Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4650/2022 Sentenza del 24 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal Signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 ottobre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) settembre 2022, dal quale emerge che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo precedente in Slovenia il (...) luglio 2020, la domanda del (...) settembre 2022, inoltrata dalle competenti autorità svizzere e rivolta alla Slovenia, di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del richiedente l'asilo del (...) settembre 2022, la risposta positiva della Slovenia del (...) settembre 2022 alla ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, il verbale inerente il colloquio personale Dublino dell'interessato del (...) ottobre 2022, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) ottobre 2022 - notificata in data (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-22/1), mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Slovenia, nonché l'esecuzione del detto provvedimento, osservando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali: data del timbro dell'invio del plico raccomandato) avverso la succitata decisione della SEM, per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto, a titolo principale, l'annullamento della precitata decisione; che egli ha inoltre domandato la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; che egli ha presentato anche istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel contesto del colloquio Dublino l'interessato ha asserito di non voler tornare in Slovenia, poiché, nonostante egli abbia lavorato tre anni in questo Paese, di cui due anni legalmente, le autorità slovene avrebbero respinto la sua domanda d'asilo, che nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'ammissione di competenza da parte della Slovenia e che le dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito del colloquio Dublino non erano atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che il ricorrente non segnala peraltro nessun problema di salute, che nel suo gravame, l'insorgente sostiene che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che infatti, in base al memoriale ricorsuale, l'autorità di prima istanza non si sarebbe assicurata che il ricorrente, una volta rientrato in Slovenia, non rischi di essere allontanato in Afghanistan e, dunque, essere vittima di una violazione dell'art. 3 CEDU; che il ricorrente, inoltre, ritiene che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivazione, visto che essa non avrebbe proceduto, nel contesto dell'esame sull'applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, con un'analisi individualizzata del caso, ma avrebbe motivato la sua decisione in maniera generica; che la SEM avrebbe infatti omesso di tenere in considerazione che il ricorrente, una volta rientrato in Slovenia, sarà allontanato in Afghanistan, che, preliminarmente, occorre chinarsi sulle censure formali, che il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischino in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM; che, in quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti, che l'obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101); che, detta prerogativa, è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere le ragioni di una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), che nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'insorgente in sede ricorsuale, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione; che, infatti, come emerge sia dall'esposizione dei fatti sia dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, la predetta autorità si è espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che nella fattispecie non risultano esservi motivi che giustifichino l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 RD III; che l'autorità di prima istanza ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Slovenia ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, quindi, il provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche sotto il piano formale e merita pertanto piena tutela, che, chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se l'autorità inferiore abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15); che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Slovenia il (...) luglio 2020, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 10/5), che la SEM, il (...) settembre 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - ha presentato alle autorità slovene competenti, una domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 10/4), che il (...) settembre 2022, le autorità slovene hanno espressamente accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 15/1), che la competenza della Slovenia è dunque di principio data, che a tal proposito, si sottolinea come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene, secondo giurisprudenza costante, che in Slovenia non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3447/2022 del 25 agosto 2022 consid. 5.4.2.2, D-3401/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 7.2), che il ricorrente, al di là di un riferimento ad un articolo pubblicato il 23 agosto del 2021, in cui peraltro vengono prevalentemente riportate dichiarazioni politiche e nessuna prova concreta di ciò che egli asserisce, non ha apportato alcun indizio sostanziato che stabilisca che il precitato Stato membro - Stato membro dell'UE, e dunque legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) - non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Slovenia, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che al richiedente l'asilo spetta l'onere della prova e quindi il compito di capovolgere la presunzione secondo cui, in Slovenia, non vi sarebbero rischi di un trattamento che non sia in linea con gli standard europei ed internazionali; che, come considerato poc'anzi, l'insorgente non è riuscito nell'intento di convincere questo Tribunale di ciò che egli sostiene; che quindi la censura circa il mancato o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta, che anche il riferimento alla sentenza del Tribunale D-3902/2022 del 12 settembre 2022, non porta ad altro esito riferendosi peraltro la stessa ad un altro Paese e ad altre circostanze fattuali, che il respingimento della domanda d'asilo da parte della Slovenia, che è il motivo per cui questo Paese riprende a carico l'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, non è di per sé probante del mancato rispetto della Slovenia dei suoi impegni e obblighi internazionali; che il ricorrente non apporta alcun elemento serio e concreto atto a stabilire che le autorità slovene non terrebbero conto del principio del divieto di respingimento nelle loro decisioni di allontanamento; che se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Slovenia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente rivolgersi alle autorità slovene preposte per far valere i medesimi, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se la clausola di sovranità possa trovare applicazione, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che né dagli atti di causa né dal gravame si evincono delle problematiche mediche o degli altri motivi che possano esporre il richiedente a dei rischi tali da impedirne il trasferimento, che di conseguenza, non sussiste alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-manda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-cessione dell'effetto sospensivo e della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: