Esecuzione dell'allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, cittadina georgiana, nata e cresciuta a B._______, que- stionata sui motivi d'asilo ha ricondotto la sua domanda d'asilo esclusiva- mente a problemi di natura medica ed economica; cha a seguito della pan- demia, il (…) dicembre 2020, ella avrebbe dovuto chiudere la sua attività di (…); che successivamente, ella avrebbe deciso, per motivi economici, di trasferirsi in C._______, dove avrebbe lavorato per tre anni come (…); che all’inizio dell’anno 2022, alla medesima sarebbe stato diagnosticato un tu- more al collo dell’utero; che grazie al sostegno finanziario del suo datore di lavoro, l’interessata si sarebbe sottoposta a svariate terapie e cure, tra cui la chemioterapia, la radioterapia e la termoablazione; che durante la sua malattia avrebbe beneficiato di prestazioni d’invalidità dalla C._______;
D-5460/2023 Pagina 4 che tuttavia, in data (…) giugno 2023 la rendita d’invalidità sarebbe arrivata al termine; che in quel periodo, la richiedente avrebbe però iniziato a ma- nifestare ulteriori problemi medici, come mal di schiena, mal di testa e do- lori alle gambe; che malgrado ciò, l’ospedale non l’avrebbe più accettata; che di conseguenza, ella si sarebbe sottoposta ad ulteriori accertamenti di sua iniziativa; che da tali esami, sarebbe risultata una macchia sospetta in testa e le sarebbe stato consigliato di monitorarla; che vista la sua preoc- cupazione, il suo datore di lavoro e le sue colleghe le avrebbero consigliato di trasferirsi in Svizzera, al fine di beneficiare di un sistema sanitario di qualità (cfr. atto SEM 30/17), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presun- zione; che segnatamente, l’autorità di prima istanza ha osservato come i motivi d’asilo non si ricollegherebbero in nessun modo ad alcun tipo di per- secuzione ma esclusivamente a motivi medici ed economici; che infatti, la richiedente non avrebbe mai avuto alcun problema sia con le autorità geor- giane sia con terze persone; che dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente in Georgia; che in particolare, per quanto concerne l'esi- gibilità, l'autorità inferiore ha riconosciuto i vari disagi di salute dell’interes- sata, tuttavia ha rilevato che non sussisterebbero agli atti elementi concreti che potrebbero lasciar presuppore che ella in patria non possa essere de- bitamente trattata e curata; che infatti, tutte le eventuali terapie oncologiche sarebbero disponibili nel Paese d’origine e sarebbe possibile per la ricor- rente avervi accesso; che inoltre, non risulterebbero neppure elementi che lascerebbero presupporre una qualsiasi forma di rischio legato all’organiz- zazione del viaggio di ritorno; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta la valu- tazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che in relazione a ciò, ritiene che l’autorità di prima istanza avrebbe violato il principio inquisitorio, avendo omesso di accertare in modo completo la sua fattispecie medica; che in particolare, sarebbe stato necessario predisporre un rapporto medico completo (cosiddetto “F4”) al fine di ottenere indicazioni concrete e attuali sull’effettiva accessibilità alla strutture mediche; che inoltre, sarebbe opportuno attendere i controlli me- dici fissati per il 28 ottobre 2023 per avere un quadro clinico completo; che a tal proposito, ella cita la decisione del TAF E-6100/2018, rammentando
D-5460/2023 Pagina 5 come risulterebbe impossibile – nei casi di malattie gravi con cure oncolo- giche complesse – di valutare il carattere lecito e ragionevolmente esigibile dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia senza informazioni precise, dettagliate e complete sullo stato di salute attuale; che altresì, la richiedente respinge quanto affermato dalla SEM in merito all’accesso alle cure mediche, evidenziando la sua impossibilità a sostenere tutti i costi ne- cessari per poter accedere alle cure vitali e come quest’ultime, sempreché reperibili, non possano venir sospese nell’attesa di un’ipotetica copertura assicurativa da parte del programma sanitario nazionale; che pertanto, ella ritiene l’esecuzione dell’allontanamento né ammissibile né esigibile, in con- siderazione delle sue peculiari e delicate condizioni fisiche, che preliminarmente va evidenziato come l’atto ricorsuale verta unica- mente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento; che per- tanto la decisione avversata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronuncia dell’allontanamento, che su tali presupposti, il Tribunale si limiterà all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione dell’allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa- crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che dunque, va analizzato se l’autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento della ri- corrente,
D-5460/2023 Pagina 6 che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v’è neppure motivo di con- siderare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un tratta- mento proibito in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica pos- sono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fatti- specie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazio- nale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di pre- sumere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispe- cie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sen- tenza del TAF D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2);
D-5460/2023 Pagina 7 che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'e- spulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine della richie- dente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Sviz- zera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua inte- grità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna il Tribunale osserva come al momento dell’emis- sione della decisione impugnata, l’incarto della SEM contenesse già diversi mezzi di prova riguardanti in particolare lo stato di salute dell’interessata (cfr. atti SEM 15/2, 17/2 – 25/2, 27/2, 29/2 40/2), che dagli atti medici all’incarto emergeva difatti come il quadro anamne- stico di quest’ultima fosse contraddistinto da neoplasia maligna della cer- vice dell’utero (stadio T2N0M0: in esiti di brachiterapia e chemioterapia nel 2021), cefalea cronica, lombalgia non deficitaria in nota sindrome lom- bospondilogena cronica e dispepsia (cfr. mezzi di prova [mdp] n.1-3; atti SEM 17/2, 18/2, 21/2, 23/2, 40/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincevano indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale,
D-5460/2023 Pagina 8 che l’indicato esame endoscopico del tratto digestivo inferiore (cfr. mdp
n. 3), come pure il controllo oncologico previsto per fine ottobre 2023 (cfr. mdp 2) non permettono manifestamente di sovvertire tale pondera- zione, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente ac- clarato e non ostativo all’esecuzione dell’allontanamento, che tale conclusione è ancora attuale anche alla luce dei nuovi referti me- dici (cfr. atti SEM 41/4, 43/2, 44/1, 45/4, 46/3); che in particolare, dalle con- clusioni del referto radiologico del 17 ottobre 2023 si apprende che il pun- tiforme enhancement in sede parietale sinistra, valutato a confronto con il precedente esame di risonanza magnetica del 10 agosto 2023, non è più riconoscibile (cfr. atto SEM 44/1, 45/4); che inoltre, la sua fattispecie diffe- risce sostanzialmente da quella della citata sentenza TAF E-6100/2018, che ad ogni modo, l’invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un’importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 con- sid. 7.3.3; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), che a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia univer- sale, cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccani- smo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le per- sone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4); che sebbene non sia escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d’incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla “Referral Service Commission”, la quale in alcuni casi completa le pre- stazioni erogate dall’UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come
D-5460/2023 Pagina 9 vulnerabili (cfr. sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensio- nati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento (cfr. allegato ricorsuale pag. 7, con relativi riferimenti) ed un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento (cfr. supra), cosicché una vita di- gnitosa può essergli assicurata; che pur considerando con la dovuta atten- zione lo stato di salute dell’insorgente, dalla documentazione medica pro- dotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che la richiedente vanta di una solida formazione scolastica, ha terminato 9 anni di scuola dell’obbligo e frequentato tre anni di università agricola, oltre ad aver seguito dei corsi di (…) per circa un anno (cfr. atto SEM 13/17 D32-39); che inoltre, ella ha accumulato esperienza lavorativa quale (…) indipendente e come (…)(cfr. atto SEM 13/17 D40-41); che seb- bene in passato abbia richiesto un aiuto economico allo Stato e abbia de- ciso di lasciare la Georgia per motivi di lavoro, durante i soggiorni nel Paese d’origine è stata in grado di mantenersi lavorando e percependo uno sti- pendio (cfr. atto SEM 13/17 D43, D96); che altresì, a B._______, condivide la proprietà di un appartamento con la madre, il fratello e la sorella (cfr. atto SEM 13/17 D27); che nonostante alcune controversie, dispone in patria del sostegno di una rete sociale e famigliare (cfr. atto SEM 13/17 D59-60, D69); che, sebbene si trovi in C._______ per motivi lavorativi, anche il fi- glio, con la quale ella è in buoni rapporti (cfr. atto SEM D53), potrà soste- nerla; che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l’interessata sarà in grado, anche con l’aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che peraltro, l’insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assi- curare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti ne- cessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo re- lativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'in- sorgente ragionevolmente esigibile,
D-5460/2023 Pagina 10 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5460/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
E. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5460/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5460/2023 Sentenza dell'8 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nata il (...), Georgia, patrocinata da Maryligia Zaccuri, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 29 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in data (...) giugno 2023 in Svizzera, la procura conferita il 4 luglio 2023 dall'interessata alla rappresentanza legale assegnatale, il verbale d'audizione del 20 settembre 2023 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura dalla richiedente e la documentazione medica agli atti, dalla quale emergerebbe, in particolare, la diagnosi di neoplasia maligna della cervice dell'utero (stadio T2N0M0: in esiti di brachiterapia e chemioterapia nel 2021), cefalea cronica, lombalgia non deficitaria in nota sindrome lombospondilogena cronica e dispepsia (cfr. mezzi di prova [mdp] n.1-3; atti SEM 17/2, 18/2, 21/2, 23/2, 40/2), il parere presentato dall'interessata il 28 settembre 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 settembre 2023, la decisione del 29 settembre 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 6 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 9 ottobre 2023) per mezzo del quale l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione avversata ed in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il complemento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata, con contestuale domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali con protestate tasse e spese, le viste e gli esami medici successivi al deposito del gravame (cfr. atti SEM 41/4, 43/2, 44/1, 45/4, 46/3), lo scritto della richiedente del 30 ottobre 2023 con i relativi allegati, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, cittadina georgiana, nata e cresciuta a B._______, questionata sui motivi d'asilo ha ricondotto la sua domanda d'asilo esclusivamente a problemi di natura medica ed economica; cha a seguito della pandemia, il (...) dicembre 2020, ella avrebbe dovuto chiudere la sua attività di (...); che successivamente, ella avrebbe deciso, per motivi economici, di trasferirsi in C._______, dove avrebbe lavorato per tre anni come (...); che all'inizio dell'anno 2022, alla medesima sarebbe stato diagnosticato un tumore al collo dell'utero; che grazie al sostegno finanziario del suo datore di lavoro, l'interessata si sarebbe sottoposta a svariate terapie e cure, tra cui la chemioterapia, la radioterapia e la termoablazione; che durante la sua malattia avrebbe beneficiato di prestazioni d'invalidità dalla C._______; che tuttavia, in data (...) giugno 2023 la rendita d'invalidità sarebbe arrivata al termine; che in quel periodo, la richiedente avrebbe però iniziato a manifestare ulteriori problemi medici, come mal di schiena, mal di testa e dolori alle gambe; che malgrado ciò, l'ospedale non l'avrebbe più accettata; che di conseguenza, ella si sarebbe sottoposta ad ulteriori accertamenti di sua iniziativa; che da tali esami, sarebbe risultata una macchia sospetta in testa e le sarebbe stato consigliato di monitorarla; che vista la sua preoccupazione, il suo datore di lavoro e le sue colleghe le avrebbero consigliato di trasferirsi in Svizzera, al fine di beneficiare di un sistema sanitario di qualità (cfr. atto SEM 30/17), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, l'autorità di prima istanza ha osservato come i motivi d'asilo non si ricollegherebbero in nessun modo ad alcun tipo di persecuzione ma esclusivamente a motivi medici ed economici; che infatti, la richiedente non avrebbe mai avuto alcun problema sia con le autorità georgiane sia con terze persone; che dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente in Georgia; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità inferiore ha riconosciuto i vari disagi di salute dell'interessata, tuttavia ha rilevato che non sussisterebbero agli atti elementi concreti che potrebbero lasciar presuppore che ella in patria non possa essere debitamente trattata e curata; che infatti, tutte le eventuali terapie oncologiche sarebbero disponibili nel Paese d'origine e sarebbe possibile per la ricorrente avervi accesso; che inoltre, non risulterebbero neppure elementi che lascerebbero presupporre una qualsiasi forma di rischio legato all'organizzazione del viaggio di ritorno; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che in relazione a ciò, ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe violato il principio inquisitorio, avendo omesso di accertare in modo completo la sua fattispecie medica; che in particolare, sarebbe stato necessario predisporre un rapporto medico completo (cosiddetto "F4") al fine di ottenere indicazioni concrete e attuali sull'effettiva accessibilità alla strutture mediche; che inoltre, sarebbe opportuno attendere i controlli medici fissati per il 28 ottobre 2023 per avere un quadro clinico completo; che a tal proposito, ella cita la decisione del TAF E-6100/2018, rammentando come risulterebbe impossibile - nei casi di malattie gravi con cure oncologiche complesse - di valutare il carattere lecito e ragionevolmente esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia senza informazioni precise, dettagliate e complete sullo stato di salute attuale; che altresì, la richiedente respinge quanto affermato dalla SEM in merito all'accesso alle cure mediche, evidenziando la sua impossibilità a sostenere tutti i costi necessari per poter accedere alle cure vitali e come quest'ultime, sempreché reperibili, non possano venir sospese nell'attesa di un'ipotetica copertura assicurativa da parte del programma sanitario nazionale; che pertanto, ella ritiene l'esecuzione dell'allontanamento né ammissibile né esigibile, in considerazione delle sue peculiari e delicate condizioni fisiche, che preliminarmente va evidenziato come l'atto ricorsuale verta unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che pertanto la decisione avversata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento, che su tali presupposti, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che dunque, va analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del TAF D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna il Tribunale osserva come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM contenesse già diversi mezzi di prova riguardanti in particolare lo stato di salute dell'interessata (cfr. atti SEM 15/2, 17/2 - 25/2, 27/2, 29/2 40/2), che dagli atti medici all'incarto emergeva difatti come il quadro anamnestico di quest'ultima fosse contraddistinto da neoplasia maligna della cervice dell'utero (stadio T2N0M0: in esiti di brachiterapia e chemioterapia nel 2021), cefalea cronica, lombalgia non deficitaria in nota sindrome lombospondilogena cronica e dispepsia (cfr. mezzi di prova [mdp] n.1-3; atti SEM 17/2, 18/2, 21/2, 23/2, 40/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincevano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l'indicato esame endoscopico del tratto digestivo inferiore (cfr. mdp n. 3), come pure il controllo oncologico previsto per fine ottobre 2023 (cfr. mdp 2) non permettono manifestamente di sovvertire tale ponderazione, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che tale conclusione è ancora attuale anche alla luce dei nuovi referti medici (cfr. atti SEM 41/4, 43/2, 44/1, 45/4, 46/3); che in particolare, dalle conclusioni del referto radiologico del 17 ottobre 2023 si apprende che il puntiforme enhancement in sede parietale sinistra, valutato a confronto con il precedente esame di risonanza magnetica del 10 agosto 2023, non è più riconoscibile (cfr. atto SEM 44/1, 45/4); che inoltre, la sua fattispecie differisce sostanzialmente da quella della citata sentenza TAF E-6100/2018, che ad ogni modo, l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 consid. 7.3.3; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), che a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4); che sebbene non sia escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", la quale in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento (cfr. allegato ricorsuale pag. 7, con relativi riferimenti) ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento (cfr. supra), cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che la richiedente vanta di una solida formazione scolastica, ha terminato 9 anni di scuola dell'obbligo e frequentato tre anni di università agricola, oltre ad aver seguito dei corsi di (...) per circa un anno (cfr. atto SEM 13/17 D32-39); che inoltre, ella ha accumulato esperienza lavorativa quale (...) indipendente e come (...)(cfr. atto SEM 13/17 D40-41); che sebbene in passato abbia richiesto un aiuto economico allo Stato e abbia deciso di lasciare la Georgia per motivi di lavoro, durante i soggiorni nel Paese d'origine è stata in grado di mantenersi lavorando e percependo uno stipendio (cfr. atto SEM 13/17 D43, D96); che altresì, a B._______, condivide la proprietà di un appartamento con la madre, il fratello e la sorella (cfr. atto SEM 13/17 D27); che nonostante alcune controversie, dispone in patria del sostegno di una rete sociale e famigliare (cfr. atto SEM 13/17 D59-60, D69); che, sebbene si trovi in C._______ per motivi lavorativi, anche il figlio, con la quale ella è in buoni rapporti (cfr. atto SEM D53), potrà sostenerla; che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessata sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: