Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
D-1217/2022 Pagina 4 che il richiedente, cittadino georgiano, ha riferito – in sostanza e per quanto qui di rilievo – che nel corso del (…), dei non meglio precisati individui fa- centi capo a tali B._______ e C._______, lo avrebbero rapito; che dopo averlo condotto presso un edificio chiamato “(…)” – ove a suo dire opere- rebbero i servizi segreti georgiani – i suoi sequestratori gli avrebbero do- mandato il versamento di una somma di denaro a supporto del partito “(…)”; che a fronte del suo rifiuto, i medesimi lo avrebbero insultato e gli avrebbero inferto delle percosse, per poi liberarlo il mattino seguente; che episodi di questo tipo si sarebbero susseguiti periodicamente sull’arco dei successivi due anni, periodo durante il quale gli sarebbe altresì stata con- fiscata la sua attività, che nel (…), il richiedente si sarebbe stabilito in Germania, deponendovi una domanda d’asilo; che tuttavia, dopo circa (…) anni, egli avrebbe fatto ritorno in Georgia, dove le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero rico- minciate; che nel corso del (…), egli avrebbe quindi nuovamente lasciato il Paese d’origine per recarsi in Germania, soggiornandovi per ulteriori (…) anni prima di apprendere del pensionamento dei suoi aguzzini; che nel mese di giugno del 2021, egli sarebbe quindi rimpatriato per l’ennesima volta; che nondimeno, al suo rientro in Georgia le violenze sarebbero ri- prese, inducendolo al definitivo espatrio verso la Svizzera, che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la Geor- gia rientrerebbe tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo allegati dal richiedente; che in particolare quest’ultimo non avrebbe reso verosimile che le autorità georgiane non gli avrebbero offerto protezione contro i soprusi subiti; che oltretutto, gli asserti esposti in sede d’audizione non sarebbero stati sufficientemente motivati, che nel ricorso l’insorgente avversa le considerazioni dell’autorità inferiore; che la sua esperienza di vita in Georgia sarebbe in contrasto con l’asser- zione secondo la quale si tratterebbe di un Paese sicuro; che d’altro canto, l’indolenza delle autorità georgiane laddove confrontate con circostanze del tipo di quelle vissute dal richiedente, sarebbe notoria; che su tale pre- supposto, sarebbe quindi a ragione ch’egli non avrebbe sollecitato l’inter- vento dello Stato; che inoltre, contrariamente a quanto rimproveratogli dall’autorità inferiore, il suo racconto sarebbe dettagliato e preciso, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
D-1217/2022 Pagina 5 esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nel caso in esame, le allegazioni del richiedente appaiono effettiva- mente inverosimili, che in tal senso, il racconto di quest’ultimo appare fortemente stereotipato e privo di dettagli significativi, che pur essendo stato perseguitato, rapito e malmenato in innumerevoli occasioni – a suo dire più volte al mese sull’arco di diversi anni (cfr. atto 37/10, pag. 4, D17) – l’interessato si è in buona sostanza limitato a riferire di essere stato prelevato, di essersi visto chiedere del denaro, nonché di essere stato picchiato ed insultato a fronte del suo rifiuto, che perdipiù, il Tribunale osserva come la concatenazione degli eventi ri- feriti dall’insorgente risulti poco plausibile; che in tal senso, non appare mi- nimamente credibile ch’egli sia stato posto nel collimatore dei summenzio- nati malintenzionati e che sia stato vittima di soprusi mensili, durati diversi anni, affinché pagasse un contributo finanziario di mille dollari statunitensi, importo peraltro mai versato, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro veridicità, le persecuzioni allegate dal richiedente non sono riconducibili ad una volontà persecutoria per uno dei motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 LAsi, quanto piutto- sto ad atti di criminalità comune dettati da interessi pecuniari, che oltretutto, egli ha più volte fatto ritorno nel Paese d’origine, comporta- mento che risulta palesemente incompatibile con quello di una persona ef- fettivamente esposta ad un rischio di persecuzioni,
D-1217/2022 Pagina 6 che su tali presupposti, le traversie del quale egli sarebbe stato vittima, sono pertanto irrilevanti in materia d’asilo, che ad abundantiam, vi sarebbe da chiedersi se le problematiche allegate dal richiedente non siano in realtà intercorse con entità non statali e circo- scritte a livello locale, che al riguardo, è doveroso rammentare che le persecuzioni che sono do- vute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere deter- minante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richie- dente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali per- secuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520); che inoltre, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Coun- tries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese di- spone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-5573/2019 del 6 novembre 2019, D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
D-1217/2022 Pagina 7 che in corso di procedura il ricorrente non ha apportato elementi conclu- denti che permettano di mettere in discussione detta presunzione; che in particolare, al di là di generiche asserzioni, egli non è stato in grado di for- nire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che pertanto non si può partire dall’assunto che le autorità georgiane non siano in grado o volenterose di fornire al ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, che conseguentemente, alla luce di quanto precede, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la de- cisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge- neralmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
D-1217/2022 Pagina 8 esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che ad eccezione delle tensioni in Abkhazia e Ossezia del sud – regioni secessioniste dalle quali il ricorrente non proviene – la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza genera- lizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territo- rio nazionale, che del resto, l’esecuzione dell’allontanamento verso tale Paese è di prin- cipio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una di- versa valutazione del caso; ch’egli ha quasi sempre risieduto nel Paese di provenienza, edificandovi una variegata esperienza lavorativa ed impren- ditoriale, che perdipiù, ad eccezione di una vaga allegazione ricorsuale, egli non censura di essere afflitto da problemi di salute di una gravità tale da ostare all’esecuzione dell’allontanamento, che d’altronde, le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), che nella fattispecie in rassegna, dagli accertamenti medici più recenti, esperiti in Svizzera, emerge come il quadro anamnestico del ricorrente sia contraddistinto da numerose patologie; ch’egli soffrirebbe fra l’altro di una cardiopatia ipertensiva, di una gonalgia bilaterale, di un disturbo respirato- rio ingenerato dalla probabile deviazione del setto nasale, d’insonnia, di un sospetto picco ipertensivo, di disturbi depressivi ricorrenti (F33.1 e F33.3) e schizofrenia paranoide (F20.08) con sintomatologia psicotica ed alluci- nazioni uditive e visive (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 32/2, 33/2, 34/2, 36/2, 39/2, 41/2, 43/2, 49/2 e 54/2); che per l’insieme di questi disturbi è stato predi- sposto dai medici curanti un trattamento farmacologico, che orbene, giova rammentare che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è notevolmente progredito, tanto da consentire il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1);
D-1217/2022 Pagina 9 che inoltre, come rettamente osservato dall’autorità inferiore con il provve- dimento impugnato, nel Paese in parola la maggior parte dei farmaci risulta disponibile (cfr. ibidem), che infine, non è inopportuno evidenziare che l’interessato potrà ovviare ad eventuali iniziali difficoltà nel reperire i farmaci prescrittigli venendo tra- sferito con una riserva sufficiente, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è ragione- volmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, la sindacata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1217/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1217/2022 Sentenza del 28 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 8 marzo 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2021, il verbale concernente il rilevamento dei dati personali del 22 dicembre 2021 (cfr. atto SEM [...]-18/10) quello relativo all'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il 7 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 37/10) e quello confezionato nel corso di un'ulteriore audizione indetta il 28 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 44/11), i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente nel corso del procedimento di prima istanza, il parere del 7 marzo 2022 dell'interessato (cfr. atto SEM 48/1), per mezzo del quale il richiedente si è espresso circa il progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM 47/10), la nutrita documentazione medica di cui all'inserto (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 23/1, 24/19, 32/2, 34/2, 36/2, 39/2, 40/1, 41/2, 43/2, 49/2, 52/2 e 54/2), la decisione della SEM dell'8 marzo 2022, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 51/1), ed ove la rappresentante legale ha pure cessato il suo mandato di rappresentanza (cfr. atto n. 25/1) che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, lo scritto dell'8 marzo 2022, con il quale la Protezione giuridica ha comunicato all'autorità inferiore la rescissione del mandato di rappresentanza (cfr. atto SEM 53/1), il ricorso del 15 marzo 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 16 marzo 2022), per il cui tramite il ricorrente postula l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'asilo in Svizzera; l'aggiuntiva conclusione ricorsuale, con la quale egli chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; in subordine egli domanda la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; contestualmente - e con protesta di spese e ripetibili egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che il richiedente, cittadino georgiano, ha riferito - in sostanza e per quanto qui di rilievo - che nel corso del (...), dei non meglio precisati individui facenti capo a tali B._______ e C._______, lo avrebbero rapito; che dopo averlo condotto presso un edificio chiamato "(...)" - ove a suo dire opererebbero i servizi segreti georgiani - i suoi sequestratori gli avrebbero domandato il versamento di una somma di denaro a supporto del partito "(...)"; che a fronte del suo rifiuto, i medesimi lo avrebbero insultato e gli avrebbero inferto delle percosse, per poi liberarlo il mattino seguente; che episodi di questo tipo si sarebbero susseguiti periodicamente sull'arco dei successivi due anni, periodo durante il quale gli sarebbe altresì stata confiscata la sua attività, che nel (...), il richiedente si sarebbe stabilito in Germania, deponendovi una domanda d'asilo; che tuttavia, dopo circa (...) anni, egli avrebbe fatto ritorno in Georgia, dove le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero ricominciate; che nel corso del (...), egli avrebbe quindi nuovamente lasciato il Paese d'origine per recarsi in Germania, soggiornandovi per ulteriori (...) anni prima di apprendere del pensionamento dei suoi aguzzini; che nel mese di giugno del 2021, egli sarebbe quindi rimpatriato per l'ennesima volta; che nondimeno, al suo rientro in Georgia le violenze sarebbero riprese, inducendolo al definitivo espatrio verso la Svizzera, che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la Georgia rientrerebbe tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo allegati dal richiedente; che in particolare quest'ultimo non avrebbe reso verosimile che le autorità georgiane non gli avrebbero offerto protezione contro i soprusi subiti; che oltretutto, gli asserti esposti in sede d'audizione non sarebbero stati sufficientemente motivati, che nel ricorso l'insorgente avversa le considerazioni dell'autorità inferiore; che la sua esperienza di vita in Georgia sarebbe in contrasto con l'asserzione secondo la quale si tratterebbe di un Paese sicuro; che d'altro canto, l'indolenza delle autorità georgiane laddove confrontate con circostanze del tipo di quelle vissute dal richiedente, sarebbe notoria; che su tale presupposto, sarebbe quindi a ragione ch'egli non avrebbe sollecitato l'intervento dello Stato; che inoltre, contrariamente a quanto rimproveratogli dall'autorità inferiore, il suo racconto sarebbe dettagliato e preciso, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nel caso in esame, le allegazioni del richiedente appaiono effettivamente inverosimili, che in tal senso, il racconto di quest'ultimo appare fortemente stereotipato e privo di dettagli significativi, che pur essendo stato perseguitato, rapito e malmenato in innumerevoli occasioni - a suo dire più volte al mese sull'arco di diversi anni (cfr. atto 37/10, pag. 4, D17) - l'interessato si è in buona sostanza limitato a riferire di essere stato prelevato, di essersi visto chiedere del denaro, nonché di essere stato picchiato ed insultato a fronte del suo rifiuto, che perdipiù, il Tribunale osserva come la concatenazione degli eventi riferiti dall'insorgente risulti poco plausibile; che in tal senso, non appare minimamente credibile ch'egli sia stato posto nel collimatore dei summenzionati malintenzionati e che sia stato vittima di soprusi mensili, durati diversi anni, affinché pagasse un contributo finanziario di mille dollari statunitensi, importo peraltro mai versato, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro veridicità, le persecuzioni allegate dal richiedente non sono riconducibili ad una volontà persecutoria per uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 LAsi, quanto piuttosto ad atti di criminalità comune dettati da interessi pecuniari, che oltretutto, egli ha più volte fatto ritorno nel Paese d'origine, comportamento che risulta palesemente incompatibile con quello di una persona effettivamente esposta ad un rischio di persecuzioni, che su tali presupposti, le traversie del quale egli sarebbe stato vittima, sono pertanto irrilevanti in materia d'asilo, che ad abundantiam, vi sarebbe da chiedersi se le problematiche allegate dal richiedente non siano in realtà intercorse con entità non statali e circoscritte a livello locale, che al riguardo, è doveroso rammentare che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520); che inoltre, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-5573/2019 del 6 novembre 2019, D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che in corso di procedura il ricorrente non ha apportato elementi concludenti che permettano di mettere in discussione detta presunzione; che in particolare, al di là di generiche asserzioni, egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che pertanto non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non siano in grado o volenterose di fornire al ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, che conseguentemente, alla luce di quanto precede, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che ad eccezione delle tensioni in Abkhazia e Ossezia del sud - regioni secessioniste dalle quali il ricorrente non proviene - la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che del resto, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; ch'egli ha quasi sempre risieduto nel Paese di provenienza, edificandovi una variegata esperienza lavorativa ed imprenditoriale, che perdipiù, ad eccezione di una vaga allegazione ricorsuale, egli non censura di essere afflitto da problemi di salute di una gravità tale da ostare all'esecuzione dell'allontanamento, che d'altronde, le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), che nella fattispecie in rassegna, dagli accertamenti medici più recenti, esperiti in Svizzera, emerge come il quadro anamnestico del ricorrente sia contraddistinto da numerose patologie; ch'egli soffrirebbe fra l'altro di una cardiopatia ipertensiva, di una gonalgia bilaterale, di un disturbo respiratorio ingenerato dalla probabile deviazione del setto nasale, d'insonnia, di un sospetto picco ipertensivo, di disturbi depressivi ricorrenti (F33.1 e F33.3) e schizofrenia paranoide (F20.08) con sintomatologia psicotica ed allucinazioni uditive e visive (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 32/2, 33/2, 34/2, 36/2, 39/2, 41/2, 43/2, 49/2 e 54/2); che per l'insieme di questi disturbi è stato predisposto dai medici curanti un trattamento farmacologico, che orbene, giova rammentare che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è notevolmente progredito, tanto da consentire il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1); che inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore con il provvedimento impugnato, nel Paese in parola la maggior parte dei farmaci risulta disponibile (cfr. ibidem), che infine, non è inopportuno evidenziare che l'interessato potrà ovviare ad eventuali iniziali difficoltà nel reperire i farmaci prescrittigli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la sindacata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: