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D-4068/2022

D-4068/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-22 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente l’asilo ha rife- rito in buona sostanza di aver chiesto protezione alla Svizzera poiché con- frontato, nel Paese di provenienza, con le minacce di alcuni malavitosi; che più precisamente, egli ha raccontato di essere un commissario delle forze

D-4068/2022 Pagina 4 di polizia macedoni e di aver contribuito, come tale, all’arresto di un narco- trafficante, ciò che l’avrebbe posto nel collimatore degli associati di quest’ultimo (cfr. atto SEM 17/15, pag. 5, D39-D40); ch’egli ha altresì as- serito di essere stato esposto a razzismo, insulti e mobbing (cfr. atto SEM 17/15, pag. 5, D39-D40), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto ch’egli non possa rivolgersi alle autorità macedoni onde ot- tenere protezione, conto tenuto dell’inserimento della Macedonia del Nord nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe, che con la sua impugnativa, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, egli non avrebbe modo di far capo alla protezione statale; che in effetti, le denunce presentate alle autorità del suo Paese d’origine non avrebbero sortito alcun effetto; che allo stesso modo, egli sarebbe stato rintracciato dai criminali in parola benché fosse stato trasferito; che d’altronde, i malviventi in parola avrebbero intratterrebbero stretti legami con corrotti esponenti delle forze di polizia; che pertanto, egli non sarebbe in misura di ottenere un’effettiva protezione da parte dello Stato macedone, che la tesi ricorsuale non può però essere seguita, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),

D-4068/2022 Pagina 5 che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche: sentenza del Tribunale D-4380/2020 del 9 settembre 2020), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che inoltre, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (cfr. tra le tante, sentenza D-1217/2022 del 28 marzo 2022), che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. al- legato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità macedoni, che secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di ga- rantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cit- tadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottempe-

D-4068/2022 Pagina 6 ranti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che in primo luogo, dagli atti all’inserto nulla permette di concludere quanto al fatto che l’insorgente abbia effettivamente presentato delle denunce in ragione delle persecuzioni ch’egli riferisce di aver subito in patria, che ad ogni modo, nulla consente a questo stadio di ritenere che le autorità macedoni – quandanche effettivamente adite con querele – non abbiano avviato gli accertamenti richiesti dalle circostanze, che su tali presupposti, la supposta indolenza di quest’ultime autorità si riduce ad una mera asserzione di parte, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un’im- possibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che essendo riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti non si riscontra alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare che in specie si trattava unica- mente di verificare l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine in forza ad una presunzione legale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),

D-4068/2022 Pagina 7 che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge- neralmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Macedonia del Nord non è caratteriz- zata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevol- mente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’ese- cuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, la querelata decisione va confermata,

D-4068/2022 Pagina 8 che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4068/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4068/2022 Sentenza del 22 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Macedonia del Nord, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi);decisione della SEM dell'8 settembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato - cittadino della Macedonia del Nord di etnia turca - ha presentato in Svizzera il 1° maggio 2022 (cfr. atto SEM 3/2), il rilevamento delle generalità del 6 maggio 2022 (cfr. atto SEM 13/9) ed il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il 29 agosto 2022 (cfr. atto SEM 17/15), la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d'asilo (cfr. atto SEM 18/6) ed il relativo parere inoltrato dalla rappresentanza legale il 7 settembre 2022 (cfr. atto SEM 20/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dell'8 settembre 2022, notificata il giorno medesimo (cfr. atto SEM 22/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 23/1), il ricorso del 15 settembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 16 settembre 2022), per il cui tramite l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, all'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale il ricorrente chiede la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio, chiedendo altresì di essere esentato dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente l'asilo ha riferito in buona sostanza di aver chiesto protezione alla Svizzera poiché confrontato, nel Paese di provenienza, con le minacce di alcuni malavitosi; che più precisamente, egli ha raccontato di essere un commissario delle forze di polizia macedoni e di aver contribuito, come tale, all'arresto di un narcotrafficante, ciò che l'avrebbe posto nel collimatore degli associati di quest'ultimo (cfr. atto SEM 17/15, pag. 5, D39-D40); ch'egli ha altresì asserito di essere stato esposto a razzismo, insulti e mobbing (cfr. atto SEM 17/15, pag. 5, D39-D40), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto ch'egli non possa rivolgersi alle autorità macedoni onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento della Macedonia del Nord nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe, che con la sua impugnativa, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, egli non avrebbe modo di far capo alla protezione statale; che in effetti, le denunce presentate alle autorità del suo Paese d'origine non avrebbero sortito alcun effetto; che allo stesso modo, egli sarebbe stato rintracciato dai criminali in parola benché fosse stato trasferito; che d'altronde, i malviventi in parola avrebbero intratterrebbero stretti legami con corrotti esponenti delle forze di polizia; che pertanto, egli non sarebbe in misura di ottenere un'effettiva protezione da parte dello Stato macedone, che la tesi ricorsuale non può però essere seguita, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche: sentenza del Tribunale D-4380/2020 del 9 settembre 2020), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che inoltre, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante, sentenza D-1217/2022 del 28 marzo 2022), che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni, che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che in primo luogo, dagli atti all'inserto nulla permette di concludere quanto al fatto che l'insorgente abbia effettivamente presentato delle denunce in ragione delle persecuzioni ch'egli riferisce di aver subito in patria, che ad ogni modo, nulla consente a questo stadio di ritenere che le autorità macedoni - quandanche effettivamente adite con querele - non abbiano avviato gli accertamenti richiesti dalle circostanze, che su tali presupposti, la supposta indolenza di quest'ultime autorità si riduce ad una mera asserzione di parte, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che essendo riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti non si riscontra alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare che in specie si trattava unicamente di verificare l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine in forza ad una presunzione legale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Macedonia del Nord non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard