Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (53 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Di principio, come nel caso in esame, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Il Tribunale rinuncia tuttavia allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4.1.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in Grecia, il ricorrente dispone di un valido titolo di soggiorno in virtù della sua qualità di rifugiato e che detto Paese, fornendo chiare garanzie di protezione, ha accettato la domanda deputata alla riammissione dell'interessato sul proprio territorio. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tale circostanza imporrebbe quindi alla SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Confrontandosi inoltre con il parere legale del 22 gennaio 2024, la SEM ritiene che non vi siano validi motivi per considerare la data di nascita, allegata nel corso della procedura d'asilo, unicamente quale "data indicativa", posto anche che questa "non può modificarsi con il passare del tempo" allo scopo di presentare il ricorrente, abusivamente, quale "minorenne non accompagnato anche dopo che ha compiuto la maggiore età" (cfr. decisione impugnata pag. 5).
E. 4.1.2 Con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, l'autorità inferiore valuta inoltre che, essendo la Grecia firmataria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si possa presumere che essa rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale; che detto Paese sarebbe stato inoltre designato come sicuro dal Consiglio federale; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe altresì ammissibile giacché non sussisterebbero elementi per ritenere che il richiedente rischierebbe di essere esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU; che la misura di allontanamento risulterebbe anche esigibile, in quanto l'interessato non soffrirebbe di problemi di salute gravi e non sussisterebbero in Grecia circostanze a lui particolarmente sfavorevoli; che, in questo senso, l'effettiva possibilità di non poter più alloggiare in un centro per minorenni non accompagnati, non impedirebbe al ricorrente di rivolgersi alle autorità greche per ricevere il supporto che gli spetta in virtù della legislazione internazionale; che la Grecia disporrebbe inoltre di un'infrastruttura medica sufficientemente adeguata a curare tutti i tipi di malattie; che in virtù dello statuto di rifugiato ottenuto in Grecia, egli avrebbe accesso ad un'attività retribuita (o non), al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti nonché alla protezione sociale e all'alloggio; che tali diritti sarebbero in particolare garantiti dagli artt. 26, 27, 29 e 32 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: Direttiva qualificazione]); che la recente giurisprudenza del Tribunale stabilirebbe che l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe di principio esigibile anche per determinate persone vulnerabili; e che, infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe dipoi possibile, sia dal profilo tecnico sia da quello pratico.
E. 4.2.1 Con ricorso, il ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto già espresso nel parere legale del 22 gennaio 2024. In particolare, egli rimprovera alla SEM di essere incorsa in una violazione del diritto a un equo processo e del diritto di essere sentito, nella misura in cui la decisione avversata non illustrerebbe alcuna "giustificazione pertinente e puntuale alla [sua] inerzia", che l'ha portata ad analizzare con ritardo la fattispecie e consolidare conseguentemente la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento verso la Grecia solamente dopo il raggiungimento della propria maggiore età (cfr. ricorso pag. 4); che già nel novembre 2023 la SEM avrebbe avuto tutti gli elementi necessari per emettere la propria decisione, ovvero in un momento in cui, a fronte della minore età dell'interessato, il "trasferimento sarebbe stato certamente [...] non ragionevolmente esigibile" (cfr. ricorso pag. 4; atto SEM n. 28/3); che, ciò posto, la SEM sarebbe pertanto incorsa in una "violazione del divieto di ritardo ingiustificato" (cfr. ricorso pag. 4); che, inoltre, siccome la data di nascita "dell'(...) è una data indicativa [...] non si può con assoluta certezza escludere la possibilità che alla data [...] prevista per la decisione, il giovane non sia in realtà ancora minorenne, con conseguente violazione delle norme di diritto internazionale applicabili in materia" (cfr. atto SEM 28/3 pag. 3); che l'affermazione resa dalla SEM a tale riguardo sarebbe estremamente vaga, non credibile e "tesa esclusivamente ad eludere lo svolgimento di un ragionamento giuridico pertinente, dal momento che [...] la taskara [...] non attesta una data di nascita effettiva, bensì una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona a partire da una soggettiva approssimazione" (cfr. ricorso pag. 4 e 6); che, per i motivi succitati, il diritto al contraddittorio non sarebbe stato soddisfatto e le spiegazioni presentate sarebbero infondate e illegittime, non essendoci prove del carico di lavoro dell'autorità e alcun riferimento al tempo di trattazione in casi analoghi; che la durata della procedura d'asilo in parola risulterebbe altresì "assolutamente incomprensibile, inaccettabile e ingiustificabile", e ciò anche in ragione di altri procedimenti analoghi in cui l'età non viene contestata " (cfr. ricorso pag. 4-5); che, infine, tale ritardo sarebbe arbitrariamente teso all'esclusione del motivo che avrebbe ostacolato il suo allontanamento dalla Svizzera, ovvero la sua minore età (cfr. ricorso pag. 5).
E. 4.2.2 Il ricorrente lamenta dipoi la violazione del principio della buona fede nella misura in cui, al termine dell'audizione del 7 novembre 2023, la SEM gli avrebbe prospettato lo svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo, ciò che avrebbe ingenerato in lui una chiara aspettativa che l'autorità competente sarebbe entrata nel merito della domanda d'asilo. In data 9 novembre 2023, la SEM avrebbe inoltre considerato di adottare una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento dalla Svizzera, senza tuttavia addurre "alcuna motivazione sul perché [...] abbia [successivamente] cambiato il suo convincimento" (cfr. ricorso pag. 6).
E. 4.2.3 Infine, censurando una violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver ammesso che in Grecia sussistono delle serie difficoltà di accesso ai corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro e alle cure mediche per i beneficiari della protezione internazionale. A comprova di tale circostanza, egli cita alcuni rapporti di organizzazioni e agenzie internazionali sulla base delle quali si dovrebbe concludere che "la presunzione generale di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione delle espulsioni verso la Grecia non sarebbe [...] sostenibile" (cfr. ricorso pag. 7-8). Inoltre, l'insorgente nega la presenza di circostanze particolarmente favorevoli per ammettere l'esigibilità dell'allontanamento di una persona vulnerabile come un minore non accompagnato, così come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenze del Tribunale E-3427/2021 e 3-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). Invero, la SEM avrebbe dovuto applicare tale principio giurisprudenziale in ragione della sua minore età al momento del deposito della domanda d'asilo. In ultima analisi, andrebbe dipoi considerato ch'egli non avrebbe una rete sociale in Grecia, non avrebbe adeguate competenze linguistiche e neppure una formazione scolastica (cfr. ricorso pag. 8).
E. 5.1 Come è stato rilevato (consid. 4.2.1 supra), il ricorrente lamenta preliminarmente una violazione del diritto di essere sentito, non avendo la SEM sufficientemente motivato la decisione avversata sia in merito alla pretesa lentezza nel pronunciare la decisione impugnata, sia riguardo alla contestata esattezza della data di nascita (cfr. ricorso pag. 3-6). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5360/2019 e F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1).
E. 5.2.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2).
E. 5.2.2 L'obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari, così come a tutte le persone interessate alla decisione, di comprendere quest'ultima ed eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può infatti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 5.2.3 Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
E. 5.3.1 Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che il 19 gennaio 2024 l'autorità inferiore ha consegnato il progetto di decisione negativa al rappresentante legale del richiedente (cfr. atto SEM n. 27/7), in merito al quale quest'ultimo si è espresso mediante un parere legale datato 22 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 28/3). Nella decisione avversata la SEM ha inoltre tematizzato tutte le censure sollevate in sede di parere legale, esprimendosi segnatamente sulla pretesa inesattezza della data di nascita del ricorrente e sul lamentato ritardo nell'emettere una sentenza di merito. Il Tribunale giudica quindi che i diritti procedurali fondamentali, che impongono l'obbligo per l'autorità di motivare la propria decisione e conferiscono al ricorrente il diritto di esprimersi su una prospettata decisione negativa, sono stati di principio ossequiati.
E. 5.3.2 Il Tribunale ritiene inoltre che le censure strettamente afferenti alla pretesa violazione dell'obbligo di motivazione siano manifestamente infondate. Invero, il fatto che la persona interessata non condivida le considerazioni espresse nella decisione, non può ragionevolmente giustificare una diretta violazione dell'obbligo di motivazione. In casu la SEM si è sufficientemente espressa sia sulla pretesa "inerzia" nella pronuncia di una decisione - sostenendo che la durata della procedura in oggetto "si inserisce nella media di trattamento di qualsiasi caso di questa tipologia" e che occorreva pure considerare il suo "elevato carico di lavoro" (cfr. decisione impugnata pag. 5) - sia sulla pretesa inesattezza della data di nascita, adducendo le motivazioni riassunte precedentemente (cfr. consid. 4.1.1 supra). Avendo l'autorità inferiore debitamente menzionato, almeno brevemente, i motivi sui quali ha formato la sua decisione, in modo da consentire all'interessato di apprezzarne la portata, si può quindi concludere per il rispetto del diritto di essere sentito. Tant'è vero che, in sede di ricorso, l'insorgente ha saputo ampiamente determinarsi e spiegare, con riferimento alle circostanze particolari della fattispecie, i principi giuridici a fondamento delle proprie censure.
E. 5.4.1 Il ricorrente rimprovera dipoi alla SEM di aver ritardato ingiustificatamente la procedura, pronunciando la decisione a più di tre mesi dal deposito della domanda d'asilo in oggetto. Per dimostrare l'eccezione di tale tempistica, egli fa riferimento ad un caso analogo, a lui noto, che la SEM avrebbe trattato in poco più di un mese (cfr. ricorso pag. 5).
E. 5.4.2 In virtù dell'art. 17 cpv. 2bis LAsi, le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità. L'art. 37 cpv. 5 LAsi prescrive inoltre che le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda. Trattasi di un termine d'ordine, la cui violazione non ingenera di principio alcuna conseguenza giuridica sulla procedura e non conferisce alcun diritto al richiedente (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo], FF 2014 6917, pag. 6999-7000). Una decisione tardiva può tuttavia violare il principio di proporzionalità (Longchamp Vonlanthen Céline, in: Cesla/Nguyen, Code annoté de droit des migrations - Volume IV - Loi sur l'asile, Berna 2015, N 2 ad art. 37 LAsi; GICRA 2002 n. 15 consid. 5e). Nonostante si tratti di un termine d'ordine, la SEM deve comunque dar prova di una certa diligenza; qualora non statuisse entro un termine ragionevole, si esporrebbe infatti ad un ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.). La ragionevolezza viene valutata in base alle circostanze particolari della fattispecie, in particolare alla natura del caso, alla sua complessità nonché all'oggetto del contendere (Longchamp Vonlanthen Céline, op. cit., N 3 ad art. 37 LAsi).
E. 5.4.3 Nel caso in esame, la tesi di un'eccessiva estensione della procedura risulta infondata. Il Tribunale giudica infatti che non ci siano elementi agli atti per ritenere che la SEM non abbia conferito alla domanda d'asilo del ricorrente la priorità necessaria di cui all'art. 17 cpv. 2bis LAsi. Al contrario, l'autorità inferiore ha subito convocato l'interessato per l'audizione personale e inoltrato la domanda di riammissione alle competenti autorità greche, le quali hanno risposto positivamente in data 21 novembre 2023. Il fatto che siano trascorsi poco meno di due mesi tra la dichiarazione di riammissione da parte della Grecia e l'inoltro al ricorrente del progetto di decisione negativa avvenuto il 19 gennaio 2024, non porta ragionevolmente ad ammettere che la SEM abbia dilungato la procedura d'asilo in maniera sproporzionata e in violazione dell'art. 17 cpv. 2bis LAsi, tale da incorrere in una ritardata giustizia e ledere inoltre il bene superiore dell'allora richiedente minorenne. Benché fosse stata preferibile una trattazione più tempestiva, il Tribunale conclude che la SEM non abbia violato il diritto federale nella misura in cui ha statuito sulla domanda d'asilo soltanto il 22 gennaio 2024. Come si vedrà meglio nel prosieguo del presente giudizio, va comunque ammesso che, anche laddove la SEM si fosse pronunciata prima della maggiore età del richiedente, i presupposti giurisprudenziali per rinunciare al suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia non sarebbero stati comunque adempiuti (cfr. consid. 12.5).
E. 5.5 Su questi punti, le censure vanno quindi respinte.
E. 6 Occorre ora dirimere la censura afferente alla pretesa minore età del ricorrente.
E. 6.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre statuire preliminarmente su tale aspetto poiché risulta determinante a livello procedurale. La qualità di minore non accompagnato impone infatti all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali - ma anche di merito - nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo. La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura adottando delle misure idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 6.2 Il principio inquisitorio (art. 12 PA e 6 LAsi) non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Su tale presupposto, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kaiser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.150). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente l'asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la sua minore età, questi sarà pertanto tenuto ad assumere le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 6.3 Nel caso concreto, la tesi per cui la data di nascita del ricorrente sarebbe soltanto "indicativa" è pretestuosa e non merita tutela. Anzitutto, la SEM si è correttamente premurata di accertare l'età dell'interessato sia attraverso la richiesta di compilazione dei moduli procedurali (cfr. atto SEM n. 2/2), sia nell'ambito dell'audizione svolta il 7 novembre 2023, durante la quale egli non ha mai sollevato riserve di alcuna sorta circa l'esattezza della data in parola (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 1.06). Inoltre, egli non ha presentato alcuna contestazione neppure nello scritto del 13 novembre 2023 (cfr. atto SEM 21/5). Peraltro, la data del (...) è indicata anche nei titoli di soggiorno ellenici versati agli atti (cfr. mdp SEM n. 1-2).
E. 6.4 Ciò posto, la motivazione per cui la tazkara, sulla quale egli ha fondato la data di nascita finora dichiarata alle autorità europee e svizzere, non attesterebbe una data effettiva e indubbia, risulta tardiva e non sorretta da valide giustificazioni (cfr. ricorso pag. 4). La SEM ha quindi accertato i fatti in modo esaustivo e corretto, poiché non era confrontata con esigenze particolari che le imponevano di svolgere ulteriori accertamenti sull'età dell'interessato. In sintesi, a fronte della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.2 supra), non si può quindi ammettere che il ricorrente debba essere considerato ancora minorenne soltanto a fronte di una generica affermazione come quella addotta. In difetto di chiare prove documentali o valide contestazioni precedenti, un simile approccio pregiudicherebbe infatti la sicurezza del diritto.
E. 6.5 In esito, l'insorgente va quindi considerato maggiorenne a decorrere dal (...).
E. 7.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2022, FF 2002 6087, pag. 6125).
E. 7.2 Il 14 dicembre 2007, il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 7.3 Il 7 giugno 2023, a fronte della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un permesso di soggiorno con validità dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (cfr. atto SEM n. 8/1). Il 21 novembre 2023 detto Paese ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 24/2). Tali circostanze sono state peraltro confermate dall'interessato nell'ambito della sua audizione (cfr. atto SEM n. 26/10, punto 2.06). Egli non ha inoltre allegato o fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.
E. 7.4 Ciò posto, il Tribunale conclude che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. Di riflesso, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 9 Oggetto particolare del contendere è quindi sapere se l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Grecia.
E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non fosse adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Le tre condizioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 11.2 Nel caso concreto, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MAT-THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 12 ad art. 6a LAsi).
E. 11.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] e dell'Asylum Information Data-base [AIDA] ai quali l'interessato si riferisce nel suo ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante ci sia un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2). I beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 11.4 Nella fattispecie, risulta che il 7 giugno 2023 è stato riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato in Grecia, nonché rilasciato un permesso di soggiorno in suo favore con validità dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (cfr. atto SEM n. 1285945-8/1). Il 21 novembre 2023 la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 24/2). Ne discende che il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, dagli atti non vi sono elementi che permettono di ritenere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere al ricorrente l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Egli è un uomo giovane, senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 8.2) e dispone di conoscenze della lingua inglese che possono certamente facilitare la sua integrazione (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 5.02). Pertanto, non risulta dagli atti che l'insorgente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
E. 11.5 Per quanto concerne le aggressioni di cui egli è stato vittima, il Tribunale osserva che le stesse sarebbero state perpetrate da alcuni "ragazzi albanesi" e da un "gruppo [di] mafiosi" (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 5.02). Per contro, le autorità non sarebbero state coinvolte. Tali eventi non risultano quindi ostativi all'ammissibilità dell'allontanamento dell'interessato. È infatti suo compito risvolgersi, se del caso, alle autorità elleniche per denunciare i fatti ed ottenere protezione.
E. 11.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 11.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.
E. 12.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che, nel caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che nello Stato in questione egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le altre, le sentenze del Tribunale D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).
E. 12.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.).
E. 12.4 Ai sensi di tale giurisprudenza, occorre quindi valutare con riguardo la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il quale stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - è di principio inesigibile, salvo se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a fronte delle quali si può eccezionalmente ritenere l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze sono segnatamente date quando si può presumere che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è quindi tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rientrano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero adempiuti dei fattori particolarmente favorevoli, occorrerà quindi ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili sarà inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).
E. 12.5.1 Contrariamente a quanto addotto nel gravame, il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è attualmente maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età (cfr. consid. 6 supra).
E. 12.5.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che l'insorgente non soffre di problemi medici rilevanti. Nel corso dei tre mesi di soggiorno nel centro federale d'asilo, egli ha necessitato soltanto di due visite dentistiche tra il 18 e il 25 ottobre 2023 (cfr. atti SEM n. 12/3 e 25/3) e gli è stata prescritta l'applicazione di una crema (cfr. atto SEM n. 33/2). Il ricorrente ha poi riferito di aver fratturato il (...) durante una partita di calcio in Grecia e che la lesione gli arrecherebbe ancora dolori, soprattutto nel periodo freddo; egli accuserebbe dolori pure al ginocchio sinistro (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 8.02). Per quest'ultime affezioni, egli non si è tuttavia sottoposto ad alcuna visita medica in Svizzera. Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni del ricorrente non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, e che l'interessato vada considerato una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Benché non abbia finora appreso la lingua greca e non disponga di una specifica formazione professionale, egli si dimostra idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure e al mercato del lavoro.
E. 12.5.3 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, segnatamente in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10). Tuttavia, la Grecia è vincolata dalla precitata Direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità di detto Paese i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della Direttiva qualificazione).
E. 12.5.4 Visto quanto precede, non era pertanto necessario che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli e che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Grecia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11).
E. 12.6 Per queste ragioni, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 13 Va precisato che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 14 Visto quanto precede, la SEM non ha pertanto violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di interesse.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-628/2024 Sentenza del 9 febbraio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 22 gennaio 2024. Fatti: A. A.a In data 8 ottobre 2023 A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Al deposito della domanda succitata, l'interessato ha dichiarato di essere un minorenne non accompagnato nato il (...). A.b Dagli accertamenti intrapresi dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea "Eurodac" in data 11 ottobre 2023, è risultato che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 6 dicembre 2022 e, il 7 giugno 2023, ottenuto in detto Paese la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 1285945-8/1). A.c Il 30 ottobre 2023 la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso all'autorità inferiore le fotografie del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalle autorità greche, del permesso di soggiorno greco per rifugiato e del permesso quale richiedente d'asilo in Grecia (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-2; atto SEM n. 15/1). La data di nascita del ricorrente indicata su tali documenti risulta essere il (...). A.d Il 7 novembre 2023 egli è stato sentito quale minore non accompagnato (cfr. atto SEM n. 26/10). L'interessato ha sostanzialmente dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver ottenuto la protezione internazionale in Grecia e di aver gettato gli originali dei suoi documenti greci dopo il suo arrivo all'aeroporto di Zurigo. Egli ha poi affermato che avrebbe vissuto in Grecia per un anno ricevendo circa 30 euro al mese; che per poter finanziare suo viaggio verso la Svizzera, suo zio gli avrebbe inviato del denaro dall'Afghanistan; che in detto Paese egli avrebbe frequentato le scuole fino all'età di 15 anni e che, terminate quest'ultime, avrebbe lavorato per un circa un anno e sei mesi nei campi, occupandosi in particolare dei terreni e del bestiame al pascolo. Egli ha altresì dichiarato che, dopo il suo espatrio, avrebbe vissuto in un centro per minorenni ad Atene sito nel quartiere Aspropyrgos; che gli ospiti potevano inizialmente uscire dallo stesso ma che, a seguito di molestie perpetrate ad una ragazza da parte di alcuni ospiti, i funzionari avrebbero in seguito limitato le uscite; che nel centro di accoglienza gli veniva offerto cibo e alloggio e trascorreva le giornate giocando a calcio. Egli ha poi riferito che, una volta, lui e i suoi compagni sarebbero stati picchiati da alcuni ragazzi albanesi e, un'altra volta, da quaranta ragazzi di un gruppo mafioso; che ai ragazzi con più di 16 anni non era sempre possibile frequentare la scuola; che in Grecia non avrebbe quindi imparato il greco, ma avrebbe seguito alcune lezioni di inglese. In merito al suo stato di salute, l'interessato ha dichiarato di aver fratturato il (...) durante una partita di calcio; che tale lesione gli arrecherebbe ancora dolori; ch'egli soffrirebbe di dolori ai denti e che in Grecia avrebbe estratto un dente a fronte di una carie; e che, infine, accuserebbe pure dei dolori al ginocchio sinistro. A.e Il 9 novembre 2023, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e ad un eventuale allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM 19/3). L'interessato si è espresso per il tramite del suo rappresentante con scritto 13 novembre 2023 (cfr. atto SEM 21/5). A.f Il 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 22/2), la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: Direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 21 novembre 2023 le autorità greche hanno accolto la domanda di riammissione succitata ed hanno indicato che il 7 giugno 2023 l'interessato ha ottenuto in Grecia lo statuto di rifugiato e il relativo permesso di soggiorno con validità dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026; le autorità in parola hanno inoltre menzionato una serie di garanzie legislative e di servizi offerti in Grecia in relazione all'accoglienza dei minorenni non accompagnati (cfr. atto SEM n. 24/2). A.g In data (...) l'interessato ha raggiunto la maggiore età. A.h Il 19 gennaio 2024 l'autorità inferiore ha quindi consegnato il progetto di decisione negativo al rappresentante legale del richiedente (cfr. atto SEM n. 27/7), in merito al quale quest'ultimo si è espresso con scritto del 22 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 28/3). A.i Agli atti sono inoltre presenti alcuni Fogli di trasmissione di informazioni mediche relativi alle visite effettuate dal ricorrente per le sue problematiche di salute di cui si dirà, per quanto necessario, nei paragrafi seguenti. B. Con decisione del 22 gennaio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 30/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia). C. Con ricorso datato 30 gennaio 2024, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 31 gennaio 2024), l'interessato avversa la decisione succitata postulando in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in ulteriore subordine, egli chiede la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda ad un complemento dell'istruttoria. Il ricorrente presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Di principio, come nel caso in esame, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Il Tribunale rinuncia tuttavia allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 4.1.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in Grecia, il ricorrente dispone di un valido titolo di soggiorno in virtù della sua qualità di rifugiato e che detto Paese, fornendo chiare garanzie di protezione, ha accettato la domanda deputata alla riammissione dell'interessato sul proprio territorio. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tale circostanza imporrebbe quindi alla SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Confrontandosi inoltre con il parere legale del 22 gennaio 2024, la SEM ritiene che non vi siano validi motivi per considerare la data di nascita, allegata nel corso della procedura d'asilo, unicamente quale "data indicativa", posto anche che questa "non può modificarsi con il passare del tempo" allo scopo di presentare il ricorrente, abusivamente, quale "minorenne non accompagnato anche dopo che ha compiuto la maggiore età" (cfr. decisione impugnata pag. 5). 4.1.2 Con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, l'autorità inferiore valuta inoltre che, essendo la Grecia firmataria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si possa presumere che essa rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale; che detto Paese sarebbe stato inoltre designato come sicuro dal Consiglio federale; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe altresì ammissibile giacché non sussisterebbero elementi per ritenere che il richiedente rischierebbe di essere esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU; che la misura di allontanamento risulterebbe anche esigibile, in quanto l'interessato non soffrirebbe di problemi di salute gravi e non sussisterebbero in Grecia circostanze a lui particolarmente sfavorevoli; che, in questo senso, l'effettiva possibilità di non poter più alloggiare in un centro per minorenni non accompagnati, non impedirebbe al ricorrente di rivolgersi alle autorità greche per ricevere il supporto che gli spetta in virtù della legislazione internazionale; che la Grecia disporrebbe inoltre di un'infrastruttura medica sufficientemente adeguata a curare tutti i tipi di malattie; che in virtù dello statuto di rifugiato ottenuto in Grecia, egli avrebbe accesso ad un'attività retribuita (o non), al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti nonché alla protezione sociale e all'alloggio; che tali diritti sarebbero in particolare garantiti dagli artt. 26, 27, 29 e 32 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: Direttiva qualificazione]); che la recente giurisprudenza del Tribunale stabilirebbe che l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe di principio esigibile anche per determinate persone vulnerabili; e che, infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe dipoi possibile, sia dal profilo tecnico sia da quello pratico. 4.2 4.2.1 Con ricorso, il ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto già espresso nel parere legale del 22 gennaio 2024. In particolare, egli rimprovera alla SEM di essere incorsa in una violazione del diritto a un equo processo e del diritto di essere sentito, nella misura in cui la decisione avversata non illustrerebbe alcuna "giustificazione pertinente e puntuale alla [sua] inerzia", che l'ha portata ad analizzare con ritardo la fattispecie e consolidare conseguentemente la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento verso la Grecia solamente dopo il raggiungimento della propria maggiore età (cfr. ricorso pag. 4); che già nel novembre 2023 la SEM avrebbe avuto tutti gli elementi necessari per emettere la propria decisione, ovvero in un momento in cui, a fronte della minore età dell'interessato, il "trasferimento sarebbe stato certamente [...] non ragionevolmente esigibile" (cfr. ricorso pag. 4; atto SEM n. 28/3); che, ciò posto, la SEM sarebbe pertanto incorsa in una "violazione del divieto di ritardo ingiustificato" (cfr. ricorso pag. 4); che, inoltre, siccome la data di nascita "dell'(...) è una data indicativa [...] non si può con assoluta certezza escludere la possibilità che alla data [...] prevista per la decisione, il giovane non sia in realtà ancora minorenne, con conseguente violazione delle norme di diritto internazionale applicabili in materia" (cfr. atto SEM 28/3 pag. 3); che l'affermazione resa dalla SEM a tale riguardo sarebbe estremamente vaga, non credibile e "tesa esclusivamente ad eludere lo svolgimento di un ragionamento giuridico pertinente, dal momento che [...] la taskara [...] non attesta una data di nascita effettiva, bensì una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona a partire da una soggettiva approssimazione" (cfr. ricorso pag. 4 e 6); che, per i motivi succitati, il diritto al contraddittorio non sarebbe stato soddisfatto e le spiegazioni presentate sarebbero infondate e illegittime, non essendoci prove del carico di lavoro dell'autorità e alcun riferimento al tempo di trattazione in casi analoghi; che la durata della procedura d'asilo in parola risulterebbe altresì "assolutamente incomprensibile, inaccettabile e ingiustificabile", e ciò anche in ragione di altri procedimenti analoghi in cui l'età non viene contestata " (cfr. ricorso pag. 4-5); che, infine, tale ritardo sarebbe arbitrariamente teso all'esclusione del motivo che avrebbe ostacolato il suo allontanamento dalla Svizzera, ovvero la sua minore età (cfr. ricorso pag. 5). 4.2.2 Il ricorrente lamenta dipoi la violazione del principio della buona fede nella misura in cui, al termine dell'audizione del 7 novembre 2023, la SEM gli avrebbe prospettato lo svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo, ciò che avrebbe ingenerato in lui una chiara aspettativa che l'autorità competente sarebbe entrata nel merito della domanda d'asilo. In data 9 novembre 2023, la SEM avrebbe inoltre considerato di adottare una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento dalla Svizzera, senza tuttavia addurre "alcuna motivazione sul perché [...] abbia [successivamente] cambiato il suo convincimento" (cfr. ricorso pag. 6). 4.2.3 Infine, censurando una violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver ammesso che in Grecia sussistono delle serie difficoltà di accesso ai corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro e alle cure mediche per i beneficiari della protezione internazionale. A comprova di tale circostanza, egli cita alcuni rapporti di organizzazioni e agenzie internazionali sulla base delle quali si dovrebbe concludere che "la presunzione generale di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione delle espulsioni verso la Grecia non sarebbe [...] sostenibile" (cfr. ricorso pag. 7-8). Inoltre, l'insorgente nega la presenza di circostanze particolarmente favorevoli per ammettere l'esigibilità dell'allontanamento di una persona vulnerabile come un minore non accompagnato, così come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenze del Tribunale E-3427/2021 e 3-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). Invero, la SEM avrebbe dovuto applicare tale principio giurisprudenziale in ragione della sua minore età al momento del deposito della domanda d'asilo. In ultima analisi, andrebbe dipoi considerato ch'egli non avrebbe una rete sociale in Grecia, non avrebbe adeguate competenze linguistiche e neppure una formazione scolastica (cfr. ricorso pag. 8). 5. 5.1 Come è stato rilevato (consid. 4.2.1 supra), il ricorrente lamenta preliminarmente una violazione del diritto di essere sentito, non avendo la SEM sufficientemente motivato la decisione avversata sia in merito alla pretesa lentezza nel pronunciare la decisione impugnata, sia riguardo alla contestata esattezza della data di nascita (cfr. ricorso pag. 3-6). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5, 136 I 184 consid. 2.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-5360/2019 e F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1). 5.2 5.2.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). 5.2.2 L'obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari, così come a tutte le persone interessate alla decisione, di comprendere quest'ultima ed eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può infatti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.2.3 Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che il 19 gennaio 2024 l'autorità inferiore ha consegnato il progetto di decisione negativa al rappresentante legale del richiedente (cfr. atto SEM n. 27/7), in merito al quale quest'ultimo si è espresso mediante un parere legale datato 22 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 28/3). Nella decisione avversata la SEM ha inoltre tematizzato tutte le censure sollevate in sede di parere legale, esprimendosi segnatamente sulla pretesa inesattezza della data di nascita del ricorrente e sul lamentato ritardo nell'emettere una sentenza di merito. Il Tribunale giudica quindi che i diritti procedurali fondamentali, che impongono l'obbligo per l'autorità di motivare la propria decisione e conferiscono al ricorrente il diritto di esprimersi su una prospettata decisione negativa, sono stati di principio ossequiati. 5.3.2 Il Tribunale ritiene inoltre che le censure strettamente afferenti alla pretesa violazione dell'obbligo di motivazione siano manifestamente infondate. Invero, il fatto che la persona interessata non condivida le considerazioni espresse nella decisione, non può ragionevolmente giustificare una diretta violazione dell'obbligo di motivazione. In casu la SEM si è sufficientemente espressa sia sulla pretesa "inerzia" nella pronuncia di una decisione - sostenendo che la durata della procedura in oggetto "si inserisce nella media di trattamento di qualsiasi caso di questa tipologia" e che occorreva pure considerare il suo "elevato carico di lavoro" (cfr. decisione impugnata pag. 5) - sia sulla pretesa inesattezza della data di nascita, adducendo le motivazioni riassunte precedentemente (cfr. consid. 4.1.1 supra). Avendo l'autorità inferiore debitamente menzionato, almeno brevemente, i motivi sui quali ha formato la sua decisione, in modo da consentire all'interessato di apprezzarne la portata, si può quindi concludere per il rispetto del diritto di essere sentito. Tant'è vero che, in sede di ricorso, l'insorgente ha saputo ampiamente determinarsi e spiegare, con riferimento alle circostanze particolari della fattispecie, i principi giuridici a fondamento delle proprie censure. 5.4 5.4.1 Il ricorrente rimprovera dipoi alla SEM di aver ritardato ingiustificatamente la procedura, pronunciando la decisione a più di tre mesi dal deposito della domanda d'asilo in oggetto. Per dimostrare l'eccezione di tale tempistica, egli fa riferimento ad un caso analogo, a lui noto, che la SEM avrebbe trattato in poco più di un mese (cfr. ricorso pag. 5). 5.4.2 In virtù dell'art. 17 cpv. 2bis LAsi, le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità. L'art. 37 cpv. 5 LAsi prescrive inoltre che le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda. Trattasi di un termine d'ordine, la cui violazione non ingenera di principio alcuna conseguenza giuridica sulla procedura e non conferisce alcun diritto al richiedente (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo], FF 2014 6917, pag. 6999-7000). Una decisione tardiva può tuttavia violare il principio di proporzionalità (Longchamp Vonlanthen Céline, in: Cesla/Nguyen, Code annoté de droit des migrations - Volume IV - Loi sur l'asile, Berna 2015, N 2 ad art. 37 LAsi; GICRA 2002 n. 15 consid. 5e). Nonostante si tratti di un termine d'ordine, la SEM deve comunque dar prova di una certa diligenza; qualora non statuisse entro un termine ragionevole, si esporrebbe infatti ad un ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.). La ragionevolezza viene valutata in base alle circostanze particolari della fattispecie, in particolare alla natura del caso, alla sua complessità nonché all'oggetto del contendere (Longchamp Vonlanthen Céline, op. cit., N 3 ad art. 37 LAsi). 5.4.3 Nel caso in esame, la tesi di un'eccessiva estensione della procedura risulta infondata. Il Tribunale giudica infatti che non ci siano elementi agli atti per ritenere che la SEM non abbia conferito alla domanda d'asilo del ricorrente la priorità necessaria di cui all'art. 17 cpv. 2bis LAsi. Al contrario, l'autorità inferiore ha subito convocato l'interessato per l'audizione personale e inoltrato la domanda di riammissione alle competenti autorità greche, le quali hanno risposto positivamente in data 21 novembre 2023. Il fatto che siano trascorsi poco meno di due mesi tra la dichiarazione di riammissione da parte della Grecia e l'inoltro al ricorrente del progetto di decisione negativa avvenuto il 19 gennaio 2024, non porta ragionevolmente ad ammettere che la SEM abbia dilungato la procedura d'asilo in maniera sproporzionata e in violazione dell'art. 17 cpv. 2bis LAsi, tale da incorrere in una ritardata giustizia e ledere inoltre il bene superiore dell'allora richiedente minorenne. Benché fosse stata preferibile una trattazione più tempestiva, il Tribunale conclude che la SEM non abbia violato il diritto federale nella misura in cui ha statuito sulla domanda d'asilo soltanto il 22 gennaio 2024. Come si vedrà meglio nel prosieguo del presente giudizio, va comunque ammesso che, anche laddove la SEM si fosse pronunciata prima della maggiore età del richiedente, i presupposti giurisprudenziali per rinunciare al suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia non sarebbero stati comunque adempiuti (cfr. consid. 12.5). 5.5 Su questi punti, le censure vanno quindi respinte. 6. Occorre ora dirimere la censura afferente alla pretesa minore età del ricorrente. 6.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre statuire preliminarmente su tale aspetto poiché risulta determinante a livello procedurale. La qualità di minore non accompagnato impone infatti all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali - ma anche di merito - nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo. La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura adottando delle misure idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 6.2 Il principio inquisitorio (art. 12 PA e 6 LAsi) non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Su tale presupposto, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kaiser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.150). L'onere della prova della minore età incombe al richiedente l'asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la sua minore età, questi sarà pertanto tenuto ad assumere le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 6.3 Nel caso concreto, la tesi per cui la data di nascita del ricorrente sarebbe soltanto "indicativa" è pretestuosa e non merita tutela. Anzitutto, la SEM si è correttamente premurata di accertare l'età dell'interessato sia attraverso la richiesta di compilazione dei moduli procedurali (cfr. atto SEM n. 2/2), sia nell'ambito dell'audizione svolta il 7 novembre 2023, durante la quale egli non ha mai sollevato riserve di alcuna sorta circa l'esattezza della data in parola (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 1.06). Inoltre, egli non ha presentato alcuna contestazione neppure nello scritto del 13 novembre 2023 (cfr. atto SEM 21/5). Peraltro, la data del (...) è indicata anche nei titoli di soggiorno ellenici versati agli atti (cfr. mdp SEM n. 1-2). 6.4 Ciò posto, la motivazione per cui la tazkara, sulla quale egli ha fondato la data di nascita finora dichiarata alle autorità europee e svizzere, non attesterebbe una data effettiva e indubbia, risulta tardiva e non sorretta da valide giustificazioni (cfr. ricorso pag. 4). La SEM ha quindi accertato i fatti in modo esaustivo e corretto, poiché non era confrontata con esigenze particolari che le imponevano di svolgere ulteriori accertamenti sull'età dell'interessato. In sintesi, a fronte della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.2 supra), non si può quindi ammettere che il ricorrente debba essere considerato ancora minorenne soltanto a fronte di una generica affermazione come quella addotta. In difetto di chiare prove documentali o valide contestazioni precedenti, un simile approccio pregiudicherebbe infatti la sicurezza del diritto. 6.5 In esito, l'insorgente va quindi considerato maggiorenne a decorrere dal (...). 7. 7.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2022, FF 2002 6087, pag. 6125). 7.2 Il 14 dicembre 2007, il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 Il 7 giugno 2023, a fronte della sua qualità di rifugiato, il ricorrente ha ottenuto in Grecia un permesso di soggiorno con validità dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (cfr. atto SEM n. 8/1). Il 21 novembre 2023 detto Paese ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 24/2). Tali circostanze sono state peraltro confermate dall'interessato nell'ambito della sua audizione (cfr. atto SEM n. 26/10, punto 2.06). Egli non ha inoltre allegato o fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 7.4 Ciò posto, il Tribunale conclude che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. Di riflesso, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. Oggetto particolare del contendere è quindi sapere se l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Grecia. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non fosse adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Le tre condizioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso concreto, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MAT-THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 12 ad art. 6a LAsi). 11.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] e dell'Asylum Information Data-base [AIDA] ai quali l'interessato si riferisce nel suo ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante ci sia un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2). I beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 11.4 Nella fattispecie, risulta che il 7 giugno 2023 è stato riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato in Grecia, nonché rilasciato un permesso di soggiorno in suo favore con validità dall'8 giugno 2023 al 7 giugno 2026 (cfr. atto SEM n. 1285945-8/1). Il 21 novembre 2023 la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 24/2). Ne discende che il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Inoltre, dagli atti non vi sono elementi che permettono di ritenere che, in caso di rinvio, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere al ricorrente l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Egli è un uomo giovane, senza gravi e permanenti affezioni di salute (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 8.2) e dispone di conoscenze della lingua inglese che possono certamente facilitare la sua integrazione (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 5.02). Pertanto, non risulta dagli atti che l'insorgente sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 11.5 Per quanto concerne le aggressioni di cui egli è stato vittima, il Tribunale osserva che le stesse sarebbero state perpetrate da alcuni "ragazzi albanesi" e da un "gruppo [di] mafiosi" (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 5.02). Per contro, le autorità non sarebbero state coinvolte. Tali eventi non risultano quindi ostativi all'ammissibilità dell'allontanamento dell'interessato. È infatti suo compito risvolgersi, se del caso, alle autorità elleniche per denunciare i fatti ed ottenere protezione. 11.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 11.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 12.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che, nel caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che nello Stato in questione egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le altre, le sentenze del Tribunale D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 12.3 Il Tribunale ha recentemente statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.). 12.4 Ai sensi di tale giurisprudenza, occorre quindi valutare con riguardo la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il quale stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - è di principio inesigibile, salvo se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a fronte delle quali si può eccezionalmente ritenere l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze sono segnatamente date quando si può presumere che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è quindi tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rientrano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero adempiuti dei fattori particolarmente favorevoli, occorrerà quindi ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili sarà inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 12.5 12.5.1 Contrariamente a quanto addotto nel gravame, il ricorrente non rientra tra le persone considerate vulnerabili dalla giurisprudenza succitata e il cui allontanamento verso la Grecia sarebbe esigibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Anzitutto, egli è attualmente maggiorenne, sicché non v'è motivo di ammettere una particolare vulnerabilità soltanto a fronte della sua età (cfr. consid. 6 supra). 12.5.2 In secondo luogo, il suo stato di salute fisico o psichico non è compromesso in modo particolarmente grave. Dagli atti di causa risulta infatti che l'insorgente non soffre di problemi medici rilevanti. Nel corso dei tre mesi di soggiorno nel centro federale d'asilo, egli ha necessitato soltanto di due visite dentistiche tra il 18 e il 25 ottobre 2023 (cfr. atti SEM n. 12/3 e 25/3) e gli è stata prescritta l'applicazione di una crema (cfr. atto SEM n. 33/2). Il ricorrente ha poi riferito di aver fratturato il (...) durante una partita di calcio in Grecia e che la lesione gli arrecherebbe ancora dolori, soprattutto nel periodo freddo; egli accuserebbe dolori pure al ginocchio sinistro (cfr. atto SEM n. 26/10 punto 8.02). Per quest'ultime affezioni, egli non si è tuttavia sottoposto ad alcuna visita medica in Svizzera. Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni del ricorrente non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, e che l'interessato vada considerato una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Benché non abbia finora appreso la lingua greca e non disponga di una specifica formazione professionale, egli si dimostra idoneo e capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare di protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure e al mercato del lavoro. 12.5.3 Le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia - già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità - non sono inoltre sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, segnatamente in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10). Tuttavia, la Grecia è vincolata dalla precitata Direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità di detto Paese i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della Direttiva qualificazione). 12.5.4 Visto quanto precede, non era pertanto necessario che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli e che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Grecia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11). 12.6 Per queste ragioni, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 13. Va precisato che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 14. Visto quanto precede, la SEM non ha pertanto violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto. 15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di interesse. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: