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D-6687/2024

D-6687/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dalle ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, le insorgenti lamentano il fatto che il loro stato di salute non sarebbe stato sufficientemente appurato. Inoltre, malgrado la rappresentante legale abbia segnalato all'autorità inferiore della possibile vulnerabilità dell'interessata 1 e abbia richiesto la presenza di un team femminile e di un'audizione in presenza e abbia reiterato tale richiesta all'inizio del colloquio Dublino, tali richieste non sono state rispettate. Ciò avrebbe pertanto comportato una violazione del diritto di essere sentito in quanto la ricorrente 1 non avrebbe potuto esprimersi in un ambiente consono ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 3.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso (art. 6 OAsi 1). Il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all'audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima. L'art. 6 OAsi 1, oltre ad essere liberamente invocabile dall'interessato, obbliga altresì l'autorità inferiore a procedere in tal senso. Il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.).

E. 3.4 Ora, venendo al caso di specie, la ricorrente prima del Colloquio Dublino e all'inizio dello stesso ha indicato di necessitare di un team di genere femminile ed ha indicato di essere stata vittima di violenze sessuali tra la Serbia e la Croazia per opera di un passatore (cfr. atto SEM n. 25/4). Per tale audizione i presenti non avrebbero adempiuto alle condizioni poste all'art. 6 OAsi 1. Tuttavia, a seguito della concessione del diritto di essere sentito circa il caso vulnerabile, la ricorrente 1 ha esplicitamente indicato di essersi potuta esprimere liberamente durante il Colloquio Dublino e di aver detto quello che voleva (cfr. atto SEM n. 25/4). Da tale risposta, non si vede quindi quale elemento maggiore avrebbe potuto essere espresso dall'insorgente in presenza di un team di sole donne. Nel merito delle violenze la ricorrente 1 ha inoltre illustrato i dettagli delle stesse durante suddetto verbale. Dipoi, in corso procedura la rappresentanza legale non ha mai indicato che fosse necessario ripetere il Colloquio Dublino a causa di un'asserita violazione dell'art. 6 Oasi 1. In tale predetto contesto, anche il Tribunale non ravvede quindi quali ulteriori elementi di dettaglio aggiuntivi avrebbero potuto essere allegati dall'insorgente nell'ambito di un nuovo colloquio Dublino, determinanti ai fini dell'esame della competenza dello Stato membro competente per la trattazione della domanda d'asilo. Infatti, la questione delle molestie sessuali subite tra la Serbia e la Croazia da parte di un passatore non risulta rilevante per la determinazione dello Stato competente. Dipoi, l'art. 6 Oasi 1 prevede che l'audizione avvenga con persone dello stesso sesso nel caso in cui esistano indizi concreti di persecuzione di natura sessuale o che la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste una persecuzione di natura sessuale. Ora venendo al caso di specie non sussistono indizi concreti che in Croazia esista una persecuzione di natura sessuale o che la ricorrente 1 abbia subito una persecuzione di natura sessuale da parte di attori che possano influire sulla valutazione della competenza statale per la trattazione della sua procedura d'asilo. Anche se fosse stato il caso, e anche se fosse stato meglio essere sentite da un team dello stesso sesso, nondimeno la questione in casu può rimanere aperta. La SEM non era pertanto in alcun modo obbligata a concedergli un tale periodo di recupero.

E. 3.5 Proseguendo nell'analisi, nei documenti medici specialistici psichiatrici agli atti, a differenza di quanto sostengono le insorgenti nel gravame non appare la necessità di una presa in carico psichiatrica per la ricorrente 1 e 2, viene invece unicamente consigliato un sostegno terapeutico continuativo (cfr. atto SEM n. 46/3). In seguito, un medico non specialista in psichiatria ha consigliato di verificare se la paziente oltre alle visite psicologiche sia stata anche annunciata per una presa a carico psichiatrica, ma ciò non cambia la diagnosi ed il procedere effettuato alcuni giorni prima dallo specialista (cfr. atto SEM n. 47/2 e 46/3). Mentre per quanto concerne in particolare la madre, la ricorrente 1, è stato da ultimo diagnostico un Disturbo da stress post traumatico con possibile pregressa violenza sessuale. Sulla base di tali elementi, che sono stati elencati compiutamente dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato e di cui ne ha tenuto debitamente conto nello stesso (cfr. p.to II, pagg. 7 e 8 della decisione avversata), la SEM poteva quindi a ragione partire dal presupposto che la situazione di salute delle insorgenti fosse chiara, con diagnosi poste e trattamenti impostati, così come desumibile dagli atti di causa, e che ulteriori accertamenti non si imponessero pertanto in merito. In tal senso l'autorità inferiore disponeva di sufficienti elementi per valutare il benessere superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107).

E. 3.6 Da ultimo, quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario sembrerebbero allegare le ricorrenti nel ricorso, è stato confermato dallo scrivente Tribunale, ritenendo le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale delle insorgenti, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia. Il provvedimento avversato risulta pertanto sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 3.7 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte.

E. 4.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per la procedura d'asilo.

E. 4.2 Nel caso in parola, le autorità croate hanno accettato la richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti formulata dalla SEM in data (...) il successivo (...) sulla scorta dell'art. 20 cpv. 5 RD III. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che le interessate avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Ciò comporta l'obbligo per la Croazia di riprendere in carico le interessate. Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data.

E. 5.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritengono le ricorrenti nel loro gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE).

E. 5.2 Come le ricorrenti evidenziano nelle loro allegazioni ricorsuali, anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5).

E. 5.3 Nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come le ricorrenti abbiano potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le loro impronte digitali, nonché di essere potuti ripartire in piena libertà, dopo una brevissima permanenza su territorio croato (cfr. atto n. 25/4). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali delle insorgenti, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presentano la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti.

E. 5.4 Dipoi, le circostanze sollevate dalle insorgenti, che loro non avrebbero voluto presentare domanda d'asilo nel succitato Paese, ma che sarebbero soltanto state registrate obbligatoriamente nello stesso da parte delle autorità croate risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. A tal proposito si rammenta inoltre alle ricorrenti, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple ("asylum shopping"). I ricorrenti, non hanno pertanto la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, circa la registrazione involontaria delle loro impronte digitali in Croazia, si rammenta che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 5.5 Inoltre, circa i timori delle interessate di rimanere senza alcun alloggio o senza sostegno nel caso di un loro trasferimento in Croazia, il Tribunale osserva che esse non verranno trattate dalle autorità come delle nuove arrivate, bensì verranno accolte direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, a differenza di quanto in modo generale sostenuto dalle insorgenti nel loro gravame, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale le insorgenti, che del resto nel loro brevissimo soggiorno in Croazia non hanno mai addotto di essersi indirizzate, potranno rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei loro confronti, oppure nel caso in cui esse dovessero essere rintracciate e minacciate dal passatore che avrebbe molestato sessualmente la ricorrente 1. Anche nel caso in cui in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), potranno rivolgersi alle autorità preposte, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2). Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di eventuali patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-663/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 4.3 con rinvii).

E. 5.6 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono le insorgenti nel ricorso, nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dalle insorgenti nel loro gravame, esse non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Le insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderle in carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza.

E. 6.3 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne gli asserti ricorsuali delle insorgenti che esse in Croazia potrebbero venir minacciate dal passatore che ha molestato sessualmente la ricorrente 1, le stesse risultano essere delle mere ipotesi, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. In merito, apparterrà a loro indirizzarsi alle autorità di polizia e di perseguimento competenti croate, alle quali non risulta si siano mai rivolte in passato, per richiedere protezione contro delle eventuali concrete azioni o minacce future dirette contro di loro da parte di terze persone. Ciò essendo che le autorità croate sono in principio disposte, ed in grado di offrire l'adeguata protezione in tal senso, se richiesta.

E. 6.4 Per quanto attiene allo stato di salute delle insorgenti, dagli atti all'inserto si evince come la ricorrente 1 abbia allegato nel corso del colloquio Dublino di stare bene fisicamente, ma di stare molto male psicologicamente, invece per quanto concerne la figlia, l'insorgente 2, ella ha indicato che è traumatizzata, ha paura dei poliziotti e soffrirebbe molto l'assenza del padre (cfr. atto SEM n. 25/4). Dagli atti emerge che alla ricorrente 1, sono stati diagnosticati durante una visita medica del (...) un disturbo post traumatico da stress e sospetto tunnel carpale a destra d.d. sintomi psicosomatici ed ha negato di aver ricevuto colpi diretti a braccia e spalle durante il viaggio. In tale frangente le è stato prescritto l'antidepressivo Escitalopram (cfr. atto SEM n. 27/2). Il successivo (...) la ricorrente 1 si è sottoposta ad una pulizia dentaria per una gengivite (cfr. atto SEM n. 39/3). Dipoi, al seguente controllo medico in data (...), la diagnosi di disturbo post traumatico da stress è stata confermata, durante la visita la ricorrente 1 ha indicato che con la cura il suo stato di salute era migliorato, ma che è nuovamente peggiorato dopo aver saputo di dover tornare in Croazia. In tale sede è stata confermata la terapia con Escitalopram e sono state predisposte delle analisi sierologiche per IST (cfr. atto SEM n. 44/2). In data (...) si è tenuto un consulto psichiatrico alla presenza di madre e figlia, durante il quale è stata consigliato un sostegno terapeutico continuativo per entrambe le ricorrenti (cfr. atto SEM n. 46/3). Tale consiglio è stato ribadito durante il successivo consulto psichiatrico tenutosi il (...) (cfr. atto SEM n. 49/3). Il penultimo atto medico agli atti, datato (...), conferma la diagnosi di disturbo post traumatico da stress per possibile pregressa violenza sessuale, oltre che ipovitaminosi D. Mentre dall'ultimo consulto psichiatrico agli atti emerge che la diagnosi è rimasta invariata (cfr. atto SEM n. 50/2) Gli esami sierologici sono risultati tutti negativi per IST. La terapia farmacologica impostata alla dimissione prevede Escitalopram e Viferol D3. I medici hanno pregato di procedere con una valutazione ginecologica e di verificare se la ricorrente 1 sia stata annunciata per una presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM n. 47/2). Per quanto concerne la ricorrente 2, durante la visita pediatrica in data (...) è stato diagnosticato un quadro post-traumatico e incontinenza diurna secondaria. Quale procedere è stato fissato un controllo con vaccinazioni ed è stata consigliata una presa a carico psicologica, anche per la madre (cfr. atto SEM n. 30/2). Alla successiva visita è stato continuato il piano vaccinale ed è stato referito che la situazione sarebbe molto pesante, soprattutto da quando la loro domanda d'asilo non sarebbe stata accettata (cfr. atto SEM n. 41/2). In data (...) la ricorrente 2 è stata vistata a causa di vago dolore addominale, alito pesante, lingua impastata enuresi notturna. In tale sede è stata diagnosticata addominologia / IVR semplice e sono stati prescritti Laxipeg e Bexin (cfr. atto SEM n. 46/3). In data (...) si è tenuto il consulto psichiatrico con la madre, di cui si è già detto sopra (cfr. atto SEM 46/3). Il (...), durante il successivo consulto psichiatrico il sostegno terapeutico continuativo è rimasto fortemente consigliato al fine di sostenere uno sviluppo il più armonico possibile nella bambina (cfr. atto SEM n. 49/3) Dalla lista degli appuntamenti medici datata (...) sono ancora previsti un consulto psichiatrico in data (...) (cfr. atto SEM n. 32/1) ed è stato fissato un ulteriore consulto il (...) (cfr. atto SEM n. 49/3). Visto quanto disponibile agli atti, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica di particolare gravità da impedirne il loro trasferimento in Croazia o di far rientrare il profilo delle insorgenti in un contesto di particolare vulnerabilità (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, se esse in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potranno senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di patologie riguardanti lo spettro psichiatrico (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del (...) consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del (...) consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se le ricorrenti dovessero ritenere anche in questo ambito che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 6.5.1 Le ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato né preso in considerazione il benessere superiore della ricorrente 2.

E. 6.5.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).

E. 6.5.3 In proposito si deve sottolineare che la ricorrente 2 verrà trasferita insieme alla madre, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi della figlia, fornendo il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore dell'insorgente 2. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella risiede in Svizzera da circa un mese e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 2 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con la madre. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.).

E. 6.5.4 Pertanto, il trasferimento dell'insorgente 2 in Croazia, assieme alla madre, non è contrario al suo interesse superiore sancito dalla CDF.

E. 6.6 Visto quanto precede, le ricorrenti non sono riuscite a provare o a rendere verosimile che un loro trasferimento in Croazia le esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.

E. 6.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico delle insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 8 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda delle insorgenti tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

E. 10 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6687/2024 Sentenza dell'8 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), entrambe Afghanistan, entrambe patrocinate dall'avv. Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Le interessate, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...). Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che la richiedente 1 aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b In data (...), l'autorità inferiore ha inoltrato alle omologhe croate una domanda di ripresa in carico (take back) sulla scorta dell'art. 18 cpv. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) la rappresentante legale delle richiedenti ha trasmesso un messaggio elettronico alla SEM, segnalando la vulnerabilità del loro caso e richiedendo un team di genere femminile per il colloquio Dublino e inoltre richiedendo un'audizione di persona. A.d In data (...), si è tenuto con la richiedente 1 un colloquio personale fondato sull'art. 5 del regolamento RD III. In tale ambito ella è in particolare stata sentita, per sé stessa e per la figlia richiedente 2, circa i motivi che si opporrebbero alla trattazione della domanda d'asilo da parte della Croazia, nonché rispetto al suo stato di salute. Preliminarmente la rappresentante legale ha segnalato che la richiedente è apparsa vulnerabile e aveva chiesto un team femminile e non in remoto. Segnatamente, in tale contesto ella ha riportato di non aver volontariamente depositato una domanda d'asilo e di non essere stata ascoltata dalle autorità croate. Inoltre la polizia sarebbe stata molto aggressiva nei loro confronti, che le avrebbero spintonate, insultate e perquisite. Le donne sono state tuttavia perquisite da agenti di polizia di sesso femminile. In tale contesto un poliziotto le avrebbe dato una sberla forte. Sarebbe inoltre stata intimidita da un poliziotto, che ha sbattuto il pugno sul tavolo, per farle firmare dei documenti. Non le sarebbe stato inoltre stato assegnato un interprete. Sarebbe stata infine stata picchiata quando ella avrebbe recuperato i suoi effetti personali, dai quali mancavano alcuni oggetti. Infine la polizia le avrebbe portate in stazione senza fornire alcuna spiegazione. Ella ha inoltre indicato che il passatore, durante il viaggio tra la Serbia e la Croazia, la avrebbe molestata sessualmente e la avrebbe minacciata, dicendole che l'avrebbe trovata ovunque. Per quanto concerne la figlia, ella ha indicato che ha vissuto male i maltrattamenti dei poliziotti e sarebbe stanca, affamata e assetata dal viaggio. Aveva paura quando la madre è stata picchiata. Invece, circa il suo stato di salute ha indicato di stare bene fisicamente, ma psicologicamente starebbe molto male. Per tale motivo è in attesa di appuntamento dallo psicologo. La figlia invece è traumatizzata e ha paura dei poliziotti. Ella ha infine indicato di essersi espressa liberamente durante il Colloquio Dublino. A.e In data (...) le autorità croate hanno accettato la ripresa in carico delle richiedenti sulla scorta dell'art. 20 cpv. 5 RD III. B. Con decisione del (...) - notificata il giorno successivo (cfr. risultanze istruttorie) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento delle richiedenti verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 24 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali), le interessate hanno impugnato il suddetto provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richiesta di sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno richiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo. In via subordinata hanno richiesto la restituzione degli atti alla SEM per procedere al completamento dell'istruzione. Infine presentano un'istanza di accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento delle spese e del loro anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso hanno accluso le procedure, la decisione impugnata, la risposta della SEM alla richiesta di accesso agli atti SEM n. [{...}]-11/1 e 26/1, due atti medici del 23 ottobre 2024 e del 21 ottobre 2024. D. In data 30 ottobre 2024, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale due nuovi atti medici, entrambi risalenti al 24 ottobre 2024, riguardanti l'insorgente 2. Il successivo 4 novembre 2024 le ricorrenti hanno trasmesso un nuovo scritto, allegandovi ulteriori documenti medici relativi alla ricorrente 1 e 2. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dalle ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, le insorgenti lamentano il fatto che il loro stato di salute non sarebbe stato sufficientemente appurato. Inoltre, malgrado la rappresentante legale abbia segnalato all'autorità inferiore della possibile vulnerabilità dell'interessata 1 e abbia richiesto la presenza di un team femminile e di un'audizione in presenza e abbia reiterato tale richiesta all'inizio del colloquio Dublino, tali richieste non sono state rispettate. Ciò avrebbe pertanto comportato una violazione del diritto di essere sentito in quanto la ricorrente 1 non avrebbe potuto esprimersi in un ambiente consono ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso (art. 6 OAsi 1). Il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all'audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima. L'art. 6 OAsi 1, oltre ad essere liberamente invocabile dall'interessato, obbliga altresì l'autorità inferiore a procedere in tal senso. Il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.). 3.4 Ora, venendo al caso di specie, la ricorrente prima del Colloquio Dublino e all'inizio dello stesso ha indicato di necessitare di un team di genere femminile ed ha indicato di essere stata vittima di violenze sessuali tra la Serbia e la Croazia per opera di un passatore (cfr. atto SEM n. 25/4). Per tale audizione i presenti non avrebbero adempiuto alle condizioni poste all'art. 6 OAsi 1. Tuttavia, a seguito della concessione del diritto di essere sentito circa il caso vulnerabile, la ricorrente 1 ha esplicitamente indicato di essersi potuta esprimere liberamente durante il Colloquio Dublino e di aver detto quello che voleva (cfr. atto SEM n. 25/4). Da tale risposta, non si vede quindi quale elemento maggiore avrebbe potuto essere espresso dall'insorgente in presenza di un team di sole donne. Nel merito delle violenze la ricorrente 1 ha inoltre illustrato i dettagli delle stesse durante suddetto verbale. Dipoi, in corso procedura la rappresentanza legale non ha mai indicato che fosse necessario ripetere il Colloquio Dublino a causa di un'asserita violazione dell'art. 6 Oasi 1. In tale predetto contesto, anche il Tribunale non ravvede quindi quali ulteriori elementi di dettaglio aggiuntivi avrebbero potuto essere allegati dall'insorgente nell'ambito di un nuovo colloquio Dublino, determinanti ai fini dell'esame della competenza dello Stato membro competente per la trattazione della domanda d'asilo. Infatti, la questione delle molestie sessuali subite tra la Serbia e la Croazia da parte di un passatore non risulta rilevante per la determinazione dello Stato competente. Dipoi, l'art. 6 Oasi 1 prevede che l'audizione avvenga con persone dello stesso sesso nel caso in cui esistano indizi concreti di persecuzione di natura sessuale o che la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste una persecuzione di natura sessuale. Ora venendo al caso di specie non sussistono indizi concreti che in Croazia esista una persecuzione di natura sessuale o che la ricorrente 1 abbia subito una persecuzione di natura sessuale da parte di attori che possano influire sulla valutazione della competenza statale per la trattazione della sua procedura d'asilo. Anche se fosse stato il caso, e anche se fosse stato meglio essere sentite da un team dello stesso sesso, nondimeno la questione in casu può rimanere aperta. La SEM non era pertanto in alcun modo obbligata a concedergli un tale periodo di recupero. 3.5 Proseguendo nell'analisi, nei documenti medici specialistici psichiatrici agli atti, a differenza di quanto sostengono le insorgenti nel gravame non appare la necessità di una presa in carico psichiatrica per la ricorrente 1 e 2, viene invece unicamente consigliato un sostegno terapeutico continuativo (cfr. atto SEM n. 46/3). In seguito, un medico non specialista in psichiatria ha consigliato di verificare se la paziente oltre alle visite psicologiche sia stata anche annunciata per una presa a carico psichiatrica, ma ciò non cambia la diagnosi ed il procedere effettuato alcuni giorni prima dallo specialista (cfr. atto SEM n. 47/2 e 46/3). Mentre per quanto concerne in particolare la madre, la ricorrente 1, è stato da ultimo diagnostico un Disturbo da stress post traumatico con possibile pregressa violenza sessuale. Sulla base di tali elementi, che sono stati elencati compiutamente dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato e di cui ne ha tenuto debitamente conto nello stesso (cfr. p.to II, pagg. 7 e 8 della decisione avversata), la SEM poteva quindi a ragione partire dal presupposto che la situazione di salute delle insorgenti fosse chiara, con diagnosi poste e trattamenti impostati, così come desumibile dagli atti di causa, e che ulteriori accertamenti non si imponessero pertanto in merito. In tal senso l'autorità inferiore disponeva di sufficienti elementi per valutare il benessere superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). 3.6 Da ultimo, quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario sembrerebbero allegare le ricorrenti nel ricorso, è stato confermato dallo scrivente Tribunale, ritenendo le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale delle insorgenti, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia. Il provvedimento avversato risulta pertanto sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.7 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte. 4. 4.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per la procedura d'asilo. 4.2 Nel caso in parola, le autorità croate hanno accettato la richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti formulata dalla SEM in data (...) il successivo (...) sulla scorta dell'art. 20 cpv. 5 RD III. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che le interessate avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Ciò comporta l'obbligo per la Croazia di riprendere in carico le interessate. Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data. 5. 5.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritengono le ricorrenti nel loro gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 5.2 Come le ricorrenti evidenziano nelle loro allegazioni ricorsuali, anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). 5.3 Nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come le ricorrenti abbiano potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le loro impronte digitali, nonché di essere potuti ripartire in piena libertà, dopo una brevissima permanenza su territorio croato (cfr. atto n. 25/4). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali delle insorgenti, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presentano la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti. 5.4 Dipoi, le circostanze sollevate dalle insorgenti, che loro non avrebbero voluto presentare domanda d'asilo nel succitato Paese, ma che sarebbero soltanto state registrate obbligatoriamente nello stesso da parte delle autorità croate risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. A tal proposito si rammenta inoltre alle ricorrenti, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple ("asylum shopping"). I ricorrenti, non hanno pertanto la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, circa la registrazione involontaria delle loro impronte digitali in Croazia, si rammenta che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.5 Inoltre, circa i timori delle interessate di rimanere senza alcun alloggio o senza sostegno nel caso di un loro trasferimento in Croazia, il Tribunale osserva che esse non verranno trattate dalle autorità come delle nuove arrivate, bensì verranno accolte direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, a differenza di quanto in modo generale sostenuto dalle insorgenti nel loro gravame, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale le insorgenti, che del resto nel loro brevissimo soggiorno in Croazia non hanno mai addotto di essersi indirizzate, potranno rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei loro confronti, oppure nel caso in cui esse dovessero essere rintracciate e minacciate dal passatore che avrebbe molestato sessualmente la ricorrente 1. Anche nel caso in cui in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), potranno rivolgersi alle autorità preposte, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2). Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di eventuali patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-663/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 4.3 con rinvii). 5.6 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono le insorgenti nel ricorso, nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dalle insorgenti nel loro gravame, esse non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Le insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderle in carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza. 6.3 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne gli asserti ricorsuali delle insorgenti che esse in Croazia potrebbero venir minacciate dal passatore che ha molestato sessualmente la ricorrente 1, le stesse risultano essere delle mere ipotesi, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. In merito, apparterrà a loro indirizzarsi alle autorità di polizia e di perseguimento competenti croate, alle quali non risulta si siano mai rivolte in passato, per richiedere protezione contro delle eventuali concrete azioni o minacce future dirette contro di loro da parte di terze persone. Ciò essendo che le autorità croate sono in principio disposte, ed in grado di offrire l'adeguata protezione in tal senso, se richiesta. 6.4 Per quanto attiene allo stato di salute delle insorgenti, dagli atti all'inserto si evince come la ricorrente 1 abbia allegato nel corso del colloquio Dublino di stare bene fisicamente, ma di stare molto male psicologicamente, invece per quanto concerne la figlia, l'insorgente 2, ella ha indicato che è traumatizzata, ha paura dei poliziotti e soffrirebbe molto l'assenza del padre (cfr. atto SEM n. 25/4). Dagli atti emerge che alla ricorrente 1, sono stati diagnosticati durante una visita medica del (...) un disturbo post traumatico da stress e sospetto tunnel carpale a destra d.d. sintomi psicosomatici ed ha negato di aver ricevuto colpi diretti a braccia e spalle durante il viaggio. In tale frangente le è stato prescritto l'antidepressivo Escitalopram (cfr. atto SEM n. 27/2). Il successivo (...) la ricorrente 1 si è sottoposta ad una pulizia dentaria per una gengivite (cfr. atto SEM n. 39/3). Dipoi, al seguente controllo medico in data (...), la diagnosi di disturbo post traumatico da stress è stata confermata, durante la visita la ricorrente 1 ha indicato che con la cura il suo stato di salute era migliorato, ma che è nuovamente peggiorato dopo aver saputo di dover tornare in Croazia. In tale sede è stata confermata la terapia con Escitalopram e sono state predisposte delle analisi sierologiche per IST (cfr. atto SEM n. 44/2). In data (...) si è tenuto un consulto psichiatrico alla presenza di madre e figlia, durante il quale è stata consigliato un sostegno terapeutico continuativo per entrambe le ricorrenti (cfr. atto SEM n. 46/3). Tale consiglio è stato ribadito durante il successivo consulto psichiatrico tenutosi il (...) (cfr. atto SEM n. 49/3). Il penultimo atto medico agli atti, datato (...), conferma la diagnosi di disturbo post traumatico da stress per possibile pregressa violenza sessuale, oltre che ipovitaminosi D. Mentre dall'ultimo consulto psichiatrico agli atti emerge che la diagnosi è rimasta invariata (cfr. atto SEM n. 50/2) Gli esami sierologici sono risultati tutti negativi per IST. La terapia farmacologica impostata alla dimissione prevede Escitalopram e Viferol D3. I medici hanno pregato di procedere con una valutazione ginecologica e di verificare se la ricorrente 1 sia stata annunciata per una presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM n. 47/2). Per quanto concerne la ricorrente 2, durante la visita pediatrica in data (...) è stato diagnosticato un quadro post-traumatico e incontinenza diurna secondaria. Quale procedere è stato fissato un controllo con vaccinazioni ed è stata consigliata una presa a carico psicologica, anche per la madre (cfr. atto SEM n. 30/2). Alla successiva visita è stato continuato il piano vaccinale ed è stato referito che la situazione sarebbe molto pesante, soprattutto da quando la loro domanda d'asilo non sarebbe stata accettata (cfr. atto SEM n. 41/2). In data (...) la ricorrente 2 è stata vistata a causa di vago dolore addominale, alito pesante, lingua impastata enuresi notturna. In tale sede è stata diagnosticata addominologia / IVR semplice e sono stati prescritti Laxipeg e Bexin (cfr. atto SEM n. 46/3). In data (...) si è tenuto il consulto psichiatrico con la madre, di cui si è già detto sopra (cfr. atto SEM 46/3). Il (...), durante il successivo consulto psichiatrico il sostegno terapeutico continuativo è rimasto fortemente consigliato al fine di sostenere uno sviluppo il più armonico possibile nella bambina (cfr. atto SEM n. 49/3) Dalla lista degli appuntamenti medici datata (...) sono ancora previsti un consulto psichiatrico in data (...) (cfr. atto SEM n. 32/1) ed è stato fissato un ulteriore consulto il (...) (cfr. atto SEM n. 49/3). Visto quanto disponibile agli atti, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica di particolare gravità da impedirne il loro trasferimento in Croazia o di far rientrare il profilo delle insorgenti in un contesto di particolare vulnerabilità (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, se esse in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potranno senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di patologie riguardanti lo spettro psichiatrico (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del (...) consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del (...) consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se le ricorrenti dovessero ritenere anche in questo ambito che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 6.5 6.5.1 Le ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato né preso in considerazione il benessere superiore della ricorrente 2. 6.5.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 6.5.3 In proposito si deve sottolineare che la ricorrente 2 verrà trasferita insieme alla madre, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 potrà occuparsi della figlia, fornendo il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore dell'insorgente 2. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella risiede in Svizzera da circa un mese e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 2 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con la madre. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 6.5.4 Pertanto, il trasferimento dell'insorgente 2 in Croazia, assieme alla madre, non è contrario al suo interesse superiore sancito dalla CDF. 6.6 Visto quanto precede, le ricorrenti non sono riuscite a provare o a rendere verosimile che un loro trasferimento in Croazia le esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 6.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico delle insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

8. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda delle insorgenti tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

10. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: