Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Innanzitutto il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentate separatamente, per economia processuale, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di uguale natura, come pure pongono simili quesiti giuridici, oltreché gli insorgenti hanno presentato al Tribunale un unico memoriale ricorsuale contro le due separate decisioni della SEM, chiedendo inoltre che le cause siano riunite (cfr. p.to 6, pag. 2 del ricorso). Pertanto, appare giudizioso congiungere le due procedure (D-1013/2023 e D-1014/2023).
E. 3 Proseguendo, giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 5 Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione del loro stato di salute.
E. 6.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 7.1 Nei suoi provvedimenti, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute ed alla situazione economica. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i loro problemi medici. Inoltre essi avrebbero beneficiato di sussidi statali nonché di un'abitazione offerta loro dal comune, che avrebbe permesso loro di vivere in patria in modo dignitoso. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile.
E. 7.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano tali conclusioni della SEM, ritenendo come un loro ritorno in Georgia non avverrebbe secondo sicurezza e dignità. L'esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile a causa del loro stato di salute, in quanto il seguito specialistico di cui necessitano non sarebbe garantito in patria, e non potrebbero pagare tutte le cure mediche a loro necessarie. A mente loro, il nuovo sistema sanitario georgiano non funzionerebbe nei fatti e le cure mediche non sarebbero somministrate correttamente.
E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 8.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 9), e per quanto la situazione di salute in particolare dei figli della ricorrente sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 8.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengo-no - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno dei richiedenti l'asilo in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI).
E. 9.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 9.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del Tribunale E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1).
E. 9.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che dal ricorso degli insorgenti, appare che essi vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine.
E. 9.5.2 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che A._______, soffre di cardiopatia ipertensiva ed ipotiroidismo in trattamento, per i quali le è stata prescritta una cura farmacologica (cfr. n. [{...}]-17/2 e 47/3). Da controlli ematici, risultati per il resto nella norma, è stato rilevato un valore della vitamina B12 basso, per il quale le è stata somministrata una terapia, nonché una leggera ipercolesterolemia (cfr. n. 24/2 e 52/2). Inoltre, in un episodio, le è stato diagnosticato un malessere generale (cfr. n. 51/2). Ulteriori diagnosi e patologie non sono state evidenziate dalle visite mediche effettuate, e per le stesse problematiche di cui soffre, appare dalle allegazioni dell'insorgente, che ella ne fosse già a conoscenza e fossero trattate nel suo Paese d'origine (cfr. n. 57/13, D7 segg., pag. 2 seg.).
E. 9.5.3 Per quanto attiene alla figlia C._______, essa è affetta da diabete mellito tipo I (con diagnosi già del [...]), dipendente da insulinoterapia intensiva (cfr. n. [{...}]-16/2, 25/2, 32/3, 34/2 e 41/4); ipotiroidismo in trattamento sostitutivo, obesità e stato ansioso-depressivo (cfr. n. 16/2, 32/3 e 33/2), nonché una probabile necrobiosi lipoidica nel quadro del diabete mellito (cfr. n. 43/2). Per tali problematiche ella ha beneficiato in Svizzera di diversi controlli specialistici per il diabete ed il controllo dell'insulina (n. 34/2, 38/2, 42/2, 44/2 e 49/2), anche in particolare dermatologici (cfr. n. 43/2 e 70/2), oftalmologico (cfr. n. 35/3, dove non sono stati rilevati dei segni di retinopatia diabetica), nonché dietetici (cfr. n. 45/2, 50/2 e 55/2). Inoltre, visto il comportamento della richiedente, si sono svolti con la medesima, in presenza della madre, due visite psichiatriche che hanno posto delle ipotesi di quadro psicopatologico (cfr. n. 36/2 e 37/4), dopo le quali dai consulti effettuati non sono emerse delle malattie internistiche (cfr. n. 39/2) ed un sospetto di deficit intellettivo è stato posto (cfr. n. 41/4). Per la diagnosi di diabete con le problematiche annesse, è stata impostata una terapia. Circa invece le lesioni alle gambe, la cura inizialmente effettuata non avrebbe avuto successo, ed il medico specialista, ha consigliato una corticoterapia topica visto il caso specifico della ricorrente (cfr. n. 70/2).
E. 9.5.4 Da ultimo, per quanto attiene B._______, egli soffre di un ritardo mentale grave, disturbo del comportamento evidente che necessita terapia e osservazione (cfr. n. [{...}]-7/2, 15/3 e 16/3), per i quali è stata impostata una terapia farmacologica che però non assumerebbe più a parte Relaxane (cfr. n. 17/3), diagnosi già poste e trattate nel suo paese d'origine (cfr. rapporto peritale medico-sociale del [...] agli atti SEM; n. [...]-57/13, D45 segg., pag. 5 seg.). Come a ragione poi evidenziato già nella decisione avversata, un presunto malfunzionamento del fegato, come ipotizzato dalla madre durante l'audizione sui motivi (cfr. n. [...]-57/13, D47, pag. 6), non è stato in alcun modo posta quale diagnosi, anche vista l'impossibilità di effettuare gli esami prescrittigli dato il suo rifiuto a sottoporsi ai medesimi (cfr. n. [...]-57/13, D47 e D50, pag. 6).
E. 9.5.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dagli insorgenti nel loro ricorso, che essi non possano essere adeguatamente trattati in Georgia, dove in passato, erano già state poste loro le diagnosi principali - confermate in Svizzera, e per quanto riguarda le problematiche agli arti di C._______ pure una diagnosi è stata posta - ed hanno ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari per le patologie di cui soffrono. Ciò che potranno pure sollecitare in futuro in patria. Pur considerando con la dovuta attenzione il loro stato di salute, che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per gli insorgenti di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della loro condizione, ma non alla loro guarigione. Peraltro, le cure desiderate dalla ricorrente in particolare per la figlia C._______ - essendo delle cure mediche specializzate - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, come in passato già ottenuto dai ricorrenti, esiste in Georgia, cosicché può loro essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, alla luce di quanto già sopra visto (cfr. supra consid. 9.4), nonché dalle loro stesse allegazioni (cfr. n. [...]-57/13, D38, pag. 5; D49, pag. 6; D59 segg., pag. 7 seg.; D94 segg., pag. 10 seg.), essi potranno sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa in carico medica e dei trattamenti a loro necessari. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo alla ricorrente 1 di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare o riattivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, già ricevuto in passato, per assicurare il loro minimo vitale.
E. 9.5.6 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una rete familiare e sociale - composta segnatamente a D._______ dalla madre della ricorrente 1 e da amici e vicini degli insorgenti - che all'occorrenza li potranno sostenere per i loro bisogni vitali, come già fatto anche in passato (cfr. n. [{...}]-57/13, D82 segg., pag. 9 seg.). La ricorrente 1 dispone inoltre di una formazione quale infermiera e farmacista, per la quale non appena tornerà in patria potrà sostenere il relativo esame per conseguire il relativo diploma, nonché nello stesso ramo quale infermiera avrebbe lavorato per (...) (dal [...] al [...] dell'anno [...]) in un ospedale (cfr. n. 57/13, D87 seg., pag. 9).
E. 9.5.7 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse del bambino per quanto attiene l'ancora minorenne C._______ (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Proseguendo, come già sopra visto, la minore potrà continuare i suoi trattamenti nel Paese d'origine, sarà accompagnata dalla madre, nonché soggiorna in Svizzera soltanto da poco più di sette mesi. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).
E. 9.5.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti - A._______ e B._______, disponendo di una carta d'identità tutt'ora valida - potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 950.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1013/2023, D-1014/2023 Sentenza del 7 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), ed i figli B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), Georgia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (non entrata nel merito, nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisioni della SEM del 13 febbraio 2023 / N (...) e N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2022. A.b In data (...) agosto 2022 si sono svolte con i richiedenti le rispettive audizioni sul rilevamento dei loro dati personali, ove hanno in particolare riferito di essere originari di D._______ e di essere partiti dal Paese d'origine il (...) luglio 2022 giungendo dapprima in E._______ il giorno seguente e poi spostandosi in Svizzera. A.c Con scritto dell'8 agosto 2022, con annessa della documentazione a supporto, la rappresentante legale degli insorgenti ha proposto all'autorità inferiore, vista la condizione di completa dipendenza dei due figli dalla madre A._______ (di seguito anche: ricorrente 1 o insorgente 1) e la loro condizione di handicap, di rinunciare a sentire personalmente B._______ e C._______ nel corso di un colloquio Dublino rispettivamente nell'eventualità di un'audizione sui motivi d'asilo, e che il loro diritto di essere sentito sarebbe stato garantito in principio dalla madre, detentrice dell'autorità parentale e già rappresentante dei due figli in Georgia. A.d A seguito del suddetto scritto, A._______ è stata sentita dapprima durante un colloquio personale Dublino l'(...) agosto 2022 e successivamente sia circa i suoi motivi d'asilo sia in merito a quelli dei figli B._______ e C._______ durante un'audizione tenutasi il (...) dicembre 2022. Durante le medesime audizioni, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Georgia principalmente a causa dello stato di salute della figlia C._______. Invero la figlia sarebbe affetta da diabete, diagnosticato nel suo paese d'origine il (...), e da circa un anno sarebbe apparsa sulla gamba una macchia, nel frattempo comparsa anche sull'altra gamba, che si starebbe allargando, e vorrebbero comprendere di cosa si tratta. In Georgia ella sarebbe stata visitata da due dermatologici, ma le cure prodigatele non avrebbero funzionato né sarebbe stata fatta una diagnosi in merito. Ella ha peraltro aggiunto che il figlio sarebbe "un po' indietro mentalmente", e che assumerebbe degli psicofarmaci che gli avrebbero causato il malfunzionamento del fegato e gli si sarebbe gonfiata la pancia. In Svizzera gli avrebbero voluto fare il prelievo del sangue, ma egli si sarebbe rifiutato. In Georgia essi avrebbero percepito dei sussidi da parte dello Stato, nonché i figli percepirebbero una pensione a parte visti i loro problemi di salute, nonché il comune avrebbe messo a loro disposizione gratuitamente un appartamento. In caso di ritorno in Georgia ella teme di non poter curare la figlia, poiché la sua famiglia è povera. I figli, dal canto loro, da quando si sarebbe separata dal marito, rispettivamente padre dei figli, e vivrebbero da soli, non avrebbero attualmente altri motivi o timori che si opporrebbero al loro rientro in patria. A supporto delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno depositato agli atti ed in copia: le carte d'identità di A._______ e B._______; i certificati di nascita con la traduzione in francese (certificata con atto notarile) di C._______ e B._______; l'atto notarile del (...) concernente l'autorizzazione per C._______ a lasciare il territorio georgiano in compagnia della madre da parte del padre; il certificato medico dell'11 luglio 2022 concernente C._______ con la traduzione in francese; e due rapporti peritali medico-sociali del (...) rispettivamente del (...) attestanti della situazione di handicap di C._______ e B._______ con la traduzione in francese annessa. A.e Agli atti vi sono pure diversi fogli di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) e certificati medici, inerenti alle visite mediche effettuate in Svizzera dai richiedenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisioni separate del 13 febbraio 2023, notificate entrambe il 14 febbraio 2023 (cfr. [atti della SEM] n. [...]-72/1 e n. [...]-32/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Gli interessati sono insorti, con ricorso unico del 21 febbraio 2023 (cfr. risultanze processuali), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia non è ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. Hanno altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Innanzitutto il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentate separatamente, per economia processuale, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di uguale natura, come pure pongono simili quesiti giuridici, oltreché gli insorgenti hanno presentato al Tribunale un unico memoriale ricorsuale contro le due separate decisioni della SEM, chiedendo inoltre che le cause siano riunite (cfr. p.to 6, pag. 2 del ricorso). Pertanto, appare giudizioso congiungere le due procedure (D-1013/2023 e D-1014/2023).
3. Proseguendo, giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5. Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione del loro stato di salute. 6. 6.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 7. 7.1 Nei suoi provvedimenti, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute ed alla situazione economica. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i loro problemi medici. Inoltre essi avrebbero beneficiato di sussidi statali nonché di un'abitazione offerta loro dal comune, che avrebbe permesso loro di vivere in patria in modo dignitoso. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile. 7.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano tali conclusioni della SEM, ritenendo come un loro ritorno in Georgia non avverrebbe secondo sicurezza e dignità. L'esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile a causa del loro stato di salute, in quanto il seguito specialistico di cui necessitano non sarebbe garantito in patria, e non potrebbero pagare tutte le cure mediche a loro necessarie. A mente loro, il nuovo sistema sanitario georgiano non funzionerebbe nei fatti e le cure mediche non sarebbero somministrate correttamente. 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 9), e per quanto la situazione di salute in particolare dei figli della ricorrente sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 8.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengo-no - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno dei richiedenti l'asilo in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). 9.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 9.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del Tribunale E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1). 9.5 9.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che dal ricorso degli insorgenti, appare che essi vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine. 9.5.2 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che A._______, soffre di cardiopatia ipertensiva ed ipotiroidismo in trattamento, per i quali le è stata prescritta una cura farmacologica (cfr. n. [{...}]-17/2 e 47/3). Da controlli ematici, risultati per il resto nella norma, è stato rilevato un valore della vitamina B12 basso, per il quale le è stata somministrata una terapia, nonché una leggera ipercolesterolemia (cfr. n. 24/2 e 52/2). Inoltre, in un episodio, le è stato diagnosticato un malessere generale (cfr. n. 51/2). Ulteriori diagnosi e patologie non sono state evidenziate dalle visite mediche effettuate, e per le stesse problematiche di cui soffre, appare dalle allegazioni dell'insorgente, che ella ne fosse già a conoscenza e fossero trattate nel suo Paese d'origine (cfr. n. 57/13, D7 segg., pag. 2 seg.). 9.5.3 Per quanto attiene alla figlia C._______, essa è affetta da diabete mellito tipo I (con diagnosi già del [...]), dipendente da insulinoterapia intensiva (cfr. n. [{...}]-16/2, 25/2, 32/3, 34/2 e 41/4); ipotiroidismo in trattamento sostitutivo, obesità e stato ansioso-depressivo (cfr. n. 16/2, 32/3 e 33/2), nonché una probabile necrobiosi lipoidica nel quadro del diabete mellito (cfr. n. 43/2). Per tali problematiche ella ha beneficiato in Svizzera di diversi controlli specialistici per il diabete ed il controllo dell'insulina (n. 34/2, 38/2, 42/2, 44/2 e 49/2), anche in particolare dermatologici (cfr. n. 43/2 e 70/2), oftalmologico (cfr. n. 35/3, dove non sono stati rilevati dei segni di retinopatia diabetica), nonché dietetici (cfr. n. 45/2, 50/2 e 55/2). Inoltre, visto il comportamento della richiedente, si sono svolti con la medesima, in presenza della madre, due visite psichiatriche che hanno posto delle ipotesi di quadro psicopatologico (cfr. n. 36/2 e 37/4), dopo le quali dai consulti effettuati non sono emerse delle malattie internistiche (cfr. n. 39/2) ed un sospetto di deficit intellettivo è stato posto (cfr. n. 41/4). Per la diagnosi di diabete con le problematiche annesse, è stata impostata una terapia. Circa invece le lesioni alle gambe, la cura inizialmente effettuata non avrebbe avuto successo, ed il medico specialista, ha consigliato una corticoterapia topica visto il caso specifico della ricorrente (cfr. n. 70/2). 9.5.4 Da ultimo, per quanto attiene B._______, egli soffre di un ritardo mentale grave, disturbo del comportamento evidente che necessita terapia e osservazione (cfr. n. [{...}]-7/2, 15/3 e 16/3), per i quali è stata impostata una terapia farmacologica che però non assumerebbe più a parte Relaxane (cfr. n. 17/3), diagnosi già poste e trattate nel suo paese d'origine (cfr. rapporto peritale medico-sociale del [...] agli atti SEM; n. [...]-57/13, D45 segg., pag. 5 seg.). Come a ragione poi evidenziato già nella decisione avversata, un presunto malfunzionamento del fegato, come ipotizzato dalla madre durante l'audizione sui motivi (cfr. n. [...]-57/13, D47, pag. 6), non è stato in alcun modo posta quale diagnosi, anche vista l'impossibilità di effettuare gli esami prescrittigli dato il suo rifiuto a sottoporsi ai medesimi (cfr. n. [...]-57/13, D47 e D50, pag. 6). 9.5.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dagli insorgenti nel loro ricorso, che essi non possano essere adeguatamente trattati in Georgia, dove in passato, erano già state poste loro le diagnosi principali - confermate in Svizzera, e per quanto riguarda le problematiche agli arti di C._______ pure una diagnosi è stata posta - ed hanno ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari per le patologie di cui soffrono. Ciò che potranno pure sollecitare in futuro in patria. Pur considerando con la dovuta attenzione il loro stato di salute, che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per gli insorgenti di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della loro condizione, ma non alla loro guarigione. Peraltro, le cure desiderate dalla ricorrente in particolare per la figlia C._______ - essendo delle cure mediche specializzate - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, come in passato già ottenuto dai ricorrenti, esiste in Georgia, cosicché può loro essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, alla luce di quanto già sopra visto (cfr. supra consid. 9.4), nonché dalle loro stesse allegazioni (cfr. n. [...]-57/13, D38, pag. 5; D49, pag. 6; D59 segg., pag. 7 seg.; D94 segg., pag. 10 seg.), essi potranno sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa in carico medica e dei trattamenti a loro necessari. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo alla ricorrente 1 di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare o riattivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, già ricevuto in passato, per assicurare il loro minimo vitale. 9.5.6 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una rete familiare e sociale - composta segnatamente a D._______ dalla madre della ricorrente 1 e da amici e vicini degli insorgenti - che all'occorrenza li potranno sostenere per i loro bisogni vitali, come già fatto anche in passato (cfr. n. [{...}]-57/13, D82 segg., pag. 9 seg.). La ricorrente 1 dispone inoltre di una formazione quale infermiera e farmacista, per la quale non appena tornerà in patria potrà sostenere il relativo esame per conseguire il relativo diploma, nonché nello stesso ramo quale infermiera avrebbe lavorato per (...) (dal [...] al [...] dell'anno [...]) in un ospedale (cfr. n. 57/13, D87 seg., pag. 9). 9.5.7 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse del bambino per quanto attiene l'ancora minorenne C._______ (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Proseguendo, come già sopra visto, la minore potrà continuare i suoi trattamenti nel Paese d'origine, sarà accompagnata dalla madre, nonché soggiorna in Svizzera soltanto da poco più di sette mesi. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 9.5.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti - A._______ e B._______, disponendo di una carta d'identità tutt'ora valida - potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 950.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure D-1013/2023 e D-1014/2023 sono congiunte.
2. Il ricorso, presentato congiuntamente da A._______ con la figlia C._______ e da B._______, è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 950.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: