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D-5114/2024

D-5114/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5114/2024 Sentenza del 4 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nata il (...), Georgia, c/o CFA Pasture, Via Motta 4a, 6828 Balerna, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 9 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che la richiedente, cittadina georgiana, ha depositato in Svizzera il 6 luglio 2024, il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 30 luglio 2024, il progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), trasmesso alla richiedente il 7 agosto 2024, e il parere in merito dell'8 agosto 2024, la decisione del 9 agosto 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente, essendo motivata esclusivamente da ragioni di salute, e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) il 16 agosto 2024 avverso suddetta decisione, con cui la ricorrente chiede l'annullamento della stessa e l'ammissione provvisoria in Svizzera con conseguente diritto a terminare la chemioterapia già iniziata in Svizzera; ella presenta altresì domanda di concessione dell'effetto sospensivo (tolto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata) e dell'assistenza giudiziaria, il decreto supercautelare del giudice istruttore del 20 agosto 2024 di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, gli ulteriori fatti e atti di causa, e considerato che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); in concreto, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, in relazione ai motivi d'asilo, la ricorrente ha indicato di essere giunta in Svizzera soltanto per motivi di salute (cfr. verbale d'audizione del 30 luglio 2024 [atto SEM n. 30/9], D58 seg.; ricorso del 16 agosto 2024 [atto TAF n. 1], pag. 2), che è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni (art. 18 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, nel caso di specie, è indiscussa la non entrata nel merito della domanda d'asilo in base alle succitate disposizioni e contestato è solamente se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile (e possibile) l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI) o se, invece, doveva concederle l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, come rettamente stabilito nella decisione litigiosa, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) difettando in concreto la qualità di rifugiata (qui non contestata); in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposta, nel suo Paese d'origine, a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105]), che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del TAF D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che un quadro così grave dello stato di salute dell'insorgente, che renderebbe inammissibile sotto il profilo dell'art. 3 CEDU l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza testé citata, non risulta ravvisabile nel caso di specie, come si vedrà anche di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente risulta pertanto ammissibile, che riguardo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente fa valere un'incompetenza del personale medico nel suo Paese d'origine, ma soprattutto l'impossibilità di sostenere le spese per le cure oncologiche, a suo dire corrispondenti al 30 % dei costi totali; nello specifico, ella sostiene di aver speso parte dei suoi risparmi per il trattamento dell'anca e di averli ora consumati per la cura del cancro; inoltre, dopo l'inizio della chemioterapia, oltre ai persistenti dolori cronici alle gambe, che le impedirebbero di deambulare correttamente, ella accuserebbe dolori in tutto il corpo, che secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi in concreto pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni seces-sioniste dell'Abcasia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza genera-lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2), che del resto, lo Stato in parola, oltre che a essere stato designato come stato d'origine o di provenienza sicuro da persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; art. 2 e allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), è stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti); se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti; sentenza del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 consid. 7.3.2), che per invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario georgiano ha conosciuto, di recente, un'importante ristrutturazione, realizzando dei grandi progressi nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile - anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-5939/2022 del 25 aprile 2024 consid. 8.3; D-6633/2023 del 10 gennaio 2024; E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4), che, in Georgia, dal 2006 è in vigore un programma di assistenza sociale comprendente l'assicurazione malattia gratuita per persone al di sotto della soglia di povertà; dal 2013 l'assistenza sanitaria in Georgia è fornita da un sistema di assistenza sanitaria universale in base al quale lo Stato finanzia le cure mediche in un sistema di strutture mediche prevalentemente privatizzate; inoltre, le persone invalide ricevono un sostegno finanziario a seconda del grado di invalidità; nelle grandi città sono oltretutto disponibili diversi sistemi di sostegno informale e non monetario per le persone vulnerabili (cfr. sentenze del TAF D-585/2024 del 23 aprile 2024 consid. 7.3.5; D-5624/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 9.1.6); secondo le informazioni dell'autorità inferiore, in Georgia sono coperti dal 70 al 100 % dei costi di trattamento da parte di medici specializzati (cfr. decisione impugnata, pag. 6 e relative fonti); in base alla decisione del governo georgiano del 9 agosto 2023, infine, la terapia ormonale, la chemioterapia, la radioterapia e i farmaci sono finanziati per tutti i pazienti oncologici in tutto il Paese, indipendentemente dal loro reddito (cfr. sentenze del TAF D-585/2024 del 23 aprile 2024 consid. 7.3.5; E-4839/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 8.3.4), che nella fattispecie, la ricorrente è principalmente affetta da cancro al seno (carcinoma duttale invasivo del seno sinistro G2) ed è giunta in Svizzera dopo essersi sottoposta in Georgia a un intervento di tumorectomia con svuotamento ascellare per positività linfonodale il 15 maggio 2024 (cfr. certificato medico del 29 maggio 2024 [mezzo di prova {mdp} n. 1]; rapporti medici dell'Ospedale (...) del 7 agosto 2024 [cfr. atti SEM n. 38/3-40/3]; rapporto F2 del 19/21 agosto 2024 [cfr. atto SEM n. 49/2]); inoltre, stando ai summenzionati atti medici, ella soffre di gastrite acuta e di coxartrosi con posa di protesi all'anca sinistra, che, nonostante in Georgia le fosse stato proposto, ella ha rifiutato il trattamento mediante chemioterapia e radioterapia adiuvante, non fidandosi dei medici locali, perché a suo dire avrebbero cambiato diverse volte opinione sulla terapia post-operatoria da seguire, e accettando perciò soltanto la terapia ormonale (cfr. atto SEM n. 30/9, D12 segg.; atto TAF n. 1, pag. 2); per contro, in Svizzera ella ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia adiuvante in data 4 agosto 2023 (cfr. atti SEM n. 38/3-40/3), che di conseguenza, va rilevato che la ricorrente si è volontariamente sottratta alle sedute di chemioterapia in Georgia senza fondati motivi, che riguardo alle asserite difficoltà di finanziare le cure tumorali in Georgia, si osserva che l'insorgente ha esplicitamente dichiarato di non aver fatto richiesta per l'ottenimento dell'invalidità in Georgia, perché si sarebbe trovata in uno stato d'animo sconvolto e molto sofferente (cfr. atto SEM n. 30/9, D47; atto TAF n. 1, pag. 2), che visti i summenzionati finanziamenti statali a disposizione e il fatto che l'insorgente non ha nemmeno ancora fatto richiesta di prestazioni d'invalidità nel suo Paese d'origine, e posto inoltre che la ricorrente non ha comprovato in nessun modo la sua indigenza, limitandosi ad asserire di non disporre di beni eccetto una casa, stando ad ella, datata e fatiscente in comproprietà con la madre, non vi è ragione di ritenere che ella non possa avere accesso ad adeguati trattamenti, segnatamente al proseguimento della chemioterapia, nel suo Paese d'origine, che in punto agli effetti collaterali della chemioterapia riferiti dalla ricorrente, si rileva che, essendo ella giunta al termine del primo ciclo iniziato il 5 agosto 2024 ed essendo il secondo ciclo (dei quattro prescritti dagli oncologi dell'ORM; cfr. atto SEM n. 40/3) previsto per il 26 agosto 2024 (cfr. ricorso, pag. 3; atto SEM n. 49/2), senza voler sminuire i problemi dovuti alla cura in atto, a cui si sommano i dolori cronici alle gambe, non si intravede perché ella non possa continuare i cicli di chemioterapia nel suo Paese d'origine, che, inoltre, il fastidio a livello dell'inserzione del catetere (PICC) si è potuto risolvere con un lavaggio dello stesso e la somministrazione di un antidolorifico, come si evince dal rapporto di dimissione dell'ORM del 6 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 36/2), che come evidenziato dall'autorità inferiore, i farmaci necessari per la chemioterapia sono disponibili anche nel Paese d'origine della ricorrente (cfr. sentenza del TAF D-585/2024 del 23 aprile 2024 consid. 7.2.5), che, in tali circostanze, si può escludere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute della ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche, che in merito ai motivi individuali di natura economica e sociale, si costata che in Georgia si trova pure sua madre, la quale vive nella casa in comproprietà con ella; l'insorgente possiede oltretutto un diploma di insegnante, e da ultimo, dopo un periodo passato in monastero, ha lavorato come specialista di scanner (cfr. atto SEM n. 30/9, D41 segg.), sicché, una volta terminati i cicli di chemioterapia, ella potrà, salute permettendo, riprendere un'attività lavorativa e, eventualmente, richiedere prestazioni d'invalidità di lunga durata presso le autorità georgiane, che non risultano quindi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorso va pertanto respinto e la sentenza avversata confermata; la SEM non è infatti incorsa in una violazione del diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali nonché di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali d'acchito sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente sentenza è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: