Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione della SEM del 24 gennaio 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Non si accordano indennità per spese ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-699/2025 Sentenza del 10 febbraio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 gennaio 2025. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) gennaio 2025, le ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", dell'8 gennaio 2025, dalle quali è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Italia (in B._______) il (...), la domanda di ripresa in carico formulata dalla SEM all'indirizzo dell'autorità italiana preposta l'8 gennaio 2025, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), rimasta senza risposta da parte italiana, il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) gennaio 2025, il passaporto originale e il decreto del (...) del (...), consegnati dal richiedente quali documenti a supporto dei suoi asserti, la decisione del 24 gennaio 2025 - notificata il 27 gennaio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1) - con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso l'Italia ed esecuzione della predetta misura, la cessazione, in data 30 gennaio 2025, del mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale stipulato l'8 gennaio 2025, il ricorso del 3 febbraio 2025, per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che nel merito egli ha invece postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM affinché effettui un esame nazionale della sua domanda d'asilo; a titolo subordinato ha invece chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione, i nuovi documenti allegati in copia al ricorso, e meglio: la procura di ripresa del mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica succitata sottoscritta il 31 gennaio 2025; lo scritto dell'(...) del 4 dicembre 2024; il Foglio di dimissione dell'(...) ([...]) della C._______ del 23 novembre 2023; la relazione dell'(...) sul rapporto intercorrente con l'interessato del 31 gennaio 2025 sottoscritta da D._______; la sintesi delle dichiarazioni rese dall'interessato al centralino (...) dell'11 novembre 2024; e la dichiarazione del (...) E._______, a favore dell'interessato, del 3 febbraio 2025, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente pronunciata quale misura supercautelare dal Tribunale il 4 febbraio 2025, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2); che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente confermato di aver presentato una domanda d'asilo in Italia il (...), nonché ha asserito che le autorità italiane avrebbero accettato la sua domanda di protezione nel (...) del 2024 per la durata di due anni, ricevendo una sentenza a tal proposito, che ha depositato agli atti; che però, malgrado le sue sollecitazioni, anche tramite associazioni, per ottenere il permesso di soggiorno, ad oggi non avrebbe ancora ottenuto nulla; che egli sarebbe rimasto in Italia fino al (...) 2024, per poi spostarsi dapprima in F._______ e poi in Svizzera; che egli si opporrebbe ad un suo ritorno in Italia, in quanto ivi avrebbe subito minacce, persecuzioni ed atti di razzismo sia da parte di concittadini, che lavorerebbero nel (...) in B._______, che da parte delle forze dell'ordine; che in Italia egli avrebbe subito torture psicologiche e fisiche; che egli avrebbe denunciato il (...) di G._______ in B._______, per il quale sarebbe stato chiamato a testimoniare alla (...); che egli non accetterebbe poi il fatto che in Italia non vi sia un supporto medico ed umanitario, che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza dell'Italia nel seguito della procedura d'asilo dell'insorgente e che le sue dichiarazioni non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che ritiene poi che non vi siano ragioni che obblighino la Svizzera ad applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure motivi d'ordine personale o umanitari nel senso dell'art. 17 par. 1 RD III, anche ed in particolare rispetto a quanto da egli asserito successogli in Italia e dal profilo del suo stato di salute, per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente considera che la SEM, con la decisione avversata, avrebbe violato il diritto federale; che non prendendo in considerazione l'ottenimento della protezione speciale in Italia da parte del ricorrente, come neppure menzionando la sentenza italiana prodotta a supporto nell'elenco dei mezzi di prova presentati in corso di procedura, l'autorità inferiore avrebbe pure accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, che egli infatti dapprima ritiene come l'autorità inferiore, omettendo di considerare il riconoscimento della protezione internazionale concessagli in Italia, avrebbe applicato a torto la procedura prevista dal RD III, formulando una richiesta di ripresa in carico all'Italia, allorché invece si sarebbe dovuta fondare sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549), presentando una richiesta formale alle autorità italiane come prescritto dalla giurisprudenza, per l'ottenimento di una conferma da parte loro della protezione speciale riconosciuta, che peraltro, il fatto di non commentare nella decisione avversata, la protezione ricevuta dall'insorgente, né menzionare o giustificare una tale omissione, costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente a ricevere un provvedimento debitamente motivato, che altresì, l'autorità inferiore, si sarebbe limitata a formulare delle considerazioni generiche sulle condizioni del sistema d'asilo italiano, senza valutare in concreto se ed in che misura l'insorgente potrebbe effettivamente accedere alle strutture adeguate alla sua situazione; che le vulnerabilità del ricorrente, non si limiterebbero difatti alle criticità generali del sistema di accoglienza italiano, ma si aggraverebbero ulteriormente in considerazione della sua esposizione mediatica ed istituzionale; che inoltre a ciò si aggiungerebbe il ripetuto fallimento dei tentativi dell'insorgente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno da parte delle autorità italiane, nonostante il riconoscimento della protezione internazionale a suo favore e dell'intervento dell'(...); che peraltro egli non avrebbe ricevuto un supporto adeguato in Italia per i suoi problemi di salute, che sarebbero compatibili con le violenze che egli avrebbe subito all'interno del (...) di G._______, che tuttavia, il ricorrente ritiene comunque che l'esame del caso di specie da parte della SEM sia incompleto e che occorrano ulteriori misure d'istruzione, al fine di valutare se una sua riammissione in Italia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, che da ultimo l'autorità inferiore avrebbe pure violato il principio della buona fede processuale, omettendo di considerare degli elementi essenziali presenti nell'inserto e l'assenza di una risposta formale da parte delle autorità italiane, senza istruire in modo completo e corretto il caso di specie, anche chiedendo informazioni all'Italia sulla base della possibilità offerta in tal senso dall'art. 34 RD III, che d'ingresso è opportuno esaminare la fondatezza delle censure formali sollevate nel gravame e relative all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati), che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, norma sulla quale si basa la decisione impugnata, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che dal canto suo, il RD III, non ha lo scopo di trasferire delle persone rifugiate, bensì la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo della persona richiedente (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2), che pertanto, qualora il richiedente l'asilo ha già ottenuto protezione internazionale o sussidiaria, rispettivamente un permesso di soggiorno in un altro Stato membro del RD III, l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi risulta preclusa (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-5698/2024 del 19 settembre 2024, pag. 6, E-6373/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.3), che invece, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che nell'applicazione del predetto disposto rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi; che tra i precitati Paesi figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] con il relativo allegato 2), che tuttavia, in tale evenienza, si presuppone che tale Stato abbia espressamente garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo; che senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125), che, tornando al caso in esame, risulta dagli atti all'incarto, come l'insorgente già nell'ambito del suo colloquio Dublino, abbia asserito di aver ottenuto protezione internazionale dall'Italia, dopo aver depositato la sua domanda d'asilo il (...), tramite una sentenza che ha depositato agli atti (cfr. n. 19/3), che invero, dal decreto del (...) del (...) (cfr. n. 21/21), inserito correttamente agli atti di causa - e per questo motivo la censura mossa in tal senso al procedere della SEM nel ricorso (cfr. p.to IV, pag. 5 seg.) non può essere accolta - si evince come all'insorgente è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. italiano n. 286/1998 (cfr. n. 21/21), che nello specifico, sussisterebbero quindi, come tra l'altro reiterato nuovamente nel ricorso dall'insorgente, validi e concreti indizi che corroborerebbero una protezione accordata al ricorrente da parte dell'Italia, che se ciò fosse il caso, sarebbe di riflesso esclusa l'applicazione del RD III, rispettivamente una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi come quella sindacata, che di conseguenza, il ricorrente potrebbe essere eventualmente trasferito in Italia soltanto a fronte di un'espressa garanzia di riammissione da parte di detto Stato come sopra già evinto, che, tuttavia, e malgrado la SEM abbia prospettato l'intenzione di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi alla fine del colloquio Dublino, se fossero state confermate le dichiarazioni dell'interessato di concessione della protezione italiana (cfr. n. 19/3), l'autorità inferiore non ha svolto alcun accertamento volto ad appurare tale questione, né men che meno ha richiesto una garanzia di riammissione per il ricorrente, che su questo aspetto, l'autorità sindacata, non ha quindi accertato in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti, che invero la stessa avrebbe dovuto, sulla scorta delle allegazioni del ricorrente e della documentazione presentata da egli a supporto, ottenere dalle competenti autorità italiane le necessarie informazioni circa lo statuto del ricorrente in Italia - che quindi confermassero o negassero quanto da egli asserito e supportato dalla sentenza italiana presentata agli atti - prima di pronunciare il suo eventuale trasferimento sulla base del RD III, che tuttavia la SEM si è astenuta da effettuare gli ulteriori accertamenti che si rivelavano necessari per determinare la procedura applicabile alla fattispecie, preferendo invece applicare prematuramente il RD III, nell'ambito del quale, s'imponeva perlomeno una preliminare richiesta d'informazioni alle autorità italiane sulla base dell'art. 34 RD III, che vista l'istruzione carente, l'autorità inferiore non poteva pronunciarsi opportunamente neppure sul suo trasferimento verso l'Italia, che, ciò posto, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), violando il suo obbligo istruttorio, che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti; che ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se un tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191), che nel caso concreto, essendo l'amministrazione delle prove da richiedere in specie troppo gravosa e nelle prerogative dell'autorità inferiore, come pure al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM del 24 gennaio 2025 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore per nuova istruzione e la pronuncia di una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), che in particolare, il Tribunale, invita la SEM ad ottenere innanzitutto le necessarie informazioni in punto allo statuto del ricorrente ed al suo permesso di soggiorno in Italia, con la conseguenza che, in caso di protezione accordata da quest'ultimo Paese, essa non potrà di principio ricorrente all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che in esito, l'autorità inferiore dovrà poi nuovamente pronunciarsi sulla domanda d'asilo dell'interessato, fondandosi su tutta la documentazione presentata da quest'ultimo, anche su quella allegata al ricorso, che alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale ritiene inoltre di potersi esimere dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto, che inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 4 febbraio 2025 sono revocate, che altresì, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto, che infine, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 24 gennaio 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: