Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa non avrebbe accertato l'effettiva possibilità per gli insorgenti di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute. Inoltre, la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche attuali del sistema d'accoglienza e alle violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate.
E. 5.2 Le succitate censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti da parte della medesima autorità, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 5.3.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta-zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.3.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-mente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Il diritto di essere sentiti comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministra-zione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2).
E. 5.3.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 5.4 Innanzitutto, In relazione alla censura dell'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute degli insorgenti, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dai quali sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a loro prescritti (cfr. atti della SEM n. 20/3, 27/3, 28/3, 32/2, 36/3, 43/3, 44/4, 45/2, 46/2, 49/2, 50/3, 51/2, 52/2, 53/3, 56/2 e 57/2). Le stesse cronistorie mediche degli insorgenti sono peraltro citate correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM. Invero l'autorità inferiore, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico degli insorgenti da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al loro trasferimento in Croazia nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione avversata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 6 segg.).
E. 5.5 Inoltre, il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali degli insorgenti, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento degli interessati in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tri-bunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. La sola circostanza che i ricorrenti - come si evince dagli asserti ricorsuali - non siano d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio. Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che gli stessi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale degli interessati - riprendendo le dichiarazioni da loro effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali. Il provvedimento impugnato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Conclusione che fra l'altro viene confermata anche dal memoriale ricorsuale presentato dai ricorrenti, dal quale si evince come i medesimi abbiano potuto afferrare perfettamente le motivazioni alla base della decisione avversata ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Ne discende quindi che anche le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le censure degli interessati, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
E. 6 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 6.2 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6.3 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che gli interessati avevano già depositato domanda d'asilo in Croazia in data (...) ottobre 2023 (cfr. atti della SEM n. 16/1 e 18/1). Su tali presupposti, il 10 novembre 2023, l'autorità inferiore ha trasmesso una richiesta di ripresa in carico degli interessati all'omologa croata sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 37/5 e 40/5). Il successivo 24 novembre 2023, le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti della SEM n. 47/2 e 48/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come gli interessati avrebbero lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbero ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). In concreto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, di principio data. Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo.
E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 7.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE e firmataria dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 7.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità croate nei confronti dei ricorrenti allorché essi avrebbero tentato di entrare in Croazia, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono sia delle violenze che avrebbero subito in Croazia, sia del loro stato di salute che non potrebbe essere curato nel predetto Paese, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata, in quanto una loro riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF).
E. 8.2 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino e nel gravame di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. atti della SEM n. 34/4 e 35/5), anche se il Tribunale li ritenesse verosimili, tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbero trovati dopo aver depositato la domanda d'asilo. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli stessi potranno indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressamente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Infatti, la Croazia ha, nella sua accettazione del 24 novembre 2023, acconsentito di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione degli insorgenti ("in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person") (cfr. atti della SEM n. 47/2 e 48/2).
E. 8.3.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere l'ernia e che ha subito diverse operazioni, ma di sentirsi bene in generale di salute. Ha tuttavia aggiunto di non sentirsi bene psicologicamente e che il trattamento subito in Croazia, dove avrebbe dovuto spogliarsi tre volte completamente nudo, ha fatto male a lui e alla sua famiglia (cfr. atto della SEM n. 34/4). Dagli atti all'inserto, dal profilo somatico si rileva come il ricorrente sia stato visitato in data 8 novembre 2023 in quanto ha riferito di aver subito delle operazioni alla schiena in passata, di avere dei problemi alla prostata e dolore ai piedi. Il medico gli ha diagnosticato sindrome lombovertebrale cronica in esiti di 5 interventi e LUTS (lower urinary tract symproms) e ha prescritto quale terapia fisioterapia, Dafalgan, Voltaren, Mydocalm, prostaplant e Pantozol 40 mg al bisogno (cfr. atto della SEM n. 36/3). Successivamente alla decisione della SEM del 7 dicembre 2023 egli ha avuto la prima seduta di fisioterapia (cfr. atto della SEM n. 68/2). Per quanto attiene la ricorrente 2 ella ha dichiarato durante il colloquio Dublino di non stare bene psicologicamente e che due anni fa le è stato trovato qualcosa nel suo cuore per cui doveva evitare lo stress. Tuttavia ora non riesce a dormire e che suo figlio dorme con il padre e la figlia con lei, ma quest'ultima non riesce a dormire. Inoltre, i suoi figli non riescono ad andare a scuola (cfr. atto della SEM n. 35/5). Agli atti risulta una visita effettuata il 2 novembre 2023 dalla quale si evince che la stessa soffriva di algia molare arcata inferiore sinistra, evidentemente cariato e il dentista ha proposto l'estrazione ma la paziente si è rifiutata (cfr. atto della SEM n. 20/3). Oltre a ciò la stessa soffre di PTSD (ICD-10: F43.1) in trattamento con Psychopax gocce e Vortioxetina (farmaco Brintellix) e Stilnox in riserva per l'insonnia, nonché da regolari consulti psichiatrici (cfr. atti della SEM n. 32/2, 43/3, 46/2 e 57/2). Successivamente alla decisione della SEM del 7 dicembre 2023 è stata visitata presso l'Ospedale Regionale di E._______, (...) in data 11 dicembre 2023. Quale diagnosi è stata riscontrata verosimilmente depressione reattiva DD PTSD e quale terapia le è stato prescritto del Dafalgan 1g. In data 12 dicembre 2023 si è tenuto un ulteriore consulto psichiatrico, alla presenza del marito, dal quale risulta che la diagnosi e la terapia restano invariate (cfr. Foglio di trasmissione F2 del 12 dicembre 2023 sottoscritto dal dottor Romanos). In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dalla documentazione all'incarto risulta che la medesima soffra di uno stress post traumatico in terapia con Circadin, Redormin e Relaxane per quattro mesi ed effettua regolari consulti psichiatrici insieme a tutta la famiglia. Le è stato inoltre constata MV ubiquitario (auscultazione dei polmoni nella norma), rinite e dermatite alle mani (cfr. atto della SEM n. 28/3). Il 29 novembre 2023 è stata nuovamente visitata ed è stata formulata la diagnosi di sospetto riflusso gastro-esofageo (rge) (cfr. atto della SEM n. 50/3). A seguito di una nuova visita effettuata il 5 dicembre 2023 viene riportato agli atti che persiste una tosse secca insistente senza febbre per la quale viene prescritto lo sciroppo Bronchipret per 10 giorni e Makatussin gocce per 5 giorni (cfr. atto della SEM n. 53/3). Da ultimo, per quanto concerne il ricorrente 4, a quest'ultimo è stato diagnosticato uno stress post traumatico in terapia con Circadin per quattro mesi, oltre che regolari consulti psichiatrici che se effettua insieme a tutta la famiglia. Inoltre, gli è stata constata un'azione cardiaca valida e ritmica, non soffi, con pressione arteriosa nella norma, addome trattabile in toto, non organomegalia e emogramma nella norma (cfr. atto della SEM n. 27/3). In data 6 dicembre 2023 è stato nuovamente visitato per febbre, vomito e nausea. Il medico curante ha constatato vomito in faringo-tonsillite streptococcica, curato con Algifort e Perentol (cfr. atto della SEM n. 56/2).
E. 8.3.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e di cui soffrono tutt'ora dal profilo psichiatrico e somatico i ricorrenti, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. Non risulta in tale contesto inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3, D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni dal RD III.
E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 12 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6980/2023 Sentenza del 3 gennaio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Agostino Bullo. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nata il (...),
4. D._______, nato l'(...), Turchia, tutti patrocinati da Elina Yakovleva, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 dicembre 2023 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 25 ottobre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] 2/2, 3/2, 4/2 e 5/2). Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che gli interessati avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) ottobre 2023 (cfr. atti della SEM n. 16/1 e 18/1). A.a Il 9 novembre 2023 con i ricorrenti 1 e 2 si è tenuto il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante gli stessi, sono stati interrogati segnatamente riguardo a possibili ostacoli che si opporrebbero all'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della loro domanda d'asilo, così come in rapporto al loro stato di salute (cfr. atti della SEM n. 34/4 e 35/5). Alla ricorrente 2 è stato concesso il diritto di essere sentito anche per quanto attiene ai ricorrenti 3 e 4, in ragione della giovane età di questi ultimi (cfr. atto della SEM n. 35/5). A.b Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata - in data 10 novembre 2023 - delle domande di ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 37/5 e 40/5). In data 24 novembre 2023 le autorità croate hanno riconosciuto la propria competenza sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, accettando la ripresa in carico dei ricorrenti (cfr. atti della SEM n. 47/2 e 48/2). B. Agli atti vi sono anche diversi fogli di trasmissione d'informazioni mediche (F2) nonché ulteriore documentazione medica, relativi allo stato di salute degli insorgenti, dei quali si dirà, per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 20/3, 27/3, 28/3, 32/2, 36/3, 43/3, 44/4, 45/2, 46/2, 49/2, 50/3, 51/2, 52/2, 53/3, 56/2 e 57/2). C. Con decisione del 7 dicembre 2023 - notificata l'11 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 59/1) - l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia, come pure incaricando il Canton Ticino dell'esecuzione della decisione di trasferimento, la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. D. Per il tramite del plico raccomandato del 15 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 dicembre 2023) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché adotti la clausola di sovranità ed effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle procure degli interessati, la copia della decisione dell'autorità inferiore impugnata ed il relativo avviso di ricevimento, una lettera di dimissione del Pronto Soccorso dell'11 dicembre 2023 concernente la ricorrente 2 e un rapporto F2 del 7 dicembre 2023 concernente la ricorrente 3. E. Per il tramite del plico raccomandato del 15 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 18 dicembre 2023) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché adotti la clausola di sovranità ed effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle procure degli interessati, la copia della decisione dell'autorità inferiore impugnata ed il relativo avviso di ricevimento, una lettera di dimissione del Pronto Soccorso dell'11 dicembre 2023 concernente la ricorrente 2 e un rapporto F2 del 7 dicembre 2023 concernente la ricorrente 3. F. Nel frattempo sono stati presentati, al Tribunale ulteriori referti medici relativi allo stato di salute degli insorgenti, dei quali si dirà, per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 63/3, 64/3, 65/2, 66/2, 67/2, 68/2, 71/8 e 72/4). G. Con scritto spontaneo del 27 dicembre 2023 la rappresentante legale ha trasmesso al Tribunale i fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 19 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 67/2) e del 21 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 71/8) H. In data 27 dicembre 2023 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa non avrebbe accertato l'effettiva possibilità per gli insorgenti di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute. Inoltre, la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche attuali del sistema d'accoglienza e alle violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate. 5.2 Le succitate censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti da parte della medesima autorità, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 5.3 5.3.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta-zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-mente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Il diritto di essere sentiti comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministra-zione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). 5.3.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 5.4 Innanzitutto, In relazione alla censura dell'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute degli insorgenti, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dai quali sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a loro prescritti (cfr. atti della SEM n. 20/3, 27/3, 28/3, 32/2, 36/3, 43/3, 44/4, 45/2, 46/2, 49/2, 50/3, 51/2, 52/2, 53/3, 56/2 e 57/2). Le stesse cronistorie mediche degli insorgenti sono peraltro citate correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM. Invero l'autorità inferiore, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione avversata), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico degli insorgenti da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al loro trasferimento in Croazia nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione avversata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 6 segg.). 5.5 Inoltre, il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali degli insorgenti, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento degli interessati in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tri-bunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. La sola circostanza che i ricorrenti - come si evince dagli asserti ricorsuali - non siano d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio. Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che gli stessi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale degli interessati - riprendendo le dichiarazioni da loro effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali. Il provvedimento impugnato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Conclusione che fra l'altro viene confermata anche dal memoriale ricorsuale presentato dai ricorrenti, dal quale si evince come i medesimi abbiano potuto afferrare perfettamente le motivazioni alla base della decisione avversata ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Ne discende quindi che anche le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le censure degli interessati, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
6. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 6.2 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.3 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che gli interessati avevano già depositato domanda d'asilo in Croazia in data (...) ottobre 2023 (cfr. atti della SEM n. 16/1 e 18/1). Su tali presupposti, il 10 novembre 2023, l'autorità inferiore ha trasmesso una richiesta di ripresa in carico degli interessati all'omologa croata sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 37/5 e 40/5). Il successivo 24 novembre 2023, le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti della SEM n. 47/2 e 48/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come gli interessati avrebbero lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbero ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III nella fattispecie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). In concreto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, di principio data. Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE e firmataria dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.3 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità croate nei confronti dei ricorrenti allorché essi avrebbero tentato di entrare in Croazia, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
8. Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono sia delle violenze che avrebbero subito in Croazia, sia del loro stato di salute che non potrebbe essere curato nel predetto Paese, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata, in quanto una loro riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). 8.2 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino e nel gravame di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. atti della SEM n. 34/4 e 35/5), anche se il Tribunale li ritenesse verosimili, tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbero trovati dopo aver depositato la domanda d'asilo. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli stessi potranno indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressamente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Infatti, la Croazia ha, nella sua accettazione del 24 novembre 2023, acconsentito di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione degli insorgenti ("in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person") (cfr. atti della SEM n. 47/2 e 48/2). 8.3 8.3.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere l'ernia e che ha subito diverse operazioni, ma di sentirsi bene in generale di salute. Ha tuttavia aggiunto di non sentirsi bene psicologicamente e che il trattamento subito in Croazia, dove avrebbe dovuto spogliarsi tre volte completamente nudo, ha fatto male a lui e alla sua famiglia (cfr. atto della SEM n. 34/4). Dagli atti all'inserto, dal profilo somatico si rileva come il ricorrente sia stato visitato in data 8 novembre 2023 in quanto ha riferito di aver subito delle operazioni alla schiena in passata, di avere dei problemi alla prostata e dolore ai piedi. Il medico gli ha diagnosticato sindrome lombovertebrale cronica in esiti di 5 interventi e LUTS (lower urinary tract symproms) e ha prescritto quale terapia fisioterapia, Dafalgan, Voltaren, Mydocalm, prostaplant e Pantozol 40 mg al bisogno (cfr. atto della SEM n. 36/3). Successivamente alla decisione della SEM del 7 dicembre 2023 egli ha avuto la prima seduta di fisioterapia (cfr. atto della SEM n. 68/2). Per quanto attiene la ricorrente 2 ella ha dichiarato durante il colloquio Dublino di non stare bene psicologicamente e che due anni fa le è stato trovato qualcosa nel suo cuore per cui doveva evitare lo stress. Tuttavia ora non riesce a dormire e che suo figlio dorme con il padre e la figlia con lei, ma quest'ultima non riesce a dormire. Inoltre, i suoi figli non riescono ad andare a scuola (cfr. atto della SEM n. 35/5). Agli atti risulta una visita effettuata il 2 novembre 2023 dalla quale si evince che la stessa soffriva di algia molare arcata inferiore sinistra, evidentemente cariato e il dentista ha proposto l'estrazione ma la paziente si è rifiutata (cfr. atto della SEM n. 20/3). Oltre a ciò la stessa soffre di PTSD (ICD-10: F43.1) in trattamento con Psychopax gocce e Vortioxetina (farmaco Brintellix) e Stilnox in riserva per l'insonnia, nonché da regolari consulti psichiatrici (cfr. atti della SEM n. 32/2, 43/3, 46/2 e 57/2). Successivamente alla decisione della SEM del 7 dicembre 2023 è stata visitata presso l'Ospedale Regionale di E._______, (...) in data 11 dicembre 2023. Quale diagnosi è stata riscontrata verosimilmente depressione reattiva DD PTSD e quale terapia le è stato prescritto del Dafalgan 1g. In data 12 dicembre 2023 si è tenuto un ulteriore consulto psichiatrico, alla presenza del marito, dal quale risulta che la diagnosi e la terapia restano invariate (cfr. Foglio di trasmissione F2 del 12 dicembre 2023 sottoscritto dal dottor Romanos). In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dalla documentazione all'incarto risulta che la medesima soffra di uno stress post traumatico in terapia con Circadin, Redormin e Relaxane per quattro mesi ed effettua regolari consulti psichiatrici insieme a tutta la famiglia. Le è stato inoltre constata MV ubiquitario (auscultazione dei polmoni nella norma), rinite e dermatite alle mani (cfr. atto della SEM n. 28/3). Il 29 novembre 2023 è stata nuovamente visitata ed è stata formulata la diagnosi di sospetto riflusso gastro-esofageo (rge) (cfr. atto della SEM n. 50/3). A seguito di una nuova visita effettuata il 5 dicembre 2023 viene riportato agli atti che persiste una tosse secca insistente senza febbre per la quale viene prescritto lo sciroppo Bronchipret per 10 giorni e Makatussin gocce per 5 giorni (cfr. atto della SEM n. 53/3). Da ultimo, per quanto concerne il ricorrente 4, a quest'ultimo è stato diagnosticato uno stress post traumatico in terapia con Circadin per quattro mesi, oltre che regolari consulti psichiatrici che se effettua insieme a tutta la famiglia. Inoltre, gli è stata constata un'azione cardiaca valida e ritmica, non soffi, con pressione arteriosa nella norma, addome trattabile in toto, non organomegalia e emogramma nella norma (cfr. atto della SEM n. 27/3). In data 6 dicembre 2023 è stato nuovamente visitato per febbre, vomito e nausea. Il medico curante ha constatato vomito in faringo-tonsillite streptococcica, curato con Algifort e Perentol (cfr. atto della SEM n. 56/2). 8.3.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e di cui soffrono tutt'ora dal profilo psichiatrico e somatico i ricorrenti, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. Non risulta in tale contesto inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3, D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni dal RD III.
10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: