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D-523/2024

D-523/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

E. 6.2.1 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Su tale presupposto, il (...) novembre 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/5). A seguito di un primo rifiuto della Croazia in data (...) novembre 2023 (cfr. n. 28/1), la Svizzera ha richiesto il riesame di tale rigetto il 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2). L'autorità croata preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 21 dicembre 2023, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 42/2). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. a tal proposito anche i suoi asserti nella PA RMNA, p.to 5.02, pag. 8 seg.), si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

E. 6.2.2 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la precitata conclusione. Difatti, al contrario di quanto argomentato nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8 seg.), le informazioni che l'autorità elvetica competente ha trasmesso alla sua omologa croata, sia allorché ha inoltrato la sua domanda di ripresa in carico (cfr. n. 21/5), sia in particolare con la sua richiesta di riesame del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2), presentavano tutti gli elementi pertinenti ed i documenti necessari, perché la Croazia potesse determinarsi chiaramente sulla sua competenza. In tal senso, ha segnatamente esposto in maniera trasparente e corretta le ragioni per le quali la Svizzera abbia ritenuto il ricorrente maggiorenne, trasmettendo anche in allegato la perizia medico-legale esperita (cfr. n. 33/2). Per quanto concerne il fatto che la taskara non sia stata citata nella domanda di riesame da parte della Svizzera si veda sopra (cfr. consid. 4.1). Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire le lamentele mosse dall'insorgente al trasferimento d'informazioni, a suo dire erronee, dalla Svizzera alla Croazia. Inoltre, come a ragione già motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate lo avrebbero obbligato al prelievo delle impronte digitali, malgrado la sua opposizione, e che lui non sapesse di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia - allegazioni reiterate anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 5, pag. 9) - risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).

E. 7.2 Nella sua giurisprudenza, sviluppata nel quadro delle procedure di ripresa in carico Dublino, il Tribunale ritiene che non vi siano delle serie ragioni di credere che in Croazia vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti interessati da tali procedure di ripresa in carico, che comporterebbero un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-418/2023 del 2 febbraio 2023 consid. 6.4, E-5887/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.1, E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 5.1, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4), e ciò malgrado la citazione nel gravame di una sentenza di un Tribunale straniero, alla quale la Svizzera non è in alcun modo legata. Neppure gli asserti dell'insorgente circa le violenze che avrebbe commesso un membro della polizia croata nei suoi confronti, come pure che non avrebbe ricevuto cibo durante il breve soggiorno nel predetto Paese, sono atti a mutare la predetta conclusione. Peraltro, le sue allegazioni generiche e non comprovate di aver ricevuto un foglio di via per lasciare la Croazia, ma che di fatto è stato registrato come richiedente l'asilo, non possono in alcun modo essere equiparabili, come invece sostenuto nel suo ricorso dall'insorgente, ad un push-back, che avviene con tecniche di respingimento alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situazione croata). In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi.

E. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la sua domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia, sia del fatto che egli avrebbe ricevuto un documento dalle autorità croate che gli intimavano di lasciare il Paese, nonché della situazione generale della procedura d'asilo nel predetto Stato, per rinunciare al suo trasferimento applicando le clausole di sovranità succitate. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE.

E. 8.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente durante il fermo di polizia di (...), dove non avrebbe ricevuto cibo, nonché sarebbe stato percosso da un agente della polizia al momento del rilevamento delle impronte digitali, che gli sarebbero state prelevate con la forza (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8; p.to 8.01, pag. 10), tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto, non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a C._______ dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo né con i suoi asserti generici esposti in corso di procedura che egli avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità croate (cfr. n. 19/11, p.to 2.06, pag. 6 e p.to 5.02, pag. 8), né con quelli per nulla fondati presentati con il ricorso (cfr. p.to 5, pag. 9), che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è il ricorrente stesso con i suoi asserti che ha riportato come egli si sia opposto strenuamente al rilevamento delle impronte digitali, ma che ha potuto proseguire liberamente il suo viaggio non appena le stesse gli sarebbero state prelevate (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 10). Asserzioni queste ultime che tra l'altro contraddicono che le autorità croate abbiano in qualche modo avuto l'intenzione di respingerlo tramite un push-back o che volessero rinviarlo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, violando pertanto i suoi obblighi internazionali non rispettando il principio di respingimento.

E. 8.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene di poter rinviare integralmente alle considerazioni corrette e complete esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 11 seg.), e di poter concludere circa l'assenza di elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, non avendo del resto il ricorrente sollevato alcunché in merito nel suo ricorso.

E. 8.5 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, segnatamente dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE.

E. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 26 gennaio 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-523/2024 Sentenza del 15 febbraio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2023, dichiarandosi minorenne. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", in data (...) settembre 2023, è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b L'11 settembre 2023, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato di rappresentanza legale, mentre che il 15 settembre 2023, il suo mandatario ha presentato il cosiddetto "Formulario di triage Afghanistan" alla SEM. A.c Per il tramite dello scritto del 22 settembre 2023, il rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore, in copia, i supposti taskara (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1) e libretto vaccinale (cfr. MdP n. 2) di questi, nonché la traduzione della taskara. A.d Il (...) ottobre 2023, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minorenni non accompagnati (di seguito PA RMNA). A.e L'autorità elvetica competente, in data (...) novembre 2023, ha presentato alla sua omologa croata una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.f Sempre il (...) novembre 2023, è stata ritirata al richiedente l'originale della taskara presentata da lui in fotocopia, che è stata depositata agli atti (cfr. MdP n. 3), nonché è stata esaminata internamente dalla SEM in merito alla sua autenticità. A.g La Croazia ha risposto negativamente il (...) novembre 2023, riferendosi all'art. 8 par. 4 RD III. Tuttavia, ha riservato una sua rivalutazione del caso, se la Svizzera avesse fornito una perizia sull'età che provasse la maggiore età dell'interessato. A.h Con rapporto peritale datato (...), il (...) ha presentato, su mandato della SEM del 10 novembre 2023, le sue conclusioni circa gli esami medici svolti il (...) novembre 2023 tendenti alla determinazione dell'età dell'interessato, che hanno concluso per una maggiore età del medesimo. A.i Visto lo stesso, il 7 dicembre 2023, l'autorità elvetica preposta ha chiesto alla sua omologa croata di riesaminare il suo rifiuto di ripresa in carico ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). A.j Per mezzo dello scritto del 12 dicembre 2023, la SEM ha concesso al richiedente, il diritto di essere sentito in merito al fatto, tenuto conto degli elementi emersi sia in corso d'audizione sia dalla perizia medica esperita, nonché vista l'assenza di documenti d'identità giuridicamente validi agli atti, di ritenere la sua minore età inverosimile e conseguentemente di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Il 15 dicembre 2023, l'interessato ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo, mentre che il 18 dicembre 2023, la SEM ha modificato la sua data di nascita registrata in SIMIC secondo quanto comunicatogli in precedenza. A.k Il 21 dicembre 2023, la Croazia ha accettato la domanda di ripresa in carico dell'interessato, basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 16 gennaio 2024, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Croazia, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, ed osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non avesse effetto sospensivo. C. L'interessato, per mezzo del ricorso del 24 gennaio 2024 (cfr. risultanze processuali), è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in via subordinata, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Egli ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, il 26 gennaio 2024, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, a titolo di misura supercautelare. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 A titolo preliminare, il Tribunale osserva come le censure sollevate dall'insorgente in merito ad una valutazione parziale da parte dell'autorità inferiore degli elementi a favore ed a sfavore della sua minore età, unicamente considerando questi ultimi (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 8), come pure circa le informazioni erronee che la Svizzera avrebbe trasmesso alla Croazia nella sua domanda di riesame della ripresa in carico dell'insorgente (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 8 seg.), si confondano in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. Stesso discorso vale anche per la censura mossa all'istruzione dell'autorità inferiore, che sarebbe carente, in merito alle violenze allegate dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 9). In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità sindacata ha tenuto conto nell'apprezzamento che ha svolto dell'età del ricorrente, di tutte le dichiarazioni rilevanti di quest'ultimo e della documentazione depositata agli atti a tale scopo, esponendo ampiamente le ragioni - anche riferendosi correttamente alla giurisprudenza in materia del Tribunale (cfr. anche infra consid. 5.2.1) - quali fossero i motivi per i quali sia giunta ad una conclusione negativa circa la verosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 4 segg.). In questa valutazione, essa si è espressa anche diffusamente circa le censure mosse nel diritto di essere sentito del 15 agosto 2023 dal ricorrente, prendendo posizione specificatamente su ognuna di esse (cfr. p.to II, pag. 7 seg.). Che poi la SEM abbia valutato in maniera differente dal ricorrente le sue allegazioni ed i mezzi di prova agli atti - in particolare la perizia medico-legale esperita e gli asseriti maltrattamenti che egli avrebbe subito in Croazia - per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato ed avendo l'interessato potuto esprimersi in merito ampiamente (cfr. n. 38/3; PA RMNA, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01 seg., pag. 10), non risulta essere lesivo del principio inquisitorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), o dell'obbligo di motivazione in capo all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), bensì deriva dal suo potere di apprezzamento. Peraltro, la taskara - quandanche presentata in originale - non risulta essere un documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e quindi la SEM era legittimata ad indicare alle autorità croate che l'insorgente non avesse presentato alcun documento che provasse la sua data di nascita, nella sua domanda di riesame del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2). 4.2 Ne discende quindi che l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi neppure la massima inquisitoria; nonché il diritto di essere sentito (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) dell'insorgente è stato pienamente da essa rispettato. Non si ravvisa neppure nell'operato della SEM una carente motivazione della decisione avversata sui punti determinanti della medesima. Di conseguenza, le censure mosse al provvedimento impugnato, risultano essere infondate e vanno quindi in toto respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa (cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti), si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). 5.2.2 Nel caso in parola, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione - fondata sull'unico dente del giudizio presente ed esaminabile - un'età media di 20,5 anni. Per quanto le conclusioni del predetto esame si focalizzino unicamente sull'unico dente precitato (n. 48), nonché dia atto dell'età media, ma non della minima, come sollevato a ragione nel ricorso. Tuttavia, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito per la precedente valutazione inerente al dente n. 48 (cfr. n. 31/12, pag. 8), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 18,53 anni secondo il metodo Mincer e col. per il dente n. 48) e le età massime (di cui l'età superiore massima è di 26,3 anni secondo il metodo Kahl e Schwarze, sempre per il dente n. 48). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23,6 anni, con una deviazione standard di 2,6 anni (cfr. n. 31/12, pag. 11). Pur considerando che l'esame delle articolazioni sterno-clavicolari non riporta l'età massima, tuttavia anche soltanto basandosi sulle età minime e medie del predetto esame e di quello odontostomatologico, risulta come in entrambi gli esami le età minime rilevate siano superiori ai 18 anni. Di conseguenza, a differenza di quanto concluso nel suo gravame dall'insorgente, la perizia in questione costituisce un indizio molto forte di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. Come già più volte rimarcato dallo scrivente Tribunale difatti, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla popolazione afghana o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3, D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 e ulteriori rif. cit.). Altresì, dagli atti, non traspare come le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza non siano state nella fattispecie rispettate. Il rapporto peritale non risulta difatti essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.2.3 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente concludente. 5.2.3.1 Per quanto attiene alla taskara, anche se la stessa è stata depositata agli atti in originale, e quandanche la si ritenesse autentica - sulla base in particolare dell'esame esperito sulla medesima da parte della SEM (cfr. n. 25/1) - tale documento si limita comunque a ritenere che al momento dell'emissione (ovvero il [...]) il ricorrente avrebbe avuto dall'aspetto fisico (...) anni nell'anno solare (...) (corrispondente nel calendario gregoriano agli anni [...]). Tuttavia, questa indicazione d'età, si scosta comunque in maniera netta da quanto riferito dall'insorgente durante la PA RMNA. Invero, egli ha in un primo momento asserito di conoscere la sua data di nascita, ovvero il (...) nel calendario solare (convertito nel calendario gregoriano: [...]), poiché avrebbe ottenuto una taskara allorché egli aveva (...) anni, e poiché i suoi genitori glielo avrebbero sempre detto (cfr. PA RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Senonché, la taskara presentata, non indica alcuna data certa di nascita, né è stata emessa quando l'insorgente avrebbe avuto (...) anni, bensì allorché egli ne avrebbe avuto (...). Ciò che l'insorgente adduce soltanto in un secondo momento nell'audizione, quando è stato interrogato specificatamente circa la taskara presentata (cfr. PA RMNA, p.to 4.03, pag. 7). Tuttavia, il ricorrente sia in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore, sia in fase ricorsuale, è rimasto silente in merito alle incoerenze sopra rilevate, malgrado gli fossero già state in parte contestate nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4), ciò che fa planare il dubbio che tal documento sia stato confezionato soltanto per i bisogni della causa. Peraltro, come rilevato a ragione dalla SEM, il suo rappresentante legale - sulla base delle informazioni rese dall'insorgente - ha riferito che quest'ultimo non fosse in possesso di una taskara nel formulario di triage del 15 settembre 2023 (cfr. n. 13/4). Ciò che invece è stato smentito pochi giorni dopo, con l'invio della taskara in copia (cfr. n. 18/5) e con il rinvenimento della stessa in originale da parte della SEM, più di un mese e mezzo dopo (cfr. n. 24/1 e 25/1). Riguardo ciò, pur non mettendo in dubbio la buona fede del rappresentante legale in specie, tuttavia non si può seguire il suo ragionamento esposto nel gravame, circa il fatto che le informazioni esposte nel predetto formulario non dovrebbero essere opposte al richiedente l'asilo, in quanto seppur vero che lo stesso non è destinato ad essere la base della motivazione della decisione avversata - ciò che non è il caso effettivamente neppure in specie - come scritto nel medesimo tuttavia: "eventuali indicazioni mancanti, imprecise o contraddittorie possono innescare - nella procedura d'asilo [...] - delle misure istruttorie supplementari o giustificare delle esigenze più elevate nell'ambito della verosimiglianza" (cfr. n. 13/4, pag. 1). Difatti, anche nel suo gravame, il ricorrente non riferisce che è lui che non fosse in possesso della taskara al momento della compilazione del formulario, bensì si trattava unicamente del suo rappresentante legale al quale sarebbe stata trasmessa in un secondo momento. Circostanze che, anche agli occhi del Tribunale come per la SEM, sollevano ulteriori dubbi circa la fedefacenza della taskara da lui presentata e delle allegazioni da lui rilasciate in merito. Inoltre, come già osservato sopra, la taskara, quandanche autentica, non rappresenta un documento d'identità ed ha anche per la giurisprudenza del Tribunale un valore probatorio ridotto (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, l'indicazione della data espressa nella taskara presentata, si discosta nettamente dagli accertamenti medici esperiti. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che a tale mezzo di prova non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.2.3.2 Anche il certificato vaccinale, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1 e, presentato in copia, non assume nessun valore probante rilevante, in quanto non può esserne vagliata l'autenticità, non potendo escludere che esso sia stato manipolato o falsificato. Stupisce inoltre che il medesimo documento, riportando già la data di nascita asserita dall'insorgente nella PA RMNA - ovvero il (...) (corrispondente al [...] nel calendario gregoriano, cfr. MdP n. 2) - non sia venuta a conoscenza dell'insorgente ben prima dello stabilimento della taskara e della sua entrata a scuola, come da egli invece asserito (cfr. PA RMNA, p.to 1.06, pag. 3). 5.2.3.3 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivate nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti dell'insorgente laddove indica che la sua data di nascita in Croazia non gli sarebbe mai stata chiesta, ma soltanto il suo nome (cfr. PA RMNA, p.to 5.02, pag. 8), e che ciò sarebbe imputabile al fatto che non fosse presente un interprete e che il ricorrente non capisca l'inglese, come argomentato nel ricorso (cfr. p.to 4, pag. 5). Difatti, altri asserti dell'insorgente, smentiscono che egli non comprendesse cosa gli venisse detto, come da egli allegato anche nella PA RMNA (cfr. p.to 2.06, pag. 6), ovvero che gli avrebbero chiesto il suo nominativo, come pure che gli avrebbero consegnato un foglio che gli avrebbe intimato di lasciare il Paese entro 24 ore (cfr. ibidem, p.to 5.02, pag. 8), o ancora che gli avrebbero prelevato le impronte dicendogli che non avrebbe avuto problemi in altri Paesi (cfr. ibidem, p.to 8.01, pag. 10). Viste poi le informazioni comunicate dalla Croazia a tal proposito, ovvero che il ricorrente è ivi conosciuto con l'identità di B._______, nato il (...), si fatica a comprendere le ragioni che avrebbero avuto le autorità preposte croate a registrare una data di nascita così precisa, che non trova alcun'altra spiegazione con le circostanze agli atti, per esempio rispetto alla data in cui l'insorgente avrebbe depositato la domanda d'asilo in Croazia (il [...]), se non che sarebbe egli stesso che l'avrebbe indicata. Altresì si denota che, pur avendo dato una spiegazione plausibile della data riportata sulla prima pagina del formulario di registrazione della domanda d'asilo (cfr. n. 2/2, indicata in [...]) che risulta essere non coincidente con la data invece riportata nel calendario solare nella seconda pagina ([...]) e con quella indicata dall'insorgente durante la PA RMNA (cfr. p.to 1.06, pag. 3). Tuttavia invece, non si spiega in alcun modo perché la data di nascita del (...), risulti sia nella procura sottoscritta dall'insorgente l'11 settembre 2023 (cfr. n. 10/1) sia nel formulario di triage Afghanistan (cfr. n. 13/4), dato che gli stessi sono stati compilati con la presenza di un interprete, e nel secondo caso, il documento è stato pure ritradotto all'interessato (cfr. n. 13/4, pag. 4), e quindi già perlomeno in tali sedi, l'insorgente avrebbe dovuto segnalare l'eventuale errore iniziale di registrazione della sua data di nascita (cfr. n. 2/2), e non attendere fino all'audizione sui motivi, per chiarire la stessa. Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dall'insorgente in audizione. 5.2.4 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto del paese di provenienza dell'insorgente, come da egli richiesto nel suo gravame, nonché del fatto che egli è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 19/11, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.), anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.2.1), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to 4, pag. 8) in rapporto all'art. 3 par. 1 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 8). 6. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 6.2 6.2.1 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Su tale presupposto, il (...) novembre 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/5). A seguito di un primo rifiuto della Croazia in data (...) novembre 2023 (cfr. n. 28/1), la Svizzera ha richiesto il riesame di tale rigetto il 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2). L'autorità croata preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 21 dicembre 2023, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 42/2). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. a tal proposito anche i suoi asserti nella PA RMNA, p.to 5.02, pag. 8 seg.), si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 6.2.2 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la precitata conclusione. Difatti, al contrario di quanto argomentato nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8 seg.), le informazioni che l'autorità elvetica competente ha trasmesso alla sua omologa croata, sia allorché ha inoltrato la sua domanda di ripresa in carico (cfr. n. 21/5), sia in particolare con la sua richiesta di riesame del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2), presentavano tutti gli elementi pertinenti ed i documenti necessari, perché la Croazia potesse determinarsi chiaramente sulla sua competenza. In tal senso, ha segnatamente esposto in maniera trasparente e corretta le ragioni per le quali la Svizzera abbia ritenuto il ricorrente maggiorenne, trasmettendo anche in allegato la perizia medico-legale esperita (cfr. n. 33/2). Per quanto concerne il fatto che la taskara non sia stata citata nella domanda di riesame da parte della Svizzera si veda sopra (cfr. consid. 4.1). Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire le lamentele mosse dall'insorgente al trasferimento d'informazioni, a suo dire erronee, dalla Svizzera alla Croazia. Inoltre, come a ragione già motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate lo avrebbero obbligato al prelievo delle impronte digitali, malgrado la sua opposizione, e che lui non sapesse di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia - allegazioni reiterate anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 5, pag. 9) - risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 7. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 7.2 Nella sua giurisprudenza, sviluppata nel quadro delle procedure di ripresa in carico Dublino, il Tribunale ritiene che non vi siano delle serie ragioni di credere che in Croazia vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti interessati da tali procedure di ripresa in carico, che comporterebbero un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-418/2023 del 2 febbraio 2023 consid. 6.4, E-5887/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.1, E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 5.1, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4), e ciò malgrado la citazione nel gravame di una sentenza di un Tribunale straniero, alla quale la Svizzera non è in alcun modo legata. Neppure gli asserti dell'insorgente circa le violenze che avrebbe commesso un membro della polizia croata nei suoi confronti, come pure che non avrebbe ricevuto cibo durante il breve soggiorno nel predetto Paese, sono atti a mutare la predetta conclusione. Peraltro, le sue allegazioni generiche e non comprovate di aver ricevuto un foglio di via per lasciare la Croazia, ma che di fatto è stato registrato come richiedente l'asilo, non possono in alcun modo essere equiparabili, come invece sostenuto nel suo ricorso dall'insorgente, ad un push-back, che avviene con tecniche di respingimento alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situazione croata). In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la sua domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia, sia del fatto che egli avrebbe ricevuto un documento dalle autorità croate che gli intimavano di lasciare il Paese, nonché della situazione generale della procedura d'asilo nel predetto Stato, per rinunciare al suo trasferimento applicando le clausole di sovranità succitate. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. 8.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente durante il fermo di polizia di (...), dove non avrebbe ricevuto cibo, nonché sarebbe stato percosso da un agente della polizia al momento del rilevamento delle impronte digitali, che gli sarebbero state prelevate con la forza (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8; p.to 8.01, pag. 10), tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto, non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a C._______ dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo né con i suoi asserti generici esposti in corso di procedura che egli avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità croate (cfr. n. 19/11, p.to 2.06, pag. 6 e p.to 5.02, pag. 8), né con quelli per nulla fondati presentati con il ricorso (cfr. p.to 5, pag. 9), che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è il ricorrente stesso con i suoi asserti che ha riportato come egli si sia opposto strenuamente al rilevamento delle impronte digitali, ma che ha potuto proseguire liberamente il suo viaggio non appena le stesse gli sarebbero state prelevate (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 10). Asserzioni queste ultime che tra l'altro contraddicono che le autorità croate abbiano in qualche modo avuto l'intenzione di respingerlo tramite un push-back o che volessero rinviarlo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, violando pertanto i suoi obblighi internazionali non rispettando il principio di respingimento. 8.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene di poter rinviare integralmente alle considerazioni corrette e complete esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 11 seg.), e di poter concludere circa l'assenza di elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, non avendo del resto il ricorrente sollevato alcunché in merito nel suo ricorso. 8.5 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, segnatamente dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 26 gennaio 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: