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D-229/2025

D-229/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-10 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, madre serba di etnia rom e padre kosovaro di etnia rom con tre figli minorenni, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 novembre 2024 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione [di se- guito: SEM o autorità inferiore] n. […]-4/2, 5/2, 6/2, 7/2 e 8/2). A.b Il 18 dicembre 2024, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo degli interessati (cfr. atti SEM n. 42/18 e 43/15). La coppia ha in sostanza riferito che dal 2016 avrebbe vissuto alternativamente a F._______ in Serbia, luogo di provenienza della ricorrente, e a G._______ in Kosovo, presso il nonno del ricorrente, al fine di evitare discriminazioni ed emarginazioni da parte di terzi e di famigliari dovuti alla loro prove- nienza. Essi hanno esposto vari episodi topici per la propria decisione d’espatrio: - nel marzo 2018 a F._______ degli individui avrebbero scritto sul muro dell’abitazione dei ricorrenti degli insulti diretti all’interessato in ragione della sua provenienza. Essi avrebbero vanamente tentato di depositare una denuncia, in quanto i poliziotti che si sarebbero presentati sul luogo avrebbero inizialmente chiesto loro se vi fossero dei testimoni e, dopo aver preso conoscenza della loro etnia e provenienza, sarebbero venuti meno ai propri doveri. - A maggio 2018 a G._______, l’interessata avrebbe subìto un aborto spontaneo e il necessario conseguente intervento ospedaliero di ra- schiamento sarebbe stato eseguito senza anestesia in ragione della sua nazionalità. - Nel luglio 2018 a G._______ dei giovani avrebbero lanciato dei sassi contro gli insorgenti insultando l’interessata in ragione della sua prove- nienza. I poliziotti intervenuti avrebbero minimizzato la situazione di- chiarando che si sarebbe trattato di un atto compiuto da minorenni e che avrebbero unicamente potuto avvisare i genitori degli stessi. - Nell’ottobre 2020 in un parco a F._______ un individuo avrebbe solle- vato con disprezzo uno dei figli, insultando pesantemente l’interessata per aver concepito dei figli con un uomo di origine albanese, gettando infine a terra il bambino e cercando di picchiarla. Ella avrebbe tentato vanamente di denunciare l’uomo, in quanto quest’ultimo avrebbe

D-229/2025 Pagina 3 fornito una versione dei fatti discordante e l’interessata non sarebbe riuscita ad ottenere alcuna testimonianza in suo favore da parte delle altre persone presenti al parco. - In seguito, gli interessati si sarebbero recati nuovamente in Kosovo, dove il ricorrente sarebbe stato emarginato dalla propria famiglia e avrebbe subìto commenti discriminatori sul posto di lavoro in ragione della sua relazione con una donna di origine serba. - Il 30 ottobre 2024 in Kosovo l’interessata sarebbe stata seguita, insul- tata, picchiata, e minacciata con un coltello, in ragione delle sue origini, da parte di quattro uomini, poi fuggiti al passaggio di un autoveicolo. Anche per tale episodio le autorità di polizia avrebbero evidenziato come la denuncia da essa inoltrata non avrebbe avuto alcun seguìto e che anzi la stessa interessata sarebbe potuta incorrere in una sanzione per “false accuse”. A seguito di tale episodio, gli interessati avrebbero definitivamente deciso di espatriare. B. Con decisione dell’8 gennaio 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifu- giati, ha respinto le loro domande d’asilo e ha pronunciato il loro allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 47/11). C. Con ricorso datato 3 settembre 2024 (notificato il 14 gennaio 2025, cfr. tim- bro del plico raccomandato) gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il ricono- scimento della loro qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo. In subor- dine, essi hanno chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento verso il Kosovo. Essi hanno presentato, inoltre, istanza di conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nel corso della procedura, la ricorrente e il figlio E._______ si sono sotto- posti a visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei conside- randi.

D-229/2025 Pagina 4 E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest’ultima.

E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), rinunciando, in applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, allo scambio degli scritti.

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E. 4.1 Nella querelata decisione l’autorità inferiore ha sostanzialmente ram- mentato che, sia la Serbia che il Kosovo, rientrano tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, evidenziando come in casu non vi sarebbero indizi che permettereb- bero di sovvertire tale presunzione. Peraltro, gli insorgenti non si sarebbero avvalsi delle facoltà di ottenere una protezione adeguata da parte delle au- torità serbe e kosovare contro le persecuzioni subìte. Infine, i motivi allegati non sarebbero rilevanti in materia d’asilo.

E. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti avversano la valutazione della SEM soste- nendo che Kosovo e Serbia non garantirebbero una protezione adeguata alle persone appartenenti alla minoranza rom e che conseguentemente non dovrebbero essere considerati Paesi sicuri per individui appartenenti a minoranze etniche. Le persecuzioni patite in ragione della loro etnia co- stituirebbero inoltre un fondato timore di subire ulteriori persecuzioni.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già

D-229/2025 Pagina 6 stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.4.1 Il Consiglio federale designa, come Stati sicuri, gli Stati in cui, se- condo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), verificando periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi).

E. 5.4.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non da organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il ricono- scimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in que- stione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Conv. rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex pluris sentenze del TAF E- 55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3; D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). In questo contesto peraltro, qualora lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità; presunzione sovvertibile soltanto in presenza di indizi concreti (ex multis sentenza del TAF D–76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5). Secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione indi- viduale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicu- rezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un pro- cedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1;

D-229/2025 Pagina 7 2011/51 consid. 6.1; sentenza del TAF D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2).

E. 5.4.3 Nel caso in disamina, la ricorrente possiede una carta d’identità serba, mentre che il ricorrente dispone di una carta d’identità kosovara (cfr. ID-004/2 e ID-005/2). Ora, sia la Serbia che il Kosovo rientrano nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ragion per cui esiste una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe e kosovare.

E. 5.5 Ciò detto, i ricorrenti non hanno apportato elementi sufficienti atti a sov- vertire tale presunzione.

E. 5.5.1 Anzitutto, per quanto avvenuto in Kosovo, le discriminazioni che il ricorrente avrebbe subìto nel 2018 o prima, e meglio l’emarginazione da parte dei famigliari e le offese sul posto di lavoro, non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pre- giudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi. Detto altrimenti, queste difficoltà sociali non rendono l’esistenza dell’insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo. Per quanto attiene invece all’episodio relativo all’intervento ginecologico senza anestesia, conseguentemente all’aborto spontaneo subìto dalla ri- corrente, il Tribunale non riscontra l’esistenza di alcuna persecuzione di- retta contro la stessa, ritenute infatti le sue urgenti condizioni di salute che avrebbero imposto di intervenire senza indugio. In merito all’aggressione con il lancio di pietre da parte degli adolescenti, il Tribunale ritiene che i ricorrenti avrebbero potuto persistere depositando una denuncia penale ed ignorando le affermazioni dell’agente di polizia. Infine, anche per quanto attiene all’aggressione subìta dalla ricorrente in data 30 ottobre 2024, ella avrebbe potuto persistere e depositare una de- nuncia penale presso le autorità di polizia e, qualora vi fossero state ulte- riori resistenze, ella avrebbe potuto denunciare tali fatti ad un’autorità su- periore. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano esau- rito tutte le possibilità loro offerte per ottenere protezione.

E. 5.5.2 Per quanto attiene invece agli episodi avvenuti in Serbia, ovvero l’emarginazione famigliare della ricorrente, ad esclusione della nonna, ed il disprezzo dei ricorrenti vista l’origine albanese e rom dei figli, nonché l’affissione di parole discriminatorie sull’abitazione famigliare e l’episodio

D-229/2025 Pagina 8 avvenuto al parco giochi, va detto che essi non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudi- zio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non si può infatti affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l’esistenza degli insorgenti in Serbia impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo. A ciò si aggiunge che la sola appartenenza all’etnia rom non co- stituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024; E-4289/2019 del 6 settembre 2019). Negli ultimi due episodi soprammenzionati, i ricorrenti hanno tentato di ot- tenere il sostegno delle autorità di polizia, senza successo. In tali circo- stanze, essi avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori, denunciando l’atteggiamento dei funzionari di grado inferiore.

E. 5.5.3 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall’analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, man- cando già in specie l’elemento oggettivo della definizione di timore di espo- sizione a seri pregiudizi, così come sancito all’art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto.

E. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiu- dizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF

D-229/2025 Pagina 9 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 7.1 Con l’impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l’esecuzione dell’allontanamento, postu- lando conseguentemente la concessione dell’ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l’esecu- zione dell’allontanamento.

E. 7.2 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 7.3 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI- CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono pre- valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In sif- fatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). D’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica pos- sono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121–148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il pro- filo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI.

D-229/2025 Pagina 10 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 7.4 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. All’occorrenza, la situazione vigente in Serbia e in Kosovo non è caratte- rizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale. Detti Paesi sono del resto stati inseriti dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esi- gibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concer- nente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024, pag. 8). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’ese- cuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esi- stenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’ur- genza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere con- siderata ragionevolmente esigibile. Invece non lo è più, ai sensi della di- sposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro inte- grità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). In proposito giova anzitutto osservare che al figlio E._______ è stata in passato diagnosticata una displasia metafisaria delle gambe, per cui non necessita a priori cure o terapie. Inoltre, il rapporto di dimissione dal Pronto

D-229/2025 Pagina 11 soccorso dell’(…) dell’(…) indica che lo stesso aveva contratto un'infe- zione delle vie aeree superiori febbrile, in trattamento con Algifor Junior 100mg/5ml sosp orale 200 ml fino al (…), Nasivin Pur dosier-spray 0.025 % e, in caso di dolore e/o febbre, Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml (cfr. atto SEM n. 50/1). L’ulteriore rapporto del (…) indica invece che al bambino è stata diagnosticata una polmonite atipica, in cura con Algifor Junior 100mg/5ml sosp orale 200 ml fino al (…), Azithromycin Pfizer polv 200 mg/5ml fino al (…) e, in presenza di febbre, Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml fino al (…) (cfr. atto SEM n. 51/2). Infine, il rapporto medico del (…) ha confermato la diagnosi di ginocchio varo bilaterale, per il quale non sono necessari trattamenti a carattere conservativo o chirurgici, ma unicamente un monitoraggio clinico (cfr. atto SEM n. 56/2). A tutti i figli è stata inoltre diagnosticata la scabbia, in trattamento con Iver- mectin 4.5 mg da ripetere dopo 10 giorni (cfr. atti SEM n. 57/4, 58/4 e 59/4). Nonostante tali problematiche mediche, i figli non presentano, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gra- vità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di allontanamento in Kosovo o in Serbia. Ad ogni modo, in caso di necessità, l’accesso alle strutture mediche sufficienti in Kosovo e Serbia è garantito (cfr. sentenze del TAF E- 5877/2022 dell’8 luglio 2024 consid. 6.2.3; E-3751/2024 del 26 giugno 2024 pag. 7), Per quanto attiene invece al gesto anticonservativo compiuto dalla ricor- rente il (…) e trattato con KCI retard Hausmann 10 mmol drag fino al (…) (cfr. atto SEM n. 53/2), il Tribunale osserva che un peggioramento del qua- dro psichico a seguito di una decisione negativa d’asilo non preclude di principio l’esecuzione dell’allontanamento, anche in concomitanza con ten- tativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell’11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3). Infine, non risulta dall’incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti, per motivi individuali. I ricorrenti sono infatti giovani e godono di buona salute. In Kosovo hanno vissuto presso il nonno paterno del ricorrente a G._______ e presso un locale in affitto a G._______ e, ad ogni modo, la di lui famiglia dispone di una casa di proprietà a G._______ attualmente non occupata. Egli ha inoltre lavorato

D-229/2025 Pagina 12 in modo saltuario nel settore edile, riuscendo così a mantenere la propria famiglia. In Serbia, invece, i ricorrenti hanno vissuto nell’abitazione fami- gliare dell’interessata a F._______ ad oggi abitata dalla di lei nonna con cui hanno buoni rapporti. Inoltre il ricorrente parla il serbo e ha trovato in pas- sato delle attività lavorative in tale Paese. Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 7.5 Infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 7.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’esecuzione dell’allontana- mento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In spe- cie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria – così come concluso in su- bordine dai ricorrenti nel loro gravame – non entra pertanto in considera- zione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.

E. 8 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in

D-229/2025 Pagina 13 materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-229/2025 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-229/2025 Sentenza del 10 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Kaspar Gerber, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Serbia, B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), Kosovo, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM dell'8 gennaio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, madre serba di etnia rom e padre kosovaro di etnia rom con tre figli minorenni, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 novembre 2024 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-4/2, 5/2, 6/2, 7/2 e 8/2). A.b Il 18 dicembre 2024, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo degli interessati (cfr. atti SEM n. 42/18 e 43/15). La coppia ha in sostanza riferito che dal 2016 avrebbe vissuto alternativamente a F._______ in Serbia, luogo di provenienza della ricorrente, e a G._______ in Kosovo, presso il nonno del ricorrente, al fine di evitare discriminazioni ed emarginazioni da parte di terzi e di famigliari dovuti alla loro provenienza. Essi hanno esposto vari episodi topici per la propria decisione d'espatrio:

- nel marzo 2018 a F._______ degli individui avrebbero scritto sul muro dell'abitazione dei ricorrenti degli insulti diretti all'interessato in ragione della sua provenienza. Essi avrebbero vanamente tentato di depositare una denuncia, in quanto i poliziotti che si sarebbero presentati sul luogo avrebbero inizialmente chiesto loro se vi fossero dei testimoni e, dopo aver preso conoscenza della loro etnia e provenienza, sarebbero venuti meno ai propri doveri.

- A maggio 2018 a G._______, l'interessata avrebbe subìto un aborto spontaneo e il necessario conseguente intervento ospedaliero di raschiamento sarebbe stato eseguito senza anestesia in ragione della sua nazionalità.

- Nel luglio 2018 a G._______ dei giovani avrebbero lanciato dei sassi contro gli insorgenti insultando l'interessata in ragione della sua provenienza. I poliziotti intervenuti avrebbero minimizzato la situazione dichiarando che si sarebbe trattato di un atto compiuto da minorenni e che avrebbero unicamente potuto avvisare i genitori degli stessi.

- Nell'ottobre 2020 in un parco a F._______ un individuo avrebbe sollevato con disprezzo uno dei figli, insultando pesantemente l'interessata per aver concepito dei figli con un uomo di origine albanese, gettando infine a terra il bambino e cercando di picchiarla. Ella avrebbe tentato vanamente di denunciare l'uomo, in quanto quest'ultimo avrebbe fornito una versione dei fatti discordante e l'interessata non sarebbe riuscita ad ottenere alcuna testimonianza in suo favore da parte delle altre persone presenti al parco.

- In seguito, gli interessati si sarebbero recati nuovamente in Kosovo, dove il ricorrente sarebbe stato emarginato dalla propria famiglia e avrebbe subìto commenti discriminatori sul posto di lavoro in ragione della sua relazione con una donna di origine serba.

- Il 30 ottobre 2024 in Kosovo l'interessata sarebbe stata seguita, insultata, picchiata, e minacciata con un coltello, in ragione delle sue origini, da parte di quattro uomini, poi fuggiti al passaggio di un autoveicolo. Anche per tale episodio le autorità di polizia avrebbero evidenziato come la denuncia da essa inoltrata non avrebbe avuto alcun seguìto e che anzi la stessa interessata sarebbe potuta incorrere in una sanzione per "false accuse". A seguito di tale episodio, gli interessati avrebbero definitivamente deciso di espatriare. B. Con decisione dell'8 gennaio 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le loro domande d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 47/11). C. Con ricorso datato 3 settembre 2024 (notificato il 14 gennaio 2025, cfr. timbro del plico raccomandato) gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della loro qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo. In subordine, essi hanno chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo. Essi hanno presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nel corso della procedura, la ricorrente e il figlio E._______ si sono sottoposti a visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF), rinunciando, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore ha sostanzialmente rammentato che, sia la Serbia che il Kosovo, rientrano tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, evidenziando come in casu non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione. Peraltro, gli insorgenti non si sarebbero avvalsi delle facoltà di ottenere una protezione adeguata da parte delle autorità serbe e kosovare contro le persecuzioni subìte. Infine, i motivi allegati non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti avversano la valutazione della SEM sostenendo che Kosovo e Serbia non garantirebbero una protezione adeguata alle persone appartenenti alla minoranza rom e che conseguentemente non dovrebbero essere considerati Paesi sicuri per individui appartenenti a minoranze etniche. Le persecuzioni patite in ragione della loro etnia costituirebbero inoltre un fondato timore di subire ulteriori persecuzioni. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5.4 5.4.1 Il Consiglio federale designa, come Stati sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), verificando periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). 5.4.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non da organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Conv. rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex pluris sentenze del TAF E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3; D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). In questo contesto peraltro, qualora lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità; presunzione sovvertibile soltanto in presenza di indizi concreti (ex multis sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5). Secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; sentenza del TAF D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2). 5.4.3 Nel caso in disamina, la ricorrente possiede una carta d'identità serba, mentre che il ricorrente dispone di una carta d'identità kosovara (cfr. ID-004/2 e ID-005/2). Ora, sia la Serbia che il Kosovo rientrano nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ragion per cui esiste una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe e kosovare. 5.5 Ciò detto, i ricorrenti non hanno apportato elementi sufficienti atti a sovvertire tale presunzione. 5.5.1 Anzitutto, per quanto avvenuto in Kosovo, le discriminazioni che il ricorrente avrebbe subìto nel 2018 o prima, e meglio l'emarginazione da parte dei famigliari e le offese sul posto di lavoro, non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Detto altrimenti, queste difficoltà sociali non rendono l'esistenza dell'insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. Per quanto attiene invece all'episodio relativo all'intervento ginecologico senza anestesia, conseguentemente all'aborto spontaneo subìto dalla ricorrente, il Tribunale non riscontra l'esistenza di alcuna persecuzione diretta contro la stessa, ritenute infatti le sue urgenti condizioni di salute che avrebbero imposto di intervenire senza indugio. In merito all'aggressione con il lancio di pietre da parte degli adolescenti, il Tribunale ritiene che i ricorrenti avrebbero potuto persistere depositando una denuncia penale ed ignorando le affermazioni dell'agente di polizia. Infine, anche per quanto attiene all'aggressione subìta dalla ricorrente in data 30 ottobre 2024, ella avrebbe potuto persistere e depositare una denuncia penale presso le autorità di polizia e, qualora vi fossero state ulteriori resistenze, ella avrebbe potuto denunciare tali fatti ad un'autorità superiore. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano esaurito tutte le possibilità loro offerte per ottenere protezione. 5.5.2 Per quanto attiene invece agli episodi avvenuti in Serbia, ovvero l'emarginazione famigliare della ricorrente, ad esclusione della nonna, ed il disprezzo dei ricorrenti vista l'origine albanese e rom dei figli, nonché l'affissione di parole discriminatorie sull'abitazione famigliare e l'episodio avvenuto al parco giochi, va detto che essi non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si può infatti affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza degli insorgenti in Serbia impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. A ciò si aggiunge che la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024; E-4289/2019 del 6 settembre 2019). Negli ultimi due episodi soprammenzionati, i ricorrenti hanno tentato di ottenere il sostegno delle autorità di polizia, senza successo. In tali circostanze, essi avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori, denunciando l'atteggiamento dei funzionari di grado inferiore. 5.5.3 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Con l'impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). D'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. All'occorrenza, la situazione vigente in Serbia e in Kosovo non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale. Detti Paesi sono del resto stati inseriti dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024, pag. 8). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile. Invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). In proposito giova anzitutto osservare che al figlio E._______ è stata in passato diagnosticata una displasia metafisaria delle gambe, per cui non necessita a priori cure o terapie. Inoltre, il rapporto di dimissione dal Pronto soccorso dell'(...) dell'(...) indica che lo stesso aveva contratto un'infezione delle vie aeree superiori febbrile, in trattamento con Algifor Junior 100mg/5ml sosp orale 200 ml fino al (...), Nasivin Pur dosier-spray 0.025 % e, in caso di dolore e/o febbre, Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml (cfr. atto SEM n. 50/1). L'ulteriore rapporto del (...) indica invece che al bambino è stata diagnosticata una polmonite atipica, in cura con Algifor Junior 100mg/5ml sosp orale 200 ml fino al (...), Azithromycin Pfizer polv 200 mg/5ml fino al (...) e, in presenza di febbre, Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml fino al (...) (cfr. atto SEM n. 51/2). Infine, il rapporto medico del (...) ha confermato la diagnosi di ginocchio varo bilaterale, per il quale non sono necessari trattamenti a carattere conservativo o chirurgici, ma unicamente un monitoraggio clinico (cfr. atto SEM n. 56/2). A tutti i figli è stata inoltre diagnosticata la scabbia, in trattamento con Ivermectin 4.5 mg da ripetere dopo 10 giorni (cfr. atti SEM n. 57/4, 58/4 e 59/4). Nonostante tali problematiche mediche, i figli non presentano, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di allontanamento in Kosovo o in Serbia. Ad ogni modo, in caso di necessità, l'accesso alle strutture mediche sufficienti in Kosovo e Serbia è garantito (cfr. sentenze del TAF E-5877/2022 dell'8 luglio 2024 consid. 6.2.3; E-3751/2024 del 26 giugno 2024 pag. 7), Per quanto attiene invece al gesto anticonservativo compiuto dalla ricorrente il (...) e trattato con KCI retard Hausmann 10 mmol drag fino al (...) (cfr. atto SEM n. 53/2), il Tribunale osserva che un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa d'asilo non preclude di principio l'esecuzione dell'allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3). Infine, non risulta dall'incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti, per motivi individuali. I ricorrenti sono infatti giovani e godono di buona salute. In Kosovo hanno vissuto presso il nonno paterno del ricorrente a G._______ e presso un locale in affitto a G._______ e, ad ogni modo, la di lui famiglia dispone di una casa di proprietà a G._______ attualmente non occupata. Egli ha inoltre lavorato in modo saltuario nel settore edile, riuscendo così a mantenere la propria famiglia. In Serbia, invece, i ricorrenti hanno vissuto nell'abitazione famigliare dell'interessata a F._______ ad oggi abitata dalla di lei nonna con cui hanno buoni rapporti. Inoltre il ricorrente parla il serbo e ha trovato in passato delle attività lavorative in tale Paese. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria - così come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame - non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.

8. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: