Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore, dopo aver ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha osservato che nessuno dei suoi problemi di salute sarebbe ostativo all'esecuzione del suo allontanamento, concludendo che nella fattispecie non si applicherebbe il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, l'interessato non si trova in una situazione di morte imminente, né soffre di una malattia mortale senza cure, né soffre di una malattia che porta necessariamente, senza cure, ad un grave, rapido ed irreversibile peggioramento del suo stato di salute. Dipoi, la SEM rileva che l'esecuzione dell'allontanamento diventa inesigibile in caso di ritorno nel Paese d'origine solo nella misura in cui non può ricevere le cure essenziali che garantiscono condizioni di vita minime. L'autorità inferiore rileva che il sistema sanitario georgiano ha subito una profonda ristrutturazione negli ultimi anni e sono stati fatti grandi progressi in modo che il trattamento della maggior parte dei disturbi fisici e mentali sia ora possibile. La SEM constata che la situazione medica del ricorrente non esclude l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera in quanto non vi è nulla all'incarto che indichi che sia stato rifiutato l'accesso all'assistenza sanitaria. Inoltre, l'autorità di prime cure osserva che l'insorgente ha potuto lavorare per molti anni nel campo della ristorazione e che egli dispone in Georgia di una ampia rete famigliare e sociale che può sostenerlo in caso di ritorno in Patria. La SEM conclude indicando che l'allontanamento è possibile sia sul piano tecnico che pratico.
E. 4.1 Dal canto suo, nell'impugnativa, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo di adempiere ai requisiti posti dall'art. 3 LAsi in quanto l'autorità non avrebbe preso in debita considerazione l'esposizione a pericolo per la sua integrità fisica nonché la forte pressione psicologica a cui sarebbe sottoposto in caso di ritorno in Georgia. Da questo punto di vista, la SEM non avrebbe tenuto in considerazione il suo stato di salute. Inoltre, egli ritiene l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia irragionevole, segnatamente a causa della sua situazione di vulnerabilità che lo esporrebbe a gravi ripercussioni in Georgia. Egli ritiene inoltre come il suo stato di salute non sarebbe ancora stato sufficientemente accertato e che occorrerebbe procedere con ulteriori esami specialistici e che durante le visite mediche effettuate durante la procedura non era presente alcun interprete e pertanto non sarebbe mai riuscito a spiegare i propri problemi di salute. Infine, il ricorrente rileva che la SEM non ha minimamente tenuto in considerazione la propria fragilità psicologica. Pertanto egli ritiene di dover venir ammesso provvisoriamente in quanto l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto illegale ed inappropriata. Infine egli indica di aver frequentato con profitto un corso di tedesco e di svolgere qualche lavoro di pulizia.
E. 5 5.1 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione al suo stato di salute. Tuttavia, appare dalle sue motivazioni contenute nel ricorso, che l'interessato in realtà voglia rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel suo caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. Si osserva infatti che nella propria impugnativa il ricorrente si limita a far riferimento al rapporto medico del (...) marzo 2022 (cfr. allegato 3 al ricorso), quando in realtà l'autorità di prime cure ha condotto numerosi ulteriori accertamenti, tra cui la stesura di un secondo rapporto "F4" in data (...) settembre 2022, in cui è stato determinato il procedere delle cure e le prognosi (cfr. atto SEM n. 53/5). Per quanto concerne l'assenza di un interprete durante le visite mediche, dagli atti emerge che i medici hanno avuto modo di effettuare un'approfondita disamina delle problematiche che interessano il ricorrente nonostante le riferite barriere linguistiche (cfr. atto SEM n. 53/5). Inoltre, durante alcune visite mediche era presente un interprete via telefonica (cfr. atto SEM n. 27/2), mentre in altre occasioni il colloquio è stato effettuato in lingua inglese (cfr. atto SEM n. 51/21, pag. 4). Si osserva infine che già dal primo rapporto "F4", i medici curanti erano al corrente che il richiedente si sia recato in Svizzera al fine di eseguire terapie mediche specifiche, pertanto il ricorrente non può prevalersi dell'assenza di un interprete a tutte le visite mediche per dimostrare un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. atto SEM n. 31/2).
E. 5.2 Infine, il ricorrente lamenta nella propria impugnativa che l'autorità di prime cure non avrebbe debitamente preso in considerazione il suo stato psicologico. Sotto questo punto di vista dall'inserto emerge che egli sarebbe stato indirizzato presso C._______ a (...) per un consulto psichiatrico in data (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. 51/21 pag. 4). Tuttavia, dall'inserto non risulta che tale consulto sia avvenuto e anche nel ricorso tali problematiche sono menzionate solo genericamente, senza produrre documentazione né riferire elementi concreti atti a ritenere che egli soffra di patologie psichiche e che sia avvenuta una presa in carico. Pertanto le censure relative ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sono integralmente respinte.
E. 6 6.1 L'insorgente, nella propria impugnativa, censura la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto l'autorità di prime cure non avrebbe preso in considerazione l'esposizione a pericolo per la sua integrità fisica e salute psicologica in caso di rientro in Georgia.
E. 6.2 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi; questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Secondo l'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone, pertanto non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti ivi citati). Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.
E. 6.3 Nel caso in parola il ricorrente ha più volte indicato di essere espatriato unicamente per accedere al sistema sanitario svizzero al fine di risolvere i propri problemi medici (cfr. atto SEM n. 52/10, D10 e D11). Nemmeno le generali doglianze sollevate in sede di ricorso contengono elementi che potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 3 LAsi.
E. 6.4 È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi.
E. 7 Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo o meno, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
E. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi con successo del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
E. 7.3.3 In seguito, occorre rammentare che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Un quadro così grave dello stato di salute dell'insorgente, che renderebbe inammissibile sotto il profilo dell'art. 3 CEDU l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza testé citata, non risulta ravvisabile nel caso di specie, come si vedrà anche di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8.5).
E. 7.3.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Anzitutto, concernente la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile.
E. 8.3 In seguito, per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. citati).
E. 8.4 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue. L'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ultimi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022, D-2416/2022 succitata consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-2416/2022 precitata consid. 8.4, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 precitata). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.).
E. 8.5 Tornando ora al caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come al momento dell'emissione della decisione avversata, l'incarto della SEM contenesse già copiosa documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente (cfr. atti SEM n. 16/2, 27/2, 29/2, 30/4, 31/2, 32/1, 42/4, 51/21 e 53/5). Dalle medesime si evince difatti come il quadro clinico anamnestico dell'interessato sia contraddistinto da una diagnosi di urostamia e colonstamia per malformazioni congenite, assenza di vescica e rene sinistro, multipli calcoli al rene destro, "chronic kidney disease" oltre che ipospadia. Come proposta terapeutica, nel secondo rapporto "F4" è stato indicato dai medici di curare le stomie e di eseguire regolarmente controlli gastroenterologici, urologici ed internistici (cfr. atto SAM n. 53/5). Ulteriori cure o proposte di terapie o farmaci non sono evincibili dall'ultimo rapporto medico. Alla luce dei referti medici in parola, anche il Tribunale è d'avviso che la SEM disponesse di sufficienti elementi per procedere in maniera non arbitraria ad un esame della sua situazione medica e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale rinunciando ad investigare maggiormente circa lo stato di salute del ricorrente o ad attendere lo svolgimento di ulteriori visite mediche previste in futuro o ancora da eseguire. Infatti, nella misura in cui i documenti medici già presenti all'incarto al momento della decisione della SEM hanno permesso di accertare che la situazione internistica è stabile e che a medio termine la prognosi per la patologia "chronic kidney disease" non è scompensata. Inoltre, i trattamenti necessari ed adeguati si limitano a controlli gastroenterologici, urologici ed internistici regolari (cfr. atto SEM n. 53/5). Pertanto, l'autorità inferiore, viste le diagnosi poste, poteva ritenere a ragione che i suoi problemi di salute non erano suscettibili di porre la sua esistenza in pericolo in caso di un suo ritorno in Georgia ai sensi della restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. supra consid. 8.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 con rif. cit.). Difatti, non sarebbe ragionevolmente atteso da parte delle autorità svizzere, che intraprendano, ogni volta che un richiedente l'asilo invoca dei motivi medici, un numero importante d'investigazioni tendenti ad individuare delle potenziali affezioni. A tal riguardo, sotto il profilo dell'esigibilità, sono decisivi unicamente i fatti medici conosciuti al momento della presa di decisione; tale non è invece il caso di esami medici complementari, che portano su dei fatti futuri per principio di per sé incerti (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2649/2021 del 14 giugno 2021). Lo stato di salute del ricorrente, risultava quindi essere sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del suo allontanamento già al momento della presa di decisione della SEM e tale conclusione è tutt'ora attuale. Altresì, si rileva che il ricorrente stesso ha vissuto in Georgia per anni con le stesse problematiche mediche ed egli non ha mai lamentato un mancato accesso alle cure necessarie alla sua sopravvivenza e previste dall'ultimo modulo "F4" del (...) settembre 2022 (cfr atto SEM n. 53/5 p.to 3.2). Egli, infatti, non ha presentato domanda d'asilo al fine di accedere a cure essenziali al fine di permettergli la sopravvivenza, ma unicamente per migliorare la sua qualità di vita. In tal senso il ricorrente ha affermato durante l'audizione integrativa del (...) settembre 2022 che "lo scopo della mia partenza era la possibilità di fare un intervento per migliorare la mia qualità di vita e poter vivere" (cfr. atto SEM n. 52/10, D40). Questa tipologia di cure, volte ad un possibile miglioramento della qualità di vita paiono esulare dalla delimitazione definita dalla giurisprudenza testè citata (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Inoltre, il ricorrente potrà richiedere in Svizzera, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'eventuale assistenza medica e proseguimento dei trattamenti essenziali, per un periodo limitato, nel Paese d'origine a conclusione della procedura ricorsuale in parola (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene il pagamento di eventuali trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Altresì, egli dispone in patria di una rete famigliare, composta in particolare dai suoi genitori e da un fratello, con cui egli abitava prima dell'espatrio (cfr. atto SEM n. 19/10, D44 e segg.) che potranno in caso di necessità aiutarlo nella sua reintegrazione. Inoltre, egli è stato attivo professionalmente nell'ambito della ristorazione nonostante i problemi di salute che lo affliggono (cfr. atto SEM n. 52/10 D23 e segg.). Così stando le cose, il Tribunale ritiene che l'insorgente non si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale nel caso di ritorno in patria.
E. 8.6 Su tali presupposti l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9 Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente del suo passaporto tutt'ora valido, e che con la dovuta diligenza, sarà in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per l'ottenimento di eventuali documenti necessitanti per il suo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Giova infine rilevare che il ricorrente, producendo l'attestato del corso di tedesco ed il certificato di lavoro (cfr. allegati al ricorso 5, 6, 7), sembrerebbe suggerire che siano adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso ex art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI. Ciò nonostante, l'eventuale esame delle condizioni esula dall'oggetto del litigio poiché di competenza delle autorità cantonali preposte.
E. 11 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1165/2023 Sentenza del 9 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 febbraio 2023. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021. A.b In data (...) dicembre 2021 si è svolta con il richiedente un'audizione in merito al rilevamento dei suoi dati personali, mentre il (...) febbraio 2022 si è tenuta l'audizione sui motivi d'asilo. Il seguente (...) aprile 2022 la pratica è stata assegnata alla procedura ampliata ed il (...) settembre 2022 si è svolta un'audizione integrativa circa i motivi d'asilo. Nel corso delle medesime audizioni, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino georgiano e di essere nato a (...) con una malattia congenita. Tra il 1995 e il 1998 ha subito diversi interventi chirurgici con creazione di urostomia e colostomia. Egli ha solo un rene, ha una malformazione intestinale e genitale ed è sprovvisto di vescica. Nel 2019, a seguito di alcuni accertamenti, i medici gli hanno indicato che per risolvere le sue problematiche di salute, in Georgia sarebbero disponibili solo interventi sperimentali. I chirurghi plastici, a loro volta, hanno affermato che per procedere con un intervento sui suoi genitali, l'insorgente avrebbe dovuto dapprima risolvere le problematiche di urostomia e colostomia. Nel settembre 2021 egli si è recato presso la clinica (...) a B._______, dove i medici hanno confermato che in Georgia non è possibile sottoporsi ad interventi in grado di risolvere i suoi problemi medici. L'insorgente è stato consigliato dalla madre di recarsi in Svizzera al fine di ottenere una cura e quindi, in data (...) novembre 2021 egli è espatriato, depositando una domanda d'asilo in Svizzera per motivi medici. A supporto della sua domanda d'asilo il ricorrente ha consegnato l'originale del suo passaporto e della documentazione medica georgiana in copia tradotta in francese. B. Con decisione del (...) febbraio 2023, notificata il (...) febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-55/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto avversando la summenzionata decisione con ricorso del (...) febbraio 2023 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione avversata e il riconoscimento della qualità di rifugiato o, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; oppure, ancor più in subordine, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo protestando altresì costi e spese. Infine ha richiesto di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore, dopo aver ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha osservato che nessuno dei suoi problemi di salute sarebbe ostativo all'esecuzione del suo allontanamento, concludendo che nella fattispecie non si applicherebbe il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, l'interessato non si trova in una situazione di morte imminente, né soffre di una malattia mortale senza cure, né soffre di una malattia che porta necessariamente, senza cure, ad un grave, rapido ed irreversibile peggioramento del suo stato di salute. Dipoi, la SEM rileva che l'esecuzione dell'allontanamento diventa inesigibile in caso di ritorno nel Paese d'origine solo nella misura in cui non può ricevere le cure essenziali che garantiscono condizioni di vita minime. L'autorità inferiore rileva che il sistema sanitario georgiano ha subito una profonda ristrutturazione negli ultimi anni e sono stati fatti grandi progressi in modo che il trattamento della maggior parte dei disturbi fisici e mentali sia ora possibile. La SEM constata che la situazione medica del ricorrente non esclude l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera in quanto non vi è nulla all'incarto che indichi che sia stato rifiutato l'accesso all'assistenza sanitaria. Inoltre, l'autorità di prime cure osserva che l'insorgente ha potuto lavorare per molti anni nel campo della ristorazione e che egli dispone in Georgia di una ampia rete famigliare e sociale che può sostenerlo in caso di ritorno in Patria. La SEM conclude indicando che l'allontanamento è possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.1 Dal canto suo, nell'impugnativa, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo di adempiere ai requisiti posti dall'art. 3 LAsi in quanto l'autorità non avrebbe preso in debita considerazione l'esposizione a pericolo per la sua integrità fisica nonché la forte pressione psicologica a cui sarebbe sottoposto in caso di ritorno in Georgia. Da questo punto di vista, la SEM non avrebbe tenuto in considerazione il suo stato di salute. Inoltre, egli ritiene l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia irragionevole, segnatamente a causa della sua situazione di vulnerabilità che lo esporrebbe a gravi ripercussioni in Georgia. Egli ritiene inoltre come il suo stato di salute non sarebbe ancora stato sufficientemente accertato e che occorrerebbe procedere con ulteriori esami specialistici e che durante le visite mediche effettuate durante la procedura non era presente alcun interprete e pertanto non sarebbe mai riuscito a spiegare i propri problemi di salute. Infine, il ricorrente rileva che la SEM non ha minimamente tenuto in considerazione la propria fragilità psicologica. Pertanto egli ritiene di dover venir ammesso provvisoriamente in quanto l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto illegale ed inappropriata. Infine egli indica di aver frequentato con profitto un corso di tedesco e di svolgere qualche lavoro di pulizia.
5. 5.1 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione al suo stato di salute. Tuttavia, appare dalle sue motivazioni contenute nel ricorso, che l'interessato in realtà voglia rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel suo caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. Si osserva infatti che nella propria impugnativa il ricorrente si limita a far riferimento al rapporto medico del (...) marzo 2022 (cfr. allegato 3 al ricorso), quando in realtà l'autorità di prime cure ha condotto numerosi ulteriori accertamenti, tra cui la stesura di un secondo rapporto "F4" in data (...) settembre 2022, in cui è stato determinato il procedere delle cure e le prognosi (cfr. atto SEM n. 53/5). Per quanto concerne l'assenza di un interprete durante le visite mediche, dagli atti emerge che i medici hanno avuto modo di effettuare un'approfondita disamina delle problematiche che interessano il ricorrente nonostante le riferite barriere linguistiche (cfr. atto SEM n. 53/5). Inoltre, durante alcune visite mediche era presente un interprete via telefonica (cfr. atto SEM n. 27/2), mentre in altre occasioni il colloquio è stato effettuato in lingua inglese (cfr. atto SEM n. 51/21, pag. 4). Si osserva infine che già dal primo rapporto "F4", i medici curanti erano al corrente che il richiedente si sia recato in Svizzera al fine di eseguire terapie mediche specifiche, pertanto il ricorrente non può prevalersi dell'assenza di un interprete a tutte le visite mediche per dimostrare un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. atto SEM n. 31/2). 5.2 Infine, il ricorrente lamenta nella propria impugnativa che l'autorità di prime cure non avrebbe debitamente preso in considerazione il suo stato psicologico. Sotto questo punto di vista dall'inserto emerge che egli sarebbe stato indirizzato presso C._______ a (...) per un consulto psichiatrico in data (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. 51/21 pag. 4). Tuttavia, dall'inserto non risulta che tale consulto sia avvenuto e anche nel ricorso tali problematiche sono menzionate solo genericamente, senza produrre documentazione né riferire elementi concreti atti a ritenere che egli soffra di patologie psichiche e che sia avvenuta una presa in carico. Pertanto le censure relative ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sono integralmente respinte.
6. 6.1 L'insorgente, nella propria impugnativa, censura la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto l'autorità di prime cure non avrebbe preso in considerazione l'esposizione a pericolo per la sua integrità fisica e salute psicologica in caso di rientro in Georgia. 6.2 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi; questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Secondo l'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone, pertanto non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti ivi citati). Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. 6.3 Nel caso in parola il ricorrente ha più volte indicato di essere espatriato unicamente per accedere al sistema sanitario svizzero al fine di risolvere i propri problemi medici (cfr. atto SEM n. 52/10, D10 e D11). Nemmeno le generali doglianze sollevate in sede di ricorso contengono elementi che potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 3 LAsi. 6.4 È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi.
7. Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo o meno, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi con successo del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 7.3.3 In seguito, occorre rammentare che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Un quadro così grave dello stato di salute dell'insorgente, che renderebbe inammissibile sotto il profilo dell'art. 3 CEDU l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza testé citata, non risulta ravvisabile nel caso di specie, come si vedrà anche di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8.5). 7.3.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Anzitutto, concernente la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile. 8.3 In seguito, per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. citati). 8.4 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue. L'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ultimi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022, D-2416/2022 succitata consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-2416/2022 precitata consid. 8.4, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 precitata). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). 8.5 Tornando ora al caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come al momento dell'emissione della decisione avversata, l'incarto della SEM contenesse già copiosa documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente (cfr. atti SEM n. 16/2, 27/2, 29/2, 30/4, 31/2, 32/1, 42/4, 51/21 e 53/5). Dalle medesime si evince difatti come il quadro clinico anamnestico dell'interessato sia contraddistinto da una diagnosi di urostamia e colonstamia per malformazioni congenite, assenza di vescica e rene sinistro, multipli calcoli al rene destro, "chronic kidney disease" oltre che ipospadia. Come proposta terapeutica, nel secondo rapporto "F4" è stato indicato dai medici di curare le stomie e di eseguire regolarmente controlli gastroenterologici, urologici ed internistici (cfr. atto SAM n. 53/5). Ulteriori cure o proposte di terapie o farmaci non sono evincibili dall'ultimo rapporto medico. Alla luce dei referti medici in parola, anche il Tribunale è d'avviso che la SEM disponesse di sufficienti elementi per procedere in maniera non arbitraria ad un esame della sua situazione medica e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale rinunciando ad investigare maggiormente circa lo stato di salute del ricorrente o ad attendere lo svolgimento di ulteriori visite mediche previste in futuro o ancora da eseguire. Infatti, nella misura in cui i documenti medici già presenti all'incarto al momento della decisione della SEM hanno permesso di accertare che la situazione internistica è stabile e che a medio termine la prognosi per la patologia "chronic kidney disease" non è scompensata. Inoltre, i trattamenti necessari ed adeguati si limitano a controlli gastroenterologici, urologici ed internistici regolari (cfr. atto SEM n. 53/5). Pertanto, l'autorità inferiore, viste le diagnosi poste, poteva ritenere a ragione che i suoi problemi di salute non erano suscettibili di porre la sua esistenza in pericolo in caso di un suo ritorno in Georgia ai sensi della restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. supra consid. 8.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 con rif. cit.). Difatti, non sarebbe ragionevolmente atteso da parte delle autorità svizzere, che intraprendano, ogni volta che un richiedente l'asilo invoca dei motivi medici, un numero importante d'investigazioni tendenti ad individuare delle potenziali affezioni. A tal riguardo, sotto il profilo dell'esigibilità, sono decisivi unicamente i fatti medici conosciuti al momento della presa di decisione; tale non è invece il caso di esami medici complementari, che portano su dei fatti futuri per principio di per sé incerti (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2649/2021 del 14 giugno 2021). Lo stato di salute del ricorrente, risultava quindi essere sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del suo allontanamento già al momento della presa di decisione della SEM e tale conclusione è tutt'ora attuale. Altresì, si rileva che il ricorrente stesso ha vissuto in Georgia per anni con le stesse problematiche mediche ed egli non ha mai lamentato un mancato accesso alle cure necessarie alla sua sopravvivenza e previste dall'ultimo modulo "F4" del (...) settembre 2022 (cfr atto SEM n. 53/5 p.to 3.2). Egli, infatti, non ha presentato domanda d'asilo al fine di accedere a cure essenziali al fine di permettergli la sopravvivenza, ma unicamente per migliorare la sua qualità di vita. In tal senso il ricorrente ha affermato durante l'audizione integrativa del (...) settembre 2022 che "lo scopo della mia partenza era la possibilità di fare un intervento per migliorare la mia qualità di vita e poter vivere" (cfr. atto SEM n. 52/10, D40). Questa tipologia di cure, volte ad un possibile miglioramento della qualità di vita paiono esulare dalla delimitazione definita dalla giurisprudenza testè citata (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Inoltre, il ricorrente potrà richiedere in Svizzera, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'eventuale assistenza medica e proseguimento dei trattamenti essenziali, per un periodo limitato, nel Paese d'origine a conclusione della procedura ricorsuale in parola (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene il pagamento di eventuali trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Altresì, egli dispone in patria di una rete famigliare, composta in particolare dai suoi genitori e da un fratello, con cui egli abitava prima dell'espatrio (cfr. atto SEM n. 19/10, D44 e segg.) che potranno in caso di necessità aiutarlo nella sua reintegrazione. Inoltre, egli è stato attivo professionalmente nell'ambito della ristorazione nonostante i problemi di salute che lo affliggono (cfr. atto SEM n. 52/10 D23 e segg.). Così stando le cose, il Tribunale ritiene che l'insorgente non si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale nel caso di ritorno in patria. 8.6 Su tali presupposti l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9. Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente del suo passaporto tutt'ora valido, e che con la dovuta diligenza, sarà in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per l'ottenimento di eventuali documenti necessitanti per il suo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Giova infine rilevare che il ricorrente, producendo l'attestato del corso di tedesco ed il certificato di lavoro (cfr. allegati al ricorso 5, 6, 7), sembrerebbe suggerire che siano adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso ex art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI. Ciò nonostante, l'eventuale esame delle condizioni esula dall'oggetto del litigio poiché di competenza delle autorità cantonali preposte.
11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: