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F-5186/2025

F-5186/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione della SEM del 4 luglio 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 Non si accordano indennità per spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5186/2025 Sentenza del 17 luglio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Algeria, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 luglio 2025. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2025, l'estratto "Eurodac" dell'11 giugno 2025, dal quale si evince che il richiedente aveva presentato delle domande d'asilo precedenti (...) B._______ il (...) rispettivamente il (...), nonché in Germania il (...), la domanda di ripresa in carico della SEM all'autorità tedesca preposta del 12 giugno 2025, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) giugno 2025, l'accettazione di ripresa in carico del richiedente da parte della Germania del 17 giugno 2025, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, il messaggio elettronico del 18 giugno 2025 che l'autorità svizzera preposta ha indirizzato alla sua omologa tedesca, per informarla degli asserti del ricorrente secondo i quali, dopo la presentazione della sua domanda d'asilo (...) B._______ egli sarebbe ritornato in Algeria per (...) ed in seguito in Europa attraverso la C._______ il (...), chiedendo conferma della loro competenza alle autorità tedesche e, nel caso in cui invece esse non avessero risposto, osservando che la Svizzera avrebbe considerato la loro accettazione di ripresa in carico datata 17 giugno 2025 come tutt'ora valida, la decisione del 4 luglio 2025 - notificata il 7 luglio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-33/1) - con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dello stesso verso la Germania ed esecuzione della precitata misura, il ricorso del 14 luglio 2025, per il tramite del quale l'insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che nel merito, egli ha invece concluso, all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente pronunciata quale misura supercautelare dal Tribunale il 15 luglio 2025, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2); che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, il ricorrente ha in particolare confermato di aver depositato delle domande d'asilo (...) B._______ il (...) rispettivamente il (...), nonché in Germania il (...); che inoltre egli ha dichiarato che, dopo essere rimasto (...) B._______ per circa (...), passando per la Germania, egli sarebbe tornato in patria volontariamente rimanendovi per circa (...), per poi tornare in Europa passando dalla C._______ il (...); che egli ha dipoi allegato di non sapere quale Paese gli avrebbe rilasciato la protezione internazionale, poiché (...) B._______ avrebbe ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo ed avrebbe lasciato la Germania prima di ricevere una risposta alla stessa; che egli non vorrebbe far rientro nei predetti Paesi, in quanto desidererebbe restare in Svizzera, che nella decisione sindacata, la SEM, dopo aver constatato la competenza della Germania nel seguito della procedura d'asilo del ricorrente e che le sue dichiarazioni non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso che nel predetto Stato sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che in seguito osserva come non vi siano neppure ragioni che obblighino la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III; che da ultimo non sussisterebbero nemmeno motivi d'ordine personale o umanitari per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, il ricorrente ritiene come la SEM avrebbe violato il diritto federale e sarebbe incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, violando conseguentemente pure il principio della buona fede processuale e il suo obbligo istruttorio (cfr. ricorso, p.to 24 segg., pag. 4 segg.); che invero, malgrado gli elementi presenti agli atti di causa, l'autorità sindacata avrebbe omesso sia d'informare tempestivamente le autorità tedesche del fatto che il richiedente sarebbe rientrato in Algeria e che avrebbe ottenuto una protezione secondo l'estratto Eurodac, sia di richiedere delle informazioni (...) B._______ e alla Germania ai sensi dell'art. 34 RD III, informazioni che avrebbero permesso di determinare correttamente quale tipo di procedura fosse applicabile al caso di specie; che altresì la SEM avrebbe omesso d'inoltrare una domanda di ripresa in carico (...) B._______, primo Paese che sarebbe potuto risultare competente per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente; che al contrario, pronunciando una decisione di non entrata nel merito basandosi sul RD III, la SEM avrebbe applicato erroneamente il diritto in quanto, perlomeno dagli indizi presenti all'incarto, avrebbe piuttosto trovato applicazione un accordo di riammissione, che la SEM, agendo in tal modo, avrebbe pure violato il diritto di essere sentito del ricorrente, non menzionando tempestivamente già nella richiesta di ripresa in carico alle autorità tedesche delle dichiarazioni determinanti da lui fatte e l'ottenimento della protezione (cfr. ricorso, p.to 35, pag. 6), che altresì, l'autorità inferiore non avrebbe rispettato il suo obbligo di motivazione, in quanto nella decisione impugnata non si confronterebbe in alcun modo sul fatto che al ricorrente è stata concessa una protezione in uno dei due Paesi succitati e avrebbe anche commesso un errore laddove asserirebbe che le autorità tedesche hanno accolto "la richiesta di ammissione", essendo che la richiesta inoltrata dalla SEM è una domanda di ripresa in carico e non di ammissione (cfr. ricorso, p.to 43, pag. 7), che d'ingresso, è opportuno esaminare la fondatezza delle censure formali sollevate nel gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.2 e rif. ivi citati); che segnatamente, egli solleva una violazione dell'obbligo istruttorio da parte della SEM circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), una violazione da parte dell'autorità inferiore del suo obbligo di motivazione (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. per il suo contenuto DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), nonché una violazione conseguente del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost. [RS 101] e art. 29 PA; cfr. per il suo contenuto la sentenza del TAF D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, norma sulla quale si basa la decisione impugnata, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che dal canto suo, il RD III, non ha lo scopo di trasferire delle persone rifugiate, bensì la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo della persona richiedente (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2), che pertanto, qualora il richiedente l'asilo ha già ottenuto protezione internazionale o sussidiaria - rispettivamente un permesso di soggiorno in un altro Stato membro del RD III - l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi risulta preclusa (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2; sentenze del TAF F-699/2025 del 10 febbraio 2025, pag. 6; D-5698/2024 del 19 settembre 2024, pag. 6; E-6373/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.3), che invece, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che nell'applicazione del predetto disposto rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi; che tra i predetti Stati figura anche la Germania (cfr. art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] con il relativo allegato 2), che tuttavia, nella suddetta circostanza, si presuppone che tale Stato abbia espressamente garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo; che senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125), che, tornando al caso concreto, si evince dall'estratto Eurodac dell'11 giugno 2025, come il ricorrente avrebbe ottenuto una protezione il (...), senza che dallo stesso sia rilevabile quale Paese gliel'avrebbe concessa né di quale protezione si tratterebbe (cfr. n. 11/3 e 12/2); che difatti la dicitura "Data di concessione della protezione (...)" si ripete sia per quanto riguarda i referti dattiloscopici per (...) B._______, sia per quelli relativi alla Germania (cfr. n. 11/3 e 12/2), che d'altro canto, sul punto della concessione della protezione concessagli, il ricorrente non è stato in grado di acclarare nel colloquio Dublino - né men che meno nel ricorso - a cosa e a quale Paese si riferirebbe, avendo sostenuto come (...) B._______ avrebbe ricevuto una risposta negativa e che invece avrebbe lasciato la Germania prima di ricevere una risposta alla sua domanda d'asilo (cfr. n. 20/3), che nonostante i predetti indizi, che corroborerebbero una protezione accordata al ricorrente - di cui la SEM ne aveva preso atto, visti i quesiti in proposito formulati nel colloquio Dublino al ricorrente (cfr. n. 20/3, pag. 2) - l'autorità inferiore si è accontentata d'inviare una domanda di ripresa in carico alla Germania sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, non denotando in particolare come dall'estratto Eurodac - allegato alla richiesta - risultasse che al ricorrente fosse stata concessa una protezione (cfr. n. 16/6), che tale procedere della SEM, senza dapprima appurare di quale protezione beneficerebbe il ricorrente e presso quale Stato (probabilmente o [...] B._______ o la Germania), nonché omettendo di citare un'informazione importante nella domanda di ripresa in carico alla Germania, quindi pure non offrendole tutti gli elementi per pronunciarsi con piena conoscenza di causa sulla sua competenza o meno per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, non può essere tutelato, che invero, se l'insorgente avesse ottenuto una protezione internazionale o sussidiaria in uno dei predetti Paesi, sarebbe di riflesso esclusa l'applicazione del RD III, rispettivamente una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi come quella impugnata, che di conseguenza il ricorrente potrebbe eventualmente essere allontanato verso (...) B._______ o la Germania a fronte di un'espressa garanzia di riammissione da parte di uno degli Stati predetti come già sopra considerato, che su questo aspetto, l'autorità sindacata, non ha quindi accertato in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti, che invero la stessa avrebbe dovuto, sulla scorta della documentazione agli atti all'incarto, ottenere innanzitutto dalle competenti autorità (...) e tedesche le necessarie informazioni circa la protezione concessa al ricorrente e risultante dall'estratto Eurodac, prima di pronunciare il suo eventuale trasferimento sulla base del RD III in uno dei predetti Paesi, che tuttavia la SEM si è astenuta dall'effettuare gli ulteriori accertamenti che si rivelavano necessari per determinare la procedura applicabile alla fattispecie, preferendo invece applicare prematuramente il RD III, nell'ambito del quale, s'imponeva perlomeno una preliminare richiesta d'informazioni alle autorità (...) e tedesche sulla base dell'art. 34 RD III, che vista l'istruzione carente, l'autorità inferiore non poteva pronunciarsi opportunamente neppure sul trasferimento del ricorrente verso la Germania, che altresì, come a ragione denotato nel ricorso, nella decisione avversata alcun accenno è fatto circa l'ottenimento della protezione da parte del ricorrente, ravvisando quindi una motivazione carente su questo punto, come pure, di conseguenza, una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, che, ciò posto, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), violando il suo obbligo istruttorio, come pure ha violato il suo obbligo di motivazione, scadendo pure di conseguenza in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti; che ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se un tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191), che nel caso concreto, essendo l'amministrazione delle prove da richiedere in specie troppo gravosa e nelle prerogative dell'autorità inferiore, nonché onde permettere un'applicazione corretta del diritto - in particolare a fronte delle risultanze dell'estratto Eurodac come sopra considerato - come pure al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 4 luglio 2025 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore per nuova istruzione e la pronuncia di una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), sufficientemente motivata, e rispettosa delle istruzioni vincolati poste nella presente sentenza, che in particolare, il Tribunale, invita la SEM ad ottenere innanzitutto le necessarie informazioni (...) B._______ e dalla Germania in punto alla protezione ed allo statuto che il ricorrente avrebbe ottenuto; che in esito a ciò, se una protezione internazionale o sussidiaria fosse effettivamente stata accordata al ricorrente, l'autorità non potrà di principio ricorrere all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, per la pronuncia di una nuova decisione; che nel far ciò essa dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda d'asilo dell'insorgente fondandosi su tutta la documentazione presente agli atti, anche medica, aggiornata, che visto quanto precede, il Tribunale ritiene inoltre di potersi esimere dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto, che inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 15 luglio 2025 sono revocate, che altresì, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto, che infine, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 4 luglio 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: