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D-2974/2024

D-2974/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.

E. 3.2 Va dipoi osservato che la decisione impugnata è redatta in italiano, allorché il ricorso è allestito in lingua tedesca. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il presente procedimento seguirà la lingua della decisione impugnata, posto che l'incarto dell'autorità inferiore presenta anche una consistente documentazione in italiano.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessato.

E. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alle condizioni di accoglienza in Croazia e all'effetto del trasferimento in detto Paese sul suo stato valetudinario.

E. 5.1 L'interessato rimprovera alla SEM di aver analizzato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia, non riconoscendo la sussistenza di carenze sistemiche. L'autorità inferiore avrebbe inoltre violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se tutti i trattamenti e i medicamenti necessari al ricorrente siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati (cfr. ricorso, punti 29-31).

E. 5.2 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1).

E. 5.3 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito, il quale costituisce una delle generali garanzie procedurali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza TAF D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con riferimenti).

E. 5.4.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza. La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento (cfr. decisione avversata pag. 3). A tale proposito, la censura presentata si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dal ricorrente la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio. Con tutta evidenza, la valutazione espressa nella decisione avversata, peraltro confermata a più riprese dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; sentenze TAF E-5790/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 6.3.1; D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7), deriva infatti dall'esercizio del potere di apprezzamento della SEM (art. 32 PA) che, nel caso concreto, non risulta abusivo.

E. 5.4.2 Inoltre, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 4; atti SEM n. 19/2 e 24/2). A tale riguardo, il Tribunale ribadisce inoltre che, benché ai sensi degli artt. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento rimettere alle autorità straniere competenti le informazioni a garanzia di un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, la comunicazione alle autorità croate dello stato valetudinario dei ricorrenti, nonché la richiesta di garanzie mediche specifiche (cfr. ricorso, punto 31), non costituiscono in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del suo trasferimento (cfr. ex pluris sentenze TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7). Le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso vanno quindi respinte.

E. 5.4.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata.

E. 6 Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Croazia competente per l'analisi della stessa.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 7.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III); che se, sulla base di tali criteri, il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).

E. 7.3 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 7.4 Lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta è dipoi obbligato, al fine di completare il processo di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico una persona che ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda presentata in un altro Stato membro durante il processo di determinazione dello Stato membro competente (art. 20 par. 5 RD III). Secondo la giurisprudenza, tale norma si applica anche quando la persona interessata ha implicitamente posto fine alla procedura lasciando il primo Stato membro, prima che il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda sia stato completato (cfr. sentenza TAF E-3771/2022 del 2 novembre 2022 consid. 4.3.2).

E. 7.5.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rilevato che quest'ultimo aveva già presentato una domanda d'asilo in Croazia il 6 aprile 2024 (cfr. atti SEM n. 8/1 e 21/2). Il 15 aprile 2024, la SEM ha quindi richiesto alle autorità croate la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III.

E. 7.5.2 Non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, di due settimane (richiesta basata su dati Eurodac), la Croazia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, l'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (art. 25 par. 2 RD III). Ciò posto, la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente.

E. 7.6.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 7.6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha infatti considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. La sentenza di riferimento succitata ha quindi negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento delle persone richiedenti d'asilo come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Pertanto, le censure in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, al luogo in cui le sue impronte sarebbero state registrate, nonché i diversi rapporti di organizzazioni nazionali e internazionali citati nel ricorso, non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze (cfr. ricorso, punti 10-17 e 20).

E. 7.6.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso, punto II.10 pag. 8 segg.). Quest'ultima disposizione dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 8.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo fragile stato di salute, lamentando segnatamente la violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio e sanitarie con riferimento alle sue specifiche condizioni personali. Inoltre, non vi sarebbero assicurazioni ch'egli non venga nuovamente sottoposto a trattamenti disumani subìti durante il suo precedente soggiorno (cfr. ricorso, punti 24-28).

E. 8.3.1 A tale riguardo, il Tribunale non misconosce anzitutto che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, il trasferimento dell'interessato non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione di violenza. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stato precedentemente obbligato a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la loro domanda d'asilo. A tale riguardo, va osservato che, contrariamente a quanto addotto nel ricorso, egli non ha mai dichiarato di aver lasciato il Paese di fronte alla minaccia delle autorità croate di essere altrimenti incarcerato (cfr. atto SEM n. 21/2; ricorso punti 5 e 27). Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano dipoi validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando gli interessati in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbero di essere respinti in un tale Paese.

E. 8.3.2.1 In merito allo stato dell'insorgente, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).

E. 8.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha affermato di essere stato detenuto in Turchia per un periodo di circa nove anni, durante il quale avrebbe subìto delle violenze fisiche e psichiche. Per questa ragione, sarebbe attualmente affetto da un'infezione all'intestino grasso e necessiterebbe di cure mediche (cfr. atto SEM n. 21/2). Dalle visite mediche effettuate in Svizzera emerge inoltre che, come correttamente indicato nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pag. 4), l'interessato soffre di colite ulcerosa (RCU) dal 2017 in remissione clinica ed endoscopica, già in trattamento farmacologico precedente, e attualmente in terapia di mantenimento con i farmaci (...) (cfr. atti SEM n. 19/2 e 24/2). Nel rapporto medico del 26 aprile 2024 si attesta in particolare che "[d]a circa due anni il paziente riferisce benessere soggettivo con alvo regolare peso corporeo stabile, non addominalgie" (cfr. atto SEM n. 24/2). Al ricorso non sono stati acclusi nuovi certificati medici.

E. 8.3.2.3 Visto quando precede, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera (cfr. consid. 8.3.2.1 supra). Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate (cfr. sentenze TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici, o qualora si imponessero ulteriori cure, il ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dei fattori di rischio legati alla colite ulcerosa diagnosticata, sarà garantito anche in Croazia.

E. 8.3.2.4 Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato nel ricorso. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono infatti tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).

E. 8.3.2.5 Il ricorrente non è quindi riuscito a provare o rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti comportanti la violazione del diritto internazionale.

E. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

E. 9 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 11 Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 13 maggio 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14 Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2974/2024 Sentenza del 24 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Yanick Felley, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Michael Meyer, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 aprile 2024. A.b Da ricerche intraprese il 15 aprile 2024 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'egli ha inoltrato una domanda d'asilo in Croazia il 6 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-8/1). A.c Lo stesso giorno, la SEM ha quindi chiesto alle autorità croate la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 10/5). A.d Il 25 aprile 2024 si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III. In tale ambito, il ricorrente è stato sentito riguardo al suo stato di salute nonché agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, rispettivamente all'eventuale decisione di non entrata nel merito della loro richiesta d'asilo in Svizzera in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31). In proposito, egli ha sostanzialmente affermato di essere stato detenuto in Turchia per un periodo di circa nove anni, durante il quale avrebbe subìto delle violenze fisiche e psichiche. Per questa ragione, sarebbe attualmente affetto da un'infezione all'intestino grasso e necessiterebbe di cure mediche. Egli vivrebbe inoltre in una costante situazione di paura. Sulla competenza della Croazia, egli ha invece dichiarato di essere giunto in Svizzera con la consapevolezza confrontarsi con un Paese democratico e di giustizia, nonché di essere in grado ad attardarsi alle norme e alla cultura svizzere (cfr. atto SEM n. 21/2). A.e Le autorità croate non hanno risposto alla richiesta di ripesa in carico della SEM del 15 aprile 2024 entro il termine di due settimane prescritto dall'art. 25 par. 1 RD III. B. Con decisione del 2 maggio 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] del ricorrente verso la Croazia, incaricando il Cantone di Svitto dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con gravame datato 13 maggio 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa, nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo o ad un completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione, nonché la concessione dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. C.b Con misure supercautelari del 13 maggio 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 3.2 Va dipoi osservato che la decisione impugnata è redatta in italiano, allorché il ricorso è allestito in lingua tedesca. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA - applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF - il presente procedimento seguirà la lingua della decisione impugnata, posto che l'incarto dell'autorità inferiore presenta anche una consistente documentazione in italiano. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessato. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alle condizioni di accoglienza in Croazia e all'effetto del trasferimento in detto Paese sul suo stato valetudinario. 5. 5.1 L'interessato rimprovera alla SEM di aver analizzato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia, non riconoscendo la sussistenza di carenze sistemiche. L'autorità inferiore avrebbe inoltre violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se tutti i trattamenti e i medicamenti necessari al ricorrente siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati (cfr. ricorso, punti 29-31). 5.2 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1). 5.3 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito, il quale costituisce una delle generali garanzie procedurali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza TAF D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con riferimenti). 5.4 5.4.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza. La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento (cfr. decisione avversata pag. 3). A tale proposito, la censura presentata si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dal ricorrente la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio. Con tutta evidenza, la valutazione espressa nella decisione avversata, peraltro confermata a più riprese dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; sentenze TAF E-5790/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 6.3.1; D-3639/2023 del 25 luglio 2023 consid. 7), deriva infatti dall'esercizio del potere di apprezzamento della SEM (art. 32 PA) che, nel caso concreto, non risulta abusivo. 5.4.2 Inoltre, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 4; atti SEM n. 19/2 e 24/2). A tale riguardo, il Tribunale ribadisce inoltre che, benché ai sensi degli artt. 31 e 32 RD III spetti alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento rimettere alle autorità straniere competenti le informazioni a garanzia di un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, la comunicazione alle autorità croate dello stato valetudinario dei ricorrenti, nonché la richiesta di garanzie mediche specifiche (cfr. ricorso, punto 31), non costituiscono in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del suo trasferimento (cfr. ex pluris sentenze TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7). Le argomentazioni contrarie formulate nel ricorso vanno quindi respinte. 5.4.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. 6. Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Croazia competente per l'analisi della stessa. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III); che se, sulla base di tali criteri, il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 7.3 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 7.4 Lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta è dipoi obbligato, al fine di completare il processo di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico una persona che ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda presentata in un altro Stato membro durante il processo di determinazione dello Stato membro competente (art. 20 par. 5 RD III). Secondo la giurisprudenza, tale norma si applica anche quando la persona interessata ha implicitamente posto fine alla procedura lasciando il primo Stato membro, prima che il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda sia stato completato (cfr. sentenza TAF E-3771/2022 del 2 novembre 2022 consid. 4.3.2). 7.5 7.5.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rilevato che quest'ultimo aveva già presentato una domanda d'asilo in Croazia il 6 aprile 2024 (cfr. atti SEM n. 8/1 e 21/2). Il 15 aprile 2024, la SEM ha quindi richiesto alle autorità croate la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. 7.5.2 Non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, di due settimane (richiesta basata su dati Eurodac), la Croazia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione. Infatti, l'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (art. 25 par. 2 RD III). Ciò posto, la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente. 7.6 7.6.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Croazia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 7.6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha infatti considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. La sentenza di riferimento succitata ha quindi negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento delle persone richiedenti d'asilo come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Pertanto, le censure in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, al luogo in cui le sue impronte sarebbero state registrate, nonché i diversi rapporti di organizzazioni nazionali e internazionali citati nel ricorso, non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze (cfr. ricorso, punti 10-17 e 20). 7.6.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale dei ricorrenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso, punto II.10 pag. 8 segg.). Quest'ultima disposizione dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 8.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo fragile stato di salute, lamentando segnatamente la violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio e sanitarie con riferimento alle sue specifiche condizioni personali. Inoltre, non vi sarebbero assicurazioni ch'egli non venga nuovamente sottoposto a trattamenti disumani subìti durante il suo precedente soggiorno (cfr. ricorso, punti 24-28). 8.3 8.3.1 A tale riguardo, il Tribunale non misconosce anzitutto che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, il trasferimento dell'interessato non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione di violenza. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema di giustizia funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stato precedentemente obbligato a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la loro domanda d'asilo. A tale riguardo, va osservato che, contrariamente a quanto addotto nel ricorso, egli non ha mai dichiarato di aver lasciato il Paese di fronte alla minaccia delle autorità croate di essere altrimenti incarcerato (cfr. atto SEM n. 21/2; ricorso punti 5 e 27). Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano dipoi validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando gli interessati in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. 8.3.2 8.3.2.1 In merito allo stato dell'insorgente, si osserva anzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193). 8.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha affermato di essere stato detenuto in Turchia per un periodo di circa nove anni, durante il quale avrebbe subìto delle violenze fisiche e psichiche. Per questa ragione, sarebbe attualmente affetto da un'infezione all'intestino grasso e necessiterebbe di cure mediche (cfr. atto SEM n. 21/2). Dalle visite mediche effettuate in Svizzera emerge inoltre che, come correttamente indicato nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pag. 4), l'interessato soffre di colite ulcerosa (RCU) dal 2017 in remissione clinica ed endoscopica, già in trattamento farmacologico precedente, e attualmente in terapia di mantenimento con i farmaci (...) (cfr. atti SEM n. 19/2 e 24/2). Nel rapporto medico del 26 aprile 2024 si attesta in particolare che "[d]a circa due anni il paziente riferisce benessere soggettivo con alvo regolare peso corporeo stabile, non addominalgie" (cfr. atto SEM n. 24/2). Al ricorso non sono stati acclusi nuovi certificati medici. 8.3.2.3 Visto quando precede, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera (cfr. consid. 8.3.2.1 supra). Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate (cfr. sentenze TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici, o qualora si imponessero ulteriori cure, il ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, lo stretto controllo dei fattori di rischio legati alla colite ulcerosa diagnosticata, sarà garantito anche in Croazia. 8.3.2.4 Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente, così come postulato nel ricorso. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono infatti tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali degli insorgenti (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 8.3.2.5 Il ricorrente non è quindi riuscito a provare o rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti comportanti la violazione del diritto internazionale. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 9. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 11. Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 13 maggio 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 14. Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: