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D-4692/2013

D-4692/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-29 · Italiano CH

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

Sachverhalt

A. L'interessato - cittadino afghano originario di Herat, attualmente residente in Iran - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera tramite l'Ambasciata svizzera a Teheran (Iran). A sostegno della propria domanda il medesimo, oltre ai documenti d'identità, ha prodotto copia di alcune radiografie fatte al (...) di E._______ in data 15 ottobre 2010 ed un certificato medico del 28 agosto 2011 rilasciato dal Dr. Med. F._______. B. Il 6 febbraio 2012 la signora D._______ - presunta madre dell'interessato, attualmente in Svizzera a beneficio di un'ammissione provvisoria - ha inoltrato la citata domanda d'asilo per il figlio A._______ all'attenzione dell'UFM. In data non precisata il richiedente ha sottoscritto una procura in favore della madre, affinché ella abbia a rappresentarlo nella procedura d'asilo di fronte alle autorità svizzere. C. Con missiva del 6 aprile 2012 la signora D._______ ha chiesto informazioni sullo stadio della procedura e trasmesso all'Ufficio le presunte radiografie del figlio, le quali testimonierebbero le lesioni da lui subite. D. il 16 aprile e 13 agosto 2012 l'UFM ha comunicato alla signora D._______ la necessità per il figlio di presentare la sua domanda d'asilo dall'estero direttamente all'Ambasciata svizzera a Teheran ove egli risiederebbe. E. In data 13 novembre 2012 l'interessato, accompagnato dalla madre giunta dalla Svizzera, ha introdotto una domanda di visto per soggiorno di lunga durata (D) presso l'Ambasciata svizzera a Teheran (cfr. atto A9/3). F. Su richiesta dell'UFM, del 18 dicembre 2012, la succitata domanda è stata tramutata in una domanda d'asilo presentata all'estero. G. In data 18 febbraio 2013 l'interessato ha compilato un questionario relativo alle domande d'asilo in Svizzera, rispettivamente al rilascio di visti d'entrata (cfr. atto A14/9). Egli ha esposto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che sarebbe intenzionato a lasciare il proprio paese d'origine in quanto il costo della vita sarebbe troppo elevato e siccome la propria famiglia è già residente in Svizzera. In aggiunta egli ha indicato che due anni prima avrebbe subito un'operazione chirurgica alla (...). H. Successivamente, in data imprecisata, il richiedente ha compilato un ulteriore questionario indicando, fra i motivi d'asilo, la residenza in Svizzera della propria famiglia, di non avere un lavoro vero e proprio, di essere solo in Iran senza famiglia o amici e che nel 2009, durante un attacco del governo iraniano successivo all'elezione presidenziale, egli avrebbe ricevuto un colpo con arma da taglio in prossimità del (...). A causa di quest'ultimo episodio sarebbe rimasto per quattro giorni in coma e gli sarebbe stato impiantata una placca nel (...) (cfr. atti A15/9 e A16/5). I. Il 18 febbraio 2013, la Rappresentanza svizzera a Teheran ha trasmesso la domanda d'asilo dell'interessato all'UFM. J. J.a In data 27 maggio 2013, l'UFM ha annunciato alla madre dell'interessato la probabilità di una decisione negativa relativamente alla domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera del richiedente. Detto ufficio ha altresì evidenziato alcune divergenze relative alle date di nascita, invitando la signora D._______ a determinarsi in merito entro il 7 giugno 2013. Vi sarebbero delle incongruenze tra la data di nascita menzionata sulle lettere redatte in Svizzera dalla madre del richiedente, quella apposta sulle presunte radiografie del medesimo e quella indicata nel formulario compilato presso l'Ambasciata. Inoltre, l'Ufficio osserva che se anche la data indicata sulle radiografie corrispondesse al vero significherebbe che la mandataria avrebbe partorito il richiedente all'età di otto anni. Del resto, nemmeno il nome posto sulle stesse radiografie coincide con quello del richiedente. J.b Il 7 giugno 2013, la madre dell'interessato ha osservato che le divergenze tra le varie date di nascita ed il nome posto sulle radiografie sarebbero imputabili al fatto che per lavorare in Iran il richiedente avrebbe dovuto indicare un'età maggiore rispetto a quella effettiva ed utilizzare un cognome dall'assonanza meno afghana. La mandataria sostiene poi che l'errore nelle date di nascita è comune per i cittadini afghani, peraltro anche la data di nascita riportata sul suo permesso F sarebbe errata. La medesima precisa poi le date di nascita esatte dei propri figli. In fine, a sostegno della propria tesi, allega una fotocopia del proprio permesso iraniano dove risulterebbe la sua data di nascita esatta. J.c Con missiva del 2 luglio 2013, l'UFM ha preso atto del precedente scritto della madre del richiedente così come del verbale di audizione trasmesso dall'Ambasciata svizzera a Teheran. Nel contempo ha ribadito un probabile rifiuto della domanda in quanto il richiedente avrebbe indicato quale motivo di fuga le attività del fratello G._______ in Afghanistan, attività già considerate inverosimili nella procedura d'asilo dei suoi famigliari in Svizzera. Relativamente a quanto esposto dalla madre del richiedente sull'utilizzo di un nome di assonanza maggiormente iraniana per motivi legati all'impiego e alle cure sanitarie, l'Ufficio sottolinea che ciò non spiegherebbe per quale motivo il medesimo verrebbe citato con il nome effettivo nel rapporto medico del 28 agosto 2011. La mandataria del richiedente è stata invitata a prendere nuovamente posizione entro il 16 luglio 2013. J.d Nello scritto dell'8 luglio 2013 la signora D._______ ribadisce che quanto fatto valere relativamente alla persecuzione riflessa derivante dalle attività del figlio G._______ in Afghanistan sarebbe stato tutto corrispondente al vero. Pertanto, sarebbero reali anche i motivi fatti valere dal qui richiedente. La medesima aggiunge che all'epoca non avrebbe ricorso contro la decisione che ha stabilito l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo siccome la sola ammissione provvisoria è stata sufficiente a sfuggire dal pericolo corso in caso di rientro nel proprio paese. Conseguentemente anche il qui richiedente dovrebbe poter ottenere la medesima protezione ottenuta in Svizzera dal resto della famiglia. Relativamente al rapporto medico indicante l'identità attuale del richiedente, la madre ribadisce che la prima volta in cui egli sarebbe stato trasportato all'ospedale lo avrebbero trasportato degli iraniani i quali lo consideravano iraniano in quanto al lavoro era solito usare tale identità. Successivamente, il rapporto medico del 28 agosto 2011 sarebbe invece stato stilato da un medico privato, da qui la mancata necessità di mentire a proposito della propria identità. Infine, la madre del richiedente ribadisce l'importanza per il figlio di raggiungere la Svizzera per ricevere i medicinali necessari e sottoporsi ai controlli. In Iran l'interessato vivrebbe senza uno statuto legale e con il rischio di venir espulso da un momento all'altro. K. K.a Con decisione del 23 luglio 2013, notificata alla madre del richiedente in data 25 luglio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i motivi d'asilo evocati dall'interessato, come l'elevato costo della vita in Iran, non sarebbero determinanti ai sensi della legge sull'asilo. Per quanto attiene all'aggressione subita nel 2009, il richiedente sarebbe stato debitamente ricoverato, curato e successivamente avrebbe ritrovato un impiego come cameriere. Pertanto, non vi sarebbero elementi per ritenere che la sua esistenza sia esposta al rischio immediato nel succitato paese. Peraltro, in Iran sarebbe presente un'importante comunità afghana alla quale il richiedente potrebbe rivolgersi. Egli avrebbe altresì la possibilità di tornare a vivere ad Herat (Afghanistan) dove sarebbe cresciuto, considerato che il timore di persecuzione legato all'attività del fratello sarebbe da considerare inverosimile, come peraltro è già stata considerata inverosimile l'attività stessa. L'Ufficio ha poi ritenuto il soggiorno del richiedente in uno stato terzo ed ha quindi esaminato la situazione del medesimo dal punto di vista del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi. Giusta detta norma sarebbe ragionevole pretendere che l'interessato si adoperi per essere accolto in tale stato, lasciando ampia libertà d'esame in merito alla domanda dall'estero pervenuta alla Svizzera. Nello specifico, per quanto riguarda il criterio dei legami stretti con la Svizzera, l'Ufficio sostiene che in base agli elementi presenti agli atti vi sarebbero dei dubbi sui reali legami di parentela con le persone presenti nel nostro paese. Infatti, a giudizio dell'autorità inferiore non convincerebbe la spiegazione della signora D._______ circa le incongruenze sulle varie date di nascita del richiedente presenti agli atti. Così come non convincerebbe il fatto che dopo cinque anni di presenza in Svizzera la medesima arrivi ad allegare solo oggi la reale date di nascita sua e dei suoi figli, senza alcun mezzo di prova in merito, se non quello privo di traduzione che la riguarderebbe. In sostanza, vi sarebbero dubbi circa l'identità del richiedente ed i propri legami di parentela con la famiglia D._______ presente in Svizzera. In aggiunta, l'interessato potrebbe chiedere asilo in Turchia dove l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: ACNUR) registrerebbe le domande dei cittadini non europei. Pertanto, il richiedente non necessiterebbe della protezione sussidiaria da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LAsi nella sua versione previgente. Del resto, a giudizio dell'UFM le condizioni per l'asilo famigliare ai sensi dell'art. 51 LAsi nella fattispecie non sarebbero soddisfatte. In conclusione, l'entrata in Svizzera del richiedente non è stata autorizzata e la sua domanda d'asilo dall'estero è stata respinta. K.b Il 21 agosto 2013, l'interessato è insorto contro suddetta decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nell'atto di ricorso, presentato in Svizzera tramite la presunta madre, l'insorgente non condivide l'opinione dell'UFM secondo la quale i fatti esposti non sarebbero pertinenti. Infatti, il pestaggio subito dal ricorrente sarebbe da ricondurre ai motivi per i quali la famiglia avrebbe lasciato l'Afghanistan, mentre i motivi economici non sarebbero i motivi principali. L'Ufficio non avrebbe considerato i rischi a cui sarebbe esposto l'autore del gravame, anche in caso di una sua permanenza in Iran. Infatti, vi sarebbe un rapporto di Justice for Iran che denuncerebbe le discriminazioni subite dagli afghani con statuto illegale in Iran, oltre ai rimpatri verso il paese d'origine effettuati del governo iraniano, per il che, la visione dell'UFM, per la quale il ricorrente potrebbe vivere tranquillamente in Iran, non sarebbe condivisibile. Del resto, la madre si dice disposta a sottoporsi all'esame del DNA, al fine di dimostrare la veridicità del proprio rapporto di filiazione con l'insorgente. La medesima allega, altresì, una fotografia di famiglia nella quale sarebbero presenti tutti i suoi figli, tra i quali pure B._______. Infine, il ricorrente afferma che la Svizzera dovrebbe trattare la sua domanda d'asilo in quanto rispetto ad altre paesi sarebbe qui ch'egli potrebbe far valere dei legami particolarmente stretti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in Svizzera, l'accoglimento della propria domanda d'asilo e l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una Rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.

E. 4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 6 febbraio 2012 all'UFM, successivamente inoltrata tramite la Rappresentanza svizzera a Teheran.

E. 4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera.

E. 4.3 Ritenuto lo scritto non datato del ricorrente e relativa traduzione (cfr. atto A11/2), il questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9) e le successive risposte manoscritte e non datate (cfr. atti A15/9 e A16/5) tramite i quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal ricorrente.

E. 5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una Rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) la Rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La Rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti ed un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).

E. 5.2 Il richiedente l'asilo ha potuto far valere i propri motivi rispettivamente nel questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9), le successive risposte manoscritte e non datate ad un ulteriore questionario (cfr. atti A15/9 e A16/5) come pure con le risposte fornite in sede richiesta di visto per soggiorno di lunga durata (D) (cfr. atto A9/3) presso l'Ambasciata svizzera a Teheran, oltre che, tramite il proprio mandatario, con varie missive e documenti agli atti. Il ricorrente ha altresì avuto la possibilità di esprimersi, tramite la madre, in data 7 giugno 2013 (atto A26/3) e 8 luglio 2013 (cfr. atto A28/2), sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti. Il diritto di essere sentito è rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).

E. 6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.).

E. 6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126).

E. 6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale stato (o in un altro stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 seg., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 seg., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f pag. 131 seg.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140).

E. 6.2.1 Nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi di asilo invocati dal ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione. Anzitutto per quanto riguarda i motivi d'asilo in relazione al presunto fratello del ricorrente essi sono stati considerati inverosimili tramite decisione dell'UFM cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 25 agosto 2009, atto A43/6 del dossier N [...]). Di conseguenza per quel che concerne le radiografie agli atti, anche nel caso in cui fossero attribuibili al ricorrente, inserite nel contesto della persecuzione del fratello - come da allegazione ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3) - visto quanto sopra si rivelano altresì inverosimili ed ininfluenti, non portando alcunché alla presente procedura. Il trauma subito è infatti riconducibile a qualsiasi situazione estranea al contesto dell'asilo. Peraltro, in uno dei suoi scritti il ricorrente accenna che la ferita alla (...) risalirebbe ad un episodio relativo ad un intervento militare sulla folla in cui sarebbe stato accidentalmente colpito da un coltello (cfr. atto A16/5 pag. 4). Del resto, egli afferma di non essere attivo politicamente, di non essere membro di alcun partito, come pure di non avere problemi con le autorità o con la giustizia (cfr. atto A14/9 pagg. 6-7 e atto A16/5 pag. 5). Non da ultimo, il medesimo interrogato esplicitamente circa i propri motivi d'asilo ha elencato più volte unicamente motivi economici, fra i quali l'elevato costo della vita in Iran, o il volersi ricongiungere con la propria famiglia in Svizzera (cfr. atto A9/3 pag. 2, atto A11/2 pag. 2, atto A14/9 pag. 4 e 7, atto A16/5 pag. 4). Tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.2.2 In relazione al proprio soggiorno in Iran il ricorrente fa valere difficoltà relative al proprio statuto in tale paese. In particolare, egli lamenta problemi legati alle discriminazioni ed ai rimpatri riguardanti cittadini afgani. A giudizio abbondanziale del Tribunale tali affermazioni risultano essere semplici allegazioni di parte generiche e prive di fondamento. Dagli atti non emerge alcun indizio che faccia pensare ad un imminente rinvio in Afghanistan del ricorrente. Nondimeno, simili argomentazioni si palesano come assolutamente irrilevanti ritenuta l'assenza di indizi di persecuzione ai sensi dell'asilo (cfr. consid. 6.2.1 della presente). La comunità afghana è molto numerosa in Iran, tanto che parecchi afghani vi risiedono da anni, dalla nascita o addirittura da generazioni. Nello specifico, l'autore del gravame è giovane, risiede in Iran dal (...) (cfr. atto A1/3 pag. 2) ed ha già svolto diversi impieghi nel paese in questione (cfr. atto A1/3 pag. 1, atto A14/9 pag. 2). Emerge dal dossier N (...), relativo alla presunta madre, una richiesta di documenti di viaggio per l'Iran che menziona esplicitamente da parte della medesima la presenza di vitto e alloggio in loco presso "una famiglia di amici" (cfr. lettera del 7 aprile 2011), ciò testimonia che il ricorrente non è solo nel paese in questione ma può contare sull'appoggio di amici e conoscenti. Nondimeno, circa i presunti problemi di salute causati dalla ferita al (...), il ricorrente ha accesso alle cure nel paese in questione come dimostrano le radiografie e il certificato medico agli atti.

E. 6.3 In virtù delle considerazioni sopraesposte e della specificità della presente procedura, la questione della veridicità del rapporto di filiazione tra la signora D._______ e il qui ricorrente può rimanere aperta. Infatti - vista la chiara inverosimiglianza e irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, segnatamente l'assenza di un avverato bisogno di protezione (cfr. consid. 6.2.1) - l'autorizzazione d'entrata del ricorrente in ambito di domanda d'asilo dall'estero sulla sola base del presunto rapporto di filiazione con una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera porterebbe alla chiara elusione della normativa relativa al ricongiungimento famigliare (art. 85 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]) in contrasto con la volontà del legislatore in materia (cfr. sentenze del Tribunale D-3916/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.5.1 e D-1395/2011 del 16 giugno 2011).

E. 6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero.

E. 7 In ultima analisi, i motivi impliciti relativi al rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera a titolo di asilo famigliare, ai sensi dell'art. 51 LAsi, sono parimenti respinti vista la manifesta inottemperanza delle condizioni poste da tale istituto.

E. 8 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio degli scritti.

E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).

E. 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'Ambasciata svizzera a Teheran. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4692/2013 Sentenza del 29 novembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora D._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 23 luglio 2013 / N (...). Fatti: A. L'interessato - cittadino afghano originario di Herat, attualmente residente in Iran - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera tramite l'Ambasciata svizzera a Teheran (Iran). A sostegno della propria domanda il medesimo, oltre ai documenti d'identità, ha prodotto copia di alcune radiografie fatte al (...) di E._______ in data 15 ottobre 2010 ed un certificato medico del 28 agosto 2011 rilasciato dal Dr. Med. F._______. B. Il 6 febbraio 2012 la signora D._______ - presunta madre dell'interessato, attualmente in Svizzera a beneficio di un'ammissione provvisoria - ha inoltrato la citata domanda d'asilo per il figlio A._______ all'attenzione dell'UFM. In data non precisata il richiedente ha sottoscritto una procura in favore della madre, affinché ella abbia a rappresentarlo nella procedura d'asilo di fronte alle autorità svizzere. C. Con missiva del 6 aprile 2012 la signora D._______ ha chiesto informazioni sullo stadio della procedura e trasmesso all'Ufficio le presunte radiografie del figlio, le quali testimonierebbero le lesioni da lui subite. D. il 16 aprile e 13 agosto 2012 l'UFM ha comunicato alla signora D._______ la necessità per il figlio di presentare la sua domanda d'asilo dall'estero direttamente all'Ambasciata svizzera a Teheran ove egli risiederebbe. E. In data 13 novembre 2012 l'interessato, accompagnato dalla madre giunta dalla Svizzera, ha introdotto una domanda di visto per soggiorno di lunga durata (D) presso l'Ambasciata svizzera a Teheran (cfr. atto A9/3). F. Su richiesta dell'UFM, del 18 dicembre 2012, la succitata domanda è stata tramutata in una domanda d'asilo presentata all'estero. G. In data 18 febbraio 2013 l'interessato ha compilato un questionario relativo alle domande d'asilo in Svizzera, rispettivamente al rilascio di visti d'entrata (cfr. atto A14/9). Egli ha esposto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che sarebbe intenzionato a lasciare il proprio paese d'origine in quanto il costo della vita sarebbe troppo elevato e siccome la propria famiglia è già residente in Svizzera. In aggiunta egli ha indicato che due anni prima avrebbe subito un'operazione chirurgica alla (...). H. Successivamente, in data imprecisata, il richiedente ha compilato un ulteriore questionario indicando, fra i motivi d'asilo, la residenza in Svizzera della propria famiglia, di non avere un lavoro vero e proprio, di essere solo in Iran senza famiglia o amici e che nel 2009, durante un attacco del governo iraniano successivo all'elezione presidenziale, egli avrebbe ricevuto un colpo con arma da taglio in prossimità del (...). A causa di quest'ultimo episodio sarebbe rimasto per quattro giorni in coma e gli sarebbe stato impiantata una placca nel (...) (cfr. atti A15/9 e A16/5). I. Il 18 febbraio 2013, la Rappresentanza svizzera a Teheran ha trasmesso la domanda d'asilo dell'interessato all'UFM. J. J.a In data 27 maggio 2013, l'UFM ha annunciato alla madre dell'interessato la probabilità di una decisione negativa relativamente alla domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera del richiedente. Detto ufficio ha altresì evidenziato alcune divergenze relative alle date di nascita, invitando la signora D._______ a determinarsi in merito entro il 7 giugno 2013. Vi sarebbero delle incongruenze tra la data di nascita menzionata sulle lettere redatte in Svizzera dalla madre del richiedente, quella apposta sulle presunte radiografie del medesimo e quella indicata nel formulario compilato presso l'Ambasciata. Inoltre, l'Ufficio osserva che se anche la data indicata sulle radiografie corrispondesse al vero significherebbe che la mandataria avrebbe partorito il richiedente all'età di otto anni. Del resto, nemmeno il nome posto sulle stesse radiografie coincide con quello del richiedente. J.b Il 7 giugno 2013, la madre dell'interessato ha osservato che le divergenze tra le varie date di nascita ed il nome posto sulle radiografie sarebbero imputabili al fatto che per lavorare in Iran il richiedente avrebbe dovuto indicare un'età maggiore rispetto a quella effettiva ed utilizzare un cognome dall'assonanza meno afghana. La mandataria sostiene poi che l'errore nelle date di nascita è comune per i cittadini afghani, peraltro anche la data di nascita riportata sul suo permesso F sarebbe errata. La medesima precisa poi le date di nascita esatte dei propri figli. In fine, a sostegno della propria tesi, allega una fotocopia del proprio permesso iraniano dove risulterebbe la sua data di nascita esatta. J.c Con missiva del 2 luglio 2013, l'UFM ha preso atto del precedente scritto della madre del richiedente così come del verbale di audizione trasmesso dall'Ambasciata svizzera a Teheran. Nel contempo ha ribadito un probabile rifiuto della domanda in quanto il richiedente avrebbe indicato quale motivo di fuga le attività del fratello G._______ in Afghanistan, attività già considerate inverosimili nella procedura d'asilo dei suoi famigliari in Svizzera. Relativamente a quanto esposto dalla madre del richiedente sull'utilizzo di un nome di assonanza maggiormente iraniana per motivi legati all'impiego e alle cure sanitarie, l'Ufficio sottolinea che ciò non spiegherebbe per quale motivo il medesimo verrebbe citato con il nome effettivo nel rapporto medico del 28 agosto 2011. La mandataria del richiedente è stata invitata a prendere nuovamente posizione entro il 16 luglio 2013. J.d Nello scritto dell'8 luglio 2013 la signora D._______ ribadisce che quanto fatto valere relativamente alla persecuzione riflessa derivante dalle attività del figlio G._______ in Afghanistan sarebbe stato tutto corrispondente al vero. Pertanto, sarebbero reali anche i motivi fatti valere dal qui richiedente. La medesima aggiunge che all'epoca non avrebbe ricorso contro la decisione che ha stabilito l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo siccome la sola ammissione provvisoria è stata sufficiente a sfuggire dal pericolo corso in caso di rientro nel proprio paese. Conseguentemente anche il qui richiedente dovrebbe poter ottenere la medesima protezione ottenuta in Svizzera dal resto della famiglia. Relativamente al rapporto medico indicante l'identità attuale del richiedente, la madre ribadisce che la prima volta in cui egli sarebbe stato trasportato all'ospedale lo avrebbero trasportato degli iraniani i quali lo consideravano iraniano in quanto al lavoro era solito usare tale identità. Successivamente, il rapporto medico del 28 agosto 2011 sarebbe invece stato stilato da un medico privato, da qui la mancata necessità di mentire a proposito della propria identità. Infine, la madre del richiedente ribadisce l'importanza per il figlio di raggiungere la Svizzera per ricevere i medicinali necessari e sottoporsi ai controlli. In Iran l'interessato vivrebbe senza uno statuto legale e con il rischio di venir espulso da un momento all'altro. K. K.a Con decisione del 23 luglio 2013, notificata alla madre del richiedente in data 25 luglio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i motivi d'asilo evocati dall'interessato, come l'elevato costo della vita in Iran, non sarebbero determinanti ai sensi della legge sull'asilo. Per quanto attiene all'aggressione subita nel 2009, il richiedente sarebbe stato debitamente ricoverato, curato e successivamente avrebbe ritrovato un impiego come cameriere. Pertanto, non vi sarebbero elementi per ritenere che la sua esistenza sia esposta al rischio immediato nel succitato paese. Peraltro, in Iran sarebbe presente un'importante comunità afghana alla quale il richiedente potrebbe rivolgersi. Egli avrebbe altresì la possibilità di tornare a vivere ad Herat (Afghanistan) dove sarebbe cresciuto, considerato che il timore di persecuzione legato all'attività del fratello sarebbe da considerare inverosimile, come peraltro è già stata considerata inverosimile l'attività stessa. L'Ufficio ha poi ritenuto il soggiorno del richiedente in uno stato terzo ed ha quindi esaminato la situazione del medesimo dal punto di vista del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi. Giusta detta norma sarebbe ragionevole pretendere che l'interessato si adoperi per essere accolto in tale stato, lasciando ampia libertà d'esame in merito alla domanda dall'estero pervenuta alla Svizzera. Nello specifico, per quanto riguarda il criterio dei legami stretti con la Svizzera, l'Ufficio sostiene che in base agli elementi presenti agli atti vi sarebbero dei dubbi sui reali legami di parentela con le persone presenti nel nostro paese. Infatti, a giudizio dell'autorità inferiore non convincerebbe la spiegazione della signora D._______ circa le incongruenze sulle varie date di nascita del richiedente presenti agli atti. Così come non convincerebbe il fatto che dopo cinque anni di presenza in Svizzera la medesima arrivi ad allegare solo oggi la reale date di nascita sua e dei suoi figli, senza alcun mezzo di prova in merito, se non quello privo di traduzione che la riguarderebbe. In sostanza, vi sarebbero dubbi circa l'identità del richiedente ed i propri legami di parentela con la famiglia D._______ presente in Svizzera. In aggiunta, l'interessato potrebbe chiedere asilo in Turchia dove l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: ACNUR) registrerebbe le domande dei cittadini non europei. Pertanto, il richiedente non necessiterebbe della protezione sussidiaria da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LAsi nella sua versione previgente. Del resto, a giudizio dell'UFM le condizioni per l'asilo famigliare ai sensi dell'art. 51 LAsi nella fattispecie non sarebbero soddisfatte. In conclusione, l'entrata in Svizzera del richiedente non è stata autorizzata e la sua domanda d'asilo dall'estero è stata respinta. K.b Il 21 agosto 2013, l'interessato è insorto contro suddetta decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nell'atto di ricorso, presentato in Svizzera tramite la presunta madre, l'insorgente non condivide l'opinione dell'UFM secondo la quale i fatti esposti non sarebbero pertinenti. Infatti, il pestaggio subito dal ricorrente sarebbe da ricondurre ai motivi per i quali la famiglia avrebbe lasciato l'Afghanistan, mentre i motivi economici non sarebbero i motivi principali. L'Ufficio non avrebbe considerato i rischi a cui sarebbe esposto l'autore del gravame, anche in caso di una sua permanenza in Iran. Infatti, vi sarebbe un rapporto di Justice for Iran che denuncerebbe le discriminazioni subite dagli afghani con statuto illegale in Iran, oltre ai rimpatri verso il paese d'origine effettuati del governo iraniano, per il che, la visione dell'UFM, per la quale il ricorrente potrebbe vivere tranquillamente in Iran, non sarebbe condivisibile. Del resto, la madre si dice disposta a sottoporsi all'esame del DNA, al fine di dimostrare la veridicità del proprio rapporto di filiazione con l'insorgente. La medesima allega, altresì, una fotografia di famiglia nella quale sarebbero presenti tutti i suoi figli, tra i quali pure B._______. Infine, il ricorrente afferma che la Svizzera dovrebbe trattare la sua domanda d'asilo in quanto rispetto ad altre paesi sarebbe qui ch'egli potrebbe far valere dei legami particolarmente stretti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in Svizzera, l'accoglimento della propria domanda d'asilo e l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una Rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema. 4. 4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 6 febbraio 2012 all'UFM, successivamente inoltrata tramite la Rappresentanza svizzera a Teheran. 4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera. 4.3 Ritenuto lo scritto non datato del ricorrente e relativa traduzione (cfr. atto A11/2), il questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9) e le successive risposte manoscritte e non datate (cfr. atti A15/9 e A16/5) tramite i quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal ricorrente. 5. 5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una Rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) la Rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La Rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti ed un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1). 5.2 Il richiedente l'asilo ha potuto far valere i propri motivi rispettivamente nel questionario del 18 febbraio 2013 (cfr. atto A14/9), le successive risposte manoscritte e non datate ad un ulteriore questionario (cfr. atti A15/9 e A16/5) come pure con le risposte fornite in sede richiesta di visto per soggiorno di lunga durata (D) (cfr. atto A9/3) presso l'Ambasciata svizzera a Teheran, oltre che, tramite il proprio mandatario, con varie missive e documenti agli atti. Il ricorrente ha altresì avuto la possibilità di esprimersi, tramite la madre, in data 7 giugno 2013 (atto A26/3) e 8 luglio 2013 (cfr. atto A28/2), sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti. Il diritto di essere sentito è rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7). 6. 6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.). 6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126). 6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale stato (o in un altro stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 seg., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 seg., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f pag. 131 seg.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140). 6.2 6.2.1 Nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi di asilo invocati dal ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione. Anzitutto per quanto riguarda i motivi d'asilo in relazione al presunto fratello del ricorrente essi sono stati considerati inverosimili tramite decisione dell'UFM cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 25 agosto 2009, atto A43/6 del dossier N [...]). Di conseguenza per quel che concerne le radiografie agli atti, anche nel caso in cui fossero attribuibili al ricorrente, inserite nel contesto della persecuzione del fratello - come da allegazione ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3) - visto quanto sopra si rivelano altresì inverosimili ed ininfluenti, non portando alcunché alla presente procedura. Il trauma subito è infatti riconducibile a qualsiasi situazione estranea al contesto dell'asilo. Peraltro, in uno dei suoi scritti il ricorrente accenna che la ferita alla (...) risalirebbe ad un episodio relativo ad un intervento militare sulla folla in cui sarebbe stato accidentalmente colpito da un coltello (cfr. atto A16/5 pag. 4). Del resto, egli afferma di non essere attivo politicamente, di non essere membro di alcun partito, come pure di non avere problemi con le autorità o con la giustizia (cfr. atto A14/9 pagg. 6-7 e atto A16/5 pag. 5). Non da ultimo, il medesimo interrogato esplicitamente circa i propri motivi d'asilo ha elencato più volte unicamente motivi economici, fra i quali l'elevato costo della vita in Iran, o il volersi ricongiungere con la propria famiglia in Svizzera (cfr. atto A9/3 pag. 2, atto A11/2 pag. 2, atto A14/9 pag. 4 e 7, atto A16/5 pag. 4). Tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.2 In relazione al proprio soggiorno in Iran il ricorrente fa valere difficoltà relative al proprio statuto in tale paese. In particolare, egli lamenta problemi legati alle discriminazioni ed ai rimpatri riguardanti cittadini afgani. A giudizio abbondanziale del Tribunale tali affermazioni risultano essere semplici allegazioni di parte generiche e prive di fondamento. Dagli atti non emerge alcun indizio che faccia pensare ad un imminente rinvio in Afghanistan del ricorrente. Nondimeno, simili argomentazioni si palesano come assolutamente irrilevanti ritenuta l'assenza di indizi di persecuzione ai sensi dell'asilo (cfr. consid. 6.2.1 della presente). La comunità afghana è molto numerosa in Iran, tanto che parecchi afghani vi risiedono da anni, dalla nascita o addirittura da generazioni. Nello specifico, l'autore del gravame è giovane, risiede in Iran dal (...) (cfr. atto A1/3 pag. 2) ed ha già svolto diversi impieghi nel paese in questione (cfr. atto A1/3 pag. 1, atto A14/9 pag. 2). Emerge dal dossier N (...), relativo alla presunta madre, una richiesta di documenti di viaggio per l'Iran che menziona esplicitamente da parte della medesima la presenza di vitto e alloggio in loco presso "una famiglia di amici" (cfr. lettera del 7 aprile 2011), ciò testimonia che il ricorrente non è solo nel paese in questione ma può contare sull'appoggio di amici e conoscenti. Nondimeno, circa i presunti problemi di salute causati dalla ferita al (...), il ricorrente ha accesso alle cure nel paese in questione come dimostrano le radiografie e il certificato medico agli atti. 6.3 In virtù delle considerazioni sopraesposte e della specificità della presente procedura, la questione della veridicità del rapporto di filiazione tra la signora D._______ e il qui ricorrente può rimanere aperta. Infatti - vista la chiara inverosimiglianza e irrilevanza dei motivi d'asilo invocati, segnatamente l'assenza di un avverato bisogno di protezione (cfr. consid. 6.2.1) - l'autorizzazione d'entrata del ricorrente in ambito di domanda d'asilo dall'estero sulla sola base del presunto rapporto di filiazione con una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera porterebbe alla chiara elusione della normativa relativa al ricongiungimento famigliare (art. 85 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]) in contrasto con la volontà del legislatore in materia (cfr. sentenze del Tribunale D-3916/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.5.1 e D-1395/2011 del 16 giugno 2011). 6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero.

7. In ultima analisi, i motivi impliciti relativi al rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera a titolo di asilo famigliare, ai sensi dell'art. 51 LAsi, sono parimenti respinti vista la manifesta inottemperanza delle condizioni poste da tale istituto.

8. In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio degli scritti. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA). 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

1. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'Ambasciata svizzera a Teheran. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione: