Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5031/2023 Sentenza del 9 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______, cittadino georgiano, ha presentato in Svizzera il 15 settembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...] -2/2), il verbale di rilevamento dei dati personali (RD) del 22 settembre 2022, il verbale di audizione sui motivi di asilo del 7 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 44/7), la decisione del 21 marzo 2023 con la quale la SEM ha stabilito il passaggio del procedimento alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 50/2), la sottoscrizione, avvenuta il medesimo giorno, della cessazione del mandato di rappresentanza conferito a SOS Ticino (Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale) iniziato il 21 settembre 2022 (cfr. atti SEM n. 19/1 e 55/1), la decisione del 28 marzo 2023 con la quale la SEM ha attribuito l'interessato al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 58/2), la decisione dell'8 settembre 2023, notificata in data 11 settembre 2023, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), essendo motivata esclusivamente da ragioni mediche ed economiche, e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso datato 18 settembre 2023, depositato alla posta svizzera lo stesso giorno (cfr. tracciamento invio; data di entrata: 19 settembre 2023), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; l'insorgente contesta la valutazione della SEM unicamente in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo egli partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che si rinuncia quindi allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che nella sua audizione sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di aver ottenuto (dietro pagamento) una laurea in giurisprudenza; che dal 1993, per un periodo di dieci anni, egli avrebbe poi lavorato (...) e, contemporaneamente, per la (...); che, una volta avvenuto il cambio del governo, gli sarebbe stato annullato il titolo di laurea in giurisprudenza poiché falso e avrebbe successivamente lavorato come tassista nella città di Tbilisi in Georgia, dove attualmente vivrebbe anche sua sorella; che nel 2019 avrebbe avuto un problema oncologico alla gamba sinistra; che in Georgia avrebbe svolto due interventi chirurgici, finanziati in parte dall'assistenza sanitaria e in parte sostenuti con i suoi mezzi finanziari; che dopo tali operazioni egli avrebbe ritardato lo svolgimento di ulteriori controlli per mancanza di disponibilità finanziarie e che, quando finalmente svolti, il medico gli avrebbe indicato la necessità di un intervento d'amputazione dell'arto; che a fronte di tale prospettiva, lo stesso medico curante gli avrebbe consigliato di cercare una soluzione diversa in un altro Paese in Europa occidentale; che per questo motivo ha deciso di venire in Svizzera accompagnato da sua moglie e dal figlio maggiorenne; ch'egli ha quindi lasciato il suo Paese d'origine esclusivamente per motivi di salute (cfr. atto SEM n. 44/7 D5-18); che in Svizzera ha avuto la possibilità di sottoporsi all'intervento chirurgico volto all'amputazione della gamba affetta dalla malattia; che a seguito dell'operazione sono state tuttavia diagnosticate delle metastasi ai polmoni (sarcoma maligno), le quali hanno imposto dei cicli di chemioterapia; che si è reso pure necessario un trattamento contro l'infezione della ferita operatoria; che in Georgia non sarebbe possibile svolgere la chemioterapia a causa dei suoi problemi al cuore; che, in ogni caso, nel suo Paese d'origine non si potrebbe comunque curare a fronte della sua completa indigenza (cfr. atto SEM n. 44/7 D25-29), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta avendo il ricorrente addotto motivi d'asilo esclusivamente medici ed economici, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, ciò posto, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia; che per quanto concerne la condizione dell'esigibilità (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 4 LStrI), l'autorità inferiore - che non ha contestato la sussistenza delle affezioni oncologiche dell'insorgente - ha osservato che in Svizzera l'insorgente ha potuto sottoporsi ad un intervento chirurgico deputato all'amputazione della gamba sinistra con la conseguente installazione di una protesi; che, ciò posto, egli ha effettivamente evitato di sostenere i costi che temeva di non riuscire ad affrontare in patria; che stando all'ultimo rapporto medico del maggio 2023, egli gode di una discreta condizione generale a seguito dei quattro cicli di chemioterapia volte alla cura delle metastasi polmonari; ch'egli potrebbe quindi fare ritorno in Georgia dove, qualora ne avesse ancora bisogno, si potrebbe rivolgere alle preposte strutture ospedaliere (a Tbilisi, dotate di specifici reparti oncologici: New Hospitals, Caucasus Medical Centre o Radiation Medicine Centre) alle quali aveva già fatto ricorso in passato, per cinque anni, fino al suo espatrio; che il sistema georgiano prevedrebbe inoltre un sostegno finanziario, del quale l'insorgente si sarebbe già avvalso in passato, per sostenere le spese delle eventuali cure mediche, che con il suo ricorso, presentato congiuntamente - in un unico atto di causa - a quello della moglie e del figlio, l'insorgente contesta unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, sostenendo che il suo stato di salute attuale non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia; che, in particolare, le sue affezioni sarebbero di natura progressiva e che, per evitare un peggioramento repentino, sarebbe necessario che le stesse siano tenute sotto costante controllo così da garantire la sua dignitosa sopravvivenza; che senza le cure appropriate il suo stato di salute si deteriorerebbe al punto da costituire una minaccia per la sua vita; egli mette poi in discussione il buon funzionamento dell'Universal Health Care Program (UHCP) vigente in Georgia rinviando ad un articolo di stampa - non allegato al ricorso - intitolato "Georgian Universal Health Care Reform or 'Houston - We Have a Problem'" (presente sul portale online www.finchannel.com), il quale attesterebbe che lo Stato georgiano avrebbe parzialmente modificato il proprio programma sanitario nel 2017 ponendo in capo ai cittadini alcuni dei costi sanitari; che, in ogni caso, la sua personale esperienza medica smentirebbe "con i fatti gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario" in quanto, per poter sostenere le terapie necessarie a salvargli la vita, egli ha dovuto attingere a tutte le sue risorse finanziarie; ch'egli non avrebbe neppure una casa dove andare; che la moglie e il figlio, a causa dei loro rispettivi problemi di salute, non sarebbero neppure in grado di ristabilirsi in Georgia al fine di aiutarlo dal punto di vista economico; che, per questi motivi, egli postula quindi al Tribunale la concessione della sua ammissione provvisoria in Svizzera, che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità - non realizzati nel caso in esame - identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, come rettamente stabilito nella decisione litigiosa, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) difettando in concreto la qualità di rifugiato (qui non contestata); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito (art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105]); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che, con particolare riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse - segnatamente - a trovarsi in concreto pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che lo Stato in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; cfr. pure Gabrielle Steffen, Soins essentiels: un droit fondamental qui transcende les frontières?, 2018, punto 2.4 pag. 13 segg. e riferimenti); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che il sistema sanitario georgiano ha conosciuto di recente un'importante ristrutturazione e che dei grandi progressi sono stati realizzati nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri, è ora possibile; che le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano inoltre di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1, D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con riferimenti), che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, in caso d'incapacità finanziaria, possono tuttavia indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.4 con riferimenti), che nella fattispecie il ricorrente è arrivato in Svizzera con una diagnosi oncologica, già formulata in Georgia nel 2020, di sarcoma pleomorfo della coscia sinistra; che nel suo Paese d'origine si era già sottoposto ad alcuni interventi chirurgici di asportazione - con plurime recidive - e a un trattamento radioterapeutico (cfr. atto SEM n. 22/4); che la visita specialistica del 23 settembre 2022 svolta presso l'istituto Oncologico della Svizzera Italiana (EOC, IOSI) ha effettivamente confermato la diagnosi succitata e constatato una recidiva locale fortemente sintomatica nella coscia sinistra; che, trattandosi di un tumore raro, gli è stato quindi consigliato un intervento terapeutico in tempi rapidi da analizzare ed eseguire in un centro specializzato dopo aver esperito ulteriori analisi preliminari (cfr. atti SEM n. 24/2, 26/2 e 27/2); che successivamente è stata formulata l'indicazione medica a procedere all'amputazione dell'arto inferiore sinistro (cfr. atto SEM n. 28/5); che detto intervento chirurgico è stato quindi eseguito presso il Luzerner Kantonspital in data (...), con conseguente degenza ospedaliera fino all'(...) (cfr. atto SEM n. 37/4); che, in seguito, sono state tuttavia diagnosticate, oltre all'infezione della ferita operatoria, delle metastasi polmonari che hanno imposto un trattamento di quattro cicli di chemioterapia, l'ultimo svolto tra il 5 e il 10 maggio 2023 (cfr. incarto SEM n. 47/4 e 61/4), che dagli ultimi referti medici agli atti - prodotti ancora in sede di ricorso quale allegati e non contestati dall'interessato - confermano la conclusione del quarto ciclo di chemioterapia e non indicano la necessità di provvedere ad ulteriori trattamenti nel prossimo futuro; che alla dimissione dell'insorgente dall'ospedale regionale di Bellinzona in data 10 maggio 2023 è stata nondimeno prescritta una precisa terapia farmacologica e confermate le diagnosi collaterali di anemia normo-cromica normocitica di origine mista DD su citostatici, stipsi ostinata necessitante di terapia lassativa, ipertensione arteriosa, deiscenza della coscia sinistra in esiti di infezione da corpo estraneo, sindrome coronarica cronica, insufficienza cardiaca a frazione d'eiezione conservata non maggiormente stadiata e ipercolesterolemia; che il suo status generale è stato tuttavia ritenuto discreto (cfr. rapporto di cura finale del 15 maggio 2023 e formulario F4, atto SEM n. 63/7), che il ricorrente vorrebbe ora restare in Svizzera per continuare a ricevere le cure specialistiche - a suo dire non assicurategli in Georgia a causa della sua indigenza - senza le quali la sua esistenza sarebbe minacciata, che alla luce delle considerazioni suesposte il Tribunale non ha tuttavia ragione di ritenere che il ricorrente non possa essere adeguatamente trattato nel suo Paese d'origine, dove in passato, gli erano già state poste le diagnosi principali, confermate in Svizzera; che vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano trattamenti e controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici e la TAC (ad esempio nei rispettivi reparti di oncologia dell'ospedale privato "MediClub [MCG]" medical service company a Tbilisi e presso il "Tbilisi Cancer Centre" a Tbilisi), e radioterapie oncologiche (ad esempio presso il "Research Institute of Clinical Medicine - Todua Clinic", a Tbilisi); che come riportato inoltre nella rivista "The Lancet Oncology" (Khizanishvili/Henshall/Gabunia, Cancer care prioritised: Georgia expands access to cancer medicines, Vol. 22, del 1° gennaio 2021 a pagg. 15-17) i fondi per i trattamenti oncologici sono stati innalzati; che, peraltro, nell'agosto 2023 il governo georgiano ha ampliato il programma di trattamento contro il cancro includendo nella copertura sanitaria svariati metodi di cura (cfr. articolo su www.1tv.ge, Health Ministry amends oncologic patient state program, del 9 agosto 2023, https://1tv.ge/lang/ en/ news/ health-ministry-amends-oncologic-patient-state-program/, consultato il 9 novembre 2023), che in Georgia, considerato quanto esposto in precedenza e come rettamente indicato nella decisione avversata, per le problematiche di salute del ricorrente esistono le cure mediche essenziali per il suo trattamento e un programma d'aiuto sociale per il relativo finanziamento, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa; che pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente, non si evince dalla documentazione medica agli atti la stretta necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera; che il ricorrente non adduce peraltro valide ragioni di ordine medico che ostacolerebbero attualmente il suo allontanamento, limitandosi unicamente a criticare il sistema sanitario del suo Paese e invocare la necessità di essere sottoposto a costanti controlli medici; che il ricorrente non spiega inoltre in che misura le sue attuali esigenze terapeutiche non potrebbero essere soddisfatte in Georgia; ch'egli non contesta altresì la sua attuale, anche se discreta, stabilità di salute, che in passato il ricorrente ha già ottenuto nel suo Paese d'origine delle cure, anche gratuite, o presa in carico perlomeno parziale di tali cure da parte dallo Stato, per diagnosticare la sua patologia oncologica (cfr. atto SEM n. 44/7 D17 segg.); che l'insorgente non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza delle analisi mediche e delle cure oncologiche in Georgia, alle quali egli si sarebbe potuto sottoporre; che a tale proposito egli ha fatto unicamente valere che il suo medico curante gli avrebbe consigliato di proseguire le cure in un altro Paese europeo alfine di evitare l'amputazione dell'arto (cfr. atto SEM n. 44/7 D17), che il ricorrente potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP; che il mero fatto che le risorse georgiane risultino più limitate rispetto a quelle svizzere e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità sanitaria come sul suolo elvetico, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3); che, sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente potrà inoltre costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi nonché un aiuto individuale al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]) in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato; che tale aiuto dovrebbe lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, di ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e di attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario a garanzia del suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare); che il Tribunale invita tuttavia la SEM, in accordo con le autorità cantonali preposte, a scegliere il momento più appropriato per eseguire l'allontanamento nell'ambito delle eventuali strette esigenze mediche dell'insorgente, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute del ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr. ATAF 2011/50, par. 8.3 e riferimenti sopra citati); che a questo proposito le varie argomentazioni sviluppate nel ricorso non consentono di giungere a una conclusione diversa, che il ricorrente dispone inoltre di un appoggio famigliare in patria; che nella città di Tbilisi vive infatti sua sorella alla quale può rivolgersi per eventuali necessità (cfr. inc. SEM n. 44/ D13); che l'insorgente dispone sicuramente anche di una rete sociale all'infuori della famiglia grazie all'esperienza professionale pluriennale nei servizi statali e successivamente come tassista in città (cfr. atto SEM 44/ 7 D7), che con sentenze odierne (D-5033/2023 e D-5035/2023) il Tribunale ha respinto pure i ricorsi presentati da B._______ e C._______ (moglie e figlio maggiorenne del ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare; che le autorità competenti terranno quindi conto della situazione particolare degli interessati al momento dell'esecuzione del loro trasferimento in Georgia, assicurandosi che avvenga contemporaneamente e congiuntamente; che, a loro volta, anche la moglie e il figlio potranno sostenere l'insorgente dal profilo organizzativo e finanziario, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ragionevolmente esigibile, che non risultano inoltre impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 2 LStrI), che, pertanto, il ricorso va respinto e la sentenza avversata confermata; che la SEM non è infatti incorsa in una violazione il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: