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D-7218/2024

D-7218/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, come quella in oggetto, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 del consid. 9.5 [sentenza di riferimento]), essa ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessato (caratterizzato segnatamente da esiti da poliomielite con arto inferiore destro plegico e dolori articolari diffusi), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In quest'ambito, sono state opportunamente considerato le asserite carenze del sistema d'accoglienza croato nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-6883/2024 dell'11 novembre 2024 consid. 2.1; D-6668/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.4; D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pag. 2-7; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, punti 10, 14-15, 19 e 21). In particolare, i rapporti citati nel ricorso (tutti datati al 2023) non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3; F-1695/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2). Inoltre, lo stato valetudinario del ricorrente non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Infatti, detto Stato dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6) ed è inoltre obbligato a provvedere affinché l'insorgente ottenga la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Croazia delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6668/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.5.3.5; D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 8.3.2.7).

E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 5 La domanda di assistenza giudiziaria va respinta in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7218/2024 Sentenza del 21 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Mongolia, rappresentato da Joanna Freiermuth, AsyLex, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 ottobre 2024. Da ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato ch'egli ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 28 febbraio 2024 e una in Slovenia il 15 marzo 2024. Il 22 ottobre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessato alle competenti autorità croate in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 29 ottobre 2024 si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, nell'ambito del quale l'interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia o della Slovenia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detti Paesi. In particolare, egli ha addotto di non voler tornare in Croazia in ragione delle pessime condizioni di vita, delle ostilità subite dalle autorità croate e dal personale del centro d'accoglienza nonché dalla mancata assistenza sanitaria. Il 4 novembre 2024, le autorità croate hanno accolto la richiesta di ammissione in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione dell'8 novembre 2024, notificata l'11 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso la Croazia, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 18 novembre 2024, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della decisione succitata nonché all'entrata nel merito della domanda d'asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione oppure alla raccolta di garanzie specifiche sulle condizioni d'accoglienza croate. Sul piano procedurale, egli chiede di restituire l'effetto sospensivo al ricorso, di sospendere dell'esecuzione del trasferimento verso la Croazia in via supercautelare e di concedergli l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, come quella in oggetto, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato l'ammissione del ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 del consid. 9.5 [sentenza di riferimento]), essa ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessato (caratterizzato segnatamente da esiti da poliomielite con arto inferiore destro plegico e dolori articolari diffusi), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In quest'ambito, sono state opportunamente considerato le asserite carenze del sistema d'accoglienza croato nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-6883/2024 dell'11 novembre 2024 consid. 2.1; D-6668/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.4; D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pag. 2-7; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, punti 10, 14-15, 19 e 21). In particolare, i rapporti citati nel ricorso (tutti datati al 2023) non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3; F-1695/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2). Inoltre, lo stato valetudinario del ricorrente non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Infatti, detto Stato dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6) ed è inoltre obbligato a provvedere affinché l'insorgente ottenga la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Croazia delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-6668/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.5.3.5; D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 8.3.2.7). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: