Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1904/2024 Sentenza del 5 aprile 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Angola, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2023, dagli atti risultano essere stati depositati il passaporto originale ed il suo permesso di soggiorno portoghese valido sino al (...) luglio 2024, il verbale del colloquio Dublino del (...) gennaio 2024 (cfr. atto SEMn. [{...}]-22/3), il rapporto MayDay del (...) gennaio 2024 trasmesso il (...) gennaio 2024 unitamente a 6 documenti relativi al soggiorno portoghese della ricorrente (cfr. atti SEM n. 25/2 e 26/4), l'audizione del (...) gennaio 2024 specifica sulla Tratta di esseri umani (TEU), a seguito della quale è stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e le è stato concesso un periodo di recupero e riflessione di 30 giorni tra il (...) gennaio 2024 e il (...) febbraio 2024, la richiesta di ammissione del (...) gennaio 2024 fondata sull'art. 12 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità portoghesi (cfr. atto SEM n. 31/13) e la risposta positiva da parte di queste ultime del (...) marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 56/2), la dichiarazione di consenso del (...) febbraio 2024 ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale (cfr. atto SEM n. 45/2), la segnalazione della SEM del (...) febbraio 2024 alla policy TEU, che a sua volta ha segnalato il caso della richiedente al Commissariato di coordinazione 2 della Fedpol (cfr. atti SEM n. 46/2, 47/2 e 48/2), il riscontro del (...) marzo 2024 trasmesso dalla Fedpol alla SEM, con cui comunica che in Svizzera non risulta essere aperta una procedura penale e che le informazioni raccolte saranno trasmesse alle autorità portoghesi (cfr. atto SEM n. 55/2), la decisione della SEM del 21 marzo 2024, notificata il 25 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 61/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessata verso il Portogallo, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:il Tribunale) del 27 marzo 2024 (data d'entrata: 28 marzo 2024), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessata ha dichiarato di non voler essere trasferita in Portogallo, poiché la signora B._______ potrebbe farle male, che l'autorità inferiore ha escluso che in Portogallo sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013); che inoltre il Portogallo è firmatario del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (Protocollo di Palermo; RS 0.311.542) e ne applica le normative, che nel ricorso l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver preso in considerazione il proprio PTSD, che sicuramente si acuirebbe in caso di trasferimento in Portogallo; che inoltre in Portogallo ella rischierebbe potenzialmente di essere vittima di tratta secondaria di esseri umani; che pertanto richiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 RD III, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che il Portogallo ha riconosciuto la propria competenza; che di conseguenza la competenza del Portogallo è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Portogallo sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-2704/2022 del 30 giugno 2022); che la presunzione secondo cui il Portogallo agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che il Portogallo non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità allontanino l'insorgente in un Paese ove ella potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Portogallo della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 13/2, 15/2, 20/2, 23/2, 27/4, 34/3, 41/2, 43/2, 44/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/3, 53/2, 54/3, 57/2 e 63/2); che del resto è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che per quanto attiene il rischio di tratta di esseri umani secondaria, in quanto nell'allegato ricorsuale non è stato fornito alcun nuovo elemento concreto, si rimanda a quanto indicato dall'autorità inferiore nella propria decisione, che il Portogallo è pertanto tenuto a riprendere in carico la ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che essendo il ricorso privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: