Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Sachverhalt
determinanti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione; che invero, alla luce di quanto precede, il raggiungimento dello stadio 5 dell’insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente non modifica l’esito della proce- dura, e anche la situazione medica della figlia maggiore risulta sufficiente- mente acclarata, motivo per il quale la richiesta dei ricorrenti in via subor- dinata è respinta, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, altresì, la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono re- spinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4316/2025 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4316/2025 Sentenza del 5 agosto 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata l'(...), Georgia, tutti patrocinati dall'avv. Lea Hungerbühler e dalla MLaw Joanna Freiermuth, AsyLex, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 3 giugno 2025. Visto: le domande d'asilo che A._______, unitamente a sua moglie B._______ e alle loro due figlie minorenni C._______ e D._______, hanno presentato in data 22 aprile 2024 in Svizzera, le procure conferite il 26 aprile 2024 dall'interessato e sua moglie, anche per conto delle figlie, alla Protezione giuridica della Regione (...), le visite mediche a cui i ricorrenti sono stati sottoposti, i mezzi di prova prodotti nel corso della procedura, i verbali delle audizioni separate dei coniugi del 17 giugno 2024 e del 18 giugno 2024 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), le decisioni del 24 giugno 2024 di assegnazione della domanda d'asilo alla procedura ampliata e di ripartizione degli interessati al Cantone E._______, la dichiarazione del 24 giugno 2024 di rinuncia ai mandati di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...), le procure conferite il 15 agosto 2024 dagli interessati alla (...), la decisione del 3 giugno 2025, notificata il 6 giugno 2025, con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati e ha pronunciato l'allontanamento degli stessi dalla Svizzera, nonché la sua esecuzione; infine ha incaricato il Cantone E.________ dell'esecuzione dell'allontanamento, le procure conferite il 13 giugno 2025 dai coniugi alla consulenza legale AsyLex, il ricorso del 16 giugno 2025, mediante il quale gli interessati hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata in merito alla pronuncia dell'allontanamento (recte: dell'esecuzione dell'allontanamento) e la concessione dell'ammissione provvisoria; in subordine, il rinvio degli atti alla SEM per un nuovo esame e per complemento istruttorio; con contestuali richieste processuali di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, nonché di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione supercautelare dell'esecuzione della decisione, al ricorso sono stati allegati, tra l'altro, due rapporti medici inerenti al ricorrente del 20 gennaio 2025 e del 12 giugno 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che la richiesta ricorsuale volta alla concessione dell'effetto sospensivo nonché di sospensione dell'esecuzione in via supercautelare diviene senza oggetto con la presente sentenza nel merito; che per completezza, si rileva che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che pertanto, per mancanza di un interesse degno di protezione, la domanda sarebbe in ogni caso stata inammissibile, che oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che infatti, con il ricorso gli insorgenti hanno domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso, pagg. 1 e 6 segg.), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nella fattispecie il richiedente ha dichiarato di essere nato a F._______, ma di essere cresciuto a G._______ e di avervi abitato fino all'espatrio avvenuto il 14 aprile 2024; che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, la Georgia, a causa dell'insufficienza renale cronica di cui sarebbe affetto; che tale patologia sarebbe al quarto stadio e che i medici curanti gli avrebbero detto che avrebbe dovuto "abituarsi all'idea" di iniziare la dialisi e di cercare un donatore; che non avrebbe un donatore compatibile tra i suoi famigliari e che il trapianto da donatori deceduti non sarebbe possibile in Georgia; che avrebbe smesso di lavorare a causa del suo stato di salute e che non avrebbe più i mezzi per finanziare le sue cure mediche; che anche sua moglie avrebbe smesso di lavorare per prendersi cura delle loro due figlie piccole; che la figlia maggiore avrebbe problemi psicologici; che avrebbe ottenuto, insieme alla moglie, dei prestiti dalla banca che sarebbero stati utilizzati sia per ristrutturare casa che per finanziare i suoi trattamenti medici; che né lui né sua moglie disporrebbero di un'assicurazione malattia; che loro non rientrerebbero nella categoria di famiglie più vulnerabili che il governo georgiano sosterrebbe finanziariamente per problemi medici; che sarebbe stato aiutato nelle spese per i suoi medicamenti da uno zio, da sua moglie e da sua madre; che vi sarebbero tuttavia stati dei periodi in cui non avrebbe assunto le medicine perché non avrebbe potuto permettersi di acquistarle; che si sarebbe recato in auto o in bus negli ospedali di H._______ e di I._______ per le visite mediche; che avrebbero deciso di venire in Svizzera perché la medicina sarebbe di alto livello e i medici molto professionali; infine, che in caso di rientro in patria lo attenderebbe la morte, che, da parte sua, oltre a confermare in sostanza le dichiarazioni del marito, la ricorrente ha dichiarato di essere nata a I._______ di essere cresciuta a J.________, di avere frequentato l'università a H._______, di essere in seguito tornata a J._______ per poi sposarsi a G._______ nel 2019 e di esservi rimasta fino all'espatrio avvenuto il 14 aprile 2024; che avrebbe lasciato la Georgia a causa dello stato di salute di suo marito e di sua figlia maggiore, la quale sarebbe affetta da problemi comportamentali; che la stessa avrebbe iniziato tardi a parlare e avrebbe avuto comportamenti aggressivi; che non avrebbe i mezzi finanziari per sopperire alle cure di sua figlia maggiore anche perché lo stato di salute di suo marito si sarebbe aggravato nel medesimo periodo e non esisterebbero aiuti (sufficienti) da parte dello Stato georgiano per le malattie di suo marito e di sua figlia; che le sue figlie in Svizzera avrebbero la possibilità di avere un futuro migliore; che la terapia seguita dalla figlia maggiore in Svizzera avrebbe già mostrato risultati e che le sue figlie si sarebbero già ambientate e integrate in Svizzera; che in caso di rientro in patria suo marito morirebbe perché non avrebbe i mezzi finanziari per le sue cure e non avrebbe un donatore per il trapianto, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il o la ricorrente deve provare o perlomeno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che il ricorrente avrebbe già avuto accesso alle cure nel suo Paese d'origine per l'ipertensione arteriosa e per l'insufficienza renale; che in caso di necessità potrebbe, in patria, sottoporsi a dialisi; che il trapianto di rene non sarebbe indispensabile e sarebbe una prestazione medica altamente specializzata che non rientrerebbe nella casistica di cui all'art. 83 cpv. 4 LStrI; che i centri in cui dovrebbe recarsi per la dialisi (e in cui si sarebbe già recato per le visite mediche periodiche) disterebbero 35, 60 o 110 km dal domicilio dei ricorrenti; che i medicinali comuni sarebbero disponibili; che i ricorrenti potrebbero usufruire del sistema sanitario statale, segnatamente dell'assicurazione malattia pubblica e della partecipazione statale ai costi delle cure; che in patria esisterebbero diversi importanti programmi sanitari, tra cui il programma statale per la dialisi e il trapianto di rene al quale sarebbero ammessi tutti i cittadini georgiani affetti da insufficienza renale terminale; che nell'ambito di tale programma statale sarebbe coperta l'integralità dei costi effettivi per la dialisi; che in Georgia esisterebbe altresì un supporto psicologico adeguato sia per la ricorrente sia per il disturbo dello sviluppo di cui la figlia maggiore è affetta; che i ricorrenti disporrebbero di una solida rete famigliare e potrebbero richiedere l'aiuto di famigliari e conoscenti per pianificare le cure; che la ricorrente potrebbe riprendere a lavorare; che, infine, l'esecuzione del viaggio di ritorno potrebbe essere concordato con i cicli di dialisi, che nel ricorso i ricorrenti contestano l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che infatti la malattia renale avrebbe raggiunto l'ultimo stadio e sarebbe necessario un immediato inserimento nella terapia di dialisi; che il medico curante in Svizzera avrebbe sconsigliato la partenza dalla Svizzera; che non disporrebbero né di un'assicurazione malattia, né dei mezzi finanziari per affrontare le cure; che i centri medici sarebbero troppi distanti dal domicilio impossibilitando i ricorrenti dal sottoporsi ai trattamenti; che inoltre i centri avrebbero mancanze strutturali e con un numero limitato di posti a disposizione; che avrebbero problemi logistici per organizzare le cure; che la possibilità di avere terapie adeguate non sarebbe garantita in Georgia; che la malattia del ricorrente sarebbe ereditaria e in Georgia non sarebbero garantite le visite periodiche per le figlie; che il rientro in patria esporrebbe il ricorrente a pericolo di vita, mentre per la figlia maggiore un tale radicale cambiamento comporterebbe un peggioramento del suo disturbo comportamentale; in via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto un rinvio degli atti alla SEM per nuova decisione sulla base dell'attuale - aggravato - stato di salute del ricorrente, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che in seguito alla non entrata nel merito della loro domanda d'asilo, non contestata in sede ricorsuale, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 par. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che per quanto attiene agli altri impegni di diritto internazionale della Svizzera, occorre esaminare se l'art. 3 CEDU, a salvaguardia del divieto alla tortura e a pene o a trattamenti inumani e degradanti, trova applicazione nella presente fattispecie, che avendo depositato una domanda d'asilo unicamente con lo scopo di poter beneficiare delle cure mediche, si pone esclusivamente la questione di sapere se i problemi di salute invocati dai ricorrenti rendono inammissibile, dal profilo della menzionata disposizione convenzionale, l'esecuzione dell'allontanamento, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita, che nel caso in cui la persona interessata potrà avere effettivo accesso a cure mediche adeguate nel suo Paese d'origine, come nel caso di specie, la stessa non sarà esposta a un rischio reale di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU a causa del suo stato di salute ai sensi della giurisprudenza summenzionata, che ciò posto, e ai sensi dei considerandi che seguono, l'esecuzione dell'allontanamento non comporta nemmeno una violazione degli art. 3 o 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107; cfr. anche sentenza del Tribunale D-3127/2025 del 30 giugno 2025 consid. 5.3.3.3), ratificata peraltro anche dalla Georgia, che inoltre, nella presente fattispecie, emergono ulteriori fattori favorevoli al rimpatrio di cui si dirà nel dettaglio in seguito, che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale Paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le tante, la sentenza del Tribunale D-3601/2025 del 6 giugno 2025 pag. 9), che altresì, secondo l'art. 83 cpv. 5 LStrI in relazione all'Allegato 2 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.81), l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione in Georgia è di norma ragionevolmente esigibile, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che tale definizione di cure essenziali esclude, in principio, le cure avanzate relativamente comuni nonché quelle costose; che in tal senso, le cure devono generalmente limitarsi a trattamenti relativamente semplici, effettuati tramite metodi diagnostici e di routine relativamente economici, che rimangono riservate le cure vitali e quelle volte ad evitare sofferenze intense (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pagg. 150 e segg.), che l'art. 83 cpv. 4 LStrI è una norma di carattere eccezionale e non può essere interpretata quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che gli elementi da ponderare sono, da una parte, la gravità dello stato di salute e, dall'altro, l'accesso a cure essenziali, che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che si potrà dunque trattare, eventualmente, di cure alternative a quelle fornite in Svizzera, le quali - corrispondendo agli standard del Paese d'origine - sono adeguate allo stato di salute della persona interessata, anche se di un livello di qualità, efficacia sul campo (o clinica) e utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelli disponibili in Svizzera, che in particolare, i trattamenti farmacologici (ad esempio tramite l'uso di farmaci generici) di una generazione più vecchia e meno efficaci possono, a seconda delle circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2014/26 consid. 7.3-7.10), che considerata l'esigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento in Georgia (cf. supra, pag. 8), si pone quindi la questione di sapere se la situazione personale dei ricorrenti sia tale da metterli concretamente in pericolo in caso di ritorno, segnatamente a causa dei loro problemi di salute, che il Tribunale constata che nel caso in esame il ricorrente soffre principalmente di insufficienza renale cronica (malattia renale policistica [ADPKD] determinante insufficienza renale terminale; diagnosticata per la prima volta nel 200[...]), nonché di ipertensione, disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10: F41.2) e claustrofobia (cfr. atti SEM 30/2, 34/2, 37/3, 40/2, 51/3, 53/2, 55/2, 74/10 e 76/16), che il ricorrente è stato ospedalizzato dal 14 al 20 gennaio 2025 a causa di una cisti emorragica al rene destro, trattata con l'antibiotico (...)(cfr. rapporto di uscita del 20 gennaio 2025 allegato al ricorso; atto SEM 76/16), che, dal più recente referto medico del 12 giugno 2025 in merito al ricorrente, di data posteriore alla decisione impugnata e redatto su richiesta del ricorrente (cfr. pag. 1), si evince che l'insufficienza renale cronica ha raggiunto lo stadio 5, ossia lo stadio terminale e che il 26 maggio 2025 ha subito un intervento chirurgico per la posa di uno shunt dialitico (cfr. referto medico allegato al gravame), che secondo il precedente rapporto medico del 20 gennaio 2025 relativo al ricorrente, il trattamento farmacologico per la patologia nefrologica prevede l'assunzione di (...) (che già assumeva in Georgia), quella per l'ipertensione (...) (che già assumeva in Georgia), (...) forte (che già assumeva in Georgia), (...) (che già assumeva in Georgia sotto forma di farmaco generico [{...}]) ed (...), nonché per il bruciore di stomaco (...) (cfr. atto SEM 49/14, D83, e referto medico del 20 gennaio 2025 allegato al ricorso), che alla ricorrente è stata diagnosticato, in Svizzera, un episodio depressivo lieve e disturbo da attacchi di panico (cfr. atti SEM 31/2, 32/2, 38/2, 43/2 e 47/2), che la figlia maggiore è affetta da ritardo globale dello sviluppo con una grave compromissione del linguaggio verbale e difficoltà nell'autoregolazione emotiva, motivo per cui sarebbe indicata l'educazione precoce speciale (cfr. atti SEM 42/3, 44/3, 54/2 e 73/11), che la figlia minore, dalla documentazione di cui agli atti, gode di buona salute in generale (cfr. atti SEM 33/2, 41/2, 48/2 e 66/2), che questo Tribunale ritiene che, senza sminuire i problemi di salute che affliggono il ricorrente e la figlia maggiore, gli stessi non costituiscono un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, che infatti, così come ritenuto e argomentato in modo esaustivo dalla SEM nella decisione impugnata, i ricorrenti potranno beneficiare in Georgia di cure mediche adeguate sia nell'ambito del programma statale di dialisi e trapianto di reni, programma al quale il ricorrente avrebbe avuto già accesso in patria prima del suo espatrio, sia - segnatamente - in ambito di psichiatria infantile, oltre all'ambito della psicologia e/o della psichiatria qualora dovesse essere ancora necessario per la ricorrente e/o gli altri insorgenti, che invero l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario in Georgia ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-1311/2025 del 12 marzo 2025 consid. 5.6; E-19/2022 del 27 febbraio 2025 consid. 7.2.3; D-5599/2023 del 14 novembre 2023 pag. 10), che si constata dapprima che emergono contraddizioni in merito ai (mancati) finanziamenti e ai sussidi per le cure mediche dei ricorrenti, nonché all'accesso all'assicurazione malattia (cfr. atti SEM 49/14, D50-D53, e 50/12, D51-D55), che, in ogni caso, a tal proposito va rammentato come a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, compresi anche i bambini, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenze del Tribunale E-19/2022; D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4; cfr. anche Georgia: sistema sanitario e accesso alle cure sanitarie, Rapporto tematico dell'analisi del Paese dell'OSAR [Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati], 31 gennaio 2024, p.to 3.1 segg. [in seguito: rapporto OSAR]), che pertanto, conto tenuto delle allegazioni dei ricorrenti quanto alla loro precaria situazione finanziaria (cfr. atti SEM 49/14, D22, D40, D49-D53, D79, D80, D94 e D95, e 50/12, D22, D34, D36, D37, D43 e D50-D55), non vi è motivo di ritenere che non avranno accesso all'assicurazione malattia e al sostegno finanziario statale di cui al paragrafo precedente, che per quanto concerne nello specifico l'affezione nefrologica del ricorrente, egli ha già avuto accesso alle cure nel suo Paese d'origine, segnatamente sarebbe stato sottoposto a visite e controlli regolari presso medici specialisti a H._______ e a I._______ e avrebbe avuto accesso ai medicamenti necessari (cfr. atti SEM 49/14, D39, D40, D58, D60-D64, D71-D74, D83 e D92 e 50/12, D34, D49), che per di più, in Georgia esiste un programma statale specifico per le persone che soffrono di insufficienza renale, gestito dalla "Social Service Agency", le cui spese sono interamente sostenute dallo Stato, e l'accesso non è sottoposto ad alcuna restrizione; che il programma comprende gli esami, la fornitura di farmaci specifici, l'emodialisi, la dialisi ventricolare e il trapianto renale (cfr. rapporto OSAR, pag. 18 seg.; sentenza del Tribunale E-2134/2025 del 30 aprile 2025 pag. 10), che, a tali condizioni, il ricorrente potrà ricevere gratuitamente le sedute di dialisi allorquando saranno necessarie, nonché le medicazioni necessarie alla sua patologia e ad eventuali complicazioni, che ciò posto, l'eventuale differenza degli standard medici tra la Svizzera e la Georgia non è di per sé un elemento pertinente e non modifica l'esito della presente sentenza, che il trapianto di reni - trattamento al quale aspira il ricorrente, rispettivamente specificamente al trapianto da donatori deceduti - è una prestazione medica altamente specializzata che necessita di considerabili risorse, nonché di personale qualificato in chirurgia e in cure post-operatorie; che pertanto una tale prestazione medica non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-2134/2025 pag. 10; D-422/2023 del 6 febbraio 2023 consid. 7.4.2), che, detto questo, la Georgia dispone - nel quadro del programma statale citato - della possibilità di eseguire un trapianto renale da donatori viventi, anche se l'accesso a un tale intervento è sottomesso a un sistema di razionamento (tetto finanziario per anno) ed eventualmente alla creazione di una lista d'attesa, come d'altra parte è previsto anche in Svizzera (cfr. al riguardo, sentenza del Tribunale D-422/2023 consid. 7.4.2 e riferimenti citati; cfr. ugualmente il rapporto OSAR, pag. 20, che osserva che i trapianti di reni eseguiti da donatori viventi sono relativamente frequenti in Georgia ed interamente presi a carico dall'assicurazione universale), che per quanto riguarda la figlia maggiore, si rileva che i bambini tra i sei e 18 anni di età beneficiano della totalità delle prestazioni dell'UHCP (cfr. rapporto OSAR, pag. 8); che gli insorgenti non hanno reso verosimile che ciò non si applicherebbe alle loro figlie, ovvero che l'accesso a delle cure espressamente richieste o necessarie sarebbe stato o sarà negato, che per di più, per C._______ è indicata tra l'altro la frequentazione di un asilo nido (cfr. atto SEM 73/11, pt. 8); che dagli atti si evince che ella ha già frequentato l'asilo nido in Georgia fino all'espatrio, e che potrà dunque tornarci una volta rientrata in tale Paese (cfr. atto SEM 44/3), che del resto, con il ricorso, i ricorrenti si limitano in sostanza a ribadire quanto fatto valere nell'ambito della procedura di prima istanza rispettivamente a contestare la valutazione della SEM, senza sollevare motivi concreti e seri, atti ad inficiare quanto precede, che, alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute dei ricorrenti e della figlia maggiore esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute degli insorgenti, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per gli stessi di rimanere in Svizzera, anche tenuto conto del raggiungimento dello stadio 5 dell'insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente e della vulnerabilità della figlia maggiore, che nemmeno la situazione personale dei ricorrenti giustifica una diversa valutazione del caso, che il ricorrente - a prescindere dalla sua buona formazione e dalla pluriennale e diversificata esperienza lavorativa (cfr. atto SEM 49/14, D5, D12-D17, D20 e D21), le quali potrebbero inficiarsi qualora non vi fosse un miglioramento dello stato di salute - dispone di una solida rete di famigliari e amici che lo hanno già sostenuto in passato finanziariamente, con cui è tutt'ora in buoni rapporti, e non vi è pertanto motivo per ritenere che non dovrebbero continuare a sostenerlo, segnatamente con l'organizzazione logistica delle sue cure in caso di necessità (cfr. atto SEM 49/14, D9, D18, D23-D25, D27, D86 e D90), che la ricorrente possiede una laurea universitaria in (...) e vanta un'esperienza professionale quasi decennale (cfr. atto SEM 50/12, D16-D22 e D41); che ha già lavorato anche in seguito alla nascita della seconda figlia (cfr. atto SEM 50/12, D18) e che percepiva un buono stipendio (cfr. atto SEM 50/12, D22); che potrebbe chiedere aiuto per la cura delle figlie nella rete di parenti - con cui è in buoni rapporti (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D26) - e amici; che in particolare sua madre è in pensione e la ricorrente non ha menzionato alcun motivo per cui non potrebbe sostenerla nella cura delle figlie (cfr. atto SEM 50/12, D24 e D44); che, salvo un leggero disturbo psicologico che può essere trattato nel suo Paese d'origine, la ricorrente è in buona salute (cfr. atto SEM 50/12, D5); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'interessata non sarà in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro e di far fronte, almeno in parte, ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, che le figlie dei ricorrenti hanno (...) anni e potranno tornare in Georgia - dove dispongono di un'ampia rete di parenti - insieme ai loro genitori; che considerato ciò, nonché la loro età e il tempo trascorso in Svizzera, la partenza da questo Paese non comporta uno sradicamento rilevante per la presente procedura (cfr. sentenza del Tribunale D-1056/2025 del 7 aprile 2025 consid. 9.3.4), che per quanto concerne le modalità di rimpatrio concrete che saranno messe in atto (esplicitate dalla SEM nella decisione impugnata), esse appaiono adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza, che conto tenuto della coordinazione e della cooperazione specifica attuata tra la SEM, le autorità cantonali, l'Ambasciata svizzera a Tbilisi e il Ministero della salute georgiano, nonché e soprattutto dell'esperienza acquisita nell'ambito del trasferimento/trasporto di una persona malata, anche nel caso in cui la stessa sia già sottoposta a dialisi, non vi è motivo di dubitare che la continuità delle cure di cui in particolare il ricorrente necessita non sarà garantita (cfr. le sentenze del Tribunale E-2134/2025 pag. 11 e E-1693/2020 del 17 dicembre 2020 let. N e consid. 4.7.2), che in conclusione, i ricorrenti non hanno fatto valere indizi concreti atti a sovvertire la presunzione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 e 5 LStrI), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l'autorità inferiore ha altresì stabilito in modo corretto e completo i fatti determinanti e non s'impone dunque un rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova decisione; che invero, alla luce di quanto precede, il raggiungimento dello stadio 5 dell'insufficienza renale cronica di cui è affetto il ricorrente non modifica l'esito della procedura, e anche la situazione medica della figlia maggiore risulta sufficientemente acclarata, motivo per il quale la richiesta dei ricorrenti in via subordinata è respinta, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, altresì, la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: