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D-408/2021

D-408/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino algerino, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. In data (...) novembre 2020 si è tenuta con l'interessato un'audizione relativa il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10), allorché invece il (...) novembre 2020 egli è stato sentito, nell'ambito di un colloquio Dublino, segnatamente riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM n. 15/2; di seguito: verbale 1). Durante quest'ultimo, egli ha in particolare riferito di avere avuto un'infezione ad un dito della mano (...), che sarebbe ora in trattamento - di cui ai fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) (cfr. atto SEM n. 17/2) e del (...) (cfr. atto SEM n. 18/2) - nonché di presentare del "dolore alle ossa" e di "sentirsi stressato perché non si sente bene psicologicamente per le cose che ha vissuto durante il viaggio e che vorrebbe vedere uno psicologo". C. Il (...) gennaio 2021 il richiedente è stato questionato segnatamente riguardo i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 24/13; di seguito: verbale 2). Nel corso della stessa audizione egli ha addotto di essere espatriato il (...) dal suo Paese d'origine, in direzione della B._______. Ha inoltre dichiarato di aver vissuto dalla nascita sino ad (...) prima il suo espatrio a C._______, ed in seguito si sarebbe trasferito con la famiglia ad D._______, a causa di problematiche famigliari con la nonna (...), nel frattempo deceduta, ed una zia (...). Difatti egli ha allegato che sospettava che le predette esercitassero della magia nera ai danni della sua famiglia. Tuttavia, allorché si sarebbero trasferiti ad D._______, tali problematiche famigliari sarebbero cessate. La sua partenza dal Paese d'origine sarebbe inoltre ingenerata esclusivamente dal fatto di non trovare un'occupazione fissa e ben retribuita in Algeria, e non invece a causa dei problemi famigliari precitati. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme difatti di ritrovarsi nella situazione precaria lavorativa precedente il suo espatrio. L'interessato, durante la medesima audizione, è stato sentito anche riguardo il suo stato di salute, ove ha addotto di far fatica ad addormentarsi ed a svegliarsi a causa del mal di denti, ed inoltre di soffrire di stress per le vicissitudini patite durante il viaggio dalla B._______ sino in Svizzera, la quale si manifesterebbe con una pressione interna, angoscia, incubi notturni che lo risveglierebbero a volte durante la notte (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2). Interrogato più specificatamente riguardo se si fosse già indirizzato all'assistenza medica del Centro federale per richiedenti l'asilo (di seguito: CFA) ove era alloggiato al momento, egli ha riferito di essersi rivolto più volte alla stessa, ma che soltanto l'ultima volta - circa una settimana prima l'audizione - la persona con la quale avrebbe parlato avrebbe preso nota. Gli avrebbero inoltre riferito che per potersi recare da uno psicologo, egli sarebbe dapprima dovuto passare per una visita dal medico generico, per la quale starebbe tutt'ora aspettando un appuntamento (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.). D. Con il parere del 21 gennaio 2021, la rappresentante legale dell'interessato ha potuto presentare le sue osservazioni al progetto di decisione reso dall'autorità inferiore il 20 gennaio 2021 (cfr. atti SEM n. 28/5 e n. 30/2). E. Per il tramite della decisione del 22 gennaio 2021, notificata in medesima data all'interessato (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, in quanto l'interessato non avrebbe addotto alcun motivo di persecuzione rientrante nell'art. 3 LAsi o nell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Invero egli avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera esclusivamente per motivi economici. Altresì, l'autorità resistente ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Algeria che dal profilo personale - e possibile. In particolare, riguardo al suo stato di salute, neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'interessato condurrebbe ad una modifica della valutazione della SEM. Invero, per i disturbi da lui allegati, ovvero il mal di denti e lo stress che gli procurerebbe degli incubi notturni, gli stessi non presenterebbero degli indizi di patologie la cui gravità potrebbe opporsi ad un suo rinvio in Algeria, ove vi sarebbe la possibilità di ricevere cure psicologiche e psichiatriche adeguate, in particolare in una (...) come D._______, ove risiederebbe attualmente la sua famiglia. F. Con ricorso del 28 gennaio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruzione. Contestualmente ha inoltre presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel proprio gravame, l'insorgente ha in primo luogo ritenuto che l'autorità inferiore abbia accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la fattispecie ed abbia violato il suo diritto di essere sentito riguardo al suo stato di salute, il quale sarebbe di evidente rilievo ai fini dell'esame della sussistenza di ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento, sia dal profilo dell'ammissibilità che dell'esigibilità della stessa misura. Data l'assenza della documentazione medica pertinente per il caso di specie, in particolare in assenza del F2 della visita presso il medico generico che avrebbe svolto l'interessato, come pure il mancato accesso ad una visita specialistica di tipo psicologico-psichiatrico e la relativa valutazione espressa da un medico, nonché l'assenza del servizio d'interpretariato presso l'infermeria del CFA, il ricorrente ha ritenuto che la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto il suo stato di salute. Inoltre, a mente dell'insorgente, non si comprenderebbe come l'autorità sindacata possa aver giudicato, nella decisione impugnata, l'adeguatezza delle cure mediche presenti nel suo Paese d'origine, prescindendo da una qualsivoglia diagnosi delle patologie da lui sofferte. In secondo luogo, riferendosi alla sentenza coordinata del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF), il ricorrente ha sollevato che la trattazione del suo caso in procedura celere, avrebbe comportato, in connessione con il termine ricorsuale di cinque giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 3 LAsi, la violazione della garanzia della via giudiziaria secondo l'art. 29a Cost. fed., nonché parimenti la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU. A seguito di una fase preparatoria di (...) giorni, la SEM, pur sollecitata rispetto alle esigenze di accertamento medico evidenziate anche in sede di parere, avrebbe invero ritenuto improvvisamente ed inderogabilmente di dover decidere il giorno seguente il caso di specie, senza svolgere alcuna verifica circa le visite mediche effettuate come pure riguardo alla documentazione medica potenzialmente ancora in arrivo, e senza peraltro considerare le ripetute richieste di sostegno psicologico e psichiatrico espresse dal ricorrente. G. Il (...) il richiedente è stato segnalato da parte dell'infermeria del CFA, ove si trova alloggiato, quale caso speciale al Cantone per insonnia e stress (cfr. atto SEM n. 35/1). H. Con decisione del 16 marzo 2021, il ricorrente è stato attribuito dalla SEM al E._______ (cfr. atto SEM n. 36/1). I. Con decisione incidentale del 31 marzo 2021, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 15 aprile 2021, nonché ha pronunciato che l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, verrà evasa in prosieguo di procedura, rispettivamente con la decisione finale (cfr. risultanze processuali). J. Con scritto dell'8 aprile 2021 alla SEM (cfr. atto SEM n. 43/8), la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso alla precitata autorità inferiore copie del F2 del (...), inerente una visita dentistica dell'insorgente; del F2 del (...) relativa un consulto medico con valutazione di presa in carico psichiatrica del ricorrente, ove gli è stata diagnosticata: insonnia, stress e congestione nasale notturna, con trattamento farmacologico a base di (...) la sera, (...) e (...); nonché da ultimo del F2 del (...) relativo un'ulteriore valutazione di presa in carico psichiatrica (con diagnosi di insonnia, stress e congestione nasale e la prescrizione di un trattamento a base di [...] fino al [...], [...] e [...]). K. Per il tramite del messaggio elettronico del 9 aprile 2021, la SEM ha richiesto al (...) di F._______, notizie circa lo stato di salute del ricorrente, in particolare in ordine all'esito della "valutazione di presa in carico psichiatrica" contenuta negli F2 del (...) rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. 44/2). Il giorno stesso, il (...) precitato, nella sua risposta ha rilevato in particolare che: "[...] l'esito della valutazione medica (quindi la Diagnosi Medica) in entrambi gli F2 del (...) e del (...), come si evince da entrambi gli F2 [è]: Insonnia, Stress, congestione nasale notturna/congestione nasale. Il medico ha fatto questa valutazione, ha prescritto terapia medica in merito alle diagnosi fatte, come si evince dagli F2, ma non ha richiesto (e quindi ha valutato) una presa a carico del servizio di psichiatria [...]" (cfr. atto SEM n. 44/2). L. Il 14 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo il respingimento di quest'ultimo. Segnatamente, l'autorità predetta ha rilevato come la conduzione della causa nell'ambito della procedura celere si sarebbe rivelata la scelta più corretta nel rispetto di uno svolgimento efficiente e tempestivo delle domande d'asilo ex art. 16 cpv. 3 LAsi, disposizione in vigore della nuova LAsi che l'autorità inferiore ha ritenuto di aver applicato rettamente, anche ed in particolare in relazione agli accertamenti effettuati circa lo stato valetudinario dell'insorgente. In tal senso, in casu, sarebbe priva di fondamento ed inesatta, oltreché basata sul sentire soggettivo della rappresentante legale dell'insorgente, l'allegazione ricorsuale circa la violazione del diritto ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa con l'applicazione della procedura celere alla fattispecie. In primo luogo, risulterebbe invero dagli atti all'inserto - questi ultimi che sarebbero peraltro stati integralmente visionati sia dalla SEM che dalla rappresentante legale del ricorrente - che una valutazione medica, con diagnosi di insonnia e stress e l'indicazione relativa alla valutazione di una presa in carico psichiatrica, sia stata effettuata. Tuttavia, come verificato dall'autorità inferiore, la valutazione medica testé enunciata, non avrebbe comportato una richiesta effettiva di presa in carico psichiatrica, come si evincerebbe dalla stessa documentazione medica, ciò che condurrebbe alla conclusione della mancata necessità della medesima. Pertanto, la SEM avrebbe correttamente valutato nella decisione avversata, sia le condizioni di salute del ricorrente che l'accessibilità delle cure mediche necessarie in patria sulla base della condizione di stress e insonnia rivendicata dall'insorgente. Altresì, fondandosi sulle figure mediche preposte, l'autorità inferiore ha concluso come avrebbe potuto valutare in modo completo ed esaustivo l'inesistenza di ostacoli ostativi all'esecuzione del suo allontanamento, e quindi dell'assoluta inservibilità di qualsiasi ulteriore approfondimento medico in ottica a tale apprezzamento. M. Il 25 maggio 2021, il ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni di replica (cfr. risultanze processuali), riconfermandosi nelle considerazioni e conclusioni esposte nel gravame. Essenzialmente, dopo aver ribadito alcune delle osservazioni già riportate nell'atto ricorsuale in relazione sia alla lacunosità dell'accertamento medico agli atti che alle problematiche di comprensione linguistica che l'insorgente avrebbe avuto nelle comunicazioni con il personale dell'infermeria, la rappresentante legale ha sottolineato come proprio gli atti medici contenuti all'inserto, sarebbero la prova di un'incompleta presa in carico dell'insorgente e del suo forte malessere. Inoltre nella sua risposta al ricorso, la SEM avrebbe preso in esame il certificato medico del (...); visita medica che sarebbe però stata effettuata soltanto (...) giorni dopo la notifica della decisione dell'autorità inferiore, e quindi di tale documentazione quest'ultima non ne avrebbe tenuto conto in sede di valutazione decisionale. Inoltre rispetto a tale visita medica, non si saprebbe se sia avvenuta alla presenza di un interprete. Il ricorrente avrebbe oltretutto comunicato alla rappresentanza legale di essere stato inserito in una lista per essere visitato, successivamente al suo trasferimento nel E._______. In tale costellazione, sarebbe difficile comprendere quali siano le sue reali ed attuali condizioni di salute. Accertamento dello stato di salute dell'insorgente che, nell'ottica del principio inquisitorio, spetterebbe alla SEM. Infine, il ricorrente ha evidenziato come la scelta di trattazione del suo caso in procedura celere, malgrado la necessità di effettuare ulteriori accertamenti, implicherebbe anche la violazione del diritto alla difesa ed in generale delle garanzie procedurali a favore dei richiedenti l'asilo. N. Tramite la decisione incidentale del 28 maggio 2021, il Tribunale ha in particolare sottolineato come: "[...] malgrado il ricorrente adduca nella sua replica in modo generico, che sarebbe in lista per essere visitato, nonché ribadisca la tesi ricorsuale di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore inerente il suo stato valetudinario; tuttavia non ha a tutt'oggi fornito maggiori e circostanziati dettagli circa il suo stato di salute psicologico e psichiatrico attuale, che non risulterebbe già dagli atti di causa [...]" (cfr. risultanze processuali). Pertanto, ai fini istruttori ed eccezionalmente, in quanto obbligo del ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti, il Tribunale ha invitato quest'ultimo a voler produrre un certificato medico completo entro il 14 giugno 2021, relativo il suo stato di salute ai sensi dei considerandi, con la comminatoria che, in caso di scadenza infruttuosa del termine o senza che il ricorrente procedesse nel senso richiesto, si deciderà sulla base degli atti di causa, rispettivamente riterrà che il ricorrente non soffra attualmente di problemi di salute ostativi al suo allontanamento. O. Con scritto del 10 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha postulato una proroga del termine "di almeno un mese" per adempiere parzialmente alla richiesta del Tribunale di presentare un rapporto medico completo ed esaustivo circa le condizioni di salute del ricorrente. Questo sarebbe motivato dal fatto che i tempi di presa in carico psicologica e psichiatrica a livello cantonale sarebbero piuttosto lunghi. In tal senso, l'infermeria del centro cantonale di G._______, presso il quale il ricorrente alloggerebbe, avrebbe comunicato che: "la richiesta di presa a carico psicologica avviene per il tramite del medico di famiglia responsabile - il dottore H._______ - e che i tempi di attesa per le nuove iscrizioni riguardanti la terapia psicologica - e conseguentemente la produzione di un rapporto medico specialistico attuale e completo richiedono un periodo fra i due e i tre mesi. Pertanto, stati le indicazioni dell'infermeria, attualmente non sono presenti documenti medici nel fascicolo del ricorrente e la richiesta di proroga di almeno un mese da parte della scrivente mira all'aspettativa di potere ottenere entro tale termine almeno un certificato medico da parte del medico di famiglia, responsabile dell'iscrizione alla terapia psicologica presso un medico specialista". Per il resto, la rappresentante legale, ha ribadito le argomentazioni e conclusioni esposte già nel gravame e nella replica. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva come il ricorso del 28 gennaio 2021, e gli scritti successivi del ricorrente, non contengano alcuna argomentazione o conclusione concernente la non entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente da parte della SEM, relativa i motivi addotti a supporto della stessa da parte del predetto, ma contestano invece essenzialmente l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo del suo stato di salute. Il gravame verte quindi unicamente, dal profilo materiale, sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende pertanto che, la querelata decisione, è cresciuta in giudicato per quanto concerne la non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, nonché riguardo alla pronuncia del suo allontanamento (cfr. cifre 1 e 2 della decisione avversata). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata.

E. 4 In relazione al suo stato di salute, nel suo memoriale ricorsuale - come pure nei suoi scritti successivi rispettivamente del 25 maggio 2021 e del 10 giugno 2021 - l'insorgente si prevale di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in violazione del principio inquisitorio e del suo diritto di essere sentito. Risulta pertanto necessario esaminare, in primo luogo, il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale, in quanto potrebbero comportare la cassazione della decisione avversata.

E. 4.1.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.1.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 4.1.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per il tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3).

E. 4.1.4 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5).

E. 4.1.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4.2 Dal canto suo, una violazione del diritto di essere sentito (garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]) del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/ Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3).

E. 4.3.1 Tornando al caso in parola, il Tribunale rileva innanzitutto come, dalle insorgenze di causa, la situazione valetudinaria attuale del ricorrente si presenti come segue. L'insorgente ha potuto beneficiare di due consulti dal medico per l'infezione al terzo dito della mano (...) (cfr. atti SEM n. 17/2 e n. 18/2), come pure di successive visite mediche per la presentazione di sintomi da Covid-19 (cfr. atto SEM n. 20/2), e per le problematiche dentali, segnalate anche durante l'audizione federale (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2 e D11 segg., pag. 3; atti SEM n. 29/2 e 43/8). Disturbi valetudinari che appaiono essersi definitivamente conclusi positivamente, non essendoci peraltro né agli atti e neppure sollevato con il gravame, ulteriori elementi per indurre il Tribunale ad una conclusione differente. Riguardo invece le allegate problematiche psicologiche (cfr. verbale 1 e verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.), il ricorrente è stato visitato dal medico, anche per una valutazione di presa in carico psichiatrica del medesimo, in data (...) rispettivamente il (...) (cfr. atto SEM n. 43/8). Le diagnosi poste dal medico generico consultato sono state di insonnia, stress e congestione nasale notturna rispettivamente congestione nasale, per le quali per i primi è stato disposto da ultimo un trattamento farmacologico a base di (...) e di (...) e per la congestione nasale (...) fino al (...). A seguito del preavviso di caso speciale al Cantone del (...) per insonnia e stress (cfr. atto SEM n. 35/1), non si trova ulteriore documentazione medica all'inserto, salvo le precisazioni fornite in merito da (...) all'indirizzo della SEM, nel suo messaggio elettronico del 9 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 44/2). In quest'ultimo, su richiesta esplicita dell'autorità inferiore, il (...) preposto, ha riferito che il medico consultato avrebbe fatto la sua valutazione negli F2 del (...) e del (...), ma non avrebbe invece richiesto una presa in carico del servizio di psichiatria per il ricorrente (cfr. atto SEM n. 44/2; cfr. anche supra lett. K). Onde far luce in modo esatto e completo circa lo stato di salute del medesimo, il Tribunale, nelle more processuali, ha invitato l'insorgente a voler produrre un certificato medico completo in relazione alle problematiche di salute affermate, visto che anche con la replica, egli ha asserito, in modo generico, di essere in lista per essere visitato (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 28 maggio 2021). Tuttavia, il ricorrente, malgrado il tempo trascorso dall'inoltro del ricorso e dall'ultima visita medica agli atti del (...) di quasi (...) mesi, ha richiesto una proroga per presentare il certificato medico di almeno un mese, motivando unicamente la stessa a causa dei tempi di attesa per una presa in carico psicologica e psichiatrica presso il Cantone di attribuzione (cfr. scritto del ricorrente del 10 giugno 2021). Nello scritto del 10 giugno 2021 l'insorgente non apporta invece alcun indizio concreto e sostanziato riguardo alle eventuali patologie o disturbi, non ancora diagnosticati e quindi di conseguenza non già rilevabili dalla documentazione all'inserto, che non sarebbero ancora stati analizzati. L'insorgente si limita soltanto a riferire che la presa in carico psicologica avverrebbe tramite il medico di famiglia del ricorrente (il Dr. med. H._______), senza però aggiungere né se un'eventuale visita medica presso il medesimo sia stata effettivamente programmata e quando, né ulteriori dettagli circostanziati circa il suo stato di salute.

E. 4.3.2 Alla luce di tali evenienze, il Tribunale constata in primo luogo come l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione avversata del 22 gennaio 2021, non disponeva di tutte le informazioni rilevanti per la causa dal profilo dello stato di salute dell'interessato per potersi pronunciare con cognizione di causa. Invero, la SEM, il giorno successivo al parere presentato dalla rappresentante legale - in cui quest'ultima evidenziava le lacune nell'accertamento delle problematiche psichiatriche segnalate dal ricorrente da parte dell'autorità inferiore, nonché che il relativo F2 di una visita che l'insorgente avrebbe effettuato dal medico generico (...) o (...) giorni prima rispetto alla redazione del parere, non sarebbe ancora pervenuto alla sua mandante - ha deciso immantinente di emettere la sua decisione negativa. Ciò senza perlomeno appurare presso il (...) del Centro federale d'asilo competente - come peraltro risulta essere normale prassi dell'autorità inferiore - di quali visite mediche il ricorrente avesse beneficiato sino ad allora e quali fossero eventualmente previste in futuro. Ciò avrebbe potuto permettere all'autorità inferiore di pronunciarsi con piena cognizione di causa circa la completezza degli atti di causa all'inserto, segnatamente riguardo all'eventuale mancanza della documentazione F2 segnalata già nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2021 dalla rappresentante legale, tesi nuovamente ripresa anche nel ricorso. La SEM invece, nella sua decisione, aprioristicamente e senza alcun elemento concreto fondante tale sua conclusione, ha ritenuto che la documentazione F2 di cui parlerebbe la rappresentante legale, altra non sia che quella relativa il "mal di denti" per il quale il ricorrente sarebbe stato nel frattempo curato (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Il Tribunale ritiene, alla stessa stregua del ricorrente che, senza una sufficiente analisi di tali aspetti, la SEM non potesse - come invece a torto da essa motivato nel provvedimento avversato - pronunciarsi, allo stato degli atti presenti al momento dell'emanazione della sua decisione, circa gli eventuali ed effettivi disturbi di tipo psicologico-psichiatrico di cui sarebbe stato affetto il ricorrente, nonché soprattutto in relazione al grado di gravità di tale sintomatologia. Elemento, quest'ultimo, che si ricorda essere decisivo per apprezzare le questioni in rapporto all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria, segnatamente quelle relative alle possibilità di trattamento e di accesso alle cure essenziali in loco (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-2551/2018 del 18 febbraio 2021 consid. 8.5, E-2327/2019 del 20 maggio 2019, D-1376/2019 del 28 marzo 2019). Al momento dell'emanazione del provvedimento avversato, l'autorità inferiore, non disponendo di tutti gli elementi rilevanti per un apprezzamento corretto dello stato di salute del ricorrente, ha quindi espresso nella decisione impugnata delle valutazioni lacunose circa il suo stato valetudinario dal profilo psicologico-psichiatrico, non avendo ottemperato, sino a quel momento, ad un accertamento sufficiente da questo lato, nonché pure inesatte per quanto attinente la documentazione medica presente agli atti e le considerazioni circa la gravità di tale suo stato di salute. Il procedere della SEM, sino all'emanazione della decisione avversata, risultava pertanto irrispettoso d'un canto del principio inquisitorio a cui deve attenersi l'autorità anche in materia d'accertamento medico, ma anche, d'altro canto, del diritto di essere sentito della parte in causa (art. 29 cpv. 2 Cost.). D'altro canto, la violazione da parte dell'autorità inferiore di quanto precede, non conduce tuttavia il Tribunale ad annullare il provvedimento sindacato per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti così come richiesto dall'insorgente nel gravame. Difatti, come già sopra esposto ampiamente, lo scrivente Tribunale, ha nel caso di specie e nelle more processuali, dato ampiamente la possibilità alle parti di esprimersi anche ed in particolare rispetto allo stato di salute dell'insorgente. L'autorità inferiore, dopo la richiesta del Tribunale di presentare una risposta al ricorso, ha assunto agli atti l'ulteriore documentazione medica trasmessagli nel frattempo dalla rappresentante legale dell'insorgente (cfr. atto SEM n. 43/8), nonché questionato il (...) circa il medesimo. Dal canto suo invece il ricorrente, malgrado il Tribunale gli abbia offerto la possibilità di esplicitare e concretizzare i suoi disturbi dello spettro psicologico-psichiatrico che non fossero già deducibili dagli atti, da ultimo con la richiesta di produzione di un rapporto medico dettagliato, non ha fornito alcun ulteriore elemento utile e sostanziato rispetto al suo stato di salute. Si è invece limitato a sostenere che l'iscrizione ad una terapia psicologica avverrebbe per il tramite del suo medico generico, di cui però non se ne conoscerebbero le tempistiche. Per di più, a differenza di quanto da egli sostenuto nella sua replica del 25 maggio 2021, con lo scritto del 10 giugno 2021 smentisce quanto riferito nella prima, ovvero che sarebbe stato inserito in una lista per una visita medica, essendo che nel secondo asserisce di essere tutt'ora in attesa di un'iscrizione da parte del suo medico di famiglia per una terapia psicologica. Nel medesimo scritto, peraltro, non viene indicato né quando il ricorrente verrebbe visitato dal medico curante, né ulteriori elementi atti a ritenere che, oltre alle diagnosi già poste ed in trattamento farmacologico, ovvero di insonnia e stress, ve ne siano di ulteriori da appurare. Da tali evenienze, il Tribunale è dell'avviso che, allo stato degli atti attuale, i fatti giuridicamente rilevanti per la causa anche dal profilo medico siano stati sufficientemente delucidati - anche ed in particolare nelle more della presente procedura ricorsuale - e che non vi sia da attendere ulteriore documentazione in tal senso da parte del ricorrente. Invero, senza volare in alcun modo sminuire lo stato valetudinario di quest'ultimo, appare indubbio come non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare la violazione delle disposizioni internazionali applicabili (cfr. infra consid. 7.2 e 7.3). Allo stesso modo, non vi sono elementi né agli atti né apportati con gli scritti successivi da parte del ricorrente, per sospettare che l'insonnia e lo stress diagnosticati, possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di un ritorno dell'insorgente in Algeria (cfr. infra consid. 7.3). Neppure si può partire dall'assunto che tali problematiche di salute, risultino decisive in termini di esigibilità della misura di esecuzione dell'allontanamento (cfr. infra consid. 8.4), né tantomeno che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare di attendere il certificato medico richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 28 maggio 2021, per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa, riguardo l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, unico punto contestato del provvedimento avversato (cfr. supra consid. 3). In tal senso, la domanda di proroga del termine del ricorrente per la produzione del certificato medico, contenuta nel suo scritto del 10 giugno 2021, è respinta. Del resto, le sentenze dello scrivente Tribunale, citate nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 9 e 10 del ricorso), riguardano delle costellazioni fattuali che divergono sensibilmente dal caso di specie, in particolare avendo il Tribunale nella presente disamina istruito sufficientemente la causa anche dal profilo medico e data ampia possibilità alle parti di esprimersi al riguardo, e quindi le argomentazioni contenute nel gravame in tal senso, non sono atte in alcun modo a mutare le succitate conclusioni. Inoltre, le allegate generiche difficoltà di interpretariato presso l'infermeria del CFA, risultano essere state superate, essendo che nel frattempo l'insorgente ha potuto accedere a delle visite mediche inerenti anche le problematiche di salute psicologica asserite, che hanno stabilito che il ricorrente non abbisognasse di una presa in carico psichiatrica. Il fatto altresì che dal F2 del (...) non sia dato di sapere se la visita medica sarebbe stata effettuata in presenza di un interprete, come lamentato dall'insorgente nella sua replica, risulta essere un'argomentazione meramente pretestuosa, in quanto egli ne era ben a conoscenza ed avrebbe potuto riportarlo anche alla sua rappresentante legale che, dal canto suo, avrebbe avuto il tempo sufficiente per appurare tale questione con l'interessato. Egli non ha peraltro indicato in cosa il documento F2 del (...) - che risulta peraltro per le diagnosi ed i trattamenti farmacologici prescritti praticamente analogo a quello del (...) che l'insorgente però non censura - risulti irrispettoso di quanto esaminato dal medico consultato nella visita succitata o riportato dal medesimo nella predetta. Per il resto, l'insorgente, con parte delle sue argomentazioni inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità resistente, intende censurare la conclusione alla quale la SEM è giunta in punto al suo stato di salute in relazione all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ricorso pag. 6). Sotto tale aspetto, la censura, riguardando questioni di merito, verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 6 segg.).

E. 4.3.3 Concernente poi il fatto che il ricorrente non si sia potuto esprimere già nel parere al progetto di decisione della SEM riguardo l'argomento addotto nella decisione avversata sull'atteggiamento che avrebbe tenuto dopo l'audizione federale il medesimo, che mal si concilierebbe con uno stato di salute psicologico sofferente (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), si osserva quanto segue. Dalla motivazione presente in tal senso nella decisione avversata, appare palese che la stessa è derivata dalle argomentazioni addotte nel parere al progetto di decisione presentato dalla rappresentante legale. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, non si osserva pertanto nel procedere dell'autorità resistente alcuna violazione del diritto di essere sentito del predetto. Per di più, anche se venisse riconosciuta una violazione di tale diritto, la stessa sarebbe comunque stata sanata in questa sede, in quanto l'insorgente si è potuto esprimere compiutamente con il suo ricorso in merito a tale argomentazione.

E. 4.3.4 Ne discende quindi che, malgrado in punto allo stato di salute del ricorrente, la SEM abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, e di convesso abbia pure violato il principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché il diritto di essere sentito dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata; tuttavia il Tribunale, per le argomentazioni già sopra esposte, come pure per motivi di economia processuale, non ritiene di dover annullare la stessa e rinviare gli atti alla SEM. Gli atti all'inserto, anche dal profilo medico, risultano difatti essere sufficientemente completi ed esatti, perché il Tribunale si sia potuto pronunciare con piena cognizione di causa sulla questione (cfr. supra consid. 4.3.2). Inoltre, come si vedrà dappresso, le conclusioni a cui è giunta la SEM in merito all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, possono del resto essere condivise (cfr. infra consid. 7 - 10). Avendo peraltro l'insorgente potuto esprimersi ampiamente anche riguardo il suo stato di salute nel corso della procedura ricorsuale, anche la violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM, risulta essere sanata in specie. Le censure formali mosse in tal senso nel gravame dall'insorgente, sono pertanto da respingere.

E. 5.1 Infine, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell'autorità resistente invece che la procedura ampliata, il Tribunale rileva dapprima come la questione circa lo smistamento tra quest'ultima (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF), e citata anche nel gravame dal ricorrente, alla quale si può senz'altro rinviare nella fattispecie per ulteriori dettagli. Nel caso in parola, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dal richiedente l'asilo in data (...) ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 2/2), sino all'inizio della procedura celere - ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 24/13) - l'autorità inferiore ha pacificamente superato di molto il termine ordinatorio di 21 giorni concernente la fase preparatoria. La fase successiva, ha invece rispettato i termini di otto giorni lavorativi disposti dalla procedura celere, essendo che la decisione è stata emanata il 22 gennaio 2021. Tuttavia, da quanto già sopra considerato, l'autorità inferiore avrebbe dovuto accertare ulteriormente l'aspetto medico al momento dell'emanazione della decisione, ciò che ha comportato per il Tribunale un'istruzione accresciuta del caso di specie su tale aspetto in fase ricorsuale. A fronte di tali elementi, il Tribunale concorda con il ricorrente con il fatto che, vista la prevedibilità che i tempi d'evasione nella procedura preparatoria, sarebbero stati difficilmente rispettati, la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata, in quanto l'autorità inferiore ha ampiamente superato il termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore è intervenuta nei tempi normativamente previsti per quanto attinente la fase in procedura celere (art. 26c LAsi in relazione con l'art. 37 cpv. 2 LAsi), e la scelta di quest'ultima piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto alla difesa o della garanzia della via giudiziaria. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale, ed ha potuto interporre un ricorso, entro il termine, sufficientemente motivato e corposo. Altresì egli si è potuto esprimere ampiamente, anche nel corso della presente procedura ricorsuale, circa le risultanze processuali ed in ordine alle osservazioni dell'autorità inferiore, e gli si è data la possibilità di presentare i mezzi probatori che riteneva rilevanti, ben al di là del termine ricorsuale di cinque giorni. Del resto, a differenza di quanto pare sostenere il ricorrente nel gravame, il termine ricorsuale previsto di 5 giorni lavorativi non è dovuto al fatto che il caso sia stato trattato in procedura celere, bensì poiché trattasi di una decisione di non entrata nel merito (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi). Per l'insorgente non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio arrecatogli dalla trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata. Visto quanto precede, un rinvio all'autorità inferiore per il superamento del termine di 21 giorni per la fase preparatoria, anche ai fini d'economia processuale, non risulta essere opportuno, dato che il ricorrente non è incorso di fatto in alcun pregiudizio dalla scelta della SEM, avendo segnatamente il Tribunale istruito la causa anche dal profilo medico, ed avendo dato ampiamente la possibilità all'insorgente di esprimersi (cfr. anche supra consid. 4.3).

E. 5.2 Pertanto, il Tribunale ritiene di non dover annullare il provvedimento impugnato neppure per violazione dell'art. 26 cpv. 1 LAsi e della trattazione della causa in procedura celere da parte dell'autorità inferiore piuttosto che smistarla in procedura ampliata (art. 26d LAsi). Ne discende che, anche le censure espresse in tal senso contro il provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento.

E. 6.1 Venendo ora al merito, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 7.2 Nel caso in esame, dato che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi - essendo che le allegazioni presentate dal ricorrente per motivare la sua domanda d'asilo sono state ritenute nella decisione impugnata non adempienti le condizioni di cui all'art. 18 LAsi e le stesse non sono state oggetto di contestazione da parte dell'insorgente (cfr. supra consid. 3) - il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Algeria è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Per i motivi già sopra enucleati, egli non può inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura.

E. 7.3 Proseguendo nell'analisi, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede ricorsuale, conto tenuto della rilevanza per l'esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2) e di quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 4.3), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed egli sarà quindi confrontato ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). L'insorgente, difatti, per le problematiche al terzo dito della mano (...) come pure dentali, e per la diagnosi di congestione nasale, ha potuto beneficiare in Svizzera delle adeguate cure, ed in mancanza di elementi contrari all'inserto le stesse appaiono essersi completamente risolte. A medesima conclusione si giunge per il generico "dolore alle ossa" che il ricorrente ha allegato soltanto nel corso del colloquio Dublino ed in seguito più ripetuto. Per quanto attiene invece le diagnosi poste di insonnia e di stress (cfr. atto SEM n. 43/8), egli potrà senz'altro ed in caso di necessità, trovare le adeguate cure nel suo paese d'origine, come rettamente considerato anche dall'autorità inferiore che ha pure concretamente analizzato nella decisione impugnata le possibilità di cure presenti nel luogo di provenienza del ricorrente. Se egli dovesse invero necessitare anche in futuro di cure o trattamenti dal profilo psicologico o eventualmente pure psichiatrico, le stesse, come pure i medicamenti per le persone seriamente affette psichicamente, sono dispensate gratuitamente in Algeria nei vari centri ospedalieri pubblici, senza partecipazioni ai costi da parte degli interessati (cfr. Zoubir Benmebarek, Psychiatric services in Algeria, febbraio 2017, < https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C71849C237272D097D7558D87438A286/S2056474000001598a.pdf/psychiatric_services_in_algeria.pdf>, consultato da ultimo il 22 giugno 2021). In tal senso, l'insorgente avrà quindi la possibilità di richiedere, nel suo paese d'origine, ed in caso di bisogno, le cure mediche essenziali ed i medicamenti necessari, che gli permettano di trattare le eventuali problematiche valetudinarie di tipo psicologico o psichiatrico di cui dovesse essere affetto, senza che ciò comporti l'esposizione ad un declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute, o ancora a delle sofferenze intense o ad una riduzione significativa della sua speranza di vita.

E. 7.4 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria, risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7).

E. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 8.3 Nel caso in parola, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.3.1).

E. 8.4 Neppure emergono agli atti o con il gravame degli ostacoli individuali che rendano inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 8.4.1 Dagli atti all'inserto, e visto quanto già sopra considerato (cfr. consid. 4.3 e consid. 7), non si evince difatti la necessità per il medesimo di dover rimanere in Svizzera poiché altrimenti, in caso di un suo rinvio nel paese d'origine, si troverebbe seriamente esposto a pericolo a causa del suo stato di salute secondo la giurisprudenza previgente in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). V'è invero, come già sopra considerato (cfr. consid. 7.3) da partire dal presupposto che in Algeria il ricorrente potrà disporre, in caso di necessità, delle possibilità di trattamento adeguato in ambito psicologico-psichiatrico ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.4).

E. 8.4.2 Per il resto, non si ravvisano nella sua situazione personale ulteriori ostacoli individuali che possano rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Egli infatti è giovane, dispone di una certa istruzione, nonché di esperienza lavorativa nel campo dell'(...) (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 e D63, pag. 7). Da ultimo ha vissuto ad D._______ in affitto insieme alla sua famiglia (composta dai genitori, da [...] fratelli ed una sorella, mentre che un ulteriore fratello risiede a C._______; cfr. atto SEM n. 12/15, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D24, pag. 4; D31 segg., pag. 4 e D40 segg., pag. 5), con la quale risulta essere tutt'ora in contatto regolare (cfr. verbale 2, D25 seg., pag. 4). Nel Paese d'origine il ricorrente può pertanto contare su una solida rete famigliare, che potrà, se del caso, supportarlo per i suoi bisogni esistenziali, per il tempo necessario alla sua reinstallazione in patria. In tal senso, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel corso del verbale d'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D49, pag. 6), vi sono degli indizi che lasciano presagire che egli disponga delle possibilità di sostentamento in patria per le sue necessità essenziali. In particolare uno dei fratelli risulta avere un lavoro fisso in un (...), di proprietà di uno zio (...) del ricorrente (cfr. verbale 2, D48 e D50, pag. 6). Il ricorrente è altresì riuscito ad accantonare sufficienti mezzi per finanziare personalmente il suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale 2, D61, pag. 7), ed inoltre la sua famiglia dispone sia di una casa in proprietà, che sarebbe stata ceduta ad un fratello (cfr. verbale 2, D40 seg., pag. 5), sia riesce a pagare un affitto mensile per un appartamento ad D._______ ove vivrebbe tutt'ora (cfr. verbale 2, D24, pag. 4 e D49, pag. 6).

E. 8.4.3 Da ultimo, l'insorgente potrà sollecitare dalla SEM, dopo la chiusura della presente procedura ed in caso di necessità, un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che gli permetteranno, segnatamente per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari, nonché per ottenere per un periodo di tempo convenevole, una presa in carico delle eventuali cure mediche e dei trattamenti che (ancora) gli necessiteranno.

E. 8.5 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria, è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 9 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, il contesto attuale legato alla pandemia di coronavirus (detto anche Covid-19) non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse momentaneamente posticipare l'esecuzione dell'allontanamento, lo stesso interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-2635/2020 del 1° marzo 2021 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati, D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 6.2, D-504/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 9.5). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 10 Di conseguenza, in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La domanda di proroga del termine, contenuta nello scritto del ricorrente del 10 giugno 2021 e relativa la produzione di un certificato medico, è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-408/2021 Sentenza del 28 giugno 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Algeria, rappresentato dalla signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi); decisione della SEM del 22 gennaio 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino algerino, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. In data (...) novembre 2020 si è tenuta con l'interessato un'audizione relativa il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10), allorché invece il (...) novembre 2020 egli è stato sentito, nell'ambito di un colloquio Dublino, segnatamente riguardo al suo stato di salute (cfr. atto SEM n. 15/2; di seguito: verbale 1). Durante quest'ultimo, egli ha in particolare riferito di avere avuto un'infezione ad un dito della mano (...), che sarebbe ora in trattamento - di cui ai fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) (cfr. atto SEM n. 17/2) e del (...) (cfr. atto SEM n. 18/2) - nonché di presentare del "dolore alle ossa" e di "sentirsi stressato perché non si sente bene psicologicamente per le cose che ha vissuto durante il viaggio e che vorrebbe vedere uno psicologo". C. Il (...) gennaio 2021 il richiedente è stato questionato segnatamente riguardo i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 24/13; di seguito: verbale 2). Nel corso della stessa audizione egli ha addotto di essere espatriato il (...) dal suo Paese d'origine, in direzione della B._______. Ha inoltre dichiarato di aver vissuto dalla nascita sino ad (...) prima il suo espatrio a C._______, ed in seguito si sarebbe trasferito con la famiglia ad D._______, a causa di problematiche famigliari con la nonna (...), nel frattempo deceduta, ed una zia (...). Difatti egli ha allegato che sospettava che le predette esercitassero della magia nera ai danni della sua famiglia. Tuttavia, allorché si sarebbero trasferiti ad D._______, tali problematiche famigliari sarebbero cessate. La sua partenza dal Paese d'origine sarebbe inoltre ingenerata esclusivamente dal fatto di non trovare un'occupazione fissa e ben retribuita in Algeria, e non invece a causa dei problemi famigliari precitati. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme difatti di ritrovarsi nella situazione precaria lavorativa precedente il suo espatrio. L'interessato, durante la medesima audizione, è stato sentito anche riguardo il suo stato di salute, ove ha addotto di far fatica ad addormentarsi ed a svegliarsi a causa del mal di denti, ed inoltre di soffrire di stress per le vicissitudini patite durante il viaggio dalla B._______ sino in Svizzera, la quale si manifesterebbe con una pressione interna, angoscia, incubi notturni che lo risveglierebbero a volte durante la notte (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2). Interrogato più specificatamente riguardo se si fosse già indirizzato all'assistenza medica del Centro federale per richiedenti l'asilo (di seguito: CFA) ove era alloggiato al momento, egli ha riferito di essersi rivolto più volte alla stessa, ma che soltanto l'ultima volta - circa una settimana prima l'audizione - la persona con la quale avrebbe parlato avrebbe preso nota. Gli avrebbero inoltre riferito che per potersi recare da uno psicologo, egli sarebbe dapprima dovuto passare per una visita dal medico generico, per la quale starebbe tutt'ora aspettando un appuntamento (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.). D. Con il parere del 21 gennaio 2021, la rappresentante legale dell'interessato ha potuto presentare le sue osservazioni al progetto di decisione reso dall'autorità inferiore il 20 gennaio 2021 (cfr. atti SEM n. 28/5 e n. 30/2). E. Per il tramite della decisione del 22 gennaio 2021, notificata in medesima data all'interessato (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, in quanto l'interessato non avrebbe addotto alcun motivo di persecuzione rientrante nell'art. 3 LAsi o nell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Invero egli avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera esclusivamente per motivi economici. Altresì, l'autorità resistente ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Algeria che dal profilo personale - e possibile. In particolare, riguardo al suo stato di salute, neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'interessato condurrebbe ad una modifica della valutazione della SEM. Invero, per i disturbi da lui allegati, ovvero il mal di denti e lo stress che gli procurerebbe degli incubi notturni, gli stessi non presenterebbero degli indizi di patologie la cui gravità potrebbe opporsi ad un suo rinvio in Algeria, ove vi sarebbe la possibilità di ricevere cure psicologiche e psichiatriche adeguate, in particolare in una (...) come D._______, ove risiederebbe attualmente la sua famiglia. F. Con ricorso del 28 gennaio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruzione. Contestualmente ha inoltre presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel proprio gravame, l'insorgente ha in primo luogo ritenuto che l'autorità inferiore abbia accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la fattispecie ed abbia violato il suo diritto di essere sentito riguardo al suo stato di salute, il quale sarebbe di evidente rilievo ai fini dell'esame della sussistenza di ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento, sia dal profilo dell'ammissibilità che dell'esigibilità della stessa misura. Data l'assenza della documentazione medica pertinente per il caso di specie, in particolare in assenza del F2 della visita presso il medico generico che avrebbe svolto l'interessato, come pure il mancato accesso ad una visita specialistica di tipo psicologico-psichiatrico e la relativa valutazione espressa da un medico, nonché l'assenza del servizio d'interpretariato presso l'infermeria del CFA, il ricorrente ha ritenuto che la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto il suo stato di salute. Inoltre, a mente dell'insorgente, non si comprenderebbe come l'autorità sindacata possa aver giudicato, nella decisione impugnata, l'adeguatezza delle cure mediche presenti nel suo Paese d'origine, prescindendo da una qualsivoglia diagnosi delle patologie da lui sofferte. In secondo luogo, riferendosi alla sentenza coordinata del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF), il ricorrente ha sollevato che la trattazione del suo caso in procedura celere, avrebbe comportato, in connessione con il termine ricorsuale di cinque giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 3 LAsi, la violazione della garanzia della via giudiziaria secondo l'art. 29a Cost. fed., nonché parimenti la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU. A seguito di una fase preparatoria di (...) giorni, la SEM, pur sollecitata rispetto alle esigenze di accertamento medico evidenziate anche in sede di parere, avrebbe invero ritenuto improvvisamente ed inderogabilmente di dover decidere il giorno seguente il caso di specie, senza svolgere alcuna verifica circa le visite mediche effettuate come pure riguardo alla documentazione medica potenzialmente ancora in arrivo, e senza peraltro considerare le ripetute richieste di sostegno psicologico e psichiatrico espresse dal ricorrente. G. Il (...) il richiedente è stato segnalato da parte dell'infermeria del CFA, ove si trova alloggiato, quale caso speciale al Cantone per insonnia e stress (cfr. atto SEM n. 35/1). H. Con decisione del 16 marzo 2021, il ricorrente è stato attribuito dalla SEM al E._______ (cfr. atto SEM n. 36/1). I. Con decisione incidentale del 31 marzo 2021, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 15 aprile 2021, nonché ha pronunciato che l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, verrà evasa in prosieguo di procedura, rispettivamente con la decisione finale (cfr. risultanze processuali). J. Con scritto dell'8 aprile 2021 alla SEM (cfr. atto SEM n. 43/8), la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso alla precitata autorità inferiore copie del F2 del (...), inerente una visita dentistica dell'insorgente; del F2 del (...) relativa un consulto medico con valutazione di presa in carico psichiatrica del ricorrente, ove gli è stata diagnosticata: insonnia, stress e congestione nasale notturna, con trattamento farmacologico a base di (...) la sera, (...) e (...); nonché da ultimo del F2 del (...) relativo un'ulteriore valutazione di presa in carico psichiatrica (con diagnosi di insonnia, stress e congestione nasale e la prescrizione di un trattamento a base di [...] fino al [...], [...] e [...]). K. Per il tramite del messaggio elettronico del 9 aprile 2021, la SEM ha richiesto al (...) di F._______, notizie circa lo stato di salute del ricorrente, in particolare in ordine all'esito della "valutazione di presa in carico psichiatrica" contenuta negli F2 del (...) rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. 44/2). Il giorno stesso, il (...) precitato, nella sua risposta ha rilevato in particolare che: "[...] l'esito della valutazione medica (quindi la Diagnosi Medica) in entrambi gli F2 del (...) e del (...), come si evince da entrambi gli F2 [è]: Insonnia, Stress, congestione nasale notturna/congestione nasale. Il medico ha fatto questa valutazione, ha prescritto terapia medica in merito alle diagnosi fatte, come si evince dagli F2, ma non ha richiesto (e quindi ha valutato) una presa a carico del servizio di psichiatria [...]" (cfr. atto SEM n. 44/2). L. Il 14 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo il respingimento di quest'ultimo. Segnatamente, l'autorità predetta ha rilevato come la conduzione della causa nell'ambito della procedura celere si sarebbe rivelata la scelta più corretta nel rispetto di uno svolgimento efficiente e tempestivo delle domande d'asilo ex art. 16 cpv. 3 LAsi, disposizione in vigore della nuova LAsi che l'autorità inferiore ha ritenuto di aver applicato rettamente, anche ed in particolare in relazione agli accertamenti effettuati circa lo stato valetudinario dell'insorgente. In tal senso, in casu, sarebbe priva di fondamento ed inesatta, oltreché basata sul sentire soggettivo della rappresentante legale dell'insorgente, l'allegazione ricorsuale circa la violazione del diritto ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa con l'applicazione della procedura celere alla fattispecie. In primo luogo, risulterebbe invero dagli atti all'inserto - questi ultimi che sarebbero peraltro stati integralmente visionati sia dalla SEM che dalla rappresentante legale del ricorrente - che una valutazione medica, con diagnosi di insonnia e stress e l'indicazione relativa alla valutazione di una presa in carico psichiatrica, sia stata effettuata. Tuttavia, come verificato dall'autorità inferiore, la valutazione medica testé enunciata, non avrebbe comportato una richiesta effettiva di presa in carico psichiatrica, come si evincerebbe dalla stessa documentazione medica, ciò che condurrebbe alla conclusione della mancata necessità della medesima. Pertanto, la SEM avrebbe correttamente valutato nella decisione avversata, sia le condizioni di salute del ricorrente che l'accessibilità delle cure mediche necessarie in patria sulla base della condizione di stress e insonnia rivendicata dall'insorgente. Altresì, fondandosi sulle figure mediche preposte, l'autorità inferiore ha concluso come avrebbe potuto valutare in modo completo ed esaustivo l'inesistenza di ostacoli ostativi all'esecuzione del suo allontanamento, e quindi dell'assoluta inservibilità di qualsiasi ulteriore approfondimento medico in ottica a tale apprezzamento. M. Il 25 maggio 2021, il ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni di replica (cfr. risultanze processuali), riconfermandosi nelle considerazioni e conclusioni esposte nel gravame. Essenzialmente, dopo aver ribadito alcune delle osservazioni già riportate nell'atto ricorsuale in relazione sia alla lacunosità dell'accertamento medico agli atti che alle problematiche di comprensione linguistica che l'insorgente avrebbe avuto nelle comunicazioni con il personale dell'infermeria, la rappresentante legale ha sottolineato come proprio gli atti medici contenuti all'inserto, sarebbero la prova di un'incompleta presa in carico dell'insorgente e del suo forte malessere. Inoltre nella sua risposta al ricorso, la SEM avrebbe preso in esame il certificato medico del (...); visita medica che sarebbe però stata effettuata soltanto (...) giorni dopo la notifica della decisione dell'autorità inferiore, e quindi di tale documentazione quest'ultima non ne avrebbe tenuto conto in sede di valutazione decisionale. Inoltre rispetto a tale visita medica, non si saprebbe se sia avvenuta alla presenza di un interprete. Il ricorrente avrebbe oltretutto comunicato alla rappresentanza legale di essere stato inserito in una lista per essere visitato, successivamente al suo trasferimento nel E._______. In tale costellazione, sarebbe difficile comprendere quali siano le sue reali ed attuali condizioni di salute. Accertamento dello stato di salute dell'insorgente che, nell'ottica del principio inquisitorio, spetterebbe alla SEM. Infine, il ricorrente ha evidenziato come la scelta di trattazione del suo caso in procedura celere, malgrado la necessità di effettuare ulteriori accertamenti, implicherebbe anche la violazione del diritto alla difesa ed in generale delle garanzie procedurali a favore dei richiedenti l'asilo. N. Tramite la decisione incidentale del 28 maggio 2021, il Tribunale ha in particolare sottolineato come: "[...] malgrado il ricorrente adduca nella sua replica in modo generico, che sarebbe in lista per essere visitato, nonché ribadisca la tesi ricorsuale di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore inerente il suo stato valetudinario; tuttavia non ha a tutt'oggi fornito maggiori e circostanziati dettagli circa il suo stato di salute psicologico e psichiatrico attuale, che non risulterebbe già dagli atti di causa [...]" (cfr. risultanze processuali). Pertanto, ai fini istruttori ed eccezionalmente, in quanto obbligo del ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti, il Tribunale ha invitato quest'ultimo a voler produrre un certificato medico completo entro il 14 giugno 2021, relativo il suo stato di salute ai sensi dei considerandi, con la comminatoria che, in caso di scadenza infruttuosa del termine o senza che il ricorrente procedesse nel senso richiesto, si deciderà sulla base degli atti di causa, rispettivamente riterrà che il ricorrente non soffra attualmente di problemi di salute ostativi al suo allontanamento. O. Con scritto del 10 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha postulato una proroga del termine "di almeno un mese" per adempiere parzialmente alla richiesta del Tribunale di presentare un rapporto medico completo ed esaustivo circa le condizioni di salute del ricorrente. Questo sarebbe motivato dal fatto che i tempi di presa in carico psicologica e psichiatrica a livello cantonale sarebbero piuttosto lunghi. In tal senso, l'infermeria del centro cantonale di G._______, presso il quale il ricorrente alloggerebbe, avrebbe comunicato che: "la richiesta di presa a carico psicologica avviene per il tramite del medico di famiglia responsabile - il dottore H._______ - e che i tempi di attesa per le nuove iscrizioni riguardanti la terapia psicologica - e conseguentemente la produzione di un rapporto medico specialistico attuale e completo richiedono un periodo fra i due e i tre mesi. Pertanto, stati le indicazioni dell'infermeria, attualmente non sono presenti documenti medici nel fascicolo del ricorrente e la richiesta di proroga di almeno un mese da parte della scrivente mira all'aspettativa di potere ottenere entro tale termine almeno un certificato medico da parte del medico di famiglia, responsabile dell'iscrizione alla terapia psicologica presso un medico specialista". Per il resto, la rappresentante legale, ha ribadito le argomentazioni e conclusioni esposte già nel gravame e nella replica. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva come il ricorso del 28 gennaio 2021, e gli scritti successivi del ricorrente, non contengano alcuna argomentazione o conclusione concernente la non entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente da parte della SEM, relativa i motivi addotti a supporto della stessa da parte del predetto, ma contestano invece essenzialmente l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo del suo stato di salute. Il gravame verte quindi unicamente, dal profilo materiale, sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende pertanto che, la querelata decisione, è cresciuta in giudicato per quanto concerne la non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, nonché riguardo alla pronuncia del suo allontanamento (cfr. cifre 1 e 2 della decisione avversata). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata.

4. In relazione al suo stato di salute, nel suo memoriale ricorsuale - come pure nei suoi scritti successivi rispettivamente del 25 maggio 2021 e del 10 giugno 2021 - l'insorgente si prevale di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in violazione del principio inquisitorio e del suo diritto di essere sentito. Risulta pertanto necessario esaminare, in primo luogo, il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale, in quanto potrebbero comportare la cassazione della decisione avversata. 4.1 4.1.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.1.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 4.1.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per il tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3). 4.1.4 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 4.1.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.2 Dal canto suo, una violazione del diritto di essere sentito (garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]) del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/ Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 4.3 4.3.1 Tornando al caso in parola, il Tribunale rileva innanzitutto come, dalle insorgenze di causa, la situazione valetudinaria attuale del ricorrente si presenti come segue. L'insorgente ha potuto beneficiare di due consulti dal medico per l'infezione al terzo dito della mano (...) (cfr. atti SEM n. 17/2 e n. 18/2), come pure di successive visite mediche per la presentazione di sintomi da Covid-19 (cfr. atto SEM n. 20/2), e per le problematiche dentali, segnalate anche durante l'audizione federale (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2 e D11 segg., pag. 3; atti SEM n. 29/2 e 43/8). Disturbi valetudinari che appaiono essersi definitivamente conclusi positivamente, non essendoci peraltro né agli atti e neppure sollevato con il gravame, ulteriori elementi per indurre il Tribunale ad una conclusione differente. Riguardo invece le allegate problematiche psicologiche (cfr. verbale 1 e verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.), il ricorrente è stato visitato dal medico, anche per una valutazione di presa in carico psichiatrica del medesimo, in data (...) rispettivamente il (...) (cfr. atto SEM n. 43/8). Le diagnosi poste dal medico generico consultato sono state di insonnia, stress e congestione nasale notturna rispettivamente congestione nasale, per le quali per i primi è stato disposto da ultimo un trattamento farmacologico a base di (...) e di (...) e per la congestione nasale (...) fino al (...). A seguito del preavviso di caso speciale al Cantone del (...) per insonnia e stress (cfr. atto SEM n. 35/1), non si trova ulteriore documentazione medica all'inserto, salvo le precisazioni fornite in merito da (...) all'indirizzo della SEM, nel suo messaggio elettronico del 9 aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 44/2). In quest'ultimo, su richiesta esplicita dell'autorità inferiore, il (...) preposto, ha riferito che il medico consultato avrebbe fatto la sua valutazione negli F2 del (...) e del (...), ma non avrebbe invece richiesto una presa in carico del servizio di psichiatria per il ricorrente (cfr. atto SEM n. 44/2; cfr. anche supra lett. K). Onde far luce in modo esatto e completo circa lo stato di salute del medesimo, il Tribunale, nelle more processuali, ha invitato l'insorgente a voler produrre un certificato medico completo in relazione alle problematiche di salute affermate, visto che anche con la replica, egli ha asserito, in modo generico, di essere in lista per essere visitato (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 28 maggio 2021). Tuttavia, il ricorrente, malgrado il tempo trascorso dall'inoltro del ricorso e dall'ultima visita medica agli atti del (...) di quasi (...) mesi, ha richiesto una proroga per presentare il certificato medico di almeno un mese, motivando unicamente la stessa a causa dei tempi di attesa per una presa in carico psicologica e psichiatrica presso il Cantone di attribuzione (cfr. scritto del ricorrente del 10 giugno 2021). Nello scritto del 10 giugno 2021 l'insorgente non apporta invece alcun indizio concreto e sostanziato riguardo alle eventuali patologie o disturbi, non ancora diagnosticati e quindi di conseguenza non già rilevabili dalla documentazione all'inserto, che non sarebbero ancora stati analizzati. L'insorgente si limita soltanto a riferire che la presa in carico psicologica avverrebbe tramite il medico di famiglia del ricorrente (il Dr. med. H._______), senza però aggiungere né se un'eventuale visita medica presso il medesimo sia stata effettivamente programmata e quando, né ulteriori dettagli circostanziati circa il suo stato di salute. 4.3.2 Alla luce di tali evenienze, il Tribunale constata in primo luogo come l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione avversata del 22 gennaio 2021, non disponeva di tutte le informazioni rilevanti per la causa dal profilo dello stato di salute dell'interessato per potersi pronunciare con cognizione di causa. Invero, la SEM, il giorno successivo al parere presentato dalla rappresentante legale - in cui quest'ultima evidenziava le lacune nell'accertamento delle problematiche psichiatriche segnalate dal ricorrente da parte dell'autorità inferiore, nonché che il relativo F2 di una visita che l'insorgente avrebbe effettuato dal medico generico (...) o (...) giorni prima rispetto alla redazione del parere, non sarebbe ancora pervenuto alla sua mandante - ha deciso immantinente di emettere la sua decisione negativa. Ciò senza perlomeno appurare presso il (...) del Centro federale d'asilo competente - come peraltro risulta essere normale prassi dell'autorità inferiore - di quali visite mediche il ricorrente avesse beneficiato sino ad allora e quali fossero eventualmente previste in futuro. Ciò avrebbe potuto permettere all'autorità inferiore di pronunciarsi con piena cognizione di causa circa la completezza degli atti di causa all'inserto, segnatamente riguardo all'eventuale mancanza della documentazione F2 segnalata già nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2021 dalla rappresentante legale, tesi nuovamente ripresa anche nel ricorso. La SEM invece, nella sua decisione, aprioristicamente e senza alcun elemento concreto fondante tale sua conclusione, ha ritenuto che la documentazione F2 di cui parlerebbe la rappresentante legale, altra non sia che quella relativa il "mal di denti" per il quale il ricorrente sarebbe stato nel frattempo curato (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Il Tribunale ritiene, alla stessa stregua del ricorrente che, senza una sufficiente analisi di tali aspetti, la SEM non potesse - come invece a torto da essa motivato nel provvedimento avversato - pronunciarsi, allo stato degli atti presenti al momento dell'emanazione della sua decisione, circa gli eventuali ed effettivi disturbi di tipo psicologico-psichiatrico di cui sarebbe stato affetto il ricorrente, nonché soprattutto in relazione al grado di gravità di tale sintomatologia. Elemento, quest'ultimo, che si ricorda essere decisivo per apprezzare le questioni in rapporto all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria, segnatamente quelle relative alle possibilità di trattamento e di accesso alle cure essenziali in loco (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-2551/2018 del 18 febbraio 2021 consid. 8.5, E-2327/2019 del 20 maggio 2019, D-1376/2019 del 28 marzo 2019). Al momento dell'emanazione del provvedimento avversato, l'autorità inferiore, non disponendo di tutti gli elementi rilevanti per un apprezzamento corretto dello stato di salute del ricorrente, ha quindi espresso nella decisione impugnata delle valutazioni lacunose circa il suo stato valetudinario dal profilo psicologico-psichiatrico, non avendo ottemperato, sino a quel momento, ad un accertamento sufficiente da questo lato, nonché pure inesatte per quanto attinente la documentazione medica presente agli atti e le considerazioni circa la gravità di tale suo stato di salute. Il procedere della SEM, sino all'emanazione della decisione avversata, risultava pertanto irrispettoso d'un canto del principio inquisitorio a cui deve attenersi l'autorità anche in materia d'accertamento medico, ma anche, d'altro canto, del diritto di essere sentito della parte in causa (art. 29 cpv. 2 Cost.). D'altro canto, la violazione da parte dell'autorità inferiore di quanto precede, non conduce tuttavia il Tribunale ad annullare il provvedimento sindacato per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti così come richiesto dall'insorgente nel gravame. Difatti, come già sopra esposto ampiamente, lo scrivente Tribunale, ha nel caso di specie e nelle more processuali, dato ampiamente la possibilità alle parti di esprimersi anche ed in particolare rispetto allo stato di salute dell'insorgente. L'autorità inferiore, dopo la richiesta del Tribunale di presentare una risposta al ricorso, ha assunto agli atti l'ulteriore documentazione medica trasmessagli nel frattempo dalla rappresentante legale dell'insorgente (cfr. atto SEM n. 43/8), nonché questionato il (...) circa il medesimo. Dal canto suo invece il ricorrente, malgrado il Tribunale gli abbia offerto la possibilità di esplicitare e concretizzare i suoi disturbi dello spettro psicologico-psichiatrico che non fossero già deducibili dagli atti, da ultimo con la richiesta di produzione di un rapporto medico dettagliato, non ha fornito alcun ulteriore elemento utile e sostanziato rispetto al suo stato di salute. Si è invece limitato a sostenere che l'iscrizione ad una terapia psicologica avverrebbe per il tramite del suo medico generico, di cui però non se ne conoscerebbero le tempistiche. Per di più, a differenza di quanto da egli sostenuto nella sua replica del 25 maggio 2021, con lo scritto del 10 giugno 2021 smentisce quanto riferito nella prima, ovvero che sarebbe stato inserito in una lista per una visita medica, essendo che nel secondo asserisce di essere tutt'ora in attesa di un'iscrizione da parte del suo medico di famiglia per una terapia psicologica. Nel medesimo scritto, peraltro, non viene indicato né quando il ricorrente verrebbe visitato dal medico curante, né ulteriori elementi atti a ritenere che, oltre alle diagnosi già poste ed in trattamento farmacologico, ovvero di insonnia e stress, ve ne siano di ulteriori da appurare. Da tali evenienze, il Tribunale è dell'avviso che, allo stato degli atti attuale, i fatti giuridicamente rilevanti per la causa anche dal profilo medico siano stati sufficientemente delucidati - anche ed in particolare nelle more della presente procedura ricorsuale - e che non vi sia da attendere ulteriore documentazione in tal senso da parte del ricorrente. Invero, senza volare in alcun modo sminuire lo stato valetudinario di quest'ultimo, appare indubbio come non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare la violazione delle disposizioni internazionali applicabili (cfr. infra consid. 7.2 e 7.3). Allo stesso modo, non vi sono elementi né agli atti né apportati con gli scritti successivi da parte del ricorrente, per sospettare che l'insonnia e lo stress diagnosticati, possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di un ritorno dell'insorgente in Algeria (cfr. infra consid. 7.3). Neppure si può partire dall'assunto che tali problematiche di salute, risultino decisive in termini di esigibilità della misura di esecuzione dell'allontanamento (cfr. infra consid. 8.4), né tantomeno che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare di attendere il certificato medico richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 28 maggio 2021, per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa, riguardo l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, unico punto contestato del provvedimento avversato (cfr. supra consid. 3). In tal senso, la domanda di proroga del termine del ricorrente per la produzione del certificato medico, contenuta nel suo scritto del 10 giugno 2021, è respinta. Del resto, le sentenze dello scrivente Tribunale, citate nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 9 e 10 del ricorso), riguardano delle costellazioni fattuali che divergono sensibilmente dal caso di specie, in particolare avendo il Tribunale nella presente disamina istruito sufficientemente la causa anche dal profilo medico e data ampia possibilità alle parti di esprimersi al riguardo, e quindi le argomentazioni contenute nel gravame in tal senso, non sono atte in alcun modo a mutare le succitate conclusioni. Inoltre, le allegate generiche difficoltà di interpretariato presso l'infermeria del CFA, risultano essere state superate, essendo che nel frattempo l'insorgente ha potuto accedere a delle visite mediche inerenti anche le problematiche di salute psicologica asserite, che hanno stabilito che il ricorrente non abbisognasse di una presa in carico psichiatrica. Il fatto altresì che dal F2 del (...) non sia dato di sapere se la visita medica sarebbe stata effettuata in presenza di un interprete, come lamentato dall'insorgente nella sua replica, risulta essere un'argomentazione meramente pretestuosa, in quanto egli ne era ben a conoscenza ed avrebbe potuto riportarlo anche alla sua rappresentante legale che, dal canto suo, avrebbe avuto il tempo sufficiente per appurare tale questione con l'interessato. Egli non ha peraltro indicato in cosa il documento F2 del (...) - che risulta peraltro per le diagnosi ed i trattamenti farmacologici prescritti praticamente analogo a quello del (...) che l'insorgente però non censura - risulti irrispettoso di quanto esaminato dal medico consultato nella visita succitata o riportato dal medesimo nella predetta. Per il resto, l'insorgente, con parte delle sue argomentazioni inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità resistente, intende censurare la conclusione alla quale la SEM è giunta in punto al suo stato di salute in relazione all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ricorso pag. 6). Sotto tale aspetto, la censura, riguardando questioni di merito, verrà trattata dappresso (cfr. infra consid. 6 segg.). 4.3.3 Concernente poi il fatto che il ricorrente non si sia potuto esprimere già nel parere al progetto di decisione della SEM riguardo l'argomento addotto nella decisione avversata sull'atteggiamento che avrebbe tenuto dopo l'audizione federale il medesimo, che mal si concilierebbe con uno stato di salute psicologico sofferente (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), si osserva quanto segue. Dalla motivazione presente in tal senso nella decisione avversata, appare palese che la stessa è derivata dalle argomentazioni addotte nel parere al progetto di decisione presentato dalla rappresentante legale. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, non si osserva pertanto nel procedere dell'autorità resistente alcuna violazione del diritto di essere sentito del predetto. Per di più, anche se venisse riconosciuta una violazione di tale diritto, la stessa sarebbe comunque stata sanata in questa sede, in quanto l'insorgente si è potuto esprimere compiutamente con il suo ricorso in merito a tale argomentazione. 4.3.4 Ne discende quindi che, malgrado in punto allo stato di salute del ricorrente, la SEM abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, e di convesso abbia pure violato il principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché il diritto di essere sentito dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata; tuttavia il Tribunale, per le argomentazioni già sopra esposte, come pure per motivi di economia processuale, non ritiene di dover annullare la stessa e rinviare gli atti alla SEM. Gli atti all'inserto, anche dal profilo medico, risultano difatti essere sufficientemente completi ed esatti, perché il Tribunale si sia potuto pronunciare con piena cognizione di causa sulla questione (cfr. supra consid. 4.3.2). Inoltre, come si vedrà dappresso, le conclusioni a cui è giunta la SEM in merito all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, possono del resto essere condivise (cfr. infra consid. 7 - 10). Avendo peraltro l'insorgente potuto esprimersi ampiamente anche riguardo il suo stato di salute nel corso della procedura ricorsuale, anche la violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM, risulta essere sanata in specie. Le censure formali mosse in tal senso nel gravame dall'insorgente, sono pertanto da respingere. 5. 5.1 Infine, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell'autorità resistente invece che la procedura ampliata, il Tribunale rileva dapprima come la questione circa lo smistamento tra quest'ultima (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF), e citata anche nel gravame dal ricorrente, alla quale si può senz'altro rinviare nella fattispecie per ulteriori dettagli. Nel caso in parola, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dal richiedente l'asilo in data (...) ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 2/2), sino all'inizio della procedura celere - ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 24/13) - l'autorità inferiore ha pacificamente superato di molto il termine ordinatorio di 21 giorni concernente la fase preparatoria. La fase successiva, ha invece rispettato i termini di otto giorni lavorativi disposti dalla procedura celere, essendo che la decisione è stata emanata il 22 gennaio 2021. Tuttavia, da quanto già sopra considerato, l'autorità inferiore avrebbe dovuto accertare ulteriormente l'aspetto medico al momento dell'emanazione della decisione, ciò che ha comportato per il Tribunale un'istruzione accresciuta del caso di specie su tale aspetto in fase ricorsuale. A fronte di tali elementi, il Tribunale concorda con il ricorrente con il fatto che, vista la prevedibilità che i tempi d'evasione nella procedura preparatoria, sarebbero stati difficilmente rispettati, la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata, in quanto l'autorità inferiore ha ampiamente superato il termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore è intervenuta nei tempi normativamente previsti per quanto attinente la fase in procedura celere (art. 26c LAsi in relazione con l'art. 37 cpv. 2 LAsi), e la scelta di quest'ultima piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto alla difesa o della garanzia della via giudiziaria. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale, ed ha potuto interporre un ricorso, entro il termine, sufficientemente motivato e corposo. Altresì egli si è potuto esprimere ampiamente, anche nel corso della presente procedura ricorsuale, circa le risultanze processuali ed in ordine alle osservazioni dell'autorità inferiore, e gli si è data la possibilità di presentare i mezzi probatori che riteneva rilevanti, ben al di là del termine ricorsuale di cinque giorni. Del resto, a differenza di quanto pare sostenere il ricorrente nel gravame, il termine ricorsuale previsto di 5 giorni lavorativi non è dovuto al fatto che il caso sia stato trattato in procedura celere, bensì poiché trattasi di una decisione di non entrata nel merito (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi). Per l'insorgente non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio arrecatogli dalla trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata. Visto quanto precede, un rinvio all'autorità inferiore per il superamento del termine di 21 giorni per la fase preparatoria, anche ai fini d'economia processuale, non risulta essere opportuno, dato che il ricorrente non è incorso di fatto in alcun pregiudizio dalla scelta della SEM, avendo segnatamente il Tribunale istruito la causa anche dal profilo medico, ed avendo dato ampiamente la possibilità all'insorgente di esprimersi (cfr. anche supra consid. 4.3). 5.2 Pertanto, il Tribunale ritiene di non dover annullare il provvedimento impugnato neppure per violazione dell'art. 26 cpv. 1 LAsi e della trattazione della causa in procedura celere da parte dell'autorità inferiore piuttosto che smistarla in procedura ampliata (art. 26d LAsi). Ne discende che, anche le censure espresse in tal senso contro il provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento. 6. 6.1 Venendo ora al merito, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 7.2 Nel caso in esame, dato che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi - essendo che le allegazioni presentate dal ricorrente per motivare la sua domanda d'asilo sono state ritenute nella decisione impugnata non adempienti le condizioni di cui all'art. 18 LAsi e le stesse non sono state oggetto di contestazione da parte dell'insorgente (cfr. supra consid. 3) - il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Algeria è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Per i motivi già sopra enucleati, egli non può inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. 7.3 Proseguendo nell'analisi, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede ricorsuale, conto tenuto della rilevanza per l'esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2) e di quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 4.3), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed egli sarà quindi confrontato ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). L'insorgente, difatti, per le problematiche al terzo dito della mano (...) come pure dentali, e per la diagnosi di congestione nasale, ha potuto beneficiare in Svizzera delle adeguate cure, ed in mancanza di elementi contrari all'inserto le stesse appaiono essersi completamente risolte. A medesima conclusione si giunge per il generico "dolore alle ossa" che il ricorrente ha allegato soltanto nel corso del colloquio Dublino ed in seguito più ripetuto. Per quanto attiene invece le diagnosi poste di insonnia e di stress (cfr. atto SEM n. 43/8), egli potrà senz'altro ed in caso di necessità, trovare le adeguate cure nel suo paese d'origine, come rettamente considerato anche dall'autorità inferiore che ha pure concretamente analizzato nella decisione impugnata le possibilità di cure presenti nel luogo di provenienza del ricorrente. Se egli dovesse invero necessitare anche in futuro di cure o trattamenti dal profilo psicologico o eventualmente pure psichiatrico, le stesse, come pure i medicamenti per le persone seriamente affette psichicamente, sono dispensate gratuitamente in Algeria nei vari centri ospedalieri pubblici, senza partecipazioni ai costi da parte degli interessati (cfr. Zoubir Benmebarek, Psychiatric services in Algeria, febbraio 2017, , consultato da ultimo il 22 giugno 2021). In tal senso, l'insorgente avrà quindi la possibilità di richiedere, nel suo paese d'origine, ed in caso di bisogno, le cure mediche essenziali ed i medicamenti necessari, che gli permettano di trattare le eventuali problematiche valetudinarie di tipo psicologico o psichiatrico di cui dovesse essere affetto, senza che ciò comporti l'esposizione ad un declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute, o ancora a delle sofferenze intense o ad una riduzione significativa della sua speranza di vita. 7.4 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Algeria, risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7). 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.3 Nel caso in parola, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.3.1). 8.4 Neppure emergono agli atti o con il gravame degli ostacoli individuali che rendano inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 8.4.1 Dagli atti all'inserto, e visto quanto già sopra considerato (cfr. consid. 4.3 e consid. 7), non si evince difatti la necessità per il medesimo di dover rimanere in Svizzera poiché altrimenti, in caso di un suo rinvio nel paese d'origine, si troverebbe seriamente esposto a pericolo a causa del suo stato di salute secondo la giurisprudenza previgente in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). V'è invero, come già sopra considerato (cfr. consid. 7.3) da partire dal presupposto che in Algeria il ricorrente potrà disporre, in caso di necessità, delle possibilità di trattamento adeguato in ambito psicologico-psichiatrico ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.4). 8.4.2 Per il resto, non si ravvisano nella sua situazione personale ulteriori ostacoli individuali che possano rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Egli infatti è giovane, dispone di una certa istruzione, nonché di esperienza lavorativa nel campo dell'(...) (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 e D63, pag. 7). Da ultimo ha vissuto ad D._______ in affitto insieme alla sua famiglia (composta dai genitori, da [...] fratelli ed una sorella, mentre che un ulteriore fratello risiede a C._______; cfr. atto SEM n. 12/15, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D24, pag. 4; D31 segg., pag. 4 e D40 segg., pag. 5), con la quale risulta essere tutt'ora in contatto regolare (cfr. verbale 2, D25 seg., pag. 4). Nel Paese d'origine il ricorrente può pertanto contare su una solida rete famigliare, che potrà, se del caso, supportarlo per i suoi bisogni esistenziali, per il tempo necessario alla sua reinstallazione in patria. In tal senso, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel corso del verbale d'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D49, pag. 6), vi sono degli indizi che lasciano presagire che egli disponga delle possibilità di sostentamento in patria per le sue necessità essenziali. In particolare uno dei fratelli risulta avere un lavoro fisso in un (...), di proprietà di uno zio (...) del ricorrente (cfr. verbale 2, D48 e D50, pag. 6). Il ricorrente è altresì riuscito ad accantonare sufficienti mezzi per finanziare personalmente il suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale 2, D61, pag. 7), ed inoltre la sua famiglia dispone sia di una casa in proprietà, che sarebbe stata ceduta ad un fratello (cfr. verbale 2, D40 seg., pag. 5), sia riesce a pagare un affitto mensile per un appartamento ad D._______ ove vivrebbe tutt'ora (cfr. verbale 2, D24, pag. 4 e D49, pag. 6). 8.4.3 Da ultimo, l'insorgente potrà sollecitare dalla SEM, dopo la chiusura della presente procedura ed in caso di necessità, un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che gli permetteranno, segnatamente per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari, nonché per ottenere per un periodo di tempo convenevole, una presa in carico delle eventuali cure mediche e dei trattamenti che (ancora) gli necessiteranno. 8.5 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria, è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

9. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, il contesto attuale legato alla pandemia di coronavirus (detto anche Covid-19) non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse momentaneamente posticipare l'esecuzione dell'allontanamento, lo stesso interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-2635/2020 del 1° marzo 2021 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati, D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 6.2, D-504/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 9.5). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

10. Di conseguenza, in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di proroga del termine, contenuta nello scritto del ricorrente del 10 giugno 2021 e relativa la produzione di un certificato medico, è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: