Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4591/2022 Sentenza del 17 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 ottobre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'(...) agosto 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) agosto 2022, dal quale emerge che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo precedente in Austria il (...) agosto 2022, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del richiedente l'asilo del (...) agosto 2022, il verbale inerente il colloquio personale Dublino dell'interessato del (...) agosto 2022, la domanda della SEM del (...) agosto 2022, inoltrata dalle competenti autorità svizzere e rivolta all'Austria, di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III), il rifiuto del (...) agosto 2022 di ripresa in carico dell'interessato da parte delle autorità austriache, le quali fanno riferimento ad un'eventuale competenza della Grecia, la domanda di riesame della SEM del (...) settembre 2022, indirizzata alle competenti autorità austriache, la risposta positiva dell'Austria del (...) settembre 2022 alla ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la documentazione medica agli atti, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) ottobre 2022 - notificata il (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 32/1), - mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Austria, nonché l'esecuzione del detto provvedimento, osservando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, la cessazione del mandato di rappresentanza legale da parte della protezione giuridica incaricata con regolare procura dell'(...) agosto 2022 (cfr. n. 9/1), il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali: data del timbro dell'invio del plico raccomandato) avverso la succitata decisione della SEM, per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto, a titolo principale, l'annullamento della precitata decisione e l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III; che egli ha inoltre domandato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel contesto del colloquio Dublino l'interessato ha asserito di non voler tornare in Austria, poiché la Svizzera sarebbe sempre stata il suo Paese di destinazione e perché desidererebbe, per via della sua malattia, stare vicino a suo fratello, che nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'ammissione di competenza da parte dell'Austria e che le dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito del colloquio Dublino non erano atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III e dell'art. 8 CEDU, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare anche la sua situazione medica non rappresenterebbe un ostacolo ad un suo trasferimento in Austria, che nel suo gravame, l'insorgente ritiene che la nozione di famiglia contenuta nel RD III debba essere interpretata in maniera più ampia e flessibile; che, per via dei suoi problemi psichici, l'interessato avrebbe timore di vivere in Austria senza il fratello, visto che in quest'ultimo Paese non avrebbe accesso alle cure mediche necessarie; che, nel corso della sua permanenza in Austria, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto e, di conseguenza, la sua incolumità fisica sarebbe messa in serio pericolo; che, dalla sua esperienza pregressa in Austria, si evincerebbe che la direttiva accoglienza citata nella decisione impugnata non sarebbe applicata in tale Stato in modo corretto; che peraltro egli non si sentirebbe sicuro nel citato Paese, in quanto le autorità austriache sarebbero state più volte menzionate per il loro mancato rispetto del diritto interno, comunitario ed internazionale, avendo respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori del loro territorio; che alla luce di tali elementi, egli intende contestare la competenza dell'Austria per il trattamento della sua domanda d'asilo e chiede che la sua procedura d'asilo venga svolta in Svizzera, applicando la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15); che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) agosto 2022, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 7/2), che la SEM, prima il (...) agosto e poi il (...) settembre 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - ha presentato alle autorità austriache competenti, una domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 17/1 e 25/1), che il (...) settembre 2022, le autorità austriache hanno espressamente accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base della medesima disposizione succitata (cfr. n. 27/1), che la competenza dell'Austria è dunque di principio data, che a tal proposito, si sottolinea come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene, secondo giurisprudenza costante, che in Austria non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-4027/2022 del 21 settembre 2022, F-3980/2022 del 16 settembre 2022), che il ricorrente, al di là di una generica allegazione ricorsuale di non sen-tirsi sicuro in Austria, in quanto il predetto Paese avrebbe respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori dei suoi confini, non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che stabilisca che il precitato Stato membro - Stato membro dell'UE, e dunque legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) - non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Austria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in merito alle allegazioni del ricorrente, apportate soltanto in fase ricorsuale, di temere di non ricevere le cure mediche necessarie in Austria e relative al presunto mancato aiuto da parte delle autorità austriache durante il suo precedente soggiorno di alcuni giorni nel predetto Paese, egli al di là di generici asserti, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri il rischio di essere privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza presenti in Austria, comprensive quindi anche dell'accesso alle cure mediche indispensabili; che l'insorgente non riesce a dimostrare delle eventuali violazioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale l'Austria è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione non fornisca le prestazioni necessarie, apparterrà al ricorrente medesimo di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che altresì, da un esame d'ufficio degli atti all'inserto, egli non appare soffri-re attualmente di alcuna patologia di rilievo, che possa ostacolare il suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), essendo in tale contesto osservato come le diagnosi ravvisabili, ossia un disturbo dell'adattamento e reazione mista ansioso-depressiva, siano trattate farmacologicamente e che non vi sia il rischio né di progettualità anti-conservativa né di suicidalità attiva (cfr. n. 35/2), che, in merito alle allegazioni relative alla necessità del ricorrente di essere assistito da suo fratello, la presenza di famigliari sul suolo elvetico può effettivamente avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU - che rientra nelle disposizioni che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità - e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 RD III; che trattandosi di adulti, decisiva è la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenza del Tribunale D-2704/2022 del 30 giugno 2022 con ulteriori rif. cit.); che in altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto; che la mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che alla luce della documentazione medica agli atti, il richiedente risulta sostanzialmente soffrire di un disturbo dell'adattamento e reazione mista ansioso-depressiva, che, rimandando alle valide argomentazioni della SEM - le quali non si elencano nuovamente in questa sede per evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 5 seg.) - il caso del ricorrente non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale D-4327/2022 del 5 ottobre 2022), che, quindi, l'interpretazione dalla SEM degli art. 8 CEDU e art. 16 par. 1 RD III rispecchia anche la pratica di questo Tribunale; che, di conseguenza, non vi è stata da parte dell'autorità inferiore una lettura eccessivamente restrittiva delle due norme, che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-manda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-cessione dell'effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: