Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe omesso di accertare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Croazia, sia con riferimento alle condizioni d'accoglienza presenti in tale Paese - segnatamente circa la possibilità di accesso a cure mediche adeguate - sia in merito all'effettivo deposito di una domanda d'asilo da parte della ricorrente. L'accertamento medico adempiuto dalla SEM sarebbe inoltre incompleto, in quanto non avrebbe valutato i possibili rischi correlati ad un trasferimento in Croazia.
E. 4.2.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).
E. 4.3 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute della ricorrente, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva documentazione medica relativa alla sua situazione valetudinaria, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi poste dai medici (cfr. atti SEM n. 12/6, 19/2, 20/3, 22/3 e 23/3). La stessa cronistoria medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8 seg.). Si constata inoltre che, dagli atti, non emergono ulteriori visite programmate. Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa a carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia, nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente. Il fatto solo che la ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure, l'insorgente intende ottenere un apprezzamento diverso nel merito rispetto a quello esposto nell'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate lo stato di salute dell'insorgente o di richiedere garanzie individualizzate. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Per quanto poi attiene al sistema di accoglienza croato, l'autorità inferiore si è espressa in modo sufficientemente concreto ed individualizzato nella decisione avversata, e anche da questo profilo, non si possono quindi seguire le censure ricorsuali dell'insorgente. Anche circa le allegate condizioni in cui si sarebbe ritrovata la richiedente durante la sua permanenza di due giorni in Croazia sono state trattate ed approfondite dall'autorità di prime cure nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6) e sono piuttosto volte ad ottenere un apprezzamento diverso nel merito. Tale conclusione si applica altresì alla censura relativa ad un mancato accertamento da parte della SEM di un effettivo deposito di una domanda d'asilo in Croazia. Quanto presentato poi dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), come pure alle allegate carenze sistemiche, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel ricorso, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dal provvedimento impugnato, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia, anche tenendo conto della situazione specifica della ricorrente (cfr. p.to II, pag. 6 seg.).
E. 4.4 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte. La conclusione formulata nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). Su tali presupposti, il (...) gennaio 2024, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 16/5). La Croazia ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico in data (...) febbraio 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 21/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessata avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
E. 5.3 In tal senso non possono essere seguite le censure sollevate dall'insorgente, che sosterrebbe che in realtà ella non avrebbe depositato alcuna domanda d'asilo in Croazia. Infatti, le stesse autorità croate, nella propria accettazione del take back sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, hanno de facto confermato che l'insorgente ha effettivamente depositato una domanda d'asilo in tale paese (cfr. atto SEM n. 21/2). Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono pertanto atte ad inficiare la predetta conclusione.
E. 5.3.1 Innanzitutto, visto quanto osservato nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che quantunque ai sensi degli art. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di queste ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017). Ciò vale anche per quanto concerne i trasferimenti Dublino in Croazia, anche all'ora attuale. Non si possono quindi seguire in merito le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso dall'insorgente.
E. 5.3.2 Come poi a ragione motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate la avrebbero obbligata al prelievo delle impronte digitali, risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come la ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).
E. 6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa le condizioni dell'insorgente durante la sua permanenza di due giorni in Croazia, così come le diverse citazioni giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni riportate nel ricorso, non sono atte a mutare la predetta conclusione. In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi.
E. 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dalla ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). La ricorrente lamenta inoltre, nel caso di trasferimento in Croazia, una violazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW).
E. 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo stato di salute e che non potrebbe trovare le cure necessarie di cui abbisognerebbe, nonché della disponibilità di alloggi e della situazione generale della procedura e d'accoglienza nel predetto Paese, per rinunciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU.
E. 7.3 Il Tribunale non misconosce che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni circa le condizioni in cui si è ritrovata la ricorrente, vale a dire che non avrebbe ricevuto cibo per due giorni, tali allegazioni non risultano decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto, in primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporla ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, la quale non ha mai addotto di essersi in passato indirizzata potrà indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionari nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come esposto a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo con i suoi asserti generici esposti unicamente in fase ricorsuale, senza averne fatto menzionare durante l'audizione Dublino e nello scritto spontaneo del 7 febbraio 2024, che ella avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità e neppure che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che ella non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è la ricorrente stessa con i suoi asserti che ha riportato come ella si sia opposta al rilevamento delle impronte digitali. Non si evince inoltre né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese.
E. 7.4.1 Per quanto concerne invece l'asserita violazione della CEDAW da parte della Croazia, la ricorrente invoca tale Convenzione sostenendo che le autorità di tale Paese non le avrebbero fornito "un'accoglienza degna" ed inoltre ella avrebbe subito un violento stupro.
E. 7.4.2 A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si ravvisano tuttavia gli estremi per ammettere che le autorità croate abbiano violato la CEDAW, in particolare l'art. 2 citato nel ricorso, peraltro convenzione che la Croazia ha pure ratificato. Difatti, concernente dapprima l'abuso sessuale di cui ella sarebbe stata vittima, in mancanza di una denuncia o di una richiesta di aiuto in tal senso alle preposte autorità croate o organismi di aiuto alle vittime presenti sul territorio croato, come dichiarato dalla stessa insorgente durante il Colloquio Dublino, non si intravvede nel comportamento delle autorità croate alcuna inadempienza. Dalle circostanze esposte dalla ricorrente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale, se adeguatamente sollecitate, ai loro obblighi di perseguimento penale e ad offrire l'aiuto necessario all'insorgente, anche nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno. Nel caso d'inadempienze da parte degli organi preposti, apparterrà poi a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. Peraltro, non si ravvisa dalle sue allegazioni, in che modo in Croazia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell'art. 2 CEDAW, non avendo del resto sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. Per quanto concerne invece le riferite condizioni d'accoglienza non dignitose, si rimanda all'analisi già effettuata sub consid. 6.2.
E. 7.5.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.5.2 Concernente lo stato valetudinario della ricorrente, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino ella si è limitata ad allegare di stare bene, nonostante l'asserito stupro subito. Ella ha unicamente specificato di soffrire di dolori durante il ciclo mestruale (cfr. atto SEM n. 15/2). Dagli atti emerge che la ricorrente è stata inizialmente curata per gonalgia persistente sinistra, causata da una caduta durante il viaggio. Per tale problematica le è stato prescritto Brufen (cfr. atto SEM n. 12/6). La ricorrente ha fatto poi richiesta di essere vistata da un ginecologo per appurare le conseguenze della violenza sessuale che avrebbe subito (cfr. atto SEM n. 19/2). Dal rapporto redatto dalla "Frauenklinik" dell'ospedale cantonale di (...), emerge che la ricorrente soffrirebbe di dolori alla pancia ed incontinenza notturna e parzialmente anche diurna. L'interessata ha riferito di aver subito una violenza sessuale 1-2 mesi prima in Slovenia e gli autori sarebbero stati 3 uomini arabi. La ginecologa ha constatato dei tagli alle gambe, che sarebbero stati inflitti durante la violenza, mentre dall'analisi sonografica non sarebbero emerse ulteriori problematiche. Non sono neppure state rilevate malattie sessualmente trasmissibili. I medici prescrivono la ripetizione del test HIV dopo 6 mesi. Ipotizzano poi che la causa dell'incontinenza sia da ricondurre probabilmente alle sue esperienze traumatiche. Hanno pertanto raccomandato alla richiedente di sottoporsi a psicoterapia al fine di elaborare il proprio vissuto, possibilmente con l'ausilio di antidepressivi. Non hanno rilevato d'altro canto pensieri suicidali. (cfr. atto SEM n. 20/3). A seguito di tale rapporto, il medico del CFA ha redatto un certificato F2, diagnosticando un disturbo da elaborazione a seguito di uno stupro ed ha richiesto una valutazione ed un intervento (cfr. atti SEM 22/3 e 23/3). In data 7 febbraio 2024 il servizio MedicHelp ha trasmesso alla SEM la tabella degli appuntamenti, da cui non emergono ulteriori visite programmate (cfr. atto SEM n. 24/1), nemmeno la ricorrente in sede di ricorso ha indicato di aver fissato nuovi appuntamenti medici. Pertanto, le diagnosi sono poste e ulteriori visite mediche non sono previste. Il Tribunale osserva che quanto addotto dalla ricorrente in fase ricorsuale e nel proprio scritto spontaneo del 7 febbraio 2024, circa la propria vulnerabilità straordinaria ed un rischio di traumatizzazione in caso di Trasferimento in Croazia non trova riscontro nella documentazione medica agli atti, altresì considerato che la ricorrente stessa non ha fatto menzione di particolari problematiche durante il Colloquio Dublino.
E. 7.5.3 Alla luce dello stato di salute testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un rinvio della ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattata o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. In tale contesto, non risulta inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se la ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz'altro fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 7.5.4 Alla luce di quanto precede, non vi è quindi neppure alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato dalla stessa nel suo ricorso. A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritiene di regola che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche di richiedenti l'asilo. Il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).
E. 7.6 Visto quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia la esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
E. 7.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-975/2024 Sentenza del 22 febbraio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Walter Lang, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 febbraio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM il (...) gennaio 2024, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche della richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) dicembre 2023. A.b Il (...) gennaio 2024, l'interessata è stata sentita nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, ella ha segnatamente confermato di aver registrato le proprie impronte digitali in Croazia il (...) dicembre 2023, ma non lo avrebbe fatto volontariamente. Sarebbe rimasta in Croazia 2 giorni, per poi proseguire in direzione Slovenia, Italia e Svizzera. La richiedente si oppone al ritorno in Croazia in quanto sarebbe stata trattenuta per due giorni senza che le fosse stato fornito del cibo. Dopo essere stata lasciata andare, sul confine con la Slovenia ella sarebbe stata vittima di violenze sessuali da parte di tre uomini "bianchi" in civile, senza sapere di che nazionalità fossero. Durante questa violenza, gli aggressori l'avrebbero ferita con una lametta "in mezzo alle gambe", prima di lasciarla andare. Ella non avrebbe inoltre denunciato la violenza subita alle autorità. Per quanto concerne il proprio stato di salute la richiedente ha indicato di stare bene. L'unico problema lamentato sono dei forti dolori durante le mestruazioni. Sulla scorta delle predette informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa croata, una domanda di ripresa in carico dell'interessata il (...) gennaio 2024 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il (...) febbraio 2024, la Croazia ha trasmesso la sua accettazione di ripresa in carico della richiedente, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A.c Il (...) febbraio 2024, tramite il suo rappresentante legale, la richiedente osserva che in Croazia le cure che necessiterebbe non sarebbero garantite e pertanto un suo eventuale trasferimento in tale Paese sarebbe si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU, oltre che la CEDAW. Richiede poi l'allestimento di un rapporto medico dettagliato in considerazione del suo stato di salute (cosiddetto "F4"), affinché si possa disporre di una diagnosi completa. Conclude con la richiesta di rinunciare ad una decisione di non entrata nel merito, applicando l'art. 17 del Regolamento Dublino vista l'eccezionalità della vulnerabilità della richiedente, per via del trattamento degradante ricevuto in Croazia e per la circostanza di essere una donna sola che ha subito gravi traumi fisici e psicologici. A.d Agli atti è presente della documentazione inerente allo stato di salute dell'interessata, di cui si dirà nei considerandi. B. Con decisione dell'(...) febbraio 2024, notificata il (...) febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. [{...}]-28/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Con l'atto ricorsuale datato (...) febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali), la rappresentante legale dell'interessata ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la decisione succitata, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo o per compiere i necessari atti istruttori. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. A supporto del ricorso, l'insorgente ha presentato quale nuova documentazione, in copia: un rapporto del 22 settembre 2023 redatto da Centre for Peace Studies ed intitolato "Dublin regulation and its application in Croatia". D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe omesso di accertare in modo concreto i rischi legati al suo trasferimento in Croazia, sia con riferimento alle condizioni d'accoglienza presenti in tale Paese - segnatamente circa la possibilità di accesso a cure mediche adeguate - sia in merito all'effettivo deposito di una domanda d'asilo da parte della ricorrente. L'accertamento medico adempiuto dalla SEM sarebbe inoltre incompleto, in quanto non avrebbe valutato i possibili rischi correlati ad un trasferimento in Croazia. 4.2 4.2.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto le sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2), il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.3 In relazione alla censura dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in rapporto allo stato di salute della ricorrente, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva documentazione medica relativa alla sua situazione valetudinaria, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi poste dai medici (cfr. atti SEM n. 12/6, 19/2, 20/3, 22/3 e 23/3). La stessa cronistoria medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8 seg.). Si constata inoltre che, dagli atti, non emergono ulteriori visite programmate. Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive, di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa a carico dell'insorgente da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Croazia, nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso alle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente. Il fatto solo che la ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure, l'insorgente intende ottenere un apprezzamento diverso nel merito rispetto a quello esposto nell'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della sua procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate lo stato di salute dell'insorgente o di richiedere garanzie individualizzate. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del suo trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Per quanto poi attiene al sistema di accoglienza croato, l'autorità inferiore si è espressa in modo sufficientemente concreto ed individualizzato nella decisione avversata, e anche da questo profilo, non si possono quindi seguire le censure ricorsuali dell'insorgente. Anche circa le allegate condizioni in cui si sarebbe ritrovata la richiedente durante la sua permanenza di due giorni in Croazia sono state trattate ed approfondite dall'autorità di prime cure nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6) e sono piuttosto volte ad ottenere un apprezzamento diverso nel merito. Tale conclusione si applica altresì alla censura relativa ad un mancato accertamento da parte della SEM di un effettivo deposito di una domanda d'asilo in Croazia. Quanto presentato poi dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), come pure alle allegate carenze sistemiche, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel ricorso, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dal provvedimento impugnato, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia, anche tenendo conto della situazione specifica della ricorrente (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). 4.4 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte. La conclusione formulata nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). Su tali presupposti, il (...) gennaio 2024, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 16/5). La Croazia ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico in data (...) febbraio 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente (cfr. n. 21/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessata avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 5.3 In tal senso non possono essere seguite le censure sollevate dall'insorgente, che sosterrebbe che in realtà ella non avrebbe depositato alcuna domanda d'asilo in Croazia. Infatti, le stesse autorità croate, nella propria accettazione del take back sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, hanno de facto confermato che l'insorgente ha effettivamente depositato una domanda d'asilo in tale paese (cfr. atto SEM n. 21/2). Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono pertanto atte ad inficiare la predetta conclusione. 5.3.1 Innanzitutto, visto quanto osservato nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che quantunque ai sensi degli art. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di queste ultime autorità, del trasferimento di un richiedente nel loro territorio (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017). Ciò vale anche per quanto concerne i trasferimenti Dublino in Croazia, anche all'ora attuale. Non si possono quindi seguire in merito le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso dall'insorgente. 5.3.2 Come poi a ragione motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate la avrebbero obbligata al prelievo delle impronte digitali, risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come la ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa le condizioni dell'insorgente durante la sua permanenza di due giorni in Croazia, così come le diverse citazioni giurisprudenziali e di rapporti di organizzazioni riportate nel ricorso, non sono atte a mutare la predetta conclusione. In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi. 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dalla ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). La ricorrente lamenta inoltre, nel caso di trasferimento in Croazia, una violazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW). 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo stato di salute e che non potrebbe trovare le cure necessarie di cui abbisognerebbe, nonché della disponibilità di alloggi e della situazione generale della procedura e d'accoglienza nel predetto Paese, per rinunciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU. 7.3 Il Tribunale non misconosce che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni circa le condizioni in cui si è ritrovata la ricorrente, vale a dire che non avrebbe ricevuto cibo per due giorni, tali allegazioni non risultano decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto, in primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporla ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, la quale non ha mai addotto di essersi in passato indirizzata potrà indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionari nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come esposto a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo con i suoi asserti generici esposti unicamente in fase ricorsuale, senza averne fatto menzionare durante l'audizione Dublino e nello scritto spontaneo del 7 febbraio 2024, che ella avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità e neppure che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che ella non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è la ricorrente stessa con i suoi asserti che ha riportato come ella si sia opposta al rilevamento delle impronte digitali. Non si evince inoltre né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese. 7.4 7.4.1 Per quanto concerne invece l'asserita violazione della CEDAW da parte della Croazia, la ricorrente invoca tale Convenzione sostenendo che le autorità di tale Paese non le avrebbero fornito "un'accoglienza degna" ed inoltre ella avrebbe subito un violento stupro. 7.4.2 A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si ravvisano tuttavia gli estremi per ammettere che le autorità croate abbiano violato la CEDAW, in particolare l'art. 2 citato nel ricorso, peraltro convenzione che la Croazia ha pure ratificato. Difatti, concernente dapprima l'abuso sessuale di cui ella sarebbe stata vittima, in mancanza di una denuncia o di una richiesta di aiuto in tal senso alle preposte autorità croate o organismi di aiuto alle vittime presenti sul territorio croato, come dichiarato dalla stessa insorgente durante il Colloquio Dublino, non si intravvede nel comportamento delle autorità croate alcuna inadempienza. Dalle circostanze esposte dalla ricorrente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale, se adeguatamente sollecitate, ai loro obblighi di perseguimento penale e ad offrire l'aiuto necessario all'insorgente, anche nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno. Nel caso d'inadempienze da parte degli organi preposti, apparterrà poi a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. Peraltro, non si ravvisa dalle sue allegazioni, in che modo in Croazia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell'art. 2 CEDAW, non avendo del resto sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. Per quanto concerne invece le riferite condizioni d'accoglienza non dignitose, si rimanda all'analisi già effettuata sub consid. 6.2. 7.5 7.5.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.5.2 Concernente lo stato valetudinario della ricorrente, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino ella si è limitata ad allegare di stare bene, nonostante l'asserito stupro subito. Ella ha unicamente specificato di soffrire di dolori durante il ciclo mestruale (cfr. atto SEM n. 15/2). Dagli atti emerge che la ricorrente è stata inizialmente curata per gonalgia persistente sinistra, causata da una caduta durante il viaggio. Per tale problematica le è stato prescritto Brufen (cfr. atto SEM n. 12/6). La ricorrente ha fatto poi richiesta di essere vistata da un ginecologo per appurare le conseguenze della violenza sessuale che avrebbe subito (cfr. atto SEM n. 19/2). Dal rapporto redatto dalla "Frauenklinik" dell'ospedale cantonale di (...), emerge che la ricorrente soffrirebbe di dolori alla pancia ed incontinenza notturna e parzialmente anche diurna. L'interessata ha riferito di aver subito una violenza sessuale 1-2 mesi prima in Slovenia e gli autori sarebbero stati 3 uomini arabi. La ginecologa ha constatato dei tagli alle gambe, che sarebbero stati inflitti durante la violenza, mentre dall'analisi sonografica non sarebbero emerse ulteriori problematiche. Non sono neppure state rilevate malattie sessualmente trasmissibili. I medici prescrivono la ripetizione del test HIV dopo 6 mesi. Ipotizzano poi che la causa dell'incontinenza sia da ricondurre probabilmente alle sue esperienze traumatiche. Hanno pertanto raccomandato alla richiedente di sottoporsi a psicoterapia al fine di elaborare il proprio vissuto, possibilmente con l'ausilio di antidepressivi. Non hanno rilevato d'altro canto pensieri suicidali. (cfr. atto SEM n. 20/3). A seguito di tale rapporto, il medico del CFA ha redatto un certificato F2, diagnosticando un disturbo da elaborazione a seguito di uno stupro ed ha richiesto una valutazione ed un intervento (cfr. atti SEM 22/3 e 23/3). In data 7 febbraio 2024 il servizio MedicHelp ha trasmesso alla SEM la tabella degli appuntamenti, da cui non emergono ulteriori visite programmate (cfr. atto SEM n. 24/1), nemmeno la ricorrente in sede di ricorso ha indicato di aver fissato nuovi appuntamenti medici. Pertanto, le diagnosi sono poste e ulteriori visite mediche non sono previste. Il Tribunale osserva che quanto addotto dalla ricorrente in fase ricorsuale e nel proprio scritto spontaneo del 7 febbraio 2024, circa la propria vulnerabilità straordinaria ed un rischio di traumatizzazione in caso di Trasferimento in Croazia non trova riscontro nella documentazione medica agli atti, altresì considerato che la ricorrente stessa non ha fatto menzione di particolari problematiche durante il Colloquio Dublino. 7.5.3 Alla luce dello stato di salute testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, il Tribunale ritiene che dagli atti all'inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un rinvio della ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattata o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. In tale contesto, non risulta inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se la ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz'altro fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.5.4 Alla luce di quanto precede, non vi è quindi neppure alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato dalla stessa nel suo ricorso. A tal proposito, occorre rilevare come il Tribunale, nella sua costante giurisprudenza, ritiene di regola che le autorità svizzere non debbano richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali circa l'accesso ad un alloggio adeguato, a prestazioni materiali e a cure mediche di richiedenti l'asilo. Il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità croate per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Inoltre, come già sopra rammentato, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione, sono tenute ad informare in modo adeguato e precedentemente al trasferimento del ricorrente le autorità croate, circa le circostanze ed i bisogni specifici medici dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 7.6 Visto quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia la esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 7.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: