Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la madre ha dichiarato che già nei primi anni di matrimonio con il proprio ex marito e padre dei loro figli, avvenuto il 1° novembre 2009, sarebbe stata vittima di violenza domestica, sia fisica che psichica; che, in particolare, il 14 febbraio 2021, l’ex marito avrebbe tentato di strangolarla, nonostante fosse incinta, con l’intenzione di soffocarla ed ucciderla; che, in tale occasione, ella sarebbe riuscita a liberarsi unicamente grazie all’intervento del figlio undicenne che avrebbe strattonato il padre; che, una volta portati i figli nella propria camera da letto, il padre avrebbe continuato a picchiarla, colpendola con dei pugni a livello del bacino con l’obiettivo di interrompere la sua gravidanza; che nonostante i vicini si fossero accorti di
D-5253/2023 Pagina 4 ciò che stava accadendo, egli non si sarebbe fermato; che ella sarebbe riuscita a fuggire fuori casa e a nascondersi nell’appartamento di una vicina, assente; che, preso possesso di un cellulare, ella sarebbe riuscita a contattare la polizia e chiedere un loro immediato intervento, che la polizia, una volta recatasi sul luogo dei fatti, avrebbe arrestato e trasportato l’ex marito al posto di polizia; che egli sarebbe stato condannato a un anno e sei mesi di carcere, con espiazione della pena a partire dal (…); che, egli sarebbe stato tuttavia scarcerato, anticipatamente, e meglio quattro mesi prima della scadenza prevista ([…]), grazie all’intervento di un suo conoscente; che, contestualmente, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un divieto di avvicinarsi all’ex moglie; che una volta scarcerato, tale divieto sarebbe tuttavia decaduto ed egli avrebbe continuato ad accanirsi fisicamente sulla moglie; che, in particolare, nel (…), avrebbe abusato sessualmente di lei; che, in tale occasione, quest’ultima avrebbe chiamato la polizia il giorno seguente; che, tuttavia, una volta arrivati sul posto, gli agenti di polizia non avrebbero steso un verbale di quanto accaduto e non sarebbero intervenuti mancando la flagranza del reato; che, inoltre, nel mese di (…), egli avrebbe di nuovo violentato la moglie, la quale avrebbe contattato la polizia, ottenendo in tutta risposta il suggerimento di rivolgersi a quest’ultima qualora avessero dovuto ripresentarsi accadimenti simili; che, visto quanto accaduto, la moglie si sarebbe in seguito rifiutata di interpellare nuovamente la polizia, in particolare dopo l’ultimo atto di violenza del (…), siccome lo riteneva privo di senso e provava vergogna nel farlo; che, il (…), il marito avrebbe acconsentito a concedere il divorzio alla moglie la quale si sarebbe poi recata presso le competenti autorità al fine di formalizzare la richiesta, accettata dopo circa dieci giorni; che ella avrebbe tuttavia preso la decisione di espatriare con i propri figli, i quali avrebbero a loro volta subito le conseguenze delle violenze fisiche del padre, siccome temeva ulteriori violenze da parte di quest’ultimo, nonostante non avesse subito violenze fisiche dopo che egli avrebbe lasciato l’abitazione coniugale concedendole il divorzio; che avendo già subito in totale (…) aborti, la stessa temeva per la propria vita; che, dopo il loro espatrio, il marito, l’avrebbe contattata comunicandole che non sarebbe riuscita a sfuggirgli ciò che dimostrerebbe la sua pericolosità, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, segnatamente, per quanto concerne le violenze domestiche, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che le autorità di polizia
D-5253/2023 Pagina 5 sono intervenute quando è stato loro richiesto di farlo incarcerando il marito per gli atti da lui commessi; che durante l’intera relazione, la madre avrebbe unicamente richiesto l’intervento degli agenti in tre occasioni e non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito; che, d’altronde, nel caso in cui la polizia dovesse rifiutare di accogliere una denuncia o di avviare delle indagini, l’interessata dispone della possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento degli interessati in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, l’insorgente critica la valutazione della SEM e ritiene invece che dovrebbe essere riconosciuto ai suoi figli e a se stessa lo statuto di rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi essendo stati vittima, diretta o indiretta, di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta dalle autorità non sarebbe sufficiente; che, inoltre, la Georgia non offrirebbe un sostegno alle vittime di violenza di genere come invece dovrebbe in virtù di quanto stabilito dall’art. 20 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35); che, infine, vista la loro situazione, l’allontanamento degli interessati nel loro Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile; che, in particolare, l’allontanamento dei ricorrenti in un Paese dove rischierebbero di subire di nuovo delle violenze domestiche sarebbe costitutivo di una violazione degli art. 1 della Convenzione di Istanbul e dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),
D-5253/2023 Pagina 6 che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico
D-5253/2023 Pagina 7 ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, nonostante subisse continuamente, dai primi anni di matrimonio e fino al termine del medesimo, delle violenze fisiche e psichiche da parte dell’ex marito (cfr. atto SEM n. 53/14, R48), la ricorrente ha dichiarato di aver chiesto l’intervento delle forze di polizia unicamente in tre occasioni; che, per quanto concerne il primo episodio, avvenuto il (…), le forze di polizia sono intervenute fermando il coniuge e intimando a quest’ultimo un divieto di avvicinamento nei di lei confronti; che le autorità competenti georgiane hanno poi condannato l’ex marito per tali fatti, pronunciando l’espiazione della pena in uno stabilimento carcerario (cfr. atto SEM n. 53/14, R51, R58); che per quanto riguarda invece i fatti avvenuti nel (…) e nell’(…), riguardo ai quali la ricorrente sostiene di essersi rivolta alle autorità di polizia senza successo, nonostante non risulti chiaramente se effettivamente le autorità georgiane abbiano offerto una protezione adeguata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che la medesima avrebbe dovuto utilizzare le vie di diritto a disposizione al fine di far valere i propri diritti, e meglio rivolgendosi eventualmente ad un’autorità superiore; che, inoltre, il motivo di persecuzione sollevato non sembrerebbe più essere rilevante ai fini dell’asilo siccome non più attuale, la ricorrente essendo espatriata il (…), ovvero ben circa un anno dopo tali eventi (cfr. atto SEM n. 53/14, R26); che dagli atti risulta, inoltre, che a seguito del divorzio avvenuto il (…), la medesima non abbia subito alcuna violenza da parte dell’ex marito (cfr. atto SEM n. 53/14, R74); che, dagli atti presenti nell’incarto, non risultano indizi concernenti i presunti aborti subiti; che, d’altronde, la medesima ha ammesso di aver deciso di non richiedere più l’intervento delle forze di polizia siccome se ne vergognava (cfr. atto SEM
n. 53/14, R65), spiegazione che trova riscontro nel fatto che la stessa ha sempre riaccettato il marito nella propria vita nonostante quanto stesse subendo (cfr. atto SEM n. 53/14, R61); che la medesima non avrebbe infine richiesto un aiuto da parte della propria cerchia famigliare o ricercato una soluzione alternativa interna (cfr. atto SEM n. 53/14, R69), che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito dei ricorrenti, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni,
D-5253/2023 Pagina 8 che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto gli insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura),
D-5253/2023 Pagina 9 che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3),
D-5253/2023 Pagina 10 che dagli atti medici presenti nell’incarto si evince che alla ricorrente è stato inizialmente diagnosticato un probabile disturbo da stress post-traumatico, l’ansia e la depressione, oltre che la presenza di cisti mammarie e cefalea (cfr. atti SEM n. 23/1, 24/2, 29/2, 30/2, 41/2); che la summenzionata diagnosi psichiatrica è stata poi confermata dallo specialista il quale ha rilevato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), trattato con escitalopram (10 mg) e trittico (50 mg; cfr. atti SEM n. 36/2), con diagnosi stabile (cfr. atti SEM n. 40/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 54/2); che, in merito alle cisti rilevate, non sono stati successivamente rilevati noduli sospetti (cfr. atto SEM n. 38/2); che al figlio è stato invece inizialmente diagnosticato uno scarso accrescimento staturo-ponderale (cfr. atto SEM
n. 26/3), dovuto ad una scarsa alimentazione (cfr. atti SEM n. 28/3, 33/3, 45/2) oltre che dei sospetti problemi psicologici (cfr. atto SEM n. 27/3 e 34/3) per insonnia; che, infine, alla figlia maggiore, è stato inizialmente diagnosticata una dermatite eczematosa alla palpebra superiore destra (cfr. atto SEM n. 25/3), che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche mediche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia il loro stato di salute si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica; che i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova sufficientemente atta a convincere il Tribunale del contrario, che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d’incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne
D-5253/2023 Pagina 11 i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, i ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale degli interessati giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, proviene da una città non distante dalla capitale (cfr. atto SEM n. 53/14, R6 e seg.), dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 53/14, R13) ed ha ottenuto un diploma quale (…) presso un’università (cfr. atto SEM n. 53/14, R15 e R16); che in questo ultimo campo, ella vanta diversi anni di esperienza professionale quale (…) e responsabile d’ufficio (cfr. atto SEM n. 53/14, R19 e seg.); che a seguito di tali attività, avrebbe inoltre aperto una (…) (cfr. atto SEM n. 53/14, R22); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai bisogni dei propri figli, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto,
D-5253/2023 Pagina 12 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5253/2023 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5253/2023 Sentenza del 20 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nata il (...), madre, e i figli B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Georgia, tutti patrocinati da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 22 settembre 2023. Visto: la domanda d'asilo che A._______ e i di lei figli, cittadini con passaporto originale georgiano, hanno presentato in Svizzera il 18 aprile 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-4/2, 5/2, 6/2 e 7/2), i mezzi di prova in possesso degli interessati al momento del loro arrivo in Svizzera (cfr. atto SEM n. 14/1), il verbale dell'audizione del 14 settembre 2023 relativo ai motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 53/14), il parere degli interessati del 21 settembre 2023 relativo al progetto di decisione dell'autorità inferiore trasmesso loro il giorno precedente (cfr. atto SEM n. 57/4), la decisione della SEM del 22 settembre 2023, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 59/1), con cui essa non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 58/12), il ricorso del 28 settembre 2023, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 29 settembre 2023) per mezzo del quale gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un complemento d'istruttoria; contestualmente essi chiedono la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la madre ha dichiarato che già nei primi anni di matrimonio con il proprio ex marito e padre dei loro figli, avvenuto il 1° novembre 2009, sarebbe stata vittima di violenza domestica, sia fisica che psichica; che, in particolare, il 14 febbraio 2021, l'ex marito avrebbe tentato di strangolarla, nonostante fosse incinta, con l'intenzione di soffocarla ed ucciderla; che, in tale occasione, ella sarebbe riuscita a liberarsi unicamente grazie all'intervento del figlio undicenne che avrebbe strattonato il padre; che, una volta portati i figli nella propria camera da letto, il padre avrebbe continuato a picchiarla, colpendola con dei pugni a livello del bacino con l'obiettivo di interrompere la sua gravidanza; che nonostante i vicini si fossero accorti di ciò che stava accadendo, egli non si sarebbe fermato; che ella sarebbe riuscita a fuggire fuori casa e a nascondersi nell'appartamento di una vicina, assente; che, preso possesso di un cellulare, ella sarebbe riuscita a contattare la polizia e chiedere un loro immediato intervento, che la polizia, una volta recatasi sul luogo dei fatti, avrebbe arrestato e trasportato l'ex marito al posto di polizia; che egli sarebbe stato condannato a un anno e sei mesi di carcere, con espiazione della pena a partire dal (...); che, egli sarebbe stato tuttavia scarcerato, anticipatamente, e meglio quattro mesi prima della scadenza prevista ([...]), grazie all'intervento di un suo conoscente; che, contestualmente, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un divieto di avvicinarsi all'ex moglie; che una volta scarcerato, tale divieto sarebbe tuttavia decaduto ed egli avrebbe continuato ad accanirsi fisicamente sulla moglie; che, in particolare, nel (...), avrebbe abusato sessualmente di lei; che, in tale occasione, quest'ultima avrebbe chiamato la polizia il giorno seguente; che, tuttavia, una volta arrivati sul posto, gli agenti di polizia non avrebbero steso un verbale di quanto accaduto e non sarebbero intervenuti mancando la flagranza del reato; che, inoltre, nel mese di (...), egli avrebbe di nuovo violentato la moglie, la quale avrebbe contattato la polizia, ottenendo in tutta risposta il suggerimento di rivolgersi a quest'ultima qualora avessero dovuto ripresentarsi accadimenti simili; che, visto quanto accaduto, la moglie si sarebbe in seguito rifiutata di interpellare nuovamente la polizia, in particolare dopo l'ultimo atto di violenza del (...), siccome lo riteneva privo di senso e provava vergogna nel farlo; che, il (...), il marito avrebbe acconsentito a concedere il divorzio alla moglie la quale si sarebbe poi recata presso le competenti autorità al fine di formalizzare la richiesta, accettata dopo circa dieci giorni; che ella avrebbe tuttavia preso la decisione di espatriare con i propri figli, i quali avrebbero a loro volta subito le conseguenze delle violenze fisiche del padre, siccome temeva ulteriori violenze da parte di quest'ultimo, nonostante non avesse subito violenze fisiche dopo che egli avrebbe lasciato l'abitazione coniugale concedendole il divorzio; che avendo già subito in totale (...) aborti, la stessa temeva per la propria vita; che, dopo il loro espatrio, il marito, l'avrebbe contattata comunicandole che non sarebbe riuscita a sfuggirgli ciò che dimostrerebbe la sua pericolosità, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, segnatamente, per quanto concerne le violenze domestiche, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che le autorità di polizia sono intervenute quando è stato loro richiesto di farlo incarcerando il marito per gli atti da lui commessi; che durante l'intera relazione, la madre avrebbe unicamente richiesto l'intervento degli agenti in tre occasioni e non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito; che, d'altronde, nel caso in cui la polizia dovesse rifiutare di accogliere una denuncia o di avviare delle indagini, l'interessata dispone della possibilità di rivolgersi ad un'autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, l'insorgente critica la valutazione della SEM e ritiene invece che dovrebbe essere riconosciuto ai suoi figli e a se stessa lo statuto di rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi essendo stati vittima, diretta o indiretta, di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta dalle autorità non sarebbe sufficiente; che, inoltre, la Georgia non offrirebbe un sostegno alle vittime di violenza di genere come invece dovrebbe in virtù di quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35); che, infine, vista la loro situazione, l'allontanamento degli interessati nel loro Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile; che, in particolare, l'allontanamento dei ricorrenti in un Paese dove rischierebbero di subire di nuovo delle violenze domestiche sarebbe costitutivo di una violazione degli art. 1 della Convenzione di Istanbul e dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, in particolare, nonostante subisse continuamente, dai primi anni di matrimonio e fino al termine del medesimo, delle violenze fisiche e psichiche da parte dell'ex marito (cfr. atto SEM n. 53/14, R48), la ricorrente ha dichiarato di aver chiesto l'intervento delle forze di polizia unicamente in tre occasioni; che, per quanto concerne il primo episodio, avvenuto il (...), le forze di polizia sono intervenute fermando il coniuge e intimando a quest'ultimo un divieto di avvicinamento nei di lei confronti; che le autorità competenti georgiane hanno poi condannato l'ex marito per tali fatti, pronunciando l'espiazione della pena in uno stabilimento carcerario (cfr. atto SEM n. 53/14, R51, R58); che per quanto riguarda invece i fatti avvenuti nel (...) e nell'(...), riguardo ai quali la ricorrente sostiene di essersi rivolta alle autorità di polizia senza successo, nonostante non risulti chiaramente se effettivamente le autorità georgiane abbiano offerto una protezione adeguata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che la medesima avrebbe dovuto utilizzare le vie di diritto a disposizione al fine di far valere i propri diritti, e meglio rivolgendosi eventualmente ad un'autorità superiore; che, inoltre, il motivo di persecuzione sollevato non sembrerebbe più essere rilevante ai fini dell'asilo siccome non più attuale, la ricorrente essendo espatriata il (...), ovvero ben circa un anno dopo tali eventi (cfr. atto SEM n. 53/14, R26); che dagli atti risulta, inoltre, che a seguito del divorzio avvenuto il (...), la medesima non abbia subito alcuna violenza da parte dell'ex marito (cfr. atto SEM n. 53/14, R74); che, dagli atti presenti nell'incarto, non risultano indizi concernenti i presunti aborti subiti; che, d'altronde, la medesima ha ammesso di aver deciso di non richiedere più l'intervento delle forze di polizia siccome se ne vergognava (cfr. atto SEM n. 53/14, R65), spiegazione che trova riscontro nel fatto che la stessa ha sempre riaccettato il marito nella propria vita nonostante quanto stesse subendo (cfr. atto SEM n. 53/14, R61); che la medesima non avrebbe infine richiesto un aiuto da parte della propria cerchia famigliare o ricercato una soluzione alternativa interna (cfr. atto SEM n. 53/14, R69), che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito dei ricorrenti, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto gli insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti medici presenti nell'incarto si evince che alla ricorrente è stato inizialmente diagnosticato un probabile disturbo da stress post-traumatico, l'ansia e la depressione, oltre che la presenza di cisti mammarie e cefalea (cfr. atti SEM n. 23/1, 24/2, 29/2, 30/2, 41/2); che la summenzionata diagnosi psichiatrica è stata poi confermata dallo specialista il quale ha rilevato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), trattato con escitalopram (10 mg) e trittico (50 mg; cfr. atti SEM n. 36/2), con diagnosi stabile (cfr. atti SEM n. 40/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 54/2); che, in merito alle cisti rilevate, non sono stati successivamente rilevati noduli sospetti (cfr. atto SEM n. 38/2); che al figlio è stato invece inizialmente diagnosticato uno scarso accrescimento staturo-ponderale (cfr. atto SEM n. 26/3), dovuto ad una scarsa alimentazione (cfr. atti SEM n. 28/3, 33/3, 45/2) oltre che dei sospetti problemi psicologici (cfr. atto SEM n. 27/3 e 34/3) per insonnia; che, infine, alla figlia maggiore, è stato inizialmente diagnosticata una dermatite eczematosa alla palpebra superiore destra (cfr. atto SEM n. 25/3), che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche mediche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia il loro stato di salute si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica; che i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova sufficientemente atta a convincere il Tribunale del contrario, che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d'incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, i ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale degli interessati giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, proviene da una città non distante dalla capitale (cfr. atto SEM n. 53/14, R6 e seg.), dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 53/14, R13) ed ha ottenuto un diploma quale (...) presso un'università (cfr. atto SEM n. 53/14, R15 e R16); che in questo ultimo campo, ella vanta diversi anni di esperienza professionale quale (...) e responsabile d'ufficio (cfr. atto SEM n. 53/14, R19 e seg.); che a seguito di tali attività, avrebbe inoltre aperto una (...) (cfr. atto SEM n. 53/14, R22); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai bisogni dei propri figli, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: