Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. Gli interessati hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera il 21 marzo 2024. B. In data 28 marzo 2024 essi hanno conferito procura alla Protezione giuri- dica della Regione (…). C. C.a Dal riscontro con la banca dati europea delle impronte digitali (EURO- DAC) è emerso che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Fran- cia il (…) lugIio 2023 e una in Belgio il (…) marzo 2024, mentre la ricorrente ha domandato asilo in Germania il (…) gennaio 2018, in Francia il (…) di- cembre 2018, il (…) novembre 2022 e il (…) marzo 2023, e quindi in Belgio il (…) marzo 2024. C.b In data 15 aprile 2024, le autorità francesi, e in data 23 aprile 2024, le autorità belghe, hanno rifiutato le richieste di ripresa in carico (take back) formulate dalla Segreteria di Stato della Migrazione (di seguito: SEM). C.c Con decisione del 5 giugno 2024 la SEM ha stabilito la conclusione della procedura Dublino ed il trattamento delle domande d’asilo dei ricor- renti in Svizzera. D. In data 27 giugno 2024 si è svolta l’audizione sui motivi d’asilo del ricor- rente, mentre l’audizione sui motivi d’asilo della ricorrente ha avuto luogo in data 28 giugno 2024. E. A sostegno delle loro domande d’asilo i ricorrenti hanno depositato in ori- ginale quali documenti agli atti i loro passaporti (mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1 e 2), la carta d’identità della ricorrente (mdp SEM n. 3), diversi documenti relativi alla separazione della ricorrente (mdp SEM n. 5) e il “cer- tificato di veterano” del ricorrente (mdp SEM n. 4). F. In corso di procedura, i ricorrenti sono stati sottoposti a diverse visite me- diche.
D-4405/2024 Pagina 3 G. Con osservazioni del 4 luglio 2024 i ricorrenti, per il tramite della loro rap- presentante legale, hanno preso posizione in merito al progetto di deci- sione della SEM del 3 luglio 2024. H. Con decisione del 5 luglio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro do- manda d’asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ha incaricato il Cantone C._______ dell’esecuzione della misura. I. Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha sotto- scritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza. J. In data 11 luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 12 luglio 2024), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso avverso la summenzionata decisione della SEM. Essi hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine, la concessione dell’ammissione prov- visoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Contestualmente i ricorrenti hanno chiesto la concessione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso e presentato un’istanza di concessione dell'as- sistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; in via subordinata, il pagamento rateale, il tutto con protesta di spese.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi con- tro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5 Innanzitutto, il Tribunale rileva che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall’autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell’effetto sospensivo.
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E. 6 In merito alla censura, peraltro non ulteriormente motivata, secondo la quale la SEM avrebbe dovuto esaminare i motivi d’asilo dei ricorrenti “con maggior profondità” (cfr. ricorso pag. 3), si rileva che la decisione avversata si basa su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile- vanti, e che l’autorità inferiore ha motivato sufficientemente la propria deci- sione. Il fatto che gli insorgenti diano un’interpretazione differente alle pro- prie allegazioni costituisce del resto una questione di merito, esaminata in seguito.
E. 7.1 In occasione dell’audizione sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha allegato che nel Paese d’origine avrebbe lavo- rato come sergente di un battaglione e avrebbe sostenuto il governo di D._______ durante la campagna elettorale, procacciando voti e parteci- pando a diverse operazioni speciali. Egli ha dichiarato che dal 2013 avrebbe fatto rientro in Georgia forzatamente tre volte e che ogni volta egli sarebbe stato raggiunto presso la propria abitazione dalla polizia, la quale gli avrebbe dato un mese di tempo per lasciare il Paese, poiché, alla luce della sua attività precedente, l’attuale Governo non tollererebbe la sua pre- senza sul territorio georgiano. Inoltre, nel 2008, egli si sarebbe trovato presso la base militare di E._______ e tutta la documentazione che si sa- rebbe trovata in quella base sarebbe stata sequestrata dai russi. Egli avrebbe in seguito, come anche i suoi genitori, ricevuto lettere minatorie scritte in russo. Inoltre, avrebbero scelto di venire in Svizzera per curare i problemi di salute della moglie.
Mentre la ricorrente, durante la sua audizione sui motivi d’asilo, ha allegato che nell’ultimo anno in cui avrebbe vissuto nel suo Paese, sarebbe stata disturbata dall’ex marito, che si sarebbe presentato varie volte ubriaco e sotto effetto di stupefacenti presso la sua dimora. Ella, a differenza di quanto fatto in occasione di altri episodi simili occorsi nel 2013, 2017 e 2018, quest’ultima volta, ovvero nel 2022, avrebbe deciso di non sporgere denuncia, poiché avrebbe ritenuto che l’intervento della polizia non avrebbe risolto il problema. In caso di rientro in Georgia temerebbe di ve- nire assassinata dall’ex marito o che l’attuale marito potrebbe uccidere il suo ex marito.
E. 7.2 In sede di parere, oltre a ribadire i propri motivi d’asilo, fornendo ulteriori allegazioni ai rilievi della SEM, il ricorrente ha addebitato la contestazione per cui le sue dichiarazioni sarebbero sommarie e prive di senso logico, al fatto che non gli sarebbe stata data l’opportunità di esprimersi in maniera
D-4405/2024 Pagina 6 completa e dettagliata. La ricorrente, dal canto suo, ha sottolineato che le denunce sporte contro l’ex marito non avrebbero mai avuto alcun effetto sul comportamento di quest’ultimo e che sarebbe del resto noto che in Georgia la violenza sulle donne sarebbe un fenomeno diffuso dal quale le autorità non riuscirebbero a garantire una protezione effettiva.
E. 7.3 Nella decisone impugnata, l’autorità inferiore, dopo aver constatato che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero degli Stati per i quali si può presumere l’assenza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo non sarebbero state riunite nel caso di specie, non essendo gli interessati stati in grado di ribaltare la predetta presunzione confutabile di protezione.
La SEM ha ritenuto in particolare che, per quanto riguarda il ricorrente, egli non abbia reso verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi i suoi motivi d'asilo e che le sue allegazioni, in base alle quali sarebbe perseguitato da parte dell'at- tuale governo georgiano in ragione della sua presunta vicinanza al prece- dente governo, non sarebbero credibili. Nello specifico, la SEM ha soste- nuto che qualora egli fosse effettivamente inviso alle autorità del suo Paese non sarebbe rientrato tre volte in Georgia legalmente in aereo senza es- sere fermato in aeroporto. Inoltre, qualora egli fosse ritenuto un oppositore, le autorità del suo Paese avrebbero cercato di arrestarlo e non l’avrebbero invitato a lasciare la Georgia rilasciandogli persino un regolare passaporto poco prima del suo ultimo espatrio. Infine, la SEM ha sottolineato che egli non avrebbe saputo indicare né chi lo minacciasse con degli scritti in russo né tanto meno per quale motivo egli avrebbe ricevuto tali lettere minatorie. Per quanto riguarda i motivi d’asilo della ricorrente, l’autorità di prima istanza ha ritenuto poco coerente l’allegazione e la relativa spiegazione della ricorrente per cui ella nel 2022 avrebbe deciso di non sporgere de- nuncia contro le molestie dell’ex marito, in considerazione anche del fatto che gli atti all’incarto dimostrerebbero la volontà delle autorità del suo Paese di tutelarla da eventuali molestie.
E. 7.4 In sede di ricorso gli interessati, dopo aver riassunto i fatti, ribadiscono segnatamente che le informazioni fornite durante le loro audizioni e conte- nute nei documenti presentati sarebbero pertinenti e dimostrerebbero i “ri- schi reali” che affronterebbero in Georgia. Le loro domande d’asilo si ba- serebbero su esperienze personali di politica e violenza domestica, le quali avrebbero costretto loro a cercare sicurezza in Svizzera. Il loro caso con- creto dimostrerebbe che lo Stato georgiano non sempre sarebbe in grado
D-4405/2024 Pagina 7 di prevenire ogni forma di persecuzione da parte di terzi. Infatti, nonostante le continue richieste di aiuto, la loro sicurezza non sarebbe stata garantita. Dalle allegazioni esposte emergerebbero invero svariati indizi atti a confu- tare la presunzione legale per cui la Georgia sia un “Safe Country”. Alla luce di tutto ciò, i ricorrenti ritengono che debba essere riconosciuta loro qualità di rifugiato e concesso loro l’asilo. In ogni caso, alla luce della situa- zione generale in Georgia nonché della loro situazione individuale, l’ese- cuzione dell’allontanamento sarebbe da considerarsi non ragionevolmente esigibile, rispettivamente inammissibile.
E. 8.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 8.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 9.1 Nella presente disamina, e a differenza di quanto sostenuto dai ricor- renti nel loro gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l’autorità inferiore che a ragione quest’ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo agli insorgenti, in quanto le dichiarazioni rese nel corso della procedura e a fondamento della loro domanda d’asilo, come pure la docu- mentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di ve- rosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.
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E. 9.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, mo- difica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (Allegato 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, SR 142.311]). Nel caso in cui lo Stato d’origine sia designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d’asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d’origine contro i pregiudizi di terze entità. Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti.
E. 9.3.1 In corso di procedura, i ricorrenti non hanno apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione legale.
E. 9.3.2 Come a giusto titolo rilevato dalla SEM, le allegazioni del ricorrente circa la volontà dell'attuale governo georgiano di perseguitarlo in ragione della sua presunta vicinanza al precedente governo, anche a mente dello scrivente Tribunale non soddisfano i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. Pertanto, per evitare ripetizioni, si rimanda dapprima alle convincenti considerazioni effettuate dalla SEM in merito (cfr. decisione im- pugnata, par. II). Inoltre, si evidenzia che l’allegazione sopraggiunta in sede di parere sul progetto di decisione, secondo cui, in occasione di uno dei rinvii forzati, il ricorrente sarebbe stato fermato all'interno dell'aeroporto e picchiato dalla polizia locale (cfr. atto SEM 70/2 pag. 1), risulta contraddit- toria e non attendibile se confrontata con l’allegazione per cui egli sarebbe rientrato tre volte in Georgia senza essere fermato in aeroporto (cfr. atto SEM 68/9, DD25–8). Infine, in sede di audizione egli ha dichiarato di non sapere da chi proverebbero le lettere minatorie scritte in russo (cfr. atto SEM 68/9, D43), mentre in sede di parere, senza addurre una valida giu- stificazione, ha affermato tardivamente che sarebbe stato l’attuale governo ad averle inviate (cfr. atti SEM 70/2 pag. 1, 2).
E. 9.3.3 Risulta corretta, inoltre, la valutazione della SEM in merito alle alle- gazioni della ricorrente, dalle quali non emerge una protezione fallimentare da parte delle autorità del suo Paese e che pertanto non sono atte a ribal- tare la vigente presunzione legale di protezione, avendo, in base alla do- cumentazione all’incarto, invero le autorità georgiane, nel 2013, 2017 e 2018, emanato delle ordinanze restrittive nei confronti del suo ex marito (cfr. atto SEM 67/7, D27 segg. e mdp SEM n. 5). Il fatto che lei non avrebbe sporto denuncia, ma si sarebbe limitata a chiamare la polizia nel 2022 non vale a ribaltare la suddetta presunzione legale, trattandosi di una scelta
D-4405/2024 Pagina 9 fatta dalla ricorrente stessa. Inoltre, alla ricorrente non è preclusa la possi- bilità di esperire le vie legali disponibili in Georgia, rivolgendosi, ad esem- pio, a un avvocato o a organizzazioni che operano a tutela delle vittime di violenza domestica, qualora ritenesse insufficiente la protezione offerta da- gli organi a ciò preposti.
E. 9.3.4 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qua- lità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
E. 10 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art.
E. 10.2 e riferimento ivi citato). 12. 12.1 12.1.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
D-4405/2024 Pagina 10 12.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, avvalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12.2 12.2.1 Il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell’elenco degli Stati d’origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). Dagli atti all’inserto, non vi è alcun elemento concreto atto a inficiare tale presunzione. 12.2.1 I ricorrenti non lamentano inoltre problemi medici particolari, come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il loro allontanamento. Come fondatamente ritenuto dalla SEM, i problemi di salute urgenti della ricorrente sono stati trattati e il trattamento degli attuali problemi di salute (ossia per il ricorrente pregressa epatite C, (…) e per la ricorrente disturbo d’ansia, ipertensione arteriosa e otalgia (…)) può, se necessario, essere assicurato nel Paese d’origine dei richiedenti. Come a giusto titolo osservato dalla SEM, non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all’esigibilità dell’allontanamento dei ricorrenti, avendo essi affer- mato di godere di una buona situazione patrimoniale e finanziaria in Geor- gia (cfr. atto SEM 67/7, D14, D29). 12.2.2 Il rientro degli interessati, risulta pertanto pure ragionevolmente esi- gibile. 12.3 In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), disponendo per il resto i ricorrenti di documenti di viaggio (passaporto e carta d’identità) tutt’ora validi (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
D-4405/2024 Pagina 11 13. Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La conces- sione dell’ammissione provvisoria, come postulato dai ricorrenti nel gra- vame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
E. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, 142.20) dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
E. 12.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, avvalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 12.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12.2.1 I ricorrenti non lamentano inoltre problemi medici particolari, come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il loro allontanamento. Come fondatamente ritenuto dalla SEM, i problemi di salute urgenti della ricorrente sono stati trattati e il trattamento degli attuali problemi di salute (ossia per il ricorrente pregressa epatite C, (...) e per la ricorrente disturbo d'ansia, ipertensione arteriosa e otalgia (...)) può, se necessario, essere assicurato nel Paese d'origine dei richiedenti. Come a giusto titolo osservato dalla SEM, non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all'esigibilità dell'allontanamento dei ricorrenti, avendo essi affermato di godere di una buona situazione patrimoniale e finanziaria in Georgia (cfr. atto SEM 67/7, D14, D29).
E. 12.2.2 Il rientro degli interessati, risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile.
E. 12.3 In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto i ricorrenti di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dai ricorrenti nel gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
E. 14 Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande d’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e, in subordine, di pagamento rateale, sono da considerarsi prive di og- getto.
E. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 17 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-4405/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Giulia Marelli Salvatore Crisogianni
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4405/2024 Sentenza del 24 luglio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Salvatore Crisogianni. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Georgia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 5 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. Gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2024. B. In data 28 marzo 2024 essi hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). C. C.a Dal riscontro con la banca dati europea delle impronte digitali (EURODAC) è emerso che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) lugIio 2023 e una in Belgio il (...) marzo 2024, mentre la ricorrente ha domandato asilo in Germania il (...) gennaio 2018, in Francia il (...) dicembre 2018, il (...) novembre 2022 e il (...) marzo 2023, e quindi in Belgio il (...) marzo 2024. C.b In data 15 aprile 2024, le autorità francesi, e in data 23 aprile 2024, le autorità belghe, hanno rifiutato le richieste di ripresa in carico (take back) formulate dalla Segreteria di Stato della Migrazione (di seguito: SEM). C.c Con decisione del 5 giugno 2024 la SEM ha stabilito la conclusione della procedura Dublino ed il trattamento delle domande d'asilo dei ricorrenti in Svizzera. D. In data 27 giugno 2024 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente, mentre l'audizione sui motivi d'asilo della ricorrente ha avuto luogo in data 28 giugno 2024. E. A sostegno delle loro domande d'asilo i ricorrenti hanno depositato in originale quali documenti agli atti i loro passaporti (mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1 e 2), la carta d'identità della ricorrente (mdp SEM n. 3), diversi documenti relativi alla separazione della ricorrente (mdp SEM n. 5) e il "certificato di veterano" del ricorrente (mdp SEM n. 4). F. In corso di procedura, i ricorrenti sono stati sottoposti a diverse visite mediche. G. Con osservazioni del 4 luglio 2024 i ricorrenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno preso posizione in merito al progetto di decisione della SEM del 3 luglio 2024. H. Con decisione del 5 luglio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ha incaricato il Cantone C._______ dell'esecuzione della misura. I. Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza. J. In data 11 luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 luglio 2024), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso avverso la summenzionata decisione della SEM. Essi hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente i ricorrenti hanno chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; in via subordinata, il pagamento rateale, il tutto con protesta di spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5. Innanzitutto, il Tribunale rileva che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo.
6. In merito alla censura, peraltro non ulteriormente motivata, secondo la quale la SEM avrebbe dovuto esaminare i motivi d'asilo dei ricorrenti "con maggior profondità" (cfr. ricorso pag. 3), si rileva che la decisione avversata si basa su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, e che l'autorità inferiore ha motivato sufficientemente la propria decisione. Il fatto che gli insorgenti diano un'interpretazione differente alle proprie allegazioni costituisce del resto una questione di merito, esaminata in seguito. 7. 7.1 In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha allegato che nel Paese d'origine avrebbe lavorato come sergente di un battaglione e avrebbe sostenuto il governo di D._______ durante la campagna elettorale, procacciando voti e partecipando a diverse operazioni speciali. Egli ha dichiarato che dal 2013 avrebbe fatto rientro in Georgia forzatamente tre volte e che ogni volta egli sarebbe stato raggiunto presso la propria abitazione dalla polizia, la quale gli avrebbe dato un mese di tempo per lasciare il Paese, poiché, alla luce della sua attività precedente, l'attuale Governo non tollererebbe la sua presenza sul territorio georgiano. Inoltre, nel 2008, egli si sarebbe trovato presso la base militare di E._______ e tutta la documentazione che si sarebbe trovata in quella base sarebbe stata sequestrata dai russi. Egli avrebbe in seguito, come anche i suoi genitori, ricevuto lettere minatorie scritte in russo. Inoltre, avrebbero scelto di venire in Svizzera per curare i problemi di salute della moglie. Mentre la ricorrente, durante la sua audizione sui motivi d'asilo, ha allegato che nell'ultimo anno in cui avrebbe vissuto nel suo Paese, sarebbe stata disturbata dall'ex marito, che si sarebbe presentato varie volte ubriaco e sotto effetto di stupefacenti presso la sua dimora. Ella, a differenza di quanto fatto in occasione di altri episodi simili occorsi nel 2013, 2017 e 2018, quest'ultima volta, ovvero nel 2022, avrebbe deciso di non sporgere denuncia, poiché avrebbe ritenuto che l'intervento della polizia non avrebbe risolto il problema. In caso di rientro in Georgia temerebbe di venire assassinata dall'ex marito o che l'attuale marito potrebbe uccidere il suo ex marito. 7.2 In sede di parere, oltre a ribadire i propri motivi d'asilo, fornendo ulteriori allegazioni ai rilievi della SEM, il ricorrente ha addebitato la contestazione per cui le sue dichiarazioni sarebbero sommarie e prive di senso logico, al fatto che non gli sarebbe stata data l'opportunità di esprimersi in maniera completa e dettagliata. La ricorrente, dal canto suo, ha sottolineato che le denunce sporte contro l'ex marito non avrebbero mai avuto alcun effetto sul comportamento di quest'ultimo e che sarebbe del resto noto che in Georgia la violenza sulle donne sarebbe un fenomeno diffuso dal quale le autorità non riuscirebbero a garantire una protezione effettiva. 7.3 Nella decisone impugnata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero degli Stati per i quali si può presumere l'assenza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non sarebbero state riunite nel caso di specie, non essendo gli interessati stati in grado di ribaltare la predetta presunzione confutabile di protezione. La SEM ha ritenuto in particolare che, per quanto riguarda il ricorrente, egli non abbia reso verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi i suoi motivi d'asilo e che le sue allegazioni, in base alle quali sarebbe perseguitato da parte dell'attuale governo georgiano in ragione della sua presunta vicinanza al precedente governo, non sarebbero credibili. Nello specifico, la SEM ha sostenuto che qualora egli fosse effettivamente inviso alle autorità del suo Paese non sarebbe rientrato tre volte in Georgia legalmente in aereo senza essere fermato in aeroporto. Inoltre, qualora egli fosse ritenuto un oppositore, le autorità del suo Paese avrebbero cercato di arrestarlo e non l'avrebbero invitato a lasciare la Georgia rilasciandogli persino un regolare passaporto poco prima del suo ultimo espatrio. Infine, la SEM ha sottolineato che egli non avrebbe saputo indicare né chi lo minacciasse con degli scritti in russo né tanto meno per quale motivo egli avrebbe ricevuto tali lettere minatorie. Per quanto riguarda i motivi d'asilo della ricorrente, l'autorità di prima istanza ha ritenuto poco coerente l'allegazione e la relativa spiegazione della ricorrente per cui ella nel 2022 avrebbe deciso di non sporgere denuncia contro le molestie dell'ex marito, in considerazione anche del fatto che gli atti all'incarto dimostrerebbero la volontà delle autorità del suo Paese di tutelarla da eventuali molestie. 7.4 In sede di ricorso gli interessati, dopo aver riassunto i fatti, ribadiscono segnatamente che le informazioni fornite durante le loro audizioni e contenute nei documenti presentati sarebbero pertinenti e dimostrerebbero i "rischi reali" che affronterebbero in Georgia. Le loro domande d'asilo si baserebbero su esperienze personali di politica e violenza domestica, le quali avrebbero costretto loro a cercare sicurezza in Svizzera. Il loro caso concreto dimostrerebbe che lo Stato georgiano non sempre sarebbe in grado di prevenire ogni forma di persecuzione da parte di terzi. Infatti, nonostante le continue richieste di aiuto, la loro sicurezza non sarebbe stata garantita. Dalle allegazioni esposte emergerebbero invero svariati indizi atti a confutare la presunzione legale per cui la Georgia sia un "Safe Country". Alla luce di tutto ciò, i ricorrenti ritengono che debba essere riconosciuta loro qualità di rifugiato e concesso loro l'asilo. In ogni caso, alla luce della situazione generale in Georgia nonché della loro situazione individuale, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi non ragionevolmente esigibile, rispettivamente inammissibile. 8. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 9. 9.1 Nella presente disamina, e a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l'autorità inferiore che a ragione quest'ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo agli insorgenti, in quanto le dichiarazioni rese nel corso della procedura e a fondamento della loro domanda d'asilo, come pure la documentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono. 9.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (Allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, SR 142.311]). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità. Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti. 9.3 9.3.1 In corso di procedura, i ricorrenti non hanno apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione legale. 9.3.2 Come a giusto titolo rilevato dalla SEM, le allegazioni del ricorrente circa la volontà dell'attuale governo georgiano di perseguitarlo in ragione della sua presunta vicinanza al precedente governo, anche a mente dello scrivente Tribunale non soddisfano i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, per evitare ripetizioni, si rimanda dapprima alle convincenti considerazioni effettuate dalla SEM in merito (cfr. decisione impugnata, par. II). Inoltre, si evidenzia che l'allegazione sopraggiunta in sede di parere sul progetto di decisione, secondo cui, in occasione di uno dei rinvii forzati, il ricorrente sarebbe stato fermato all'interno dell'aeroporto e picchiato dalla polizia locale (cfr. atto SEM 70/2 pag. 1), risulta contraddittoria e non attendibile se confrontata con l'allegazione per cui egli sarebbe rientrato tre volte in Georgia senza essere fermato in aeroporto (cfr. atto SEM 68/9, DD25-8). Infine, in sede di audizione egli ha dichiarato di non sapere da chi proverebbero le lettere minatorie scritte in russo (cfr. atto SEM 68/9, D43), mentre in sede di parere, senza addurre una valida giustificazione, ha affermato tardivamente che sarebbe stato l'attuale governo ad averle inviate (cfr. atti SEM 70/2 pag. 1, 2). 9.3.3 Risulta corretta, inoltre, la valutazione della SEM in merito alle allegazioni della ricorrente, dalle quali non emerge una protezione fallimentare da parte delle autorità del suo Paese e che pertanto non sono atte a ribaltare la vigente presunzione legale di protezione, avendo, in base alla documentazione all'incarto, invero le autorità georgiane, nel 2013, 2017 e 2018, emanato delle ordinanze restrittive nei confronti del suo ex marito (cfr. atto SEM 67/7, D27 segg. e mdp SEM n. 5). Il fatto che lei non avrebbe sporto denuncia, ma si sarebbe limitata a chiamare la polizia nel 2022 non vale a ribaltare la suddetta presunzione legale, trattandosi di una scelta fatta dalla ricorrente stessa. Inoltre, alla ricorrente non è preclusa la possibilità di esperire le vie legali disponibili in Georgia, rivolgendosi, ad esempio, a un avvocato o a organizzazioni che operano a tutela delle vittime di violenza domestica, qualora ritenesse insufficiente la protezione offerta dagli organi a ciò preposti. 9.3.4 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, 142.20) dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 12. 12.1 12.1.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 12.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, avvalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12.2 12.2.1 Il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell'elenco degli Stati d'origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). Dagli atti all'inserto, non vi è alcun elemento concreto atto a inficiare tale presunzione. 12.2.1 I ricorrenti non lamentano inoltre problemi medici particolari, come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il loro allontanamento. Come fondatamente ritenuto dalla SEM, i problemi di salute urgenti della ricorrente sono stati trattati e il trattamento degli attuali problemi di salute (ossia per il ricorrente pregressa epatite C, (...) e per la ricorrente disturbo d'ansia, ipertensione arteriosa e otalgia (...)) può, se necessario, essere assicurato nel Paese d'origine dei richiedenti. Come a giusto titolo osservato dalla SEM, non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all'esigibilità dell'allontanamento dei ricorrenti, avendo essi affermato di godere di una buona situazione patrimoniale e finanziaria in Georgia (cfr. atto SEM 67/7, D14, D29). 12.2.2 Il rientro degli interessati, risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile. 12.3 In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto i ricorrenti di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
13. Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dai ricorrenti nel gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
14. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e, in subordine, di pagamento rateale, sono da considerarsi prive di oggetto. 16. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 16.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
17. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Salvatore Crisogianni Data di spedizione: