Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
I. Antefatti: Domanda introdotta presso l’Ambasciata svizzera a E._______, presentandosi con l’identità di F._______ A. A.a Il 6 febbraio 2012 l’interessato 1 – presentatosi con l’identità di F._______, nato il (…) a G._______, cittadino afghano – tramite la presunta madre H._______ (cfr. dossier della SEM N […]) – attualmente in Svizzera al beneficio di un’ammissione provvisoria – ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera per mezzo dell’Ambasciata svizzera a E._______ (Iran) sulla base della previgente normativa sull’asilo. A sostegno della stessa, oltre a della documentazione d’identità, ha prodotto copia di alcune radio- grafie inerenti il cranio di I._______ datate (…) ed un certificato medico del (…). Il 13 novembre 2012, l’interessato ha inoltre introdotto una domanda di visto per soggiorno di lunga durata (D), presso l’Ambasciata svizzera a E._______. Nell’ambito delle predette domande, trattate quali unica domanda d’asilo presentata all’estero (cfr. atto A13/2), egli ha compilato, il 18 febbraio 2013, un questionario relativo alla domanda d’asilo in Svizzera rispettivamente al rilascio di un visto d’entrata. In seguito, con termine dell’audizione il 21 gen- naio 2013, il richiedente ha risposto ad un ulteriore questionario, indicando fra le altre cose i suoi motivi d’asilo. Il 18 febbraio 2013, la Rappresentanza svizzera a E._______ ha trasmesso la domanda d’asilo dell’interessato all’allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), che ha in seguito concesso in due oc- casioni la possibilità al richiedente 1 di essere sentito riguardo ad un rifiuto della sua domanda d’asilo. A.b Con decisione del 23 luglio 2013, l’UFM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera del richiedente 1 ed ha respinto la sua domanda d’asilo dall’estero. Il ricorso, presentato contro la predetta decisione in data 21 agosto 2013, è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 novembre 2013 con sentenza D-4692/2013. Nella predetta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che i motivi economici fatti valere dall’insorgente nella sua domanda d’asilo dall’estero, non rientrano nella nozione dell’art. 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, per quanto messo in relazione al presunto fratello J._______ (cfr. dossier N […] – attualmente beneficiario di un’ammissione
D-1636/2019 Pagina 3 provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento), i motivi d’asilo sono stati considerati inverosimili tramite decisione dell’UFM cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 25 agosto 2009, atto A34/6 del dossier N […] relativo a K._______ – pure beneficiario di un’am- missione provvisoria in Svizzera; atto A43/6 nel dossier N […]). Il trauma alla testa fatto valere dall’insorgente, sarebbe pertanto riconducibile a qual- siasi situazione estranea al contesto dell’asilo (cfr. consid. 6.2.1 della sen- tenza D-4692/2013). Quanto alle difficoltà relative al proprio statuto in Iran di cui si è prevalso l’insorgente, le stesse risulterebbero semplici allegazioni di parte, generiche e prive di fondamento. Difatti, non emergerebbe dagli atti alcun indizio che faccia pensare ad un imminente rinvio in Afghanistan del ricorrente. Peraltro, tali asserti, risulterebbero irrilevanti ai sensi dell’asilo, ritenuta l’assenza di indizi di persecuzione nel caso specifico. In particolare il ricorrente risiederebbe in Iran dal (…), ivi avrebbe svolto di- verse attività lavorative, disporrebbe di una rete sociale in loco ed avrebbe la possibilità di farsi curare nello stesso (cfr. consid. 6.2.2 della sentenza D-4692/2013). Proseguendo, il Tribunale ha considerato di poter lasciare aperta la questione della veridicità del rapporto di filiazione tra H._______ ed il ricorrente, posta in questione dall’UFM nella decisione avversata, in quanto vista l’inverosimiglianza ed irrilevanza dei motivi d’asilo invocati, l’autorizzazione d’entrata del ricorrente sulla sola base del supposto rap- porto di filiazione con una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera, condurrebbe all’elusione della norma relativa al ricongiungimento fami- gliare (cfr. consid. 6.3 della sentenza D-4692/2013). Il Tribunale, ha per- tanto statuito che a ragione l’UFM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera del ricorrente ed ha respinto la sua domanda d’asilo presentata dall’estero. Da ultimo, l’autorità precitata, ha respinto i motivi impliciti fatti valere dall’in- sorgente a titolo di asilo famigliare ex art. 51 LAsi, poiché le condizioni po- ste da tale istituto non sarebbero manifestamente ottemperate (cfr. con- sid. 7 della sentenza D-4692/2013).
II. Domanda presentata in Svizzera, con l’identità iraniana rite- nuta di A._______ B. B.a Il 7 giugno 2017, l’interessato 1, giunto nel frattempo su suolo elvetico, ha quivi depositato una nuova domanda d’asilo (cfr. atto B1/2). In tale am- bito, egli ha sostenuto un’audizione portante sulle sue generalità il 23 giu- gno 2017 (cfr. atto B10/17), allorché invece il 15 ottobre 2018 il medesimo è stato in particolare sentito sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto B42/23).
D-1636/2019 Pagina 4 B.b Nel contempo, in data 4 settembre 2018, la supposta moglie e figlio dell’interessato 1, hanno pure presentato delle domande d’asilo in Svizzera (cfr. atto B22/4). La richiedente è quindi stata a sua volta questionata circa le sue generalità il 13 settembre 2018 (cfr. atto B31/15) ed ha sostenuto un’audizione sui suoi motivi d’asilo il 15 ottobre 2018 (cfr. atto B43/21). In tale ambito è stata in particolare comunicata all’interessata che l’identità del figlio, sarebbe stata rettificata in: C._______, nato il (…), cittadino ira- niano, accordandole il diritto di essere sentita in merito a tale modifica, che ha accettato. B.c Il 26 ottobre 2018, la SEM ha inoltrato una domanda all’Ambasciata svizzera a E._______, perché effettuasse delle ricerche sull’origine e l’identità dei richiedenti in oggetto (cfr. atto B46/5). Con scritto del 30 di- cembre 2018, la predetta Ambasciata, ha trasmesso il rapporto stilato il (…) relativo alle informazioni ottenute in risposta ai quesiti posti dall’autorità in- feriore (cfr. atto B47/26). B.d Il 12 febbraio 2019 si è tenuta con i richiedenti un’audizione comple- mentare (cfr. atti B51/16 e B52/14), nel quale essi sono stati in particolare edotti circa alcune delle informazioni ottenute tramite l’Ambasciata svizzera a E._______ e sono stati sentiti in merito alle stesse. Sempre in tale con- testo, all’interessato 1 è stato comunicato che la sua identità sarebbe stata rettificata da L._______, nato il (…), cittadino afghano, a A._______, nato il (…), cittadino iraniano, offrendogli la possibilità di essere sentito in merito, identità quest’ultima che egli ha contestato. B.e A sostegno delle loro domande d’asilo gli interessati, in sunto e per quanto qui di rilievo, hanno fatto valere quanto segue. Il richiedente 1, ha asserito di chiamarsi L._______, di essere afghano e di etnia tagica, nonché di fede sunnita. Egli ha dichiarato di essere nato a M._______, in Iran, Stato in cui avrebbe vissuto fino all’età di (…) anni, dopodiché avrebbe fatto rientro insieme alla famiglia a G._______, in Afghanistan. A seguito del rapimento del padre da parte dei talebani nel (…), al posto del fratello J._______ che era da loro ricercato, sarebbe tor- nato in Iran. Dopo qualche anno avrebbe fatto ritorno in Afghanistan, tra- scorrendo un anno con il padre ad G._______. Su consiglio del genitore, egli avrebbe lasciato il paese d’origine, rifugiandosi nuovamente in Iran, ove si sarebbe procurato dei documenti d’identità falsi iraniani a nome di N._______. Con tali documenti avrebbe potuto sposare nell’anno (…) (se- condo il calendario Shamzy, equivalente al […] nel calendario gregoriano) con rito religioso la moglie B._______, figlia di un (…) ora in pensione,
D-1636/2019 Pagina 5 senza mai rivelarle la sua vera identità. Nel periodo (…) avrebbero poi ce- lebrato il matrimonio civile (secondo il rito “Aghd”), ed in seguito sarebbe nato il loro figlio C._______. Poco dopo la nascita di quest’ultimo, il suocero avrebbe appreso che egli non era sciita, bensì sunnita ed inoltre che era di nazionalità afghana e non iraniana. Un giorno sarebbe stato aggredito fuori dal posto dove lavorava dal suocero e da altre persone finendo all’ospe- dale. Nel (…), informando la moglie in merito, sarebbe partito alla volta dell’Europa raggiungendo la Svizzera dove si trovano la madre H._______ (cfr. dossier N […]), nonché i suoi fratelli e le sorelle (cfr. dossier N […], N […], N […], N […]). Avrebbe poi appreso da un amico nonché datore di lavoro O._______, che il suocero lo avrebbe denunciato alle autorità ira- niane e che avrebbe per questo ricevuto una sentenza di condanna al car- cere poiché si sarebbe sposato con la moglie con un documento falso, nonché che sarebbe giunta da parte del tribunale una convocazione. Inol- tre, nel corso della prima audizione egli ha riferito di essere stato investito in Iran da un motociclista nell’anno (…) (equivalente all’[…] nel calendario gregoriano), e che ad un suo ritorno in Afghanistan si opporrebbe sia la situazione di sicurezza ivi vigente che il fatto che la moglie non si reche- rebbe mai in quest’ultimo Paese. Durante l’audizione successiva, ha per di più asserito che nel corso del suo secondo soggiorno in patria avrebbe appreso tramite il padre che alcuni parenti paterni avrebbero avuto l’inten- zione di ucciderlo, in quanto la sua famiglia, partita per l’Europa, sarebbe diventata ai loro occhi “infedele”. Nell’audizione complementare, ha inoltre aggiunto che il genitore, P._______, avrebbe raggiunto la famiglia in Sviz- zera tramite un’autorizzazione d’entrata rilasciata dalla SEM. Dal canto suo, la richiedente, ha narrato di aver sposato il marito, ignara dell’inganno circa la sua vera identità. Avrebbe scoperto lo stesso soltanto in un secondo momento, allorché avrebbe ospitato a casa sua il cognato J._______ ed altri famigliari del marito, senza tuttavia mai rivelare a quest’ultimo la sua scoperta. Allorché si sarebbe trasferita nella casa del padre dopo il parto, il padre le avrebbe comunicato di aver scoperto l’in- ganno perpetrato dal coniuge, ovvero che in realtà questi era afghano e sunnita, e di considerare lo stesso come deceduto. Tempo dopo, avrebbe appreso da un amico del marito che questi sarebbe stato picchiato e che si trovava in ospedale. Il padre, dal canto suo, l’avrebbe informata della sua intenzione di voler annullare il suo matrimonio e di farla sposare con un suo amico. Ella tuttavia si sarebbe opposta a tale decisione del genitore, che avrebbe tentato di convincerla anche picchiandola. Viste le insistenze del padre, ella avrebbe deciso di espatriare, e l’(…), assieme al figlio
D-1636/2019 Pagina 6 C._______ sarebbe fuggita dalla casa dei genitori, per intraprendere il viag- gio verso l’Europa, giungendo infine in Svizzera per ricongiungersi al ma- rito. A sostegno delle loro domande d’asilo essi non hanno prodotto alcun mezzo di prova. C. Per il tramite della decisione del 4 marzo 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nel proprio provvedimento, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto che i motivi scatenanti la fuga dall’Afghanistan dell’interessato 1 come pure quelli riguardanti la partenza dei richiedenti dall’Iran, vengano a cadere, in quanto la pretesa identità afghana dell’interessato 1, risulterebbe essere palesemente inattendibile. Invero, raffrontati entrambi con le informazioni ottenute tramite l’Ambasciata svizzera a E._______ – ovvero che in parti- colare egli sarebbe di nazionalità iraniana come pure tutti i suoi famigliari – i richiedenti 1 e 2 non sarebbero riusciti a rendere credibili i loro asserti contrari resi in merito. Pertanto le dichiarazioni rilasciate dal richiedente 1 circa l’aver ingannato la moglie, e la famiglia di quest’ultima, adducendo una falsa identità iraniana essendosi procurato dei documenti iraniani falsi, sarebbero smentite dai fatti, i quali proverebbero invece che egli sia ine- quivocabilmente cittadino iraniano. Anche le affermazioni della richiedente relative alla scoperta del padre dell’inganno di suo marito apparirebbero incompatibili con la realtà dei fatti. Inoltre l’interessato 1 non avrebbe in alcun modo circostanziato e sostanziato i motivi per i quali avrebbe lasciato una prima volta l’Afghanistan nel (…). Altresì, l’affermazione secondo la quale egli sarebbe stato minacciato di morte da parenti, sarebbe comparsa unicamente nel corso della seconda audizione, ciò che sarebbe inammis- sibile. Peraltro, egli in merito alle minacce ricevute, si sarebbe accontentato di offrire delle risposte vaghe, generiche e stereotipate. Per tali ragioni, i motivi alla base dell’espatrio dall’Afghanistan del richiedente 1, sarebbero inverosimili. Anche le dichiarazioni dell’interessato 1 in merito ai motivi che lo avrebbero condotto alla partenza dall’Iran, per la loro superficialità, in- sensatezza ed incoerenza, non sarebbero plausibili. Circa poi le dichiara- zioni rese dalla richiedente l’asilo concernenti l’episodio in cui il marito sa- rebbe stato picchiato in Iran, come pure quelle riguardanti il suo ultimo giorno presso il domicilio dei suoi genitori, per la loro vaghezza e genericità non risulterebbero credibili. Il suo comportamento dopo che il marito
D-1636/2019 Pagina 7 avrebbe subito l’aggressione, sarebbe alquanto illogico. Invero, se fosse stata realmente malmenata dal padre allo scopo di farle accettare il matri- monio con un terzo, ella sarebbe fuggita da casa prima, in quanto avrebbe dimostrato di possedere le capacità ed i mezzi per scappare. Peraltro, le sue allegazioni relative al matrimonio forzato, sarebbero divergenti, in quanto avrebbe fornito delle date differenti nelle quali il matrimonio si sa- rebbe dovuto svolgere. Da ultimo, anche le percosse da ella subite dal pa- dre non risulterebbero credibili, in quanto discordanti e non dettagliate. D. Con ricorso del 4 aprile 2019 gli insorgenti hanno impugnato la decisione succitata dinnanzi al Tribunale, chiedendone l’annullamento ed a titolo prin- cipale che venga loro riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo. In primo subordine, hanno postulato la retrocessione degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione; mentre che in secondo subordine hanno con- cluso alla concessione dell’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente, i ricorrenti hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata allegata quale documentazione: un documento originale in lingua straniera con fotografia e copia dello scritto del (…) di Q._______ del 25 marzo 2019. Nel loro gravame, dapprima gli insorgenti contestano gli elementi emersi dalle indagini compiute dall’Ambasciata svizzera in Iran. In primo luogo essi ritengono che non avendo chiarito come quest’ultima abbia assunto le in- formazioni esposte nel suo rapporto del (…), che non sarebbe peraltro stato trasmesso ai ricorrenti, apparirebbe difficile confrontarsi con le con- clusioni a cui giunge la stessa, non avendo conoscenza del metodo utiliz- zato. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che con la produzione del do- cumento in lingua straniera inoltrato con il ricorso, che sarebbe atto a sta- bilire provenienza e identità dell’insorgente 1, lo stesso porrebbe già in di- scussione le conclusioni a cui sarebbe giunta la SEM in merito, ritenendolo cittadino iraniano e non afghano. Inoltre segnalano che il ricorrente 1 e P._______, si sarebbero presentati in data (…) marzo 2019 presso il (…) di Q._______ per il prelievo di mucosa orale per effettuare l’analisi di ac- certamento di paternità. Evincono che se il test del DNA – i cui risultati non sarebbero ancora disponibili – giungesse alla conclusione che il precitato è il padre biologico del ricorrente 1, allora l’indagine compiuta dalla SEM presso l’Ambasciata sarebbe infondata, nella misura in cui avrebbe indi- cato che il padre dell’insorgente 1 era un (…) deceduto nel (…). Inoltre, ritengono che si sarebbe potuto sottoporre il ricorrente ad un test lingua, il
D-1636/2019 Pagina 8 quale avrebbe verosimilmente potuto appurare le sue origini afghane. Al- meno per quanto concerne quest’ultimo punto, le dichiarazioni dei ricorrenti risulterebbero pertanto nel loro insieme verosimili. Gli altri elementi d’inve- rosimiglianza rimarcati dall’autorità inferiore nella decisione avversata, an- drebbero quindi rivalutati alla luce di tale conclusione. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, essi ritengono la stessa inammissibile, in quanto loro rischierebbero di subire dei trattamenti con- trari all’art. 3 CEDU. Andrebbero pertanto ammessi provvisoriamente in Svizzera, anche tenuto conto che l’intero nucleo famigliare del ricorrente risiede in quest’ultimo Paese. E. Per il tramite del loro scritto del 15 aprile 2019, gli insorgenti hanno pro- dotto il rapporto di accertamento di paternità dell’8 aprile 2019 redatto dal (…) di R._______ – con i documenti d’identità prodotti dagli insorgenti in tale contesto, tra i quali figura copia di una pagina del supposto passaporto afghano intestato a S._______ – chiedendo che sia assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni dei ricorrenti. I risultati di tale rapporto, dimostrerebbero che colui che è giunto in Svizzera il 23 novem- bre 2018, ammesso provvisoriamente (cfr. in proposito anche il dossier N […]; decisione della SEM del 19 febbraio 2019), ovvero T._______, sa- rebbe il padre del ricorrente 1. Ciò escluderebbe invece che il padre di quest’ultimo sia la persona deceduta secondo le informazioni trasmesse alla SEM dalla rappresentanza diplomatica svizzera in Iran, e ne prove- rebbe l’inattendibilità anche delle ulteriori informazioni ricevute da quest’ul- tima. F. F.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 ottobre 2019 ha invitato gli insorgenti a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera del documento annesso in originale ed in lingua straniera al ricorso, nonché a volerne illustrare le modalità di ottenimento e perché lo stesso è stato pre- sentato soltanto con il gravame. Ha altresì invitato gli insorgenti a presen- tare un’attestazione d’indigenza. F.b Per mezzo dello scritto datato 5 novembre 2019, i ricorrenti hanno par- zialmente risposto alle richieste del Tribunale summenzionate, trasmet- tendo in annesso ed in copia: la decisione di prestazioni assistenziali del 18 ottobre 2019; il certificato di salario del mese di settembre 2019 ed il permesso per stranieri ammessi provvisoriamente elvetico di T._______.
D-1636/2019 Pagina 9 Hanno in tale contesto segnatamente precisato come il documento origi- nale annesso al ricorso l’avrebbe portato in Svizzera il padre del ricorrente, e fino a poco prima dell’inoltro del ricorso, l’insorgente non ne sarebbe stato a conoscenza. Inoltre segnalano come egli avrebbe ottenuto il passaporto nazionale afghano tramite la rappresentanza diplomatica afghana a U._______, e che non appena ne entrerà in possesso, lo stesso verrà tra- smesso al Tribunale. F.c Con ulteriore missiva del 10 dicembre 2019, i ricorrenti hanno inoltrato la copia della traduzione in inglese del documento (una taskara) presentato con il ricorso in lingua straniera. G. Per il tramite della decisione incidentale del 17 dicembre 2019, il Tribunale ha in particolare concesso ai ricorrenti l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti- cipo. H. Il 23 dicembre 2019, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, chie- dendo il respingimento di quest’ultimo. Nella medesima, l’autorità inferiore evidenzia come, per motivi d’interesse pubblico e privato non è stato pos- sibile rivelare ai ricorrenti né il rapporto d’Ambasciata in modo integrale, come neppure il tenore delle indagini richieste. Tuttavia le stesse sarebbero state condotte nell’interesse del ricorrente minorenne, a seguito dei palesi elementi d’inverosimiglianza emersi nel corso delle audizioni dei suoi geni- tori. Peraltro, i motivi d’asilo di questi ultimi, sarebbero stati ritenuti invero- simili. Visto che era già stata svolta un’audizione complementare inerente la questione dell’identità del richiedente 1, altri tipi di misure d’istruzione, quali un esame Lingua come proposto nel ricorso, non sarebbero state contemplate. Inoltre il suo effettivo luogo di socializzazione sarebbe stato difficile da determinare, visti i riscontri in merito ottenuti dall’Ambasciata nonché della biografia da lui stessa enunciata. Proseguendo, l’autorità sin- dacata, osserva che dalle informazioni acquisite tramite l’Ambasciata e dalla consultazione dei dossier anche dei famigliari, risulterebbe un quadro famigliare piuttosto ambiguo. Ad esempio, vi sarebbe l’alta probabilità d’in- ganno d’identità della madre dell’interessato, così come di quella del padre, con il quale il ricorrente ha provato la filiazione. La copia del presupposto passaporto afghano dell’interessato, come pure della sua taskara, sareb- bero contrastanti rispetto alle informazioni da lui rese in corso d’audizione rispettivamente con la copia del passaporto stesso. Inoltre, il valore proba-
D-1636/2019 Pagina 10 torio della taskara, sarebbe relativamente esiguo. In ragione poi del censi- mento della popolazione afghana, non sarebbe esclusa l’imprecisione della verifica dell’identità al momento del rilascio di un passaporto all’estero. Pe- raltro dei dubbi sulla sua effettiva identità erano già stati sollevati dall’UFM nella sua decisione del 23 luglio 2013, ed in tale contesto appare alquanto illogico che egli non abbia prodotto, neppure in sede ricorsuale, copia del presunto passaporto afghano. I. Nella loro replica del 28 gennaio 2020, gli insorgenti contestano che tutti i loro famigliari presenti in Svizzera abbiano ingannato le autorità in rela- zione alla loro identità, in particolare essendo che dei membri della stessa, come la sorella del ricorrente 1 “V._______” avrebbe nel frattempo ottenuto la nazionalità svizzera, e sarebbe quindi difficile credere che la medesima abbia ingannato le autorità preposte alla naturalizzazione, in particolare nell’ambito della valutazione della documentazione originale prodotta in tale contesto. Inoltre, l’evenienza che il padre avrebbe fatto credere di es- sere deceduto alle autorità iraniane per poi vivere nascosto in patria o all’estero, sarebbe una mera ipotesi speculativa, non suffragata da alcun elemento concreto. Da ultimo, concernente le divergenze emerse in rela- zione alla data di nascita del ricorrente 1, gli insorgenti fanno loro l’argo- mento menzionato nella risposta dalla SEM, ovvero le stesse possono es- sere spiegate con la scarsa accuratezza in rapporto agli accertamenti re- lativi alla verifica dell’identità da parte delle autorità diplomatiche afghane all’estero. J. Tramite la sua duplica datata 7 febbraio 2020, l’autorità inferiore si è es- senzialmente riconfermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. La stessa è stata trasmessa dal Tribunale agli insorgenti, in data 11 feb- braio 2020, per opportuna informazione. K. Il (…) è nato a Q._______ il secondo figlio della ricorrente, D._______ (cfr. atti dell’[…] del […], atto A77/7). L. L.a Con missiva del 9 settembre 2021, sottoscritta da V._______ e L._______ – trasmessa dalla SEM al Tribunale in data 13 settembre 2021
– questi ultimi hanno presentato delle osservazioni, sia riguardo al passa- porto iraniano che sarebbe stato acquistato dall’insorgente 1, che in merito all’integrazione di tutti i ricorrenti in Svizzera. Inoltre, a causa forse delle
D-1636/2019 Pagina 11 sue trascorse esperienze e torture subite, hanno ritenuto come il ricorrente 1 non riuscirebbe a fidarsi di nessuno e racconterebbe la sua storia in vari modi. Nello stesso contesto hanno inoltre allegato quattro copie di fotogra- fie di famiglia, dove sarebbe presente anche il ricorrente 1, per perorare l’identità da lui asserita. L.b Per il tramite dello scritto del 17 dicembre 2021 intestato a V._______, ma non sottoscritto, sono state trasmesse al Tribunale alcune osservazioni riguardo alle difficoltà che il ricorrente 1 avrebbe riscontrato sia in Afghani- stan che in Iran, nonché dei timori, depressione ed ansia di cui egli soffri- rebbe tutt’ora. Si offrono inoltre nello stesso alcune spiegazioni del perché il nome dell’insorgente sarebbe stato scritto in diversi modi, nonché ri- guardo al cognome “(…)” che emergerebbe dalla decisione della SEM, al- legando allo scritto a supporto di tali asserti – oltre ad altra documentazione già inoltrata dagli insorgenti nella predetta procedura ricorsuale o presente agli atti dell’autorità inferiore – quali nuovi documenti: un estratto di un ar- ticolo online del (…) (non datato), dal titolo “(…)”; una procura che avrebbe sottoscritto il ricorrente 1 a favore di V._______; uno scritto datato 31 ago- sto 2021 (non firmato ed indirizzato alla SEM); copia di un foglio A4 nel quale è riportato lo schema dell’albero genealogico della famiglia W._______ con i nomi, date di nascita e tipi di permesso rispettivamente passaporto che deterrebbero in Svizzera i vari membri famigliari con copia dei rispettivi documenti; e copia di un documento in lingua straniera rila- sciato dall’Ambasciata afghana in Iran. L.c Preso atto in particolare degli scritti succitati, il Tribunale, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, ha invitato il rappresentante legale degli insorgenti a volerlo informare se sussistesse o meno, per il prosieguo della procedura ricorsuale, ancora la rappresentanza legale. Il rappresentante legale ha confermato, con suo scritto del 20 gennaio 2022, che quest’ul- tima è ancora attuale. L.d Con ulteriore decisione incidentale del 5 maggio 2022, il giudice dell’istruzione incaricato della pratica, ha concesso ai ricorrenti un termine sino al 20 maggio 2022, per comunicargli se ed in che misura intendessero mantenere le dichiarazioni e la documentazione presentate con gli scritti inoltrati a nome di V._______, ai sensi dei considerandi. I ricorrenti hanno risposto a quanto richiesto con osservazioni del 20 maggio 2022, confer- mando la loro intenzione di voler mantenere le dichiarazioni e la documen- tazione prodotta negli scritti presentati il 9 settembre 2021 ed il 17 dicem- bre 2021 dalla sorella del ricorrente 1, nella misura in cui questi ultimi sa- rebbero in grado di dimostrare che il ricorrente 1 non è la persona indicata
D-1636/2019 Pagina 12 nel provvedimento avversato come neppure il contesto nel quale egli sa- rebbe cresciuto, presentato sempre dalla SEM nella decisione impugnata. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente proce- dura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denomina- zione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella pre- sente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di princi- pio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 I ricorrenti censurano anzitutto nel loro ricorso, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall’Ambasciata svizzera in Iran, e pertanto di non potersi esprimere che con difficoltà circa le conclusioni del rapporto d’Ambasciata, che tra l’altro non sarebbe stato loro trasmesso.
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E. 3.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L’art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell’ordinamento pro- cessuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di con- sultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle au- torità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell’ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sen- tenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Per- tanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rile- vanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di con- sultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull’art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d’ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esa- minare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l’osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in com- pulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa sol- tanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indi- care prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.).
E. 3.2 In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell’autorità di prima istanza, della documentazione relativa all’in- dagine svolta dall’Ambasciata svizzera in Iran – peraltro mai richiesta espli- citamente dai ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza – non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentiti. Difatti, dall’esame del documento in questione, il Tribunale è d’avviso che, viste le informazioni particolarmente sensibili contenute nello stesso, e l’interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l’identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consultazione del medesimo rapporto, non era giustificato dalle circostanze. Inoltre, appare che i punti essenziali del rapporto d’Am- basciata siano stati comunicati oralmente ai ricorrenti in forma riassuntiva, dando loro la possibilità di essere sentiti specificatamente in merito agli
D-1636/2019 Pagina 14 stessi (cfr. atti B51/6, D65 segg., pag. 7 segg.; B52/14, D40 segg., pag. 6 segg.). La SEM non ha peraltro fatto uso nella motivazione della decisione avversata, di elementi dei quali gli insorgenti non avrebbero avuto cono- scenza (cfr. decisione della SEM p.to II/1, pag. 5 seg.).
E. 3.3 Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti può essere rimproverata all’autorità inferiore (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 con- sid. 2.3).
E. 4.1 Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Per il Tribunale, si tratta anzitutto di determinare se il ricorrente 1, abbia o meno reso verosimile la sua identità, in casu la sua cittadinanza afghana nonché le sue generalità (nome, cognome e data di nascita), per poter ap- prezzare la verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui invocati.
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E. 5.2 In primo luogo, si osserva che è il richiedente asilo che deve stabilire la sua identità – la cui nozione è regolamentata all’art. 1a lett. a dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) – ed in particolare la prova della cittadinanza, in quanto componente dell’identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimi- glianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/6 consid. 9.5; sentenze del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 5.4 con ul- teriore riferimento citato, D-6286/2019 del 30 giugno 2020 consid. 3.3 con altri rif. cit.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull’identità ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all’autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l’onere incombe all’insorgente (cfr. sentenza D-1952/2020 consid. 5.4 con rif. cit.; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1–5.4).
E. 5.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presu- mono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L’autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d’istru- zione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiara- mente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tri- bunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.4 Per ritenere l’inverosimiglianza dell’identità allegata dall’insorgente 1, la SEM si è fondata innanzitutto sul rapporto trasmessole dall’Ambasciata svizzera in Iran. Come comunicato ai ricorrenti nel corso delle loro audizioni
D-1636/2019 Pagina 16 federali, dallo stesso risulterebbe inequivocabilmente come l’identità del ri- corrente 1 sia quella di A._______, nato il (…), cittadino iraniano. Per quanto concerne la nazionalità del medesimo, ovvero quella iraniana, non vi sarebbero dubbi, poiché egli disporrebbe di un intero albero genealogico di avi iraniani, nonché sia i genitori che i fratelli e sorelle dello stesso, sa- rebbero di nazionalità iraniana. In merito ai genitori, la madre avrebbe rin- novato i suoi documenti dall’estero presso un consolato iraniano, e la SEM possiederebbe sia le fotografie risalenti alla sua richiesta di autorizzazione d’entrata in Svizzera del (…) a nome di H._______, che di quelle invece ottenute tramite l’ambasciata svizzera iraniana, secondo le quali la madre si chiamerebbe invece X._______; ed il padre dell’interessato 1, Y._______, nato a Z._______, (…), sarebbe deceduto nel (…). A mente della SEM vi sarebbero pertanto delle prove certe circa la cittadinanza ira- niana dell’insorgente 1, come pure riguardo al suo matrimonio tutt’ora va- lido, nonché alla nascita del figlio C._______. Egli avrebbe pertanto non soltanto mentito sulla sua vera identità, ma pure fornito indicazioni alta- mente discrepanti in merito ai suoi famigliari.
E. 5.5 Il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare delle conclusioni a cui è giunto il rapporto dell’Ambasciata svizzera a E._______, in quanto le osservazioni e conclusioni in esso contenute, sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti.
E. 5.5.1 Invero, in primo luogo, si osserva che il ricorrente 1 nella prima do- manda d’asilo depositata dall’estero, si era presentato con delle identità divergenti ovvero come F._______, nato il (…) (cfr. atti A1/3 e A9/3), oppure come S._______ o Aa._______, nato il (…) (cfr. atti A14/9, A15/9 e A16/5), ed ha allegato di essere nato ad G._______ in Afghanistan (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5). All’epoca poi della sua prima domanda d’asilo dall’estero – depositata tramite la presunta madre H._______ il 6 febbraio 2012 – aveva riferito di essere celibe, presentando peraltro copia di un passaporto af- ghano rilasciato il (…) dall’Ambasciata afghana a E._______ a favore di S._______, nato il (…), a G._______ (cfr. atto A10/2). In seguito, la sua data di nascita è stata nuovamente rettificata in (…) (cfr. atto A26/3). Nel corso invece della seconda domanda d’asilo, egli ha allegato di chiamarsi Bb._______, nato il (…), ad G._______ (cfr. atto B1/2); rispettivamente L._______, nato il (…) o ancora nato il (…), a M._______ (in Iran), nonché di essersi sposato dal (…) con l’attuale moglie, con rito religioso (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 5; B42/23, D15 segg., pag. 3 seg.; D40, pag. 5). Informazioni queste ultime circa la data di nascita, il luogo di nascita e lo stato civile che sono completamente incoerenti con quanto da lui dichiarato
D-1636/2019 Pagina 17 invece durante la prima procedura d’asilo. Difatti, seppure possa risultare concepibile, che una persona d’origine afghana non conosca la sua data di nascita precisa, o ancora che la data contenuta nei documenti presentati possano essere spiegate con la scarsa accuratezza degli accertamenti ef- fettuati circa la verifica dell’identità da parte delle autorità diplomatiche af- ghane, nonché che il suo nome sarebbe stato trascritto differentemente a causa della diversa traduzione e della scarsa scolarizzazione del ricorrente 1 (cfr. scritto dei ricorrenti del 17 dicembre 2021); tuttavia tali argomenti, non appaiono spiegare le contraddizioni deducibili dagli atti, in quanto gli anni di nascita dichiarati nel corso delle due procedure risultano completa- mente divergere tra loro, come pure lo stato civile dell’insorgente – che seguendo le asserzioni rilasciate nella seconda procedura d’asilo, all’epoca della sua prima domanda era già sposato, malgrado abbia invece dichiarato di essere celibe (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5) – ed il suo luogo di nascita.
E. 5.5.2 Anche altri elementi, vengono ad intaccare la credibilità degli asserti resi dall’insorgente 1 circa la sua identità. Invero, il documento d’identità prodotto dai ricorrenti nella procedura ricor- suale, appare contenere ulteriori discrepanze rispetto alle surriferite circo- stanze. Dalla traduzione della taskara, l’insorgente 1 risulta infatti chiamarsi Bb._______, e sarebbe nato nel (…) (dato che nel […] egli avrebbe avuto […] anni secondo quanto indicato nella taskara), a G._______, presen- tando quindi sia una data che dei nominativi ancora divergenti in rapporto agli asserti da lui resi nel corso della procedura di prima istanza durante le sue audizioni, come pure rispetto alla copia del passaporto presentato e emesso nell’(…) del (…), dove risulta invece nato il (…). Anche come l’in- sorgente sarebbe venuto in possesso di tale documento in originale, sem- bra essere poco plausibile, in quanto egli riferisce esserne venuto in pos- sesso ed a conoscenza tramite il padre, allorché questi sarebbe giunto in Svizzera (cfr. scritto del 5 novembre 2019 del ricorrente); quando invece risulta dagli atti all’incarto che il medesimo documento era già stato pro- dotto dalla supposta madre del ricorrente 1 con la prima domanda d’asilo presentata dall’estero (cfr. atto A10/12). Il ricorrente 1 non poteva quindi non esserne a conoscenza in precedenza, ed avrebbe potuto e dovuto pre- sentare lo stesso ben prima, se ritenuto rilevante, in ottemperanza al suo obbligo di collaborare (cfr. vart. 8 cpv. 1 lett. d LAsi), invece di sostenere dapprima di aver ottenuto sia il passaporto che la carta d’identità afghana (cfr. atto B10/17, p.to 4.02 seg., pag. 10), salvo poi invece, interrogato in merito, contraddirsi adducendo invece di non averne posseduto o ancora che tali documenti sarebbero stati nelle mani dei suoi famigliari, ma di non
D-1636/2019 Pagina 18 esserne potuto venire in possesso (cfr. atto B42/23, D23 segg., pag. 4 seg.). In considerazione di tali elementi, a tale mezzo di prova, non può quindi essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, essendo peraltro ge- neralmente riconosciuto come tali documenti siano facilmente acquistabili e falsificabili (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Visti gli elementi d’inautenticità rilevati in ordine a tale documento, il Tribunale è tenuto a confiscarlo, in applicazione dell’art. 10 cpv. 4 LAsi. Per nulla plausibile appare poi essere la spiegazione fornita soltanto in fase ricorsuale dagli insorgenti con scritto del 17 dicembre 2021, allorché so- stengono che il cognome “(…)” sarebbe stato un cognome fittizio che avrebbe dato il ricorrente 1 al momento del fidanzamento con l’attuale mo- glie. Difatti, non soltanto tale informazione, se veritiera, sarebbe stata for- nita ben prima dai ricorrenti, ma inoltre tale circostanza sarebbe dovuta essere ben conosciuta anche dalla ricorrente, che interrogata specificata- mente in merito ha invece negato di essersi mai sposata con tale “Cc._______” come pure divorziata dal medesimo nell’anno (…) (cfr. atto B52/14, D46 segg., pag. 7 seg.), come risulta invece dal rapporto d’Amba- sciata. Peraltro, la spiegazione offerta dai ricorrenti in fase ricorsuale, stride anche con quanto dichiarato dall’insorgente 1 nel corso della sua prima domanda d’asilo, quando ha riportato l’identità di I._______ – risultante dalla documentazione medica presentata in tale contesto – a quella fornita in ambito lavorativo per non essere discriminato in quanto afghano (cfr. atto A26/3). Appare inoltre illogica la spiegazione del ricorrente 1 che ritiene come le risultanze dell’Ambasciata svizzera in Iran siano tutte completa- mente false, accollandone la colpa al suocero (cfr. atto B51/16, D74 seg., pag. 9; D93, pag. 11); quando invece gli insorgenti hanno allegato in altro momento che quest’ultimo avrebbe scoperto che il ricorrente non era né iraniano né sciita (cfr. atti B31/15, p.to 7.02, pag. 9; B42/23, D139 segg., pag. 13; B43/21, D56, pag. 6; D73 segg., pag. 8), come pure che avrebbe voluto far annullare il loro matrimonio (cfr. atto B43/21, D96 seg., pag. 10), ciò che appare essere chiaramente incompatibile con la creazione di dati falsi per fornire un’identità iraniana all’insorgente 1. Peraltro, come a ra- gione rimarcato nella decisione impugnata dall’autorità inferiore, la ricor- rente aveva allegato che il marito non avrebbe avuto alcun albero genea- logico in patria (cfr. atto B43/21, D73, pag. 8), in quanto avrebbe fornito alle autorità dei documenti falsi; ciò che è sempre stato sostenuto anche dal ricorrente 1 (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 4; p.to 7.01, pag. 11; B42/23, D139 segg., pag. 13 segg.; B51/16, D16 segg., pag. 3 seg.). Inoltre essi non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile riguardo alla presenza di dati appartenenti all’identità di A._______ nelle banche dati iraniane, alle- gando unicamente che sarebbe stata opera del suocero, rispettivamente
D-1636/2019 Pagina 19 che poteva essere effettuato l’esame del DNA con i membri famigliari del ricorrente presenti in Svizzera. In tale contesto, l’affermazione apparsa sol- tanto parzialmente nel corso dell’audizione complementare della ricorrente (cfr. B52/14, D13, pag. 3) e poi ripetuta con lo scritto del 9 settembre 2021, ovvero che il ricorrente avrebbe assunto l’identità di una persona iraniana deceduta da giovane, il quale decesso non sarebbe mai stato registrato dalla famiglia, e che egli avrebbe quindi potuto comprarne il passaporto apponendoci la sua fotografia, appare essere una spiegazione meramente pretestuosa. Difatti, se i fatti si fossero realmente svolti così, tali informa- zioni avrebbero dovuto essere a conoscenza del ricorrente già ben prima del (…) del (…) – anche considerando il fatto che la sua identità era già stata posta in discussione dalla SEM nella sua prima procedura d’asilo – e non se ne vede il motivo per il quale egli non le avrebbe già potute rivelare in precedenza, adducendo invece, come già sopra considerato, che le ri- sultanze reperite dall’Ambasciata svizzera in Iran appartenenti all’identità di A._______ fossero opera del suocero. Risulta poi poco credibile che egli abbia potuto assumere per anni l’identità di una persona deceduta, senza che né la famiglia di quest’ultima né le autorità iraniane se ne siano accorte. Altresì, neppure il percorso scolastico e biografico narrato dall’insorgente nelle varie audizioni, risulta coincidere. Invero, egli nel corso del verbale d’audizione del 23 giugno 2017, ha dichiarato di aver frequentato i primi (…) anni scolastici in Iran, ed in seguito – allorché la famiglia si sarebbe trasferita in Afghanistan – altri (…) anni (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6), espatriando definitivamente dal suo Paese d’origine nel (…) verso l’Iran (cfr. atto B10/17, p.to 2.01, pag. 7). Ciò che però d’un canto non com- bacia con gli asserti rilasciati nel corso della prima procedura d’asilo dall’estero, allorché ha sostenuto di essere partito dal paese d’origine nell’anno (…) (cfr. atto A16/5) e di aver frequentato solamente (…) anni di scuola in Afghanistan (cfr. A14/9, pag. 3); e d’altro canto con quanto narrato nel corso della seconda audizione. Invero durante quest’ultima ha riferito che sarebbe rientrato in Afghanistan anche dopo il (…), e meglio per un anno nel (…), vivendo con il padre (cfr. atto B42/23, D40 segg., pag. 5 segg.). Se poi nel corso della prima audizione, ha allegato che durante il suo primo soggiorno in Iran da bambino, lui e la sua famiglia avrebbero disposto di una carta verde – quindi che implicitamente vi risiedessero le- galmente – (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6); durante la sua audizione complementare ha invece negato di aver mai vissuto legalmente in tale Paese, adducendo quale scusante di non ricordarsi (cfr. atto B51/16, D13 seg., pag. 3), ciò che però non appare all’evidenza essere plausibile.
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E. 5.5.3 Nemmeno la copiosa documentazione dei presunti famigliari del ri- corrente 1 apportata in fase ricorsuale dagli insorgenti e le allegazioni ri- spetto alle loro identità, in particolare per quanto attinente alla loro nazio- nalità afghana, non sono in grado di dissipare i dubbi circa l’inverosimi- glianza delle dichiarazioni rilasciate dagli insorgenti circa l’età, i nominativi ed il luogo d’origine del ricorrente 1, in quanto d’un canto non lo riguardano personalmente, e d’altro canto non apportano degli elementi circostanziati e concludenti rispetto alla sua identità. Pertanto risultano essere inadatti a provare la stessa. Per il resto, la copia – a tratti difficilmente leggibile – del documento straniero allegato allo scritto del 17 dicembre 2021 (quale alle- gato 5), senza alcuna traduzione, non supporta in alcun modo le tesi degli insorgenti riguardo l’identità del ricorrente 1. Difatti, già solo poiché pro- dotto in copia, a tale documento non può essere riconosciuto che un valore probatorio ridotto, in quanto non è possibile effettuare alcun esame dell’au- tenticità del medesimo. Inoltre, il ricorrente non ha spiegato in alcun modo come sarebbe venuto in possesso del medesimo e perché lo avrebbe inol- trato soltanto con lo scritto del 17 dicembre 2021.
E. 5.5.4 Inoltre, nemmeno i tentativi del ricorrente 1 di spiegare alcune sue contraddizioni nelle date dichiarate, con il fatto di soffrire di amnesie (cfr. atto B42/23, D21, pag. 4; D77, pag. 8), o derivate dalla sua condizione di salute psichica o fisica come sostenuto dagli insorgenti in fase ricorsuale (cfr. scritti del 9 settembre 2021 e del 17 dicembre 2021), risultano convin- centi. Invero essi, malgrado abbiano ventilato anche la possibilità di pro- durre della documentazione che attestasse della condizione medica dell’in- sorgente 1 (cfr. scritto del 17 dicembre 2021 dei ricorrenti; atto B10/17, p.to 8.02, pag. 13), la stessa non è mai stata fornita. Peraltro, egli stesso ha dichiarato, già nel corso dell’audizione del 15 ottobre 2018, che dopo aver subito un’operazione in Svizzera – ma non saprebbe per cosa – già allora non sarebbe più stato seguito dal medico, in quanto starebbe bene (cfr. atto B42/23, D99 segg., pag. 10). Si evidenzia dipoi come dalla lettura dei suoi verbali d’audizione, non appare in alcun modo che il medesimo fosse particolarmente provato, teso o confuso, al punto tale da poter spiegare le diverse incoerenze importanti sopra rilevate circa la sua identità e la sua biografia.
E. 5.5.5 Vi sono però poi agli atti degli elementi che militano a favore dell’ori- gine afghana dell’insorgente 1. Egli è sempre difatti stato coerente nell’af- fermare di essere di nazionalità afghana, come pure che i suoi famigliari, ritenuti di origine afghana dalla SEM, fossero presenti in Svizzera. Alcuni di questi ultimi, anche dalla consultazione dei loro incarti, risulta che ab- biano effettuato dei viaggi in Iran per andare a rendere visita all’insorgente
D-1636/2019 Pagina 21 rispettivamente anche alla moglie di questi, ciò che farebbe perlomeno supporre un legame famigliare con il medesimo. Alcuni di loro, hanno nel frattempo ottenuto la nazionalità svizzera. Il ricorrente, si è inoltre procu- rato, in fase ricorsuale, un passaporto afghano originale tramite l’Amba- sciata afghana a U._______. Inoltre, dal rapporto dell’esame del DNA pro- dotto in fase ricorsuale dagli insorgenti, risulta accertato che il ricorrente 1 sia il figlio biologico di colui che è giunto in Svizzera quale marito di H._______, asserendo chiamarsi T._______, cittadino afghano, che è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera il (…). Tali circostanze e mezzi di prova, per quanto possano far sorgere dei dubbi circa la possibile origine afghana dell’insorgente, non risultano però sufficienti a provare o per lo meno a rendere verosimile la stessa, in quanto non appaiono essere espli- cativi delle gravi incoerenze ed illogicità sopra rilevate. Vi sono inoltre ulte- riori elementi che intaccano la credibilità degli asserti dei ricorrenti circa l’identità del ricorrente 1 e che sono in grado di relativizzare la portata degli elementi summenzionati a favore della sua origine afghana. Innanzitutto, stupisce che il primo nome dichiarato da colui che si è presentato in Sviz- zera quale padre del ricorrente e marito di H._______, sia “Dd._______”, corrispondente a quello citato nel rapporto d’Ambasciata come padre, di nazionalità iraniana, del ricorrente 1 ovvero “Y._______”. Appare inoltre piuttosto sorprendente la circostanza che le due fotografie sottoposte ai ricorrenti nel corso del loro diritto di essere sentito, sembrano effettiva- mente rappresentare la stessa persona, soltanto che in una ella risulta es- sere la madre del ricorrente 1 con l’identità di X._______, cittadina iraniana, che avrebbe rinnovato il suo passaporto iraniano dall’estero, come accer- tato dalle risultanze del rapporto d’Ambasciata; e d’altro canto che la me- desima si sia presentata in Svizzera con l’identità di H._______, di origine afghana, producendo tuttavia anche copia di un documento iraniano agli atti (cfr. atto A26/3). Non si spiega inoltre come alcuni dei famigliari dell’in- sorgente 1, se effettivamente quest’ultimo fosse stato d’origine afghana ed avesse falsificato i documenti presentati alle autorità iraniane, abbiano in- trapreso più volte il viaggio per andare a trovarlo al suo luogo di domicilio in Iran, con i relativi documenti e visti d’entrata per detto Paese, e per pe- riodi anche relativamente lunghi, correndo il serio rischio che il ricorrente 1 fosse scoperto dalle autorità iraniane. Il fatto poi che alcuni presunti fratelli dell’insorgente 1 abbiano ottenuto la nazionalità svizzera, come pure che quest’ultimo sia riuscito ad ottenere un passaporto afghano tramite l’Am- basciata afghana in Svizzera, non risultano degli elementi determinanti che possano sostenere la sua nazionalità afghana. Difatti, come a ragione so- stenuto dalla SEM, l’affidabilità degli accertamenti relativi alla verifica dell’identità all’estero, tramite dei documenti afghani, risulta dubbia, in quanto la stessa affidabilità ed attendibilità di questi ultimi risulta incerta
D-1636/2019 Pagina 22 vista la situazione d’insicurezza e d’instabilità politica nella quale versa il Paese da anni (cfr. U.S. Departement of State, Afghanistan Reciprocity Schedule - General Documents, consultabile al sito < https://tra- vel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-coutry/AF.html >, consul- tato il 31 agosto 2022). Per quanto poi concerne l’esame del DNA, lo stesso seppure sia in grado di provare il rapporto di filiazione biologica esi- stente tra il ricorrente 1 e colui che è giunto in Svizzera quale suo padre, non è tuttavia dimostrativo né della sua origine afghana come neppure che quest’ultimo sia legalmente il padre e che gli abbia pertanto trasmesso an- che la sua supposta nazionalità afghana. Di conseguenza, le risultanze dell’esame del DNA, non riescono ad infirmare le conclusioni in merito pre- senti nel rapporto d’Ambasciata.
E. 5.5.6 Riassumendo, dall’attenta analisi di tutta la documentazione pre- sente all’incarto (ed in quella dei presunti famigliari viventi in Svizzera), il Tribunale ritiene come la SEM che non soltanto i ricorrenti abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l’identità del ricorrente 1, comprensiva anche della sua origine, nonché in relazione alla sua biografia, ma che ab- biano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d’asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale degli insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d’asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all’esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione, tiene conto anche di alcuni elementi fattuali che risultano a favore invece della verosimiglianza di qual- che loro asserto (cfr. supra consid. 5.5.5). Ne discende quindi che gli insor- genti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile l’iden- tità del ricorrente 1 – ed in particolare la sua nazionalità afghana – mal- grado l’onere della prova che a loro incombeva in materia (cfr. supra con- sid. 5.2). Pertanto il Tribunale partirà dal presupposto che quanto accertato dalla SEM – in particolare ciò che risulta dal rapporto d’Ambasciata circa l’identità dei medesimi ricorrenti e le loro relazioni famigliari – sia corretto e completo, e non vi sia luogo di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (cfr. supra consid. 5.3). Segnatamente, un esame Lingua così come pro- posto dai ricorrenti nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 5), non sarebbe stato concludente agli occhi del Tribunale, in un apprezzamento anticipato di tale prova (cfr. supra consid. 5.3), circa l’origine dell’insorgente 1. Invero, vista la biografia da egli stesso narrata – ed in merito, a parte diversi anni trascorsi in Iran, non si può escludere che il medesimo abbia effettivamente passato anche un periodo o trascorso dei soggiorni in Afghanistan o in prossimità dello stesso – come pure per il fatto che anche in Iran nessuno
D-1636/2019 Pagina 23 avrebbe avuto il sospetto che egli fosse afghano, e passasse quale ira- niano, un esame in tal senso sarebbe stato inadeguato a provarne l’effet- tiva nazionalità.
E. 6.1 Tenuto conto di quanto precede, a ragione l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rilasciate dai ricorrenti in merito ai motivi che li avrebbero de- cisi all’espatrio dall’Iran come inverosimili. Invero, ritenuto come gli insor- genti non siano stati in grado di rendere verosimile l’identità e la biografia del ricorrente 1, anche l’asserita scoperta del padre della ricorrente del fatto che egli non fosse iraniano e sciita, con le conseguenze che ne sarebbero derivate per entrambi i ricorrenti, non appaiono essere in alcun modo cre- dibili. Per il resto, si può senz’altro rinviare a quanto motivato in modo chiaro, completo e condivisibile nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6 segg.), in quanto gli insorgenti non si sono espressi nel gravame in modo puntuale sui medesimi, salvo richiedere in modo generico di rivalu- tare gli elementi di inverosimiglianza sollevati dall’autorità inferiore, alla luce del fatto che egli è di nazionalità afghana (cfr. p.to 4, pag. 5 del ri- corso), come pure in riscontro al test del DNA effettuato dall’insorgente 1 (cfr. scritto del 15 aprile 2019 dei ricorrenti). In tale contesto si osserva inol- tre come la credibilità dei ricorrenti è pure messa ancora maggiormente in dubbio dal fatto che essi, malgrado il ricorrente 1 abbia più volte ventilato la possibilità di procurarsi della documentazione a supporto dei loro motivi d’asilo (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2 seg.; B51/16, D4, pag. 2), essi non ne hanno mai presentato, e questo tenendo conto anche dell’ampia possi- bilità che gli insorgenti hanno avuto pure in fase ricorsuale di procedere in tal senso.
E. 6.2 Per quanto poi attiene ai motivi d’asilo di cui si è prevalso il ricorrente 1 in riferimento all’Afghanistan, vista la sua nazionalità iraniana, non risul- tano essere in alcun modo rilevanti.
E. 7 Visto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo ai ricorrenti non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia.
D-1636/2019 Pagina 24 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 9.3 All’occorrenza, e come sopra considerato (cfr. supra consid. 5.5), v’è luogo di ritenere che il ricorrente, con un alto grado di verosimiglianza, sia di nazionalità iraniana, come pure risultano di tale nazionalità incontesta- bilmente pure la moglie del ricorrente ed i loro figli. È quindi a ragione che l’autorità inferiore ha esaminato gli ostacoli all’esecuzione dell’allontana- mento dei predetti verso l’Iran.
E. 9.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005
n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
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E. 9.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifu- giati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 5 e 6), ed in totale as- senza di elementi concreti apportati con il gravame, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l’Iran ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Conv. tor- tura o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 9.4.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti (cfr. in proposito allo stato di salute del ricorrente supra consid. 5.5.4), sono evincibili degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario degli insorgenti, sufficientemente accla- rato in sede di prima istanza, risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecu- zione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Re- gno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del
E. 9.4.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso l’Iran, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 9.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.5.2 All’occorrenza, la situazione vigente in Iran non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la sen- tenza del Tribunale E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.2).
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E. 9.5.3 Altresì, non risulta né dall’incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta degli insorgenti, per motivi indivi- duali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come il ricorrente 1 disponga di una lunga esperienza nel settore della (…), allorché la ricor- rente 2, ha una formazione quale (…), attività lavorativa che ha già eserci- tato in passato e che potrà riprendere, in caso di necessità finanziaria. Al- tresì, viste le loro allegazioni inverosimili in merito, si può partire dal pre- supposto che essi dispongano di una rete famigliare e sociale in loco, con alcuni dei quali risulta dalle loro dichiarazioni che siano ancora in contatto (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2; B43/21, D4 seg., pag. 2 e D52 seg., pag. 6; B52/14, D9 segg., pag. 3). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro paese d’origine senza riscontrare delle dif- ficoltà eccessive, ed in caso di bisogno di poter contare sulla loro rete fa- migliare e sociale, ovviando così di trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Inoltre se il ricorrente 1 ha sollevato nel corso della procedura di prima istanza, di soffrire di alcune problematiche di salute, ciò che ha ripetuto anche più tardi nel gravame, tuttavia gli insorgenti non hanno for- nito in proposito alcun elemento concreto, in particolare circa le diagnosi di cui egli sarebbe affetto. Peraltro, in merito appare dagli atti all’inserto, come il medesimo ricorrente abbia potuto beneficiare già in passato in Iran delle cure mediche di cui avrebbe avuto bisogno (cfr. documentazione medica presentata nella prima procedura d’asilo dal ricorrente 1; B10/17, p.to 8.02, pag. 13; B42/23, D99 segg., pag. 10), e non vi sono elementi negli stessi o apportati dagli insorgenti che facciano ritenere che ciò non sarà il caso an- che in futuro, se egli ne necessitasse. Per quanto concerne invece gli altri ricorrenti, essi non hanno fatto valere alcuna problematica valetudinaria, né ne risulta evincibile – da un esame d’ufficio degli atti – dall’incarto.
E. 9.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’ese- cuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest’ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’am- missione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell’11 agosto 2021 con- sid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Sotto l’aspetto dell’interesse del bambino di
D-1636/2019 Pagina 27 cui all’art. 3 par. 1 CDF in relazione con l’art. 83 cpv. 4 LStrI, vanno in par- ticolare considerati i seguenti criteri: l’età, la maturità, le dipendenze, la na- tura delle sue relazioni (vicinanza, intensità, portata), le caratteristiche delle sue persone di riferimento, lo stato e la prognosi in rapporto al suo sviluppo ed alla sua formazione così come il grado dell’integrazione completata nel caso di un lungo soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto in Svizzera allorché aveva poco più di (…) anni e vista l’ancora giovane età (di […] anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di quattro anni trascorsi su suolo elvetico l’abbiano a tal punto influen- zato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturbe- rebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre, in Iran ritroverà anche la cerchia famigliare, perlomeno quella materna, che potrà essere di supporto ai ge- nitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto attiene invece il ricorrente 4 egli, malgrado sia nato in Svizzera, ha attualmente poco più di (…) di vita. Pertanto, a causa della sua età ri- sulta fortemente dipendente per il suo sviluppo e l’educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d’origine di quest’ultima, con la quale farà ritorno nel Paese d’origine. Per- tanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell’interessato, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d’origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).
E. 9.5.5 Per buona pace dei ricorrenti, è osservato da ultimo che i motivi da loro sollevati legati alla loro integrazione (cfr. in particolare lo scritto del 9 settembre 2021), come pure il fatto che potrebbero contare sui famigliari del ricorrente 1 viventi in Svizzera, non sono decisivi nel quadro dell’esame di eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, essendo rammen- tato che solo l’autorità cantonale competente è abilitata a rilasciare un’au- torizzazione di soggiorno per caso di rigore, su riserva dell’approvazione della SEM e che le condizioni legali siano riunite (art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi).
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E. 9.5.6 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.7 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria – come con- cluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame – non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1–4 LStrI) ed anche in materia di allonta- namento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata. 10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria dei ricorrenti, con decisione incidentale del 17 dicembre 2019, i me- desimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1636/2019 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La taskara, prodotta in annesso al ricorso dai ricorrenti, è confiscata (art. 10 cpv. 4 LAsi). 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
E. 10 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, con decisione incidentale del 17 dicembre 2019, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
E. 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). In particolare, nessun documento me- dico è stato prodotto dai ricorrenti, a supporto delle affermazioni rimaste peraltro del tutto generiche riguardo ai problemi psicologici e somatici di cui soffrirebbe l’insorgente 1 secondo gli scritti degli interessati del 9 set- tembre 2021 rispettivamente del 17 dicembre 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1636/2019 Sentenza del 5 ottobre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), (con diversi alias; interessato 1, richiedente 1, insorgente 1 o ricorrente 1), B._______, nata il (...), (con alias; ricorrente 2) ed i loro figli C._______, nato il (...), (con diversi alias; ricorrente 3) D._______, nato il (...), (ricorrente 4), Iran, tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 marzo 2019 / N (...). Fatti: I. Antefatti: Domanda introdotta presso l'Ambasciata svizzera a E._______, presentandosi con l'identità di F._______ A. A.a Il 6 febbraio 2012 l'interessato 1 - presentatosi con l'identità di F._______, nato il (...) a G._______, cittadino afghano - tramite la presunta madre H._______ (cfr. dossier della SEM N [...]) - attualmente in Svizzera al beneficio di un'ammissione provvisoria - ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera per mezzo dell'Ambasciata svizzera a E._______ (Iran) sulla base della previgente normativa sull'asilo. A sostegno della stessa, oltre a della documentazione d'identità, ha prodotto copia di alcune radiografie inerenti il cranio di I._______ datate (...) ed un certificato medico del (...). Il 13 novembre 2012, l'interessato ha inoltre introdotto una domanda di visto per soggiorno di lunga durata (D), presso l'Ambasciata svizzera a E._______. Nell'ambito delle predette domande, trattate quali unica domanda d'asilo presentata all'estero (cfr. atto A13/2), egli ha compilato, il 18 febbraio 2013, un questionario relativo alla domanda d'asilo in Svizzera rispettivamente al rilascio di un visto d'entrata. In seguito, con termine dell'audizione il 21 gennaio 2013, il richiedente ha risposto ad un ulteriore questionario, indicando fra le altre cose i suoi motivi d'asilo. Il 18 febbraio 2013, la Rappresentanza svizzera a E._______ ha trasmesso la domanda d'asilo dell'interessato all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), che ha in seguito concesso in due occasioni la possibilità al richiedente 1 di essere sentito riguardo ad un rifiuto della sua domanda d'asilo. A.b Con decisione del 23 luglio 2013, l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera del richiedente 1 ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Il ricorso, presentato contro la predetta decisione in data 21 agosto 2013, è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 novembre 2013 con sentenza D-4692/2013. Nella predetta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che i motivi economici fatti valere dall'insorgente nella sua domanda d'asilo dall'estero, non rientrano nella nozione dell'art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, per quanto messo in relazione al presunto fratello J._______ (cfr. dossier N [...] - attualmente beneficiario di un'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento), i motivi d'asilo sono stati considerati inverosimili tramite decisione dell'UFM cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 25 agosto 2009, atto A34/6 del dossier N [...] relativo a K._______ - pure beneficiario di un'ammissione provvisoria in Svizzera; atto A43/6 nel dossier N [...]). Il trauma alla testa fatto valere dall'insorgente, sarebbe pertanto riconducibile a qualsiasi situazione estranea al contesto dell'asilo (cfr. consid. 6.2.1 della sentenza D-4692/2013). Quanto alle difficoltà relative al proprio statuto in Iran di cui si è prevalso l'insorgente, le stesse risulterebbero semplici allegazioni di parte, generiche e prive di fondamento. Difatti, non emergerebbe dagli atti alcun indizio che faccia pensare ad un imminente rinvio in Afghanistan del ricorrente. Peraltro, tali asserti, risulterebbero irrilevanti ai sensi dell'asilo, ritenuta l'assenza di indizi di persecuzione nel caso specifico. In particolare il ricorrente risiederebbe in Iran dal (...), ivi avrebbe svolto diverse attività lavorative, disporrebbe di una rete sociale in loco ed avrebbe la possibilità di farsi curare nello stesso (cfr. consid. 6.2.2 della sentenza D-4692/2013). Proseguendo, il Tribunale ha considerato di poter lasciare aperta la questione della veridicità del rapporto di filiazione tra H._______ ed il ricorrente, posta in questione dall'UFM nella decisione avversata, in quanto vista l'inverosimiglianza ed irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, l'autorizzazione d'entrata del ricorrente sulla sola base del supposto rapporto di filiazione con una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera, condurrebbe all'elusione della norma relativa al ricongiungimento famigliare (cfr. consid. 6.3 della sentenza D-4692/2013). Il Tribunale, ha pertanto statuito che a ragione l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera del ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo presentata dall'estero. Da ultimo, l'autorità precitata, ha respinto i motivi impliciti fatti valere dall'insorgente a titolo di asilo famigliare ex art. 51 LAsi, poiché le condizioni poste da tale istituto non sarebbero manifestamente ottemperate (cfr. consid. 7 della sentenza D-4692/2013). II. Domanda presentata in Svizzera, con l'identità iraniana ritenuta di A._______ B. B.a Il 7 giugno 2017, l'interessato 1, giunto nel frattempo su suolo elvetico, ha quivi depositato una nuova domanda d'asilo (cfr. atto B1/2). In tale ambito, egli ha sostenuto un'audizione portante sulle sue generalità il 23 giugno 2017 (cfr. atto B10/17), allorché invece il 15 ottobre 2018 il medesimo è stato in particolare sentito sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto B42/23). B.b Nel contempo, in data 4 settembre 2018, la supposta moglie e figlio dell'interessato 1, hanno pure presentato delle domande d'asilo in Svizzera (cfr. atto B22/4). La richiedente è quindi stata a sua volta questionata circa le sue generalità il 13 settembre 2018 (cfr. atto B31/15) ed ha sostenuto un'audizione sui suoi motivi d'asilo il 15 ottobre 2018 (cfr. atto B43/21). In tale ambito è stata in particolare comunicata all'interessata che l'identità del figlio, sarebbe stata rettificata in: C._______, nato il (...), cittadino iraniano, accordandole il diritto di essere sentita in merito a tale modifica, che ha accettato. B.c Il 26 ottobre 2018, la SEM ha inoltrato una domanda all'Ambasciata svizzera a E._______, perché effettuasse delle ricerche sull'origine e l'identità dei richiedenti in oggetto (cfr. atto B46/5). Con scritto del 30 dicembre 2018, la predetta Ambasciata, ha trasmesso il rapporto stilato il (...) relativo alle informazioni ottenute in risposta ai quesiti posti dall'autorità inferiore (cfr. atto B47/26). B.d Il 12 febbraio 2019 si è tenuta con i richiedenti un'audizione complementare (cfr. atti B51/16 e B52/14), nel quale essi sono stati in particolare edotti circa alcune delle informazioni ottenute tramite l'Ambasciata svizzera a E._______ e sono stati sentiti in merito alle stesse. Sempre in tale contesto, all'interessato 1 è stato comunicato che la sua identità sarebbe stata rettificata da L._______, nato il (...), cittadino afghano, a A._______, nato il (...), cittadino iraniano, offrendogli la possibilità di essere sentito in merito, identità quest'ultima che egli ha contestato. B.e A sostegno delle loro domande d'asilo gli interessati, in sunto e per quanto qui di rilievo, hanno fatto valere quanto segue. Il richiedente 1, ha asserito di chiamarsi L._______, di essere afghano e di etnia tagica, nonché di fede sunnita. Egli ha dichiarato di essere nato a M._______, in Iran, Stato in cui avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni, dopodiché avrebbe fatto rientro insieme alla famiglia a G._______, in Afghanistan. A seguito del rapimento del padre da parte dei talebani nel (...), al posto del fratello J._______ che era da loro ricercato, sarebbe tornato in Iran. Dopo qualche anno avrebbe fatto ritorno in Afghanistan, trascorrendo un anno con il padre ad G._______. Su consiglio del genitore, egli avrebbe lasciato il paese d'origine, rifugiandosi nuovamente in Iran, ove si sarebbe procurato dei documenti d'identità falsi iraniani a nome di N._______. Con tali documenti avrebbe potuto sposare nell'anno (...) (secondo il calendario Shamzy, equivalente al [...] nel calendario gregoriano) con rito religioso la moglie B._______, figlia di un (...) ora in pensione, senza mai rivelarle la sua vera identità. Nel periodo (...) avrebbero poi celebrato il matrimonio civile (secondo il rito "Aghd"), ed in seguito sarebbe nato il loro figlio C._______. Poco dopo la nascita di quest'ultimo, il suocero avrebbe appreso che egli non era sciita, bensì sunnita ed inoltre che era di nazionalità afghana e non iraniana. Un giorno sarebbe stato aggredito fuori dal posto dove lavorava dal suocero e da altre persone finendo all'ospedale. Nel (...), informando la moglie in merito, sarebbe partito alla volta dell'Europa raggiungendo la Svizzera dove si trovano la madre H._______ (cfr. dossier N [...]), nonché i suoi fratelli e le sorelle (cfr. dossier N [...], N [...], N [...], N [...]). Avrebbe poi appreso da un amico nonché datore di lavoro O._______, che il suocero lo avrebbe denunciato alle autorità iraniane e che avrebbe per questo ricevuto una sentenza di condanna al carcere poiché si sarebbe sposato con la moglie con un documento falso, nonché che sarebbe giunta da parte del tribunale una convocazione. Inoltre, nel corso della prima audizione egli ha riferito di essere stato investito in Iran da un motociclista nell'anno (...) (equivalente all'[...] nel calendario gregoriano), e che ad un suo ritorno in Afghanistan si opporrebbe sia la situazione di sicurezza ivi vigente che il fatto che la moglie non si recherebbe mai in quest'ultimo Paese. Durante l'audizione successiva, ha per di più asserito che nel corso del suo secondo soggiorno in patria avrebbe appreso tramite il padre che alcuni parenti paterni avrebbero avuto l'intenzione di ucciderlo, in quanto la sua famiglia, partita per l'Europa, sarebbe diventata ai loro occhi "infedele". Nell'audizione complementare, ha inoltre aggiunto che il genitore, P._______, avrebbe raggiunto la famiglia in Svizzera tramite un'autorizzazione d'entrata rilasciata dalla SEM. Dal canto suo, la richiedente, ha narrato di aver sposato il marito, ignara dell'inganno circa la sua vera identità. Avrebbe scoperto lo stesso soltanto in un secondo momento, allorché avrebbe ospitato a casa sua il cognato J._______ ed altri famigliari del marito, senza tuttavia mai rivelare a quest'ultimo la sua scoperta. Allorché si sarebbe trasferita nella casa del padre dopo il parto, il padre le avrebbe comunicato di aver scoperto l'inganno perpetrato dal coniuge, ovvero che in realtà questi era afghano e sunnita, e di considerare lo stesso come deceduto. Tempo dopo, avrebbe appreso da un amico del marito che questi sarebbe stato picchiato e che si trovava in ospedale. Il padre, dal canto suo, l'avrebbe informata della sua intenzione di voler annullare il suo matrimonio e di farla sposare con un suo amico. Ella tuttavia si sarebbe opposta a tale decisione del genitore, che avrebbe tentato di convincerla anche picchiandola. Viste le insistenze del padre, ella avrebbe deciso di espatriare, e l'(...), assieme al figlio C._______ sarebbe fuggita dalla casa dei genitori, per intraprendere il viaggio verso l'Europa, giungendo infine in Svizzera per ricongiungersi al marito. A sostegno delle loro domande d'asilo essi non hanno prodotto alcun mezzo di prova. C. Per il tramite della decisione del 4 marzo 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nel proprio provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che i motivi scatenanti la fuga dall'Afghanistan dell'interessato 1 come pure quelli riguardanti la partenza dei richiedenti dall'Iran, vengano a cadere, in quanto la pretesa identità afghana dell'interessato 1, risulterebbe essere palesemente inattendibile. Invero, raffrontati entrambi con le informazioni ottenute tramite l'Ambasciata svizzera a E._______ - ovvero che in particolare egli sarebbe di nazionalità iraniana come pure tutti i suoi famigliari - i richiedenti 1 e 2 non sarebbero riusciti a rendere credibili i loro asserti contrari resi in merito. Pertanto le dichiarazioni rilasciate dal richiedente 1 circa l'aver ingannato la moglie, e la famiglia di quest'ultima, adducendo una falsa identità iraniana essendosi procurato dei documenti iraniani falsi, sarebbero smentite dai fatti, i quali proverebbero invece che egli sia inequivocabilmente cittadino iraniano. Anche le affermazioni della richiedente relative alla scoperta del padre dell'inganno di suo marito apparirebbero incompatibili con la realtà dei fatti. Inoltre l'interessato 1 non avrebbe in alcun modo circostanziato e sostanziato i motivi per i quali avrebbe lasciato una prima volta l'Afghanistan nel (...). Altresì, l'affermazione secondo la quale egli sarebbe stato minacciato di morte da parenti, sarebbe comparsa unicamente nel corso della seconda audizione, ciò che sarebbe inammissibile. Peraltro, egli in merito alle minacce ricevute, si sarebbe accontentato di offrire delle risposte vaghe, generiche e stereotipate. Per tali ragioni, i motivi alla base dell'espatrio dall'Afghanistan del richiedente 1, sarebbero inverosimili. Anche le dichiarazioni dell'interessato 1 in merito ai motivi che lo avrebbero condotto alla partenza dall'Iran, per la loro superficialità, insensatezza ed incoerenza, non sarebbero plausibili. Circa poi le dichiarazioni rese dalla richiedente l'asilo concernenti l'episodio in cui il marito sarebbe stato picchiato in Iran, come pure quelle riguardanti il suo ultimo giorno presso il domicilio dei suoi genitori, per la loro vaghezza e genericità non risulterebbero credibili. Il suo comportamento dopo che il marito avrebbe subito l'aggressione, sarebbe alquanto illogico. Invero, se fosse stata realmente malmenata dal padre allo scopo di farle accettare il matrimonio con un terzo, ella sarebbe fuggita da casa prima, in quanto avrebbe dimostrato di possedere le capacità ed i mezzi per scappare. Peraltro, le sue allegazioni relative al matrimonio forzato, sarebbero divergenti, in quanto avrebbe fornito delle date differenti nelle quali il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere. Da ultimo, anche le percosse da ella subite dal padre non risulterebbero credibili, in quanto discordanti e non dettagliate. D. Con ricorso del 4 aprile 2019 gli insorgenti hanno impugnato la decisione succitata dinnanzi al Tribunale, chiedendone l'annullamento ed a titolo principale che venga loro riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. In primo subordine, hanno postulato la retrocessione degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione; mentre che in secondo subordine hanno concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, i ricorrenti hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata allegata quale documentazione: un documento originale in lingua straniera con fotografia e copia dello scritto del (...) di Q._______ del 25 marzo 2019. Nel loro gravame, dapprima gli insorgenti contestano gli elementi emersi dalle indagini compiute dall'Ambasciata svizzera in Iran. In primo luogo essi ritengono che non avendo chiarito come quest'ultima abbia assunto le informazioni esposte nel suo rapporto del (...), che non sarebbe peraltro stato trasmesso ai ricorrenti, apparirebbe difficile confrontarsi con le conclusioni a cui giunge la stessa, non avendo conoscenza del metodo utilizzato. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che con la produzione del documento in lingua straniera inoltrato con il ricorso, che sarebbe atto a stabilire provenienza e identità dell'insorgente 1, lo stesso porrebbe già in discussione le conclusioni a cui sarebbe giunta la SEM in merito, ritenendolo cittadino iraniano e non afghano. Inoltre segnalano che il ricorrente 1 e P._______, si sarebbero presentati in data (...) marzo 2019 presso il (...) di Q._______ per il prelievo di mucosa orale per effettuare l'analisi di accertamento di paternità. Evincono che se il test del DNA - i cui risultati non sarebbero ancora disponibili - giungesse alla conclusione che il precitato è il padre biologico del ricorrente 1, allora l'indagine compiuta dalla SEM presso l'Ambasciata sarebbe infondata, nella misura in cui avrebbe indicato che il padre dell'insorgente 1 era un (...) deceduto nel (...). Inoltre, ritengono che si sarebbe potuto sottoporre il ricorrente ad un test lingua, il quale avrebbe verosimilmente potuto appurare le sue origini afghane. Almeno per quanto concerne quest'ultimo punto, le dichiarazioni dei ricorrenti risulterebbero pertanto nel loro insieme verosimili. Gli altri elementi d'inverosimiglianza rimarcati dall'autorità inferiore nella decisione avversata, andrebbero quindi rivalutati alla luce di tale conclusione. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, essi ritengono la stessa inammissibile, in quanto loro rischierebbero di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Andrebbero pertanto ammessi provvisoriamente in Svizzera, anche tenuto conto che l'intero nucleo famigliare del ricorrente risiede in quest'ultimo Paese. E. Per il tramite del loro scritto del 15 aprile 2019, gli insorgenti hanno prodotto il rapporto di accertamento di paternità dell'8 aprile 2019 redatto dal (...) di R._______ - con i documenti d'identità prodotti dagli insorgenti in tale contesto, tra i quali figura copia di una pagina del supposto passaporto afghano intestato a S._______ - chiedendo che sia assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni dei ricorrenti. I risultati di tale rapporto, dimostrerebbero che colui che è giunto in Svizzera il 23 novembre 2018, ammesso provvisoriamente (cfr. in proposito anche il dossier N [...]; decisione della SEM del 19 febbraio 2019), ovvero T._______, sarebbe il padre del ricorrente 1. Ciò escluderebbe invece che il padre di quest'ultimo sia la persona deceduta secondo le informazioni trasmesse alla SEM dalla rappresentanza diplomatica svizzera in Iran, e ne proverebbe l'inattendibilità anche delle ulteriori informazioni ricevute da quest'ultima. F. F.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 ottobre 2019 ha invitato gli insorgenti a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera del documento annesso in originale ed in lingua straniera al ricorso, nonché a volerne illustrare le modalità di ottenimento e perché lo stesso è stato presentato soltanto con il gravame. Ha altresì invitato gli insorgenti a presentare un'attestazione d'indigenza. F.b Per mezzo dello scritto datato 5 novembre 2019, i ricorrenti hanno parzialmente risposto alle richieste del Tribunale summenzionate, trasmettendo in annesso ed in copia: la decisione di prestazioni assistenziali del 18 ottobre 2019; il certificato di salario del mese di settembre 2019 ed il permesso per stranieri ammessi provvisoriamente elvetico di T._______. Hanno in tale contesto segnatamente precisato come il documento originale annesso al ricorso l'avrebbe portato in Svizzera il padre del ricorrente, e fino a poco prima dell'inoltro del ricorso, l'insorgente non ne sarebbe stato a conoscenza. Inoltre segnalano come egli avrebbe ottenuto il passaporto nazionale afghano tramite la rappresentanza diplomatica afghana a U._______, e che non appena ne entrerà in possesso, lo stesso verrà trasmesso al Tribunale. F.c Con ulteriore missiva del 10 dicembre 2019, i ricorrenti hanno inoltrato la copia della traduzione in inglese del documento (una taskara) presentato con il ricorso in lingua straniera. G. Per il tramite della decisione incidentale del 17 dicembre 2019, il Tribunale ha in particolare concesso ai ricorrenti l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. H. Il 23 dicembre 2019, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, chiedendo il respingimento di quest'ultimo. Nella medesima, l'autorità inferiore evidenzia come, per motivi d'interesse pubblico e privato non è stato possibile rivelare ai ricorrenti né il rapporto d'Ambasciata in modo integrale, come neppure il tenore delle indagini richieste. Tuttavia le stesse sarebbero state condotte nell'interesse del ricorrente minorenne, a seguito dei palesi elementi d'inverosimiglianza emersi nel corso delle audizioni dei suoi genitori. Peraltro, i motivi d'asilo di questi ultimi, sarebbero stati ritenuti inverosimili. Visto che era già stata svolta un'audizione complementare inerente la questione dell'identità del richiedente 1, altri tipi di misure d'istruzione, quali un esame Lingua come proposto nel ricorso, non sarebbero state contemplate. Inoltre il suo effettivo luogo di socializzazione sarebbe stato difficile da determinare, visti i riscontri in merito ottenuti dall'Ambasciata nonché della biografia da lui stessa enunciata. Proseguendo, l'autorità sindacata, osserva che dalle informazioni acquisite tramite l'Ambasciata e dalla consultazione dei dossier anche dei famigliari, risulterebbe un quadro famigliare piuttosto ambiguo. Ad esempio, vi sarebbe l'alta probabilità d'inganno d'identità della madre dell'interessato, così come di quella del padre, con il quale il ricorrente ha provato la filiazione. La copia del presupposto passaporto afghano dell'interessato, come pure della sua taskara, sarebbero contrastanti rispetto alle informazioni da lui rese in corso d'audizione rispettivamente con la copia del passaporto stesso. Inoltre, il valore probatorio della taskara, sarebbe relativamente esiguo. In ragione poi del censimento della popolazione afghana, non sarebbe esclusa l'imprecisione della verifica dell'identità al momento del rilascio di un passaporto all'estero. Peraltro dei dubbi sulla sua effettiva identità erano già stati sollevati dall'UFM nella sua decisione del 23 luglio 2013, ed in tale contesto appare alquanto illogico che egli non abbia prodotto, neppure in sede ricorsuale, copia del presunto passaporto afghano. I. Nella loro replica del 28 gennaio 2020, gli insorgenti contestano che tutti i loro famigliari presenti in Svizzera abbiano ingannato le autorità in relazione alla loro identità, in particolare essendo che dei membri della stessa, come la sorella del ricorrente 1 "V._______" avrebbe nel frattempo ottenuto la nazionalità svizzera, e sarebbe quindi difficile credere che la medesima abbia ingannato le autorità preposte alla naturalizzazione, in particolare nell'ambito della valutazione della documentazione originale prodotta in tale contesto. Inoltre, l'evenienza che il padre avrebbe fatto credere di essere deceduto alle autorità iraniane per poi vivere nascosto in patria o all'estero, sarebbe una mera ipotesi speculativa, non suffragata da alcun elemento concreto. Da ultimo, concernente le divergenze emerse in relazione alla data di nascita del ricorrente 1, gli insorgenti fanno loro l'argomento menzionato nella risposta dalla SEM, ovvero le stesse possono essere spiegate con la scarsa accuratezza in rapporto agli accertamenti relativi alla verifica dell'identità da parte delle autorità diplomatiche afghane all'estero. J. Tramite la sua duplica datata 7 febbraio 2020, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. La stessa è stata trasmessa dal Tribunale agli insorgenti, in data 11 febbraio 2020, per opportuna informazione. K. Il (...) è nato a Q._______ il secondo figlio della ricorrente, D._______ (cfr. atti dell'[...] del [...], atto A77/7). L. L.a Con missiva del 9 settembre 2021, sottoscritta da V._______ e L._______ - trasmessa dalla SEM al Tribunale in data 13 settembre 2021 - questi ultimi hanno presentato delle osservazioni, sia riguardo al passaporto iraniano che sarebbe stato acquistato dall'insorgente 1, che in merito all'integrazione di tutti i ricorrenti in Svizzera. Inoltre, a causa forse delle sue trascorse esperienze e torture subite, hanno ritenuto come il ricorrente 1 non riuscirebbe a fidarsi di nessuno e racconterebbe la sua storia in vari modi. Nello stesso contesto hanno inoltre allegato quattro copie di fotografie di famiglia, dove sarebbe presente anche il ricorrente 1, per perorare l'identità da lui asserita. L.b Per il tramite dello scritto del 17 dicembre 2021 intestato a V._______, ma non sottoscritto, sono state trasmesse al Tribunale alcune osservazioni riguardo alle difficoltà che il ricorrente 1 avrebbe riscontrato sia in Afghanistan che in Iran, nonché dei timori, depressione ed ansia di cui egli soffrirebbe tutt'ora. Si offrono inoltre nello stesso alcune spiegazioni del perché il nome dell'insorgente sarebbe stato scritto in diversi modi, nonché riguardo al cognome "(...)" che emergerebbe dalla decisione della SEM, allegando allo scritto a supporto di tali asserti - oltre ad altra documentazione già inoltrata dagli insorgenti nella predetta procedura ricorsuale o presente agli atti dell'autorità inferiore - quali nuovi documenti: un estratto di un articolo online del (...) (non datato), dal titolo "(...)"; una procura che avrebbe sottoscritto il ricorrente 1 a favore di V._______; uno scritto datato 31 agosto 2021 (non firmato ed indirizzato alla SEM); copia di un foglio A4 nel quale è riportato lo schema dell'albero genealogico della famiglia W._______ con i nomi, date di nascita e tipi di permesso rispettivamente passaporto che deterrebbero in Svizzera i vari membri famigliari con copia dei rispettivi documenti; e copia di un documento in lingua straniera rilasciato dall'Ambasciata afghana in Iran. L.c Preso atto in particolare degli scritti succitati, il Tribunale, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, ha invitato il rappresentante legale degli insorgenti a volerlo informare se sussistesse o meno, per il prosieguo della procedura ricorsuale, ancora la rappresentanza legale. Il rappresentante legale ha confermato, con suo scritto del 20 gennaio 2022, che quest'ultima è ancora attuale. L.d Con ulteriore decisione incidentale del 5 maggio 2022, il giudice dell'istruzione incaricato della pratica, ha concesso ai ricorrenti un termine sino al 20 maggio 2022, per comunicargli se ed in che misura intendessero mantenere le dichiarazioni e la documentazione presentate con gli scritti inoltrati a nome di V._______, ai sensi dei considerandi. I ricorrenti hanno risposto a quanto richiesto con osservazioni del 20 maggio 2022, confermando la loro intenzione di voler mantenere le dichiarazioni e la documentazione prodotta negli scritti presentati il 9 settembre 2021 ed il 17 dicembre 2021 dalla sorella del ricorrente 1, nella misura in cui questi ultimi sarebbero in grado di dimostrare che il ricorrente 1 non è la persona indicata nel provvedimento avversato come neppure il contesto nel quale egli sarebbe cresciuto, presentato sempre dalla SEM nella decisione impugnata. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorrenti censurano anzitutto nel loro ricorso, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Iran, e pertanto di non potersi esprimere che con difficoltà circa le conclusioni del rapporto d'Ambasciata, che tra l'altro non sarebbe stato loro trasmesso. 3.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.). 3.2 In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'Ambasciata svizzera in Iran - peraltro mai richiesta esplicitamente dai ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza - non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentiti. Difatti, dall'esame del documento in questione, il Tribunale è d'avviso che, viste le informazioni particolarmente sensibili contenute nello stesso, e l'interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l'identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consultazione del medesimo rapporto, non era giustificato dalle circostanze. Inoltre, appare che i punti essenziali del rapporto d'Ambasciata siano stati comunicati oralmente ai ricorrenti in forma riassuntiva, dando loro la possibilità di essere sentiti specificatamente in merito agli stessi (cfr. atti B51/6, D65 segg., pag. 7 segg.; B52/14, D40 segg., pag. 6 segg.). La SEM non ha peraltro fatto uso nella motivazione della decisione avversata, di elementi dei quali gli insorgenti non avrebbero avuto conoscenza (cfr. decisione della SEM p.to II/1, pag. 5 seg.). 3.3 Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti può essere rimproverata all'autorità inferiore (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 consid. 2.3). 4. 4.1 Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Per il Tribunale, si tratta anzitutto di determinare se il ricorrente 1, abbia o meno reso verosimile la sua identità, in casu la sua cittadinanza afghana nonché le sue generalità (nome, cognome e data di nascita), per poter apprezzare la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui invocati. 5.2 In primo luogo, si osserva che è il richiedente asilo che deve stabilire la sua identità - la cui nozione è regolamentata all'art. 1a lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) - ed in particolare la prova della cittadinanza, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/6 consid. 9.5; sentenze del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 5.4 con ulteriore riferimento citato, D-6286/2019 del 30 giugno 2020 consid. 3.3 con altri rif. cit.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull'identità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all'autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l'onere incombe all'insorgente (cfr. sentenza D-1952/2020 consid. 5.4 con rif. cit.; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1-5.4). 5.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istruzione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.). 5.4 Per ritenere l'inverosimiglianza dell'identità allegata dall'insorgente 1, la SEM si è fondata innanzitutto sul rapporto trasmessole dall'Ambasciata svizzera in Iran. Come comunicato ai ricorrenti nel corso delle loro audizioni federali, dallo stesso risulterebbe inequivocabilmente come l'identità del ricorrente 1 sia quella di A._______, nato il (...), cittadino iraniano. Per quanto concerne la nazionalità del medesimo, ovvero quella iraniana, non vi sarebbero dubbi, poiché egli disporrebbe di un intero albero genealogico di avi iraniani, nonché sia i genitori che i fratelli e sorelle dello stesso, sarebbero di nazionalità iraniana. In merito ai genitori, la madre avrebbe rinnovato i suoi documenti dall'estero presso un consolato iraniano, e la SEM possiederebbe sia le fotografie risalenti alla sua richiesta di autorizzazione d'entrata in Svizzera del (...) a nome di H._______, che di quelle invece ottenute tramite l'ambasciata svizzera iraniana, secondo le quali la madre si chiamerebbe invece X._______; ed il padre dell'interessato 1, Y._______, nato a Z._______, (...), sarebbe deceduto nel (...). A mente della SEM vi sarebbero pertanto delle prove certe circa la cittadinanza iraniana dell'insorgente 1, come pure riguardo al suo matrimonio tutt'ora valido, nonché alla nascita del figlio C._______. Egli avrebbe pertanto non soltanto mentito sulla sua vera identità, ma pure fornito indicazioni altamente discrepanti in merito ai suoi famigliari. 5.5 Il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare delle conclusioni a cui è giunto il rapporto dell'Ambasciata svizzera a E._______, in quanto le osservazioni e conclusioni in esso contenute, sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti. 5.5.1 Invero, in primo luogo, si osserva che il ricorrente 1 nella prima domanda d'asilo depositata dall'estero, si era presentato con delle identità divergenti ovvero come F._______, nato il (...) (cfr. atti A1/3 e A9/3), oppure come S._______ o Aa._______, nato il (...) (cfr. atti A14/9, A15/9 e A16/5), ed ha allegato di essere nato ad G._______ in Afghanistan (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5). All'epoca poi della sua prima domanda d'asilo dall'estero - depositata tramite la presunta madre H._______ il 6 febbraio 2012 - aveva riferito di essere celibe, presentando peraltro copia di un passaporto afghano rilasciato il (...) dall'Ambasciata afghana a E._______ a favore di S._______, nato il (...), a G._______ (cfr. atto A10/2). In seguito, la sua data di nascita è stata nuovamente rettificata in (...) (cfr. atto A26/3). Nel corso invece della seconda domanda d'asilo, egli ha allegato di chiamarsi Bb._______, nato il (...), ad G._______ (cfr. atto B1/2); rispettivamente L._______, nato il (...) o ancora nato il (...), a M._______ (in Iran), nonché di essersi sposato dal (...) con l'attuale moglie, con rito religioso (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 5; B42/23, D15 segg., pag. 3 seg.; D40, pag. 5). Informazioni queste ultime circa la data di nascita, il luogo di nascita e lo stato civile che sono completamente incoerenti con quanto da lui dichiarato invece durante la prima procedura d'asilo. Difatti, seppure possa risultare concepibile, che una persona d'origine afghana non conosca la sua data di nascita precisa, o ancora che la data contenuta nei documenti presentati possano essere spiegate con la scarsa accuratezza degli accertamenti effettuati circa la verifica dell'identità da parte delle autorità diplomatiche afghane, nonché che il suo nome sarebbe stato trascritto differentemente a causa della diversa traduzione e della scarsa scolarizzazione del ricorrente 1 (cfr. scritto dei ricorrenti del 17 dicembre 2021); tuttavia tali argomenti, non appaiono spiegare le contraddizioni deducibili dagli atti, in quanto gli anni di nascita dichiarati nel corso delle due procedure risultano completamente divergere tra loro, come pure lo stato civile dell'insorgente - che seguendo le asserzioni rilasciate nella seconda procedura d'asilo, all'epoca della sua prima domanda era già sposato, malgrado abbia invece dichiarato di essere celibe (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5) - ed il suo luogo di nascita. 5.5.2 Anche altri elementi, vengono ad intaccare la credibilità degli asserti resi dall'insorgente 1 circa la sua identità. Invero, il documento d'identità prodotto dai ricorrenti nella procedura ricorsuale, appare contenere ulteriori discrepanze rispetto alle surriferite circostanze. Dalla traduzione della taskara, l'insorgente 1 risulta infatti chiamarsi Bb._______, e sarebbe nato nel (...) (dato che nel [...] egli avrebbe avuto [...] anni secondo quanto indicato nella taskara), a G._______, presentando quindi sia una data che dei nominativi ancora divergenti in rapporto agli asserti da lui resi nel corso della procedura di prima istanza durante le sue audizioni, come pure rispetto alla copia del passaporto presentato e emesso nell'(...) del (...), dove risulta invece nato il (...). Anche come l'insorgente sarebbe venuto in possesso di tale documento in originale, sembra essere poco plausibile, in quanto egli riferisce esserne venuto in possesso ed a conoscenza tramite il padre, allorché questi sarebbe giunto in Svizzera (cfr. scritto del 5 novembre 2019 del ricorrente); quando invece risulta dagli atti all'incarto che il medesimo documento era già stato prodotto dalla supposta madre del ricorrente 1 con la prima domanda d'asilo presentata dall'estero (cfr. atto A10/12). Il ricorrente 1 non poteva quindi non esserne a conoscenza in precedenza, ed avrebbe potuto e dovuto presentare lo stesso ben prima, se ritenuto rilevante, in ottemperanza al suo obbligo di collaborare (cfr. vart. 8 cpv. 1 lett. d LAsi), invece di sostenere dapprima di aver ottenuto sia il passaporto che la carta d'identità afghana (cfr. atto B10/17, p.to 4.02 seg., pag. 10), salvo poi invece, interrogato in merito, contraddirsi adducendo invece di non averne posseduto o ancora che tali documenti sarebbero stati nelle mani dei suoi famigliari, ma di non esserne potuto venire in possesso (cfr. atto B42/23, D23 segg., pag. 4 seg.). In considerazione di tali elementi, a tale mezzo di prova, non può quindi essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, essendo peraltro generalmente riconosciuto come tali documenti siano facilmente acquistabili e falsificabili (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Visti gli elementi d'inautenticità rilevati in ordine a tale documento, il Tribunale è tenuto a confiscarlo, in applicazione dell'art. 10 cpv. 4 LAsi. Per nulla plausibile appare poi essere la spiegazione fornita soltanto in fase ricorsuale dagli insorgenti con scritto del 17 dicembre 2021, allorché sostengono che il cognome "(...)" sarebbe stato un cognome fittizio che avrebbe dato il ricorrente 1 al momento del fidanzamento con l'attuale moglie. Difatti, non soltanto tale informazione, se veritiera, sarebbe stata fornita ben prima dai ricorrenti, ma inoltre tale circostanza sarebbe dovuta essere ben conosciuta anche dalla ricorrente, che interrogata specificatamente in merito ha invece negato di essersi mai sposata con tale "Cc._______" come pure divorziata dal medesimo nell'anno (...) (cfr. atto B52/14, D46 segg., pag. 7 seg.), come risulta invece dal rapporto d'Ambasciata. Peraltro, la spiegazione offerta dai ricorrenti in fase ricorsuale, stride anche con quanto dichiarato dall'insorgente 1 nel corso della sua prima domanda d'asilo, quando ha riportato l'identità di I._______ - risultante dalla documentazione medica presentata in tale contesto - a quella fornita in ambito lavorativo per non essere discriminato in quanto afghano (cfr. atto A26/3). Appare inoltre illogica la spiegazione del ricorrente 1 che ritiene come le risultanze dell'Ambasciata svizzera in Iran siano tutte completamente false, accollandone la colpa al suocero (cfr. atto B51/16, D74 seg., pag. 9; D93, pag. 11); quando invece gli insorgenti hanno allegato in altro momento che quest'ultimo avrebbe scoperto che il ricorrente non era né iraniano né sciita (cfr. atti B31/15, p.to 7.02, pag. 9; B42/23, D139 segg., pag. 13; B43/21, D56, pag. 6; D73 segg., pag. 8), come pure che avrebbe voluto far annullare il loro matrimonio (cfr. atto B43/21, D96 seg., pag. 10), ciò che appare essere chiaramente incompatibile con la creazione di dati falsi per fornire un'identità iraniana all'insorgente 1. Peraltro, come a ragione rimarcato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, la ricorrente aveva allegato che il marito non avrebbe avuto alcun albero genealogico in patria (cfr. atto B43/21, D73, pag. 8), in quanto avrebbe fornito alle autorità dei documenti falsi; ciò che è sempre stato sostenuto anche dal ricorrente 1 (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 4; p.to 7.01, pag. 11; B42/23, D139 segg., pag. 13 segg.; B51/16, D16 segg., pag. 3 seg.). Inoltre essi non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile riguardo alla presenza di dati appartenenti all'identità di A._______ nelle banche dati iraniane, allegando unicamente che sarebbe stata opera del suocero, rispettivamente che poteva essere effettuato l'esame del DNA con i membri famigliari del ricorrente presenti in Svizzera. In tale contesto, l'affermazione apparsa soltanto parzialmente nel corso dell'audizione complementare della ricorrente (cfr. B52/14, D13, pag. 3) e poi ripetuta con lo scritto del 9 settembre 2021, ovvero che il ricorrente avrebbe assunto l'identità di una persona iraniana deceduta da giovane, il quale decesso non sarebbe mai stato registrato dalla famiglia, e che egli avrebbe quindi potuto comprarne il passaporto apponendoci la sua fotografia, appare essere una spiegazione meramente pretestuosa. Difatti, se i fatti si fossero realmente svolti così, tali informazioni avrebbero dovuto essere a conoscenza del ricorrente già ben prima del (...) del (...) - anche considerando il fatto che la sua identità era già stata posta in discussione dalla SEM nella sua prima procedura d'asilo - e non se ne vede il motivo per il quale egli non le avrebbe già potute rivelare in precedenza, adducendo invece, come già sopra considerato, che le risultanze reperite dall'Ambasciata svizzera in Iran appartenenti all'identità di A._______ fossero opera del suocero. Risulta poi poco credibile che egli abbia potuto assumere per anni l'identità di una persona deceduta, senza che né la famiglia di quest'ultima né le autorità iraniane se ne siano accorte. Altresì, neppure il percorso scolastico e biografico narrato dall'insorgente nelle varie audizioni, risulta coincidere. Invero, egli nel corso del verbale d'audizione del 23 giugno 2017, ha dichiarato di aver frequentato i primi (...) anni scolastici in Iran, ed in seguito - allorché la famiglia si sarebbe trasferita in Afghanistan - altri (...) anni (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6), espatriando definitivamente dal suo Paese d'origine nel (...) verso l'Iran (cfr. atto B10/17, p.to 2.01, pag. 7). Ciò che però d'un canto non combacia con gli asserti rilasciati nel corso della prima procedura d'asilo dall'estero, allorché ha sostenuto di essere partito dal paese d'origine nell'anno (...) (cfr. atto A16/5) e di aver frequentato solamente (...) anni di scuola in Afghanistan (cfr. A14/9, pag. 3); e d'altro canto con quanto narrato nel corso della seconda audizione. Invero durante quest'ultima ha riferito che sarebbe rientrato in Afghanistan anche dopo il (...), e meglio per un anno nel (...), vivendo con il padre (cfr. atto B42/23, D40 segg., pag. 5 segg.). Se poi nel corso della prima audizione, ha allegato che durante il suo primo soggiorno in Iran da bambino, lui e la sua famiglia avrebbero disposto di una carta verde - quindi che implicitamente vi risiedessero legalmente - (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6); durante la sua audizione complementare ha invece negato di aver mai vissuto legalmente in tale Paese, adducendo quale scusante di non ricordarsi (cfr. atto B51/16, D13 seg., pag. 3), ciò che però non appare all'evidenza essere plausibile. 5.5.3 Nemmeno la copiosa documentazione dei presunti famigliari del ricorrente 1 apportata in fase ricorsuale dagli insorgenti e le allegazioni rispetto alle loro identità, in particolare per quanto attinente alla loro nazionalità afghana, non sono in grado di dissipare i dubbi circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate dagli insorgenti circa l'età, i nominativi ed il luogo d'origine del ricorrente 1, in quanto d'un canto non lo riguardano personalmente, e d'altro canto non apportano degli elementi circostanziati e concludenti rispetto alla sua identità. Pertanto risultano essere inadatti a provare la stessa. Per il resto, la copia - a tratti difficilmente leggibile - del documento straniero allegato allo scritto del 17 dicembre 2021 (quale allegato 5), senza alcuna traduzione, non supporta in alcun modo le tesi degli insorgenti riguardo l'identità del ricorrente 1. Difatti, già solo poiché prodotto in copia, a tale documento non può essere riconosciuto che un valore probatorio ridotto, in quanto non è possibile effettuare alcun esame dell'autenticità del medesimo. Inoltre, il ricorrente non ha spiegato in alcun modo come sarebbe venuto in possesso del medesimo e perché lo avrebbe inoltrato soltanto con lo scritto del 17 dicembre 2021. 5.5.4 Inoltre, nemmeno i tentativi del ricorrente 1 di spiegare alcune sue contraddizioni nelle date dichiarate, con il fatto di soffrire di amnesie (cfr. atto B42/23, D21, pag. 4; D77, pag. 8), o derivate dalla sua condizione di salute psichica o fisica come sostenuto dagli insorgenti in fase ricorsuale (cfr. scritti del 9 settembre 2021 e del 17 dicembre 2021), risultano convincenti. Invero essi, malgrado abbiano ventilato anche la possibilità di produrre della documentazione che attestasse della condizione medica dell'insorgente 1 (cfr. scritto del 17 dicembre 2021 dei ricorrenti; atto B10/17, p.to 8.02, pag. 13), la stessa non è mai stata fornita. Peraltro, egli stesso ha dichiarato, già nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2018, che dopo aver subito un'operazione in Svizzera - ma non saprebbe per cosa - già allora non sarebbe più stato seguito dal medico, in quanto starebbe bene (cfr. atto B42/23, D99 segg., pag. 10). Si evidenzia dipoi come dalla lettura dei suoi verbali d'audizione, non appare in alcun modo che il medesimo fosse particolarmente provato, teso o confuso, al punto tale da poter spiegare le diverse incoerenze importanti sopra rilevate circa la sua identità e la sua biografia. 5.5.5 Vi sono però poi agli atti degli elementi che militano a favore dell'origine afghana dell'insorgente 1. Egli è sempre difatti stato coerente nell'affermare di essere di nazionalità afghana, come pure che i suoi famigliari, ritenuti di origine afghana dalla SEM, fossero presenti in Svizzera. Alcuni di questi ultimi, anche dalla consultazione dei loro incarti, risulta che abbiano effettuato dei viaggi in Iran per andare a rendere visita all'insorgente rispettivamente anche alla moglie di questi, ciò che farebbe perlomeno supporre un legame famigliare con il medesimo. Alcuni di loro, hanno nel frattempo ottenuto la nazionalità svizzera. Il ricorrente, si è inoltre procurato, in fase ricorsuale, un passaporto afghano originale tramite l'Ambasciata afghana a U._______. Inoltre, dal rapporto dell'esame del DNA prodotto in fase ricorsuale dagli insorgenti, risulta accertato che il ricorrente 1 sia il figlio biologico di colui che è giunto in Svizzera quale marito di H._______, asserendo chiamarsi T._______, cittadino afghano, che è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera il (...). Tali circostanze e mezzi di prova, per quanto possano far sorgere dei dubbi circa la possibile origine afghana dell'insorgente, non risultano però sufficienti a provare o per lo meno a rendere verosimile la stessa, in quanto non appaiono essere esplicativi delle gravi incoerenze ed illogicità sopra rilevate. Vi sono inoltre ulteriori elementi che intaccano la credibilità degli asserti dei ricorrenti circa l'identità del ricorrente 1 e che sono in grado di relativizzare la portata degli elementi summenzionati a favore della sua origine afghana. Innanzitutto, stupisce che il primo nome dichiarato da colui che si è presentato in Svizzera quale padre del ricorrente e marito di H._______, sia "Dd._______", corrispondente a quello citato nel rapporto d'Ambasciata come padre, di nazionalità iraniana, del ricorrente 1 ovvero "Y._______". Appare inoltre piuttosto sorprendente la circostanza che le due fotografie sottoposte ai ricorrenti nel corso del loro diritto di essere sentito, sembrano effettivamente rappresentare la stessa persona, soltanto che in una ella risulta essere la madre del ricorrente 1 con l'identità di X._______, cittadina iraniana, che avrebbe rinnovato il suo passaporto iraniano dall'estero, come accertato dalle risultanze del rapporto d'Ambasciata; e d'altro canto che la medesima si sia presentata in Svizzera con l'identità di H._______, di origine afghana, producendo tuttavia anche copia di un documento iraniano agli atti (cfr. atto A26/3). Non si spiega inoltre come alcuni dei famigliari dell'insorgente 1, se effettivamente quest'ultimo fosse stato d'origine afghana ed avesse falsificato i documenti presentati alle autorità iraniane, abbiano intrapreso più volte il viaggio per andare a trovarlo al suo luogo di domicilio in Iran, con i relativi documenti e visti d'entrata per detto Paese, e per periodi anche relativamente lunghi, correndo il serio rischio che il ricorrente 1 fosse scoperto dalle autorità iraniane. Il fatto poi che alcuni presunti fratelli dell'insorgente 1 abbiano ottenuto la nazionalità svizzera, come pure che quest'ultimo sia riuscito ad ottenere un passaporto afghano tramite l'Ambasciata afghana in Svizzera, non risultano degli elementi determinanti che possano sostenere la sua nazionalità afghana. Difatti, come a ragione sostenuto dalla SEM, l'affidabilità degli accertamenti relativi alla verifica dell'identità all'estero, tramite dei documenti afghani, risulta dubbia, in quanto la stessa affidabilità ed attendibilità di questi ultimi risulta incerta vista la situazione d'insicurezza e d'instabilità politica nella quale versa il Paese da anni (cfr. U.S. Departement of State, Afghanistan Reciprocity Schedule - General Documents, consultabile al sito https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-coutry/AF.html , consultato il 31 agosto 2022). Per quanto poi concerne l'esame del DNA, lo stesso seppure sia in grado di provare il rapporto di filiazione biologica esistente tra il ricorrente 1 e colui che è giunto in Svizzera quale suo padre, non è tuttavia dimostrativo né della sua origine afghana come neppure che quest'ultimo sia legalmente il padre e che gli abbia pertanto trasmesso anche la sua supposta nazionalità afghana. Di conseguenza, le risultanze dell'esame del DNA, non riescono ad infirmare le conclusioni in merito presenti nel rapporto d'Ambasciata. 5.5.6 Riassumendo, dall'attenta analisi di tutta la documentazione presente all'incarto (ed in quella dei presunti famigliari viventi in Svizzera), il Tribunale ritiene come la SEM che non soltanto i ricorrenti abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l'identità del ricorrente 1, comprensiva anche della sua origine, nonché in relazione alla sua biografia, ma che abbiano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d'asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale degli insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d'asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione, tiene conto anche di alcuni elementi fattuali che risultano a favore invece della verosimiglianza di qualche loro asserto (cfr. supra consid. 5.5.5). Ne discende quindi che gli insorgenti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile l'identità del ricorrente 1 - ed in particolare la sua nazionalità afghana - malgrado l'onere della prova che a loro incombeva in materia (cfr. supra consid. 5.2). Pertanto il Tribunale partirà dal presupposto che quanto accertato dalla SEM - in particolare ciò che risulta dal rapporto d'Ambasciata circa l'identità dei medesimi ricorrenti e le loro relazioni famigliari - sia corretto e completo, e non vi sia luogo di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (cfr. supra consid. 5.3). Segnatamente, un esame Lingua così come proposto dai ricorrenti nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 5), non sarebbe stato concludente agli occhi del Tribunale, in un apprezzamento anticipato di tale prova (cfr. supra consid. 5.3), circa l'origine dell'insorgente 1. Invero, vista la biografia da egli stesso narrata - ed in merito, a parte diversi anni trascorsi in Iran, non si può escludere che il medesimo abbia effettivamente passato anche un periodo o trascorso dei soggiorni in Afghanistan o in prossimità dello stesso - come pure per il fatto che anche in Iran nessuno avrebbe avuto il sospetto che egli fosse afghano, e passasse quale iraniano, un esame in tal senso sarebbe stato inadeguato a provarne l'effettiva nazionalità. 6. 6.1 Tenuto conto di quanto precede, a ragione l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rilasciate dai ricorrenti in merito ai motivi che li avrebbero decisi all'espatrio dall'Iran come inverosimili. Invero, ritenuto come gli insorgenti non siano stati in grado di rendere verosimile l'identità e la biografia del ricorrente 1, anche l'asserita scoperta del padre della ricorrente del fatto che egli non fosse iraniano e sciita, con le conseguenze che ne sarebbero derivate per entrambi i ricorrenti, non appaiono essere in alcun modo credibili. Per il resto, si può senz'altro rinviare a quanto motivato in modo chiaro, completo e condivisibile nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6 segg.), in quanto gli insorgenti non si sono espressi nel gravame in modo puntuale sui medesimi, salvo richiedere in modo generico di rivalutare gli elementi di inverosimiglianza sollevati dall'autorità inferiore, alla luce del fatto che egli è di nazionalità afghana (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso), come pure in riscontro al test del DNA effettuato dall'insorgente 1 (cfr. scritto del 15 aprile 2019 dei ricorrenti). In tale contesto si osserva inoltre come la credibilità dei ricorrenti è pure messa ancora maggiormente in dubbio dal fatto che essi, malgrado il ricorrente 1 abbia più volte ventilato la possibilità di procurarsi della documentazione a supporto dei loro motivi d'asilo (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2 seg.; B51/16, D4, pag. 2), essi non ne hanno mai presentato, e questo tenendo conto anche dell'ampia possibilità che gli insorgenti hanno avuto pure in fase ricorsuale di procedere in tal senso. 6.2 Per quanto poi attiene ai motivi d'asilo di cui si è prevalso il ricorrente 1 in riferimento all'Afghanistan, vista la sua nazionalità iraniana, non risultano essere in alcun modo rilevanti.
7. Visto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo ai ricorrenti non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 9.3 All'occorrenza, e come sopra considerato (cfr. supra consid. 5.5), v'è luogo di ritenere che il ricorrente, con un alto grado di verosimiglianza, sia di nazionalità iraniana, come pure risultano di tale nazionalità incontestabilmente pure la moglie del ricorrente ed i loro figli. È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha esaminato gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dei predetti verso l'Iran. 9.4 9.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 5 e 6), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l'Iran ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Conv. tortura o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 9.4.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti (cfr. in proposito allo stato di salute del ricorrente supra consid. 5.5.4), sono evincibili degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario degli insorgenti, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). In particolare, nessun documento medico è stato prodotto dai ricorrenti, a supporto delle affermazioni rimaste peraltro del tutto generiche riguardo ai problemi psicologici e somatici di cui soffrirebbe l'insorgente 1 secondo gli scritti degli interessati del 9 settembre 2021 rispettivamente del 17 dicembre 2021. 9.4.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso l'Iran, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.5 9.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.5.2 All'occorrenza, la situazione vigente in Iran non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2047/2020 del 23 agosto 2022 consid. 8.3.2). 9.5.3 Altresì, non risulta né dall'incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta degli insorgenti, per motivi individuali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come il ricorrente 1 disponga di una lunga esperienza nel settore della (...), allorché la ricorrente 2, ha una formazione quale (...), attività lavorativa che ha già esercitato in passato e che potrà riprendere, in caso di necessità finanziaria. Altresì, viste le loro allegazioni inverosimili in merito, si può partire dal presupposto che essi dispongano di una rete famigliare e sociale in loco, con alcuni dei quali risulta dalle loro dichiarazioni che siano ancora in contatto (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2; B43/21, D4 seg., pag. 2 e D52 seg., pag. 6; B52/14, D9 segg., pag. 3). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro paese d'origine senza riscontrare delle difficoltà eccessive, ed in caso di bisogno di poter contare sulla loro rete famigliare e sociale, ovviando così di trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Inoltre se il ricorrente 1 ha sollevato nel corso della procedura di prima istanza, di soffrire di alcune problematiche di salute, ciò che ha ripetuto anche più tardi nel gravame, tuttavia gli insorgenti non hanno fornito in proposito alcun elemento concreto, in particolare circa le diagnosi di cui egli sarebbe affetto. Peraltro, in merito appare dagli atti all'inserto, come il medesimo ricorrente abbia potuto beneficiare già in passato in Iran delle cure mediche di cui avrebbe avuto bisogno (cfr. documentazione medica presentata nella prima procedura d'asilo dal ricorrente 1; B10/17, p.to 8.02, pag. 13; B42/23, D99 segg., pag. 10), e non vi sono elementi negli stessi o apportati dagli insorgenti che facciano ritenere che ciò non sarà il caso anche in futuro, se egli ne necessitasse. Per quanto concerne invece gli altri ricorrenti, essi non hanno fatto valere alcuna problematica valetudinaria, né ne risulta evincibile - da un esame d'ufficio degli atti - dall'incarto. 9.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Sotto l'aspetto dell'interesse del bambino di cui all'art. 3 par. 1 CDF in relazione con l'art. 83 cpv. 4 LStrI, vanno in particolare considerati i seguenti criteri: l'età, la maturità, le dipendenze, la natura delle sue relazioni (vicinanza, intensità, portata), le caratteristiche delle sue persone di riferimento, lo stato e la prognosi in rapporto al suo sviluppo ed alla sua formazione così come il grado dell'integrazione completata nel caso di un lungo soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto in Svizzera allorché aveva poco più di (...) anni e vista l'ancora giovane età (di [...] anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di quattro anni trascorsi su suolo elvetico l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre, in Iran ritroverà anche la cerchia famigliare, perlomeno quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto attiene invece il ricorrente 4 egli, malgrado sia nato in Svizzera, ha attualmente poco più di (...) di vita. Pertanto, a causa della sua età risulta fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine di quest'ultima, con la quale farà ritorno nel Paese d'origine. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessato, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 9.5.5 Per buona pace dei ricorrenti, è osservato da ultimo che i motivi da loro sollevati legati alla loro integrazione (cfr. in particolare lo scritto del 9 settembre 2021), come pure il fatto che potrebbero contare sui famigliari del ricorrente 1 viventi in Svizzera, non sono decisivi nel quadro dell'esame di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, essendo rammentato che solo l'autorità cantonale competente è abilitata a rilasciare un'autorizzazione di soggiorno per caso di rigore, su riserva dell'approvazione della SEM e che le condizioni legali siano riunite (art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi). 9.5.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.7 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria - come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame - non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.
10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, con decisione incidentale del 17 dicembre 2019, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La taskara, prodotta in annesso al ricorso dai ricorrenti, è confiscata (art. 10 cpv. 4 LAsi).
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: