Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6633/2023 Sentenza del 10 gennaio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Georgia, patrocinato da Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 23 novembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'(...) agosto 2023, la procura conferita dall'interessato il 16 agosto 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale d'audizione del 14 settembre 2023 giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura e la documentazione medica agli atti, dalla quale emergerebbe, la resezione del colon traverso per adenocarcinoma (stadio III) e il programma di chemioterapia adiuvante (cfr. mezzi di prova [mdp] n.1-2; atto SEM 47/3), l'esercizio del diritto di essere sentito del 16 novembre 2023, con il quale il richiedente ha preso posizione, conseguentemente allo scritto del 2 novembre precedente della SEM, in merito agli accertamenti medici svolti dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), il parere della rappresentante legale, del 22 novembre 2023, sul progetto di decisione della SEM del 20 novembre, la decisione del 23 novembre 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 30 novembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 1° dicembre 2023 ) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il complemento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, lo scritto del 14 dicembre 2023, tramite il quale il ricorrente allega il referto medico del 6 dicembre 2023 e sottolinea in particolare che l'intervento di "ripristino della continuità intestinale" è previsto per gennaio 2024, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo egli partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino georgiano, originario di B._______ e con ultimo domicilio a C._______, questionato sui motivi d'asilo ha ricondotto la sua domanda d'asilo esclusivamente ai suoi problemi di salute; che questi si sarebbero manifestati a fine luglio/agosto 2022; che inizialmente egli si sarebbe fatto visitare nel Paese d'origine, tuttavia non riuscendo a trovare un supporto adeguato egli avrebbe deciso di espatriare in data 27 gennaio 2023 e di recarsi a D._______ (Russia); che, in data 22 febbraio 2023, a seguito di spasmi molto forti, egli sarebbe stato ricoverato d'urgenza ed una settimana più tardi, in data 2 marzo 2023, avrebbe subìto un intervento chirurgico; che i medici gli avrebbero diagnosticato un carcinoma al colon e avrebbe iniziato un trattamento di chemioterapia; che ciononostante, il richiedente non avrebbe riposto sufficiente fiducia nella diagnosi e nei trattamenti ai quali sarebbe stato sottoposto; che in particolare, le idee divergenti sulle cure l'avrebbero indotto a lasciare la Russia al fine di chiedere aiuto medico in Svizzera; che infine, l'interessato ha dichiarato di temere per la propria vita in caso di ritorno in Georgia, in quanto non vi sarebbe un apparato medico adeguato, che nella decisione impugnata la SEM ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, avendo il ricorrente addotto motivi d'asilo esclusivamente medici: conseguentemente non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, ciò posto, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità di prima istanza ha esaminato i problemi di natura medica del richiedente ed ha illustrato come nel Paese in questione vi sarebbero le strutture per garantire le terapie e l'intervento di cui necessiterebbe e per permettergli di tenere sotto controllo il suo stato di salute; che inoltre, egli potrebbe accedere al programma nazionale "Universal Health Care Program" (UHCP) e in aggiunta avrebbe anche la possibilità di rivolgersi a Caritas Georgia, che la SEM, confrontata con la presa di posizione relativa al progetto di decisione negativa, ha indicato come essa non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione; che, inoltre, essa ha osservato come il parere dimostrerebbe il rispetto del diritto di risposta e la salvaguardia del diritto di ricorso, che dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente censura anzitutto ripetute violazioni del diritto di essere sentito, che egli sarebbe stato impedito di partecipare al colloquio relativo al progetto decisionale come pure di esprimersi in merito, in ragione della sua degenza in ospedale; che a suo dire, la SEM avrebbe dovuto concedergli una proroga di detto termine, che inoltre, il ricorrente osserva come l'autorità inferiore non gli avrebbe fornito i rapporti medici del 4 e del 30 ottobre 2023; che pertanto, egli avrebbe esercitato il suo diritto di essere sentito sulla base di informazioni lacunose e incomplete, che dipoi, egli censura anche la mancata assegnazione alla procedura ampliata e il conseguente accertamento incompleto del suo stato di salute; che infatti, egli evidenzia come contestualmente all'adozione del progetto e della decisione definitiva, sarebbe stato degente in ospedale per svolgere una colonscopia; che il rapporto di dimissione sarebbe pervenuto alla SEM solo successivamente alla decisione e pertanto non sarebbe stato considerato; che inoltre, egli dovrà sottoporsi ad un'importante operazione chirurgica di ricanalizzazione intestinale; che dunque, al momento della decisione non vi sarebbero state tutte le informazioni in merito alle cure necessarie in futuro e alla prognosi con o senza cure; che pertanto non sarebbe neppure stato possibile valutare compiutamente l'esigibilità del suo rinvio; che, a suo dire, sarebbe opportuno poter completare la terapia in Svizzera; che altresì, in assenza di un rapporto medico "F4" indicante le terapie necessarie, non sarebbe possibile prevedere quali di queste sarebbero gratuite in Georgia e quali, invece, potrebbero essere a pagamento; che infine, egli ribadisce di essere disoccupato e impossibilitato ad assumersi le spese derivanti da eventuali cure, che preliminarmente appare opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, che per constante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che la portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco; che il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del TAF D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2), che nella fattispecie la SEM, con scritto del 2 novembre 2023, ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 48/2), facendo riferimento a quanto emerso dal rapporto medico del 30 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 47/3), senza però una sua trasmissione; che in proposito, il ricorrente non ne ha chiesto la consultazione e nemmeno se ne è lamentato in sede di risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM 51/4); che in aggiunta, si osserva che il precitato rapporto era stato commissionato dalla SEM in data 19 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 45/2), in quanto il rapporto medico del 4 ottobre 2023 non risultava sufficientemente esaustivo (cfr. atto SEM 41/3); che di conseguenza, la SEM si è poi espressa facendo riferimento unicamente al rapporto medico del 30 ottobre 2023, che inoltre, il Tribunale non riscontra nemmeno una violazione del diritto di essere sentito relativa alla mancata concessione di una proroga del termine per presentare un parere al progetto decisionale integrante le osservazioni del ricorrente; che tale modo di procedere risulta legittimo in quanto il/la rappresentante legale non è tenuto/a a consultarsi con il suo assistito e nemmeno a presentare un parere; che infatti, se il patrocinatore/la patrocinatrice non si esprime entro il termine impartito, il suo silenzio viene considerato come una rinuncia, in modo tale che la procedura possa terminare in tempo utile; che ciò si giustifica in quanto il/la rappresentante legale potrà interporre ricorso anche dopo la notifica della decisione definitiva (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo] Foglio federale [FF] 2014, 7014), che nel caso di specie, la patrocinatrice - sebbene non si sia potuta consultare con il ricorrente - ha presentato in tempo le sue considerazioni (cfr. atto SEM 55/3) ed altresì, successivamente all'emanazione della decisione definitiva, ha presentato ricorso; che oltretutto, nel gravame non emergono quali sarebbero le osservazioni aggiuntive del ricorrente, che inoltre, il richiedente ha censurato la mancata assegnazione alla procedura ampliata e il conseguente accertamento incompleto del suo stato di salute, che questo Tribunale, nella sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, ha già avuto modo di precisare che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8); che così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo FF 2014 6917 segg., 6957), l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a Cost. e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU) alla luce del breve termine per presentare un'impugnativa previsto nella procedura celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9); che in una tale eventualità si giustifica l'annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per il trattamento in procedura ampliata, che nel caso di specie, sarebbe stato giudizioso attribuire il caso alla procedura ampliata visto gli accertamenti svolti dall'autorità inferiore dopo l'audizione del 14 settembre 2023 e i termini trascorsi; che tuttavia, il passaggio alla procedura ampliata non avrebbe mutato l'esito della procedura e nemmeno il termine ricorsuale trattandosi di una decisione di non entrata nel merito (cfr. sentenza del TAF D-408/2021 del 28 giugno 2021 consid. 5.1); che la SEM, come si vedrà in seguito (cfr. infra) ha effettuato tutti gli accertamenti necessari prima di emanare la propria decisione; che di conseguenza un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti istruttori risulta superfluo, che pertanto, le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto, risultano infondate e vanno respinte, che sotto il profilo materiale, l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della propria domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 3 LAsi; che conseguentemente oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, che va dunque analizzato, se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del TAF D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna il Tribunale osserva come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già numerosi mezzi di prova riguardanti lo stato di salute dell'interessato, che dagli atti medici all'incarto emergeva difatti come il quadro anamnestico di quest'ultimo fosse contraddistinto da un pregresso adenocarcinoma del colon traverso (stadio III), da un intervento chirurgico del 2 marzo 2023 di resezione colon traverso con posa di colostomia terminale destra e da un successivo programma di chemioterapia di otto cicli, con Capecitabine, iniziato in Russia e terminato in data 19 settembre 2023; che inoltre, risultava come le condizioni di salute del ricorrente erano buone, gli esami di laboratorio nella norma e la prognosi del trattamento positiva; che altresì, vi erano previsti unicamente controlli di follow-up presso un centro di oncologia e una colonscopia (cfr. mezzi di prova [mdp] n. 1-2; atti SEM 12/2, 16/2, 17/2, 19-24, 26-27, 36-43, 46-47, 54/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincevano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l'intervento chirurgico di ricanalizzazione intestinale e chiusura stomia al quale il ricorrente dovrà sottoporsi non permette manifestamente di sovvertire tale ponderazione; che a tal proposito si osserva come la SEM ha indicato anche presso quale ospedale sarebbe possibile per l'interessato effettuare tale intervento in Patria (cfr. atti SEM 48/2, 53/7), che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che tale conclusione è ancora attuale anche alla luce dei nuovi referti medici (cfr. atti SEM 61/3, 63-66); che in particolare, egli si è sottoposto alla prevista colonscopia in data 22 novembre 2023, la quale ha messo in evidenza regolari esiti di resezione del colon traverso e colite da diversione; che alla dimissione è stata prescritta unicamente una terapia a base di Dafalgan 1gr.; che altresì, con regolarità egli si reca presso l'ambulatorio Stomie per delle consultazioni (cfr. atti SEM 65-66) ed ogni due giorni o al bisogno egli è tenuto a cambiare il presidio, che ad ogni modo, l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 consid. 7.3.3; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), che a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto UHCP, nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4); che sebbene non sia escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", la quale in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.), che alla luce di quanto sopra esposto, in Georgia, esistono delle strutture in grado di far fronte alle problematiche di salute del ricorrente, egli potrà procedere con l'intervento di cui necessita (cfr. decisione impugnata pag. 6) e accedere all'aiuto sociale per il finanziamento (cfr. supra), cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che infine, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che il richiedente vanta di una solida formazione scolastica e di un diploma in (...) (cfr. atto SEM 28/9 D42); che inoltre, ha accumulato negli anni un'importante esperienza lavorativa, anche all'estero (cfr. atto SEM 28/9 D43); che in Georgia, egli può contare sul sostegno di una solida rete famigliare e sociale, composta in particolare (...) (cfr. atto SEM D31, D36, D39); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: