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F-6986/2025

F-6986/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d' asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 Il ricorrente intende avvalersi di una presunta violazione del diritto di essere sentito (art. 29 PA combinato disposto con art. 29 cpv. 2 Cost.). In particolare, nell'ambito del colloquio Dublino, il quale sarebbe durato meno di 25 minuti, egli non avrebbe avuto la piena possibilità di esprimersi, data la scarsità di tempo per potere prendere posizione in maniera completa sulle tematiche trattate ed essendo tale incontro caratterizzato da vari disturbi tecnici. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale F- 5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1).

E. 2.2 Le allegazioni del ricorrente non risultano supportate da alcun mezzo di prova sufficiente per dimostrare che egli non avrebbe avuto tempo sufficiente per potersi esprimere sulle questioni rilevanti ai fini della procedura. Dal verbale del colloquio Dublino, infatti, emerge che il ricorrente si è espresso sul suo viaggio che lo ha portato in Europa (cfr. SEM-atti 17/3, p. 1), così come sulla possibile responsabilità del Portogallo per il trattamento materiale della richiesta d'asilo e sul suo stato di salute (cfr. SEM-atti 17/3, p. 2 e 3). Pertanto, egli si è espresso su tutte le tematiche che, al fine di una procedura Dublino, erano necessarie per stabilire lo Stato competente per la trattazione della richiesta d'asilo. Inoltre, il ricorrente ha firmato il verbale (cfr. SEM-atti 17/3, p. 3), per cui ha affermato di avere compreso appieno le affermazioni riportate agli atti. Infine, va rammentato che il ricorrente, il quale nella procedura innanzi l'autorità inferiore risultava patrocinato da un rappresentante legale (cfr. SEM-atti 13/1), aveva la piena possibilità di inoltrare una presa di posizione completa o ulteriori osservazioni e nuovi mezzi di prova, qualora avesse ritenuto che il colloquio Dublino non fosse risultato sufficiente per esibire le proprie ragioni. Di conseguenza le censure formali mosse dal ricorrente risultano prive di fondamento. Per le stesse ragioni non risulta nemmeno che il colloquio Dublino sia stato svolto in maniera non conforme alle condizioni prescritte all'art. 5 RD III, nonostante apparenti disguidi tecnici riportati agli atti (cfr. SEM-atti 17/3, nota a fine pagina), che tuttavia non ne hanno compromesso né le modalità di svolgimento, né tantomeno lo scopo.

E. 3 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe al Portogallo giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Non avendo il Portogallo dato risposta alla richiesta formulata il 19 agosto 2025, entro il termine di due settimane sancito dall'art. 25 par. 1 e 2 RD III, le autorità di suddetto Paese hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente. Pertanto il Portogallo è di principio competente (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-3194/2025 del 19 maggio 2025 consid. 5.3.2).

E. 4.1 L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo portoghese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale D-1904/2024 del 5 aprile 2024 pag. 3; F-3245/2025 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-38030/2022 del 9 settembre 2022 consid. 6.5.2) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Portogallo. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 4.2 Le allegazioni fatte valere in procedura di ricorso non permettono di ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore. Infatti, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che egli sia effettivamente minacciato da un'organizzazione criminale albanese in Portogallo, data la sua relazione con una ragazza rumena da cui sarebbe sorto lo stato di gravidanza di quest'ultima (cfr. act. 1, p. 2). In particolare, non risulta nessun documento ufficiale delle autorità portoghesi, né alcuna testimonianza prodotta agli atti, che attesti in maniera univoca che il ricorrente sia stato vittima di una sparatoria il 27 luglio 2025 o che una banda albanese fosse venuta a cercarlo in Spagna. Nemmeno la copia della denuncia inoltrata alle autorità spagnole e prodotta innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 22/1) permette di dimostrare con la dovuta certezza che egli sia effettivamente sottoposto ad un pericolo per la propria incolumità una volta giunto su suolo portoghese. Lo stesso ricorrente ha ammesso di non avere riportato tali fatti alle autorità portoghesi, da cui si deduce la scarsa verosimiglianza del racconto. Va tuttavia rammentato che anche qualora le minacce fatte valere venissero rese verosimili e/o sufficientemente dimostrate, il Portogallo dispone di un sistema giudiziario funzionante essendo uno Stato di diritto membro dell'Unione europea, da cui si deduce la capacità di far rispettare le leggi e di garantire un'adeguata protezione a chi lo richiedesse qualora ciò risultasse necessario (cfr. sentenza del Tribunale del 24 giugno 2022 D-2484/2022 consid. 9.4.2). Pertanto spetterà al ricorrente presentare le proprie istanze presso le competenti autorità portoghesi, qualora ritenesse che la propria vita sia in pericolo o che i propri diritti vengano violati.

E. 4.3 Infine, neanche lo stato di salute del ricorrente permette un giudizio differente da quello elaborato dall'autorità inferiore. Agli atti infatti risultano la presenza di epilessia, ipertonia e dolori lombari cronici, così come insonnia (cfr. SEM-atti 27/2; 30/1). Inoltre, risultano sufficientemente attestate quattro ernie discali ed allergia alla penicillina 4 (cfr. SEM-atti 15/3). Da un formulario inoltrato alle autorità cantonali emerge infine una pressione sanguigna elevata (SEM-atti 18/1). Nessuna delle problematiche agli atti, tuttavia, risulta di un'entità o un'intensità tale da risultare ostativa per un allontanamento verso il Portogallo (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). D'altronde, il Portogallo dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese. Di conseguenza, non sussiste alcun pericolo di un trattamento contrario alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU.

E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 15 settembre 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

E. 6 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina successiva) Per tali motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e alle autorità competenti cantonali. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6986/2025 Sentenza del 16 settembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Cuba, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. Il 5 agosto 2025 il ricorrente ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Da ricerche effettuate dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) nella banca dati di ricerca "Eurodac" è emersa una domanda d'asilo pregressa in Portogallo del 2 aprile 2025. Il 7 agosto 2025 il ricorrente ha inoltrato il proprio passaporto originale alla SEM. B. Il 18 agosto 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad una possibile responsabilità delle autorità portoghesi per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. Inoltre, gli è stata data la possibilità di esprimersi sul suo stato di salute. C. Il 19 agosto 2025 la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico alle autorità portoghesi sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A tale richiesta non ha fatto seguito alcuna risposta del Portogallo. D. Lo stesso giorno il rappresentante legale del ricorrente ha inoltrato presso la SEM uno scritto comprensivo di una chiavetta USB provvista di nuovi mezzi di prova. Il 25 agosto 2025 la SEM ha restituito la chiavetta USB al ricorrente. E. Con decisione del 9 settembre 2025, pervenuta al ricorrente il giorno successivo, la SEM non è entrata nella richiesta d'asilo, ha pronunciato il trasferimento verso il Portogallo e l'esecuzione di tale misura, disponendo che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), domandando - nel senso -l'annullamento della precitata decisione ed il trattamento materiale della sua richiesta d'asilo da parte della Svizzera. Inoltre egli domanda che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo e la sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento. G. Con ordinanza del 15 settembre 2025 il giudice istruttore ha predisposto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. H. Con scritto del 12 settembre 2025, pervenuto al TAF il 16 settembre 2025, il ricorrente ha nuovamente inoltrato una copia della sua memoria di ricorso. Diritto: 1. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d' asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (o una seconda giudice) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Il ricorrente intende avvalersi di una presunta violazione del diritto di essere sentito (art. 29 PA combinato disposto con art. 29 cpv. 2 Cost.). In particolare, nell'ambito del colloquio Dublino, il quale sarebbe durato meno di 25 minuti, egli non avrebbe avuto la piena possibilità di esprimersi, data la scarsità di tempo per potere prendere posizione in maniera completa sulle tematiche trattate ed essendo tale incontro caratterizzato da vari disturbi tecnici. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis: sentenza del Tribunale F- 5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1). 2.2 Le allegazioni del ricorrente non risultano supportate da alcun mezzo di prova sufficiente per dimostrare che egli non avrebbe avuto tempo sufficiente per potersi esprimere sulle questioni rilevanti ai fini della procedura. Dal verbale del colloquio Dublino, infatti, emerge che il ricorrente si è espresso sul suo viaggio che lo ha portato in Europa (cfr. SEM-atti 17/3, p. 1), così come sulla possibile responsabilità del Portogallo per il trattamento materiale della richiesta d'asilo e sul suo stato di salute (cfr. SEM-atti 17/3, p. 2 e 3). Pertanto, egli si è espresso su tutte le tematiche che, al fine di una procedura Dublino, erano necessarie per stabilire lo Stato competente per la trattazione della richiesta d'asilo. Inoltre, il ricorrente ha firmato il verbale (cfr. SEM-atti 17/3, p. 3), per cui ha affermato di avere compreso appieno le affermazioni riportate agli atti. Infine, va rammentato che il ricorrente, il quale nella procedura innanzi l'autorità inferiore risultava patrocinato da un rappresentante legale (cfr. SEM-atti 13/1), aveva la piena possibilità di inoltrare una presa di posizione completa o ulteriori osservazioni e nuovi mezzi di prova, qualora avesse ritenuto che il colloquio Dublino non fosse risultato sufficiente per esibire le proprie ragioni. Di conseguenza le censure formali mosse dal ricorrente risultano prive di fondamento. Per le stesse ragioni non risulta nemmeno che il colloquio Dublino sia stato svolto in maniera non conforme alle condizioni prescritte all'art. 5 RD III, nonostante apparenti disguidi tecnici riportati agli atti (cfr. SEM-atti 17/3, nota a fine pagina), che tuttavia non ne hanno compromesso né le modalità di svolgimento, né tantomeno lo scopo.

3. La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe al Portogallo giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Non avendo il Portogallo dato risposta alla richiesta formulata il 19 agosto 2025, entro il termine di due settimane sancito dall'art. 25 par. 1 e 2 RD III, le autorità di suddetto Paese hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente. Pertanto il Portogallo è di principio competente (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-3194/2025 del 19 maggio 2025 consid. 5.3.2). 4. 4.1 L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo portoghese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale D-1904/2024 del 5 aprile 2024 pag. 3; F-3245/2025 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-38030/2022 del 9 settembre 2022 consid. 6.5.2) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso il Portogallo. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.2 Le allegazioni fatte valere in procedura di ricorso non permettono di ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore. Infatti, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che egli sia effettivamente minacciato da un'organizzazione criminale albanese in Portogallo, data la sua relazione con una ragazza rumena da cui sarebbe sorto lo stato di gravidanza di quest'ultima (cfr. act. 1, p. 2). In particolare, non risulta nessun documento ufficiale delle autorità portoghesi, né alcuna testimonianza prodotta agli atti, che attesti in maniera univoca che il ricorrente sia stato vittima di una sparatoria il 27 luglio 2025 o che una banda albanese fosse venuta a cercarlo in Spagna. Nemmeno la copia della denuncia inoltrata alle autorità spagnole e prodotta innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 22/1) permette di dimostrare con la dovuta certezza che egli sia effettivamente sottoposto ad un pericolo per la propria incolumità una volta giunto su suolo portoghese. Lo stesso ricorrente ha ammesso di non avere riportato tali fatti alle autorità portoghesi, da cui si deduce la scarsa verosimiglianza del racconto. Va tuttavia rammentato che anche qualora le minacce fatte valere venissero rese verosimili e/o sufficientemente dimostrate, il Portogallo dispone di un sistema giudiziario funzionante essendo uno Stato di diritto membro dell'Unione europea, da cui si deduce la capacità di far rispettare le leggi e di garantire un'adeguata protezione a chi lo richiedesse qualora ciò risultasse necessario (cfr. sentenza del Tribunale del 24 giugno 2022 D-2484/2022 consid. 9.4.2). Pertanto spetterà al ricorrente presentare le proprie istanze presso le competenti autorità portoghesi, qualora ritenesse che la propria vita sia in pericolo o che i propri diritti vengano violati. 4.3 Infine, neanche lo stato di salute del ricorrente permette un giudizio differente da quello elaborato dall'autorità inferiore. Agli atti infatti risultano la presenza di epilessia, ipertonia e dolori lombari cronici, così come insonnia (cfr. SEM-atti 27/2; 30/1). Inoltre, risultano sufficientemente attestate quattro ernie discali ed allergia alla penicillina 4 (cfr. SEM-atti 15/3). Da un formulario inoltrato alle autorità cantonali emerge infine una pressione sanguigna elevata (SEM-atti 18/1). Nessuna delle problematiche agli atti, tuttavia, risulta di un'entità o un'intensità tale da risultare ostativa per un allontanamento verso il Portogallo (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). D'altronde, il Portogallo dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese. Di conseguenza, non sussiste alcun pericolo di un trattamento contrario alle garanzie prescritte dall'art. 3 CEDU.

5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 15 settembre 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina successiva) Per tali motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e alle autorità competenti cantonali. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: