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D-8373/2025

D-8373/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 1° settembre 2025 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato altresì considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita, ma anche in ragione della perizia del 7/8 ottobre 2025 (cfr. atto SEM n. 41), la quale ha evidenziato un'età media tra i 20 ed i 24 anni ed un'età minima di 17.6 anni; risultanza che evidenzierebbe una possibile minore età al momento della perizia - sebbene la maggiore età sia assai più probabile - ma escluderebbe allo stesso tempo la verosimiglianza della data di nascita fornita dallo stesso. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili e rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 4 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante gli elementi presenti nella fattispecie non escludano di fatto che egli possa essere minorenne. La valutazione dell'età operata dall'autorità inferiore e basata sulle dichiarazioni dell'interessato non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo dei vari elementi ma di un'analisi parziale, focalizzata unicamente sui punti incongruenti delle allegazioni fornite. La tomografia sterno-clavicolare esperita indicherebbe un'età minima di 17.6 anni e quindi la minore età. L'esame odontostomatologico che rileva invece una maggiore età, sulla base degli studi citati dall'interessato, non sarebbe attendibile ed anche l'età minima dentale sarebbe inferiore ai 18 anni. Di conseguenza, non potendo essere dimostrata la maggiore età, dovrebbe essere ammessa la minore età e la data di nascita da lui fornita ((...)) considerata corretta. L'esecuzione del rinvio sarebbe infine inammissibile ed inesigibile in quanto l'insorgente sarebbe minorenne e gli obblighi internazionali vincolanti per la Svizzera - in particolare l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), l'art. 3 CEDU e il principio di non-refoulement - vieterebbero che un minore venga esposto a trattamenti inumani o degradanti.

E. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.3 Nello specifico, l'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permetta di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b).

E. 5.4 Per determinarsi al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5) e se convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, lo considera maggiorenne, motivando la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

E. 5.5 Questo Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alter-sdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età, unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Alter-sdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).

E. 5.6 Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 5.7.1 In casu, l'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti del giudizio n. 18, 28, 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.5 anni ed indicato una probabilità di maggiore età pari a circa il 90.1% secondo gli studi di Mincer e coll., e circa il 96.3% secondo gli studi di Gunst e Mesotten. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3). Nello specifico, la prima corrisponde - analizzati tutti gli elementi dentali e secondo il metodo Mincer e coll. - a 18.32 anni e la seconda a 22.38 anni. Considerando invece tutti e quattro i metodi utilizzati (i due citati e quelli di Olze e coll. e Kahl e Schwarze), l'età minima si attesta sui 19.87 e quella massima sui 23.73 anni circa (cfr. atto SEM n. 41, tabella 1). Per quanto concerne invece la tomografia sterno-clavicolare, è stato rilevato uno stadio di calcificazione ossea 3b a destra, corrispondente - secondo gli studi di Wittschieber - ad un'età ossea minima di 17.6 anni, un'età massima di 36.5 anni ed un'età media di 21.7 anni.

E. 5.7.2 Conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima superiore ai 18 anni (20.5 anni) e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima (17.6 anni) inferiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (19.87-23.73 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (17.6-36.5 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 5.7.3 Inoltre, il ricorrente non ha mai prodotto alcun documento d'identità originale idoneo a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età. Egli ha altresì fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti e le spiegazioni in merito alla data di nascita registrata in Grecia e quella dichiarata durante l'entrata in Svizzera sono risultate essere poco chiare e contradditorie; egli ha insinuato oltretutto che le autorità svizzere gli avrebbero arbitrariamente attribuito una data di nascita differente da quella da lui dichiarata (cfr. atto SEM n. 20, D5.02, D5.03 e D8.01). Infine, non può essere ritenuto credibile quanto da lui affermato in merito alle modalità attraverso le quali sarebbe venuto a conoscenza della propria data di nascita; le stesse, infatti, come rettamente rilevato dalla SEM, sono vaghe e poco plausibili. Invero, non è verosimile che egli abbia chiesto e saputo la propria data di nascita dalla madre, per la prima volta in vita sua, solo nel momento in cui avrebbe deciso di espatriare (cfr. atto SEM n. 20, D1.06). Da ultimo, la perizia medico-legale esclude che la data di nascita da lui fornita ((...)) possa essere considerata verosimile (cfr. atto SEM n. 41, pag. 8). Pertanto, pur considerando il limitato livello di scolarizzazione ed il contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, le deboli allegazioni fornite in merito alla sua effettiva età, unitamente alle chiare conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla SEM, conducono a ritenerlo - con alta probabilità - persona maggiorenne.

E. 5.7.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della CDF (cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2).

E. 6.1 Nel merito, il ricorrente ha espresso timori in relazione a un suo eventuale rinvio in Grecia, rilevando di non conoscere la lingua del Paese, di non poter contare su alcuna rete di supporto sociale e di non possedere qualifiche o competenze professionali che gli consentirebbero di inserirsi nel mercato del lavoro. Pertanto, il suo allontanamento verso la Grecia risulterebbe, a suo dire, inammissibile e inesigibile.

E. 6.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 6.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 6.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 6.3.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 6.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).

E. 6.4.3 Nel caso concreto, il ricorrente, dichiaratosi essere in buona salute (cfr. atto SEM n. 20, D8.02), e da considerarsi maggiorenne, non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. D'altronde, egli ha confermato di aver passato nel Paese ellenico unicamente tredici giorni - di cui dieci in un centro d'accoglienza (cfr. atto SEM n. 20, D5.02) - ovvero un periodo di tempo troppo breve per valutare la situazione in loco.

E. 6.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 6.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate.

E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- autorità cantonale competente (in copia)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8373/2025 Sentenza del 7 gennaio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Vincent Rittener; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'MLaw Pietro Gerundino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 23 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo Eurodac è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 19 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 9). A.c Il 24 luglio 2025, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180/31 del 29.06.2013 (di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 11). Con comunicazione del 1° agosto 2025, le autorità greche hanno indicato che l'interessato - registrato quale maggiorenne nato il (...) - era già a beneficio dello statuto di rifugiato dal 9 luglio 2025 e di un permesso di soggiorno dal 10 luglio 2025, con scadenza al 9 luglio 2028 (cfr. atto SEM n. 17). A.d L'8 agosto 2025, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 20). Nel corso dell'audizione sono stati trattati in particolare le sue generalità, l'età, la provenienza e il percorso migratorio che lo ha condotto in Svizzera. In questo contesto è emersa una discordanza tra le tre date di nascita fornite alle autorità, una vaghezza generica del racconto e, in parte, una contraddittorietà nelle dichiarazioni rese, oltre che un'assenza di documenti d'identità originali agli atti. Conseguentemente gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa l'intenzione della SEM di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC) al (...). In tale contesto, egli ha precisato di aver dichiarato alle autorità elleniche di essere nato il (...) al fine di ottenere la "carta rossa" e lasciare il Paese. Le autorità di frontiera svizzere avrebbero invece registrato la data del (...), e ciò sebbene egli avesse riferito di avere (...) anni; in ogni caso, a suo dire, vi sarebbero stati problemi di comunicazione dovuti all'assenza di un interprete. Invece, la data del (...), fornita durante l'audizione, corrisponderebbe alla sua effettiva data di nascita. Quanto al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ed al prospettato allontanamento verso la Grecia, egli ha dichiarato, in ossequio al diritto di essere sentito, di versare in buone condizioni di salute e di non voler essere trasferito in Grecia. A.e Il medesimo giorno, la SEM ha modificato in SIMIC la data di nascita dell'interessato al (...), considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 21). A.f L'11 agosto 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 24). A.g Il 1° settembre 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il sussistere del suo statuto di rifugiato, a far tempo dal 10 luglio 2025, e del permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 9 luglio 2028 (cfr. atto SEM n. 26). A.h Con decisione dell'8 settembre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 31 e 32). Con ricorso del 27 agosto 2025, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione (cfr. atto SEM n. 34). A.i Con sentenza D-7033/2025 del 22 settembre 2025, il Tribunale ha accolto il succitato ricorso, annullando la decisione della SEM e ritrasmettendole gli atti di causa affinché procedesse al completamento dell'istruzione. In particolare, ha ordinato venissero eseguiti ulteriori accertamenti onde determinare l'effettiva età del ricorrente - avvalendosi dei metodi scientifici a sua disposizione - per in seguito emanare una nuova decisione (cfr. atto SEM n. 35). A.j Il 7 ottobre 2025 l'interessato è stato sottoposto ad una perizia medico-legale volta a stimare la sua età (cfr. atto SEM n. 41) i cui risultati sono stati trasmessi alla SEM il 10 ottobre seguente. Quest'ultima ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di mantenere al (...) la sua data di nascita in SIMIC; egli ha infine preso posizione a riguardo con scritto del 17 ottobre 2025 (cfr. atto SEM n. 44). B. Con decisione del 23 ottobre 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 47). C. Con ricorso del 31 ottobre 2025, l'interessato avversa dinnanzi al Tribunale la succitata decisione postulando, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento dello status di minore non accompagnato secondo la data di nascita del 9 settembre 2009 e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, chiede che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Con la decisione impugnata, la SEM ha evidenziato che, il ricorrente - in virtù della qualità di rifugiato - beneficia in Grecia di un valido titolo di soggiorno e che il 1° settembre 2025 detto Paese ha accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Peraltro, la Grecia è stata designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato altresì considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita, ma anche in ragione della perizia del 7/8 ottobre 2025 (cfr. atto SEM n. 41), la quale ha evidenziato un'età media tra i 20 ed i 24 anni ed un'età minima di 17.6 anni; risultanza che evidenzierebbe una possibile minore età al momento della perizia - sebbene la maggiore età sia assai più probabile - ma escluderebbe allo stesso tempo la verosimiglianza della data di nascita fornita dallo stesso. Ne conseguirebbe, a dire dell'autorità di prime cure, che egli non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili e rivolgendosi alle autorità greche, potrebbe reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4. Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante gli elementi presenti nella fattispecie non escludano di fatto che egli possa essere minorenne. La valutazione dell'età operata dall'autorità inferiore e basata sulle dichiarazioni dell'interessato non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo dei vari elementi ma di un'analisi parziale, focalizzata unicamente sui punti incongruenti delle allegazioni fornite. La tomografia sterno-clavicolare esperita indicherebbe un'età minima di 17.6 anni e quindi la minore età. L'esame odontostomatologico che rileva invece una maggiore età, sulla base degli studi citati dall'interessato, non sarebbe attendibile ed anche l'età minima dentale sarebbe inferiore ai 18 anni. Di conseguenza, non potendo essere dimostrata la maggiore età, dovrebbe essere ammessa la minore età e la data di nascita da lui fornita ((...)) considerata corretta. L'esecuzione del rinvio sarebbe infine inammissibile ed inesigibile in quanto l'insorgente sarebbe minorenne e gli obblighi internazionali vincolanti per la Svizzera - in particolare l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), l'art. 3 CEDU e il principio di non-refoulement - vieterebbero che un minore venga esposto a trattamenti inumani o degradanti. 5. 5.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 5.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.3 Nello specifico, l'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permetta di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b). 5.4 Per determinarsi al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5) e se convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato, lo considera maggiorenne, motivando la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 5.5 Questo Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alter-sdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età, unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Alter-sdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 5.6 Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.7 5.7.1 In casu, l'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti del giudizio n. 18, 28, 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.5 anni ed indicato una probabilità di maggiore età pari a circa il 90.1% secondo gli studi di Mincer e coll., e circa il 96.3% secondo gli studi di Gunst e Mesotten. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3). Nello specifico, la prima corrisponde - analizzati tutti gli elementi dentali e secondo il metodo Mincer e coll. - a 18.32 anni e la seconda a 22.38 anni. Considerando invece tutti e quattro i metodi utilizzati (i due citati e quelli di Olze e coll. e Kahl e Schwarze), l'età minima si attesta sui 19.87 e quella massima sui 23.73 anni circa (cfr. atto SEM n. 41, tabella 1). Per quanto concerne invece la tomografia sterno-clavicolare, è stato rilevato uno stadio di calcificazione ossea 3b a destra, corrispondente - secondo gli studi di Wittschieber - ad un'età ossea minima di 17.6 anni, un'età massima di 36.5 anni ed un'età media di 21.7 anni. 5.7.2 Conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima superiore ai 18 anni (20.5 anni) e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima (17.6 anni) inferiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (19.87-23.73 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (17.6-36.5 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.7.3 Inoltre, il ricorrente non ha mai prodotto alcun documento d'identità originale idoneo a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età. Egli ha altresì fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti e le spiegazioni in merito alla data di nascita registrata in Grecia e quella dichiarata durante l'entrata in Svizzera sono risultate essere poco chiare e contradditorie; egli ha insinuato oltretutto che le autorità svizzere gli avrebbero arbitrariamente attribuito una data di nascita differente da quella da lui dichiarata (cfr. atto SEM n. 20, D5.02, D5.03 e D8.01). Infine, non può essere ritenuto credibile quanto da lui affermato in merito alle modalità attraverso le quali sarebbe venuto a conoscenza della propria data di nascita; le stesse, infatti, come rettamente rilevato dalla SEM, sono vaghe e poco plausibili. Invero, non è verosimile che egli abbia chiesto e saputo la propria data di nascita dalla madre, per la prima volta in vita sua, solo nel momento in cui avrebbe deciso di espatriare (cfr. atto SEM n. 20, D1.06). Da ultimo, la perizia medico-legale esclude che la data di nascita da lui fornita ((...)) possa essere considerata verosimile (cfr. atto SEM n. 41, pag. 8). Pertanto, pur considerando il limitato livello di scolarizzazione ed il contesto socioculturale di provenienza dell'insorgente, le deboli allegazioni fornite in merito alla sua effettiva età, unitamente alle chiare conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla SEM, conducono a ritenerlo - con alta probabilità - persona maggiorenne. 5.7.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della CDF (cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2). 6. 6.1 Nel merito, il ricorrente ha espresso timori in relazione a un suo eventuale rinvio in Grecia, rilevando di non conoscere la lingua del Paese, di non poter contare su alcuna rete di supporto sociale e di non possedere qualifiche o competenze professionali che gli consentirebbero di inserirsi nel mercato del lavoro. Pertanto, il suo allontanamento verso la Grecia risulterebbe, a suo dire, inammissibile e inesigibile. 6.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 6.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 6.3.3 6.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.3.3.2 Inoltre, le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), trasposta nel diritto interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 6.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 6.4 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 6.4.3 Nel caso concreto, il ricorrente, dichiaratosi essere in buona salute (cfr. atto SEM n. 20, D8.02), e da considerarsi maggiorenne, non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. D'altronde, egli ha confermato di aver passato nel Paese ellenico unicamente tredici giorni - di cui dieci in un centro d'accoglienza (cfr. atto SEM n. 20, D5.02) - ovvero un periodo di tempo troppo breve per valutare la situazione in loco. 6.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 6.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate.

8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- autorità cantonale competente (in copia)