Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2704/2022 Sentenza del 30 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Somalia, c/o CFA Pasture, Via Motta 4 A, 6828 Balerna, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 13 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 19 maggio 2022, la procura sottoscritta l'11 aprile 2022 in favore della Protezione giuridica, il verbale del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) svoltosi il 19 maggio 2022, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 giugno 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 33/1), mediante la detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso il Portogallo, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 34/1), il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 giugno 2022 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha chiesto che si entrasse nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che in casu, un confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte del Portogallo, di un visto Schengen emesso in favore dell'interessata per il periodo 11 marzo 2022 - 9 aprile 2022, che nell'ambito del colloquio Dublino, la ricorrente ha affermato di non aver mai vissuto in detto Paese, precisando che non vi sono motivi per i quali ella non voglia trasferirsi in Portogallo, se non che in Svizzera risiederebbero alcuni suoi cugini, che sulla base di tali riscontri, il 19 maggio 2022 la SEM ha presentato alle autorità portoghesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico della ricorrente fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che queste hanno espressamente accettato la medesima in data 8 giugno 2022, che di conseguenza la competenza del Portogallo è di principio data, che la presenza in Svizzera di due cugini non è atta a rimetterla in discussione (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). che non vi sono peraltro fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: sentenza del Tribunale D-4572/2019 del 12 settembre 2019), che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nel ricorso l'insorgente invoca l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che ella adduce essere una donna sola con a monte molte situazioni problematiche; che avrebbe realmente bisogno del sostegno dei suoi famigliari; che il suo stato di salute sarebbe gravemente compromesso; che il trasferimento non garantirebbe la continuità del seguito terapeutico, che in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la presenza di famigliari sul suolo elvetico può effettivamente avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU - che rientra nelle disposizioni imperative che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità - e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che trattandosi di adulti, decisiva è la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del Tribunale D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4); che in altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto; che la mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che da un punto di vista dell'art. 3 CEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che alla luce della documentazione medica agli atti, la ricorrente risulta sostanzialmente soffrire di una sindrome da disadattamento trattata con trittico e di una disfunzione ovarica per la quale non è stata impostata alcuna terapia (cfr. per maggiori dettagli decisione impugnata, pag. 4), che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale D-1116/2020 del 3 marzo 2020), che in definitiva, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Portogallo, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Portogallo conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Portogallo, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: