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F-2533/2025

F-2533/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). Segnatamente, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sia rispetto al suo stato di salute, sia riguardo al suo vissuto personale ed alla concreta minaccia di ri-vittimizzazione se ella dovesse ritornare in Francia, elementi questi ultimi che l'autorità inferiore non avrebbe considerato.

E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3 Tornando al caso concreto, il Tribunale non può seguire le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento avversato. Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultima nel gravame, dalla decisione querelata si evince chiaramente come l'autorità inferiore abbia tenuto conto sufficientemente delle allegazioni dell'insorgente riguardo al suo vissuto, in particolare in Francia (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata), per giungere a negare, in un apprezzamento di tutti gli elementi all'incarto, un rischio di tratta secondaria di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 8 segg. della decisione impugnata). L'insorgente ha poi, dinnanzi alla SEM, già avuto in molteplici occasioni la possibilità di narrare quanto le sarebbe accaduto in Francia, nonché gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo allontanamento in tale Stato (cfr. n. 14/4, 31/3, 34/5 e 38/15), e ciò anche successivamente al periodo di recupero e di riflessione concessole. Il fatto che ella soltanto nel gravame adduca dei nuovi elementi del suo supposto passato (cfr. ricorso, pag. 2 segg. e pag. 7 segg.), peraltro anche in parte contraddittori con quanto dichiarato dinnanzi alla SEM (cfr. n. 14/4 e 38/15), non è poi dimostrativo né dell'inesatto né dell'incompleto accertamento dei fatti rilevanti per la causa da parte di quest'ultima autorità. Non si comprende poi quali ulteriori elementi rilevanti per l'apprezzamento del rischio di ri-vittimizzazione in Francia, la ricorrente non avrebbe potuto già rivelare all'autorità inferiore nel corso dell'istruttoria, tanto da doverle essere accordato del tempo - peraltro del tutto generico - perché ella si possa aprire completamente, anche con l'aiuto di un supporto psicologico, riguardo al suo vissuto (cfr. ricorso, pag. 9). In tale contesto, si rimarca già sin d'ora come, malgrado l'insorgente abbia avuto diversi consulti medici, anche dove le sono state poste delle diagnosi dal profilo psichiatrico ed impostata una terapia farmacologica (cfr. anche infra consid. 7.5); tuttavia per una presa in carico psicologica da parte del medico generico curante, la ricorrente è stata annunciata soltanto successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 53/6). Ed ancora oggi, neppure evinto nel ricorso, si sa con certezza quando un consulto psicologico avrà effettivamente luogo. Pertanto, come già evidenziato nella decisione avversata dalla SEM, anche il Tribunale è d'avviso che l'approfondimento psicologico, almeno fino all'emissione della decisione impugnata, non fosse stato ritenuto necessario dal profilo medico, e che quindi l'autorità inferiore potesse ritenere a ragione di potersi basare sugli atti medici all'incarto per fondare il suo apprezzamento, anche anticipato, riguardo allo stato di salute dell'insorgente, e ciò senza dover attendere ulteriori sviluppi medici di diagnosi già sufficientemente accertate ed esaminate (cfr. p.to II, pag. 10 seg. della decisione avversata). Inoltre, nella misura in cui le informazioni mediche di cui dispone il Tribunale attualmente risultano essere complete, segnatamente viste le problematiche di salute già diagnosticate e per le quali è stato impostato un adeguato trattamento in Svizzera alla ricorrente (cfr. infra consid. 7.5), non vi è luogo, nella presente disamina (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine e rif. cit.), di attendere l'eventuale consulto psicologico richiesto per l'interessata come proposto nel ricorso (cfr. pag. 12), in quanto tutto indica, allo stato degli atti attuale, che non sarà determinante per le questioni giuridiche da dirimere, a fortiori nel contesto di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia Dublino in relazione con un trasferimento verso la Francia.

E. 4.4 Riassumendo, non ravvedendo nell'esame e nel procedere della SEM nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), le censure formali ricorsuali vanno integralmente respinte. Di conseguenza, anche la conclusione in subordine formulata dall'insorgente nel ricorso, deve essere disattesa.

E. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento. In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Inoltre, nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri).

E. 5.3 In virtù dell'art. 12 par. 4 primo periodo RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 (del predetto disposto) fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

E. 5.4.1 Nel caso in narrativa è assodato e incontestato che la ricorrente è stata titolare di molteplici visti francesi dal (...) del (...) in poi, l'ultimo essendo stato emesso con validità dal (...) fino al (...) (cfr. n. 8/3 e 14/4). Nel suo ultimo soggiorno in Francia, ella sarebbe ivi rimasta soltanto (...) o (...) giorni, prima di recarsi in B._______ a trovare il figlio che vivrebbe lì, rimanendovi (...), per poi spostarsi dapprima in C._______ per un giorno e giungere infine in Svizzera il (...) ottobre 2024 da una cugina che vivrebbe a D._______ (cfr. n. 14/4). Sulla base di tali circostanze, l'autorità inferiore ha presentato alle autorità francesi una domanda di presa in carico dell'interessata in data 6 novembre 2024 fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 15/8, 16/1 e 17/1). Le autorità francesi richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 RD III, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo della ricorrente (art. 22 par. 7 RD III). Senonché, anche se tardivamente, la Francia ha poi risposto il 13 gennaio 2025 positivamente alla domanda di presa in carico della ricorrente, pure fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 27/2 e 30/1).

E. 5.4.2 La ricorrente, nel suo ricorso, si prevale del rapporto di dipendenza che ella avrebbe stabilito con la sorella e con la cugina, entrambe residenti e cittadine svizzere, perché la sua domanda d'asilo sia trattata dalla Svizzera (cfr. ricorso, pag. 11). Tuttavia, a tal proposito il Tribunale rileva già sin d'ora, come ella non si possa prevalere validamente in particolare dell'art. 16 RD III - che tra l'altro ella non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto la cugina non rientra nel cerchio delle persone denominate nella predetta norma, e con la sorella, che non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III (come men che meno la cugina), non sussiste una relazione di dipendenza come verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 7.3).

E. 5.4.3 In considerazione di quanto precede, la competenza della Francia risulta dunque di principio data.

E. 6.1 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).

E. 6.2.1 Nel suo gravame la ricorrente, per opporsi ad un suo trasferimento in Francia, sostiene che vi sarebbero delle lacune ed inefficienze nel sistema d'asilo francese per le vittime di TEU, nonché che la SEM non avrebbe ricevuto alcuna garanzia concreta ed individuale da parte del suddetto Stato membro per assicurare la sua adeguata presa in carico, ciò che sarebbe invece necessario, anche per evitare un concreto rischio di ri-vittimizzazione (cfr. pag. 9 segg. del ricorso).

E. 6.2.2 In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, anche all'ora attuale, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). La ricorrente non ha difatti apportato neppure nel suo ricorso, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Francia, che è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le disposizioni precitate. Nulla del resto permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE o 3 CEDU, come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1459/2025 dell'11 marzo 2025 consid. 5; F-1111/2025 del 25 febbraio 2025 consid. 2.1; F-856/2025 del 13 febbraio 2025 consid. 5.1 e 6.2 con rif. cit.).

E. 6.2.3 Anche dal profilo della capacità della Francia di prendere in carico le vittime potenziali di TEU, le argomentazioni ricorsuali dell'insorgente ed il suo rinvio ad una sentenza del Tribunale (D-3292/2019 del 1° ottobre 2019) nonché ad un rapporto (...) del (...) (cfr. ricorso, pag. 9 seg.), non sono in grado di mutare la giurisprudenza costante di questo Tribunale in merito. Invero, nella sua giurisprudenza, anche recente e successiva alla sentenza citata nel ricorso, lo scrivente Tribunale ha sempre confermato la capacità della Francia di prendere in carico adeguatamente le vittime potenziali di TEU (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7520/2024 del 6 dicembre 2024 consid. 6.4; F-6290/2024 del 16 ottobre 2024, pag. 6 seg.; F-6879/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 5.5). Inoltre, a differenza della fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale citata nel ricorso, l'autorità inferiore ha nel caso concreto adempiuto a livello procedurale a tutti gli obblighi che le si imponevano in materia di TEU (si rinvia a tal proposito a quanto sancito nella DTAF 2016/27; cfr. anche la sentenza del TAF D-2484/2022 del 24 giugno 2022 consid. 5.1 e 5.2). La SEM ha difatti identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, le ha concesso un termine di recupero e di riflessione di 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo dissenso alla partecipazione ad un'indagine penale, informando della stessa il suo organo interno preposto per i casi di TEU. Nessun atto penalmente reprensibile risulta peraltro essere stato compiuto verosimilmente in Svizzera e nessuna procedura penale che implicherebbe la ricorrente nel suo statuto di potenziale vittima di TEU è attualmente pendente in Svizzera, di modo che la sua presenza su suolo elvetico non è necessaria (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1). Inoltre, alla fine degli accertamenti svolti in Svizzera, la SEM ha informato l'autorità francese competente, che l'insorgente è stata identificata su suolo elvetico quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1) e risulta che tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità francesi (cfr. n. 42/1). A tal proposito si sottolinea ancora come il ritorno dell'interessata in Francia si effettuerà nel quadro di un trasferimento Dublino, ciò che garantirà una presa in carico sistematica da parte delle autorità francesi. Avendo difatti queste ultime accettato dapprima tacitamente ed in seguito con risposta tardiva del 13 gennaio 2025 la presa in carico della ricorrente, la Francia si è pure impegnata a prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa ricorrente su suolo francese (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Quest'ultima, che non ha mai depositato una domanda d'asilo in Francia, né si è mai rivolta alle autorità francesi per chiedere aiuto di qualsivoglia tipo (cfr. n. 14/4 e 38/15, D15 seg., pag. 5; D43, pag. 8 e D94, pag. 12), non ha dimostrato né reso perlomeno verosimile neppure con i suoi asserti ricorsuali, che il suddetto Paese, che è stato informato adeguatamente del suo stato di vittima potenziale di TEU - e che verrà nuovamente informato al momento del suo trasferimento (cfr. anche in merito p.to II, pag. 7 della decisione impugnata) - rifiuterebbe di accordarle la protezione adeguata, tanto amministrativa, che medica o ancora di tipo legale e giuridico, se ella in futuro depositerà una domanda d'asilo nel precitato Stato membro e/o richiedesse aiuto alle preposte autorità di polizia o giudiziarie - anche con l'aiuto eventuale di organizzazioni non governative presenti sul suolo francese. Del resto, come a ragione ritenuto anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 7 e pag. 9), le autorità francesi sono pure tenute al rispetto degli obblighi derivanti in particolare dalla Conv. tratta e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) che la Francia ha pure ratificato. Su questi presupposti, ed in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere su territorio elvetico, la SEM poteva quindi partire legittimamente dall'assunto che gli obblighi che le si imponevano in materia d'asilo siano stati ossequiati. La richiesta di garanzie particolari di presa in carico dell'insorgente alla Francia, nell'ambito della questione TEU, non si imponeva quindi in alcun modo in specie (cfr. anche infra consid. 7.4.3).

E. 6.2.4 Alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso concreto.

E. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Francia, la ricorrente invoca tuttavia l'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, vista la sua situazione individuale, quale vittima di TEU proprio anche in Francia, e la concreta minaccia di ri-vittimizzazione alla quale ella andrebbe incontro nel predetto Paese se dovesse ritornarvi, il suo trasferimento risulterebbe incompatibile con gli obblighi derivanti dagli art. 3 e 4 CEDU, oltre che in contrasto con il principio di non-respingimento. Altresì, il legame di dipendenza che ella avrebbe instaurato con la sorella e la cugina, che rappresenterebbero per lei un punto di riferimento essenziale per la sua stabilità ed il suo reinserimento, rientrerebbe nella protezione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle delle CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.3.1 In primo luogo, in merito alla presenza della sorella maggiorenne e della cugina in Svizzera, l'insorgente neppure con il ricorso ha apportato delle allegazioni concrete, anche supportandole con della documentazione, che riescano a capovolgere la motivazione già presente nella decisione avversata che non sussista alcun rapporto di dipendenza speciale tra di loro ai sensi della giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita familiare (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). Invero, come già rammentato a giusta ragione anche nella decisione avversata, i rapporti familiari protetti dall'art. 8 CEDU, sono soprattutto quelli che riguardano la famiglia in senso stretto (detta "famiglia nucleare"), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che vivono nella stessa abitazione (cfr. DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Possono essere tutelati anche altri legami familiari o di parentela, come quelli citati all'art. 16 par. 1 RD III (ad esempio quelli tra sorelle e fratelli), qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1).

E. 7.3.2 Tuttavia ciò non è all'evidenza il caso di specie, in quanto dalla documentazione agli atti, anche medica dell'insorgente (cfr. anche infra consid. 7.5), non risulta né che ella sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile alla sorella o alla cugina, né che la ricorrente sia beneficiaria della medesima da parte delle predette, che vada al di là del legame affettivo tra di loro, che il Tribunale non intende mettere in dubbio. Si evidenzia in tale contesto come, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico per la stessa non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza per poter applicare l'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Per il resto, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione della SEM, che risulta sul punto essere corretta e sufficientemente completa (cfr. p.to II, pag. 5 seg.).

E. 7.3.3 Alla luce di quanto precede, l'insorgente non può pertanto prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU - né dell'art. 16 par. 1 RD III che peraltro non invoca nel suo ricorso - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Francia, che non risulta pertanto contrario alle suddette disposizioni.

E. 7.4.1 In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio per la ricorrente di ri-vittimizzazione (detto anche re-trafficking) ed il timore da lei espresso in tale contesto di ricadere nelle mani degli autori della TEU e di essere perseguitata dagli stessi (cfr. anche n. 14/4 e 38/15, D102, pag. 14), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risultano essere degli asserti del tutto speculativi e privi di ogni elemento concreto e fondato. Invero, risulta dalle sue dichiarazioni fornite nell'ambito della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, che l'ultima volta in cui ella si sarebbe recata in Francia, avrebbe richiesto personalmente il visto per l'entrata legale in quest'ultimo Paese, e non come invece sarebbe accaduto le volte precedenti, allorché sarebbero state altre persone che le avrebbero organizzato il viaggio (cfr. n. 34/5; n. 38/15, D31 segg., pag. 7 e D58 segg., pag. 9 seg.). Altresì, risulta dai suoi asserti, che ella, le altre volte che avrebbe lasciato volontariamente il Mozambico per migliorare la sua situazione economica, sapesse cosa l'attendeva in Francia (cfr. n. 38/15, D11 segg., pag. 5 seg. e D57 segg., pag. 9). Nel suo ultimo soggiorno in Francia, durato soltanto (...) o (...) giorni, anche se il Tribunale non intende mettere in dubbio la verosimiglianza degli accadimenti che le sarebbero ivi successi, ovvero in particolare che ella sarebbe stata segregata in un'abitazione dove avrebbe subito delle violenze sessuali ripetute da parte di alcuni uomini che avrebbero pagato altre persone per ricevere delle prestazioni sessuali, nonché che sarebbe riuscita a darsi alla fuga il (...) di prigionia in un momento di (...) (cfr. n. 38/15, D37 segg., pag. 8 segg.); tuttavia non vi sono agli atti all'inserto degli indizi concreti e concludenti che ella possa ricadere effettivamente in una situazione simile né che gli autori implicati nel raggiro e nella sua segregazione e sfruttamento, la cerchino. Dalle sue allegazioni, risulta difatti come ella, non dovesse il pagamento di alcuna somma alle persone coinvolte nella supposta TEU, avendo in particolare l'ultima volta organizzato autonomamente il suo viaggio in Francia, finanziandolo personalmente. Altresì, dopo quest'ultimo soggiorno nel predetto Paese, non avrebbe più avuto alcun contatto con le predette persone implicate nel suo sfruttamento, avendo peraltro al momento della sua fuga subito tolto la carta SIM dal suo telefono e disattivato (...) dal telefono, l'unica modalità con la quale sarebbe avvenuta la comunicazione con tali persone (cfr. n. 38/15, D90 segg., pag. 12). Inoltre, ella ha asserito di non aver mai informato le autorità di polizia francesi della situazione in cui ella si sarebbe trovata o denunciato quanto accadutole, neppure in passato (cfr. n. 38/15, D15 seg., pag. 5; D94, pag. 12). Visto quanto precede, il Tribunale è quindi d'avviso che un rischio concreto di ri-vittimizzazione della ricorrente in Francia non sussista. Starà poi all'insorgente, una volta giunta su suolo francese, a dover presentare una domanda d'asilo nello stesso e ad indirizzarsi alle autorità di polizia, che sono capaci e volenterose di assicurarle una protezione, nel caso in cui ella si sentisse concretamente minacciata o in pericolo. Nel contesto della presentazione della sua domanda d'asilo su suolo francese, la ricorrente avrà inoltre l'occasione di raccontare il suo vissuto, anche ed in particolare di TEU, alle autorità del predetto Stato come già fatto in Svizzera e di esplicitarli anche maggiormente. Ciò anche nell'ottica eventuale di un perseguimento penale dell'organizzazione criminale che sarebbe attiva su suolo francese. In tal senso, le rivelazioni maggiori che la ricorrente dovrebbe fare in tale contesto come asserito nel ricorso e la documentazione di cui ella sarebbe in possesso (cfr. ricorso, pag. 2 e seg. e pag. 9), potrà essere senz'altro addotta rispettivamente prodotta dinnanzi alle autorità francesi. Il Tribunale non vede alcuna necessità, per la definizione del caso di specie e visti gli elementi già all'inserto disponibili per la stessa, di richiedere la produzione della predetta documentazione alla ricorrente, come da ella soltanto proposto nel ricorso (cfr. pag. 3). Il Tribunale ritiene quindi che la ricorrente potrà beneficiare di un seguito idoneo in Francia anche dal profilo del suo statuto di vittima potenziale di TEU, non essendo del resto rilevabili all'incarto o apportati con il gravame degli elementi concreti che facciano giungere alla conclusione che l'insorgente segua in merito dei trattamenti specifici in Svizzera o che, nell'eventualità fossero necessari in futuro, gli stessi non potrebbero essere effettuati o proseguiti anche in Francia. La necessità di una permanenza su suolo elvetico della ricorrente per questo motivo, come rilevato indirettamente nel gravame (cfr. pag. 9 e pag. 12), non è pertanto in alcun modo ravvisabile.

E. 7.4.2 Vi è ancora da rimarcare come ella, malgrado i suoi diversi spostamenti verso la Francia, come pure un soggiorno in B._______ presso il supposto figlio per (...), non abbia mai depositato domanda d'asilo, e non abbia quindi avuto neppure diritto a ricevere le prestazioni che invece, in particolare in applicazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), avrà accesso non appena presentata. Se tuttavia, in futuro, ella dovesse essere privata delle predette prestazioni, starà a lei rivolgersi alle autorità competenti per far valere i suoi diritti, anche per vie giudiziarie (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). In tale contesto, v'è inoltre da rammentare come la ricorrente, nell'ambito del RD III, non abbia la possibilità di scegliere liberamente il Paese dove intende presentare la sua domanda d'asilo o dove la stessa venga esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7.4.3 Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha pertanto dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi rifiuterebbero di prenderla in carico e che non tratterebbero la sua domanda d'asilo, una volta presentata, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, ella neppure con il ricorso, ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Francia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. L'insorgente non è neppure riuscita con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un suo trasferimento in Francia la esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, o ancora che lo Stato membro succitato venga meno ai suoi obblighi derivanti dalla Conv. tratta, alla quale esso pure è tenuto, e non le assicuri quindi un seguito adeguato, se necessario, anche in tale ambito. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella del (...), citate nel ricorso (cfr. pag. 10; e quest'ultima anche prodotta in allegato al ricorso, cfr. allegato doc. 4), in quanto portanti su delle fattispecie differenti e per quanto concerne la decisione del tribunale (...), poiché giurisprudenza straniera che non lega in alcun modo lo scrivente Tribunale, non sono in grado di mutare il predetto apprezzamento. Altresì, viste le circostanze specifiche del caso concreto, e come già sopra rilevato (cfr. consid. 6.2.3) non v'è luogo di richiedere delle garanzie individuali per la ricorrente così come postulato nel ricorso (cfr. pag. 12), la giurisprudenza fra l'altro non esigendolo nei confronti della Francia.

E. 7.5.1 In terzo ed ultimo luogo, occorre infine esaminare se lo stato di salute attuale della ricorrente risulta ostativo al suo trasferimento. A tal proposito si rileva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.).

E. 7.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario della ricorrente, si evince dai documenti medici all'inserto, che in un primo consulto medico avvenuto l'11 novembre 2024, le sono state diagnosticate un'insonnia ed un episodio depressivo con PTSD, così come un'infezione alle vie urinarie non complicata, problematiche per le quali le è stata prescritta una terapia farmacologica e le è stato indicato di doversi sottoporre ad un test Combour (cfr. n. 18/3). Nella visita medica successiva, le sono state diagnosticate delle palpitazioni non specifiche senza segnali di allarme dopo abuso sessuale (cfr. n. 19/2). L'esame ginecologico che ne è seguito non ha presentato specificità, salvo che l'infezione da clamidia e neisseria sarebbero state rimosse, prescrivendole pure il farmaco Irfen (cfr. n. 20/3). Gli esami delle urine non hanno invece rilevato alcuna problematica particolare (cfr. n. 20/3 e 21/2). Nei consulti medici successivi, dal profilo psichiatrico si sono confermate le diagnosi seguenti: disturbo dell'elaborazione con disturbo del sonno (cfr. n. 22/2) trasformatesi in insonnia nell'ambito del disturbo dell'elaborazione e sindrome depressiva (cfr. n. 26/2) o ancora in episodio depressivo con insonnia (cfr. n. 33/3) e da ultimo in PTSD dopo episodi di violenza sessuale (cfr. n. 53/6), con la prescrizione e l'adattamento nel seguito dei farmaci assunti per tali problemi medici. Dal profilo somatico, dopo che la ricorrente aveva avuto forti dolori addominali e nausea a seguito dell'assunzione di antibiotici, le è stata prescritta l'assunzione del farmaco Pantoprazol (cfr. n. 25/2). Nel consulto medico del 20 gennaio 2025, le sono state poste le diagnosi d'infezione virale delle vie respiratorie (per le quali le è stata prescritta una terapia farmacologica per cinque giorni) e (...), per le quali invece è stata nuovamente annunciata per una visita ginecologica (cfr. n. 33/3). Quest'ultima è stata effettuata il 4 febbraio successivo, dove è stata rilevata (...), che però non rappresenta alcun rischio per la salute (cfr. n. 35/3). Il 27 febbraio 2025 è stata nuovamente constatata una vaginosi batterica, senza urgenze ginecologiche in atto, per la quale le è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 43/2). Un controllo per discutere dei risultati di laboratorio della visita precedente, si è poi svolta il 2 aprile 2025 (cfr. n. 51/2). Da ultimo è stata diagnosticata alla ricorrente un'emoglobinopatia con la prescrizione di acido folico (cfr. n. 53/6).

E. 7.5.3 Visto quanto sopra, è indubbio che nella presente disamina lo stato di salute dell'insorgente non rientri nella restrittiva giurisprudenza convenzionale resa in materia e sopra rammentata. Non sussistono neppure indizi per sospettare che le patologie diagnosticate possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute della ricorrente, comportante per lei delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. In ogni caso, la Francia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche tra le altre le sentenze del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2; D-7207/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 8). Inoltre, qualora necessario prima del trasferimento, come a ragione già rammentato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 12), sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento, d'informare in maniera precisa e completa le autorità francesi dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III).

E. 7.6 Ne discende quindi che il trasferimento della ricorrente verso la Francia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti in particolare dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura e 4 CartaUE.

E. 7.7 Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non ha quindi fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate l'11 aprile 2025 sono revocate.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2533/2025 Sentenza del 29 aprile 2025 Composizione Giudici Basil Cupa (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Sebastian Kempe, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Mozambico, rappresentata da Federica Torta, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 aprile 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2024. Le successive indagini intraprese dalla SEM il 23 ottobre 2024 hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati europea "CS-VIS", la richiedente asilo aveva già beneficiato in passato di ripetuti visti concessi dalla Francia, l'ultimo rilasciato il (...) valido dalla predetta data fino al (...) per gli Stati Schengen. A.b Il (...) novembre 2024 la richiedente ha sostenuto un colloquio personale Dublino, nell'ambito del quale ella è stata in particolare questionata circa i motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Francia e in relazione al suo stato di salute. A.c In data 6 novembre 2024, l'autorità svizzera preposta ha presentato alla sua omologa francese una richiesta di presa in carico dell'interessata basata sull'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III). La Francia non ha risposto entro il termine regolamentare, ma soltanto con comunicazione del 13 gennaio 2025, ha accolto positivamente la domanda di presa in carico dell'interessata. A.d Con scritto del 16 gennaio 2025, la rappresentante legale dell'interessata ha esposto degli elementi fattuali del vissuto di quest'ultima, chiedendo segnatamente che la medesima venga nuovamente sentita in un colloquio composto esclusivamente da un team femminile e che sia approfondito il suo caso anche sotto l'aspetto di un'eventuale sua identificazione quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU). Successivamente, con missiva del 3 febbraio 2025, la rappresentante legale della richiedente, ha trasmesso alla SEM il rapporto (...) del 27 gennaio 2025, che evidenzia degli elementi caratteristici di una situazione di TEU che avrebbe vissuto la richiedente in Francia. A.e In data (...) febbraio 2025, si è tenuta con l'interessata l'audizione TEU, nel contesto della quale sono stati constatati dalla funzionaria incaricata della SEM degli indizi che hanno portato alla conclusione che la suddetta sia una potenziale vittima di TEU in Francia e le è stato quindi comunicato che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità di perseguimento penali, se ci fossero state sufficienti informazioni concrete in merito al luogo e/o all'autore dell'infrazione, nonché che avrebbe avuto diritto ad un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni in accordo con l'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta). Inoltre, è stata nuovamente offerta alla richiedente l'opportunità di esprimersi circa eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Francia per l'esame della sua domanda d'asilo. A.f A seguito del precitato colloquio, la SEM ha quindi concesso all'interessata, con missiva del 18 febbraio 2025, un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 18 febbraio 2025 al 18 marzo 2025. Inoltre, sempre in medesima data, l'autorità preposta elvetica ha informato la sua omologa francese, che la richiedente è una potenziale vittima di TEU. A.g Allo scadere del termine di riflessione, con dichiarazione del 18 marzo 2025, l'interessata ha comunicato di non acconsentire a collaborare con le autorità di perseguimento penale svizzere. A.h Con comunicazione del 20 marzo 2025, la funzionaria della SEM incaricata ha segnalato al preposto ufficio interno della SEM, il caso di potenziale vittima di TEU della richiedente. Il medesimo giorno, quest'ultimo ufficio ha risposto che, dopo esame della fattispecie e non essendo rilevabili delle informazioni concrete né sull'autore né/o sul luogo dell'infrazione, l'annuncio di presumibile caso TEU non sarebbe stato trasmesso all'(...) ([...]), restando però sempre aperta la possibilità per l'interessata di presentare una denuncia penale. B. Con decisione del 2 aprile 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-50/1), la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Francia. C. Il 10 aprile 2025 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando, a titolo processuale, d'un canto la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto presentando istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, ed a titolo principale, ha chiesto l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM affinché effettuati l'esame nazionale della sua domanda d'asilo. A titolo subordinato ha invece concluso che gli atti di causa siano restituiti all'autorità sindacata per il completamento dell'istruttoria. Quale nuova documentazione, sono stati presentati in copia, il decreto del (...) del (...) concernente un cittadino (...) (cfr. allegato doc. 4 al ricorso) e le carte d'identità svizzere della sorella e della cugina della ricorrente (cfr. allegato doc. 5 al ricorso). D. L'11 aprile 2025, il giudice dell'istruzione competente, ha pronunciato quale misura supercautelare la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. E. Ulteriori fatti - in particolare la copiosa documentazione medica agli atti - ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). Segnatamente, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sia rispetto al suo stato di salute, sia riguardo al suo vissuto personale ed alla concreta minaccia di ri-vittimizzazione se ella dovesse ritornare in Francia, elementi questi ultimi che l'autorità inferiore non avrebbe considerato. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Tornando al caso concreto, il Tribunale non può seguire le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento avversato. Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultima nel gravame, dalla decisione querelata si evince chiaramente come l'autorità inferiore abbia tenuto conto sufficientemente delle allegazioni dell'insorgente riguardo al suo vissuto, in particolare in Francia (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata), per giungere a negare, in un apprezzamento di tutti gli elementi all'incarto, un rischio di tratta secondaria di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 8 segg. della decisione impugnata). L'insorgente ha poi, dinnanzi alla SEM, già avuto in molteplici occasioni la possibilità di narrare quanto le sarebbe accaduto in Francia, nonché gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo allontanamento in tale Stato (cfr. n. 14/4, 31/3, 34/5 e 38/15), e ciò anche successivamente al periodo di recupero e di riflessione concessole. Il fatto che ella soltanto nel gravame adduca dei nuovi elementi del suo supposto passato (cfr. ricorso, pag. 2 segg. e pag. 7 segg.), peraltro anche in parte contraddittori con quanto dichiarato dinnanzi alla SEM (cfr. n. 14/4 e 38/15), non è poi dimostrativo né dell'inesatto né dell'incompleto accertamento dei fatti rilevanti per la causa da parte di quest'ultima autorità. Non si comprende poi quali ulteriori elementi rilevanti per l'apprezzamento del rischio di ri-vittimizzazione in Francia, la ricorrente non avrebbe potuto già rivelare all'autorità inferiore nel corso dell'istruttoria, tanto da doverle essere accordato del tempo - peraltro del tutto generico - perché ella si possa aprire completamente, anche con l'aiuto di un supporto psicologico, riguardo al suo vissuto (cfr. ricorso, pag. 9). In tale contesto, si rimarca già sin d'ora come, malgrado l'insorgente abbia avuto diversi consulti medici, anche dove le sono state poste delle diagnosi dal profilo psichiatrico ed impostata una terapia farmacologica (cfr. anche infra consid. 7.5); tuttavia per una presa in carico psicologica da parte del medico generico curante, la ricorrente è stata annunciata soltanto successivamente all'emissione della decisione avversata (cfr. n. 53/6). Ed ancora oggi, neppure evinto nel ricorso, si sa con certezza quando un consulto psicologico avrà effettivamente luogo. Pertanto, come già evidenziato nella decisione avversata dalla SEM, anche il Tribunale è d'avviso che l'approfondimento psicologico, almeno fino all'emissione della decisione impugnata, non fosse stato ritenuto necessario dal profilo medico, e che quindi l'autorità inferiore potesse ritenere a ragione di potersi basare sugli atti medici all'incarto per fondare il suo apprezzamento, anche anticipato, riguardo allo stato di salute dell'insorgente, e ciò senza dover attendere ulteriori sviluppi medici di diagnosi già sufficientemente accertate ed esaminate (cfr. p.to II, pag. 10 seg. della decisione avversata). Inoltre, nella misura in cui le informazioni mediche di cui dispone il Tribunale attualmente risultano essere complete, segnatamente viste le problematiche di salute già diagnosticate e per le quali è stato impostato un adeguato trattamento in Svizzera alla ricorrente (cfr. infra consid. 7.5), non vi è luogo, nella presente disamina (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine e rif. cit.), di attendere l'eventuale consulto psicologico richiesto per l'interessata come proposto nel ricorso (cfr. pag. 12), in quanto tutto indica, allo stato degli atti attuale, che non sarà determinante per le questioni giuridiche da dirimere, a fortiori nel contesto di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia Dublino in relazione con un trasferimento verso la Francia. 4.4 Riassumendo, non ravvedendo nell'esame e nel procedere della SEM nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), le censure formali ricorsuali vanno integralmente respinte. Di conseguenza, anche la conclusione in subordine formulata dall'insorgente nel ricorso, deve essere disattesa. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento. In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III. Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Inoltre, nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella fattispecie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). 5.3 In virtù dell'art. 12 par. 4 primo periodo RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 (del predetto disposto) fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. 5.4 5.4.1 Nel caso in narrativa è assodato e incontestato che la ricorrente è stata titolare di molteplici visti francesi dal (...) del (...) in poi, l'ultimo essendo stato emesso con validità dal (...) fino al (...) (cfr. n. 8/3 e 14/4). Nel suo ultimo soggiorno in Francia, ella sarebbe ivi rimasta soltanto (...) o (...) giorni, prima di recarsi in B._______ a trovare il figlio che vivrebbe lì, rimanendovi (...), per poi spostarsi dapprima in C._______ per un giorno e giungere infine in Svizzera il (...) ottobre 2024 da una cugina che vivrebbe a D._______ (cfr. n. 14/4). Sulla base di tali circostanze, l'autorità inferiore ha presentato alle autorità francesi una domanda di presa in carico dell'interessata in data 6 novembre 2024 fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 15/8, 16/1 e 17/1). Le autorità francesi richieste, non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 RD III, sono reputate aver accettato la loro competenza per il trattamento della domanda d'asilo della ricorrente (art. 22 par. 7 RD III). Senonché, anche se tardivamente, la Francia ha poi risposto il 13 gennaio 2025 positivamente alla domanda di presa in carico della ricorrente, pure fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 27/2 e 30/1). 5.4.2 La ricorrente, nel suo ricorso, si prevale del rapporto di dipendenza che ella avrebbe stabilito con la sorella e con la cugina, entrambe residenti e cittadine svizzere, perché la sua domanda d'asilo sia trattata dalla Svizzera (cfr. ricorso, pag. 11). Tuttavia, a tal proposito il Tribunale rileva già sin d'ora, come ella non si possa prevalere validamente in particolare dell'art. 16 RD III - che tra l'altro ella non cita nel ricorso - per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto la cugina non rientra nel cerchio delle persone denominate nella predetta norma, e con la sorella, che non rientra nella nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III (come men che meno la cugina), non sussiste una relazione di dipendenza come verrà motivato di seguito (cfr. infra consid. 7.3). 5.4.3 In considerazione di quanto precede, la competenza della Francia risulta dunque di principio data. 6. 6.1 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III). 6.2 6.2.1 Nel suo gravame la ricorrente, per opporsi ad un suo trasferimento in Francia, sostiene che vi sarebbero delle lacune ed inefficienze nel sistema d'asilo francese per le vittime di TEU, nonché che la SEM non avrebbe ricevuto alcuna garanzia concreta ed individuale da parte del suddetto Stato membro per assicurare la sua adeguata presa in carico, ciò che sarebbe invece necessario, anche per evitare un concreto rischio di ri-vittimizzazione (cfr. pag. 9 segg. del ricorso). 6.2.2 In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, anche all'ora attuale, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). La ricorrente non ha difatti apportato neppure nel suo ricorso, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Francia, che è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le disposizioni precitate. Nulla del resto permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE o 3 CEDU, come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1459/2025 dell'11 marzo 2025 consid. 5; F-1111/2025 del 25 febbraio 2025 consid. 2.1; F-856/2025 del 13 febbraio 2025 consid. 5.1 e 6.2 con rif. cit.). 6.2.3 Anche dal profilo della capacità della Francia di prendere in carico le vittime potenziali di TEU, le argomentazioni ricorsuali dell'insorgente ed il suo rinvio ad una sentenza del Tribunale (D-3292/2019 del 1° ottobre 2019) nonché ad un rapporto (...) del (...) (cfr. ricorso, pag. 9 seg.), non sono in grado di mutare la giurisprudenza costante di questo Tribunale in merito. Invero, nella sua giurisprudenza, anche recente e successiva alla sentenza citata nel ricorso, lo scrivente Tribunale ha sempre confermato la capacità della Francia di prendere in carico adeguatamente le vittime potenziali di TEU (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7520/2024 del 6 dicembre 2024 consid. 6.4; F-6290/2024 del 16 ottobre 2024, pag. 6 seg.; F-6879/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 5.5). Inoltre, a differenza della fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale citata nel ricorso, l'autorità inferiore ha nel caso concreto adempiuto a livello procedurale a tutti gli obblighi che le si imponevano in materia di TEU (si rinvia a tal proposito a quanto sancito nella DTAF 2016/27; cfr. anche la sentenza del TAF D-2484/2022 del 24 giugno 2022 consid. 5.1 e 5.2). La SEM ha difatti identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, le ha concesso un termine di recupero e di riflessione di 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo dissenso alla partecipazione ad un'indagine penale, informando della stessa il suo organo interno preposto per i casi di TEU. Nessun atto penalmente reprensibile risulta peraltro essere stato compiuto verosimilmente in Svizzera e nessuna procedura penale che implicherebbe la ricorrente nel suo statuto di potenziale vittima di TEU è attualmente pendente in Svizzera, di modo che la sua presenza su suolo elvetico non è necessaria (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1). Inoltre, alla fine degli accertamenti svolti in Svizzera, la SEM ha informato l'autorità francese competente, che l'insorgente è stata identificata su suolo elvetico quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1) e risulta che tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità francesi (cfr. n. 42/1). A tal proposito si sottolinea ancora come il ritorno dell'interessata in Francia si effettuerà nel quadro di un trasferimento Dublino, ciò che garantirà una presa in carico sistematica da parte delle autorità francesi. Avendo difatti queste ultime accettato dapprima tacitamente ed in seguito con risposta tardiva del 13 gennaio 2025 la presa in carico della ricorrente, la Francia si è pure impegnata a prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa ricorrente su suolo francese (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Quest'ultima, che non ha mai depositato una domanda d'asilo in Francia, né si è mai rivolta alle autorità francesi per chiedere aiuto di qualsivoglia tipo (cfr. n. 14/4 e 38/15, D15 seg., pag. 5; D43, pag. 8 e D94, pag. 12), non ha dimostrato né reso perlomeno verosimile neppure con i suoi asserti ricorsuali, che il suddetto Paese, che è stato informato adeguatamente del suo stato di vittima potenziale di TEU - e che verrà nuovamente informato al momento del suo trasferimento (cfr. anche in merito p.to II, pag. 7 della decisione impugnata) - rifiuterebbe di accordarle la protezione adeguata, tanto amministrativa, che medica o ancora di tipo legale e giuridico, se ella in futuro depositerà una domanda d'asilo nel precitato Stato membro e/o richiedesse aiuto alle preposte autorità di polizia o giudiziarie - anche con l'aiuto eventuale di organizzazioni non governative presenti sul suolo francese. Del resto, come a ragione ritenuto anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 7 e pag. 9), le autorità francesi sono pure tenute al rispetto degli obblighi derivanti in particolare dalla Conv. tratta e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) che la Francia ha pure ratificato. Su questi presupposti, ed in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere su territorio elvetico, la SEM poteva quindi partire legittimamente dall'assunto che gli obblighi che le si imponevano in materia d'asilo siano stati ossequiati. La richiesta di garanzie particolari di presa in carico dell'insorgente alla Francia, nell'ambito della questione TEU, non si imponeva quindi in alcun modo in specie (cfr. anche infra consid. 7.4.3). 6.2.4 Alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso concreto. 7. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Francia, la ricorrente invoca tuttavia l'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, vista la sua situazione individuale, quale vittima di TEU proprio anche in Francia, e la concreta minaccia di ri-vittimizzazione alla quale ella andrebbe incontro nel predetto Paese se dovesse ritornarvi, il suo trasferimento risulterebbe incompatibile con gli obblighi derivanti dagli art. 3 e 4 CEDU, oltre che in contrasto con il principio di non-respingimento. Altresì, il legame di dipendenza che ella avrebbe instaurato con la sorella e la cugina, che rappresenterebbero per lei un punto di riferimento essenziale per la sua stabilità ed il suo reinserimento, rientrerebbe nella protezione dell'art. 8 CEDU. 7.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle delle CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3 7.3.1 In primo luogo, in merito alla presenza della sorella maggiorenne e della cugina in Svizzera, l'insorgente neppure con il ricorso ha apportato delle allegazioni concrete, anche supportandole con della documentazione, che riescano a capovolgere la motivazione già presente nella decisione avversata che non sussista alcun rapporto di dipendenza speciale tra di loro ai sensi della giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita familiare (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). Invero, come già rammentato a giusta ragione anche nella decisione avversata, i rapporti familiari protetti dall'art. 8 CEDU, sono soprattutto quelli che riguardano la famiglia in senso stretto (detta "famiglia nucleare"), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che vivono nella stessa abitazione (cfr. DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Possono essere tutelati anche altri legami familiari o di parentela, come quelli citati all'art. 16 par. 1 RD III (ad esempio quelli tra sorelle e fratelli), qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). 7.3.2 Tuttavia ciò non è all'evidenza il caso di specie, in quanto dalla documentazione agli atti, anche medica dell'insorgente (cfr. anche infra consid. 7.5), non risulta né che ella sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile alla sorella o alla cugina, né che la ricorrente sia beneficiaria della medesima da parte delle predette, che vada al di là del legame affettivo tra di loro, che il Tribunale non intende mettere in dubbio. Si evidenzia in tale contesto come, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico per la stessa non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza per poter applicare l'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Per il resto, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione della SEM, che risulta sul punto essere corretta e sufficientemente completa (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). 7.3.3 Alla luce di quanto precede, l'insorgente non può pertanto prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU - né dell'art. 16 par. 1 RD III che peraltro non invoca nel suo ricorso - per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Francia, che non risulta pertanto contrario alle suddette disposizioni. 7.4 7.4.1 In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio per la ricorrente di ri-vittimizzazione (detto anche re-trafficking) ed il timore da lei espresso in tale contesto di ricadere nelle mani degli autori della TEU e di essere perseguitata dagli stessi (cfr. anche n. 14/4 e 38/15, D102, pag. 14), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risultano essere degli asserti del tutto speculativi e privi di ogni elemento concreto e fondato. Invero, risulta dalle sue dichiarazioni fornite nell'ambito della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, che l'ultima volta in cui ella si sarebbe recata in Francia, avrebbe richiesto personalmente il visto per l'entrata legale in quest'ultimo Paese, e non come invece sarebbe accaduto le volte precedenti, allorché sarebbero state altre persone che le avrebbero organizzato il viaggio (cfr. n. 34/5; n. 38/15, D31 segg., pag. 7 e D58 segg., pag. 9 seg.). Altresì, risulta dai suoi asserti, che ella, le altre volte che avrebbe lasciato volontariamente il Mozambico per migliorare la sua situazione economica, sapesse cosa l'attendeva in Francia (cfr. n. 38/15, D11 segg., pag. 5 seg. e D57 segg., pag. 9). Nel suo ultimo soggiorno in Francia, durato soltanto (...) o (...) giorni, anche se il Tribunale non intende mettere in dubbio la verosimiglianza degli accadimenti che le sarebbero ivi successi, ovvero in particolare che ella sarebbe stata segregata in un'abitazione dove avrebbe subito delle violenze sessuali ripetute da parte di alcuni uomini che avrebbero pagato altre persone per ricevere delle prestazioni sessuali, nonché che sarebbe riuscita a darsi alla fuga il (...) di prigionia in un momento di (...) (cfr. n. 38/15, D37 segg., pag. 8 segg.); tuttavia non vi sono agli atti all'inserto degli indizi concreti e concludenti che ella possa ricadere effettivamente in una situazione simile né che gli autori implicati nel raggiro e nella sua segregazione e sfruttamento, la cerchino. Dalle sue allegazioni, risulta difatti come ella, non dovesse il pagamento di alcuna somma alle persone coinvolte nella supposta TEU, avendo in particolare l'ultima volta organizzato autonomamente il suo viaggio in Francia, finanziandolo personalmente. Altresì, dopo quest'ultimo soggiorno nel predetto Paese, non avrebbe più avuto alcun contatto con le predette persone implicate nel suo sfruttamento, avendo peraltro al momento della sua fuga subito tolto la carta SIM dal suo telefono e disattivato (...) dal telefono, l'unica modalità con la quale sarebbe avvenuta la comunicazione con tali persone (cfr. n. 38/15, D90 segg., pag. 12). Inoltre, ella ha asserito di non aver mai informato le autorità di polizia francesi della situazione in cui ella si sarebbe trovata o denunciato quanto accadutole, neppure in passato (cfr. n. 38/15, D15 seg., pag. 5; D94, pag. 12). Visto quanto precede, il Tribunale è quindi d'avviso che un rischio concreto di ri-vittimizzazione della ricorrente in Francia non sussista. Starà poi all'insorgente, una volta giunta su suolo francese, a dover presentare una domanda d'asilo nello stesso e ad indirizzarsi alle autorità di polizia, che sono capaci e volenterose di assicurarle una protezione, nel caso in cui ella si sentisse concretamente minacciata o in pericolo. Nel contesto della presentazione della sua domanda d'asilo su suolo francese, la ricorrente avrà inoltre l'occasione di raccontare il suo vissuto, anche ed in particolare di TEU, alle autorità del predetto Stato come già fatto in Svizzera e di esplicitarli anche maggiormente. Ciò anche nell'ottica eventuale di un perseguimento penale dell'organizzazione criminale che sarebbe attiva su suolo francese. In tal senso, le rivelazioni maggiori che la ricorrente dovrebbe fare in tale contesto come asserito nel ricorso e la documentazione di cui ella sarebbe in possesso (cfr. ricorso, pag. 2 e seg. e pag. 9), potrà essere senz'altro addotta rispettivamente prodotta dinnanzi alle autorità francesi. Il Tribunale non vede alcuna necessità, per la definizione del caso di specie e visti gli elementi già all'inserto disponibili per la stessa, di richiedere la produzione della predetta documentazione alla ricorrente, come da ella soltanto proposto nel ricorso (cfr. pag. 3). Il Tribunale ritiene quindi che la ricorrente potrà beneficiare di un seguito idoneo in Francia anche dal profilo del suo statuto di vittima potenziale di TEU, non essendo del resto rilevabili all'incarto o apportati con il gravame degli elementi concreti che facciano giungere alla conclusione che l'insorgente segua in merito dei trattamenti specifici in Svizzera o che, nell'eventualità fossero necessari in futuro, gli stessi non potrebbero essere effettuati o proseguiti anche in Francia. La necessità di una permanenza su suolo elvetico della ricorrente per questo motivo, come rilevato indirettamente nel gravame (cfr. pag. 9 e pag. 12), non è pertanto in alcun modo ravvisabile. 7.4.2 Vi è ancora da rimarcare come ella, malgrado i suoi diversi spostamenti verso la Francia, come pure un soggiorno in B._______ presso il supposto figlio per (...), non abbia mai depositato domanda d'asilo, e non abbia quindi avuto neppure diritto a ricevere le prestazioni che invece, in particolare in applicazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), avrà accesso non appena presentata. Se tuttavia, in futuro, ella dovesse essere privata delle predette prestazioni, starà a lei rivolgersi alle autorità competenti per far valere i suoi diritti, anche per vie giudiziarie (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). In tale contesto, v'è inoltre da rammentare come la ricorrente, nell'ambito del RD III, non abbia la possibilità di scegliere liberamente il Paese dove intende presentare la sua domanda d'asilo o dove la stessa venga esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4.3 Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha pertanto dimostrato, né reso perlomeno verosimile, con elementi sostanziati e fondati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi rifiuterebbero di prenderla in carico e che non tratterebbero la sua domanda d'asilo, una volta presentata, in violazione delle norme comunitarie ed internazionali. Inoltre, ella neppure con il ricorso, ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Francia non rispetterebbe il principio di non respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. L'insorgente non è neppure riuscita con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un suo trasferimento in Francia la esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, o ancora che lo Stato membro succitato venga meno ai suoi obblighi derivanti dalla Conv. tratta, alla quale esso pure è tenuto, e non le assicuri quindi un seguito adeguato, se necessario, anche in tale ambito. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella del (...), citate nel ricorso (cfr. pag. 10; e quest'ultima anche prodotta in allegato al ricorso, cfr. allegato doc. 4), in quanto portanti su delle fattispecie differenti e per quanto concerne la decisione del tribunale (...), poiché giurisprudenza straniera che non lega in alcun modo lo scrivente Tribunale, non sono in grado di mutare il predetto apprezzamento. Altresì, viste le circostanze specifiche del caso concreto, e come già sopra rilevato (cfr. consid. 6.2.3) non v'è luogo di richiedere delle garanzie individuali per la ricorrente così come postulato nel ricorso (cfr. pag. 12), la giurisprudenza fra l'altro non esigendolo nei confronti della Francia. 7.5 7.5.1 In terzo ed ultimo luogo, occorre infine esaminare se lo stato di salute attuale della ricorrente risulta ostativo al suo trasferimento. A tal proposito si rileva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, par. 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, par. 121 segg.). 7.5.2 Per quanto concerne lo stato valetudinario della ricorrente, si evince dai documenti medici all'inserto, che in un primo consulto medico avvenuto l'11 novembre 2024, le sono state diagnosticate un'insonnia ed un episodio depressivo con PTSD, così come un'infezione alle vie urinarie non complicata, problematiche per le quali le è stata prescritta una terapia farmacologica e le è stato indicato di doversi sottoporre ad un test Combour (cfr. n. 18/3). Nella visita medica successiva, le sono state diagnosticate delle palpitazioni non specifiche senza segnali di allarme dopo abuso sessuale (cfr. n. 19/2). L'esame ginecologico che ne è seguito non ha presentato specificità, salvo che l'infezione da clamidia e neisseria sarebbero state rimosse, prescrivendole pure il farmaco Irfen (cfr. n. 20/3). Gli esami delle urine non hanno invece rilevato alcuna problematica particolare (cfr. n. 20/3 e 21/2). Nei consulti medici successivi, dal profilo psichiatrico si sono confermate le diagnosi seguenti: disturbo dell'elaborazione con disturbo del sonno (cfr. n. 22/2) trasformatesi in insonnia nell'ambito del disturbo dell'elaborazione e sindrome depressiva (cfr. n. 26/2) o ancora in episodio depressivo con insonnia (cfr. n. 33/3) e da ultimo in PTSD dopo episodi di violenza sessuale (cfr. n. 53/6), con la prescrizione e l'adattamento nel seguito dei farmaci assunti per tali problemi medici. Dal profilo somatico, dopo che la ricorrente aveva avuto forti dolori addominali e nausea a seguito dell'assunzione di antibiotici, le è stata prescritta l'assunzione del farmaco Pantoprazol (cfr. n. 25/2). Nel consulto medico del 20 gennaio 2025, le sono state poste le diagnosi d'infezione virale delle vie respiratorie (per le quali le è stata prescritta una terapia farmacologica per cinque giorni) e (...), per le quali invece è stata nuovamente annunciata per una visita ginecologica (cfr. n. 33/3). Quest'ultima è stata effettuata il 4 febbraio successivo, dove è stata rilevata (...), che però non rappresenta alcun rischio per la salute (cfr. n. 35/3). Il 27 febbraio 2025 è stata nuovamente constatata una vaginosi batterica, senza urgenze ginecologiche in atto, per la quale le è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 43/2). Un controllo per discutere dei risultati di laboratorio della visita precedente, si è poi svolta il 2 aprile 2025 (cfr. n. 51/2). Da ultimo è stata diagnosticata alla ricorrente un'emoglobinopatia con la prescrizione di acido folico (cfr. n. 53/6). 7.5.3 Visto quanto sopra, è indubbio che nella presente disamina lo stato di salute dell'insorgente non rientri nella restrittiva giurisprudenza convenzionale resa in materia e sopra rammentata. Non sussistono neppure indizi per sospettare che le patologie diagnosticate possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute della ricorrente, comportante per lei delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. In ogni caso, la Francia, che è legata dalla direttiva accoglienza e dispone all'evidenza di strutture mediche equiparabili a quelle presenti su suolo elvetico, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche tra le altre le sentenze del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2; D-7207/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 8). Inoltre, qualora necessario prima del trasferimento, come a ragione già rammentato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 12), sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento, d'informare in maniera precisa e completa le autorità francesi dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). 7.6 Ne discende quindi che il trasferimento della ricorrente verso la Francia non è contrario agli obblighi della Svizzera derivanti in particolare dagli art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura e 4 CartaUE. 7.7 Alla luce di quanto sopra, la ricorrente non ha quindi fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 RD III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate l'11 aprile 2025 sono revocate.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

11. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: