opencaselaw.ch

D-2484/2022

D-2484/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. L’interessata, di nazionalità eritrea, ha presentato domanda d’asilo in Sviz- zera il 31 gennaio 2022. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «CS-VIS» la richiedente asilo aveva beneficiato di un visto rilasciato dalle autorità portoghesi e valido dal 26 luglio 2021 al 15 gennaio 2022. C. Il 10 febbraio 2022 si è svolto con l’interessata il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego- lamento Dublino III). In tale occasione, la richiedente l’asilo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo vissuto presso la famiglia (…) per cui lavorava come domestica, riferendo di aver avuto problemi con la signora e di aver subito molestie sessuali dal signore. Ha altresì precisato di essersi recata legalmente a Roma il 24 gennaio 2022 munita di un visto portoghese su indicazione dei suoi datori di lavoro, dove una persona la avrebbe attesa in aeroporto. Non sentendosi bene, ella avrebbe approfittato della disatten- zione del suo accompagnatore per darsi alla fuga, recandosi poi in Sviz- zera grazie all’aiuto di dei suoi connazionali. D. Il 2 marzo 2022 la richiedente l’asilo ha sostenuto un’ulteriore audizione quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani. In tale contesto, le è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità del Portogallo per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontana- mento in virtù del Regolamento Dublino. E. In medesima data, l’autorità inferiore, ritenendo dati sufficienti indizi di tratta giusta l’art. 4 lett. a della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta), ha concesso alla richiedente l’asilo un periodo di re- cupero e di riflessione ai sensi dell’art. 13 della della Conv. tratta.

D-2484/2022 Pagina 3 F. Sempre il 2 marzo 2022, basandosi su quanto precede, la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità portoghesi in base all’art. 12 par. 4 del Regolamento Dublino III. In detto contesto, le autorità elvetiche hanno parimenti informato gli omologhi portoghesi circa l’identificazione dell’inte- ressata quale potenziale vittima di tratta. G. Il 9 marzo 2022 le autorità portoghesi hanno espressamente accettato di prendere in carico la richiedente l’asilo. H. Il 1° aprile 2022 Nura Mussa Ibrahim ha fatto pervenire alla SEM una di- chiarazione mediante la quale acconsentiva ad essere contattata, laddove necessario, dalle autorità di perseguimento penale. I. Il 7 aprile 2022, la SEM ha così segnalato il caso all’Ufficio federale di po- lizia (di seguito: fedpol), il quale, in data 24 maggio 2022, ha fornito un riscontro sul caso, precisando che alla luce delle circostanze concrete non sarebbero stati esperiti ulteriori accertamenti. J. Con decisione del 24 maggio 2022, notificata il 17 maggio 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso il Porto- gallo. In sunto, l’autorità inferiore ha ritenuto data la competenza del Portogallo per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell’in- teressata. Ha a questo titolo osservato come si potrebbe partire dal pre- supposto che la richiedente non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In specie non vi sarebbero nep- pure dei motivi giustificanti l’applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Il potenziale reato di tratta non avrebbe legami con il Portogallo, le di cui autorità sarebbero state informate della situazione ed in misura di fornire un’adeguata presa a carico.

D-2484/2022 Pagina 4 K. Il 2 giugno 2022 (cfr. tracciamento degli invii) la richiedente è insorta contro la decisione dell’autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso con misure supercautelari; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la retrocessione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria; contestualmente, la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. L. il 7 giugno 2022 il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec- cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

D-2484/2022 Pagina 5 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3.1 La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito. “A buon diritto” la SEM avrebbe dovuto accordarle il diritto di essere sentito solo dopo il periodo di riflessione e non in sede di audizione tratta. Inoltre, la protezione giuridica avrebbe dovuto ottenere un accesso tempestivo alla “sintesi del diritto di essere sentito” e non disporne solo al momento della notifica della decisione.

E. 3.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare.

E. 3.3 Nell’ordinamento procedurale il diritto di audizione preliminare è espressamente regolamentato all’art. 30 PA, secondo il quale l’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. La LAsi, dal canto suo pre- cisa che in caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a cpv. 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito (art. 36 cpv. 1 LAsi). Lo stesso Regolamento Dublino III sancisce che il colloquio perso- nale, in cui vanno tra le altre cose fornite le informazioni sui criteri di deter- minazione dello Stato membro competente, si debba svolgere tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente (cfr. art. 4 e 5 Regolamento Dublino III). Quo all’accesso agli atti, fa stato innanzitutto l’art. 26 cpv. 1 lett. b LAsi, a norma del quale la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova.

E. 3.4 Ora, come lo si evince già dal tenore letterale dei disposti citati, perché siano ossequiate le prerogative di cui alla garanzia procedurale in parola è sufficiente che il diritto di audizione sia concesso prima dell’emissione del provvedimento. Come si avrà modo di precisarlo, gli obblighi che si impon- gono alla Svizzera in presenza di indizi di tratta non implicano la necessità

D-2484/2022 Pagina 6 di differire il diritto di essere sentito successivamente alla scadenza del pe- riodo di riflessione (cfr. infra consid. 5). Quo all’accesso agli atti, va dipoi osservato che la sua concessione non deve di principio avvenire d’ufficio, bensì ad istanza di parte (cfr. DTAF 132 V 387 consid. 6.2), di modo che, la ricorrente, in assenza di pregresse richieste in tal senso, non può ora lamentare di aver potuto consultare l’incarto solo contestualmente all’emis- sione della decisione sindacata. La doglianza può pertanto essere re- spinta.

E. 4 Nel ricorso viene criticata in modo generalizzato la decisione impugnata definita frutto “di un accertamento incompleto dei fatti determinanti e di un’interpretazione inesatta del diritto federale ed internazionale applica- bile”. A mente della ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto conto del suo status di potenziale vittima di tratta e dei rischi di nuova vittimizzazione. Nonostante abbia a sua volta riconosciuto tale “posizione”, l’autorità infe- riore non avrebbe recensito ostacoli al trasferimento in base al fatto che il visto per tale Paese le sarebbe stato rilasciato a sua insaputa. Non sarebbe invero possibile stabilire se i suoi datori di lavoro si trovino o meno sul ter- ritorio portoghese o se volessero condurla in tale Stato. Dopo aver riper- corso quanto emerso nel corso della procedura di prima istanza, l’interes- sata evidenzia la situazione di totale schiavitù cui sarebbe stata sottoposta nonché la sua particolare vulnerabilità e l’assenza di rete sociale o fami- gliare in Portogallo. Ella ritiene che in una siffatta costellazione si sarebbe imposto un approfondimento quanto alle modalità di rilascio del visto, non essendo bastevoli i riscontri CS-VIS cui avrebbe fatto riferimento la SEM. Inoltre, l’autorità inferiore avrebbe dovuto richiedere delle garanzie in vista della presa a carico nello Stato di destinazione. Per di più, in assenza di un procedimento penale in corso, la ricorrente non godrebbe di alcuna tutela. Nel prosieguo della sua impugnativa, la ricorrente evidenzia quelle che sa- rebbero delle carenze nella protezione delle vittime di tratta in Portogallo. In un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America sarebbe stato osservato che detto Paese non ossequierebbe gli standard minimi in materia ed indicati dei miglioramenti da adottare. La pandemia di Covid-19 avrebbe peggiorato la situazione. La legge portoghese sarebbe lacunosa quanto alla protezione delle vittime. In conclusione, l’insorgente richiama il tenore delle clausole discrezionali previste in ambito Dublino.

E. 5.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la

D-2484/2022 Pagina 7 quale deve essere considerata come una violazione dell’art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizio- nale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Pa- lermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l’allontanamento fintanto che la proce- dura d’identificazione sia completata (art. 10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l’assi- stenza di cui all’art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta).

E. 5.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per pro- teggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F- 2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del

E. 5.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l’insorgente quale poten- ziale vittima di tratta, le ha concesso un termine di riflessione ai sensi dell’art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un’indagine penale, informandone fedpol. Nessun atto penalmente repren- sibile risulta verosimilmente essere stato compiuto in Svizzera o in Porto- gallo. In assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall’assunto che gli obblighi che si imponevano all’autorità competente in materia d’asilo siano stati ossequiati.

E. 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtli- chen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

E. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato

D-2484/2022 Pagina 8 terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in que- stione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de- terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego- lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato do- manda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 6.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della compe- tenza prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la do- manda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

D-2484/2022 Pagina 9

E. 6.5 Ai sensi dell’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rila- sciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. A norma dell’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, secondo l’art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle con- dizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la do- manda in un altro Stato membro.

E. 7 Nel caso in rassegna alla luce del visto rilasciato dalle autorità portoghesi e dell’accettazione, da parte di quest’ultime, della domanda di ammissione presentata dalla Svizzera (cfr. supra lett. F e G), la competenza del Porto- gallo è da considerarsi di principio data.

E. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti nello Stato di destinazione, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano ca- renze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o de- gradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Rego- lamento Dublino III) (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-4572/2019 del 12 settembre 2019).

E. 8.2 Il Portogallo è legato alla CartaUE e firmatario della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto- collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, detto Paese è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della

D-2484/2022 Pagina 10 domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una prote- zione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le auto- rità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).

E. 8.3 In specie nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in ma- teria. Altresì l’insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte del Portogallo né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 9.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au-

D-2484/2022 Pagina 11 torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani- tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 con- sid. 4.4).

E. 9.3 Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.4.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova ram- mentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è ne- cessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2).

E. 9.4.2 Ebbene, all’occorrenza il Portogallo ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell’Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Nonostante alcune criticità emerse nel rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, non si può dunque ritenere che le autorità portoghesi, laddove sollecitate, non siano in misura di dar seguito agli oneri che derivanti dalla Conv. tratta, tanto più le stesse sono state debitamente informate della situazione dalla SEM.

E. 9.4.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch’ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle com- petenti autorità portoghesi, le quali avranno poi l’incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che il Portogallo non esaminerà la sua domanda d’asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicu- rezza e la dignità (cfr. sentenza del Tribunale D-455/2022 del 14 febbraio 2022 consid. 14.1). Pertanto, nel caso in rassegna è altresì a ragione che

D-2484/2022 Pagina 12 la SEM ha potuto esimersi dal richiedere garanzie specifiche a detto Stato membro (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale E- 3689/2017 del 17 giugno 2020 consid. 6.4.3).

E. 9.4.4 Per gli stessi motivi, si può ritenere che i fatti giuridicamente rilevanti su tale punto di questione siano stati accertati in modo completo ed esatto, la questione delle modalità di ottenimento del visto non essendo decisiva in ragione della possibilità di far capo al sostegno delle autorità portoghesi indipendentemente dal fatto che siano stati o meno i datori di lavoro a farne a suo tempo domanda.

E. 9.5 In definitiva, l’interessata non ha fornito indizi seri suscettibili di com- provare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura o a altri disposti del diritto cogente in caso di esecuzione del trasferimento verso il Portogallo.

E. 9.6 Così, non si ravvisa in concreto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine, non sussistono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, il Portogallo rimane competente per la presa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.

E. 10 Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento conformemente all’art. 44 LAsi, posto che la succitata non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Sviz- zera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 11 In siffatte circostanze non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 12 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità

D-2484/2022 Pagina 13 inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso il Portogallo, confermata.

E. 13 La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso.

E. 14 Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dell’insorgente tendente alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

E. 15 Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)

D-2484/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento di spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2484/2022 Sentenza del 24 giugno 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata Roberta Condemi, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 maggio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessata, di nazionalità eritrea, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 31 gennaio 2022. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «CS-VIS» la richiedente asilo aveva beneficiato di un visto rilasciato dalle autorità portoghesi e valido dal 26 luglio 2021 al 15 gennaio 2022. C. Il 10 febbraio 2022 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale occasione, la richiedente l'asilo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo vissuto presso la famiglia (...) per cui lavorava come domestica, riferendo di aver avuto problemi con la signora e di aver subito molestie sessuali dal signore. Ha altresì precisato di essersi recata legalmente a Roma il 24 gennaio 2022 munita di un visto portoghese su indicazione dei suoi datori di lavoro, dove una persona la avrebbe attesa in aeroporto. Non sentendosi bene, ella avrebbe approfittato della disattenzione del suo accompagnatore per darsi alla fuga, recandosi poi in Svizzera grazie all'aiuto di dei suoi connazionali. D. Il 2 marzo 2022 la richiedente l'asilo ha sostenuto un'ulteriore audizione quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani. In tale contesto, le è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità del Portogallo per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino. E. In medesima data, l'autorità inferiore, ritenendo dati sufficienti indizi di tratta giusta l'art. 4 lett. a della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta), ha concesso alla richiedente l'asilo un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della della Conv. tratta. F. Sempre il 2 marzo 2022, basandosi su quanto precede, la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità portoghesi in base all'art. 12 par. 4 del Regolamento Dublino III. In detto contesto, le autorità elvetiche hanno parimenti informato gli omologhi portoghesi circa l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima di tratta. G. Il 9 marzo 2022 le autorità portoghesi hanno espressamente accettato di prendere in carico la richiedente l'asilo. H. Il 1° aprile 2022 Nura Mussa Ibrahim ha fatto pervenire alla SEM una dichiarazione mediante la quale acconsentiva ad essere contattata, laddove necessario, dalle autorità di perseguimento penale. I. Il 7 aprile 2022, la SEM ha così segnalato il caso all'Ufficio federale di polizia (di seguito: fedpol), il quale, in data 24 maggio 2022, ha fornito un riscontro sul caso, precisando che alla luce delle circostanze concrete non sarebbero stati esperiti ulteriori accertamenti. J. Con decisione del 24 maggio 2022, notificata il 17 maggio 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso il Portogallo. In sunto, l'autorità inferiore ha ritenuto data la competenza del Portogallo per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell'interessata. Ha a questo titolo osservato come si potrebbe partire dal presupposto che la richiedente non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In specie non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Il potenziale reato di tratta non avrebbe legami con il Portogallo, le di cui autorità sarebbero state informate della situazione ed in misura di fornire un'adeguata presa a carico. K. Il 2 giugno 2022 (cfr. tracciamento degli invii) la richiedente è insorta contro la decisione dell'autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con misure supercautelari; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la retrocessione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. L. il 7 giugno 2022 il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito. "A buon diritto" la SEM avrebbe dovuto accordarle il diritto di essere sentito solo dopo il periodo di riflessione e non in sede di audizione tratta. Inoltre, la protezione giuridica avrebbe dovuto ottenere un accesso tempestivo alla "sintesi del diritto di essere sentito" e non disporne solo al momento della notifica della decisione. 3.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. 3.3 Nell'ordinamento procedurale il diritto di audizione preliminare è espressamente regolamentato all'art. 30 PA, secondo il quale l'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. La LAsi, dal canto suo precisa che in caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a cpv. 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito (art. 36 cpv. 1 LAsi). Lo stesso Regolamento Dublino III sancisce che il colloquio personale, in cui vanno tra le altre cose fornite le informazioni sui criteri di determinazione dello Stato membro competente, si debba svolgere tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente (cfr. art. 4 e 5 Regolamento Dublino III). Quo all'accesso agli atti, fa stato innanzitutto l'art. 26 cpv. 1 lett. b LAsi, a norma del quale la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova. 3.4 Ora, come lo si evince già dal tenore letterale dei disposti citati, perché siano ossequiate le prerogative di cui alla garanzia procedurale in parola è sufficiente che il diritto di audizione sia concesso prima dell'emissione del provvedimento. Come si avrà modo di precisarlo, gli obblighi che si impongono alla Svizzera in presenza di indizi di tratta non implicano la necessità di differire il diritto di essere sentito successivamente alla scadenza del periodo di riflessione (cfr. infra consid. 5). Quo all'accesso agli atti, va dipoi osservato che la sua concessione non deve di principio avvenire d'ufficio, bensì ad istanza di parte (cfr. DTAF 132 V 387 consid. 6.2), di modo che, la ricorrente, in assenza di pregresse richieste in tal senso, non può ora lamentare di aver potuto consultare l'incarto solo contestualmente all'emissione della decisione sindacata. La doglianza può pertanto essere respinta.

4. Nel ricorso viene criticata in modo generalizzato la decisione impugnata definita frutto "di un accertamento incompleto dei fatti determinanti e di un'interpretazione inesatta del diritto federale ed internazionale applicabile". A mente della ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto conto del suo status di potenziale vittima di tratta e dei rischi di nuova vittimizzazione. Nonostante abbia a sua volta riconosciuto tale "posizione", l'autorità inferiore non avrebbe recensito ostacoli al trasferimento in base al fatto che il visto per tale Paese le sarebbe stato rilasciato a sua insaputa. Non sarebbe invero possibile stabilire se i suoi datori di lavoro si trovino o meno sul territorio portoghese o se volessero condurla in tale Stato. Dopo aver ripercorso quanto emerso nel corso della procedura di prima istanza, l'interessata evidenzia la situazione di totale schiavitù cui sarebbe stata sottoposta nonché la sua particolare vulnerabilità e l'assenza di rete sociale o famigliare in Portogallo. Ella ritiene che in una siffatta costellazione si sarebbe imposto un approfondimento quanto alle modalità di rilascio del visto, non essendo bastevoli i riscontri CS-VIS cui avrebbe fatto riferimento la SEM. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto richiedere delle garanzie in vista della presa a carico nello Stato di destinazione. Per di più, in assenza di un procedimento penale in corso, la ricorrente non godrebbe di alcuna tutela. Nel prosieguo della sua impugnativa, la ricorrente evidenzia quelle che sarebbero delle carenze nella protezione delle vittime di tratta in Portogallo. In un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America sarebbe stato osservato che detto Paese non ossequierebbe gli standard minimi in materia ed indicati dei miglioramenti da adottare. La pandemia di Covid-19 avrebbe peggiorato la situazione. La legge portoghese sarebbe lacunosa quanto alla protezione delle vittime. In conclusione, l'insorgente richiama il tenore delle clausole discrezionali previste in ambito Dublino. 5. 5.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 5.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 5.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, le ha concesso un termine di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone fedpol. Nessun atto penalmente reprensibile risulta verosimilmente essere stato compiuto in Svizzera o in Portogallo. In assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. A norma dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, secondo l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

7. Nel caso in rassegna alla luce del visto rilasciato dalle autorità portoghesi e dell'accettazione, da parte di quest'ultime, della domanda di ammissione presentata dalla Svizzera (cfr. supra lett. F e G), la competenza del Portogallo è da considerarsi di principio data. 8. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti nello Stato di destinazione, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-4572/2019 del 12 settembre 2019). 8.2 Il Portogallo è legato alla CartaUE e firmatario della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, detto Paese è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). 8.3 In specie nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte del Portogallo né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 9.3 Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.4 9.4.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2). 9.4.2 Ebbene, all'occorrenza il Portogallo ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Nonostante alcune criticità emerse nel rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, non si può dunque ritenere che le autorità portoghesi, laddove sollecitate, non siano in misura di dar seguito agli oneri che derivanti dalla Conv. tratta, tanto più le stesse sono state debitamente informate della situazione dalla SEM. 9.4.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità portoghesi, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che il Portogallo non esaminerà la sua domanda d'asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità (cfr. sentenza del Tribunale D-455/2022 del 14 febbraio 2022 consid. 14.1). Pertanto, nel caso in rassegna è altresì a ragione che la SEM ha potuto esimersi dal richiedere garanzie specifiche a detto Stato membro (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale E-3689/2017 del 17 giugno 2020 consid. 6.4.3). 9.4.4 Per gli stessi motivi, si può ritenere che i fatti giuridicamente rilevanti su tale punto di questione siano stati accertati in modo completo ed esatto, la questione delle modalità di ottenimento del visto non essendo decisiva in ragione della possibilità di far capo al sostegno delle autorità portoghesi indipendentemente dal fatto che siano stati o meno i datori di lavoro a farne a suo tempo domanda. 9.5 In definitiva, l'interessata non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o a altri disposti del diritto cogente in caso di esecuzione del trasferimento verso il Portogallo. 9.6 Così, non si ravvisa in concreto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine, non sussistono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, il Portogallo rimane competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.

10. Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la succitata non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

11. In siffatte circostanze non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso il Portogallo, confermata.

13. La domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha statuito nel merito dello stesso.

14. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

15. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: