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D-3601/2025

D-3601/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-06 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile;

D-3601/2025 Pagina 4 che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una per- secuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenze del Tribunale D-4405/2024 del 24 luglio 2024 consid. 9.2, D-3577/2024 del 13 giugno 2024 pag. 5 e D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferi- menti); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di in- dizi concreti, che nella fattispecie il richiedente ha dichiarato di essere nato in Abcasia a C._______ dove avrebbe vissuto fino al 1993; che si sarebbe trasferito a D._______ fino al 1997 quando avrebbe fatto ritorno a C._______; che nel (…) del 1998 si sarebbe trasferito a E._______ e vi avrebbe abitato fino all’espatrio avvenuto il (…) 2025 (cfr. atto SEM 32/14, D8, D9 e D20), che egli avrebbe lasciato il suo Paese d’origine, la Georgia, per timore di essere arrestato a causa del suo ingaggio politico e associativo; che egli sarebbe uno dei fondatori, nonché il vice presidente, dell’organizzazione non governativa “(…)” dal 2019 e del partito politico “(…)” dal 2024 che avrebbero lo scopo di aiutare nei problemi finanziari, giuridici e sociali le persone originarie dell’Abcasia e dell’Ossezia del sud; che le sue mansioni all’interno di detto partito sarebbero state le (…) e la (…); che il (…) 2024 un collega dell’organizzazione incaricato delle (…) sarebbe stato arrestato e ciò avrebbe portato il ricorrente a credere che sarebbe stato arrestato anche lui; che il (…) (recte: […] [cfr. atto SEM 32/14, pag. 14]) (…) 2025 durante un funerale avrebbe incontrato un ex membro dell’organizzazione, nonché ex poliziotto, che lo avrebbe avvertito che presto sarebbe stato ar- restato anche lui e gli avrebbe consigliato di espatriare; che a causa del suo impegno politico le sue domande di assunzione nelle organizzazioni statali sarebbero state rifiutate e non avrebbe ottenuto dei sussidi finanziari quando sua figlia avrebbe necessitato di servizi sanitari governativi, di cure mediche; che, in caso di rientro in patria, verrebbe sicuramente arrestato e

D-3601/2025 Pagina 5 non potrebbe più prendersi cura di sua figlia (cfr. atto SEM 32/14, D38-D40, D45, D46, D49-D51, D53-D55, D66, D67, D69, D71, D73, D74, D80, D84 e D88), che, da parte sua, la ricorrente ha dichiarato di essere nata e cresciuta a E._______ e che avrebbe lasciato la Georgia a causa dei problemi politici di suo padre, nonché con la speranza di ottenere una diagnosi precisa della sua patologia; che, in caso di rientro nel Paese d’origine, teme che non potrebbe continuare le cure di cui necessiterà per tutta la vita, sia per man- canza di finanziamenti e/o sussidi, sia per mancanza di macchinari mo- derni, recenti e funzionanti (cfr. atto SEM 33/9, D6, D8, D22-D24, D29, D36-D39, D42, D43 e D45-D50), che nella decisione impugnata la SEM ha osservato che il ricorrente non avrebbe reso verosimili le sue dichiarazioni; che non avrebbe mai avuto problemi con l’autorità del suo Paese d’origine; che non avrebbe dimostrato una relazione diretta tra il suo ingaggio politico e il diniego dei sussidi statali per le cure della figlia; che le sue allegazioni sarebbero irrealistiche e inat- tendibili con riferimento all’arresto di un membro dell’organizzazione, non- ché con riferimento a quanto gli avrebbe riferito un ex poliziotto; che la SEM ha inoltre osservato che la ricorrente non avrebbe mai subito pregiudizi e che non avrebbe reso verosimile di non aver potuto beneficiare di una dia- gnosi precisa nel Paese d’origine; che i mezzi di prova sarebbero inade- guati a rendere verosimili le allegazioni del ricorrente secondo cui sarebbe oggetto di attenzione da parte dell’autorità, nonché che vi sarebbe l’inten- zione di arrestarlo; che il parere non conterrebbe nuovi elementi, preci- sando che nel Paese d’origine sarebbero garantite le cure essenziali; che la SEM ha inoltre rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permette- rebbero di sovvertire tale presunzione; che infine l’esecuzione dell’allonta- namento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile anche conto tenuto dello stato valetudinario dei ricorrenti, che nel ricorso, i ricorrenti hanno fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnatamente che il padre avrebbe un fondato timore di essere arrestato, nonché che la figlia necessiterebbe di trattamenti e cure che potrebbero non essere disponibili o accessibili nel suo Paese d’origine; che le condizioni di salute della ricorrente e il rischio di persecuzioni politiche renderebbero inesigibile il rimpatrio; che a causa della situazione politica complessa e instabile lo Stato georgiano non avrebbe la capacità di proteggere le minoranze e gli oppositori politici,

D-3601/2025 Pagina 6 che innanzitutto il Tribunale rileva che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que- stioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese di- spone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr., fra le tante, sentenze del Tribunale D-3577/2024 pag. 5, D-5599/2023 del 14 novembre 2023 pag. 6 e D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti), che in corso di procedura i ricorrenti non hanno apportato elementi conclu- denti che permettano di mettere in discussione detta presunzione, che, come giustamente già rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per ulteriori elementi oltre a quelli che verranno qui elen- cati a titolo esemplificativo, il ricorrente non ha reso (almeno) verosimili le sue dichiarazioni; che segnatamente il ricorrente ha negato di avere avuto problemi con l’autorità (cfr. atto SEM 32/14, D42-D44); che il racconto se- condo cui il (…) 2024 un collega dell’organizzazione sarebbe stato arbitra- riamente arrestato a scopo intimidatorio per gli altri membri dell’organizza- zione è irrealistico e smentito dal fatto che il ricorrente stesso ha poi preci- sato che lo stesso sarebbe stato arrestato per appropriazione indebita delle donazioni per l’organizzazione (cfr. atto SEM 32/14, D39, D66 e D69-D71), che la dichiarazione secondo cui un ex poliziotto l’avrebbe avvertito che sarebbe stato presto arrestato consigliandogli di espatriare sarebbe altresì inattendibile in quanto generica, approssimativa e non circostanziata (cfr. atto SEM 32/14, D39 e D79-D85), che tali asserti, anche presumendo ipoteticamente la loro verosimiglianza, non sono atti a confutare la presunzione legale di assenza di persecuzione statale ai sensi dell’art. 3 LAsi, che anche le allegazioni della ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che infatti la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto pro- blemi con l’autorità o con terze persone nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 33/9, D25-D28); inoltre, l’insorgente ha asserito che non è a cono- scenza dei problemi politici del padre e si è riferita ai (presunti) problemi politici del padre sempre in modo estremamente vago (cfr. atto SEM 33/9,

D-3601/2025 Pagina 7 D23, D26-D27 e D47-D50); che infine, ha dichiarato di essere espatriata al fine di ottenere una diagnosi precisa (cfr. atto SEM 33/9, D22-D23 e D42), che, i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, segnatamente la documenta- zione riguardante la sua attività politica (cfr. mdp [mezzo di prova] SEM n. 5, 6, 9, 10 e 11) e il tesserino di rifugiato (cfr. mdp SEM n. 7), oltre a essere materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa, non sono atti a modifi- care la valutazione che precede, poiché non dimostrano alcuna persecu- zione, che in merito al rigetto dei sussidi statali dell’(…) 2015 (cfr. mdp SEM n. 8), oltre a essere materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa, questo Tribunale rileva che non è chiaro a quale richiesta specifica si riferisca il rigetto e lo stesso risale al 2015 e non può essere considerato un elemento attuale e scatenante l’espatrio dei ricorrenti, che, infine, neppure gli altri mezzi di prova prodotti, segnatamente i passa- porti e le carte d’identità dei ricorrenti (cfr. mdp SEM n. 1-4), sono atti a modificare l’esito del presente ricorso, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti sono inverosimili rispettivamente in conclusione irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell’asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto le loro domande d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, te- nendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a con- fermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),

D-3601/2025 Pagina 8 che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa- crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o perlomeno rendere verosimile l'esistenza di un impedi- mento all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in parti- colare, i problemi medici dei ricorrenti non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, i ricorrenti hanno asserito che le condizioni di salute della ricorrente e il rischio di persecuzioni politiche renderebbero inesigibile il rimpatrio, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Sviz- zera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7

D-3601/2025 Pagina 9 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute della ricorrente (cfr. infra, pag. 10) non rientra tuttavia nella casistica de- scritta e non costituisce un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento, nonostante i timori espressi in sede ricorsuale, per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazio- nale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera- lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale Paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale D-3577/2024 pag. 7 e D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, secondo l'art. 83 cpv. 5 LStrI in relazione all’Allegato 2 dell’ordinanza con- cernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.81), l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medi- cina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto

D-3601/2025 Pagina 10 generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recu- pero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infra- struttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti ri- spetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in esame la ricorrente soffre di (…) (diagnosi già espressa dai medici in Georgia prima della sua nascita e di cui la ricorrente è completa- mente consapevole; cfr. atti SEM 32/14, D59 e 33/9, D30 e D31), la quale crea ulteriori problematiche somatiche, quali ad esempio difficoltà a (…) e infezioni alle vie urinarie (cfr. atti SEM 24/2, 29/2, 30/2, 32/14, D60, D61 e 33/9, D29 e D30); che tale affezione è una patologia congenita e per la quale la ricorrente ha già avuto accesso alle cure nel suo Paese d’origine, segnatamente avrebbe già subito sette interventi (cfr. atti SEM 32/14, D57, D62-D64 e precisazione a pag. 14, 33/9, D32-D36 e D44 e 24/2, pag. 1); che sarebbero indicati ulteriori esami specialistici, ma che gli stessi non risultano essere urgenti e possono essere svolti nel Paese d’origine (cfr. atto SEM 24/2, pag. 2), che l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristruttura- zione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il tratta- mento della maggior parte delle problematiche fisiche (e psichiche) è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-19/2022 del 27 febbraio 2025 consid. 7.2.3; D-5599/2023 pag. 10; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4), che per completezza, si constata che emergono contraddizioni in merito ai (mancati) finanziamenti e ai sussidi per le cure mediche della ricorrente (cfr. atto SEM 32/14, D54-D58, D64 e D89), che, in ogni caso, a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malat- tia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assi- curata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre

D-3601/2025 Pagina 11 un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che per quanto concerne i gruppi di persone vul- nerabili, compresi anche i bambini, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF E-19/2022; D-1165/2023 consid. 8.4; D- 2416/2022 consid. 8.4; cfr. anche Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, Rapporto tematico dell’analisi del Paese dell’OSAR [Orga- nizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati], 31 gennaio 2024, p.to 3.1 segg.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che pur consi- derando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale dei ricorrenti giustifica una diversa valutazione del caso, che pur essendo il ricorrente originario dell'Abcasia, egli avrebbe vissuto a E._______ dal 1998 fino all’espatrio (cfr. atto SEM 32/14, D8, D9 e D20); che in Georgia vivono ancora (…) suoi figli (minorenni) attualmente curati dalla madre del ricorrente (cfr. atto SEM 32/14, D10-D14); che il ricorrente dispone di una solida formazione scolastica, ha terminato (…) anni di scuola dell'obbligo, possiede una laurea universitaria in (…) e una in (…), ha ottenuto il diploma professionale di ingegneria (…) e, per prendersi cura della figlia, è altresì diventato (…) (atto SEM 32/14, D15); che inoltre vanta una pluriennale esperienza professionale quale manager delle (…), ricer- catore storico, ingegnere (…), nonché quale vice presidente della sua or- ganizzazione e del partito politico e che il suo stipendio sarebbe stato suf- ficiente per il mantenimento della sua famiglia (cfr. atto SEM 32/14, D16, D17, D23 e D24 e atto SEM 33/9, D16); che, salvo la sindrome metabolica (già diagnosticata in Georgia), dei dolori alla spalla (…) e una dermatite (…) (cfr. atti SEM 25/2 e 31/2) che possono essere trattate nel suo Paese d’origine, il ricorrente è in buona salute (cfr. atto SEM 32/14, D4 e D5); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro e di far fronte ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, che la ricorrente è nata e cresciuta a E.______; che ha studiato per (…) anni terminando la sua formazione scolastica nel (…); che trascorreva le sue giornate a casa con la famiglia leggendo e scrivendo novelle; che del suo sostentamento si è sempre occupato suo padre e, talvolta, degli zii;

D-3601/2025 Pagina 12 che sarebbe in buoni rapporti con i suoi famigliari nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 33/9, D8-D18); che pertanto non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non dovrebbe rientrare nel suo Paese d’origine, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assi- curare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti ne- cessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo rela- tiva alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l’autorità inferiore ha altresì stabilito in modo corretto e completo i fatti determinanti (cfr. ricorso, pag. 4 pt.o 2), che infine, la richiesta che la SEM dovrebbe riconsiderare la classificazione della Georgia quale Safe Country non è oggetto della presente procedura di ricorso; che si tratta peraltro di una competenza del Consiglio federale (cfr. art. 6a cpv. 2 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-3601/2025 Pagina 13 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-3601/2025 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3601/2025 Sentenza del 6 giugno 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Georgia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 9 maggio 2025 / N (...). Visto: le domande d'asilo che A._______ e sua figlia minorenne B._______ hanno presentato in data 7 aprile 2025 in Svizzera, le procure conferite il 14 aprile 2025 dall'interessato, anche per conto della figlia minorenne, alla Protezione giuridica della Regione (...), le visite mediche a cui i richiedenti sono stati sottoposti, i mezzi di prova trasmessi dalla rappresentante legale con scritto del 25 aprile 2025, i verbali delle audizioni separate degli interessati del 30 aprile 2025 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), il progetto di decisione del 7 maggio 2025 ed il parere su tale progetto del giorno seguente, la decisione del 9 maggio 2025, notificata il medesimo giorno, con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le domande d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; infine, ha incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione dell'allontanamento, la dichiarazione del 9 maggio 2025 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...), il ricorso del 15 maggio 2025 (data d'entrata: 19 maggio 2025) contro detta decisione, con il quale i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera ed in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; nonché la richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenze del Tribunale D-4405/2024 del 24 luglio 2024 consid. 9.2, D-3577/2024 del 13 giugno 2024 pag. 5 e D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti, che nella fattispecie il richiedente ha dichiarato di essere nato in Abcasia a C._______ dove avrebbe vissuto fino al 1993; che si sarebbe trasferito a D._______ fino al 1997 quando avrebbe fatto ritorno a C._______; che nel (...) del 1998 si sarebbe trasferito a E._______ e vi avrebbe abitato fino all'espatrio avvenuto il (...) 2025 (cfr. atto SEM 32/14, D8, D9 e D20), che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, la Georgia, per timore di essere arrestato a causa del suo ingaggio politico e associativo; che egli sarebbe uno dei fondatori, nonché il vice presidente, dell'organizzazione non governativa "(...)" dal 2019 e del partito politico "(...)" dal 2024 che avrebbero lo scopo di aiutare nei problemi finanziari, giuridici e sociali le persone originarie dell'Abcasia e dell'Ossezia del sud; che le sue mansioni all'interno di detto partito sarebbero state le (...) e la (...); che il (...) 2024 un collega dell'organizzazione incaricato delle (...) sarebbe stato arrestato e ciò avrebbe portato il ricorrente a credere che sarebbe stato arrestato anche lui; che il (...) (recte: [...] [cfr. atto SEM 32/14, pag. 14]) (...) 2025 durante un funerale avrebbe incontrato un ex membro dell'organizzazione, nonché ex poliziotto, che lo avrebbe avvertito che presto sarebbe stato arrestato anche lui e gli avrebbe consigliato di espatriare; che a causa del suo impegno politico le sue domande di assunzione nelle organizzazioni statali sarebbero state rifiutate e non avrebbe ottenuto dei sussidi finanziari quando sua figlia avrebbe necessitato di servizi sanitari governativi, di cure mediche; che, in caso di rientro in patria, verrebbe sicuramente arrestato e non potrebbe più prendersi cura di sua figlia (cfr. atto SEM 32/14, D38-D40, D45, D46, D49-D51, D53-D55, D66, D67, D69, D71, D73, D74, D80, D84 e D88), che, da parte sua, la ricorrente ha dichiarato di essere nata e cresciuta a E._______ e che avrebbe lasciato la Georgia a causa dei problemi politici di suo padre, nonché con la speranza di ottenere una diagnosi precisa della sua patologia; che, in caso di rientro nel Paese d'origine, teme che non potrebbe continuare le cure di cui necessiterà per tutta la vita, sia per mancanza di finanziamenti e/o sussidi, sia per mancanza di macchinari moderni, recenti e funzionanti (cfr. atto SEM 33/9, D6, D8, D22-D24, D29, D36-D39, D42, D43 e D45-D50), che nella decisione impugnata la SEM ha osservato che il ricorrente non avrebbe reso verosimili le sue dichiarazioni; che non avrebbe mai avuto problemi con l'autorità del suo Paese d'origine; che non avrebbe dimostrato una relazione diretta tra il suo ingaggio politico e il diniego dei sussidi statali per le cure della figlia; che le sue allegazioni sarebbero irrealistiche e inattendibili con riferimento all'arresto di un membro dell'organizzazione, nonché con riferimento a quanto gli avrebbe riferito un ex poliziotto; che la SEM ha inoltre osservato che la ricorrente non avrebbe mai subito pregiudizi e che non avrebbe reso verosimile di non aver potuto beneficiare di una diagnosi precisa nel Paese d'origine; che i mezzi di prova sarebbero inadeguati a rendere verosimili le allegazioni del ricorrente secondo cui sarebbe oggetto di attenzione da parte dell'autorità, nonché che vi sarebbe l'intenzione di arrestarlo; che il parere non conterrebbe nuovi elementi, precisando che nel Paese d'origine sarebbero garantite le cure essenziali; che la SEM ha inoltre rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che infine l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile anche conto tenuto dello stato valetudinario dei ricorrenti, che nel ricorso, i ricorrenti hanno fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che il padre avrebbe un fondato timore di essere arrestato, nonché che la figlia necessiterebbe di trattamenti e cure che potrebbero non essere disponibili o accessibili nel suo Paese d'origine; che le condizioni di salute della ricorrente e il rischio di persecuzioni politiche renderebbero inesigibile il rimpatrio; che a causa della situazione politica complessa e instabile lo Stato georgiano non avrebbe la capacità di proteggere le minoranze e gli oppositori politici, che innanzitutto il Tribunale rileva che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr., fra le tante, sentenze del Tribunale D-3577/2024 pag. 5, D-5599/2023 del 14 novembre 2023 pag. 6 e D-1217/2022 del 28 marzo 2022 pag. 6 ed ulteriori riferimenti), che in corso di procedura i ricorrenti non hanno apportato elementi concludenti che permettano di mettere in discussione detta presunzione, che, come giustamente già rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per ulteriori elementi oltre a quelli che verranno qui elencati a titolo esemplificativo, il ricorrente non ha reso (almeno) verosimili le sue dichiarazioni; che segnatamente il ricorrente ha negato di avere avuto problemi con l'autorità (cfr. atto SEM 32/14, D42-D44); che il racconto secondo cui il (...) 2024 un collega dell'organizzazione sarebbe stato arbitrariamente arrestato a scopo intimidatorio per gli altri membri dell'organizzazione è irrealistico e smentito dal fatto che il ricorrente stesso ha poi precisato che lo stesso sarebbe stato arrestato per appropriazione indebita delle donazioni per l'organizzazione (cfr. atto SEM 32/14, D39, D66 e D69-D71), che la dichiarazione secondo cui un ex poliziotto l'avrebbe avvertito che sarebbe stato presto arrestato consigliandogli di espatriare sarebbe altresì inattendibile in quanto generica, approssimativa e non circostanziata (cfr. atto SEM 32/14, D39 e D79-D85), che tali asserti, anche presumendo ipoteticamente la loro verosimiglianza, non sono atti a confutare la presunzione legale di assenza di persecuzione statale ai sensi dell'art. 3 LAsi, che anche le allegazioni della ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con l'autorità o con terze persone nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 33/9, D25-D28); inoltre, l'insorgente ha asserito che non è a conoscenza dei problemi politici del padre e si è riferita ai (presunti) problemi politici del padre sempre in modo estremamente vago (cfr. atto SEM 33/9, D23, D26-D27 e D47-D50); che infine, ha dichiarato di essere espatriata al fine di ottenere una diagnosi precisa (cfr. atto SEM 33/9, D22-D23 e D42), che, i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, segnatamente la documentazione riguardante la sua attività politica (cfr. mdp [mezzo di prova] SEM n. 5, 6, 9, 10 e 11) e il tesserino di rifugiato (cfr. mdp SEM n. 7), oltre a essere materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa, non sono atti a modificare la valutazione che precede, poiché non dimostrano alcuna persecuzione, che in merito al rigetto dei sussidi statali dell'(...) 2015 (cfr. mdp SEM n. 8), oltre a essere materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa, questo Tribunale rileva che non è chiaro a quale richiesta specifica si riferisca il rigetto e lo stesso risale al 2015 e non può essere considerato un elemento attuale e scatenante l'espatrio dei ricorrenti, che, infine, neppure gli altri mezzi di prova prodotti, segnatamente i passaporti e le carte d'identità dei ricorrenti (cfr. mdp SEM n. 1-4), sono atti a modificare l'esito del presente ricorso, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti sono inverosimili rispettivamente in conclusione irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto le loro domande d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9); che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o perlomeno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, i problemi medici dei ricorrenti non sarebbero ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, i ricorrenti hanno asserito che le condizioni di salute della ricorrente e il rischio di persecuzioni politiche renderebbero inesigibile il rimpatrio, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute della ricorrente (cfr. infra, pag. 10) non rientra tuttavia nella casistica descritta e non costituisce un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, nonostante i timori espressi in sede ricorsuale, per pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale Paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale D-3577/2024 pag. 7 e D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che altresì, secondo l'art. 83 cpv. 5 LStrI in relazione all'Allegato 2 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.81), l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in esame la ricorrente soffre di (...) (diagnosi già espressa dai medici in Georgia prima della sua nascita e di cui la ricorrente è completamente consapevole; cfr. atti SEM 32/14, D59 e 33/9, D30 e D31), la quale crea ulteriori problematiche somatiche, quali ad esempio difficoltà a (...) e infezioni alle vie urinarie (cfr. atti SEM 24/2, 29/2, 30/2, 32/14, D60, D61 e 33/9, D29 e D30); che tale affezione è una patologia congenita e per la quale la ricorrente ha già avuto accesso alle cure nel suo Paese d'origine, segnatamente avrebbe già subito sette interventi (cfr. atti SEM 32/14, D57, D62-D64 e precisazione a pag. 14, 33/9, D32-D36 e D44 e 24/2, pag. 1); che sarebbero indicati ulteriori esami specialistici, ma che gli stessi non risultano essere urgenti e possono essere svolti nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 24/2, pag. 2), che l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche (e psichiche) è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-19/2022 del 27 febbraio 2025 consid. 7.2.3; D-5599/2023 pag. 10; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4), che per completezza, si constata che emergono contraddizioni in merito ai (mancati) finanziamenti e ai sussidi per le cure mediche della ricorrente (cfr. atto SEM 32/14, D54-D58, D64 e D89), che, in ogni caso, a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, compresi anche i bambini, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del TAF E-19/2022; D-1165/2023 consid. 8.4; D-2416/2022 consid. 8.4; cfr. anche Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, Rapporto tematico dell'analisi del Paese dell'OSAR [Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati], 31 gennaio 2024, p.to 3.1 segg.), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute della ricorrente esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che nemmeno la situazione personale dei ricorrenti giustifica una diversa valutazione del caso, che pur essendo il ricorrente originario dell'Abcasia, egli avrebbe vissuto a E._______ dal 1998 fino all'espatrio (cfr. atto SEM 32/14, D8, D9 e D20); che in Georgia vivono ancora (...) suoi figli (minorenni) attualmente curati dalla madre del ricorrente (cfr. atto SEM 32/14, D10-D14); che il ricorrente dispone di una solida formazione scolastica, ha terminato (...) anni di scuola dell'obbligo, possiede una laurea universitaria in (...) e una in (...), ha ottenuto il diploma professionale di ingegneria (...) e, per prendersi cura della figlia, è altresì diventato (...) (atto SEM 32/14, D15); che inoltre vanta una pluriennale esperienza professionale quale manager delle (...), ricercatore storico, ingegnere (...), nonché quale vice presidente della sua organizzazione e del partito politico e che il suo stipendio sarebbe stato sufficiente per il mantenimento della sua famiglia (cfr. atto SEM 32/14, D16, D17, D23 e D24 e atto SEM 33/9, D16); che, salvo la sindrome metabolica (già diagnosticata in Georgia), dei dolori alla spalla (...) e una dermatite (...) (cfr. atti SEM 25/2 e 31/2) che possono essere trattate nel suo Paese d'origine, il ricorrente è in buona salute (cfr. atto SEM 32/14, D4 e D5); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro e di far fronte ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, che la ricorrente è nata e cresciuta a E.______; che ha studiato per (...) anni terminando la sua formazione scolastica nel (...); che trascorreva le sue giornate a casa con la famiglia leggendo e scrivendo novelle; che del suo sostentamento si è sempre occupato suo padre e, talvolta, degli zii; che sarebbe in buoni rapporti con i suoi famigliari nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 33/9, D8-D18); che pertanto non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non dovrebbe rientrare nel suo Paese d'origine, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l'autorità inferiore ha altresì stabilito in modo corretto e completo i fatti determinanti (cfr. ricorso, pag. 4 pt.o 2), che infine, la richiesta che la SEM dovrebbe riconsiderare la classificazione della Georgia quale Safe Country non è oggetto della presente procedura di ricorso; che si tratta peraltro di una competenza del Consiglio federale (cfr. art. 6a cpv. 2 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: