Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso.
E. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile, essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge.
E. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Infine, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2 con rinvii).
E. 3 Occorre previamente determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dagli insorgenti, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda.
E. 3.1 I ricorrenti sostengono che la SEM avrebbe dovuto applicare l'art. 11 lett. a regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 gennaio 2013; di seguito: RD III) (procedura familiare) ed entrare nel merito della loro domanda d'asilo esaminandola in procedura nazionale. Avendo applicato l'art. 10 RD III (familiari richiedenti protezione internazionale), essa avrebbe violato il diritto internazionale.
E. 3.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31 cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2.2 Giusta l'art. 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD, RS 0.142.392.68) e l'art. 29a cpv. 1 ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, essa emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 3.2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 2a frase RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nella procedura di presa in carico (inglese: take charge) - qui applicata al ricorrente e alle sue figlie -, ciascuno di questi criteri è applicabile solo se quello precedente non trova applicazione nella fattispecie (cfr. art. 7 par. 1 RD III; principio della gerarchia dei criteri), mentre nella procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - qui applicata alla ricorrente -, in linea di massima non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti).
E. 3.2.4 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 3.2.5 Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 c. 1 RD III).
E. 3.2.6.1 Giusta l'art. 10 RD III, se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
E. 3.2.6.2 L'art. 2 lett. g RD III precisa che rientrano nella nozione di "familiari" i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente - purché essa sia già costituita nel Paese di origine - ed in particolare, il coniuge del richiedente nonché i figli minori di tali coppie o del richiedente - a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale.
E. 3.2.6.3 L'art. 11 lett. a RD III prevede, invece, che quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel RD III porterebbe a trattarle separatamente, è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi.
E. 3.3 Nel caso di specie, la Croazia ha accolto la richiesta della SEM di ripresa in carico - per quanto concerne la ricorrente - e di presa in carico - per quanto attiene al ricorrente e alle figlie - in virtù dell'art. 20 par. 5 rispettivamente dell'art. 10 RD III (cfr. atti SEM n. 1270505 33/2; 1279305-52/2). La ricorrente ha infatti presentato una domanda di protezione internazionale in Croazia per la quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito. Ne consegue che il trattamento di tale domanda nonché di quella del marito unitamente alle figlie spetta alle autorità di tale Paese, avendo i coniugi accettato il trattamento congiunto delle loro domande di protezione internazionale (cfr. atti SEM n. 1270505-49/2, 50/1; 1279305-34/1) e avendo suddetto Paese ammesso esplicitamente la sua competenza per tutta la famiglia (cfr. sopra consid. A.j). Si noti che i ricorrenti eccepiscono a torto che la SEM non li avrebbe informati di un trasferimento in Croazia in seguito al consenso scritto a rimanere uniti (cfr. inviti del 3 ottobre 2023 [atti SEM n. 1270505-44/5; 1279305-25/5]).
E. 3.4 Inoltre, gli asserti secondo cui le autorità croate avrebbero obbligato la ricorrente al prelievo delle impronte digitali risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito, si rileva come la ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]; sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.2).
E. 3.5 La Croazia è dunque competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti.
E. 4 I ricorrenti si oppongono altresì al loro trasferimento verso suddetto Paese, sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 2 RD III.
E. 4.1 Nello specifico, i ricorrenti affermano che al momento dei maltrattamenti subiti, la ricorrente sarebbe già stata registrata come richiedente l'asilo in Croazia. Le autorità croate l'avrebbero maltrattata, costretta a depositare una domanda d'asilo e in seguito allontanata verso l'Italia per mezzo di un "foglio di via". Essi aggiungono che, seppure la presenza della ricorrente in Croazia fosse stata regolamentata solo a seguito dei maltrattamenti, il suo allontanamento verso l'Italia sarebbe avvenuto in ogni caso quando ella aveva acquisito lo statuto di richiedente asilo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il Paese Dublino che la Croazia potrebbe ritenere come competente e che qualora essa invitasse nuovamente la ricorrente a raggiungere l'Italia, ricommetterebbe una violazione del principio di non-refoulement.
E. 4.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 c. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente poiché vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in esso, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 4.2.2 Secondo la più recente prassi del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta - in linea di principio - delle carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; F-3597/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6), e ciò nonostante siano state costatate violenze eccessive da parte di agenti di polizia nei confronti di persone entrate illegalmente sul territorio croato (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2 [sentenza di riferimento]). Nello specifico, occorre astenersi dal trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non possa essere applicato alla propria fattispecie (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; cfr. anche tra le altre le sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 seg.).
E. 4.3.1 Ora, alla luce delle informazioni di cui dispone il Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente, conseguentemente al suo trasferimento ai sensi del RD III, rischi di essere esposta a violenze del tipo descritto nel ricorso. In effetti, come riconosciuto nella sentenza di riferimentoE-1488/2020 del 22 marzo 2023, le autorità croate hanno inflitto maltrattamenti ai migranti soltanto al momento dell'ingresso illegale in territorio croato. In altre parole, il rischio pro futuro deve essere negato. Inoltre, le affermazioni della ricorrente circa le violenze subìte da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 1270505-22/4) non consentono di definire a quale periodo - prima o dopo la presentazione della domanda d'asilo - ella faccia riferimento. In proposito, le fotografie allegate in sede ricorsuale (mezzo di prova n. 4; atto SEM n. 1270505-45/8; atto TAF 1/8) non permettono di giungere a diversa conclusione: esse non provano il coinvolgimento delle autorità croate e nemmeno che ella sia stata maltrattata quando era già registrata come richiedente l'asilo; e ciò, a prescindere dall'incongruenza tra la data della domanda d'asilo dichiarata nella conferma di ripresa in carico della Croazia del 19 settembre 2023 (8 agosto 2023 [cfr. atto SEM n. 1270505-33/2]) e quella dell'Eurodac (7 agosto 2023 [cfr. atto SEM n. 1270505-13/1]).
E. 4.3.2 I ricorrenti non hanno inoltre dimostrato che le autorità croate hanno allontanato la ricorrente per mezzo di un "foglio di via". Piuttosto, va ritenuto che, come segnalato dalle citate autorità, la ricorrente sia fuggita prima dell'audizione (cfr. atto SEM n. 1270505-33/2).
E. 4.3.3 La Croazia è peraltro vincolata alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29 giugno 2013; di seguito: direttiva procedura). Giusta l'art. 28 par. 1 c. 1 direttiva procedura, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'art. 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda. Il fatto che le autorità croate, nella loro accettazione, riproducano sostanzialmente detto disposto non obbliga le autorità svizzere a ottenere da esse una (ulteriore) conferma circa la disponibilità alla ripresa (cfr. sentenza del TAF E-764/2023 del 15 febbraio 2023 consid. 3.3.). A tal proposito, si ricorda che giusta l'art. 28 par. 2 c. 1 direttiva procedura, gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui all'art. 28 par. 1 direttiva procedura, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli artt. 40 e 41 (domande reiterate).
E. 4.3.4 In definitiva, i ricorrenti non sono stati in grado di capovolgere la presunzione che la Croazia rispetti il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5).
E. 4.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 c. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 5.1 I ricorrenti ritengono, altresì, che l'autorità inferiore, in ragione della situazione particolare della moglie e delle figlie neonate, avrebbe dovuto fare applicazione della "clausola di sovranità" giusta gli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 o, perlomeno, avrebbe dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla loro concreta ripresa in carico.
E. 5.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata nel diritto svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento e il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 4.4; D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1; sentenza del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 4.4, 6.6).
E. 5.2.2 Il trasferimento di persone affette da problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU: è il caso quando l'interessato soffre di una grave malattia (fisica o mentale) che si trova ad uno stadio avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF F-4097/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.2). Una violazione di tale norma è altresì riconosciuta quando vi sono seri motivi e elementi per ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2).
E. 5.3.1 Riguardo innanzitutto alla salute della ricorrente, va rilevato che ella è giunta in Svizzera in gravidanza avanzata (cfr. atti SEM n. 1270505-2/5, 3/1, 6/1, 9/1 e 11/1, 20/3), presentando dal profilo medico-psichico un disturbo post-traumatico da stress (PTSD, ICD-10: F43.1; cfr. atti SEM n. 1270505-31/3, 34/2). Sennonché dall'8 al 14 settembre 2023 ella è stata ricoverata alla Clinica psichiatrica cantonale di E._______, in ragione di idee anticonservative tramite impiccagione, ma poi dimessa con la diagnosi di un PTSD (cfr. atto TAF 1/5). Nel rapporto di dimissione, si riferiva che le ideazioni anticonservative espresse avrebbero assunto i connotati più di una richiesta d'aiuto che di una franca suicidalità (cfr. rapporto di dimissione dell'11 ottobre 2023, pag. 2 [atto TAF 1/5]). Poco dopo la citata dimissione, il 22 settembre 2023, sono nate le figlie gemelle, con un parto privo di complicazioni (cfr. atto SEM n. 1270505-41/4). In un contesto di fragilità medica oltre al PTSD sono stati riscontrati anche altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove (ICD-10: F53.8; cfr. atti SEM n. 1270505-51/3, 53/2, 54/2, 55/2, 59/3, 61/2, 62/2, 65/3); tuttavia dopo il trasloco in un'abitazione più idonea, l'umore della ricorrente veniva descritto in buona ripresa, senza (più) pensieri passivi di morte né progettualità anticonservativa, con tuttavia alcuni aspetti di labilità; in questo contesto si riconfermavano le diagnosi precedenti e si riduceva la terapia farmacologica (cfr. referto del 20 novembre 2023 [atto SEM n. 1270505-70/2]). Sennonché in referti medici più recenti del 15 dicembre 2023, del 4, 18 e 22 gennaio 2024 si riferiva di un tono dell'umore orientato al polo negativo con, fra l'altro, preoccupazione per l'incertezza relativa alla pratica migratoria e pensieri passivi di morte; nonostante l'assenza di progettualità anticonservativa e suicidalità attiva, in seguito alle visite psichiatriche del 4 rispettivamente 18 gennaio 2024 si riadeguava (aumentava) la terapia farmacologica, confermata nella visita del 22 gennaio 2024 (cfr. atti SEM n. 1270505-73/2, 77/2, 78/2, 80/2). Con referto del 29 gennaio 2024, successivo alla decisione di rinvio, si riportava che la stessa rispettivamente l'imminente trasferimento in Croazia, oltre a compromettere la sua stabilità psichica avrebbe creato delle dinamiche conflittuali con il marito e delle influenze negative sugli aspetti di genitorialità (cfr. atto SEM n. 1270505-83/2). Tali circostanze sono state evidenziate pure nel referto del 5 febbraio 2024, il quale attestava un drastico peggioramento del quadro psichico e si ribadiva il peggioramento della relazione di coppia e il persistere di pensieri passivi di morte accentuatisi in seguito alla notizia del trasferimento in Croazia, con conseguenze negative sugli aspetti di genitorialità (cfr. atto SEM n. 1270505-89/3). Il 4 marzo 2024 la ricorrente è stata poi nuovamente ricoverata nella Clinica psichiatrica F._______ per uno stato di persistente suicidalità acuta dopo intossicazione da farmaci con Sertralin/Olanzapin (cfr. atto TAF 9/1). In seguito, secondo quanto affermato dalla ricorrente nell'e-mail del 24 marzo 2024 all'Ufficio di migrazione del Cantone di Lucerna, ella, avendo due bambine, non avrebbe potuto rimanere in clinica psichiatrica, per cui chiedeva un appuntamento psichiatrico a causa di un peggioramento del suo stato di salute psichica (cfr. atto TAF 19/1). Alla luce di quanto sopra, il Tribunale constata che la terapia farmacologica, precedentemente ridotta in ragione di evidenti miglioramenti, ha richiesto una maggiore intensità conseguentemente alle visite psichiatriche del 4 rispettivamente 18 gennaio 2024, già prima quindi dell'emanazione della decisione impugnata del 23 gennaio 2024, nonostante l'assenza di aspetti suicidali (attivi). Un peggioramento significativo, con ricovero per suicidalità acuta, è però avvenuto soltanto successivamente alla precitata decisione di non entrata in merito e di rinvio in Croazia. Ora, va rilevato che un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa non preclude in linea di principio l'esecuzione dell'allontanamento (rispettivamente un trasferimento), anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del TAF F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2 con rinvii; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3 con rinvii). Infatti, la ricorrente avrà a disposizione anche in Croazia le cure psicologiche e farmacologiche necessarie per il trattamento dei disturbi psichici (cfr. art. 19 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 10.2 seg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 6.5; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.1; E-2952/2023 del 31 maggio 2023 consid. 7.3). Va inoltre evidenziato che venendo trasferiti a Zagabria, i ricorrenti non sarebbero più direttamente a contatto con la zona di confine, e quindi lontani dalle circostanze descritte dalla ricorrente (cfr. sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 6.1 con riferimenti; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2). Ciò detto, occorre partire dal presupposto che la ricorrente non sarà confrontata con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Alla luce della copiosa documentazione medica, non è peraltro necessario espletare ulteriori chiarimenti medici, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti.
E. 5.3.2 Per quanto concerne lo stato di salute delle figlie minorenni, l'autorità inferiore - avendo accertato che le stesse erano in buona salute - ha tenuto conto del loro benessere superiore nella propria decisione, e ciò conformemente all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Riguardo alla necessità, segnalata dal rappresentante dei ricorrenti, di accertare se i genitori siano in grado di prendersi cura adeguatamente delle due bambine, va notato che, se le figlie temporaneamente non dovessero poter contare sull'aiuto della madre, vi sarebbe comunque il supporto del padre - che ha già dimostrato di essere in grado di prendersi cura delle stesse (cfr. atto SEM n. 1270505-89/3) - e, in ogni caso, dell'assistenza messa a disposizione dalle autorità croate o dalle organizzazioni caritatevoli. A differenza di quanto richiesto dai ricorrenti, non sono pertanto necessari ulteriori accertamenti in questo senso.
E. 5.3.3 Ciò posto, l'autorità inferiore non avrebbe dovuto richiedere delle garanzie supplementari alle autorità croate. A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritiene di regola che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche di richiedenti l'asilo. La ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui le dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Inoltre, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione sono tenute ad informare, in modo adeguato e precedentemente al trasferimento, le autorità croate circa le circostanze e i bisogni specifici della ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III; sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 7.5.4; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2; cfr. anche atto SEM n.1270505-79/1); se necessario, alla partenza le verranno forniti i farmaci necessari (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).
E. 5.3.4 Riguardo al ricorrente e alle figlie va infine notato che, non avendo ancora presentato domanda di asilo in Croazia, sarà responsabilità primaria del ricorrente, al suo arrivo in Croazia, presentare al più presto tale domanda alle autorità competenti e attenersi alle loro istruzioni, il che consentirà a lui e alle figlie, di beneficiare segnatamente dei vantaggi previsti dalla summenzionata direttiva accoglienza.
E. 5.4 In base a quanto sopra, non si ravvisano elementi, attinenti a lesioni di norme imperative del diritto internazionale, per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata imperativamente obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo. Nemmeno risulta che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (clausola di sovranità per ragioni umanitarie). Ne consegue che non vi è motivo di applicare la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie.
E. 6 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali.
E. 9 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Alla SEM è fatto ordine di notificare alle autorità croate la situazione particolare della ricorrente ai sensi dei considerandi.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-662/2024 Sentenza dell'11 settembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Segessenmann, cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), Turchia, tutti patrocinati da Lucrezia Butti,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 23 gennaio 2024 / (...). Fatti: A. A.a. A._______, cittadina turca, ha dichiarato di essere espatriata il 25 luglio 2023 e di aver raggiunto l'Europa (Grecia) il 27 luglio 2023, prima di giungere in Svizzera il 9 agosto 2023 e depositarvi, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. 1270505-2/5, 3/1, 4/2, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 e 11/1). A.b. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 14 agosto 2023 è risultato che la medesima è stata interpellata e ha depositato, precedentemente, e meglio il 7 agosto 2023, una domanda d'asilo in Croazia (cfr. atti SEM n. 1270505-12/2, 13/1 e 14/2). A.c. Il 22 agosto 2023, la SEM ha svolto il colloquio personale Dublino con l'interessata (cfr. atto SEM n. 1270505-22/4), la quale è stata sentita in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. In tale sede, ella si è sostanzialmente opposta a un ritorno in tale Paese, dichiarando di essere stata vittima di violenza fisica e di trattamenti inumani e degradanti ad opera degli agenti di polizia croati. A sostegno delle proprie allegazioni, il 1° settembre 2023 l'interessata ha consegnato all'autorità inferiore delle fotografie che ritrarrebbero le ferite inflittele da quest'ultimi (cfr. atto SEM n. 1270505-45/8). A.d. Il 5 settembre 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessata (cfr. atti SEM n. 1270505-26/7, 27/1 e 28/1), avendo la medesima presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in tale Paese. La domanda menziona che in tale momento la richiedente era incinta all'ottavo mese di due gemelli. Alla domanda sono stati allegati l'estratto della banca dati Eurodac, la copia della sua carta d'identità e del passaporto. A.e. Il 10 settembre 2023, il marito dell'interessata e padre delle gemelle, B._______, espatriato il 1° settembre 2023, è giunto in Svizzera e vi ha depositato, il giorno seguente, una domanda d'asilo (cfr. atti SEM n. 1270505-44/5; 1279305-1/1, 2/2, 4/1). A.f. Il 19 settembre 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato di riprendere in carico l'interessata al fine di continuare la determinazione della competenza, essendo la procedura d'asilo che la concerne ancora pendente in Croazia (cfr. atto SEM n. 1270505-33/2). A.g. Il 22 settembre 2023, l'interessata ha dato alla luce due figlie, C._______ e D._______ (cfr. atti SEM n. 1270505-40/3; 1279305-14/6, 15/6, 16/1, 17/1, 19/1). A.h. Il 3 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha svolto un colloquio Dublino con il marito durante il quale ha chiarito il legame di parentela con la moglie e le figlie e gli ha concesso l'opportunità di esprimersi in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della propria domanda di protezione internazionale. In tale sede, egli si è opposto al trattamento congiunto della propria domanda d'asilo con quella della moglie (cfr. atto SEM n. 1279305-26/4). In ragione di tale rifiuto, la SEM ha contestualmente trasmesso agli interessati una richiesta in forma scritta al fine di ottenere l'accordo dei coniugi al trattamento congiunto delle proprie domande d'asilo, informandoli che, se fosse entrata nel merito della domanda d'asilo del marito e padre in procedura nazionale, vi era il rischio che quest'ultimo venisse separato dalla moglie e dalle figlie (cfr. atti SEM n. 1270505-44/5; 1279305-25/5); richiesta alla quale i coniugi hanno acconsentito con scritti del 5 e del 6 ottobre 2023 (cfr. atti SEM n. 1270505-49/2, 50/1; 1279305-34/1). A.i. Il 9 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha formulato una richiesta di presa in carico del marito e delle figlie minorenni destinata alle autorità croate. Nella medesima è indicata la nascita di quest'ultime e l'arrivo del padre in Svizzera, come pure il consenso di quest'ultimo al trattamento della propria domanda d'asilo congiuntamente a quella della moglie. Alla domanda sono stati allegati l'estratto Eurodac, l'accettazione della ripresa in carico della moglie del 19 settembre 2023, la copia del certificato di matrimonio degli interessati, i loro consensi scritti al trattamento congiunto della propria domanda d'asilo e il certificato di nascita delle figlie (cfr. atti SEM n. 1279305-35/13, 36/1, 37/1, 38/1 e 39/1). A.j. Il 9 dicembre 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato tale richiesta (cfr. atto SEM n. 1279305-52/2). B. Con decisione del 23 gennaio 2024 (cfr. atti SEM n. 1270505-82/29; 1279305-64/29), notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 1279305-67/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati, ritenendo che essi possono partire alla volta della Croazia cui competerebbe la competenza per il trattamento della procedura di protezione internazionale, e ha pronunciato il loro allontanamento verso tale Paese. C. C.a. Il 31 gennaio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 1° febbraio 2024), gli interessati hanno depositato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) concludendo, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, essi hanno postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della loro domanda d'asilo in procedura nazionale. In via subordinata, essi hanno postulato la retrocessione dell'incarto alla SEM per un complemento istruttorio. Essi hanno infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. In allegato al suddetto ricorso, gli interessati hanno trasmesso le copie delle procure conferite al mandatario a loro designato (cfr. allegati n. 1-3), della decisione impugnata (cfr. allegato n. 4), di tre documenti medici dell'11 ottobre 2023 rispettivamente del 22 gennaio e 29 gennaio 2024 concernenti la ricorrente (cfr. allegati n. 5, 6 e 7), come di fotografie che ritrarrebbero gli ematomi causati dai maltrattamenti subìti in Croazia (cfr. allegato n. 8). C.b. Con decisione del 7 febbraio 2024, codesto Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione del trasferimento degli interessati. C.c. In medesima data, essi hanno trasmesso al Tribunale un complemento al proprio ricorso accompagnato da un "Foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2)" del 5 febbraio 2024, concernente la ricorrente, nel quale si segnalava un drastico peggioramento del quadro psichico, segnatamente con persistenti pensieri passivi di morte, in seguito alla decisione di trasferimento in Croazia. C.d. Con scritto integrativo al ricorso del 20 febbraio 2024, i ricorrenti hanno ulteriormente approfondito le proprie allegazioni. C.e. Nella risposta del 26 febbraio 2024 l'autorità inferiore ha chiesto il rigetto del ricorso. C.f. Con scritto del 7 marzo 2024, i ricorrenti hanno segnalato un tentativo di suicidio della ricorrente in seguito a un'intossicazione farmacologica avvenuta il 2 marzo 2024 con conseguente ricovero d'urgenza il 4 marzo 2024. Essi inoltravano altresì una memoria scritta della ricorrente datata 3 marzo 2024 ove ella espone le sue sofferenze e come queste l'avrebbero spinta a trovare conforto nella morte. C.g. Nella replica del 12 marzo 2024 e nella duplica del 20 marzo 2024 come pure nel terzo scambio di scritti (replica [recte: triplica] del 24 maggio 2024, quadruplica del 6 giugno 2024), le parti si sono riconfermate nelle loro richieste. C.h. Con quintuplica del 13 giugno 2024 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni alla quadruplica del 6 giugno 2024, evidenziando i problemi psichici della ricorrente e la richiesta, avanzata da quest'ultima, di una presa a carico psichiatrica. C.i. Il 20 agosto 2024 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore scritto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Il ricorso è ammissibile, essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Infine, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2 con rinvii). 3. Occorre previamente determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dagli insorgenti, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda. 3.1 I ricorrenti sostengono che la SEM avrebbe dovuto applicare l'art. 11 lett. a regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 gennaio 2013; di seguito: RD III) (procedura familiare) ed entrare nel merito della loro domanda d'asilo esaminandola in procedura nazionale. Avendo applicato l'art. 10 RD III (familiari richiedenti protezione internazionale), essa avrebbe violato il diritto internazionale. 3.2 3.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31 cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2.2 Giusta l'art. 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD, RS 0.142.392.68) e l'art. 29a cpv. 1 ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, essa emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 3.2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 2a frase RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nella procedura di presa in carico (inglese: take charge) - qui applicata al ricorrente e alle sue figlie -, ciascuno di questi criteri è applicabile solo se quello precedente non trova applicazione nella fattispecie (cfr. art. 7 par. 1 RD III; principio della gerarchia dei criteri), mentre nella procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - qui applicata alla ricorrente -, in linea di massima non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti). 3.2.4 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.2.5 Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 c. 1 RD III). 3.2.6 3.2.6.1 Giusta l'art. 10 RD III, se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 3.2.6.2 L'art. 2 lett. g RD III precisa che rientrano nella nozione di "familiari" i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente - purché essa sia già costituita nel Paese di origine - ed in particolare, il coniuge del richiedente nonché i figli minori di tali coppie o del richiedente - a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale. 3.2.6.3 L'art. 11 lett. a RD III prevede, invece, che quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel RD III porterebbe a trattarle separatamente, è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi. 3.3 Nel caso di specie, la Croazia ha accolto la richiesta della SEM di ripresa in carico - per quanto concerne la ricorrente - e di presa in carico - per quanto attiene al ricorrente e alle figlie - in virtù dell'art. 20 par. 5 rispettivamente dell'art. 10 RD III (cfr. atti SEM n. 1270505 33/2; 1279305-52/2). La ricorrente ha infatti presentato una domanda di protezione internazionale in Croazia per la quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito. Ne consegue che il trattamento di tale domanda nonché di quella del marito unitamente alle figlie spetta alle autorità di tale Paese, avendo i coniugi accettato il trattamento congiunto delle loro domande di protezione internazionale (cfr. atti SEM n. 1270505-49/2, 50/1; 1279305-34/1) e avendo suddetto Paese ammesso esplicitamente la sua competenza per tutta la famiglia (cfr. sopra consid. A.j). Si noti che i ricorrenti eccepiscono a torto che la SEM non li avrebbe informati di un trasferimento in Croazia in seguito al consenso scritto a rimanere uniti (cfr. inviti del 3 ottobre 2023 [atti SEM n. 1270505-44/5; 1279305-25/5]). 3.4 Inoltre, gli asserti secondo cui le autorità croate avrebbero obbligato la ricorrente al prelievo delle impronte digitali risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito, si rileva come la ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]; sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.2). 3.5 La Croazia è dunque competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti. 4. I ricorrenti si oppongono altresì al loro trasferimento verso suddetto Paese, sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 c. 2 RD III. 4.1 Nello specifico, i ricorrenti affermano che al momento dei maltrattamenti subiti, la ricorrente sarebbe già stata registrata come richiedente l'asilo in Croazia. Le autorità croate l'avrebbero maltrattata, costretta a depositare una domanda d'asilo e in seguito allontanata verso l'Italia per mezzo di un "foglio di via". Essi aggiungono che, seppure la presenza della ricorrente in Croazia fosse stata regolamentata solo a seguito dei maltrattamenti, il suo allontanamento verso l'Italia sarebbe avvenuto in ogni caso quando ella aveva acquisito lo statuto di richiedente asilo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il Paese Dublino che la Croazia potrebbe ritenere come competente e che qualora essa invitasse nuovamente la ricorrente a raggiungere l'Italia, ricommetterebbe una violazione del principio di non-refoulement. 4.2 4.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 c. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente poiché vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in esso, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.2.2 Secondo la più recente prassi del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta - in linea di principio - delle carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; F-3597/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6), e ciò nonostante siano state costatate violenze eccessive da parte di agenti di polizia nei confronti di persone entrate illegalmente sul territorio croato (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2 [sentenza di riferimento]). Nello specifico, occorre astenersi dal trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non possa essere applicato alla propria fattispecie (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; cfr. anche tra le altre le sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 seg.). 4.3 4.3.1 Ora, alla luce delle informazioni di cui dispone il Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente, conseguentemente al suo trasferimento ai sensi del RD III, rischi di essere esposta a violenze del tipo descritto nel ricorso. In effetti, come riconosciuto nella sentenza di riferimentoE-1488/2020 del 22 marzo 2023, le autorità croate hanno inflitto maltrattamenti ai migranti soltanto al momento dell'ingresso illegale in territorio croato. In altre parole, il rischio pro futuro deve essere negato. Inoltre, le affermazioni della ricorrente circa le violenze subìte da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 1270505-22/4) non consentono di definire a quale periodo - prima o dopo la presentazione della domanda d'asilo - ella faccia riferimento. In proposito, le fotografie allegate in sede ricorsuale (mezzo di prova n. 4; atto SEM n. 1270505-45/8; atto TAF 1/8) non permettono di giungere a diversa conclusione: esse non provano il coinvolgimento delle autorità croate e nemmeno che ella sia stata maltrattata quando era già registrata come richiedente l'asilo; e ciò, a prescindere dall'incongruenza tra la data della domanda d'asilo dichiarata nella conferma di ripresa in carico della Croazia del 19 settembre 2023 (8 agosto 2023 [cfr. atto SEM n. 1270505-33/2]) e quella dell'Eurodac (7 agosto 2023 [cfr. atto SEM n. 1270505-13/1]). 4.3.2 I ricorrenti non hanno inoltre dimostrato che le autorità croate hanno allontanato la ricorrente per mezzo di un "foglio di via". Piuttosto, va ritenuto che, come segnalato dalle citate autorità, la ricorrente sia fuggita prima dell'audizione (cfr. atto SEM n. 1270505-33/2). 4.3.3 La Croazia è peraltro vincolata alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29 giugno 2013; di seguito: direttiva procedura). Giusta l'art. 28 par. 1 c. 1 direttiva procedura, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'art. 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda. Il fatto che le autorità croate, nella loro accettazione, riproducano sostanzialmente detto disposto non obbliga le autorità svizzere a ottenere da esse una (ulteriore) conferma circa la disponibilità alla ripresa (cfr. sentenza del TAF E-764/2023 del 15 febbraio 2023 consid. 3.3.). A tal proposito, si ricorda che giusta l'art. 28 par. 2 c. 1 direttiva procedura, gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui all'art. 28 par. 1 direttiva procedura, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli artt. 40 e 41 (domande reiterate). 4.3.4 In definitiva, i ricorrenti non sono stati in grado di capovolgere la presunzione che la Croazia rispetti il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5). 4.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 c. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1 I ricorrenti ritengono, altresì, che l'autorità inferiore, in ragione della situazione particolare della moglie e delle figlie neonate, avrebbe dovuto fare applicazione della "clausola di sovranità" giusta gli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 o, perlomeno, avrebbe dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla loro concreta ripresa in carico. 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata nel diritto svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento e il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 4.4; D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1; sentenza del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 4.4, 6.6). 5.2.2 Il trasferimento di persone affette da problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU: è il caso quando l'interessato soffre di una grave malattia (fisica o mentale) che si trova ad uno stadio avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF F-4097/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.2). Una violazione di tale norma è altresì riconosciuta quando vi sono seri motivi e elementi per ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2). 5.3 5.3.1 Riguardo innanzitutto alla salute della ricorrente, va rilevato che ella è giunta in Svizzera in gravidanza avanzata (cfr. atti SEM n. 1270505-2/5, 3/1, 6/1, 9/1 e 11/1, 20/3), presentando dal profilo medico-psichico un disturbo post-traumatico da stress (PTSD, ICD-10: F43.1; cfr. atti SEM n. 1270505-31/3, 34/2). Sennonché dall'8 al 14 settembre 2023 ella è stata ricoverata alla Clinica psichiatrica cantonale di E._______, in ragione di idee anticonservative tramite impiccagione, ma poi dimessa con la diagnosi di un PTSD (cfr. atto TAF 1/5). Nel rapporto di dimissione, si riferiva che le ideazioni anticonservative espresse avrebbero assunto i connotati più di una richiesta d'aiuto che di una franca suicidalità (cfr. rapporto di dimissione dell'11 ottobre 2023, pag. 2 [atto TAF 1/5]). Poco dopo la citata dimissione, il 22 settembre 2023, sono nate le figlie gemelle, con un parto privo di complicazioni (cfr. atto SEM n. 1270505-41/4). In un contesto di fragilità medica oltre al PTSD sono stati riscontrati anche altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove (ICD-10: F53.8; cfr. atti SEM n. 1270505-51/3, 53/2, 54/2, 55/2, 59/3, 61/2, 62/2, 65/3); tuttavia dopo il trasloco in un'abitazione più idonea, l'umore della ricorrente veniva descritto in buona ripresa, senza (più) pensieri passivi di morte né progettualità anticonservativa, con tuttavia alcuni aspetti di labilità; in questo contesto si riconfermavano le diagnosi precedenti e si riduceva la terapia farmacologica (cfr. referto del 20 novembre 2023 [atto SEM n. 1270505-70/2]). Sennonché in referti medici più recenti del 15 dicembre 2023, del 4, 18 e 22 gennaio 2024 si riferiva di un tono dell'umore orientato al polo negativo con, fra l'altro, preoccupazione per l'incertezza relativa alla pratica migratoria e pensieri passivi di morte; nonostante l'assenza di progettualità anticonservativa e suicidalità attiva, in seguito alle visite psichiatriche del 4 rispettivamente 18 gennaio 2024 si riadeguava (aumentava) la terapia farmacologica, confermata nella visita del 22 gennaio 2024 (cfr. atti SEM n. 1270505-73/2, 77/2, 78/2, 80/2). Con referto del 29 gennaio 2024, successivo alla decisione di rinvio, si riportava che la stessa rispettivamente l'imminente trasferimento in Croazia, oltre a compromettere la sua stabilità psichica avrebbe creato delle dinamiche conflittuali con il marito e delle influenze negative sugli aspetti di genitorialità (cfr. atto SEM n. 1270505-83/2). Tali circostanze sono state evidenziate pure nel referto del 5 febbraio 2024, il quale attestava un drastico peggioramento del quadro psichico e si ribadiva il peggioramento della relazione di coppia e il persistere di pensieri passivi di morte accentuatisi in seguito alla notizia del trasferimento in Croazia, con conseguenze negative sugli aspetti di genitorialità (cfr. atto SEM n. 1270505-89/3). Il 4 marzo 2024 la ricorrente è stata poi nuovamente ricoverata nella Clinica psichiatrica F._______ per uno stato di persistente suicidalità acuta dopo intossicazione da farmaci con Sertralin/Olanzapin (cfr. atto TAF 9/1). In seguito, secondo quanto affermato dalla ricorrente nell'e-mail del 24 marzo 2024 all'Ufficio di migrazione del Cantone di Lucerna, ella, avendo due bambine, non avrebbe potuto rimanere in clinica psichiatrica, per cui chiedeva un appuntamento psichiatrico a causa di un peggioramento del suo stato di salute psichica (cfr. atto TAF 19/1). Alla luce di quanto sopra, il Tribunale constata che la terapia farmacologica, precedentemente ridotta in ragione di evidenti miglioramenti, ha richiesto una maggiore intensità conseguentemente alle visite psichiatriche del 4 rispettivamente 18 gennaio 2024, già prima quindi dell'emanazione della decisione impugnata del 23 gennaio 2024, nonostante l'assenza di aspetti suicidali (attivi). Un peggioramento significativo, con ricovero per suicidalità acuta, è però avvenuto soltanto successivamente alla precitata decisione di non entrata in merito e di rinvio in Croazia. Ora, va rilevato che un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa non preclude in linea di principio l'esecuzione dell'allontanamento (rispettivamente un trasferimento), anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del TAF F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2 con rinvii; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3 con rinvii). Infatti, la ricorrente avrà a disposizione anche in Croazia le cure psicologiche e farmacologiche necessarie per il trattamento dei disturbi psichici (cfr. art. 19 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 10.2 seg. [sentenza di riferimento]; sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 6.5; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.1; E-2952/2023 del 31 maggio 2023 consid. 7.3). Va inoltre evidenziato che venendo trasferiti a Zagabria, i ricorrenti non sarebbero più direttamente a contatto con la zona di confine, e quindi lontani dalle circostanze descritte dalla ricorrente (cfr. sentenze del TAF E-4000/2024 del 3 luglio 2024 consid. 6.1 con riferimenti; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2). Ciò detto, occorre partire dal presupposto che la ricorrente non sarà confrontata con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Alla luce della copiosa documentazione medica, non è peraltro necessario espletare ulteriori chiarimenti medici, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti. 5.3.2 Per quanto concerne lo stato di salute delle figlie minorenni, l'autorità inferiore - avendo accertato che le stesse erano in buona salute - ha tenuto conto del loro benessere superiore nella propria decisione, e ciò conformemente all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Riguardo alla necessità, segnalata dal rappresentante dei ricorrenti, di accertare se i genitori siano in grado di prendersi cura adeguatamente delle due bambine, va notato che, se le figlie temporaneamente non dovessero poter contare sull'aiuto della madre, vi sarebbe comunque il supporto del padre - che ha già dimostrato di essere in grado di prendersi cura delle stesse (cfr. atto SEM n. 1270505-89/3) - e, in ogni caso, dell'assistenza messa a disposizione dalle autorità croate o dalle organizzazioni caritatevoli. A differenza di quanto richiesto dai ricorrenti, non sono pertanto necessari ulteriori accertamenti in questo senso. 5.3.3 Ciò posto, l'autorità inferiore non avrebbe dovuto richiedere delle garanzie supplementari alle autorità croate. A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritiene di regola che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche di richiedenti l'asilo. La ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui le dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Inoltre, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione sono tenute ad informare, in modo adeguato e precedentemente al trasferimento, le autorità croate circa le circostanze e i bisogni specifici della ricorrente (cfr. art. 31 seg. RD III; sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 7.5.4; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2; cfr. anche atto SEM n.1270505-79/1); se necessario, alla partenza le verranno forniti i farmaci necessari (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 5.3.4 Riguardo al ricorrente e alle figlie va infine notato che, non avendo ancora presentato domanda di asilo in Croazia, sarà responsabilità primaria del ricorrente, al suo arrivo in Croazia, presentare al più presto tale domanda alle autorità competenti e attenersi alle loro istruzioni, il che consentirà a lui e alle figlie, di beneficiare segnatamente dei vantaggi previsti dalla summenzionata direttiva accoglienza. 5.4 In base a quanto sopra, non si ravvisano elementi, attinenti a lesioni di norme imperative del diritto internazionale, per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata imperativamente obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo. Nemmeno risulta che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (clausola di sovranità per ragioni umanitarie). Ne consegue che non vi è motivo di applicare la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie.
6. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali. 9. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Alla SEM è fatto ordine di notificare alle autorità croate la situazione particolare della ricorrente ai sensi dei considerandi.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: