Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.).
E. 4.2.1 Gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte della SEM. L'autorità inferiore avrebbe difatti omesso di svolgere gli accertamenti necessari d'un canto per designare correttamente il Paese competente per la trattazione della loro domanda d'asilo e d'altro canto per stabilire l'esistenza di un rischio serio e concreto di rivittimizzazione della ricorrente 1 nel caso di un loro rinvio in Francia e da lì di un loro eventuale allontanamento "a catena" nel Paese d'origine, a causa del riconoscimento dell'insorgente 1 quale vittima potenziale TEU in Svizzera, ma non invece in Francia.
E. 4.2.2 Il Tribunale non condivide tali censure formali, che in quanto si riferiscono in realtà anche al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Tuttavia, occorre sin d'ora rilevare che, al contrario di quanto argomentato nel ricorso, non si vede quali accertamenti o informazioni l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere rispettivamente richiedere presso le autorità (...), in quanto sia dalle allegazioni della ricorrente 1, sia dagli atti all'incarto ed anche presentati con il ricorso dagli insorgenti, si evince in modo lampante che ad essi non fosse stato riconosciuto alcuno statuto di protezione in D._______, che potrebbe determinarne la sua competenza ed escludere l'applicazione del RD III al loro caso specifico. Invero, nell'ambito del colloquio Dublino l'insorgente 1 ha dichiarato di non aver mai ottenuto un permesso di soggiorno in Europa, e che salvo in Francia, ella non avrebbe presentato alcuna domanda d'asilo (cfr. n. 25/4). Altresì, risulta chiaramente dai suoi asserti rilasciati sia nell'ambito del rapporto (...) del (...) (cfr. n. 27/6) sia nel verbale d'audizione TEU del (...) novembre 2025 (cfr. n. 28/15, D85 segg., pag. 9 seg.), che ella avrebbe ricevuto la carta d'identità e la tessera sanitaria (...) tramite l'assistente sociale che la seguiva, ma malgrado avrebbe lavorato per diverso tempo in modo illegale in D._______ con la promessa da parte del datore di lavoro di regolarizzarla, ciò non sarebbe mai avvenuto. Si rileva inoltre che anche dalla documentazione francese presentata con il ricorso, risulta che i ricorrenti non avessero alcuno statuto di protezione o di soggiorno regolare in D._______, ciò che non avrebbero certamente mancato di sollevare se fosse stato il caso, anche nella procedura ricorsuale - che al contrario di quanto asserito dalla ricorrente 1 nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 25/4), è ben avvenuta - effettuata a seguito del respingimento da parte delle autorità francesi della loro domanda d'asilo (cfr. allegati n. 3-5 al ricorso). D'altro canto, gli argomenti invocati dai ricorrenti riguardo ad un loro possibile rinvio in Nigeria dopo il loro trasferimento in Francia, a causa del fatto che in quest'ultimo Paese essi avrebbero ricevuto una decisione negativa entrata in forza di cosa giudicata in merito alla loro domanda d'asilo, risultano essere irrilevanti per la definizione della presente vertenza come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 7.2). Al contrario poi di quanto lamentato nel gravame che la SEM avrebbe omesso di effettuare un'analisi individualizzata del rischio di rivittimizzazione nel caso di un trasferimento dei ricorrenti in Francia (cfr. ricorso, pag. 9), occorre sottolineare che nella decisione avversata tale rischio è stato esaminato in modo dettagliato ed individualizzato (cfr. pag. 5 seg. della decisione impugnata).
E. 4.2.3 Di conseguenza, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio.
E. 4.3 Altresì, dagli atti di causa, risulta in modo evidente che la SEM, a differenza di quanto sollevato nel ricorso (cfr. pag. 9), abbia informato le autorità francesi, con messaggio elettronico del 12 dicembre 2025, che la ricorrente 1 è stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1 e 42/1). Che ciò sia avvenuto in un secondo momento e non già nella richiesta di ripresa in carico alla Francia del 27 novembre 2025 (cfr. n. 31/5), momento in cui la ricorrente 1 non era stata ancora riconosciuta formalmente dalla SEM quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 28/15, D131, pag. 13), riconoscimento avvenuto soltanto successivamente dopo un'analisi accurata del suo caso (cfr. n. 34/5), risulta essere irrilevante.
E. 4.4 Le censure formali ricorsuali, prive di fondamento, vanno quindi respinte e la conclusione in subordine formulata nel ricorso disattesa.
E. 5.1 Venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.2 Nel caso in parola, risulta dall'estratto Eurodac del 22 ottobre 2025 che la ricorrente 1 - e per suo tramite anche il figlio - hanno presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. n. 11/2 e 12/1). Altresì l'interessata 1, nell'ambito sia del suo colloquio Dublino sia dell'audizione TEU, ha confermato di aver depositato una domanda nel predetto Paese, nonché che la stessa sarebbe stata rigettata con una decisione negativa da parte delle autorità francesi (cfr. n. 25/4; n. 28/15, D111 segg., pag. 11 e D124, pag. 12). Inoltre, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 27 novembre 2025 all'indirizzo della sua omologa francese e basata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 31/5), è stata espressamente accettata dalla Francia entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, l'11 dicembre 2025, fondandosi sulla medesima norma legale succitata (cfr. n. 40/2). Infine, con il ricorso, gli insorgenti hanno prodotto della documentazione che attesta sia della presentazione della detta domanda d'asilo in Francia sia della decisione negativa di respingimento della loro domanda d'asilo da parte delle diverse autorità competenti francesi (cfr. allegati 3-5 al ricorso). Di conseguenza, la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti è di principio data.
E. 5.3 Quanto sollevato per la prima volta nel memoriale ricorsuale circa la designazione corretta del Paese competente per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 6 seg.), come già visto sopra (cfr. consid. 4.2.2), risulta essere del tutto infondato e al limite del pretestuoso e non è in grado di ribaltare la predetta conclusione.
E. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo e d'accoglienza francese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera.
E. 6.2 Invero, in maniera del tutto generale, la giurisprudenza costante e regolarmente attualizzata del Tribunale, ritiene che non vi sia alcuna ragione di pensare che esistano in Francia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che implichino il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. ex multis le sentenze del TAF F-9301/2025 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2; F-8829/2025 del 21 novembre 2025 consid. 3.2; F-7476/2025 del 3 ottobre 2025, pag. 6). Pertanto, il rispetto della Francia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo, in materia di procedura d'asilo e di condizioni d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e la proibizione di trattamenti contrari agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), resta presunto. Malgrado tale presunzione possa essere confutata da seri indizi che le autorità non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.1 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), v'è da constatare che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito, neppure allo stadio del ricorso, alcun maltrattamento contrario alle suddette disposizioni durante il loro soggiorno in Francia. Anzi, dagli atti di causa risulta che essi non soltanto abbiano potuto depositare una domanda d'asilo ed accedere agli aiuti materiali in tale Paese, ma anche di aver potuto presentare ricorso, tramite un avvocato d'ufficio, contro la decisione negativa ricevuta circa la loro domanda d'asilo (cfr. allegati 3-5 al ricorso).
E. 7.1 Nel caso presente non sussistono neppure motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei precitati disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7.2 Innanzitutto, gli argomenti invocati dai ricorrenti nel loro ricorso, come pure i timori espressi dall'insorgente 1 nell'ambito dell'audizione TEU (cfr. n. 28/15, D138, pag. 13 seg.), riguardo ad un possibile loro respingimento in Nigeria una volta giunti in Francia, a causa del fatto che le autorità francesi non avrebbero riconosciuto la ricorrente 1 quale potenziale vittima TEU e avrebbero disposto l'esecuzione del loro allontanamento nella decisione di respingimento della domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 7 seg.), risultano essere senza alcuna pertinenza per l'esito della presente vertenza. Difatti, nella misura in cui è a ragione che la SEM ha constatato nella decisione avversata che la Francia è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti (cfr. supra consid. 5) e che la procedura d'asilo è esente da carenze sistemiche (cfr. supra consid. 6.2), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di un eventuale rimpatrio dei predetti verso la Nigeria, rispettivamente circa una violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo).
E. 7.3.1 Per quanto attiene poi al carattere di potenziale vittima di TEU che l'autorità inferiore ha riconosciuto alla ricorrente 1, e che nel loro ricorso gli insorgenti ritengono invece che ella non l'avrebbe in Francia e che quindi non potrebbe beneficiare delle tutele e garanzie previste dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta), né dell'assistenza di organizzazioni di sostegno alle vittime di TEU, si osserva quanto segue.
E. 7.3.2 Al contrario di quanto asserito nel ricorso dagli insorgenti, si evince dalle decisioni francesi allegate al gravame, come in realtà la ricorrente 1 sia stata riconosciuta anche in Francia quale vittima potenziale di TEU, ma è tuttavia segnatamente il suo racconto di come ella si sarebbe effettivamente sottratta dalla rete TEU ai fini di sfruttamento sessuale ed i timori che ne deriverebbero, che non sono stati ritenuti verosimili, conducendo al respingimento della loro domanda d'asilo ed alla pronuncia del loro allontanamento verso la Nigeria (cfr. allegato 3 al ricorso, p.to 6, pag. 3 seg.; allegato 5 al ricorso, pag. 2 seg.). Altresì si rimarca come, alla fine degli accertamenti svolti in Svizzera, la SEM ha informato l'autorità francese competente, che l'insorgente 1 è stata identificata su suolo elvetico quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1) e risulta che tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità francesi (cfr. n. 42/1). A tal proposito si sottolinea ancora come, il ritorno degli interessati in Francia, si effettuerà nel quadro di un trasferimento Dublino, ciò che garantirà una presa in carico sistematica da parte delle autorità francesi, che accettando peraltro la ripresa in carico dei ricorrenti, si sono impegnate a prendere disposizioni appropriate all'arrivo degli stessi su suolo francese. In merito si sottolinea ancora come lo scrivente Tribunale abbia sempre confermato la capacità della Francia di prendere in carico adeguatamente le vittime potenziali di TEU (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-4793/2025 del 20 novembre 2025 consid. 7.4; F-2533/2025 del 29 aprile 2025 consid. 6.2.3) e che, come osservato a ragione anche nella decisione impugnata, tale Paese ha ratificato la Conv. tratta, oltreché il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542), e le autorità francesi sono quindi tenute al rispetto degli obblighi derivanti da tali strumenti internazionali. Visto quanto precede, e poiché come a ragione l'autorità inferiore ha denotato (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata), lo sfruttamento della ricorrente 1 sarebbe avvenuto in D._______ e non in Francia e che ella non ha apportato alcun elemento verosimile atto a ritenere che vi sia un legame tra i (...) individui che le si sarebbero avvicinati nel (...) in Francia e i suoi sfruttatori - peraltro circostanze che non risultano essere state addotte dinnanzi alle autorità francesi e che pertanto se ne può legittimamente pure dubitare della loro verosimiglianza - con i quali non avrebbe più avuto alcun legame a partire dal (...) (cfr. n. 28/15, D64 segg., pag. 7 segg.; D116 segg., pag. 12), la conclusione ricorsuale che ritiene come la ricorrente 1 sarebbe esposta ad una rivittimizzazione in Francia, non può essere seguita. Malgrado ciò, come rammentato più volte anche nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 e pag. 6 seg.), la Francia è uno Stato di diritto che è disposta ed in grado di offrire protezione adeguata. Starà quindi ai ricorrenti, nel caso in cui dovessero essere esposti a delle minacce concrete da parte di terzi, di indirizzarsi presso le preposte autorità di polizia o giudiziarie francesi, o per richiedere il rispetto dei loro diritti. Infine, nessun atto penalmente reprensibile risulta essere stato compiuto in Svizzera e nessuna procedura penale che implicherebbe la ricorrente 1 nel suo statuto di potenziale vittima di TEU è attualmente pendente in Svizzera, di modo che la sua presenza su suolo elvetico non è necessaria (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1).
E. 7.4 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento dei ricorrenti in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che tra l'altro i ricorrenti non contestano. Difatti le diagnosi poste alla ricorrente 1, e già descritte correttamente nella decisione avversata alla quale si può quindi senz'altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata), che anche il referto radiologico del 18 dicembre 2025 (cfr. n. 46/2), la visita medica di spiegazione del referto precitato del 16 gennaio 2026 (con la sola aggiunta della diagnosi di: infetto vaginale; cfr. n. 55/5), nonché il referto medico del 19 gennaio 2026 (che pone la diagnosi di vaginosi batterica, con la prescrizione di terapia antibiotica, cfr. n. 56/2), assunti successivamente agli atti della SEM non modificano, non risultano all'evidenza essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Del resto, ella potrà continuare gli eventuali trattamenti ed effettuare gli ulteriori approfondimenti diagnostici che si rivelassero ancora necessari, anche in Francia, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-8829/2025 del 21 novembre 2025 consid. 4.3). Per quanto attiene poi al ricorrente 2, risulta dalle dichiarazioni della madre che egli goda di buona salute (cfr. n. 25/4), ciò che è confermato dall'assenza di atti medici all'incarto a lui concernenti.
E. 7.5 Non v'è poi ragione di ritenere che il trasferimento del ricorrente 2 in Francia sarebbe pregiudizievole al suo interesse e costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Invero, egli verrà trasferito in Francia con la madre, che è la figura con la quale ha sempre convissuto e che gli apporta le cure e l'educazione quotidiana, e da cui dipende ancora in modo importante vista la sua giovane età (di [...] anni).
E. 7.6 Visto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare, o a rendere perlomeno verosimile, che un loro trasferimento in Francia li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
E. 8 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il loro trasferimento verso la Francia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 10 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali, di fr. 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-10088/2025 Sentenza del 21 gennaio 2026 Composizione Giudici Susanne Genner (presidente del collegio), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), con il figlio
2. B._______, nato il (...), Nigeria, entrambi patrocinati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2025, consegnando la copia dell'atto di nascita (...) del richiedente 2. Le successive indagini intraprese dalla SEM il 22 ottobre 2025, hanno permesso di appurare, che secondo la banca dati europea "Eurodac", essi avevano già depositato una domanda d'asilo in Francia il (...). A.b Il (...) novembre 2025 la richiedente 1 ha sostenuto un colloquio personale Dublino. A seguito di uno scritto della rappresentante legale degli interessati del 17 novembre 2025, con la trasmissione in allegato del rapporto (...) del (...) che evidenziava degli elementi caratteristici di una situazione di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) ai fini di sfruttamento sessuale dell'interessata 1 che avrebbe vissuto quest'ultima sia in C._______ sia in D._______, si è tenuta con la predetta un'audizione atta a determinare se vi fossero degli indizi per riconoscerla quale potenziale vittima di TEU il (...) novembre 2025. Al termine del colloquio, le è stato comunicato che ella non sarebbe stata riconosciuta in quanto tale e che avrebbe potuto richiedere in merito una decisione motivata. A.c In data 27 novembre 2025, la SEM ha presentato alle autorità francesi una richiesta di ripresa in carico degli interessati basata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III). A.d Tramite la missiva del 27 novembre 2025, con cui gli interessati hanno trasmesso anche copia della carta d'identità (...) e della tessera sanitaria (...) della richiedente 1, essi hanno chiesto alla SEM l'emissione di una decisione motivata circa il mancato riconoscimento della richiedente 1 quale potenziale vittima di TEU. L'autorità inferiore ha risposto alla stessa richiesta in data 1° dicembre 2025, riconoscendo l'interessata 1 quale potenziale vittima di TEU. Tuttavia, poiché lo sfruttamento della medesima sarebbe avvenuto anni prima, la SEM ha rinunciato a concederle un periodo di recupero e di riflessione, informandola che se avesse avuto sufficienti informazioni concrete riguardo al luogo e/o all'autore dell'infrazione, il caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità di perseguimento penale, offrendole parimenti la possibilità di comunicare, entro il 4 dicembre 2025, se fosse disposta a cooperare con le stesse. Ciò che l'interessata 1 ha fatto con dichiarazione del 4 dicembre 2025. A.e Con comunicazione del 5 dicembre 2025, la funzionaria incaricata della SEM, ha segnalato al preposto ufficio interno dell'autorità inferiore, il caso di potenziale vittima di TEU della richiedente 1. Lo stesso giorno, il detto ufficio ha risposto che, non essendoci sufficienti informazioni concrete né sull'autore né/o sul luogo dell'infrazione, l'annuncio di presumibile caso TEU non sarebbe stato trasmesso oltre all'E._______ (F._______), restando però sempre aperta la possibilità per l'interessata di presentare una denuncia penale. A.f L'11 dicembre 2025, la Francia ha accettato la ripresa in carico degli interessati, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Il giorno seguente la SEM ha informato, tramite messaggio elettronico, le autorità francesi che l'interessata 1 era stata riconosciuta quale vittima potenziale di TEU. B. Con decisione del 18 dicembre 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia e l'esecuzione della precitata misura. C. Il 30 dicembre 2025, gli interessati sono insorti con ricorso avverso la summenzionata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), postulando, a titolo processuale, d'un canto la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto presentando istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, hanno concluso all'annullamento della decisione avversata ed a titolo principale che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della loro domanda d'asilo. A titolo subordinato, hanno invece chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati annessi in copia: la decisione di rifiuto della domanda d'asilo dei ricorrenti dell'"G._______" del (...) gennaio 2025 (cfr. allegato sub doc. 3); il ricorso dei ricorrenti del (...) marzo 2025 alla "(...)" francese (cfr. allegato sub doc. 4) e la decisione della già menzionata Corte francese del (...) giugno 2025 (cfr. sub doc. 5). D. Il 31 dicembre 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti. E. Con decisione incidentale del 7 gennaio 2026, la giudice istruttrice competente della pratica, ha accolto la richiesta dei ricorrenti tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di conseguenza osservato che i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché revocato la misura supercautelare pronunciata il 31 dicembre 2025. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). 4.2 4.2.1 Gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte della SEM. L'autorità inferiore avrebbe difatti omesso di svolgere gli accertamenti necessari d'un canto per designare correttamente il Paese competente per la trattazione della loro domanda d'asilo e d'altro canto per stabilire l'esistenza di un rischio serio e concreto di rivittimizzazione della ricorrente 1 nel caso di un loro rinvio in Francia e da lì di un loro eventuale allontanamento "a catena" nel Paese d'origine, a causa del riconoscimento dell'insorgente 1 quale vittima potenziale TEU in Svizzera, ma non invece in Francia. 4.2.2 Il Tribunale non condivide tali censure formali, che in quanto si riferiscono in realtà anche al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Tuttavia, occorre sin d'ora rilevare che, al contrario di quanto argomentato nel ricorso, non si vede quali accertamenti o informazioni l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere rispettivamente richiedere presso le autorità (...), in quanto sia dalle allegazioni della ricorrente 1, sia dagli atti all'incarto ed anche presentati con il ricorso dagli insorgenti, si evince in modo lampante che ad essi non fosse stato riconosciuto alcuno statuto di protezione in D._______, che potrebbe determinarne la sua competenza ed escludere l'applicazione del RD III al loro caso specifico. Invero, nell'ambito del colloquio Dublino l'insorgente 1 ha dichiarato di non aver mai ottenuto un permesso di soggiorno in Europa, e che salvo in Francia, ella non avrebbe presentato alcuna domanda d'asilo (cfr. n. 25/4). Altresì, risulta chiaramente dai suoi asserti rilasciati sia nell'ambito del rapporto (...) del (...) (cfr. n. 27/6) sia nel verbale d'audizione TEU del (...) novembre 2025 (cfr. n. 28/15, D85 segg., pag. 9 seg.), che ella avrebbe ricevuto la carta d'identità e la tessera sanitaria (...) tramite l'assistente sociale che la seguiva, ma malgrado avrebbe lavorato per diverso tempo in modo illegale in D._______ con la promessa da parte del datore di lavoro di regolarizzarla, ciò non sarebbe mai avvenuto. Si rileva inoltre che anche dalla documentazione francese presentata con il ricorso, risulta che i ricorrenti non avessero alcuno statuto di protezione o di soggiorno regolare in D._______, ciò che non avrebbero certamente mancato di sollevare se fosse stato il caso, anche nella procedura ricorsuale - che al contrario di quanto asserito dalla ricorrente 1 nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 25/4), è ben avvenuta - effettuata a seguito del respingimento da parte delle autorità francesi della loro domanda d'asilo (cfr. allegati n. 3-5 al ricorso). D'altro canto, gli argomenti invocati dai ricorrenti riguardo ad un loro possibile rinvio in Nigeria dopo il loro trasferimento in Francia, a causa del fatto che in quest'ultimo Paese essi avrebbero ricevuto una decisione negativa entrata in forza di cosa giudicata in merito alla loro domanda d'asilo, risultano essere irrilevanti per la definizione della presente vertenza come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 7.2). Al contrario poi di quanto lamentato nel gravame che la SEM avrebbe omesso di effettuare un'analisi individualizzata del rischio di rivittimizzazione nel caso di un trasferimento dei ricorrenti in Francia (cfr. ricorso, pag. 9), occorre sottolineare che nella decisione avversata tale rischio è stato esaminato in modo dettagliato ed individualizzato (cfr. pag. 5 seg. della decisione impugnata). 4.2.3 Di conseguenza, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e quindi essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. 4.3 Altresì, dagli atti di causa, risulta in modo evidente che la SEM, a differenza di quanto sollevato nel ricorso (cfr. pag. 9), abbia informato le autorità francesi, con messaggio elettronico del 12 dicembre 2025, che la ricorrente 1 è stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1 e 42/1). Che ciò sia avvenuto in un secondo momento e non già nella richiesta di ripresa in carico alla Francia del 27 novembre 2025 (cfr. n. 31/5), momento in cui la ricorrente 1 non era stata ancora riconosciuta formalmente dalla SEM quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 28/15, D131, pag. 13), riconoscimento avvenuto soltanto successivamente dopo un'analisi accurata del suo caso (cfr. n. 34/5), risulta essere irrilevante. 4.4 Le censure formali ricorsuali, prive di fondamento, vanno quindi respinte e la conclusione in subordine formulata nel ricorso disattesa. 5. 5.1 Venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.2 Nel caso in parola, risulta dall'estratto Eurodac del 22 ottobre 2025 che la ricorrente 1 - e per suo tramite anche il figlio - hanno presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. n. 11/2 e 12/1). Altresì l'interessata 1, nell'ambito sia del suo colloquio Dublino sia dell'audizione TEU, ha confermato di aver depositato una domanda nel predetto Paese, nonché che la stessa sarebbe stata rigettata con una decisione negativa da parte delle autorità francesi (cfr. n. 25/4; n. 28/15, D111 segg., pag. 11 e D124, pag. 12). Inoltre, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 27 novembre 2025 all'indirizzo della sua omologa francese e basata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 31/5), è stata espressamente accettata dalla Francia entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, l'11 dicembre 2025, fondandosi sulla medesima norma legale succitata (cfr. n. 40/2). Infine, con il ricorso, gli insorgenti hanno prodotto della documentazione che attesta sia della presentazione della detta domanda d'asilo in Francia sia della decisione negativa di respingimento della loro domanda d'asilo da parte delle diverse autorità competenti francesi (cfr. allegati 3-5 al ricorso). Di conseguenza, la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti è di principio data. 5.3 Quanto sollevato per la prima volta nel memoriale ricorsuale circa la designazione corretta del Paese competente per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 6 seg.), come già visto sopra (cfr. consid. 4.2.2), risulta essere del tutto infondato e al limite del pretestuoso e non è in grado di ribaltare la predetta conclusione. 6. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo e d'accoglienza francese non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera. 6.2 Invero, in maniera del tutto generale, la giurisprudenza costante e regolarmente attualizzata del Tribunale, ritiene che non vi sia alcuna ragione di pensare che esistano in Francia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che implichino il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. ex multis le sentenze del TAF F-9301/2025 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2; F-8829/2025 del 21 novembre 2025 consid. 3.2; F-7476/2025 del 3 ottobre 2025, pag. 6). Pertanto, il rispetto della Francia dei suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto europeo, in materia di procedura d'asilo e di condizioni d'accoglienza, in particolare il principio di non-respingimento enunciato espressamente all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e la proibizione di trattamenti contrari agli art. 3 CEDU così come agli art. 3 e 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), resta presunto. Malgrado tale presunzione possa essere confutata da seri indizi che le autorità non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.1 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), v'è da constatare che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito, neppure allo stadio del ricorso, alcun maltrattamento contrario alle suddette disposizioni durante il loro soggiorno in Francia. Anzi, dagli atti di causa risulta che essi non soltanto abbiano potuto depositare una domanda d'asilo ed accedere agli aiuti materiali in tale Paese, ma anche di aver potuto presentare ricorso, tramite un avvocato d'ufficio, contro la decisione negativa ricevuta circa la loro domanda d'asilo (cfr. allegati 3-5 al ricorso). 7. 7.1 Nel caso presente non sussistono neppure motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei precitati disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7.2 Innanzitutto, gli argomenti invocati dai ricorrenti nel loro ricorso, come pure i timori espressi dall'insorgente 1 nell'ambito dell'audizione TEU (cfr. n. 28/15, D138, pag. 13 seg.), riguardo ad un possibile loro respingimento in Nigeria una volta giunti in Francia, a causa del fatto che le autorità francesi non avrebbero riconosciuto la ricorrente 1 quale potenziale vittima TEU e avrebbero disposto l'esecuzione del loro allontanamento nella decisione di respingimento della domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 7 seg.), risultano essere senza alcuna pertinenza per l'esito della presente vertenza. Difatti, nella misura in cui è a ragione che la SEM ha constatato nella decisione avversata che la Francia è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti (cfr. supra consid. 5) e che la procedura d'asilo è esente da carenze sistemiche (cfr. supra consid. 6.2), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di un eventuale rimpatrio dei predetti verso la Nigeria, rispettivamente circa una violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo). 7.3 7.3.1 Per quanto attiene poi al carattere di potenziale vittima di TEU che l'autorità inferiore ha riconosciuto alla ricorrente 1, e che nel loro ricorso gli insorgenti ritengono invece che ella non l'avrebbe in Francia e che quindi non potrebbe beneficiare delle tutele e garanzie previste dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta), né dell'assistenza di organizzazioni di sostegno alle vittime di TEU, si osserva quanto segue. 7.3.2 Al contrario di quanto asserito nel ricorso dagli insorgenti, si evince dalle decisioni francesi allegate al gravame, come in realtà la ricorrente 1 sia stata riconosciuta anche in Francia quale vittima potenziale di TEU, ma è tuttavia segnatamente il suo racconto di come ella si sarebbe effettivamente sottratta dalla rete TEU ai fini di sfruttamento sessuale ed i timori che ne deriverebbero, che non sono stati ritenuti verosimili, conducendo al respingimento della loro domanda d'asilo ed alla pronuncia del loro allontanamento verso la Nigeria (cfr. allegato 3 al ricorso, p.to 6, pag. 3 seg.; allegato 5 al ricorso, pag. 2 seg.). Altresì si rimarca come, alla fine degli accertamenti svolti in Svizzera, la SEM ha informato l'autorità francese competente, che l'insorgente 1 è stata identificata su suolo elvetico quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 41/1) e risulta che tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità francesi (cfr. n. 42/1). A tal proposito si sottolinea ancora come, il ritorno degli interessati in Francia, si effettuerà nel quadro di un trasferimento Dublino, ciò che garantirà una presa in carico sistematica da parte delle autorità francesi, che accettando peraltro la ripresa in carico dei ricorrenti, si sono impegnate a prendere disposizioni appropriate all'arrivo degli stessi su suolo francese. In merito si sottolinea ancora come lo scrivente Tribunale abbia sempre confermato la capacità della Francia di prendere in carico adeguatamente le vittime potenziali di TEU (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-4793/2025 del 20 novembre 2025 consid. 7.4; F-2533/2025 del 29 aprile 2025 consid. 6.2.3) e che, come osservato a ragione anche nella decisione impugnata, tale Paese ha ratificato la Conv. tratta, oltreché il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542), e le autorità francesi sono quindi tenute al rispetto degli obblighi derivanti da tali strumenti internazionali. Visto quanto precede, e poiché come a ragione l'autorità inferiore ha denotato (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata), lo sfruttamento della ricorrente 1 sarebbe avvenuto in D._______ e non in Francia e che ella non ha apportato alcun elemento verosimile atto a ritenere che vi sia un legame tra i (...) individui che le si sarebbero avvicinati nel (...) in Francia e i suoi sfruttatori - peraltro circostanze che non risultano essere state addotte dinnanzi alle autorità francesi e che pertanto se ne può legittimamente pure dubitare della loro verosimiglianza - con i quali non avrebbe più avuto alcun legame a partire dal (...) (cfr. n. 28/15, D64 segg., pag. 7 segg.; D116 segg., pag. 12), la conclusione ricorsuale che ritiene come la ricorrente 1 sarebbe esposta ad una rivittimizzazione in Francia, non può essere seguita. Malgrado ciò, come rammentato più volte anche nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 e pag. 6 seg.), la Francia è uno Stato di diritto che è disposta ed in grado di offrire protezione adeguata. Starà quindi ai ricorrenti, nel caso in cui dovessero essere esposti a delle minacce concrete da parte di terzi, di indirizzarsi presso le preposte autorità di polizia o giudiziarie francesi, o per richiedere il rispetto dei loro diritti. Infine, nessun atto penalmente reprensibile risulta essere stato compiuto in Svizzera e nessuna procedura penale che implicherebbe la ricorrente 1 nel suo statuto di potenziale vittima di TEU è attualmente pendente in Svizzera, di modo che la sua presenza su suolo elvetico non è necessaria (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1). 7.4 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento dei ricorrenti in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che tra l'altro i ricorrenti non contestano. Difatti le diagnosi poste alla ricorrente 1, e già descritte correttamente nella decisione avversata alla quale si può quindi senz'altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata), che anche il referto radiologico del 18 dicembre 2025 (cfr. n. 46/2), la visita medica di spiegazione del referto precitato del 16 gennaio 2026 (con la sola aggiunta della diagnosi di: infetto vaginale; cfr. n. 55/5), nonché il referto medico del 19 gennaio 2026 (che pone la diagnosi di vaginosi batterica, con la prescrizione di terapia antibiotica, cfr. n. 56/2), assunti successivamente agli atti della SEM non modificano, non risultano all'evidenza essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Del resto, ella potrà continuare gli eventuali trattamenti ed effettuare gli ulteriori approfondimenti diagnostici che si rivelassero ancora necessari, anche in Francia, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-8829/2025 del 21 novembre 2025 consid. 4.3). Per quanto attiene poi al ricorrente 2, risulta dalle dichiarazioni della madre che egli goda di buona salute (cfr. n. 25/4), ciò che è confermato dall'assenza di atti medici all'incarto a lui concernenti. 7.5 Non v'è poi ragione di ritenere che il trasferimento del ricorrente 2 in Francia sarebbe pregiudizievole al suo interesse e costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Invero, egli verrà trasferito in Francia con la madre, che è la figura con la quale ha sempre convissuto e che gli apporta le cure e l'educazione quotidiana, e da cui dipende ancora in modo importante vista la sua giovane età (di [...] anni). 7.6 Visto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare, o a rendere perlomeno verosimile, che un loro trasferimento in Francia li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
8. Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il loro trasferimento verso la Francia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
10. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali, di fr. 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione: