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D-5596/2023

D-5596/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

D-5596/2023 Pagina 4 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità prepon- derante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6), che la richiedente ha dichiarato di essere nata a C._______ e di essersi trasferita all'età di due anni con i genitori in Russia dove avrebbe vissuto fino al 2009 quando avrebbe fatto ritorno in Georgia; che in Georgia

D-5596/2023 Pagina 5 avrebbe vissuto a C._______ presso i nonni paterni fino al 2015 quando si sarebbe trasferita a Tbilisi fino al 2021, per poi tornare in Russia (cfr. atto SEM 59/15, D35 segg.); che sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di aver subito in Russia importanti discriminazioni sin dalla sua infanzia a causa della sua nazionalità georgiana; che una volta trasferitasi in Georgia le discriminazioni nei suoi confronti sarebbero continuate poiché ella non parlava la lingua; che la richiedente sarebbe stata derisa e presa in giro dai compagni di scuola e anche all'università la situazione non sarebbe cambiata; che ella avrebbe quindi iniziato a non stare bene psicologica- mente e ad avere dei problemi di autolesionismo e attacchi di panico; che pertanto anche a causa di questi problemi medici ella sarebbe espatriata (cfr. atto SEM 59/15, D77 segg.), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, i motivi allegati non sarebbero in alcun modo rilevanti ai fini della concessione dell'asilo difettando di attualità ed intensità; che la richiedente non avrebbe mai denunciato i fatti discrimi- natori alle autorità georgiane in quanto avrebbe vissuto in una piccola città; che tuttavia, ella avrebbe vissuto a Mosca e a Tbilisi le quali non potrebbero essere considerate delle piccole città; che gli eventi discriminatori risalirebbero poi alla sua infanzia ed ella si sarebbe limitata a riportare due soli episodi recenti; che sarebbe stata la richiedente a ritenere gli avvenimenti subiti non intensi dal momento che non avrebbe presentato alcuna denuncia alle autorità georgiane e a quelle russe; che pertanto, non vi sarebbero indizi sostanziati di persecuzione nei suoi confronti, che nel ricorso, l'interessata ritiene il suo profilo di rischio considerevol- mente elevato e rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che ella sarebbe stata sottoposta per tutta la vita a maltrattamenti e discriminazioni; che i pregiudizi subiti sarebbero seri e metterebbero in pericolo la sua vita, l'integrità fisica o libertà; che inoltre, ella non potrebbe chiedere protezione alle autorità del suo paese d'origine; che infine, la SEM avrebbe dovuto esaminare i suoi motivi d'asilo considerando il suo profilo di rischio con maggior profondità e valutare se, considerate le sue caratteristiche personali e il complesso delle allegazioni determinanti, ad oggi ella sarebbe esposta ad un rischio attuale e concreto di subire dei pregiudizi seri nel caso di ritorno nel suo paese d'origine,

D-5596/2023 Pagina 6 che innanzitutto, per quanto riguarda tale ultima censura, il Tribunale rileva che la SEM ha sufficientemente analizzato i suoi motivi d'asilo ed ha ritenuto che non ci fossero degli indizi sostanziati di persecuzione nei suoi confronti e non ha pertanto violato il principio inquisitorio e la decisione risulta essere sufficientemente motivata; che come si vedrà in seguito, il suo profilo di rischio non appare nella fattispecie rilevante; che pertanto, la censura va respinta, che in seguito, il Tribunale rileva che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (tra le tante la sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti), che in corso di procedura la ricorrente non ha apportato elementi concludenti che permettano di mettere in discussione detta presunzione, che per quanto riguarda le discriminazioni di cui la ricorrente sarebbe stata vittima in Georgia nella sua infanzia, in particolare a scuola, a causa della sua doppia cittadinanza non risultano ad oggi più attuali né sistematiche; che invero, ad eccezione di un episodio avvenuto ad ottobre 2022 in un bar in Georgia dove sarebbe stata insultata poiché avrebbe parlato russo insieme ad un'amica, ella ha dichiarato che dalla fine degli studi universitari nel 2020 non le sarebbe più successo nulla (cfr. atto SEM 59/15, D88, D93); che l'unico episodio riportato non può essere comunque ritenuto come sufficientemente intenso da essere considerato una violazione grave o ripetuta delle libertà o dei diritti fondamentali; che pertanto non è riconoscibile una pressione psichica insopportabile, che a ciò si aggiunge il fatto che l'interessata non si è mai rivolta alle autorità georgiane per denunciare le suddette discriminazioni e chiedere protezione; che in particolare, al di là di generiche asserzioni, ella non è stata in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo paese d'origine,

D-5596/2023 Pagina 7 che pertanto non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non siano in grado o volenterose di fornire alla ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, che per quanto riguarda invece le allegate discriminazioni subite sin dall'infanzia in Russia, le stesse non sono più attuali e ad oggi sufficientemente intense; che invero, l'ultimo episodio sarebbe avvenuto nella primavera 2022 quando i vicini di casa avrebbero scritto degli insulti sulla sua porta di casa (cfr. atto SEM 59/15, D84-D85), che ad ogni modo, lasciando aperta la questione di sapere se l'interessata avrebbe potuto rivolgersi alle autorità russe per denunciare il fatto, il Tribunale rileva che la ricorrente, in virtù del principio di sussidiarietà, può e deve innanzitutto chiedere la protezione della Georgia, stato di cui possiede pure la nazionalità (cfr. sulla questione della sussidiarietà in caso in doppia cittadinanza si veda art. 1 A n. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [in seguito: Conv. rifugiati, RS 0.142.30] e DTAF 2022 VI/I consid. 6.3 e relativi riferimenti), che in seguito, dal momento che l'insorgente non farà ritorno in Russia, ma sarà allontanata in Georgia, non risulta essere nella fattispecie rilevante il suo profilo di rischio, che infine, per quanto riguarda i problemi medici, si rileva che gli stessi non rientrano manifestamente nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

D-5596/2023 Pagina 8 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, i problemi medici non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che andrebbe riconosciuto il rischio a cui sarebbe esposta in caso di ritorno in Georgia a causa dell'assenza di altri famigliari da cui ricevere un aiuto; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi

D-5596/2023 Pagina 9 straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abcasia e dell'Ossezia del sud – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati),

D-5596/2023 Pagina 10 che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna, dagli atti medici all'incarto emerge che la ricorrente soffre di osteopenia lieve, di dispepsia in trattamento farmacologico, ed è stata sottoposta ad una seduta di fisioterapia per dolore plantare; che inoltre ella è presa in carico dal Servizio psico-sociale per un disturbo dell'adattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) in trattamento farmacologico con un ansiolitico, un antidepressivo, un antipsicotico ed un farmaco per l'insonnia (cfr. atti SEM 14/2-16/2, 18/2-48/2, 52/3-55/2, 57/2, 60/2 e 71/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che ad ogni modo, l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 consid. 7.3.3; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), che a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli

D-5596/2023 Pagina 11 interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4); che sebbene non sia escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", la quale in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può esserle assicurata; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che ella è originaria di C._______ (Georgia) dove ha vissuto fino all'età di due anni e poi dal 2009 al 2015 quando si sarebbe trasferita a Tbilisi; che inoltre, la ricorrente dispone di una solida formazione scolastica, terminata con una laurea universitaria in business amministrazione e management e vanta un'esperienza professionale nel business di alberghi a Tbilisi e per una compagnia straniera (cfr. atto SEM 59/15, D26 segg., D50 segg.); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessata sarà in grado, anche con l'aiuto della madre con cui farà ritorno in Patria (cfr. D-5599/2023 pag. 11), di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 59/15, D46 seg.), che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile,

D-5596/2023 Pagina 12 che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5596/2023 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

D-5596/2023 Pagina 8 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, i problemi medici non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che andrebbe riconosciuto il rischio a cui sarebbe esposta in caso di ritorno in Georgia a causa dell'assenza di altri famigliari da cui ricevere un aiuto; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5596/2023 Sentenza del 14 novembre 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 6 ottobre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadina georgiana e russa, ha presentato l'11 dicembre 2022 in Svizzera congiuntamente alla madre B._______, oggetto di una procedura separata (D-5599/2023), la procura conferita il 15 dicembre 2022 dall'interessata alla rappresentanza della Regione (...), le visite mediche a cui la richiedente è stata sottoposta, il verbale d'audizione dell'8 settembre 2023, la quale è stata interrotta poiché la richiedente ha dichiarato di non potersi esprimere in georgiano, il verbale d'audizione del 29 settembre 2023 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) svoltasi in lingua russa, la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 4 ottobre 2023, la procura per la procedura ampliata conferita il medesimo giorno dall'interessata alla rappresentanza legale della Regione (...), i mezzi di prova trasmessi, in particolare il passaporto georgiano e quello russo, il passaporto interno russo e la fotocopia della tessera di rifugiata dell'Abcasia, la decisione del 6 ottobre 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, la dichiarazione del 9 ottobre 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...), il ricorso del 13 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata: 16 ottobre 2023) contro detta decisione, con il quale la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; nonché la richiesta di assistenza di giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 17 ottobre 2023, notificata il 19 ottobre 2023, che invitava la ricorrente a regolarizzare il ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di 3 giorni, la regolarizzazione del ricorso in data 19 ottobre 2023 (data d'entrata: 23 ottobre 2023), e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso (in seguito alla regolarizzazione) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6), che la richiedente ha dichiarato di essere nata a C._______ e di essersi trasferita all'età di due anni con i genitori in Russia dove avrebbe vissuto fino al 2009 quando avrebbe fatto ritorno in Georgia; che in Georgia avrebbe vissuto a C._______ presso i nonni paterni fino al 2015 quando si sarebbe trasferita a Tbilisi fino al 2021, per poi tornare in Russia (cfr. atto SEM 59/15, D35 segg.); che sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di aver subito in Russia importanti discriminazioni sin dalla sua infanzia a causa della sua nazionalità georgiana; che una volta trasferitasi in Georgia le discriminazioni nei suoi confronti sarebbero continuate poiché ella non parlava la lingua; che la richiedente sarebbe stata derisa e presa in giro dai compagni di scuola e anche all'università la situazione non sarebbe cambiata; che ella avrebbe quindi iniziato a non stare bene psicologicamente e ad avere dei problemi di autolesionismo e attacchi di panico; che pertanto anche a causa di questi problemi medici ella sarebbe espatriata (cfr. atto SEM 59/15, D77 segg.), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, i motivi allegati non sarebbero in alcun modo rilevanti ai fini della concessione dell'asilo difettando di attualità ed intensità; che la richiedente non avrebbe mai denunciato i fatti discriminatori alle autorità georgiane in quanto avrebbe vissuto in una piccola città; che tuttavia, ella avrebbe vissuto a Mosca e a Tbilisi le quali non potrebbero essere considerate delle piccole città; che gli eventi discriminatori risalirebbero poi alla sua infanzia ed ella si sarebbe limitata a riportare due soli episodi recenti; che sarebbe stata la richiedente a ritenere gli avvenimenti subiti non intensi dal momento che non avrebbe presentato alcuna denuncia alle autorità georgiane e a quelle russe; che pertanto, non vi sarebbero indizi sostanziati di persecuzione nei suoi confronti, che nel ricorso, l'interessata ritiene il suo profilo di rischio considerevolmente elevato e rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che ella sarebbe stata sottoposta per tutta la vita a maltrattamenti e discriminazioni; che i pregiudizi subiti sarebbero seri e metterebbero in pericolo la sua vita, l'integrità fisica o libertà; che inoltre, ella non potrebbe chiedere protezione alle autorità del suo paese d'origine; che infine, la SEM avrebbe dovuto esaminare i suoi motivi d'asilo considerando il suo profilo di rischio con maggior profondità e valutare se, considerate le sue caratteristiche personali e il complesso delle allegazioni determinanti, ad oggi ella sarebbe esposta ad un rischio attuale e concreto di subire dei pregiudizi seri nel caso di ritorno nel suo paese d'origine, che innanzitutto, per quanto riguarda tale ultima censura, il Tribunale rileva che la SEM ha sufficientemente analizzato i suoi motivi d'asilo ed ha ritenuto che non ci fossero degli indizi sostanziati di persecuzione nei suoi confronti e non ha pertanto violato il principio inquisitorio e la decisione risulta essere sufficientemente motivata; che come si vedrà in seguito, il suo profilo di rischio non appare nella fattispecie rilevante; che pertanto, la censura va respinta, che in seguito, il Tribunale rileva che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (tra le tante la sentenza del Tribunale D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti), che in corso di procedura la ricorrente non ha apportato elementi concludenti che permettano di mettere in discussione detta presunzione, che per quanto riguarda le discriminazioni di cui la ricorrente sarebbe stata vittima in Georgia nella sua infanzia, in particolare a scuola, a causa della sua doppia cittadinanza non risultano ad oggi più attuali né sistematiche; che invero, ad eccezione di un episodio avvenuto ad ottobre 2022 in un bar in Georgia dove sarebbe stata insultata poiché avrebbe parlato russo insieme ad un'amica, ella ha dichiarato che dalla fine degli studi universitari nel 2020 non le sarebbe più successo nulla (cfr. atto SEM 59/15, D88, D93); che l'unico episodio riportato non può essere comunque ritenuto come sufficientemente intenso da essere considerato una violazione grave o ripetuta delle libertà o dei diritti fondamentali; che pertanto non è riconoscibile una pressione psichica insopportabile, che a ciò si aggiunge il fatto che l'interessata non si è mai rivolta alle autorità georgiane per denunciare le suddette discriminazioni e chiedere protezione; che in particolare, al di là di generiche asserzioni, ella non è stata in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo paese d'origine, che pertanto non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non siano in grado o volenterose di fornire alla ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, che per quanto riguarda invece le allegate discriminazioni subite sin dall'infanzia in Russia, le stesse non sono più attuali e ad oggi sufficientemente intense; che invero, l'ultimo episodio sarebbe avvenuto nella primavera 2022 quando i vicini di casa avrebbero scritto degli insulti sulla sua porta di casa (cfr. atto SEM 59/15, D84-D85), che ad ogni modo, lasciando aperta la questione di sapere se l'interessata avrebbe potuto rivolgersi alle autorità russe per denunciare il fatto, il Tribunale rileva che la ricorrente, in virtù del principio di sussidiarietà, può e deve innanzitutto chiedere la protezione della Georgia, stato di cui possiede pure la nazionalità (cfr. sulla questione della sussidiarietà in caso in doppia cittadinanza si veda art. 1 A n. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [in seguito: Conv. rifugiati, RS 0.142.30] e DTAF 2022 VI/I consid. 6.3 e relativi riferimenti), che in seguito, dal momento che l'insorgente non farà ritorno in Russia, ma sarà allontanata in Georgia, non risulta essere nella fattispecie rilevante il suo profilo di rischio, che infine, per quanto riguarda i problemi medici, si rileva che gli stessi non rientrano manifestamente nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, i problemi medici non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che andrebbe riconosciuto il rischio a cui sarebbe esposta in caso di ritorno in Georgia a causa dell'assenza di altri famigliari da cui ricevere un aiuto; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che comunque, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.); che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra), per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abcasia e dell'Ossezia del sud - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, l'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna, dagli atti medici all'incarto emerge che la ricorrente soffre di osteopenia lieve, di dispepsia in trattamento farmacologico, ed è stata sottoposta ad una seduta di fisioterapia per dolore plantare; che inoltre ella è presa in carico dal Servizio psico-sociale per un disturbo dell'adattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) in trattamento farmacologico con un ansiolitico, un antidepressivo, un antipsicotico ed un farmaco per l'insonnia (cfr. atti SEM 14/2-16/2, 18/2-48/2, 52/3-55/2, 57/2, 60/2 e 71/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che ad ogni modo, l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-1078/2023 del 20 aprile 2023 consid. 7.3.3; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), che a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4); che sebbene non sia escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", la quale in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può esserle assicurata; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che ella è originaria di C._______ (Georgia) dove ha vissuto fino all'età di due anni e poi dal 2009 al 2015 quando si sarebbe trasferita a Tbilisi; che inoltre, la ricorrente dispone di una solida formazione scolastica, terminata con una laurea universitaria in business amministrazione e management e vanta un'esperienza professionale nel business di alberghi a Tbilisi e per una compagnia straniera (cfr. atto SEM 59/15, D26 segg., D50 segg.); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessata sarà in grado, anche con l'aiuto della madre con cui farà ritorno in Patria (cfr. D-5599/2023 pag. 11), di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 59/15, D46 seg.), che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: