Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4380/2020 Sentenza del 9 settembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato l'(...), Bosnia e Erzegovina, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 26 agosto 2020 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 luglio 2020, il rilevamento delle generalità del 23 luglio 2020 (atto 13/10) ed il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 19 agosto 2020 (atto 22/18; di seguito verbale), la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d'asilo del 24 agosto 2020 ed il relativo parere della rappresentanza legale del 25 agosto 2020, il decreto d'accusa del 25 agosto 2020 per mezzo del quale è stata proposta la condanna dell'interessato ad una pena detentiva di dieci giorni, sospesa condizionalmente per due anni, per titolo infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 agosto 2020 notificata il giorno medesimo (cfr. atto 27/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 2 settembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 settembre 2020), per il cui tramite l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio chiedendo, altresì di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, l'incarto elettronico dell'autorità di prima istanza ed i mezzi di prova versati agli atti dall'insorgente all'attenzione della medesima, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 4 settembre 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente asilo, cittadino della Bosnia ed Erzegovina di etnia bosniaca proveniente da B._______, ha chiesto la protezione della Svizzera in quanto teme di subire rappresaglie da tale C._______, figlio di un ex-commilitone delle guerre balcaniche ch'egli avrebbe contribuito a far condannare nel (...) ad una pluriennale pena detentiva per crimini di guerra deponendo a suo carico quale di testimone e beneficiando contestualmente di misure di protezione della State Investigation and Protection Agency (SIPA); che invero, a seguito del rilascio di quest'ultimo, C._______ lo avrebbe minacciato di morte; che il richiedente asilo si sarebbe recato alla polizia per sporgere denuncia; che l'autore delle minacce sarebbe stato fermato ed interrogato dalle autorità, senza però che all'interessato venisse rilasciata una copia del verbale; che una quindicina di giorni dopo, egli avrebbe incontrato C._______ per strada, il quale lo avrebbe nuovamente minacciato, da cui il susseguente espatrio (cfr. verbale, D52 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto che egli non possa rivolgersi alle autorità bosniache onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento della Bosnia ed Erzegovina nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, egli non avrebbe modo di far capo alla protezione statale; che le autorità bosniache, nonostante gli abbiano permesso di beneficiare di alcune misure di salvaguardia durante il processo, non avrebbero garantito il suo anonimato; che uno scambio di informazioni con un'esperta della questione raccolto dai ricercatori dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar) ed allegato al gravame dimostrerebbe le criticità nel sistema di protezione dei testimoni di crimini di guerra, insufficienze altresì referenziate da Human Rights Watch a da altri enti; che così, non si potrebbe affermare che le autorità bosniache abbiano posto in essere tutte le necessarie tutele; che dipoi, l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore sarebbe inesatto e/o incompleto anche in virtù della mancata analisi circa l'accessibilità della protezione offerta dalla SIPA, atteso che l'insorgente avrebbe a più riprese precisato di non aver potuto attivare misure di salvaguardia senza essere in possesso del verbale; che la scelta di non rivolgersi ad un'altra stazione di polizia sarebbe inoltre perfettamente comprensibile, visto che per tutta la durata dell'inchiesta egli avrebbe ad ogni modo dovuto risiedere nei pressi del persecutore; che l'assenza di misure di protezione specifiche sarebbe del resto stata resa plausibile anche dalle risultanze del precitato rapporto Osar ed avrebbe condotto ad una diminuzione del tasso di condanne per crimini di guerra a fronte del timore di testimoniare di coloro che hanno assistito a tali atti; che andrebbe altresì considerato il fenomeno della corruzione ed il possibile legame di connivenza tra il commissario di polizia e l'autore delle minacce; che tutto ciò a dimostrare il fatto che l'autorità inferiore avrebbe disatteso il principio inquisitorio ed applicato in modo erroneo gli art. 3 e 44 LAsi, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che inoltre, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha inserito Bosnia ed Erzegovina nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM) e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità bosniache (cfr. sentenza del Tribunale E-4314/2018 del 9 agosto 2018 consid. 5.3), che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in specie l'insorgente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno della sua tesi circa l'incapacità e/o la non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che sebbene siano state rese quantomeno verosimili alcune criticità nel sistema di salvaguardia dei testimoni di crimini di guerra, quest'ultime non sono tali sovvertire la presunzione di protezione da parte delle autorità di un paese designato come sicuro ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che più generalmente, le azioni intraprese a propria tutela dal ricorrente, che si è limitato a recarsi presso la polizia locale senza interessarsi quanto alla possibilità di prendere contatto con altri enti - sia tale attitudine comprensibile o meno - risultano ingiustificatamente esigue e perciò inatte a rimettere in discussione il principio della sussidiarietà della protezione internazionale; che del resto, il presunto autore delle minacce è stato effettivamente prelevato e sentito dalla polizia, cosa che a questo stadio ed in assenza di ulteriori iniziative da parte del ricorrente, conferma di principio l'effettività delle azioni delle forze di sicurezza; che dedurre un'impossibilità generalizzata a far capo alla protezione statale dalla sola mancata consegna di un verbale è quantomeno eccessivo, che pertanto non si può partire dall'assunto che le autorità bosniache non siano in grado o volenterose di fornire al ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, tutt'ora non concretizzatisi, ad opera di C._______, che essendo riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti non si riscontra alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare che in specie si trattava unicamente di verificare l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine in forza ad una presunzione legale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli