sviluppato delle competenze lavorative in diversi settori, dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. 35/12, R19), che gli avrebbe permesso di finanziare gli studi e di ripagare i debiti (cfr. atto SEM n. 35/12, R27, R28), e ha ottenuto un diploma di scuola secondaria in ambito di servizi finanziari (cfr. atto SEM n. 35/12, R32 e R33), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni