Esecuzione dell'allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (…) ottobre 2022. A.b In data 23 ottobre 2022 il richiedente è stato sottoposto ad una prima visita medica per otite media sierosa sinistra nel contesto di un carcinoma (…) al (…) a sinistra diagnosticatogli in Georgia, infezione SARS-CoV2, (…) e sospetta (…). Di conseguenza, sono stati ordinati numerosi accerta- menti medici e, dal 21 novembre al 29 novembre 2022, egli è stato ricove- rato presso (…), reparto di oncologia, dove in data 24 novembre 2022, egli ha potuto iniziare un primo ciclo di chemioterapia. A.c A causa del suo stato di salute, l'audizione sui motivi d'asilo del 5 di- cembre 2022 è stata interrotta. Egli ha tuttavia versato agli atti quali mezzi di prova i referti medici georgiani con traduzione in francese (in copia) e il referto medico del 2 dicembre 2022 della visita presso (…) del 24 novem- bre 2022 (in originale). A.d Con scritto del 14 dicembre 2022, l'interessato ha segnalato all'autorità di prima istanza la presenza della figlia nel Canton B._______ e ha chiesto l'attribuzione a tale Cantone in virtù del legame di dipendenza con la stessa e il passaggio alla procedura ampliata. A.e Dal 15 dicembre 2022 è stato eseguito un secondo ciclo di chemiote- rapia. A.f In data 29 dicembre 2022, la Segretaria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha svolto con il richiedente un'audizione sulle generalità e sui suoi motivi d’asilo. A.g Il 4 gennaio 2023 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 3 gennaio 2023. Il 5 gennaio 2023 egli ha, inoltre, iniziato il terzo ciclo di chemioterapia. A.h Con decisione del 9 gennaio 2023 la SEM ha deciso il passaggio alla procedura ampliata.
D-1078/2023 Pagina 3 A.i L'11 gennaio 2023 la rappresentante legale ha sottoscritto la cessa- zione del mandato di rappresentanza iniziato con procura del 21 otto- bre 2022. A.j In data 16 gennaio 2023 il richiedente è stato attribuito al Canton C._______. A.k A partire dal 9 febbraio 2023 l'interessato è stato sottoposto al quarto ciclo di chemioterapia. B. Con decisione del 14 febbraio 2023, notificata il 16 febbraio 2023, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ha pro- nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del me- desimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L’interessato è insorto avversando la summenzionata decisione con ricorso del 23 febbraio 2023 (cfr. timbro postale; data d’entrata: 24 febbraio 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’am- missione provvisoria in Svizzera. Contestualmente l'insorgente ha presen- tato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha protestato tasse e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 28 febbraio 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Dal 1° marzo 2023 il ricorrente è stato sottoposto al quinto ciclo di che- mioterapia. Successivamente, egli ha iniziato una radioterapia con tre se- dute dal 3 marzo al 6 marzo 2023.
F. Con decisione incidentale del 27 marzo 2023, il Tribunale ha invitato l'in- sorgente ad inviare eventuali certificati medici attuali.
D-1078/2023 Pagina 4 G. Con scritto del 4 aprile 2023 (cfr. timbro postale; data d’entrata: 5 aprile 2023), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia del suo dossier medico.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
D-1078/2023 Pagina 5 rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 5.1 Nella sua audizione suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere (…) e di aver vissuto (…) per più di (…) anni a D._______. Suc- cessivamente, egli si sarebbe trasferito, in un appartamento (…) a E._______, nel quale avrebbe vissuto con la moglie. L'interessato avrebbe lasciato il suo Paese esclusivamente per motivi di salute, in particolare a causa di un carcinoma maligno naso-faringeo in veloce crescita, diagnosti- cato in Georgia il 25 agosto 2022. Inoltre, egli ha asserito di aver avuto inizialmente dei problemi alla spina dorsale, legati presumibilmente alla malattia diagnosticata, oltre ad una gastrite e dei disturbi all'orecchio e alla vista, i quali sarebbero però stati superati in seguito alle cure ricevute in Svizzera. Il richiedente avrebbe deciso di venire in Svizzera in quanto la figlia vivrebbe da cinque anni a F._______ e potrebbe assisterlo. Infine, egli ha riferito di temere per la sua vita in caso di ritorno i Georgia, poiché non sarebbe possibile avere accesso alle cure necessarie (cfr. atto SEM 29/13).
E. 5.2 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sa- rebbe nella fattispecie soddisfatta, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi. Pertanto, ella ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente in ap- plicazione dell’art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento. Di- poi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia. In particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità di prima istanza ha osservato che avrebbe concesso al richiedente di terminare tre cicli di chemioterapia in Svizzera e di aver appreso, dal referto medico del 18 gennaio 2023, un miglioramento del suo stato di salute e dell'imminente inizio della radiote- rapia con concomitante chemioterapia attorno al (…) febbraio 2023 per una durata di circa sei/sette settimane. Pertanto, la SEM ha ritenuto che il ri- chiedente avrebbe potuto iniziare/proseguire con tale terapia in Georgia. A tal proposito, l'autorità inferiore ha sottolineato come la giurisprudenza avrebbe inoltre stabilito che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano avrebbe conosciuto un'importante ristrutturazione e sarebbero stati realiz-
D-1078/2023 Pagina 6 zati grandi progressi e la maggior parte delle patologie verrebbero ora trat- tate. Altresì, anche la maggior parte dei medicamenti sarebbero ottenibili. Inoltre, dal 2013 la Georgia disporrebbe di un programma sanitario nazio- nale, il cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), che garanti- rebbe una copertura d'assicurazione malattia gratuita per tutti quelli che fino ad allora ne sarebbero stati sprovvisti. La parte dei costi che il paziente dovrebbe assumersi sarebbe calcolata in base al reddito. Le persone con un reddito medio-basso avrebbero un accesso limitato al programma UHCP, mentre le persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, i bam- bini e i pensionati potrebbero beneficiare gratuitamente di tutte le presta- zioni. L'autorità inferiore ha così rilevato, che nel caso di specie, nessun elemento lascerebbe intuire che il richiedente non possa accedere al so- pracitato programma e beneficiare delle prestazioni. Inoltre, andrebbe evi- denziato come il tetto di spese per i trattamenti oncologici sarebbe stato recentemente innalzato. In Georgia esisterebbero poi delle possibilità per vedersi rimborsato anche il restante contributo, per esempio attraverso la "Social Service Agency" o le municipalità. Infine, la SEM ha indicato diverse strutture sanitarie su suolo georgiano dove egli potrebbe ricevere i tratta- menti e i controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici.
E. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta unica- mente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontana- mento verso il suo Paese d'origine. Egli sostiene che il suo stato di salute attuale non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia. In particolare, egli afferma di necessitare di personale specializzato e ciò non sarebbe garantito. Inoltre, egli mette in discussione il programma UHCP menzionato dall'autorità di prima istanza. A tal proposito egli rinvia ad un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2021 intito- lato "Can people afford to pay the health care? New evidence of financial protection in Georgia". Pertanto, egli sarebbe dell'avviso che il suo allonta- namento verso il suo Paese d'origine non potrebbe avvenire secondo sicu- rezza e dignità e non sarebbe quindi ragionevolmente esigibile.
E. 6 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 3 LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecu- zione dell'allontanamento dalla Svizzera.
D-1078/2023 Pagina 7
E. 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.).
E. 7.1 Va, dunque, analizzato se l’autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricor- rente.
E. 7.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 7.2.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte euro- pea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possi- bilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza ge- nerale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è suffi- ciente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interes- sato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti arti- coli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.2.3 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi con suc- cesso del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un tratta- mento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.
E. 7.2.4 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6). Ciò non risulta tuttavia essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale.
D-1078/2023 Pagina 8
E. 7.2.5 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.3.1 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di pre- sumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispe- cie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr., tra le tante, la sen- tenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 con- sid. 9.2). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontana- mento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile.
E. 7.3.2 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina ge- nerale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigi- bile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ra- gione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in
D-1078/2023 Pagina 9 maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pre- giudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 7.3.3 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue: L’invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ul- timi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un’importante ri- strutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 con- sid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanzia- rio statale dell’assicurazione malattia universale, cosiddetto UHCP, nel feb- braio del 2013, la copertura dell’assicurazione malattia gratuita è assicu- rata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medi- camenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono in- vero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sen- tenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D- 2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d’incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla “Referral Service Commission”, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall’UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del
E. 7.3.4.1 Nella fattispecie, l'insorgente è arrivato in Svizzera con una dia- gnosi, già formulata in Georgia, di carcinoma (…) localmente esteso (cfr. atto SEM 1/- ID-Nr. 003/7, 29/13 D7-8). In data 16 novembre 2022, è stata effettuata una biopsia del tumore, la quale ha permesso di confermare la precitata diagnosi oncologica. Dal referto medico del 24 novembre 2022 del (…) è stata formulata una proposta terapeutica consistente in 3 cicli di
D-1078/2023 Pagina 10 chemioterapia con (…) e (…), con successiva radio-chemioterapia combi- nata ([…]) in caso di risposta. Dagli accertamenti medici sono inoltre emerse le diagnosi collaterali di (…), deficit di acido folico e sospetta (…) sintomatica. Al momento della decisione della SEM, egli aveva appena ter- minato il quarto ciclo di chemioterapia (cfr. atto SEM 37/15). Nel frattempo, egli ha potuto beneficiare di un ulteriore ciclo di chemioterapia e susse- guente a tale ciclo ha iniziato con tre sedure di radioterapia (cfr. referto medico del 6 marzo 2023). Alla dimissione gli è stata prescritta come tera- pia farmacologica: (…) 25mcg/h 1 ogni 3 giorni; (…) 1x200ml; (…) 1x20 pce; (…) 40 mg; (…) 100000 U/ml; (…) 1x30ml; (…) 400mcg; (…) 4 mg; (…) 1g; (…) cpr. 5 mg.
E. 7.3.4.2 Ora il ricorrente vorrebbe poter terminare la terapia in Svizzera in quanto non avrebbe fiducia nel sistema sanitario georgiano. Tuttavia, alla luce delle considerazioni suesposte, non vi è ragione di ritenere che egli non possa essere adeguatamente trattato nel suo Paese d'origine, dove in passato, gli erano già state poste le diagnosi principali, confermate in Sviz- zera. Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano trattamenti e controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici e la TAC (ad esempio nei rispettivi reparti di oncologia dell'ospedale privato "Me- diClub [MCG]" medical service company a Tbilisi e presso il "Tbilisi Cancer Centre" a Tbilisi), e radioterapie oncologiche (ad esempio presso il "Re- search Institute of Clinical Medicine – Todua Clinic", a Tbilisi). Inoltre come riportato nella rivista "The Lancet Oncology" (GVANTSA KHIZANISHVILI, SU- SAN HENSHALL, TAMAR GABUNIA, Cancer care prioritised: Georgia expands access to cancer medicines, Vol. 22, del 1° gennaio 2021 a pagg. 15-17) i fondi per i trattamenti oncologici sono stati innalzati. Pertanto, considerato quanto esposto nei consideranti precedenti e come rettamente indicato an- che dalla SEM nella decisione impugnata, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il tratta- mento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente, dalla documen- tazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rima- nere in Svizzera. Infine, si osserva come il ricorrente abbia già in passato ottenuto nel suo paese d'origine delle cure, anche gratuite, o presa in ca- rico perlomeno parziale di tali cure da parte dallo Stato, per diagnosticare la sua patologia oncologica (cfr. cfr. atto SEM 1/- ID-Nr. 003/7, 29/13 D7-9 e D18-22). A ciò si aggiunge che l’insorgente non ha nemmeno reso vero- simile l’inadeguatezza di tali cure/terapie, alle quali egli si sarebbe potuto sottoporre in Patria. A tal proposito, si osserva che egli ha fatto unicamente valere, che conoscenti l’avrebbero motivato a recarsi all’estero per farsi
D-1078/2023 Pagina 11 curare, in quanto le terapie – a detta di quest’ultimi – non sarebbero così buone in Georgia (cfr. atto SEM 29/12 D23).
E. 7.3.4.3 Altresì, in ricorrente dispone di una rete famigliare in Patria. In par- ticolare, a E._______ si trova la moglie, la quale assieme a lui dispone di un appartamento (…) e inoltre beneficia di (…) (cfr. atto SEM 29/13 D41, D45, D89). Inoltre, in Georgia vivrebbero diversi cugini, con i quali egli è in contatto (cfr. atto SEM 29/13 D75-76). Si aggiunge che egli dispone sicu- ramente anche di una rete sociale all'infuori della famiglia grazie all'espe- rienza professionale svolta in svariati campi (cfr. atto SEM 29/13 D47-55). Infine, si osserva che in caso di necessità, nulla gli impedisce di rivolgersi anche al fratello che si trova in G._______ (cfr. atto SEM 29/13 D72-73) o ai figli che vivono in H._______ e in I._______ (cfr. atto 29/13 D64). A tal proposito, si osserva che la presenza della figlia a F._______ non è di osta- colo l'esecuzione dell'allontanamento. Oltretutto, il ricorrente non ha mai dimostrato in alcun modo l'asserito legame di dipendenza.
E. 7.3.4.4 Infine, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno fi- nanziario per assicurare l'assistenza medica – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Oltre a ciò, il Tribunale invita la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato nell'ambito della sua terapia per eseguire l'allontanamento.
E. 7.3.4.5 Visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli si ritroverebbe in una situazione di emergenza esisten- ziale nel caso di ritorno in patria.
E. 7.3.5 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile.
E. 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.5 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allonta- namento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La con- cessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dal ricorrente nel gravame, non entra pertanto in considerazione.
D-1078/2023 Pagina 12
E. 8 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impu- gnata confermata.
E. 9.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consi- stenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo par- zialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
E. 9.2 A norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. Date le circostanze del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese pro- cessuali.
E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-1078/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1078/2023 Sentenza del 20 aprile 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 14 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) ottobre 2022. A.b In data 23 ottobre 2022 il richiedente è stato sottoposto ad una prima visita medica per otite media sierosa sinistra nel contesto di un carcinoma (...) al (...) a sinistra diagnosticatogli in Georgia, infezione SARS-CoV2, (...) e sospetta (...). Di conseguenza, sono stati ordinati numerosi accertamenti medici e, dal 21 novembre al 29 novembre 2022, egli è stato ricoverato presso (...), reparto di oncologia, dove in data 24 novembre 2022, egli ha potuto iniziare un primo ciclo di chemioterapia. A.c A causa del suo stato di salute, l'audizione sui motivi d'asilo del 5 dicembre 2022 è stata interrotta. Egli ha tuttavia versato agli atti quali mezzi di prova i referti medici georgiani con traduzione in francese (in copia) e il referto medico del 2 dicembre 2022 della visita presso (...) del 24 novembre 2022 (in originale). A.d Con scritto del 14 dicembre 2022, l'interessato ha segnalato all'autorità di prima istanza la presenza della figlia nel Canton B._______ e ha chiesto l'attribuzione a tale Cantone in virtù del legame di dipendenza con la stessa e il passaggio alla procedura ampliata. A.e Dal 15 dicembre 2022 è stato eseguito un secondo ciclo di chemioterapia. A.f In data 29 dicembre 2022, la Segretaria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha svolto con il richiedente un'audizione sulle generalità e sui suoi motivi d'asilo. A.g Il 4 gennaio 2023 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 3 gennaio 2023. Il 5 gennaio 2023 egli ha, inoltre, iniziato il terzo ciclo di chemioterapia. A.h Con decisione del 9 gennaio 2023 la SEM ha deciso il passaggio alla procedura ampliata. A.i L'11 gennaio 2023 la rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura del 21 ottobre 2022. A.j In data 16 gennaio 2023 il richiedente è stato attribuito al Canton C._______. A.k A partire dal 9 febbraio 2023 l'interessato è stato sottoposto al quarto ciclo di chemioterapia. B. Con decisione del 14 febbraio 2023, notificata il 16 febbraio 2023, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto avversando la summenzionata decisione con ricorso del 23 febbraio 2023 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 24 febbraio 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente l'insorgente ha presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha protestato tasse e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 28 febbraio 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Dal 1° marzo 2023 il ricorrente è stato sottoposto al quinto ciclo di chemioterapia. Successivamente, egli ha iniziato una radioterapia con tre sedute dal 3 marzo al 6 marzo 2023. F. Con decisione incidentale del 27 marzo 2023, il Tribunale ha invitato l'insorgente ad inviare eventuali certificati medici attuali. G. Con scritto del 4 aprile 2023 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 5 aprile 2023), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia del suo dossier medico. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Nella sua audizione suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere (...) e di aver vissuto (...) per più di (...) anni a D._______. Successivamente, egli si sarebbe trasferito, in un appartamento (...) a E._______, nel quale avrebbe vissuto con la moglie. L'interessato avrebbe lasciato il suo Paese esclusivamente per motivi di salute, in particolare a causa di un carcinoma maligno naso-faringeo in veloce crescita, diagnosticato in Georgia il 25 agosto 2022. Inoltre, egli ha asserito di aver avuto inizialmente dei problemi alla spina dorsale, legati presumibilmente alla malattia diagnosticata, oltre ad una gastrite e dei disturbi all'orecchio e alla vista, i quali sarebbero però stati superati in seguito alle cure ricevute in Svizzera. Il richiedente avrebbe deciso di venire in Svizzera in quanto la figlia vivrebbe da cinque anni a F._______ e potrebbe assisterlo. Infine, egli ha riferito di temere per la sua vita in caso di ritorno i Georgia, poiché non sarebbe possibile avere accesso alle cure necessarie (cfr. atto SEM 29/13). 5.2 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi. Pertanto, ella ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento. Dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia. In particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità di prima istanza ha osservato che avrebbe concesso al richiedente di terminare tre cicli di chemioterapia in Svizzera e di aver appreso, dal referto medico del 18 gennaio 2023, un miglioramento del suo stato di salute e dell'imminente inizio della radioterapia con concomitante chemioterapia attorno al (...) febbraio 2023 per una durata di circa sei/sette settimane. Pertanto, la SEM ha ritenuto che il richiedente avrebbe potuto iniziare/proseguire con tale terapia in Georgia. A tal proposito, l'autorità inferiore ha sottolineato come la giurisprudenza avrebbe inoltre stabilito che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano avrebbe conosciuto un'importante ristrutturazione e sarebbero stati realizzati grandi progressi e la maggior parte delle patologie verrebbero ora trattate. Altresì, anche la maggior parte dei medicamenti sarebbero ottenibili. Inoltre, dal 2013 la Georgia disporrebbe di un programma sanitario nazionale, il cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), che garantirebbe una copertura d'assicurazione malattia gratuita per tutti quelli che fino ad allora ne sarebbero stati sprovvisti. La parte dei costi che il paziente dovrebbe assumersi sarebbe calcolata in base al reddito. Le persone con un reddito medio-basso avrebbero un accesso limitato al programma UHCP, mentre le persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, i bambini e i pensionati potrebbero beneficiare gratuitamente di tutte le prestazioni. L'autorità inferiore ha così rilevato, che nel caso di specie, nessun elemento lascerebbe intuire che il richiedente non possa accedere al sopracitato programma e beneficiare delle prestazioni. Inoltre, andrebbe evidenziato come il tetto di spese per i trattamenti oncologici sarebbe stato recentemente innalzato. In Georgia esisterebbero poi delle possibilità per vedersi rimborsato anche il restante contributo, per esempio attraverso la "Social Service Agency" o le municipalità. Infine, la SEM ha indicato diverse strutture sanitarie su suolo georgiano dove egli potrebbe ricevere i trattamenti e i controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine. Egli sostiene che il suo stato di salute attuale non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia. In particolare, egli afferma di necessitare di personale specializzato e ciò non sarebbe garantito. Inoltre, egli mette in discussione il programma UHCP menzionato dall'autorità di prima istanza. A tal proposito egli rinvia ad un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2021 intitolato "Can people afford to pay the health care? New evidence of financial protection in Georgia". Pertanto, egli sarebbe dell'avviso che il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine non potrebbe avvenire secondo sicurezza e dignità e non sarebbe quindi ragionevolmente esigibile. 6. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 3 LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 7. 7.1 Va, dunque, analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 7.2 7.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 7.2.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2.3 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi con successo del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 7.2.4 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). Ciò non risulta tuttavia essere il caso nella fattispecie, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale. 7.2.5 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.1 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile. 7.3.2 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/ 50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 7.3.3 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue: L'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ultimi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, cosiddetto UHCP, nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). 7.3.4 7.3.4.1 Nella fattispecie, l'insorgente è arrivato in Svizzera con una diagnosi, già formulata in Georgia, di carcinoma (...) localmente esteso (cfr. atto SEM 1/- ID-Nr. 003/7, 29/13 D7-8). In data 16 novembre 2022, è stata effettuata una biopsia del tumore, la quale ha permesso di confermare la precitata diagnosi oncologica. Dal referto medico del 24 novembre 2022 del (...) è stata formulata una proposta terapeutica consistente in 3 cicli di chemioterapia con (...) e (...), con successiva radio-chemioterapia combinata ([...]) in caso di risposta. Dagli accertamenti medici sono inoltre emerse le diagnosi collaterali di (...), deficit di acido folico e sospetta (...) sintomatica. Al momento della decisione della SEM, egli aveva appena terminato il quarto ciclo di chemioterapia (cfr. atto SEM 37/15). Nel frattempo, egli ha potuto beneficiare di un ulteriore ciclo di chemioterapia e susseguente a tale ciclo ha iniziato con tre sedure di radioterapia (cfr. referto medico del 6 marzo 2023). Alla dimissione gli è stata prescritta come terapia farmacologica: (...) 25mcg/h 1 ogni 3 giorni; (...) 1x200ml; (...) 1x20 pce; (...) 40 mg; (...) 100000 U/ml; (...) 1x30ml; (...) 400mcg; (...) 4 mg; (...) 1g; (...) cpr. 5 mg. 7.3.4.2 Ora il ricorrente vorrebbe poter terminare la terapia in Svizzera in quanto non avrebbe fiducia nel sistema sanitario georgiano. Tuttavia, alla luce delle considerazioni suesposte, non vi è ragione di ritenere che egli non possa essere adeguatamente trattato nel suo Paese d'origine, dove in passato, gli erano già state poste le diagnosi principali, confermate in Svizzera. Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano trattamenti e controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici e la TAC (ad esempio nei rispettivi reparti di oncologia dell'ospedale privato "MediClub [MCG]" medical service company a Tbilisi e presso il "Tbilisi Cancer Centre" a Tbilisi), e radioterapie oncologiche (ad esempio presso il "Research Institute of Clinical Medicine - Todua Clinic", a Tbilisi). Inoltre come riportato nella rivista "The Lancet Oncology" (Gvantsa Khizanishvili, Susan Henshall, Tamar Gabunia, Cancer care prioritised: Georgia expands access to cancer medicines, Vol. 22, del 1° gennaio 2021 a pagg. 15-17) i fondi per i trattamenti oncologici sono stati innalzati. Pertanto, considerato quanto esposto nei consideranti precedenti e come rettamente indicato anche dalla SEM nella decisione impugnata, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Infine, si osserva come il ricorrente abbia già in passato ottenuto nel suo paese d'origine delle cure, anche gratuite, o presa in carico perlomeno parziale di tali cure da parte dallo Stato, per diagnosticare la sua patologia oncologica (cfr. cfr. atto SEM 1/- ID-Nr. 003/7, 29/13 D7-9 e D18-22). A ciò si aggiunge che l'insorgente non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza di tali cure/terapie, alle quali egli si sarebbe potuto sottoporre in Patria. A tal proposito, si osserva che egli ha fatto unicamente valere, che conoscenti l'avrebbero motivato a recarsi all'estero per farsi curare, in quanto le terapie - a detta di quest'ultimi - non sarebbero così buone in Georgia (cfr. atto SEM 29/12 D23). 7.3.4.3 Altresì, in ricorrente dispone di una rete famigliare in Patria. In particolare, a E._______ si trova la moglie, la quale assieme a lui dispone di un appartamento (...) e inoltre beneficia di (...) (cfr. atto SEM 29/13 D41, D45, D89). Inoltre, in Georgia vivrebbero diversi cugini, con i quali egli è in contatto (cfr. atto SEM 29/13 D75-76). Si aggiunge che egli dispone sicuramente anche di una rete sociale all'infuori della famiglia grazie all'esperienza professionale svolta in svariati campi (cfr. atto SEM 29/13 D47-55). Infine, si osserva che in caso di necessità, nulla gli impedisce di rivolgersi anche al fratello che si trova in G._______ (cfr. atto SEM 29/13 D72-73) o ai figli che vivono in H._______ e in I._______ (cfr. atto 29/13 D64). A tal proposito, si osserva che la presenza della figlia a F._______ non è di ostacolo l'esecuzione dell'allontanamento. Oltretutto, il ricorrente non ha mai dimostrato in alcun modo l'asserito legame di dipendenza. 7.3.4.4 Infine, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Oltre a ciò, il Tribunale invita la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato nell'ambito della sua terapia per eseguire l'allontanamento. 7.3.4.5 Visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale nel caso di ritorno in patria. 7.3.5 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile. 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dal ricorrente nel gravame, non entra pertanto in considerazione.
8. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 9. 9.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 9.2 A norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. Date le circostanze del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali.
10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: