Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, essendo osservato come il ricorrente ha tempestivamente regolarizzato il ricorso come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 6 maggio 2025 (cfr. supra lett. H). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Innanzitutto, il ricorrente nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 2 seg.), si prevale di alcune irregolarità procedurali che ci sarebbero state, a mente sua, nella trattazione della sua pratica da parte della SEM e della sua allora rappresentante legale e che configurerebbero una violazione del diritto ad un ricorso effettivo previsto dall'art. 13 CEDU (RS 0.101).
E. 4.2 Ora, del supposto ricorso che la sua allora ancora rappresentante legale avrebbe presentato alla SEM, senza che egli ne fosse informato o avvisato e con il suo nome sbagliato, non se ne trova traccia agli atti. In realtà, l'unico documento che porta tale data e che è stato presentato riportando il nome del ricorrente scorretto (F._______ invece che A._______), risulta essere lo scritto del 26 marzo 2025 indirizzato alla SEM a completamento della documentazione già trasmessa in precedenza (cfr. anche supra lett. C). Non si ravvede pertanto, né nel procedere della rappresentante legale né nel contenuto dello stesso, alcun pregiudizio per il ricorrente. D'altronde, neppure si può seguire l'insorgente laddove ritiene che non gli sarebbe stata data la reale possibilità di difendersi, in quanto egli ha potuto presentare, a seguito di entrambe le decisioni della SEM del 24 gennaio 2025 rispettivamente del 24 aprile 2025 - e qui impugnata - dei ricorsi, che sono tra l'altro sufficientemente corposi e completi. Del resto, per quanto attiene al fatto che la rappresentanza legale avrebbe rifiutato di assisterlo per l'ulteriore ricorso inoltrato al Tribunale, si rileva come tale possibilità è effettivamente concessa per legge al rappresentante legale (cfr. art. 102h cpv. 4 LAsi). Si denota inoltre come in merito a tale aspetto, il ricorrente è comunque riuscito ad inoltrare personalmente un ricorso, dimostrando anche nella sua formulazione, di aver ben compreso la decisione della SEM del 24 aprile 2025. Altresì, malgrado le sue lamentele, egli non ha formulato alcuna richiesta specifica al Tribunale di nomina di un patrocinatore d'ufficio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 4.3 Pertanto, non si ravvede alcuna violazione dell'art. 13 CEDU nel suo caso e le sue censure formali, destituite di ogni fondamento, sono respinte.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.3.1 Nel caso in narrativa, si evince dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Italia il (...) - ed in questo Paese avrebbe in particolare ottenuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. italiano n. 286/1998 - circostanze che sono state pure confermate, almeno parzialmente, dall'insorgente (cfr. n. 11/1, 19/3 e 21/21). La SEM, l'8 gennaio 2025, ha presentato una domanda di ripresa in carico all'Italia fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/7). Inoltre, la SEM, a seguito del ricorso del 3 febbraio 2025, ha richiesto all'Italia l'estensione del termine di trasferimento dell'insorgente, in data 19 febbraio 2025 (cfr. n. 36/3). Successivamente, dando seguito alla sentenza F-699/2025 del 10 febbraio 2025 del Tribunale, l'autorità inferiore ha svolto degli ulteriori accertamenti riguardo allo statuto del ricorrente in Italia ed alla procedura applicabile al suo caso di specie, formulando delle richieste specifiche all'indirizzo dell'autorità italiana preposta (cfr. n. 38/24). L'Italia ha risposto alle stesse in data 21 febbraio 2025, sottolineando come la protezione speciale di cui dispone il ricorrente non corrisponda ad alcun tipo di protezione internazionale e che, i casi di questo genere, sottostanno completamente alla procedura Dublino (cfr. n. 44/1).
E. 5.3.2 Il ricorrente, nel suo gravame, ritiene tuttavia che, poiché gli sarebbe stato riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di richiesta di protezione internazionale presentata in Italia, il suo caso andrebbe trattato secondo l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549), e non, come fatto erroneamente dalla SEM, svolgendo la procedura secondo il RD III (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 2). Ora, il Tribunale osserva in proposito come, alla stessa stregua di quanto motivato correttamente dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4), dalla risposta fornita dall'Italia in data 21 febbraio 2025, risulta come il permesso per protezione speciale riconosciuto al ricorrente, non sia equiparabile ad una protezione internazionale (cfr. n. 44/1). Tale risposta da parte italiana, fuga inoltre ogni dubbio circa lo statuto che ha l'insorgente in Italia - al quale non è stata riconosciuta alcuna protezione internazionale, bensì soltanto una protezione speciale con il decreto del (...) del (...) (cfr. n. 21/21) - e sulla procedura applicabile al suo caso, ovvero quella Dublino. Circostanze che non erano invece risultate sufficientemente chiarite precedentemente all'emissione della sentenza del Tribunale F-699/2025 succitata, e che proprio con quest'ultima la scrivente autorità ha chiesto alla SEM di accertare. Pertanto, le autorità italiane richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III alla domanda di ripresa in carico formulata dall'autorità elvetica preposta dell'8 gennaio 2025, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente e comporta per esse sia l'obbligo di riprenderlo in carico, sia di adottare disposizioni appropriate al suo arrivo (cfr. art. 25 par. 2 RD III).
E. 5.3.3 In considerazione quindi delle risultanze concludenti e complete che precedono, la competenza dell'Italia risulta dunque di principio data, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III e le censure ricorsuali mosse dal ricorrente alla decisione impugnata e sopra descritte (cfr. consid. 5.3.2), sono quindi respinte.
E. 6.1 Proseguendo, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, le quali si opporrebbero al trasferimento di un richiedente non particolarmente vulnerabile e senza gravi problemi di salute - come è il caso del ricorrente (cfr. infra consid. 6.2, 7 e 8) - e ciò anche se la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale paese soffrono di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1, F-945/2025 del 24 febbraio 2025 consid. 2.1, F-256/2025 del 20 gennaio 2025 consid. 7.2, F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2, F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane pertanto presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; e, tra le tante, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.2).
E. 6.2 Tornando al caso concreto, con le sue allegazioni, il ricorrente non è in grado di capovolgere la presunzione succitata. Invero, come rilevato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, l'insorgente non ha supportato i suoi asserti di mancanza di sostegno medico ed assistenziale in Italia (cfr. anche n. 19/3), con nessun elemento circostanziato e concreto. Difatti, seppure il Tribunale non intenda mettere in dubbio la verosimiglianza delle vicende da lui vissute nel CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) in G._______, vista la copiosa documentazione da lui prodotta a supporto anche con il ricorso che combacia con i suoi asserti; tuttavia risulta dalle sue stesse affermazioni e da documentazione all'inserto da lui prodotta, come invece in Italia, allorché ne avrebbe necessitato, avrebbe ricevuto le cure mediche del caso (cfr. n. 19/3; n. 21/21, pag. 5; allegato 5 al ricorso del 3 febbraio 2025). Inoltre, al contrario di quanto egli argomenta nel suo gravame, si evince dagli atti che egli ha potuto appellarsi ad un'istanza giudiziaria superiore in Italia, per far valere i suoi diritti, anche rappresentato da un legale, che gli ha riconosciuto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. n. 21/21). Altresì, egli è stato sostenuto da diverse persone ed associazioni non governative sul suolo italiano, perché potesse far valere i suoi diritti, anche di denuncia degli atti che avrebbe subito da parte di personale presente nel CPR in G._______. Peraltro, al contrario di quanto egli vuol far credere sia dalle sue allegazioni ricorsuali sia da quelle rilasciate dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/3), risulta dagli stessi atti di causa che egli dispone in Italia di famigliari, in particolare di uno (...), presso il quale egli vivrebbe dopo l'uscita dal CPR e dal quale sarebbe anche sostenuto finanziariamente (cfr. n. 21/21). Non è invece dimostrato in alcun modo che egli avrebbe richiesto alle autorità italiane, oltre al rilascio del permesso di soggiorno, anche "l'accoglimento all'interno del circuito di accoglienza a cui hanno diritto in Italia i titolari di protezione speciale" come allegato nel ricorso (cfr. p.to 6, pag. 3) e nella relazione dell'(...) del 31 gennaio 2025 (cfr. allegato al ricorso; cfr. anche allegato 6 al ricorso del 3 febbraio 2025). Invero, risulta dall'unico documento agli atti in tal senso, che egli si sia interessato, tramite l'(...), soltanto per potersi registrare su un portale al fine di prenotare un appuntamento per il rilascio del permesso di protezione speciale (cfr. scritto del 4 dicembre 2024 dell'[...], allegato 4 al ricorso del 3 febbraio 2025); mentre invece che egli abbia richiesto pure di accedere all'interno del circuito d'accoglienza per i richiedenti l'asilo in Italia, non se ne trova affatto menzione in alcun documento. Il fatto poi che egli, nonostante la decisione del (...) del (...) ed i solleciti che egli avrebbe trasmesso anche tramite un'associazione per farsi rilasciare il permesso di soggiorno (cfr. n. 19/3 e scritti dell'[...] del 4 dicembre 2024 rispettivamente del 31 gennaio 2025), non abbiano avuto ancora esito positivo, sono d'attribuire a difficoltà burocratiche ed amministrative, che però non danno atto di alcuna carenza sistematica del sistema di procedura e d'accoglienza dei richiedenti l'asilo da parte dell'Italia.
E. 6.3 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Italia, il ricorrente invoca le condizioni difficili vissute durante la sua permanenza presso il CPR di D._______ in G._______, in cui avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche, nonché la possibilità di subire dei nuovi trattamenti disumani nel caso in cui venisse rinviato in Italia. Altresì, egli correrebbe il rischio di subire degli atti contro la sua persona da parte di (...) coinvolti come (...), che lo avrebbero minacciato o ostacolato in passato. Inoltre, appellandosi al fatto che non gli sarebbe ancora stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale al quale egli avrebbe diritto, sussisterebbe per lui il rischio di venire trattenuto nuovamente in un CPR nel caso in cui l'impossibilità d'ottenere un permesso di soggiorno si prolungasse. Il suo trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe quindi contrario, a mente sua, all'art. 3 CEDU, all'art. 33 Conv. rifugiati e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Egli invoca quindi, implicitamente, l'applicazione nel suo caso specifico delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
E. 7.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.3 Per quanto attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale come già rilevato sopra, non intenda mettere in dubbio la verosimiglianza dei vissuti trascorsi dal ricorrente nel CPR di D._______ (cfr. supra consid. 6.2), alla stessa stregua della SEM (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6), anche la scrivente autorità ritiene che non vi siano indizi concreti e sufficienti né agli atti né nel ricorso, per dubitare che le autorità italiane, se sollecitate, non gli offrirebbero la protezione adeguata contro aggressioni o minacce compiute da terze persone o da singoli agenti statali. Difatti, come già in passato egli ha allegato di aver potuto denunciare, anche tramite il sostegno di associazioni non governative, i maltrattamenti di cui egli sarebbe stato vittima nel CPR di D._______, nonché di essere stato addirittura sentito dinanzi alla (...) a tal proposito, il Tribunale considera che egli potrà richiedere l'intervento delle forze di polizia o di perseguimento penale italiane, nel caso in cui egli si sentisse concretamente minacciato in futuro. Inoltre, quanto precede, porta a concludere che egli potrà far valere i suoi diritti, dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, o addirittura rivolgersi fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), nel caso ritenesse che non fossero stati rispettati nel passato i suoi diritti o che non lo saranno in futuro. Indizio ulteriore che conferma tale conclusione, è il fatto che egli si sia potuto rivolgere già in passato ad un'istanza ricorsuale italiana, che gli ha tra l'altro riconosciuto la protezione speciale in Italia. La circostanza poi che egli si sia esposto anche pubblicamente, essendosi presentato dinanzi alla (...) (cfr. n. 19/3; scritto dell'[...] del 31 gennaio 2025 allegato al ricorso), nonché avendo partecipato ad un'inchiesta giornalistica presentata il (...) all'interno della trasmissione "(...)" su (...) (cfr. n. 48/3 e scritto del [...] B._______ del 3 febbraio 2025), al contrario di quanto allegato nello scritto del 26 marzo 2025 (cfr. n. 48/3), ed implicitamente anche nel ricorso, la sua esposizione, anche mediatica, è dimostrativa dell'interesse accordato alle sue vicende anche dalle istituzioni italiane e non v'è alcun elemento concreto a sostegno della conclusione che egli rischierebbe delle ritorsioni maggiori a causa di ciò. Non v'è poi alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza né evincibile agli atti né dal ricorso, che nel caso in cui non gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno, lui rischierebbe nuovamente di subire un trattenimento in un CPR. Per il resto, ed onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle corrette e complete considerazioni della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), che non sono ribaltate da alcuna allegazione o documentazione ricorsuale rispettivamente presente agli atti.
E. 7.4 Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non rispetterebbero, o non avrebbero rispettato in passato, le norme comunitarie ed internazionali nell'esame della sua domanda d'asilo. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese.
E. 8 Per quanto infine attiene allo stato di salute del ricorrente (cfr. n. 22/2, 26/2, 32/2, 45/2, 47/2, 49/2, 51/2, 52/2 e 60/2), né le allegazioni ricorsuali né la documentazione medica supplementare annessa al ricorso - che non danno atto di alcuna diagnosi o cura medica aggiuntiva rispetto a quanto evincibile dagli atti di causa - sono in grado di ribaltare la conclusione a cui è giunta la SEM nella decisione avversata. Ovverossia, lo stato valetudinario dell'insorgente non risulta essere ostativo al suo ritorno in Italia, poiché non rientra nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.), né in quello per cui altrimenti si sarebbe dovuto ottenere dall'Italia delle pregresse garanzie specifiche circa la presa a carico immediata dal profilo medico ed alloggiativo (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 e 10.4.4). Per il resto, si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sul punto sufficiente, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). In ogni caso, l'Italia, che è legata alla direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza) e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Ciò che il ricorrente ha tra l'altro già ricevuto anche in passato (cfr. supra consid. 6.2).
E. 9 Visto quanto precede, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o ancora dagli art. 33 Conv. rifugiati o 4 CartaUE.
E. 10 Riassumendo, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 11 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM è confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 5 maggio 2025, sono revocate.
E. 12 Infine, visto l'esito della causa, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3194/2025 Sentenza del 19 maggio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 aprile 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2025. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" dell'8 gennaio 2025, è risultato che il richiedente aveva già presentato una domanda d'asilo in Italia il (...). Sulla base di tali riscontri, sempre l'8 gennaio 2025, la SEM ha trasmesso alla competente autorità italiana una domanda di ripresa in carico dell'interessato basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). La stessa è rimasta senza risposta. A.b In data (...) gennaio 2025, la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale in conformità all'art. 5 RD III, nel contesto del quale egli si è potuto segnatamente esprimere sia circa la possibile competenza dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo, sia in merito al suo stato di salute. Egli ha depositato agli atti: il suo passaporto originale e la copia del decreto del (...) del (...). A.c Tramite la decisione del 24 gennaio 2025, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia. A.d Con sentenza F-699/2025 del 10 febbraio 2025, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) ha accolto il ricorso del 3 febbraio 2025 inoltrato avverso la suddetta decisione dall'insorgente, annullando la stessa e ritrasmettendo gli atti di causa alla SEM, affinché procedesse ai sensi dei considerandi. In particolare, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad ottenere le necessarie informazioni circa lo statuto del ricorrente ed il suo permesso di soggiorno in Italia, prima di pronunciarsi nuovamente sulla domanda d'asilo dell'interessato, fondandosi su tutta la documentazione presentata da quest'ultimo, anche su quella trasmessa con il ricorso (e citata alla pag. 3 della sentenza predetta). B. B.a Sulla base di quanto precede, la SEM ha formulato all'indirizzo dell'Italia, il 19 febbraio 2025 - ritrasmessa nuovamente, poiché incompleta, su sollecito dell'Italia in data 20 febbraio 2025 - una richiesta d'informazioni ex art. 34 RD III, chiedendo se la protezione speciale ottenuta dal ricorrente corrispondesse ad una protezione internazionale, nonché se in questo caso si applicasse il RD III o meno. B.b L'autorità italiana competente, ha risposto alla suddetta richiesta il 21 febbraio 2025. C. Per il tramite dello scritto del 26 marzo 2025, l'allora rappresentante legale dell'insorgente, ha presentato delle ulteriori osservazioni a sostegno della situazione medica dell'interessato e del pericolo concreto che egli correrebbe in Italia di subire nuovi maltrattamenti o ritorsioni e che gli stessi possano aggravarsi ulteriormente, anche a causa della sua esposizione mediatica. Allo scritto è stata annessa copia di una dichiarazione del (...) B._______, non datata. D. Con decisione del 24 aprile 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-55/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo trasferimento verso l'Italia e l'esecuzione della predetta misura. E. Il 2 maggio 2025 (cfr. risultanze processuali), l'interessato, è insorto con ricorso non sottoscritto, contro la succitata decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale, concludendo all'annullamento della decisione avversata e, secondo il senso, alla trattazione in Svizzera della sua domanda d'asilo. Al ricorso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha prodotto copia dello scritto del 27 aprile 2025 del Dr. C._______; la copia del referto stilato dal Dr. C._______ riguardo alle criticità sanitarie riscontrate durante il sopralluogo presso il CPR di D._______ del (...); lo scritto dell'allora ancora rappresentante legale del 30 gennaio 2025 (in originale); la rinuncia unilaterale al mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica della E._______ del 25 aprile 2025 (in originale); varie schede mediche circa la terapia medicamentosa prescritta e data al ricorrente (in copia); fotocopia dei risultati della valutazione medica all'entrata nel Centro federale d'asilo del (...) gennaio 2025; la copia del referto dei risultati di laboratorio del 26 febbraio 2025 e il foglio d'informazioni mediche (F2) del 15 aprile 2025. F. Per il tramite di due messaggi elettronici del 3 maggio 2025, il ricorrente ha chiesto in particolare al Tribunale di considerare valido il suo ricorso anche in assenza di firma, dichiarandosi comunque disponibile a sottoscriverlo in un secondo tempo ed annettendo copia della ricevuta dell'invio postale. G. Con misure supercautelari del 5 maggio 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. H. Per mezzo della decisione incidentale del 6 maggio 2025, notificata il 9 maggio 2025 (cfr. atto del TAF n. 10), lo scrivente Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso, apponendovi la sua firma in originale, entro tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale. Il ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione richiesta con invio del 9 maggio 2025. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, essendo osservato come il ricorrente ha tempestivamente regolarizzato il ricorso come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 6 maggio 2025 (cfr. supra lett. H). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Innanzitutto, il ricorrente nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 2 seg.), si prevale di alcune irregolarità procedurali che ci sarebbero state, a mente sua, nella trattazione della sua pratica da parte della SEM e della sua allora rappresentante legale e che configurerebbero una violazione del diritto ad un ricorso effettivo previsto dall'art. 13 CEDU (RS 0.101). 4.2 Ora, del supposto ricorso che la sua allora ancora rappresentante legale avrebbe presentato alla SEM, senza che egli ne fosse informato o avvisato e con il suo nome sbagliato, non se ne trova traccia agli atti. In realtà, l'unico documento che porta tale data e che è stato presentato riportando il nome del ricorrente scorretto (F._______ invece che A._______), risulta essere lo scritto del 26 marzo 2025 indirizzato alla SEM a completamento della documentazione già trasmessa in precedenza (cfr. anche supra lett. C). Non si ravvede pertanto, né nel procedere della rappresentante legale né nel contenuto dello stesso, alcun pregiudizio per il ricorrente. D'altronde, neppure si può seguire l'insorgente laddove ritiene che non gli sarebbe stata data la reale possibilità di difendersi, in quanto egli ha potuto presentare, a seguito di entrambe le decisioni della SEM del 24 gennaio 2025 rispettivamente del 24 aprile 2025 - e qui impugnata - dei ricorsi, che sono tra l'altro sufficientemente corposi e completi. Del resto, per quanto attiene al fatto che la rappresentanza legale avrebbe rifiutato di assisterlo per l'ulteriore ricorso inoltrato al Tribunale, si rileva come tale possibilità è effettivamente concessa per legge al rappresentante legale (cfr. art. 102h cpv. 4 LAsi). Si denota inoltre come in merito a tale aspetto, il ricorrente è comunque riuscito ad inoltrare personalmente un ricorso, dimostrando anche nella sua formulazione, di aver ben compreso la decisione della SEM del 24 aprile 2025. Altresì, malgrado le sue lamentele, egli non ha formulato alcuna richiesta specifica al Tribunale di nomina di un patrocinatore d'ufficio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi. 4.3 Pertanto, non si ravvede alcuna violazione dell'art. 13 CEDU nel suo caso e le sue censure formali, destituite di ogni fondamento, sono respinte. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.3 5.3.1 Nel caso in narrativa, si evince dagli atti che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Italia il (...) - ed in questo Paese avrebbe in particolare ottenuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. italiano n. 286/1998 - circostanze che sono state pure confermate, almeno parzialmente, dall'insorgente (cfr. n. 11/1, 19/3 e 21/21). La SEM, l'8 gennaio 2025, ha presentato una domanda di ripresa in carico all'Italia fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/7). Inoltre, la SEM, a seguito del ricorso del 3 febbraio 2025, ha richiesto all'Italia l'estensione del termine di trasferimento dell'insorgente, in data 19 febbraio 2025 (cfr. n. 36/3). Successivamente, dando seguito alla sentenza F-699/2025 del 10 febbraio 2025 del Tribunale, l'autorità inferiore ha svolto degli ulteriori accertamenti riguardo allo statuto del ricorrente in Italia ed alla procedura applicabile al suo caso di specie, formulando delle richieste specifiche all'indirizzo dell'autorità italiana preposta (cfr. n. 38/24). L'Italia ha risposto alle stesse in data 21 febbraio 2025, sottolineando come la protezione speciale di cui dispone il ricorrente non corrisponda ad alcun tipo di protezione internazionale e che, i casi di questo genere, sottostanno completamente alla procedura Dublino (cfr. n. 44/1). 5.3.2 Il ricorrente, nel suo gravame, ritiene tuttavia che, poiché gli sarebbe stato riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di richiesta di protezione internazionale presentata in Italia, il suo caso andrebbe trattato secondo l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549), e non, come fatto erroneamente dalla SEM, svolgendo la procedura secondo il RD III (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 2). Ora, il Tribunale osserva in proposito come, alla stessa stregua di quanto motivato correttamente dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4), dalla risposta fornita dall'Italia in data 21 febbraio 2025, risulta come il permesso per protezione speciale riconosciuto al ricorrente, non sia equiparabile ad una protezione internazionale (cfr. n. 44/1). Tale risposta da parte italiana, fuga inoltre ogni dubbio circa lo statuto che ha l'insorgente in Italia - al quale non è stata riconosciuta alcuna protezione internazionale, bensì soltanto una protezione speciale con il decreto del (...) del (...) (cfr. n. 21/21) - e sulla procedura applicabile al suo caso, ovvero quella Dublino. Circostanze che non erano invece risultate sufficientemente chiarite precedentemente all'emissione della sentenza del Tribunale F-699/2025 succitata, e che proprio con quest'ultima la scrivente autorità ha chiesto alla SEM di accertare. Pertanto, le autorità italiane richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III alla domanda di ripresa in carico formulata dall'autorità elvetica preposta dell'8 gennaio 2025, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente e comporta per esse sia l'obbligo di riprenderlo in carico, sia di adottare disposizioni appropriate al suo arrivo (cfr. art. 25 par. 2 RD III). 5.3.3 In considerazione quindi delle risultanze concludenti e complete che precedono, la competenza dell'Italia risulta dunque di principio data, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III e le censure ricorsuali mosse dal ricorrente alla decisione impugnata e sopra descritte (cfr. consid. 5.3.2), sono quindi respinte. 6. 6.1 Proseguendo, risulta dalla giurisprudenza recente dello scrivente Tribunale che questa autorità ritenga che non vi sia l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in Italia, le quali si opporrebbero al trasferimento di un richiedente non particolarmente vulnerabile e senza gravi problemi di salute - come è il caso del ricorrente (cfr. infra consid. 6.2, 7 e 8) - e ciò anche se la procedura d'asilo ed il sistema d'accoglienza e d'assistenza sociale in tale paese soffrono di puntuali deficienze (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e 10.4; cfr. anche le sentenze del TAF F-355/2025 del 24 gennaio 2025 consid. 4.1, F-945/2025 del 24 febbraio 2025 consid. 2.1, F-256/2025 del 20 gennaio 2025 consid. 7.2, F-4539/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.2, F-741/2025 dell'11 febbraio 2025 consid. 3.2). Pertanto, il rispetto da parte dell'Italia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo in materia di procedura d'asilo e d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la proibizione di maltrattamenti prevista agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), rimane pertanto presunto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 valutazione confermata anche nella sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 precitata consid. 10.2; e, tra le tante, la sentenza del TAF F-4539/2024 succitata consid. 3.2). 6.2 Tornando al caso concreto, con le sue allegazioni, il ricorrente non è in grado di capovolgere la presunzione succitata. Invero, come rilevato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, l'insorgente non ha supportato i suoi asserti di mancanza di sostegno medico ed assistenziale in Italia (cfr. anche n. 19/3), con nessun elemento circostanziato e concreto. Difatti, seppure il Tribunale non intenda mettere in dubbio la verosimiglianza delle vicende da lui vissute nel CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) in G._______, vista la copiosa documentazione da lui prodotta a supporto anche con il ricorso che combacia con i suoi asserti; tuttavia risulta dalle sue stesse affermazioni e da documentazione all'inserto da lui prodotta, come invece in Italia, allorché ne avrebbe necessitato, avrebbe ricevuto le cure mediche del caso (cfr. n. 19/3; n. 21/21, pag. 5; allegato 5 al ricorso del 3 febbraio 2025). Inoltre, al contrario di quanto egli argomenta nel suo gravame, si evince dagli atti che egli ha potuto appellarsi ad un'istanza giudiziaria superiore in Italia, per far valere i suoi diritti, anche rappresentato da un legale, che gli ha riconosciuto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. n. 21/21). Altresì, egli è stato sostenuto da diverse persone ed associazioni non governative sul suolo italiano, perché potesse far valere i suoi diritti, anche di denuncia degli atti che avrebbe subito da parte di personale presente nel CPR in G._______. Peraltro, al contrario di quanto egli vuol far credere sia dalle sue allegazioni ricorsuali sia da quelle rilasciate dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/3), risulta dagli stessi atti di causa che egli dispone in Italia di famigliari, in particolare di uno (...), presso il quale egli vivrebbe dopo l'uscita dal CPR e dal quale sarebbe anche sostenuto finanziariamente (cfr. n. 21/21). Non è invece dimostrato in alcun modo che egli avrebbe richiesto alle autorità italiane, oltre al rilascio del permesso di soggiorno, anche "l'accoglimento all'interno del circuito di accoglienza a cui hanno diritto in Italia i titolari di protezione speciale" come allegato nel ricorso (cfr. p.to 6, pag. 3) e nella relazione dell'(...) del 31 gennaio 2025 (cfr. allegato al ricorso; cfr. anche allegato 6 al ricorso del 3 febbraio 2025). Invero, risulta dall'unico documento agli atti in tal senso, che egli si sia interessato, tramite l'(...), soltanto per potersi registrare su un portale al fine di prenotare un appuntamento per il rilascio del permesso di protezione speciale (cfr. scritto del 4 dicembre 2024 dell'[...], allegato 4 al ricorso del 3 febbraio 2025); mentre invece che egli abbia richiesto pure di accedere all'interno del circuito d'accoglienza per i richiedenti l'asilo in Italia, non se ne trova affatto menzione in alcun documento. Il fatto poi che egli, nonostante la decisione del (...) del (...) ed i solleciti che egli avrebbe trasmesso anche tramite un'associazione per farsi rilasciare il permesso di soggiorno (cfr. n. 19/3 e scritti dell'[...] del 4 dicembre 2024 rispettivamente del 31 gennaio 2025), non abbiano avuto ancora esito positivo, sono d'attribuire a difficoltà burocratiche ed amministrative, che però non danno atto di alcuna carenza sistematica del sistema di procedura e d'accoglienza dei richiedenti l'asilo da parte dell'Italia. 6.3 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Italia, il ricorrente invoca le condizioni difficili vissute durante la sua permanenza presso il CPR di D._______ in G._______, in cui avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche, nonché la possibilità di subire dei nuovi trattamenti disumani nel caso in cui venisse rinviato in Italia. Altresì, egli correrebbe il rischio di subire degli atti contro la sua persona da parte di (...) coinvolti come (...), che lo avrebbero minacciato o ostacolato in passato. Inoltre, appellandosi al fatto che non gli sarebbe ancora stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale al quale egli avrebbe diritto, sussisterebbe per lui il rischio di venire trattenuto nuovamente in un CPR nel caso in cui l'impossibilità d'ottenere un permesso di soggiorno si prolungasse. Il suo trasferimento nel predetto Stato membro sarebbe quindi contrario, a mente sua, all'art. 3 CEDU, all'art. 33 Conv. rifugiati e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Egli invoca quindi, implicitamente, l'applicazione nel suo caso specifico delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 7.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3 Per quanto attiene alle condizioni di vita in Italia, malgrado il Tribunale come già rilevato sopra, non intenda mettere in dubbio la verosimiglianza dei vissuti trascorsi dal ricorrente nel CPR di D._______ (cfr. supra consid. 6.2), alla stessa stregua della SEM (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6), anche la scrivente autorità ritiene che non vi siano indizi concreti e sufficienti né agli atti né nel ricorso, per dubitare che le autorità italiane, se sollecitate, non gli offrirebbero la protezione adeguata contro aggressioni o minacce compiute da terze persone o da singoli agenti statali. Difatti, come già in passato egli ha allegato di aver potuto denunciare, anche tramite il sostegno di associazioni non governative, i maltrattamenti di cui egli sarebbe stato vittima nel CPR di D._______, nonché di essere stato addirittura sentito dinanzi alla (...) a tal proposito, il Tribunale considera che egli potrà richiedere l'intervento delle forze di polizia o di perseguimento penale italiane, nel caso in cui egli si sentisse concretamente minacciato in futuro. Inoltre, quanto precede, porta a concludere che egli potrà far valere i suoi diritti, dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, o addirittura rivolgersi fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), nel caso ritenesse che non fossero stati rispettati nel passato i suoi diritti o che non lo saranno in futuro. Indizio ulteriore che conferma tale conclusione, è il fatto che egli si sia potuto rivolgere già in passato ad un'istanza ricorsuale italiana, che gli ha tra l'altro riconosciuto la protezione speciale in Italia. La circostanza poi che egli si sia esposto anche pubblicamente, essendosi presentato dinanzi alla (...) (cfr. n. 19/3; scritto dell'[...] del 31 gennaio 2025 allegato al ricorso), nonché avendo partecipato ad un'inchiesta giornalistica presentata il (...) all'interno della trasmissione "(...)" su (...) (cfr. n. 48/3 e scritto del [...] B._______ del 3 febbraio 2025), al contrario di quanto allegato nello scritto del 26 marzo 2025 (cfr. n. 48/3), ed implicitamente anche nel ricorso, la sua esposizione, anche mediatica, è dimostrativa dell'interesse accordato alle sue vicende anche dalle istituzioni italiane e non v'è alcun elemento concreto a sostegno della conclusione che egli rischierebbe delle ritorsioni maggiori a causa di ciò. Non v'è poi alcun indizio di qualsivoglia sostanza e concretezza né evincibile agli atti né dal ricorso, che nel caso in cui non gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno, lui rischierebbe nuovamente di subire un trattenimento in un CPR. Per il resto, ed onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle corrette e complete considerazioni della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), che non sono ribaltate da alcuna allegazione o documentazione ricorsuale rispettivamente presente agli atti. 7.4 Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non rispetterebbero, o non avrebbero rispettato in passato, le norme comunitarie ed internazionali nell'esame della sua domanda d'asilo. Inoltre, egli non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che l'Italia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese.
8. Per quanto infine attiene allo stato di salute del ricorrente (cfr. n. 22/2, 26/2, 32/2, 45/2, 47/2, 49/2, 51/2, 52/2 e 60/2), né le allegazioni ricorsuali né la documentazione medica supplementare annessa al ricorso - che non danno atto di alcuna diagnosi o cura medica aggiuntiva rispetto a quanto evincibile dagli atti di causa - sono in grado di ribaltare la conclusione a cui è giunta la SEM nella decisione avversata. Ovverossia, lo stato valetudinario dell'insorgente non risulta essere ostativo al suo ritorno in Italia, poiché non rientra nella restrittiva giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.), né in quello per cui altrimenti si sarebbe dovuto ottenere dall'Italia delle pregresse garanzie specifiche circa la presa a carico immediata dal profilo medico ed alloggiativo (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 e 10.4.4). Per il resto, si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sul punto sufficiente, completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). In ogni caso, l'Italia, che è legata alla direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza) e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Ciò che il ricorrente ha tra l'altro già ricevuto anche in passato (cfr. supra consid. 6.2).
9. Visto quanto precede, il trasferimento del ricorrente verso l'Italia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o ancora dagli art. 33 Conv. rifugiati o 4 CartaUE.
10. Riassumendo, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
11. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM è confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 5 maggio 2025, sono revocate.
12. Infine, visto l'esito della causa, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: