Esecuzione dell'allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2246/2023 Sentenza dell'8 maggio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 17 aprile 2023 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in data (...) novembre 2022 in Svizzera, la procura conferita dall'interessato il 2 dicembre 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale d'audizione del 6 aprile 2022 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la documentazione medica agli atti, il parere dell'interessato del 14 aprile 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 aprile 2023, la decisione del 17 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica del 17 aprile 2023, il ricorso del 24 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 25 aprile 2023 ) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando l'annullamento della decisione avversata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili, la lettera della visita ambulatoriale del 18 aprile 2023 e il referto medico del 20 aprile 2023, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano, proveniente da B._______, questionato sui motivi d'asilo ha ricondotto la sua domanda d'asilo esclusivamente ai suoi problemi di salute; che nel (...), durante un volo tra C._______ e B._______, il velivolo sul quale egli viaggiava avrebbe avuto un guasto al motore sinistro; che sebbene l'aereo sia riuscito ad atterrare, egli avrebbe provato tanta paura; che poco dopo, egli avrebbe cominciato a soffrire di psoriasi, pressione alta e tachicardia; che nonostante, le diverse visite mediche e le terapie intraprese non sarebbe riuscito a risolvere definitivamente i precitati problemi; che inoltre, in Patria, sarebbe stato in cura anche presso una psichiatra e avrebbe assunto dei tranquillanti; che oltre a ciò, negli ultimi due mesi prima dell'espatrio egli avrebbe perso 22kg e avrebbe temuto di avere un tumore; che tuttavia, avrebbe preferito non farsi visitare, poiché non avrebbe avuto fiducia nei medici georgiani; che quest'ultimi non sarebbero stati in grado di aiutarlo e pertanto avrebbe deciso di lasciare il Paese (cfr. atto SEM 44/8), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità di prima istanza ha osservato che l'insorgente avrebbe consultato diversi medici per le sue problematiche in Georgia, sarebbe stato seguito anche da uno psichiatra, e gli sarebbero stati prescritti dei farmaci; che a tal proposito, la SEM ha affermato che le cure, nonostante non avrebbero portato ad una guarigione definitiva, non si possono ritenere solo per questo motivo inadeguate e insufficienti, che dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine. Egli sostiene che il suo stato di salute attuale non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia. In particolare, egli afferma di necessitare di personale specializzato e ciò non sarebbe garantito; che inoltre, egli mette in discussione il programma UHCP menzionato dall'autorità di prima istanza; che a tal proposito egli rinvia ad un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2021 intitolato "Can people afford to pay the health care? New evidence of financial protection in Georgia"; che pertanto, egli sarebbe dell'avviso che il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine non potrebbe avvenire secondo sicurezza e dignità e non sarebbe quindi ragionevolmente esigibile, che preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato il rifiuto dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento; che oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che dunque, va analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del TAF D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/ 50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che tenuto conto di ciò, va ora esaminata la situazione in Georgia; che il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. le sentenze del TAF D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato; D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2.1), che segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. D-4247/2018 consid. 5.4.3.3; D-1434/2022 consid. 9.2.1; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018,), che nella fattispecie, va anzitutto rilevato che il ricorrente soffre principalmente di ipertensione arteriosa mal controllata, cardiopatia ipertensiva e valvolare (steno-insufficienza aortica di grado lieve), asma bronchiale e psoriasi (cfr. atto SEM 53/3); che tali problematiche sarebbero insorte nel (...) (cfr. atto SEM 44/8 D33) ed egli sarebbe stato visitato e curato da diversi medici in Georgia (cfr. atti SEM 44/8 D33-34, D41; 11/- ID-Nr 002/5), che in particolare il Tribunale osserva che nonostante le molteplici sedute di fototerapia dal suo arrivo in Svizzera (cfr. atti SEM 25/2; 27/2-36/3;43/2) il problema di psoriasi persiste (cfr. atto SEM 53/3); che oltretutto, a differenza di quanto sostenuto con il gravame, a seguito dei trattamenti di fototerapia in data 6 marzo 2023 è stato riscontrato un peggioramento (cfr. atto SEM 28/2) e il 10 marzo 2023 non è stato costatato nessun notevole miglioramento (cfr. atto SEM 31/2); che, come rettamente affermato dalla SEM, si tratta di una malattia difficile da curare, tuttavia lo stato attuale della malattia non rappresenta una minaccia alla sua esistenza, che peraltro, in Patria ha già avuto accesso alle cure (cfr. atti SEM 44/8 D33; 11/- ID-Nr. 002/3); che per sua decisione, in seguito alla perdita di peso, non si sarebbe più fatto visitare ma avrebbe preferito espatriare in quanto non si sarebbe più fidato dei medici georgiani (cfr. atto SEM 44/8 D33), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera; che gli interventi desiderati dal ricorrente, in particolare la fototerapia - essendo delle cure mediche specifiche (o specializzate) - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d'ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso D-4247/2018 consid. 5.5.5 e relativo riferimento e D-1434/2022 consid. 9.2.2), che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che in Patria egli dispone di una buona rete famigliare (cfr. atto SEM 44/8 D21-22); che prima dell'espatrio viveva con il figlio (...), nell'appartamento di proprietà della sua ex-moglie (cfr. atto SEM 44/8 D18 e D29); che egli vanta inoltre, da diversi anni, esperienza nel settore (...); che tale attività la svolgeva in proprio e gli permetteva di guadagnare fino a 1'000 dollari al mese (cfr. atto SEM 44/8 D49-50); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: