Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento degli interessati e neppure un legame familiare di dipendenza tra la ricorrente e sua madre, attualmente residente in Svizzera, tale da giustificare la tutela dell'unità della famiglia di cui all'art. 8 CEDU.
E. 4.2 Con l'impugnativa, gli insorgenti censurano una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento sia al loro stato valetudinario sia alle condizioni di accoglienza in Croazia (cfr. infra, consid. 5 e 7-8).
E. 5.1 Gli interessati rimproverano anzitutto alla SEM di aver analizzato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia - non riconoscendo la sussistenza di carenze sistemiche - nonché lo stato di salute della ricorrente poiché difetterebbe un rapporto medico completo (cosiddetto "F4") sul proprio stato di salute (cfr. ricorso, punto II.8 pagg. 6-7). Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se, nel caso concreto, tutti i trattamenti e i medicamenti necessari ai ricorrenti siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati (cfr. ricorso, punto III pag. 9). Infine, gli insorgenti chiedono di poter visionare l'eventuale nuovo rapporto - posteriore a quello del marzo 2022 - allestito dall'Ambasciata svizzera in Croazia, sulla base del quale la SEM avrebbe concluso per l'assenza di carenze sistemiche nell'apparato dell'asilo in Croazia (cfr. ricorso, punto II.11 pag. 9), concludendo indirettamente alla violazione del diritto di essere sentito.
E. 5.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1).
E. 5.2.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito che costituisce una delle garanzie procedurali generali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con rif.).
E. 5.2.3 A ciò va aggiunto che il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto e di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione (negativa) sia emanata nei suoi confronti. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata dagli artt. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), 29-33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Anche l'obbligo di motivazione è quindi un corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Tale prerogativa vuole infatti permettere ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 5.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che, in considerazione dei ripetuti accertamenti svolti dall'Ambasciata svizzera in Croazia (l'ultima volta nel gennaio 2023), non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza (cfr. decisione avversata pagg. 4, 7 e 10). La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento (cfr. decisione avversata pagg. 4-5). A tale proposito, le censure presentate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dai ricorrenti la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio.
E. 5.3.2 In secondo luogo, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute degli interessati, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pagg. 7-10; cfr. atti SEM n. 24/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 41/3, 42/2, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/2, 49/2). La documentazione appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Infatti, nei certificati medici agli atti non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere ad una valutazione gastroenterologica riguardante la ricorrente (cfr. atti SEM n. 49/2 e 47/2). Pertanto, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato, per il ché non risultava necessaria la stesura di un rapporto medico più dettagliato (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4).
E. 5.3.3 Infine, con riferimento alla postulata consultazione del rapporto dell'Ambasciata svizzera in Croazia, il Tribunale si è già ripetutamente confrontato con gli accertamenti ai quali si fa riferimento nella decisione avversata (cfr. decisione avversata, pagg. 4 e 7; ex pluris sentenze del Tribunale D-1032/2024 del 28 febbraio 2024 consid. 6.4; D-738/2024 del 27 febbraio 2024 consid. 9.1; D-6901/2023 del 27 dicembre 2023 consid. 5.3). Ad ogni buon conto, benché non abbia citato o accluso alla decisione l'intero rapporto, la SEM ne ha riportato i contenuti essenziali e le conclusioni (cfr. decisione avversata pagg. 4, 7 e 10). Ciò esclude una violazione del diritto di essere sentito - invocata nel gravame (cfr. ricorso, punto II.11 pag. 9) - nella misura in cui, per invalsa giurisprudenza, è sufficiente che l'autorità inferiore faccia riferimento ai risultati relativi ai precedenti accertamenti svolti dalla rappresentanza svizzera all'estero, oppure che li riproduca in modo sintetico. Giacché nella procedura non sono stati esperiti ulteriori accertamenti per il tramite dell'Ambasciata svizzera in Croazia, occorre quindi ammettere che non sussistono documenti ai quali la SEM avrebbe dovuto garantire l'accesso) (cfr. sentenze del Tribunale E-163/2023 del 16 maggio 2023 consid. 7.4; D-5976/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 4.1; E-5984/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 4.3). Del resto, la motivazione dell'autorità inferiore non fa che riprendere l'invalsa giurisprudenza del Tribunale sviluppata a seguito della sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 che ha stabilito l'assenza di carenze sistematiche nel sistema d'asilo croato (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale F-1074/2021 del 10 luglio 2020 consid. 3.4).
E. 5.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, le richieste di giudizio tendenti alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione e alla consultazione degli accertamenti compiuti dall'Ambasciata svizzera in Croazia, vanno integralmente respinte.
E. 6 Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa.
E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina quindi la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Infatti, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7-15). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2; 2015/41 consid. 3.1).
E. 7.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni degli interessati (cfr. atti SEM n. 27/2 pag. 1, 28/2 pag. 1), hanno rivelato che quest'ultimi sono entrati illegalmente in Croazia dove hanno lasciato le proprie impronte digitali (cfr. atti SEM n. 13/2, 15/2). Il 17 gennaio 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atti SEM n. 29/7 e 30/7). Il 15 marzo 2024, le autorità croate hanno esplicitamente accettato l'ammissione dei ricorrenti sul proprio territorio conformemente all'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atti SEM n. 29/7, 30/7, 39/2 e 40/2). Ciò posto, la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dei ricorrenti.
E. 7.3.2 A tale riguardo, visto quanto osservato nel gravame (cfr. ricorso, punto II.1 pag. 3 segg.), il Tribunale ribadisce che, benché ai sensi degli artt. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento rimettere alle autorità straniere competenti le informazioni a garanzia di un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, la comunicazione alle autorità croate dello stato valetudinario dei ricorrenti non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del loro trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7). Le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso vanno quindi respinte.
E. 7.3.3 Inoltre, il fatto che le autorità croate avrebbero obbligato gli interessati al prelievo delle impronte digitali, si rivela ininfluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Infatti, i ricorrenti non dispongono di una scelta autonoma dello Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e, inoltre, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 7.4.1 In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 7.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha infatti considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Come già si è detto (cfr. consid. 4.1 supra), la sentenza di riferimento succitata ha inoltre negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Pertanto, le censure in merito alle condizioni d'accoglienza durante la loro permanenza di due giorni in Croazia, nonché i diversi rapporti di organizzazioni nazionali e internazionali citati nel ricorso, non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze.
E. 7.4.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati.
E. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso, punto II.10 pag. 8 segg.). Quest'ultima disposizione dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). Nello specifico, gli insorgenti lamentano in particolare la violazione degli artt. 3 (cfr. consid. 8.2 e 8.3) e 8 CEDU (consid. 8.4).
E. 8.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, gli insorgenti si prevalgono sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del loro fragile stato di salute. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio e sanitarie con riferimento alle loro specifiche condizioni mediche. Inoltre, la violenza subita dalla ricorrente, se considerata all'interno dello sconfortante quadro del sistema d'asilo croato delineato dalle fonti internazionali, costituirebbe "l'ennesima riprova delle carenze da cui è affetto il sistema croato e delle violenze poste in essere da parte delle forze dell'ordine croate" (cfr. ricorso, pag. 6). La stessa andrebbe inoltre considerata come una lesione della dignità umana e una violazione dell'art. 3 CEDU, la quale risulterebbe aggravata dalla condizione di vulnerabilità dedotta dalla sua età avanzata e dai suoi problemi di salute (cfr. ricorso, punto II.4 pag. 5).
E. 8.3.1 A tale riguardo, il Tribunale non misconosce anzitutto che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un loro trasferimento, nonostante le lunghe attese in "luoghi sporchi", le percosse fisiche subite alla schiena dalla ricorrente e la presenza di insetti nel campo profughi (cfr. atto SEM n. 28/2 pag. 1, 27/2 pag. 1), non risulta essere lesivo degli art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento a Zagabria, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre gli interessati ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto la ricorrente in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame (cfr. ricorso, punti II.4 segg. pagg. 5-6), il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti possono rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbero subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei loro diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. decisione impugnata pag. 7; art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del Tribunale F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato, in alcun modo, di essere stati precedentemente obbligati a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la loro domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano dipoi validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando gli interessati in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbero di essere respinti in un tale Paese.
E. 8.3.2.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §180-193).
E. 8.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, la ricorrente ha affermato di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica deputata alla (...), di non sentirsi bene e di soffrire di problemi psicologici (cfr. atto SEM n. 28/2). Dagli atti emerge inoltre che, come correttamente indicato nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata pagg. 8-9), l'interessata ha effettuato delle visite mediche in Svizzera a fronte delle quali sono state diagnosticate le seguenti affezioni: tosse cronica DD malattia da RGE (cfr. atto SEM n. 24/2), addominalgia in esiti di intervento chirurgico probabilmente gineologico (cfr. F2 del 22 marzo 2024, atto SEM n. 41/3) e, infine, esiti di isteroannessectomia (cfr. rapporto ginecologico dell'8 aprile 2024, atto SEM n. 49/2). Tali patologie sono in trattamento con (...). Con il gravame, la ricorrente ha inoltre presentato un nuovo rapporto medico redatto dall'Ambulatorio di gastroenterologia dell'Ospedale regionale di C._______ il 16 aprile 2024, il quale ha attestato delle "Epigastralgie inveterate in assenza di reali sintomi d'allarme" e prospettato una gastroscopia (cfr. allegato n. 3 al ricorso), dalla quale è stato successivamente diagnosticato un sospetto Barrett COM1; se risultasse positivo, i medici hanno prospettato un trattamento con (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 3: referto endoscopico del 24 aprile 2024). Nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 30 aprile 2024 sono state inoltre poste le diagnosi di un disturbo post-traumatico da stress, ansia e preoccupazioni eccessivi di fronte ad eventi stressanti, nonché un disturbo da dolore con fattori somatici e psichici, in terapia con (...) (cfr. atto TAF n. 6). Dipoi, il formulario F2 del 2 maggio 2024 indica che è in corso un'urinocoltura, della quale si attendono i risultati, e raccomanda una valutazione urologica per uno studio urodinamico (cfr. atto TAF n. 7). Va altresì osservato che dal consulto ginecologico del 7 maggio 2024 è emersa la diagnosi di sindrome urogenitale in stato dopo isterectomia, con incontinenza urinaria mista, in trattamento farmacologico con (...) (cfr. atto TAF n. 8 doc. 2). Infine, il foglio F2 del 2 maggio 2024 indica che la paziente è nota per disturbi dispeptici ed epigastralgie inveterate ed è stata sottoposta ad una esofagogastroduodenoscopia, la quale ha mostrato un'infiammazione cronica a livello esofago-gastrico, con riscontro di positività per l'helicobacter pylori; il medico ha impostato una terapia farmacologica per 14 giorni con (...), e ha consigliato un (...) (cfr. atto TAF n. 9 doc. 1).
E. 8.3.2.3 Il ricorrente ha invece affermato di avere problemi al cuore, alla prostata, di colesterolo e d'udito (cfr. atto SEM n. 27/2). Anch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera a fronte delle quali sono state segnatamente poste le diagnosi di cardiopatia ischemica con esiti di STENT (2009), unitamente ad una verosimile ipertrofia prostatica (cfr. atto SEM n. 19/2), nonché di verosimili esiti di TUR-P unitamente a sintomi urinari irritativi in esiti di TUR pregressa (cfr. atto SEM n. 35/2). Tali patologie sono in trattamento con (...) (cfr. atti SEM n. 19/2, 36/2). Per il resto, si rinvia agli accertamenti medici correttamente indicati dalla SEM (cfr. decisione avversata pagg. 7-9). Con scritto del 30 aprile 2024, egli ha inoltre presentato due nuovi documenti medici. La lettera d'uscita del 18 aprile 2024 attesta la degenza occorsa tra il 17 e 18 aprile 2024 presso l'Istituto Cardiocentro del Ticino, nel contesto della quale è stata attestata una malattia coronarica monovascolare ([...]) e dei verosimili esiti di TUR-P; il trattamento consigliato comporta l'assunzione di (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 1). Nella lettera di dimissioni dal Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di C._______ del 21 aprile 2024, relativa ad una visita per dolori toracici associati a dispnea parossistica, viene inoltre formulata la diagnosi di dolore toracico di origine extracardiaca, la quale ha imposto la somministrazione di (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). Nel foglio F2 del 3 maggio 2024 è stata altresì diagnosticata una cataratta progrediente per la quale è stata consigliata una valutazione per un intervento chirurgico di cataratta (cfr. atto TAF n. 8 doc. 1). Infine, nel rapporto medico del 10 maggio 2024, lo specialista in urologia ha riscontrato, tra le altre cose, una "uretra prostatica ampia in esiti di TURP ma con recidiva (soprattutto da ore 10 a ore 2) potenzialmente ostruente" e prescritto (...), consigliando anche una rivalutazione urologica dopo tre mesi (cfr. atto TAF n. 9 doc. 2).
E. 8.3.2.4 Visto quanto precede, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica dei ricorrenti e il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro nella documentazione agli atti. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici, o qualora si imponessero ulteriori cure, i ricorrenti potranno fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia.
E. 8.3.2.5 A tale conclusione si giunge anche in considerazione dei documenti medici più recenti versati agli atti. Infatti, la ricorrente ha potuto svolgere in Svizzera tutte le analisi endoscopiche e potrà attendere i risultati dell'esame istologico anche in Croazia, posto anche che gli specialisti non hanno indicato la necessità di procedere ad un follow-up endoscopico (cfr. atto TAF n. 5 doc. 3). Con riferimento ai disturbi psichici recentemente diagnosticati all'interessata (cfr. atto TAF n. 6), tra i quali figura il disturbo post-traumatico da stress, non emerge dipoi uno stato valetudinario particolarmente critico e l'esigenza di avviare specifiche terapie attuabili soltanto in Svizzera (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-6309/2023 del 13 dicembre 2023 consid. 8.3.2; D-4540/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 8.2.3). Infine, anche il trattamento della sindrome con incontinenza urinaria mista (cfr. atto TAF n. 8 doc. 2), nonché il prospettato test respiratorio o sulle feci (cfr. atto TAF n. 9 doc. 1), risulta praticabile in Croazia, posto anche che i rapporti medici non impongono lo svolgimento di tali cure in Svizzera. Analogamente, si rileva che la recente degenza del ricorrente presso (...), nonché la visita al Pronto Soccorso del 21 aprile 2024, sono state imposte da sintomatologie legate ad affezioni curabili anche in Croazia; del resto, egli è stato dimesso in buone condizioni generali senza la necessità di svolgere uno specifico trattamento medico non praticabile in Croazia (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). Inoltre, non risulta che i medici abbiano indicato la stretta necessità di svolgere in Svizzera i trattamenti della cataratta e dei problemi all'uretra prostatica (cfr. atti TAF n. 8-9), i quali restano in ogni caso praticabili anche in Croazia.
E. 8.3.2.6 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute dei ricorrenti comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dei fattori di rischio cardiovascolari del ricorrente e il proseguimento dei relativi controlli cardiologici, nonché eventualmente lo svolgimento delle valutazioni urologiche per uno studio urodinamico da parte della ricorrente, così come consigliato nelle ultime valutazioni mediche (cfr. consid. 8.3.2.2-8.3.2.3 supra), sarà garantito anche in Croazia.
E. 8.3.2.7 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico degli insorgenti, così come postulato nel ricorso. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).
E. 8.3.3.1 Occorre infine analizzare le allegazioni relative al preteso rapporto familiare di dipendenza tra la ricorrente e sua madre (cfr. ricorso, punto II.6 pag. 6; atto SEM n. 28/2).
E. 8.3.3.2 Infatti, tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragione-volmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Sono relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche in applicazione dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 RD III. Da quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4).
E. 8.3.3.3 Nel caso concreto, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, il rapporto fra la ricorrente e sua madre - attualmente soggiornante in Svizzera - non rientra di principio nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può ritenere, come correttamente ritenuto dalla SEM, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). A prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, l'interessata non ha infatti presentato alcuna prova concreta adatta a dimostrare che il suo trasferimento in Croazia pregiudicherebbe alla madre di beneficiare, da parte sua, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. Essa ha unicamente addotto che i suoi fratelli, attualmente residenti in Svizzera, non si prenderebbero cura della madre anziana che soffrirebbe attualmente di pressione alta e bassa, nonché di un alto livello di colesterolo (cfr. atto SEM 28/2 pag. 2). Tali allegazioni non sono d'acchito sufficienti a comprovare, o rendere verosimile, un particolare rapporto di dipendenza ai sensi degli art. 8 CEDU e 16 par. 1 RD III.
E. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la presa in carico dei ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.
E. 9 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli interessati non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 13 Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2342/2024 Sentenza del 22 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Giulia Marelli, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Siria, entrambi patrocinati da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 dicembre 2023. A.b Da ricerche intraprese il 20 dicembre 2023 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'essi sono stati interpellati in Croazia il 12 dicembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-13/2, 15/2). A.c Il 17 gennaio 2024 si sono svolti i colloqui Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale ambito, i ricorrenti sono stati sentiti riguardo al loro stato di salute nonché agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della loro domanda d'asilo, rispettivamente all'eventuale decisione di non entrata nel merito della loro richiesta d'asilo in Svizzera in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il conseguente trasferimento in Croazia. In quest'ambito, la ricorrente ha dichiarato di non voler tornare in Croazia perché, dopo essere entrata illegalmente in detto Paese insieme al marito, sarebbe stata obbligata a lasciare le impronte digitali e abbandonare il territorio nazionale entro ventiquattro ore. Degli agenti di polizia l'avrebbero dipoi colpita alla schiena e costretta ad attendere in un luogo sporco. Inoltre, il campo profughi nel quale avrebbe soggiornato per due giorni sarebbe stato invaso da insetti. L'interessata ha affermato di voler rimanere in Svizzera per stare vicino alla madre anziana e bisognosa di cure, poiché affetta da problemi di pressione e da un alto livello di colesterolo. Infatti, i fratelli della ricorrente, attualmente residenti in Svizzera, non si prenderebbero sufficientemente cura della madre (cfr. atto SEM 28/2). Da parte sua, il ricorrente ha affermato di essere entrato illegalmente in Croazia insieme alla moglie. La polizia lo avrebbe subito controllato e fatto attendere in un autolavaggio sporco, nel quale vi sarebbe stata molta acqua tanto da raggiungere le caviglie. Le autorità lo avrebbero dipoi obbligato a lasciare le proprie impronte digitali e abbandonare il Paese entro ventiquattro ore. Egli si è inoltre dichiarato contrario al suo trasferimento in Croazia poiché non consocerebbe la lingua nazionale e non disporrebbe di alcuna conoscenza pronta ad assisterlo in caso di incidente o malattia. Infine, le condizioni di accoglienza sarebbero inadeguate (cfr. atto SEM n. 27/2). A.d Lo stesso giorno, la SEM ha quindi richiesto alle autorità croate la presa in carico degli interessati sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atti SEM n. 29/7 e 30/7); domanda esplicitamente accolta il 15 marzo 2024 (cfr. atti SEM n. 39/2 e 40/2). B. Con decisione del 9 aprile 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) dei ricorrenti verso la Croazia, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con gravame datato 17 aprile 2024, gli interessati avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo o ad un completamento dell'istruttoria. Essi postulano inoltre la visione dei nuovi rapporti redatti dall'Ambasciata svizzera in Croazia almeno nelle parti rilevanti. Sul piano procedurale, i ricorrenti chiedono la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione, nonché la concessione dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame è stato accluso, tra l'altro, un nuovo certificato medico relativo alla ricorrente datato 16 aprile 2024 e una copia dell'istanza di visione atti inoltrata alla SEM datata 11 aprile 2024 (cfr. allegati n. 3-4 al ricorso). C.b Con misure supercautelari del 23 aprile 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento degli interessati. C.c Con scritti del 30 aprile, 3 e 6, 10 e 14 maggio 2024, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (cfr. atti TAF n. 5-9). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento degli interessati e neppure un legame familiare di dipendenza tra la ricorrente e sua madre, attualmente residente in Svizzera, tale da giustificare la tutela dell'unità della famiglia di cui all'art. 8 CEDU. 4.2 Con l'impugnativa, gli insorgenti censurano una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento sia al loro stato valetudinario sia alle condizioni di accoglienza in Croazia (cfr. infra, consid. 5 e 7-8). 5. 5.1 Gli interessati rimproverano anzitutto alla SEM di aver analizzato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia - non riconoscendo la sussistenza di carenze sistemiche - nonché lo stato di salute della ricorrente poiché difetterebbe un rapporto medico completo (cosiddetto "F4") sul proprio stato di salute (cfr. ricorso, punto II.8 pagg. 6-7). Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se, nel caso concreto, tutti i trattamenti e i medicamenti necessari ai ricorrenti siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati (cfr. ricorso, punto III pag. 9). Infine, gli insorgenti chiedono di poter visionare l'eventuale nuovo rapporto - posteriore a quello del marzo 2022 - allestito dall'Ambasciata svizzera in Croazia, sulla base del quale la SEM avrebbe concluso per l'assenza di carenze sistemiche nell'apparato dell'asilo in Croazia (cfr. ricorso, punto II.11 pag. 9), concludendo indirettamente alla violazione del diritto di essere sentito. 5.2 5.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1). 5.2.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito che costituisce una delle garanzie procedurali generali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con rif.). 5.2.3 A ciò va aggiunto che il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto e di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione (negativa) sia emanata nei suoi confronti. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata dagli artt. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), 29-33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Anche l'obbligo di motivazione è quindi un corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Tale prerogativa vuole infatti permettere ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che, in considerazione dei ripetuti accertamenti svolti dall'Ambasciata svizzera in Croazia (l'ultima volta nel gennaio 2023), non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza (cfr. decisione avversata pagg. 4, 7 e 10). La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento (cfr. decisione avversata pagg. 4-5). A tale proposito, le censure presentate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dai ricorrenti la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio. 5.3.2 In secondo luogo, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute degli interessati, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pagg. 7-10; cfr. atti SEM n. 24/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 41/3, 42/2, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/2, 49/2). La documentazione appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Infatti, nei certificati medici agli atti non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere ad una valutazione gastroenterologica riguardante la ricorrente (cfr. atti SEM n. 49/2 e 47/2). Pertanto, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato, per il ché non risultava necessaria la stesura di un rapporto medico più dettagliato (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). 5.3.3 Infine, con riferimento alla postulata consultazione del rapporto dell'Ambasciata svizzera in Croazia, il Tribunale si è già ripetutamente confrontato con gli accertamenti ai quali si fa riferimento nella decisione avversata (cfr. decisione avversata, pagg. 4 e 7; ex pluris sentenze del Tribunale D-1032/2024 del 28 febbraio 2024 consid. 6.4; D-738/2024 del 27 febbraio 2024 consid. 9.1; D-6901/2023 del 27 dicembre 2023 consid. 5.3). Ad ogni buon conto, benché non abbia citato o accluso alla decisione l'intero rapporto, la SEM ne ha riportato i contenuti essenziali e le conclusioni (cfr. decisione avversata pagg. 4, 7 e 10). Ciò esclude una violazione del diritto di essere sentito - invocata nel gravame (cfr. ricorso, punto II.11 pag. 9) - nella misura in cui, per invalsa giurisprudenza, è sufficiente che l'autorità inferiore faccia riferimento ai risultati relativi ai precedenti accertamenti svolti dalla rappresentanza svizzera all'estero, oppure che li riproduca in modo sintetico. Giacché nella procedura non sono stati esperiti ulteriori accertamenti per il tramite dell'Ambasciata svizzera in Croazia, occorre quindi ammettere che non sussistono documenti ai quali la SEM avrebbe dovuto garantire l'accesso) (cfr. sentenze del Tribunale E-163/2023 del 16 maggio 2023 consid. 7.4; D-5976/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 4.1; E-5984/2022 del 3 gennaio 2023 consid. 4.3). Del resto, la motivazione dell'autorità inferiore non fa che riprendere l'invalsa giurisprudenza del Tribunale sviluppata a seguito della sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 che ha stabilito l'assenza di carenze sistematiche nel sistema d'asilo croato (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale F-1074/2021 del 10 luglio 2020 consid. 3.4). 5.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, le richieste di giudizio tendenti alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione e alla consultazione degli accertamenti compiuti dall'Ambasciata svizzera in Croazia, vanno integralmente respinte. 6. Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina quindi la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Infatti, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7-15). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2; 2015/41 consid. 3.1). 7.3 7.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni degli interessati (cfr. atti SEM n. 27/2 pag. 1, 28/2 pag. 1), hanno rivelato che quest'ultimi sono entrati illegalmente in Croazia dove hanno lasciato le proprie impronte digitali (cfr. atti SEM n. 13/2, 15/2). Il 17 gennaio 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atti SEM n. 29/7 e 30/7). Il 15 marzo 2024, le autorità croate hanno esplicitamente accettato l'ammissione dei ricorrenti sul proprio territorio conformemente all'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atti SEM n. 29/7, 30/7, 39/2 e 40/2). Ciò posto, la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dei ricorrenti. 7.3.2 A tale riguardo, visto quanto osservato nel gravame (cfr. ricorso, punto II.1 pag. 3 segg.), il Tribunale ribadisce che, benché ai sensi degli artt. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento rimettere alle autorità straniere competenti le informazioni a garanzia di un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, la comunicazione alle autorità croate dello stato valetudinario dei ricorrenti non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del loro trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7). Le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso vanno quindi respinte. 7.3.3 Inoltre, il fatto che le autorità croate avrebbero obbligato gli interessati al prelievo delle impronte digitali, si rivela ininfluente ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Infatti, i ricorrenti non dispongono di una scelta autonoma dello Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e, inoltre, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 7.4 7.4.1 In relazione al trasferimento dei ricorrenti in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 7.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha infatti considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Come già si è detto (cfr. consid. 4.1 supra), la sentenza di riferimento succitata ha inoltre negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Pertanto, le censure in merito alle condizioni d'accoglienza durante la loro permanenza di due giorni in Croazia, nonché i diversi rapporti di organizzazioni nazionali e internazionali citati nel ricorso, non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze. 7.4.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso, punto II.10 pag. 8 segg.). Quest'ultima disposizione dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). Nello specifico, gli insorgenti lamentano in particolare la violazione degli artt. 3 (cfr. consid. 8.2 e 8.3) e 8 CEDU (consid. 8.4). 8.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, gli insorgenti si prevalgono sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del loro fragile stato di salute. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio e sanitarie con riferimento alle loro specifiche condizioni mediche. Inoltre, la violenza subita dalla ricorrente, se considerata all'interno dello sconfortante quadro del sistema d'asilo croato delineato dalle fonti internazionali, costituirebbe "l'ennesima riprova delle carenze da cui è affetto il sistema croato e delle violenze poste in essere da parte delle forze dell'ordine croate" (cfr. ricorso, pag. 6). La stessa andrebbe inoltre considerata come una lesione della dignità umana e una violazione dell'art. 3 CEDU, la quale risulterebbe aggravata dalla condizione di vulnerabilità dedotta dalla sua età avanzata e dai suoi problemi di salute (cfr. ricorso, punto II.4 pag. 5). 8.3 8.3.1 A tale riguardo, il Tribunale non misconosce anzitutto che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un loro trasferimento, nonostante le lunghe attese in "luoghi sporchi", le percosse fisiche subite alla schiena dalla ricorrente e la presenza di insetti nel campo profughi (cfr. atto SEM n. 28/2 pag. 1, 27/2 pag. 1), non risulta essere lesivo degli art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento a Zagabria, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre gli interessati ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto la ricorrente in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato nel gravame (cfr. ricorso, punti II.4 segg. pagg. 5-6), il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti possono rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbero subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei loro diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. decisione impugnata pag. 7; art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del Tribunale F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato, in alcun modo, di essere stati precedentemente obbligati a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la loro domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano dipoi validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando gli interessati in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. 8.3.2 8.3.2.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §180-193). 8.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, la ricorrente ha affermato di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica deputata alla (...), di non sentirsi bene e di soffrire di problemi psicologici (cfr. atto SEM n. 28/2). Dagli atti emerge inoltre che, come correttamente indicato nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata pagg. 8-9), l'interessata ha effettuato delle visite mediche in Svizzera a fronte delle quali sono state diagnosticate le seguenti affezioni: tosse cronica DD malattia da RGE (cfr. atto SEM n. 24/2), addominalgia in esiti di intervento chirurgico probabilmente gineologico (cfr. F2 del 22 marzo 2024, atto SEM n. 41/3) e, infine, esiti di isteroannessectomia (cfr. rapporto ginecologico dell'8 aprile 2024, atto SEM n. 49/2). Tali patologie sono in trattamento con (...). Con il gravame, la ricorrente ha inoltre presentato un nuovo rapporto medico redatto dall'Ambulatorio di gastroenterologia dell'Ospedale regionale di C._______ il 16 aprile 2024, il quale ha attestato delle "Epigastralgie inveterate in assenza di reali sintomi d'allarme" e prospettato una gastroscopia (cfr. allegato n. 3 al ricorso), dalla quale è stato successivamente diagnosticato un sospetto Barrett COM1; se risultasse positivo, i medici hanno prospettato un trattamento con (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 3: referto endoscopico del 24 aprile 2024). Nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 30 aprile 2024 sono state inoltre poste le diagnosi di un disturbo post-traumatico da stress, ansia e preoccupazioni eccessivi di fronte ad eventi stressanti, nonché un disturbo da dolore con fattori somatici e psichici, in terapia con (...) (cfr. atto TAF n. 6). Dipoi, il formulario F2 del 2 maggio 2024 indica che è in corso un'urinocoltura, della quale si attendono i risultati, e raccomanda una valutazione urologica per uno studio urodinamico (cfr. atto TAF n. 7). Va altresì osservato che dal consulto ginecologico del 7 maggio 2024 è emersa la diagnosi di sindrome urogenitale in stato dopo isterectomia, con incontinenza urinaria mista, in trattamento farmacologico con (...) (cfr. atto TAF n. 8 doc. 2). Infine, il foglio F2 del 2 maggio 2024 indica che la paziente è nota per disturbi dispeptici ed epigastralgie inveterate ed è stata sottoposta ad una esofagogastroduodenoscopia, la quale ha mostrato un'infiammazione cronica a livello esofago-gastrico, con riscontro di positività per l'helicobacter pylori; il medico ha impostato una terapia farmacologica per 14 giorni con (...), e ha consigliato un (...) (cfr. atto TAF n. 9 doc. 1). 8.3.2.3 Il ricorrente ha invece affermato di avere problemi al cuore, alla prostata, di colesterolo e d'udito (cfr. atto SEM n. 27/2). Anch'egli si è sottoposto a svariate visite mediche in Svizzera a fronte delle quali sono state segnatamente poste le diagnosi di cardiopatia ischemica con esiti di STENT (2009), unitamente ad una verosimile ipertrofia prostatica (cfr. atto SEM n. 19/2), nonché di verosimili esiti di TUR-P unitamente a sintomi urinari irritativi in esiti di TUR pregressa (cfr. atto SEM n. 35/2). Tali patologie sono in trattamento con (...) (cfr. atti SEM n. 19/2, 36/2). Per il resto, si rinvia agli accertamenti medici correttamente indicati dalla SEM (cfr. decisione avversata pagg. 7-9). Con scritto del 30 aprile 2024, egli ha inoltre presentato due nuovi documenti medici. La lettera d'uscita del 18 aprile 2024 attesta la degenza occorsa tra il 17 e 18 aprile 2024 presso l'Istituto Cardiocentro del Ticino, nel contesto della quale è stata attestata una malattia coronarica monovascolare ([...]) e dei verosimili esiti di TUR-P; il trattamento consigliato comporta l'assunzione di (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 1). Nella lettera di dimissioni dal Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di C._______ del 21 aprile 2024, relativa ad una visita per dolori toracici associati a dispnea parossistica, viene inoltre formulata la diagnosi di dolore toracico di origine extracardiaca, la quale ha imposto la somministrazione di (...) (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). Nel foglio F2 del 3 maggio 2024 è stata altresì diagnosticata una cataratta progrediente per la quale è stata consigliata una valutazione per un intervento chirurgico di cataratta (cfr. atto TAF n. 8 doc. 1). Infine, nel rapporto medico del 10 maggio 2024, lo specialista in urologia ha riscontrato, tra le altre cose, una "uretra prostatica ampia in esiti di TURP ma con recidiva (soprattutto da ore 10 a ore 2) potenzialmente ostruente" e prescritto (...), consigliando anche una rivalutazione urologica dopo tre mesi (cfr. atto TAF n. 9 doc. 2). 8.3.2.4 Visto quanto precede, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica dei ricorrenti e il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro nella documentazione agli atti. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del Tribunale D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici, o qualora si imponessero ulteriori cure, i ricorrenti potranno fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. 8.3.2.5 A tale conclusione si giunge anche in considerazione dei documenti medici più recenti versati agli atti. Infatti, la ricorrente ha potuto svolgere in Svizzera tutte le analisi endoscopiche e potrà attendere i risultati dell'esame istologico anche in Croazia, posto anche che gli specialisti non hanno indicato la necessità di procedere ad un follow-up endoscopico (cfr. atto TAF n. 5 doc. 3). Con riferimento ai disturbi psichici recentemente diagnosticati all'interessata (cfr. atto TAF n. 6), tra i quali figura il disturbo post-traumatico da stress, non emerge dipoi uno stato valetudinario particolarmente critico e l'esigenza di avviare specifiche terapie attuabili soltanto in Svizzera (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-6309/2023 del 13 dicembre 2023 consid. 8.3.2; D-4540/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 8.2.3). Infine, anche il trattamento della sindrome con incontinenza urinaria mista (cfr. atto TAF n. 8 doc. 2), nonché il prospettato test respiratorio o sulle feci (cfr. atto TAF n. 9 doc. 1), risulta praticabile in Croazia, posto anche che i rapporti medici non impongono lo svolgimento di tali cure in Svizzera. Analogamente, si rileva che la recente degenza del ricorrente presso (...), nonché la visita al Pronto Soccorso del 21 aprile 2024, sono state imposte da sintomatologie legate ad affezioni curabili anche in Croazia; del resto, egli è stato dimesso in buone condizioni generali senza la necessità di svolgere uno specifico trattamento medico non praticabile in Croazia (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). Inoltre, non risulta che i medici abbiano indicato la stretta necessità di svolgere in Svizzera i trattamenti della cataratta e dei problemi all'uretra prostatica (cfr. atti TAF n. 8-9), i quali restano in ogni caso praticabili anche in Croazia. 8.3.2.6 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute dei ricorrenti comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dei fattori di rischio cardiovascolari del ricorrente e il proseguimento dei relativi controlli cardiologici, nonché eventualmente lo svolgimento delle valutazioni urologiche per uno studio urodinamico da parte della ricorrente, così come consigliato nelle ultime valutazioni mediche (cfr. consid. 8.3.2.2-8.3.2.3 supra), sarà garantito anche in Croazia. 8.3.2.7 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico degli insorgenti, così come postulato nel ricorso. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 8.3.3 8.3.3.1 Occorre infine analizzare le allegazioni relative al preteso rapporto familiare di dipendenza tra la ricorrente e sua madre (cfr. ricorso, punto II.6 pag. 6; atto SEM n. 28/2). 8.3.3.2 Infatti, tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragione-volmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Sono relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche in applicazione dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 RD III. Da quest'ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4). 8.3.3.3 Nel caso concreto, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, il rapporto fra la ricorrente e sua madre - attualmente soggiornante in Svizzera - non rientra di principio nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, non si può ritenere, come correttamente ritenuto dalla SEM, che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). A prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, l'interessata non ha infatti presentato alcuna prova concreta adatta a dimostrare che il suo trasferimento in Croazia pregiudicherebbe alla madre di beneficiare, da parte sua, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. Essa ha unicamente addotto che i suoi fratelli, attualmente residenti in Svizzera, non si prenderebbero cura della madre anziana che soffrirebbe attualmente di pressione alta e bassa, nonché di un alto livello di colesterolo (cfr. atto SEM 28/2 pag. 2). Tali allegazioni non sono d'acchito sufficienti a comprovare, o rendere verosimile, un particolare rapporto di dipendenza ai sensi degli art. 8 CEDU e 16 par. 1 RD III. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la presa in carico dei ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 9. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli interessati non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 13. Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM è tenuta ad informare, prima del trasferimento ed in modo dettagliato e completo, le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche degli insorgenti. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: