Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Dal profilo formale, l'insorgente si prevale nel suo ricorso di una violazione del suo diritto di essere sentito nonché del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, censure che sono da esaminare in primo luogo. A mente dell'insorgente, il procedere della SEM, che lo avrebbe ascoltato a margine dell'audizione TEU circa l'eventuale competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Slovenia, sarebbe contrario alla logica del periodo di riflessione e ristabilimento che dovrebbe permettere alla vittima di tratta di rielaborare quanto vissuto e di poter esprimere in modo completo le proprie ragioni. Inoltre, essendo che nell'ambito dell'audizione TEU, non gli è stata consegnata una sintesi del colloquio - come invece verrebbe fatto al termine del colloquio Dublino nel contesto del quale normalmente verrebbe concesso al richiedente anche il diritto di essere sentito in merito alla competenza Dublino - o perlomeno un estratto del verbale relativo alla predetta questione, il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, nonché non sarebbe stata compiuta un'istruzione completa della sua domanda d'asilo da parte della SEM. Concernente il suo stato di salute, la predetta autorità sarebbe incorsa in un accertamento dei fatti erroneo ed incompleto nonché in una violazione del diritto federale allorché indicherebbe nella decisione avversata che il suo stato di salute è chiaro. Difatti, l'autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire lo stesso effettuando una perizia medica completa (tramite la compilazione del cosiddetto F4), per poter effettivamente stabilire il suo stato valetudinario. In tale contesto, non avrebbe in particolare verificato gli effetti che un trasferimento verso la Slovenia potrebbe produrre sul ricorrente.
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istruzione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.).
E. 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare.
E. 4.4 Dapprima, seppure si dia atto all'insorgente che, in principio, il cosiddetto "diritto di essere sentito Dublino" venga concesso dalla SEM nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 RD III, tuttavia nel caso specifico l'autorità inferiore ha ritenuto di permettere allo stesso di esprimersi anche in questo ambito nell'audizione TEU che si è svolta successivamente al colloquio Dublino, informandolo di conseguenza (cfr. n. 22/2, pag. 2). Né il ricorrente, né la rappresentante legale che era presente al succitato colloquio, si sono opposti a tale procedere. E questo neppure nei loro scritti seguenti (cfr. n. 46/11 e 71/2), malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Peraltro, le sue ragioni contrarie ad un trasferimento verso la Slovenia appaiono essere state addotte integralmente dall'insorgente nel corso dell'audizione TEU (cfr. n. 35/17, D91 segg., pag. 16), e la sua rappresentante legale è anche potuta intervenire in tale contesto, ponendo i relativi quesiti all'insorgente (cfr. n. 35/17, D96, pag. 16). Non traspaiono inoltre dall'esame dell'incarto, elementi supplementari che il ricorrente non avrebbe già sollevato in quest'ultimo ambito, e neanche se ne è prevalso nel suo ricorso. In tal senso, non si ravvisa neppure una violazione del suo diritto di essere sentito, nel fatto che non gli sia stato consegnato l'estratto del verbale TEU concernente la questione della competenza della Slovenia. Ciò in quanto, non soltanto il ricorrente non ne ha mai richiesto la consultazione prima dell'emissione della decisione della SEM - che gli è stata comunque concessa con quest'ultima - ma nemmeno si prevale di elementi concreti nel suo ricorso, che fondino un qualsivoglia pregiudizio che gli sarebbe derivato da tale omissione, malgrado potesse esprimersi compiutamente anche in tale contesto. Per il resto, l'autorità inferiore nella decisione avversata ha spiegato le ragioni per le quali un trasferimento dell'insorgente verso la Slovenia non violerebbe le disposizioni internazionali applicabili in materia. Inoltre, in relazione allo stato di salute dell'insorgente, l'autorità inferiore si è premurata di avere la documentazione medica sufficiente, ove sono poste chiaramente sia le diagnosi del ricorrente che il trattamento seguito attualmente dal medesimo. Malgrado l'insorgente adduca che la SEM avrebbe dovuto approfondire ulteriormente il suo stato di salute, in particolare che la valutazione dell'impatto dell'allontanamento sulla salute psicofisica del ricorrente non sarebbe stata effettuata, egli non ha tuttavia apportato alcun elemento medico supplementare che supporterebbe tale conclusione. Riguardo poi l'effetto che un suo allontanamento dalla Svizzera potrebbe avere, risulta dalla decisione avversata, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, che l'autorità inferiore - dopo aver citato correttamente le diverse diagnosi e i trattamenti poste rispettivamente ricevuti dal medesimo - si sia pure espressa in modo limpido (cfr. pag. 8 segg.). Pertanto, il Tribunale considera che dei complementi d'istruzione in riferimento allo stato valetudinario del ricorrente, non fossero necessari per statuire in conoscenza di causa nella fattispecie.
E. 4.5 Visto quanto precede, appare che l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità sindacata, sia stato stabilito sufficientemente ed in modo esatto. Inoltre nessuna violazione del diritto di essere sentito è ravvisabile nel procedere dell'autorità inferiore. Le censure sollevate dall'insorgente in merito, in quanto infondate, sono quindi integralmente respinte.
E. 5.1 Nella presente disamina, occorre ora determinare se l'autorità inferiore poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione secondo la quale non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Giusta l'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).
E. 5.4.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5), nonché l'esplicita accettazione della medesima da parte della Slovenia (cfr. n. 24/1 e 25/1), la competenza di quest'ultimo Stato membro per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, è di principio data.
E. 5.4.2 Ciononostante l'insorgente contesta la stessa, sostenendo che siano rilevabili nel procedere della domanda di ripresa in carico da parte della SEM alla Slovenia delle lacune formali che invaliderebbero la competenza di quest'ultima nella trattazione della sua domanda d'asilo.
E. 5.4.2.1 Dapprima ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto attendere che egli sostenesse il colloquio Dublino prima di trasmettere le informazioni a lui relative alle autorità slovene, facendo invece credere a queste ultime, così come formulato nella domanda di ripresa in carico, che avesse già effettuato un colloquio, che di fatto sarebbe invece avvenuto soltanto dopo la richiesta di ripresa in carico alla Slovenia. Il Tribunale, osserva tuttavia in merito che le informazioni comunicate dalla SEM all'autorità competente slovena nella domanda di ripresa in carico, si fondano esclusivamente sulle informazioni evinte dalla banca dati Eurodac (cfr. n. 10/1) nonché su quanto raccolto dalla prima al momento dell'arrivo dell'insorgente al CFA (cfr. n. 3/2), come segnalato peraltro anche dalla SEM nella richiesta di ripresa in carico ("At his arrival in Switzerland he indicated that [...]", cfr. n. 13/5), e non come supposto invece erroneamente dal ricorrente, sulle dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. n. 19/10) - che si rimarca è inoltre avvenuto dopo la domanda di ripresa in carico alla Slovenia. L'autorità inferiore, sulla base di tali indizi, poteva quindi validamente e legittimamente già richiedere la ripresa in carico dell'insorgente, senza attendere che quest'ultimo effettuasse il colloquio Dublino. Inoltre, la formulazione della domanda di ripresa in carico alle autorità slovene, non risulta né erronea né traente in inganno le autorità slovene, circa l'effettuazione di un colloquio Dublino, che non è in alcun modo citato né accluso nella domanda di ripresa in carico.
E. 5.4.2.2 Proseguendo, nel suo gravame l'interessato sostiene che la risposta automatica ottenuta dalla Slovenia in relazione alla segnalazione da parte della Svizzera che egli sia una potenziale vittima di TEU (cfr. n. 78/1 e 79/1), non sia sufficiente per una presa in carico adeguata del richiedente caratterizzato da una forte vulnerabilità e fragilità, ritenendo che in specie la SEM avrebbe dovuto richiedere delle garanzie specifiche in tal senso. Egli osserva infatti che considerando anche il contesto sloveno già sovraccarico dal flusso di richiedenti l'asilo (...), come pure l'accoglienza ed il seguito medico che gli sarebbe già stato riservato in Slovenia - ove gli avrebbero voluto amputare una gamba - vi siano dei seri indizi di carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza d'asilo sloveno. Qualora egli venisse rinviato nel predetto Stato membro, vi sarebbero quindi fondati motivi di ritenere che egli possa essere vittima di trattamenti inumani e degradanti ex art. 4 CartaUE e art. 3 CEDU. In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, anche a causa del citato afflusso di richiedenti l'asilo dall'E._______ - situazione che peraltro riguarda tutta l'Europa, non esclusa in alcun modo la Svizzera - anche all'ora attuale non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). Il ricorrente non apporta difatti neppure con il gravame, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Slovenia, che è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le disposizioni precitate. Nulla permette inoltre di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE o 3 CEDU (cfr. a tal proposito anche le sentenze del Tribunale D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 11.3, D-244/2022 del 24 gennaio 2022 consid. 7.3). Dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tale genere. Nel caso specifico poi, l'autorità inferiore ha adempiuto a livello procedurale a tutti i suoi obblighi che le si imponevano in materia di TEU (si rinvia a tal proposito a quanto sancito nella DTAF 2016/27; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-2484/2022 del 24 giugno 2022 consid. 5.1 e 5.2). La SEM ha difatti identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, gli ha concesso un termine di riflessione di 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone compiutamente (...). Nessun atto penalmente reprensibile risulta verosimilmente essere stato compiuto in Svizzera o in Slovenia. Peraltro, alla fine delle indagini svolte in Svizzera, l'autorità elvetica competente ha informato la sua omologa slovena che il richiedente è stato identificato su suolo svizzero quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità slovene (cfr. n. 79/1), che del resto sono pure tenute al rispetto degli obblighi derivanti in particolare dalla Conv. tratta e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) che la Slovenia ha pure ratificato. Su questi presupposti, ed in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere su territorio elvetico, la SEM poteva quindi partire legittimamente dall'assunto che gli obblighi che le si imponevano in materia d'asilo siano stati ossequiati. La richiesta di garanzie particolari di presa in carico dell'insorgente, nell'ambito della questione TEU, non si imponeva quindi in alcun modo in specie. Da ultimo, il fatto che in Slovenia secondo le dichiarazioni rese dall'insorgente volessero amputargli una gamba allorché in Svizzera gli avrebbero invece riferito di dovergli amputare che le dita dei piedi (cfr. n. 35/17, D91, pag. 16), non rimette in alcun modo in dubbio la presunzione secondo la quale la Slovenia rispetta la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. a tal proposito la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; tra le tante la sentenza del Tribunale E-44/2022 dell'11 gennaio 2022 consid. 5.2.1). Difatti, anche se tale eventuale valutazione medica risulta divergere, tuttavia il richiedente non spiega neppure nel gravame concretamente, quali mancanze nel sistema medico sloveno gli avrebbero comportato un pregiudizio serio e grave tanto da rientrare nell'ambito delle disposizioni succitate, essendo che dalle medesime asserzioni dello stesso si rileva come questi abbia potuto accedere al sistema di cure sloveno - anche ospedaliero - (cfr. n. 35/17, D96, pag. 16) e che è per sua scelta che non si è fatto curare oltre in Slovenia abbandonando il campo dove si trovava alloggiato (cfr. n. 35/17, D19, pag. 8). L'affermazione poi che in ospedale gli avrebbero negato di poter andare in bagno, poiché doveva rientrare al campo (cfr. n. 35/17, D19, pag. 8; D96, pag. 16), non risulta essere per nulla circostanziata, e non appare pertanto atta in alcun modo a confutare la presunzione succitata.
E. 5.4.2.3 Conseguentemente, alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 Nella misura in cui il ricorrente asserisce nel suo gravame che un suo allontanamento verso la Slovenia, sia dal profilo del suo stato di salute che per il fatto di essere stato ritenuto vittima di TEU, comporterebbe la violazione dell'art. 4 CartaUE e 3 CEDU, rispettivamente di norme della Conv. tratta, in quanto vi sarebbe il serio rischio per l'interessato d'un canto di subire dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni, e d'altro canto di interrompere il percorso di recupero in corso in Svizzera, occorre valutare se l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità), possa trovare applicazione in specie.
E. 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Altresì, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 6.3.1 In primo luogo, per quanto attiene allo stato di salute dell'insorgente, occorre dapprima osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 6.3.2 Sulla base della copiosa documentazione medica agli atti, risulta che dal profilo somatico, il ricorrente ha subito tre operazioni ai piedi per ustioni da congelamento con sovrainfezione da MRSA, le quali sono state eseguite con successo, con deambulazione libera e per le quali tutt'ora il ricorrente riceve delle regolari medicazioni (cfr. n. 8/3, 9/2, 16/1, 20/2, da 27/2 a 29/2, da 31/3 a 34/4, 38/1, 39/2, 41/3, 45/3, 47/3, 49/2, 54/3, 55/2, 57/3, 58/2, 59/3, 60/2, 62/3, 68/3, 69/3, 70/4, 72/3, 73/3, 74/3, 76/3, 86/3, 92/3 e lettera ambulatoriale del 7 aprile 2022 prodotta con il ricorso). Dall'ultimo certificato medico a disposizione prima dell'emissione della decisione avversata, datato 22 luglio 2022, si evidenzia come la lesione al I dito del piede destro appaia in particolare essere non infiammata, e si è proceduto alla disinfezione con Octenisept, ed alla medicazione con Ialugen plus garza monostrato, garze TNT e garza e bendino autoadesivo. Decorso favorevole visibile anche negli ultimi F2 all'incarto rispettivamente del 4 agosto 2022 (cfr. n. 86/3) e del 18 agosto 2022 (cfr. n. 92/3). Durante quest'ultima visita di medicazione, ove si è applicato Jelonet, si è riscontrata solo un'escoriazione a livello apicale del I dito del piede sinistro, senza flogosi o segni di ipergranulazione. L'insorgente soffre inoltre di un (...) (cfr. n. 9/2, 40/3, 41/3, 42/2, 48/2 e 65/2), che ha avuto un'evoluzione favorevole sotto trattamento conservativo (cfr. n. 48/2), con delle (...) che si sono internalizzate, e che continua a curare con un trattamento a base di Daflon in modo regressivo (cfr. n. 65/2). Al ricorrente sono inoltre stati diagnosticati: una dermatite atopica al cuoio capelluto (cfr. n. 40/3 e 41/3), un dolore dorsale di verosimile origine muscolare DD favorito da xerodermia DD funzionale (cfr. n. 63/2), ed una distorsione moderata della caviglia destra (cfr. n. 65/2) che appaiono essere stati trattati e nel frattempo risolti, non essendoci agli atti ulteriore documentazione in merito e non avendo il ricorrente apportato degli elementi contrari a tale conclusione nel suo gravame. Per quanto poi attiene l'evenienza che il ricorrente sarebbe stato ricoverato dal (...) al (...) presso l'(...) di D._______, secondo la rappresentante legale (cfr. supra lett. E), tale circostanza non è suffragata da alcun mezzo di prova, né risulta dagli atti all'incarto. Non è peraltro indicato dalla rappresentante legale neppure il motivo del ricovero, e ciò malgrado risulti che l'insorgente il (...) fosse nuovamente presente nel Centro di F._______, in quanto vi avrebbe pure ricevuta l'ultima medicazione ai piedi (cfr. n. 92/3), e quindi non si spiega come quest'ultimo non avrebbe potuto fornire maggiori informazioni in merito, se ritenute rilevanti per la causa. In tale contesto, si rammenta difatti come il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). Il Tribunale ritiene pertanto di non dover attendere ulteriore ipotetica documentazione medica da parte del ricorrente, in quanto la sua situazione valetudinaria risulta essere stata chiarita a sufficienza tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano in specie (cfr. tra le altre la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). Dal profilo psichiatrico, una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress è stata posta nel (...) del 2022 (cfr. n. 30/2), che è rimasta invariata anche durante i consulti psichiatrici regolari che ne sono seguiti, con invece un adeguamento da parte dello psichiatra curante della terapia farmacologica secondo le necessità (cfr. n. 32/2, 43/3, 44/2, 52/2, 56/2, 61/2, 66/2, 75/2 e 77/2), da ultimo con la prescrizione di Zyprexa 5 mg, Zolpidem 10 mg, Pantopazole 40 mg, Citalopram 20 mg nonché se insonnia ed in riserva, Temesta 1 mg (cfr. n. 77/2 e 88/2). Si osserva inoltre in tale ambito, come il ricorrente abbia dovuto essere ricoverato dapprima coattivamente il (...), poi volontariamente presso la (...) (di seguito: [...]) di D._______ sino al (...), a causa della presenza di idee di morte nel contesto dell'opposizione da lui manifestata ad un eventuale suo ritorno in Slovenia (cfr. n. 43/3 e 46/11).
E. 6.4 Il Tribunale, fondandosi sulla documentazione medica testé citata, senza voler sminuire in alcun modo la portata delle affezioni di cui soffre tutt'ora l'insorgente, ritiene come nessun indizio all'incarto o apportato con il gravame da quest'ultimo, permette di considerare che egli non sarà in grado di viaggiare o che il suo trasferimento in Slovenia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute secondo la giurisprudenza succitata. Il fatto che l'interessato sia dovuto essere ospedalizzato per qualche giorno, come pure che anche in colloqui psichiatrici successivi (da ultimo in quello avvenuto l'11 agosto 2022), si sia espresso sfavorevolmente ad un suo trasferimento in Slovenia, non conduce ad altra conclusione. Difatti, anche il rischio di suicidio o il tentativo di suicidio commesso da una persona per la quale è stato pronunciato l'allontanamento, non costituisce, di per sé solo, un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o del trasferimento, sin tanto che la persona interessata sia in grado di viaggiare e che delle misure concrete (adattate allo stato di salute della persona) siano adottate per prevenire la realizzazione di tali atti (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; tra le altre la sentenza del Tribunale F-2867/2022 del 6 luglio 2022). Il Tribunale, pur essendo cosciente dell'impatto che la decisione della SEM e dello stress legato al trasferimento possa avere sullo stato di salute psichico del ricorrente, sulla base degli atti all'incarto ritiene tuttavia che quest'ultimo non pregiudichi il suo trasferimento. Apparterrà poi alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa in carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Slovenia, informando in maniera precisa e completa le autorità slovene dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento nel predetto Stato (cfr. art. 31 RD III). Paese, quest'ultimo, che dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza; sentenze del Tribunale E-269/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit., F-5473/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). Come peraltro già sopra considerato (cfr. supra consid. 5.4.2.2.), non vi sono indizi concreti all'incarto che lascino presagire che al ricorrente verrebbero negate le cure ed i trattamenti medici necessari ed adeguati in Slovenia. Apparterrà inoltre ai medici che seguono il ricorrente di prepararlo alla prospettiva del trasferimento nel succitato Paese. In tal senso, si invita la rappresentante legale, onde evitare eventuali peggioramenti futuri del suo stato di salute, di voler prendere contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione del contenuto della presente sentenza a quest'ultimo. Sulla base di tali elementi, delle garanzie di presa in carico dell'insorgente da parte della Slovenia, dal profilo strettamente medico, non appaiono essere necessarie.
E. 6.5 In secondo luogo, come già sopra considerato (cfr. consid. 5.4.2.2), non v'è alcun elemento concreto agli atti che dimostri che le autorità slovene abbiano cercato di rinviarlo in un Paese ove egli rischi di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale, ciò che peraltro egli non sostiene. L'insorgente non è neppure riuscito con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un suo trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, o ancora che lo Stato membro succitato venga meno ai suoi obblighi derivanti dalla Conv. tratta, alla quale essa pure è tenuta, e non gli assicuri quindi un seguito adeguato, se necessario, anche in tale ambito. Apparterrà difatti al ricorrente prevalersi dei diritti offerti dalle diverse convenzioni e direttive alla quale la Slovenia è parte, in particolare della Conv. tratta e della direttiva accoglienza, dinnanzi alle autorità slovene competenti. Il Tribunale ritiene quindi che il ricorrente potrà beneficiare di un seguito idoneo in Slovenia anche dal profilo del suo statuto di vittima potenziale di TEU, non essendo del resto rilevabili all'incarto o apportati con il gravame degli elementi concreti che facciano giungere alla conclusione che l'insorgente segua in merito dei trattamenti specifici in Svizzera o che, nell'eventualità fossero necessari in futuro, gli stessi non potrebbero essere effettuati o proseguiti anche in Slovenia. La necessità di una permanenza su suolo elvetico del ricorrente per questo motivo, come ritenuto invece nel gravame (cfr. p.to 10, pag. 11 seg.), non è pertanto in alcun modo ravvisabile.
E. 6.6 Ne discende quindi che l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire ad obbligazioni internazionali della Svizzera in caso di esecuzione del suo trasferimento in Slovenia; o ancora che la SEM non abbia proceduto ad un esame corretto e completo delle allegazioni dell'interessato suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. A tali condizioni, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 6.2). Conseguentemente, non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).
E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.
E. 8 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale l'11 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto.
E. 11 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3447/2022 Sentenza del 25 agosto 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Gambia, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2022. Le successive indagini svolte dalla SEM hanno permesso di appurare che, secondo la banca dati europea "Eurodac", il richiedente asilo aveva già depositato delle pregresse domande d'asilo in B._______ il (...) rispettivamente in Slovenia il (...). A.b Sulla base dei riscontri succitati, l'autorità svizzera preposta ha presentato, in data 17 febbraio 2022, alla sua omologa slovena una richiesta di ripresa in carico dell'interessato basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) febbraio 2022, si è tenuta con l'interessato un'audizione relativa al rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (...) febbraio 2022 egli ha sostenuto il colloquio personale Dublino. Nel corso di quest'ultima audizione il richiedente è stato segnatamente informato circa il fatto che il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità per lo svolgimento della sua procedura d'asilo secondo il RD III non gli sarebbe stato concesso in tale sede, nonché che viste le sue allegazioni, la SEM ritenesse opportuno ascoltarlo nell'ambito di un'audizione relativa alla tratta di esseri umani (di seguito: TEU). A.d La Slovenia, il 25 febbraio 2022, ha accolto la richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.e Con scritto dell'8 marzo 2022, la rappresentante legale dell'interessato, ha trasmesso alla SEM il rapporto (...) del 7 marzo 2022, che evidenzia un trascorso di tratta di esseri umani in C._______ del predetto. A.f In data (...) aprile 2022, si è tenuta con il richiedente l'audizione TEU, nell'ambito della quale sono stati constatati dalla SEM degli indizi che l'interessato sia una potenziale vittima di TEU in C._______, e gli è stato quindi comunicato che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità di perseguimento penale, nonché che avrebbe avuto diritto ad un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni in accordo con l'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). Inoltre, è stata data l'opportunità all'interessato di esprimersi circa eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Slovenia per l'esame della sua domanda d'asilo. A.g A seguito della predetta audizione, la SEM ha quindi concesso all'interessato, con missiva del 12 aprile 2022, un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 13 aprile 2022 fino al 13 maggio 2022. Allo scadere del predetto termine, in data 13 maggio 2022, il richiedente ha trasmesso all'autorità inferiore il suo consenso a collaborare con le autorità di perseguimento penale svizzere. Nello stesso contesto, egli ha pure formulato alcune osservazioni contrarie alla sua eventuale riammissione in Slovenia. A.h Con comunicazione del 17 maggio 2022, la SEM ha segnalato all'(...) ([...]) il caso di sospetto di vittima di TEU per il richiedente. Il 28 giugno 2022 quest'ultimo ufficio ha risposto che, dopo i dovuti accertamenti, non avrebbero per il momento intrapreso ulteriori passi procedurali, restando però sempre aperta la possibilità per l'interessato di costituirsi quale vittima TEU presso il competente posto di polizia cantonale. A.i L'11 luglio 2022, la rappresentante legale, ha inoltrato alla SEM delle osservazioni nelle quali ha chiesto che l'insorgente fosse attribuito ad un Cantone, visto il superamento dei 140 giorni previsti per il soggiorno presso un Centro federale d'asilo (CFA). Ha inoltre ribadito quanto già sostenuto nel suo scritto del 13 maggio 2022. A.j Tramite comunicazione del 28 luglio 2022, l'autorità preposta elvetica ha informato la sua omologa slovena, che il richiedente è una potenziale vittima di traffico di esseri umani. B. Con decisione del 2 agosto 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto n. [{...}]-84/1), la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso la Slovenia e l'esecuzione del medesimo provvedimento, precisando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 10 agosto 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in limine la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata quale misura supercautelare. In via principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento del provvedimento avversato e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo del ricorrente. In via subordinata, ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Altresì, il medesimo ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Quale nuovo documento, l'insorgente ha prodotto copia della lettera ambulatoriale del 7 aprile 2022 dell'(...) di D._______. D. L'11 agosto 2022, il giudice dell'istruzione competente, ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. E. Con scritto datato 23 agosto 2022 (inviato il 24 agosto 2022 e ricevuto il 25 agosto 2022, cfr. risultanze processuali), la rappresentante legale dell'insorgente, ha informato il Tribunale che, dalla lista dei richiedenti l'asilo "attivi" tramessa alla protezione giuridica quotidianamente, avrebbe rilevato che l'insorgente sarebbe stato ricoverato dal (...) fino al (...) presso l'(...) di D._______, senza tuttavia disporre di maggiori informazioni al riguardo, e che non appena ne entrerà in possesso, trasmetterà i relativi referti medici. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Dal profilo formale, l'insorgente si prevale nel suo ricorso di una violazione del suo diritto di essere sentito nonché del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, censure che sono da esaminare in primo luogo. A mente dell'insorgente, il procedere della SEM, che lo avrebbe ascoltato a margine dell'audizione TEU circa l'eventuale competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Slovenia, sarebbe contrario alla logica del periodo di riflessione e ristabilimento che dovrebbe permettere alla vittima di tratta di rielaborare quanto vissuto e di poter esprimere in modo completo le proprie ragioni. Inoltre, essendo che nell'ambito dell'audizione TEU, non gli è stata consegnata una sintesi del colloquio - come invece verrebbe fatto al termine del colloquio Dublino nel contesto del quale normalmente verrebbe concesso al richiedente anche il diritto di essere sentito in merito alla competenza Dublino - o perlomeno un estratto del verbale relativo alla predetta questione, il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, nonché non sarebbe stata compiuta un'istruzione completa della sua domanda d'asilo da parte della SEM. Concernente il suo stato di salute, la predetta autorità sarebbe incorsa in un accertamento dei fatti erroneo ed incompleto nonché in una violazione del diritto federale allorché indicherebbe nella decisione avversata che il suo stato di salute è chiaro. Difatti, l'autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire lo stesso effettuando una perizia medica completa (tramite la compilazione del cosiddetto F4), per poter effettivamente stabilire il suo stato valetudinario. In tale contesto, non avrebbe in particolare verificato gli effetti che un trasferimento verso la Slovenia potrebbe produrre sul ricorrente. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istruzione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.). 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. 4.4 Dapprima, seppure si dia atto all'insorgente che, in principio, il cosiddetto "diritto di essere sentito Dublino" venga concesso dalla SEM nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 RD III, tuttavia nel caso specifico l'autorità inferiore ha ritenuto di permettere allo stesso di esprimersi anche in questo ambito nell'audizione TEU che si è svolta successivamente al colloquio Dublino, informandolo di conseguenza (cfr. n. 22/2, pag. 2). Né il ricorrente, né la rappresentante legale che era presente al succitato colloquio, si sono opposti a tale procedere. E questo neppure nei loro scritti seguenti (cfr. n. 46/11 e 71/2), malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Peraltro, le sue ragioni contrarie ad un trasferimento verso la Slovenia appaiono essere state addotte integralmente dall'insorgente nel corso dell'audizione TEU (cfr. n. 35/17, D91 segg., pag. 16), e la sua rappresentante legale è anche potuta intervenire in tale contesto, ponendo i relativi quesiti all'insorgente (cfr. n. 35/17, D96, pag. 16). Non traspaiono inoltre dall'esame dell'incarto, elementi supplementari che il ricorrente non avrebbe già sollevato in quest'ultimo ambito, e neanche se ne è prevalso nel suo ricorso. In tal senso, non si ravvisa neppure una violazione del suo diritto di essere sentito, nel fatto che non gli sia stato consegnato l'estratto del verbale TEU concernente la questione della competenza della Slovenia. Ciò in quanto, non soltanto il ricorrente non ne ha mai richiesto la consultazione prima dell'emissione della decisione della SEM - che gli è stata comunque concessa con quest'ultima - ma nemmeno si prevale di elementi concreti nel suo ricorso, che fondino un qualsivoglia pregiudizio che gli sarebbe derivato da tale omissione, malgrado potesse esprimersi compiutamente anche in tale contesto. Per il resto, l'autorità inferiore nella decisione avversata ha spiegato le ragioni per le quali un trasferimento dell'insorgente verso la Slovenia non violerebbe le disposizioni internazionali applicabili in materia. Inoltre, in relazione allo stato di salute dell'insorgente, l'autorità inferiore si è premurata di avere la documentazione medica sufficiente, ove sono poste chiaramente sia le diagnosi del ricorrente che il trattamento seguito attualmente dal medesimo. Malgrado l'insorgente adduca che la SEM avrebbe dovuto approfondire ulteriormente il suo stato di salute, in particolare che la valutazione dell'impatto dell'allontanamento sulla salute psicofisica del ricorrente non sarebbe stata effettuata, egli non ha tuttavia apportato alcun elemento medico supplementare che supporterebbe tale conclusione. Riguardo poi l'effetto che un suo allontanamento dalla Svizzera potrebbe avere, risulta dalla decisione avversata, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, che l'autorità inferiore - dopo aver citato correttamente le diverse diagnosi e i trattamenti poste rispettivamente ricevuti dal medesimo - si sia pure espressa in modo limpido (cfr. pag. 8 segg.). Pertanto, il Tribunale considera che dei complementi d'istruzione in riferimento allo stato valetudinario del ricorrente, non fossero necessari per statuire in conoscenza di causa nella fattispecie. 4.5 Visto quanto precede, appare che l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità sindacata, sia stato stabilito sufficientemente ed in modo esatto. Inoltre nessuna violazione del diritto di essere sentito è ravvisabile nel procedere dell'autorità inferiore. Le censure sollevate dall'insorgente in merito, in quanto infondate, sono quindi integralmente respinte. 5. 5.1 Nella presente disamina, occorre ora determinare se l'autorità inferiore poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione secondo la quale non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Giusta l'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III). 5.4 5.4.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5), nonché l'esplicita accettazione della medesima da parte della Slovenia (cfr. n. 24/1 e 25/1), la competenza di quest'ultimo Stato membro per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, è di principio data. 5.4.2 Ciononostante l'insorgente contesta la stessa, sostenendo che siano rilevabili nel procedere della domanda di ripresa in carico da parte della SEM alla Slovenia delle lacune formali che invaliderebbero la competenza di quest'ultima nella trattazione della sua domanda d'asilo. 5.4.2.1 Dapprima ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto attendere che egli sostenesse il colloquio Dublino prima di trasmettere le informazioni a lui relative alle autorità slovene, facendo invece credere a queste ultime, così come formulato nella domanda di ripresa in carico, che avesse già effettuato un colloquio, che di fatto sarebbe invece avvenuto soltanto dopo la richiesta di ripresa in carico alla Slovenia. Il Tribunale, osserva tuttavia in merito che le informazioni comunicate dalla SEM all'autorità competente slovena nella domanda di ripresa in carico, si fondano esclusivamente sulle informazioni evinte dalla banca dati Eurodac (cfr. n. 10/1) nonché su quanto raccolto dalla prima al momento dell'arrivo dell'insorgente al CFA (cfr. n. 3/2), come segnalato peraltro anche dalla SEM nella richiesta di ripresa in carico ("At his arrival in Switzerland he indicated that [...]", cfr. n. 13/5), e non come supposto invece erroneamente dal ricorrente, sulle dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. n. 19/10) - che si rimarca è inoltre avvenuto dopo la domanda di ripresa in carico alla Slovenia. L'autorità inferiore, sulla base di tali indizi, poteva quindi validamente e legittimamente già richiedere la ripresa in carico dell'insorgente, senza attendere che quest'ultimo effettuasse il colloquio Dublino. Inoltre, la formulazione della domanda di ripresa in carico alle autorità slovene, non risulta né erronea né traente in inganno le autorità slovene, circa l'effettuazione di un colloquio Dublino, che non è in alcun modo citato né accluso nella domanda di ripresa in carico. 5.4.2.2 Proseguendo, nel suo gravame l'interessato sostiene che la risposta automatica ottenuta dalla Slovenia in relazione alla segnalazione da parte della Svizzera che egli sia una potenziale vittima di TEU (cfr. n. 78/1 e 79/1), non sia sufficiente per una presa in carico adeguata del richiedente caratterizzato da una forte vulnerabilità e fragilità, ritenendo che in specie la SEM avrebbe dovuto richiedere delle garanzie specifiche in tal senso. Egli osserva infatti che considerando anche il contesto sloveno già sovraccarico dal flusso di richiedenti l'asilo (...), come pure l'accoglienza ed il seguito medico che gli sarebbe già stato riservato in Slovenia - ove gli avrebbero voluto amputare una gamba - vi siano dei seri indizi di carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza d'asilo sloveno. Qualora egli venisse rinviato nel predetto Stato membro, vi sarebbero quindi fondati motivi di ritenere che egli possa essere vittima di trattamenti inumani e degradanti ex art. 4 CartaUE e art. 3 CEDU. In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, anche a causa del citato afflusso di richiedenti l'asilo dall'E._______ - situazione che peraltro riguarda tutta l'Europa, non esclusa in alcun modo la Svizzera - anche all'ora attuale non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). Il ricorrente non apporta difatti neppure con il gravame, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Slovenia, che è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le disposizioni precitate. Nulla permette inoltre di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trattamenti contrari ai sensi dell'art. 4 CartaUE o 3 CEDU (cfr. a tal proposito anche le sentenze del Tribunale D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 11.3, D-244/2022 del 24 gennaio 2022 consid. 7.3). Dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tale genere. Nel caso specifico poi, l'autorità inferiore ha adempiuto a livello procedurale a tutti i suoi obblighi che le si imponevano in materia di TEU (si rinvia a tal proposito a quanto sancito nella DTAF 2016/27; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-2484/2022 del 24 giugno 2022 consid. 5.1 e 5.2). La SEM ha difatti identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, gli ha concesso un termine di riflessione di 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone compiutamente (...). Nessun atto penalmente reprensibile risulta verosimilmente essere stato compiuto in Svizzera o in Slovenia. Peraltro, alla fine delle indagini svolte in Svizzera, l'autorità elvetica competente ha informato la sua omologa slovena che il richiedente è stato identificato su suolo svizzero quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Tale informativa è stata notificata regolarmente alle autorità slovene (cfr. n. 79/1), che del resto sono pure tenute al rispetto degli obblighi derivanti in particolare dalla Conv. tratta e dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) che la Slovenia ha pure ratificato. Su questi presupposti, ed in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere su territorio elvetico, la SEM poteva quindi partire legittimamente dall'assunto che gli obblighi che le si imponevano in materia d'asilo siano stati ossequiati. La richiesta di garanzie particolari di presa in carico dell'insorgente, nell'ambito della questione TEU, non si imponeva quindi in alcun modo in specie. Da ultimo, il fatto che in Slovenia secondo le dichiarazioni rese dall'insorgente volessero amputargli una gamba allorché in Svizzera gli avrebbero invece riferito di dovergli amputare che le dita dei piedi (cfr. n. 35/17, D91, pag. 16), non rimette in alcun modo in dubbio la presunzione secondo la quale la Slovenia rispetta la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. a tal proposito la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; tra le tante la sentenza del Tribunale E-44/2022 dell'11 gennaio 2022 consid. 5.2.1). Difatti, anche se tale eventuale valutazione medica risulta divergere, tuttavia il richiedente non spiega neppure nel gravame concretamente, quali mancanze nel sistema medico sloveno gli avrebbero comportato un pregiudizio serio e grave tanto da rientrare nell'ambito delle disposizioni succitate, essendo che dalle medesime asserzioni dello stesso si rileva come questi abbia potuto accedere al sistema di cure sloveno - anche ospedaliero - (cfr. n. 35/17, D96, pag. 16) e che è per sua scelta che non si è fatto curare oltre in Slovenia abbandonando il campo dove si trovava alloggiato (cfr. n. 35/17, D19, pag. 8). L'affermazione poi che in ospedale gli avrebbero negato di poter andare in bagno, poiché doveva rientrare al campo (cfr. n. 35/17, D19, pag. 8; D96, pag. 16), non risulta essere per nulla circostanziata, e non appare pertanto atta in alcun modo a confutare la presunzione succitata. 5.4.2.3 Conseguentemente, alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Nella misura in cui il ricorrente asserisce nel suo gravame che un suo allontanamento verso la Slovenia, sia dal profilo del suo stato di salute che per il fatto di essere stato ritenuto vittima di TEU, comporterebbe la violazione dell'art. 4 CartaUE e 3 CEDU, rispettivamente di norme della Conv. tratta, in quanto vi sarebbe il serio rischio per l'interessato d'un canto di subire dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni, e d'altro canto di interrompere il percorso di recupero in corso in Svizzera, occorre valutare se l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità), possa trovare applicazione in specie. 6.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Altresì, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.3 6.3.1 In primo luogo, per quanto attiene allo stato di salute dell'insorgente, occorre dapprima osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 6.3.2 Sulla base della copiosa documentazione medica agli atti, risulta che dal profilo somatico, il ricorrente ha subito tre operazioni ai piedi per ustioni da congelamento con sovrainfezione da MRSA, le quali sono state eseguite con successo, con deambulazione libera e per le quali tutt'ora il ricorrente riceve delle regolari medicazioni (cfr. n. 8/3, 9/2, 16/1, 20/2, da 27/2 a 29/2, da 31/3 a 34/4, 38/1, 39/2, 41/3, 45/3, 47/3, 49/2, 54/3, 55/2, 57/3, 58/2, 59/3, 60/2, 62/3, 68/3, 69/3, 70/4, 72/3, 73/3, 74/3, 76/3, 86/3, 92/3 e lettera ambulatoriale del 7 aprile 2022 prodotta con il ricorso). Dall'ultimo certificato medico a disposizione prima dell'emissione della decisione avversata, datato 22 luglio 2022, si evidenzia come la lesione al I dito del piede destro appaia in particolare essere non infiammata, e si è proceduto alla disinfezione con Octenisept, ed alla medicazione con Ialugen plus garza monostrato, garze TNT e garza e bendino autoadesivo. Decorso favorevole visibile anche negli ultimi F2 all'incarto rispettivamente del 4 agosto 2022 (cfr. n. 86/3) e del 18 agosto 2022 (cfr. n. 92/3). Durante quest'ultima visita di medicazione, ove si è applicato Jelonet, si è riscontrata solo un'escoriazione a livello apicale del I dito del piede sinistro, senza flogosi o segni di ipergranulazione. L'insorgente soffre inoltre di un (...) (cfr. n. 9/2, 40/3, 41/3, 42/2, 48/2 e 65/2), che ha avuto un'evoluzione favorevole sotto trattamento conservativo (cfr. n. 48/2), con delle (...) che si sono internalizzate, e che continua a curare con un trattamento a base di Daflon in modo regressivo (cfr. n. 65/2). Al ricorrente sono inoltre stati diagnosticati: una dermatite atopica al cuoio capelluto (cfr. n. 40/3 e 41/3), un dolore dorsale di verosimile origine muscolare DD favorito da xerodermia DD funzionale (cfr. n. 63/2), ed una distorsione moderata della caviglia destra (cfr. n. 65/2) che appaiono essere stati trattati e nel frattempo risolti, non essendoci agli atti ulteriore documentazione in merito e non avendo il ricorrente apportato degli elementi contrari a tale conclusione nel suo gravame. Per quanto poi attiene l'evenienza che il ricorrente sarebbe stato ricoverato dal (...) al (...) presso l'(...) di D._______, secondo la rappresentante legale (cfr. supra lett. E), tale circostanza non è suffragata da alcun mezzo di prova, né risulta dagli atti all'incarto. Non è peraltro indicato dalla rappresentante legale neppure il motivo del ricovero, e ciò malgrado risulti che l'insorgente il (...) fosse nuovamente presente nel Centro di F._______, in quanto vi avrebbe pure ricevuta l'ultima medicazione ai piedi (cfr. n. 92/3), e quindi non si spiega come quest'ultimo non avrebbe potuto fornire maggiori informazioni in merito, se ritenute rilevanti per la causa. In tale contesto, si rammenta difatti come il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). Il Tribunale ritiene pertanto di non dover attendere ulteriore ipotetica documentazione medica da parte del ricorrente, in quanto la sua situazione valetudinaria risulta essere stata chiarita a sufficienza tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano in specie (cfr. tra le altre la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). Dal profilo psichiatrico, una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress è stata posta nel (...) del 2022 (cfr. n. 30/2), che è rimasta invariata anche durante i consulti psichiatrici regolari che ne sono seguiti, con invece un adeguamento da parte dello psichiatra curante della terapia farmacologica secondo le necessità (cfr. n. 32/2, 43/3, 44/2, 52/2, 56/2, 61/2, 66/2, 75/2 e 77/2), da ultimo con la prescrizione di Zyprexa 5 mg, Zolpidem 10 mg, Pantopazole 40 mg, Citalopram 20 mg nonché se insonnia ed in riserva, Temesta 1 mg (cfr. n. 77/2 e 88/2). Si osserva inoltre in tale ambito, come il ricorrente abbia dovuto essere ricoverato dapprima coattivamente il (...), poi volontariamente presso la (...) (di seguito: [...]) di D._______ sino al (...), a causa della presenza di idee di morte nel contesto dell'opposizione da lui manifestata ad un eventuale suo ritorno in Slovenia (cfr. n. 43/3 e 46/11). 6.4 Il Tribunale, fondandosi sulla documentazione medica testé citata, senza voler sminuire in alcun modo la portata delle affezioni di cui soffre tutt'ora l'insorgente, ritiene come nessun indizio all'incarto o apportato con il gravame da quest'ultimo, permette di considerare che egli non sarà in grado di viaggiare o che il suo trasferimento in Slovenia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute secondo la giurisprudenza succitata. Il fatto che l'interessato sia dovuto essere ospedalizzato per qualche giorno, come pure che anche in colloqui psichiatrici successivi (da ultimo in quello avvenuto l'11 agosto 2022), si sia espresso sfavorevolmente ad un suo trasferimento in Slovenia, non conduce ad altra conclusione. Difatti, anche il rischio di suicidio o il tentativo di suicidio commesso da una persona per la quale è stato pronunciato l'allontanamento, non costituisce, di per sé solo, un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o del trasferimento, sin tanto che la persona interessata sia in grado di viaggiare e che delle misure concrete (adattate allo stato di salute della persona) siano adottate per prevenire la realizzazione di tali atti (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; tra le altre la sentenza del Tribunale F-2867/2022 del 6 luglio 2022). Il Tribunale, pur essendo cosciente dell'impatto che la decisione della SEM e dello stress legato al trasferimento possa avere sullo stato di salute psichico del ricorrente, sulla base degli atti all'incarto ritiene tuttavia che quest'ultimo non pregiudichi il suo trasferimento. Apparterrà poi alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa in carico adeguata dell'interessato al suo ritorno in Slovenia, informando in maniera precisa e completa le autorità slovene dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente prima del suo trasferimento nel predetto Stato (cfr. art. 31 RD III). Paese, quest'ultimo, che dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza; sentenze del Tribunale E-269/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit., F-5473/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 5.3). Come peraltro già sopra considerato (cfr. supra consid. 5.4.2.2.), non vi sono indizi concreti all'incarto che lascino presagire che al ricorrente verrebbero negate le cure ed i trattamenti medici necessari ed adeguati in Slovenia. Apparterrà inoltre ai medici che seguono il ricorrente di prepararlo alla prospettiva del trasferimento nel succitato Paese. In tal senso, si invita la rappresentante legale, onde evitare eventuali peggioramenti futuri del suo stato di salute, di voler prendere contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione del contenuto della presente sentenza a quest'ultimo. Sulla base di tali elementi, delle garanzie di presa in carico dell'insorgente da parte della Slovenia, dal profilo strettamente medico, non appaiono essere necessarie. 6.5 In secondo luogo, come già sopra considerato (cfr. consid. 5.4.2.2), non v'è alcun elemento concreto agli atti che dimostri che le autorità slovene abbiano cercato di rinviarlo in un Paese ove egli rischi di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale, ciò che peraltro egli non sostiene. L'insorgente non è neppure riuscito con le sue allegazioni poco sostanziate a comprovare che un suo trasferimento in Slovenia lo esporrebbe effettivamente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, o ancora che lo Stato membro succitato venga meno ai suoi obblighi derivanti dalla Conv. tratta, alla quale essa pure è tenuta, e non gli assicuri quindi un seguito adeguato, se necessario, anche in tale ambito. Apparterrà difatti al ricorrente prevalersi dei diritti offerti dalle diverse convenzioni e direttive alla quale la Slovenia è parte, in particolare della Conv. tratta e della direttiva accoglienza, dinnanzi alle autorità slovene competenti. Il Tribunale ritiene quindi che il ricorrente potrà beneficiare di un seguito idoneo in Slovenia anche dal profilo del suo statuto di vittima potenziale di TEU, non essendo del resto rilevabili all'incarto o apportati con il gravame degli elementi concreti che facciano giungere alla conclusione che l'insorgente segua in merito dei trattamenti specifici in Svizzera o che, nell'eventualità fossero necessari in futuro, gli stessi non potrebbero essere effettuati o proseguiti anche in Slovenia. La necessità di una permanenza su suolo elvetico del ricorrente per questo motivo, come ritenuto invece nel gravame (cfr. p.to 10, pag. 11 seg.), non è pertanto in alcun modo ravvisabile. 6.6 Ne discende quindi che l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire ad obbligazioni internazionali della Svizzera in caso di esecuzione del suo trasferimento in Slovenia; o ancora che la SEM non abbia proceduto ad un esame corretto e completo delle allegazioni dell'interessato suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. A tali condizioni, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 6.2). Conseguentemente, non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).
7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.
8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale l'11 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto.
11. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: