opencaselaw.ch

D-2729/2021

D-2729/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/2). A supporto della stessa, ella ha presentato in originale un titolo di viaggio per stranieri svedese emesso il (...) e scadente il (...) (cfr. atti SEM n. 3/1, 7/1, 19/2 e mezzo di prova 1 agli atti SEM), una carta d'identità nazionale svedese (emessa il [...] e valida sino al [...]), nonché un permesso di soggiorno svedese valevole sino all'(...) (cfr. atti SEM n. 3/1, 7/1, 19/2 e 25/2). Questi ultimi due documenti, sono stati restituiti in originale alla ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 23/3). B. Dopo il ricovero avvenuto presso il pronto soccorso dell'(...) di C._______in data (...), a seguito della segnalazione da parte del Centro federale per richiedenti l'asilo (di seguito: CFA) presso il quale era alloggiata per agitazione psicomotoria con pianto, la richiedente è stata ricoverata volontariamente in medesima data presso la (...) (di seguito: [...]) di C._______, ove è rimasta degente sino al (...) (dimissione avvenuta contro il parere medico). La diagnosi alla dimissione era di: disturbo delirante (ICD10: F22.0), con l'impostazione di una terapia farmacologica e la continuazione della presa in carico psichiatrica presso il (...) (di seguito: [...]) di D._______ (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/2, 10/1, 26/2 e 51/5). C. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati europea «EURODAC», è risultato che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Svezia il (...), ottenendone la protezione in data (...) (cfr. atti SEM n. 11/1, 12/1 e 19/2). D. Il (...) aprile 2021, la richiedente è stata sentita in merito ai suoi dati personali, nell'ambito del quale ha segnatamente riferito di essere espatriata dal suo Paese d'origine nel (...) del (...), giungendo in Europa il medesimo anno per il tramite della E._______, nonché che la madre si troverebbe attualmente in Svezia (cfr. atto SEM n. 16/6, p.ti 1.16.04, 1.17.03 e 3.02, pag. 4; p.to 5.01 segg., pag. 5). E. L'interessata, il (...) aprile 2021, ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentita circa i motivi ostativi ad un suo ritorno in Svezia, nonché in relazione alle sue problematiche mediche (cfr. atto SEM n. 23/3). In tale contesto, ella ha segnatamente confermato di aver ottenuto la protezione internazionale in Svezia il (...) e di avervi vissuto sino al (...), giungendo in seguito in Svizzera con il suo titolo di viaggio svedese il (...) aprile 2021. L'interessata ha inoltre dichiarato che avrebbe lasciato la Svezia poiché ivi si sarebbe ammalata e se dovesse ritornarvi si ammalerebbe nuovamente. Dopo (...) anni vissuti bene in Svezia, avrebbe iniziato a stare male, e sarebbe stata ricoverata per diversi mesi in ospedali psichiatrici, perdendo dapprima peso ed in seguito riprendendolo. Al contrario, ha riferito che, da quando si troverebbe su suolo elvetico avrebbe iniziato a stare bene, non soffrirebbe più di depressione, si sarebbe liberata del malessere di cui soffriva e non "odierebbe" più la Svezia. Come annunciato dalla rappresentante legale già durante il colloquio Dublino, con messaggio elettronico del 18 maggio 2021, la prima ha comunicato alla SEM che per l'interessata non sarebbero emersi degli indizi di tratta di esseri umani, e che conseguentemente la medesima non sarebbe stata indirizzata presso l'(...) (cfr. atti SEM n. 23/3, 41/2 e 42/2). F. Sulla base degli elementi emersi, l'autorità elvetica preposta, in data (...), ha inviato alle autorità svedesi competenti una richiesta di riammissione della richiedente, basata sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla riammissione di persone del 10 dicembre 2002 (RS 0.142.117.149) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atti SEM n. 27/5, 28/5 e 29/1). Il (...), la Svezia ha accettato la riammissione in applicazione dell'art. 6 par. 2 Direttiva rimpatrio, precisando che l'interessata è titolare di un permesso di soggiorno valido in Svezia, è beneficiaria dello statuto di rifugiato, nonché ha comunicato le modalità con le quali il trasferimento della stessa deve avvenire (cfr. atti SEM n. 32/2 e 33/2). G. Nel contempo, in data (...), si è resa necessaria una nuova visita della richiedente presso il pronto soccorso dell'(...) di C._______, con diagnosi di: scompenso psichico favorito da sospensione di terapia psichiatrica e dolore intercostale sinistro di origine muscolo-scheletrica, con trasferimento della richiedente presso la (...) di C._______ in medesima data per la presa in carico psichiatrica e con consiglio di terapia con (...) al bisogno, per il dolore intercostale (cfr. atto SEM n. 36/2). La degenza presso quest'ultima struttura - dapprima volontario ed in seguito tramutato in coatto visto il grave scompenso psichico e la scarsa aderenza alle cure dell'interessata - si è protratta sino al (...), con la conferma della diagnosi del precedente ricovero, ovvero di disturbo delirante, l'impostazione di una terapia farmacologica e la prosecuzione della presa in carico psichiatrica presso il (...) di D._______ (cfr. atto SEM n. 48/3). Visite psichiatriche ambulatoriali che sono state effettuate in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2) rispettivamente il (...) (cfr. atto SEM n. 52/2), con diagnosi di: schizofrenia paranoide, con persistenza di un'ideazione delirante persecutoria che causerebbe angoscia all'interessata e dispercezioni uditive, e con adeguamento della terapia farmacologica assunta (cfr. atto SEM n. 52/2 ed in merito anche la visita del 20 maggio 2021, cfr. atto SEM n. 49/2). H. H.a Il 25 maggio 2021, la SEM ha concesso alla richiedente il diritto di essere sentita in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) con allontanamento verso la Svezia (cfr. atto SEM n. 46/1). H.b Con scritto del 28 maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 55/2) l'interessata, per il tramite della sua rappresentante legale, ha innanzitutto riferito come non vorrebbe rientrare in Svezia, in quanto ivi non si sentirebbe al sicuro, poiché delle persone vorrebbero ucciderla e che da quando si troverebbe in Svizzera starebbe molto meglio psicologicamente. Dopo aver rammentato le problematiche mediche di cui sarebbe affetta l'interessata, la rappresentante legale ha proposto che la SEM disponesse una valutazione medica di dettaglio (il cosiddetto F4), perché venisse accertato compiutamente lo stato di salute della richiedente. Ha inoltre postulato un complemento istruttorio circa i timori espressi dall'interessata riguardo ad una sua eventuale riammissione in Svezia, alfine di valutare in modo esaustivo, gli ostacoli ad un eventuale trasferimento della richiedente in Svezia ed alle sue conseguenze sul suo stato di salute. I. Il 1° giugno 2021 la richiedente ha inoltrato il suo parere in relazione alla bozza di decisione della SEM del 28 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 57/8 e 62/3). Ella ha d'ingresso nuovamente ribadito che la sua vita sarebbe in pericolo nel caso tornasse in Svezia. Per suffragare tali timori, essa ha allegato al parere un suo scritto in inglese. La rappresentante legale, ha inoltre comunicato alla SEM che, dopo il colloquio di notifica del progetto di decisione, si sarebbe reso necessario un ricovero ospedaliero d'urgenza "per tutelare l'incolumità dell'interessata" (cfr. anche in merito la comunicazione elettronica alla SEM del 1° giugno 2021, cfr. atto SEM n. 60/1). Ha peraltro ribadito la necessità di richiedere da parte dell'autorità inferiore un rapporto F4, considerando anche la "nuova" prognosi medica che risulterebbe dal ricovero intervenuto in data (...), prima dell'emanazione di una decisione. Infine ha sollevato come non si sarebbe potuta esprimere riguardo alle garanzie formali di riammissione da parte della Svezia, in quanto non avrebbe avuto accesso agli atti n. 28/5 e 33/2. J. Con decisione del 1° giugno 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 64/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente verso la Svezia, ordinandone contestualmente l'esecuzione. Dopo essersi confrontata con il summenzionato parere - ed aver dato accesso, allegandoli alla decisione avversata, agli atti di cui non aveva precedentemente potuto prendere visione la ricorrente - la SEM ha ritenuto che l'art. 25 cpv. 2 PA non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto un interesse degno di protezione non sarebbe dato, visto che la Svezia avrebbe già riconosciuto all'interessata lo statuto di rifugiato e concesso la relativa protezione contro le persecuzioni. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento della medesima, l'autorità resistente ha valutato la stessa come ammissibile sotto il profilo dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, in merito al ricovero avvenuto il (...), lo stesso non risulterebbe essere ostativo ad un suo rinvio in Svezia, oltreché l'accesso alle cure mediche in tale Paese sarebbe garantito. Anche dal profilo dell'esigibilità del suo allontanamento, non vi sarebbero dei motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio in Svezia. Invero, circa i timori da lei espressi riguardo al fatto di non voler rientrare nel predetto Paese in quanto delle persone vorrebbero ucciderla, tali asserti non sarebbero suffragati da alcun mezzo di prova concreto ed inoltre ivi disporrebbe di una protezione adeguata da parte delle autorità svedesi. Riguardo a tale punto, la SEM ha concluso che l'istruttoria è completa, avendole permesso di esprimersi in merito nell'ambito del suo diritto di essere sentito, e che quindi un complemento istruttorio non risulterebbe essere necessario. Quo allo stato di salute dell'interessata, accertato pure in modo completo, vi sarebbe da partire dall'assunto, sulla base degli atti all'inserto, che la sua situazione medica e la terapia necessaria siano chiare e definite, nonché che le stesse possano essere curate anche in Svezia. Invero, quest'ultimo Paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente per la presa in carico di tutti i tipi di affezioni, sia fisiche che psichiche. Il Paese di destinazione sarebbe peraltro tenuto a fornire tali tipologie di prestazioni. Presa in carico psichiatrica che ella ha d'altronde confermato essere avvenuta anche in Svezia nel corso delle visite mediche effettuate su suolo elvetico. In ogni caso, i problemi medici non sarebbero di una gravità tale da poter configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), malgrado i timori espressi dalla richiedente di subire un peggioramento del suo stato di salute in caso di un ritorno in Svezia. Sulla base di tali elementi un rapporto medico di dettaglio, così come richiesto dalla rappresentante legale, risulterebbe superfluo secondo l'autorità inferiore. Infine, la SEM ha ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento fosse possibile, sia sul piano tecnico che pratico. K. Per il tramite del plico raccomandato del 10 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo ai fini processuali alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; e nel merito postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Ella ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, si duole di una violazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi nella decisione avversata da parte dell'autorità resistente. Invero, in particolare l'istruzione della causa da parte della SEM risulterebbe lacunosa ed incompleta riguardo al suo stato di salute ed ai rischi conseguenti dallo stesso in caso di un suo allontanamento verso la Svezia. Dapprima, il timore della ricorrente di essere uccisa in caso ritornasse in tale Paese, evenienza che pone a fondamento della sua opposizione al trasferimento, sarebbe anche sostenuta dalla documentazione medica agli atti, la quale evidenzierebbe che i disturbi valetudinari di cui ella soffrirebbe sarebbero connessi, in senso persecutorio, alla sua opposizione ad un eventuale rientro in Svezia. Proseguendo nell'analisi, la ricorrente rileva come, sulla base della documentazione presente agli atti e citando anche alcuni stralci delle raccomandazioni terapeutiche emanate da un gruppo di esperti della (...), le evenienze mediche a lei afferenti - visto il quadro clinico che da subito sarebbe apparso importante e complesso - non sarebbero state sufficientemente approfondite dalla SEM, in violazione del suo obbligo istruttorio. Al riguardo la motivazione contenuta nella decisione avversata circa il rifiuto di allestimento di un rapporto F4, sarebbe standardizzata, e non avrebbe considerato minimamente la gravità della fase delirante che sarebbe in atto - con la comunicazione del progetto di decisione, la ricorrente sarebbe difatti dovuta essere nuovamente e coattivamente ricoverata presso la (...) di C._______ - e le gravi conseguenze sulla salute dell'insorgente in caso di interruzione del percorso terapeutico già presente. Inoltre, la rappresentante legale ha informato il Tribunale che il 7 giugno 2021 avrebbe avuto un colloquio telefonico con l'interessata, la quale avrebbe nuovamente espresso una profonda ansia in caso di un suo allontanamento verso la Svezia. La ricorrente ritiene inoltre che, allo stato attuale incompleto della sua situazione medica, un suo rinvio risulterebbe lesivo degli art. 3 CEDU e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE). Questo in quanto, la valutazione del suo stato di salute, andrebbe esaminata già in sede di "competenza Dublino (sic!)", e non andrebbe delegata unicamente all'autorità competente per l'esecuzione del trasferimento. Inoltre, al contrario di quanto sosterrebbe la SEM nella sua decisione, il suo stato psichico non si sarebbe aggravato a seguito della notifica del progetto di decisione, bensì le sue gravi condizioni di salute, sarebbero sempre state a conoscenza dell'autorità sindacata. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi successivi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 La ricorrente, nel suo gravame, censura dapprima ed essenzialmente la decisione impugnata, poiché a mente sua, la SEM non avrebbe accertato sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti riguardo al suo stato di salute, violando conseguentemente anche il suo obbligo istruttorio. Dappresso, verrà quindi esaminato il fondamento o meno di tale censura.

E. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per il tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3).

E. 4.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5).

E. 4.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4.3 Nel caso in parola, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già ampia documentazione medica riguardante la situazione valetudinaria della ricorrente (cfr. atti SEM n. 26/2, 36/2, 39/1, 40/1, 43/1, 44/1, 45/2, 48/3, 49/2, 51/5, 52/2, 53/1, 54/1 e 56/2). In particolare, dal certificato medico di dimissione del (...) inerente il secondo ricovero della ricorrente presso la (...) di C._______, si evince chiaramente la diagnosi di: disturbo delirante - diagnosi già posta nell'arco del primo ricovero presso la medesima struttura (cfr. atto SEM n. 51/5) - il suo decorso clinico, come pure la terapia farmacologica impostata ([...]), e la prosecuzione delle cure presso la psichiatra curante (cfr. atto SEM n. 48/3). Dalle successive visite mediche dal profilo psichiatrico, rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. 45/2), (...) (cfr. atto SEM n. 49/2) e (...) (cfr. atto SEM n. 52/2), si evince come la diagnosi è stata posta come schizofrenia paranoide, e l'assunzione di (...) è stata sospesa (cfr. atto SEM n. 49/2), nonché è stata tramutata la terapia di (...) da gocce a compresse come pure per il (...) (su richiesta della ricorrente, cfr. atto SEM n. 52/2). A parte una visita ginecologica effettuata il (...), dalla quale non è risultato nulla di rilevante (cfr. atto SEM n. 56/2), per la richiedente non sono state previste ulteriori visite mediche, neppure dal profilo psichiatrico (cfr. atto SEM n. 53/1). Da tali insorgenze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica della ricorrente fosse stata sufficientemente acclarata, con una diagnosi posta ed una terapia farmacologica impostata. Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche lo scrivente Tribunale, ritiene quindi, contro il parere della ricorrente, che ulteriori approfondimenti - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico F4 - non fossero necessari prima dell'emanazione di una decisione nel caso di specie. Il fatto che la ricorrente abbia dovuto essere nuovamente ricoverata presso la (...) di C._______ in data (...) (cfr. atto SEM n. 60/1), non muta tale conclusione. Invero come rilevabile sia dal parere al progetto di decisione del 1° giugno 2021 che dalle argomentazioni proposte nello stesso gravame dalla ricorrente, si evince che il ricovero ospedaliero sarebbe ascrivibile alla comunicazione del progetto di decisione alla ricorrente da parte della rappresentante legale, per tutelarne l'incolumità (cfr. atto SEM n. 62/3; ricorso, p.to 4, pag. 6). Non vi sono però né agli atti né men che meno addotti con il ricorso, degli elementi concreti, che inducano a ritenere che le diagnosi e/o la terapia della ricorrente poste prima del suo ricovero in (...) il (...), siano mutate con quest'ultimo ricovero. Come rettamente motivato anche nel provvedimento querelato dall'autorità inferiore, anche il Tribunale è d'avviso che il nuovo e più recente ricovero dell'insorgente in (...), in mancanza di indizi concreti e sostanziati che proverebbero il contrario e viste le argomentazioni addotte dalla stessa insorgente a motivo del ricovero, sia stato ingenerato da uno scompenso psichico dovuto alla comunicazione della decisione avversata, che decideva in particolare del suo allontanamento verso la Svezia. Opposizione ad un suo rientro in Svezia che ella ha sempre palesato, anche nei due ricoveri precedenti in (...) (cfr. atti SEM n. 48/3, 51/5, 55/2, e 62/3). Tuttavia, tale opposizione ed un eventuale e momentaneo peggioramento del suo stato di salute psichico dovuto alla prima, non risultano in nessun caso essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 8 e 9). Senza volere in alcun modo sminuire lo stato valetudinario psichico della ricorrente, allo stato attuale degli atti, appare invece indubbio come il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali così come postulato nel gravame dall'insorgente (cfr. infra consid. 8.6). Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le patologie diagnosticate - e ciò vale anche in esito all'ultimo ricovero in (...) - possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento della ricorrente in Svezia (cfr. infra consid. 8.6). Neppure si può partire dall'assunto che le problematiche di salute possano risultare decisive in termini di esigibilità (cfr. infra consid. 9.2), né tantomeno che fosse necessario effettuare degli accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare di attendere il certificato medico inerente l'ultimo ricovero della ricorrente in (...) - così come da lei postulato nel gravame - per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa e riguardo in particolare all'esecuzione dell'allontanamento della medesima in Svezia. Invero, si ribadisce come gli atti all'incarto risultano sufficientemente limpidi dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, con delle diagnosi e delle terapie chiaramente determinate ed impostate, che non vengono scalfite da alcun indizio sostanziato e concreto apportato dall'insorgente con il ricorso che sosterrebbe il contrario a seguito del suo ricovero del (...). Si può quindi partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 e 4.2.2). L'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.4 Per il resto, non si vede come la motivazione presente nella decisione avversata per rifiutare l'allestimento di un rapporto F4, possa essere ritenuta "standardizzata" (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6), in quanto la SEM si è in modo chiaro, esplicito e dettagliato espressa in merito alla situazione medica della ricorrente, prima di addivenire a tale conclusione (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 6 segg.). Una violazione del suo obbligo di motivare la decisione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito della parte, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101), non è quindi ravvisabile da parte dell'autorità inferiore.

E. 4.5 Ne discende quindi che, le doglianze formali espresse dalla ricorrente circa l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica - e di convesso pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - nonché in merito alla violazione dell'obbligo di motivare la sua decisione da parte della SEM, vanno dunque recisamente respinte.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Svezia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311), per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2 Nel caso in rassegna, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione in Svezia con il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che ella è stata messa al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino all'(...) (cfr. atti SEM n. 19/2, 25/2 e 32/2). Altresì, la Svezia, in data (...), ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 32/2 e 33/2).

E. 5.3 Dal canto suo, l'insorgente non contesta nel gravame, anzi ha confermato l'ottenimento della protezione internazionale in Svezia in data (...) nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 23/3), e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanata in Somalia.

E. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione e la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.3 Nella presente fattispecie, la ricorrente, quale rifugiata riconosciuta, può senz'altro rivolgersi alle competenti autorità svedesi per far valere i diritti che le spettano. In particolare, dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psichico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In primo luogo, i timori da ella espressi nei confronti di alcune persone che in Svezia attenterebbero alla sua vita e che le avrebbero fatto una magia all'età di 17 anni (cfr. atto SEM n. 55/2 e 62/3), non sono supportati dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. Il fatto che ella abbia riferito in ambito ospedaliero del suo rifiuto a voler ritornare in Svezia (cfr. atto SEM n. 48/3), non sostiene inoltre, a differenza di quanto rilevato dalla rappresentante legale nel ricorso, i suoi asserti persecutori. Invero, quanto osservato dai medici in tale contesto, appare essere ascrivibile esclusivamente alle patologie di cui è affetta la ricorrente e non a sostanziare degli indizi di una persecuzione, in quanto le sue stesse argomentazioni a supporto del rifiuto di un rientro in Svezia, come osservato dagli stessi medici, apparivano incongrue (cfr. atto SEM n. 48/3). Inoltre, ella non ha mai allegato di essersi rivolta per tali timori alle autorità svedesi, che avrebbero potuto, se dati gli estremi, accordarle il sostegno e la protezione richiesta, ciò che supporta maggiormente quanto sopra espresso. Tuttavia, nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, ella possa farlo in futuro e che la Svezia, quale Stato di diritto, dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che sono disposte ed in grado di offrirle una protezione adeguata, in caso di bisogno. In secondo luogo la Svezia è segnataria in particolare della CEDU e della Conv. tortura e ne applica a tale titolo le disposizioni. Non vi sono elementi per ritenere che il predetto Paese non si attenga in modo sistematico agli obblighi internazionali derivanti da tali convenzioni. Per di più ella è legata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011), ove al suo capo VII sono regolamentati i diritti di cui dispongono sia i rifugiati sia le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'insorgente non apporta alcun elemento concreto e circostanziato, che giunga a far ritenere che, durante il suo lungo soggiorno in Svezia (almeno dal [...] del [...], secondo la data di deposito della sua domanda d'asilo), ove ha pure ottenuto lo statuto di rifugiato il (...), si sia ritrovata in una situazione di indigenza estrema o confrontata all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco, o che a maggior ragione vi si troverà in futuro. Al contrario, ella ha allegato che allorché avrebbe iniziato a stare male in Svezia, avrebbe trascorso diversi mesi in ospedali psichiatrici, con trattamento a base di (...) (cfr. atti SEM n. 23/3 e n. 26/2), nonché si sarebbe potuta sposare nel (...) e divorziare dopo (...) mesi dal marito (cfr. atto SEM n. 51/5). Tali elementi risultano supportare maggiormente la conclusione del Tribunale che la ricorrente abbia già in passato ricevuto le cure adeguate e l'aiuto necessario da parte delle strutture e delle autorità preposte in Svezia, e che potrà ottenerli anche in futuro, ove necessario. Sulla scorta di tali evenienze, non sussiste quindi nei suoi confronti alcun "real risk" di essere sottoposta, in Svezia, a trattamenti contrari in violazione delle succitate normative europee o dell'art. 4 della CartaUE.

E. 8.4 Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 8.5 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 8.7, D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C.221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D.14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C.98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEDU Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a).

E. 8.6 Orbene, dagli atti all'inserto e dallo stato valetudinario già sopra descritto (cfr. supra consid. 4.3), senza volerne sminuire in alcun modo la portata, le condizioni di salute della ricorrente - anche tenendo conto dell'ultimo ricovero che risulta essere riconducibile esclusivamente all'esito negativo della domanda d'asilo - appaiono attualmente comparabili a quelli referenziati nella decisione avversata e pertanto non appaiano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé enunciata, né implicano la necessità di una presa in carico medica immediata ed ininterrotta ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1101/2021 del 14 maggio 2021). In particolare, d'un lato, la sua malattia non risulta essere, dagli atti all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro lato, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che ella sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute in caso di un suo trasferimento in Svezia. Invero, è notorio che il precitato Stato di destinazione disponga di strutture mediche sufficienti e simili a quelle presenti su suolo elvetico (cfr. sentenza del Tribunale F-1249/2021 del 31 marzo 2021 con ulteriore riferimento citato) e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati, tanto più che ella stessa ha dichiarato di aver già beneficiato nel medesimo Paese di ospedalizzazioni e cure in ambito psichiatrico in passato (cfr. atti SEM n. 23/3, n. 26/6 e n. 48/3). Evenienza inoltre non del tutto marginale - visti in particolare i sentimenti di tristezza e di abbandono esternati dalla medesima nell'ambito dello scompenso psichico del (...) che ha condotto al suo primo ricovero in (...) (cfr. atto SEM n. 26/2) - è che in Svezia ella potrà ritrovare la madre, che in tale Paese pure soggiornerebbe secondo le allegazioni dell'insorgente, con la quale ella risulta essere tutt'ora in contatto (cfr. atto SEM n. 48/3). Se vi fosse la necessità, incomberà del resto alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate a evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa in carico adeguata dell'interessata al suo rientro in Svezia. In tale contesto, si rileva come la conclusione testé esposta non è scalfita in alcun modo neppure dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) citata dalla ricorrente nel gravame (cfr. sentenza della CGUE [Quinta Sezione] del 16 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale] che oppone C.K, H.F., A.S. contro Repubblica slovena, nella causa C-578/16), peraltro sviluppata in ambito di un caso di applicazione del Regolamento Dublino che nella presente disamina non trova alcuna applicazione, e dalle argomentazioni a supporto della stessa contenute nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7). Inoltre, onde evitare eventuali ulteriori scompensi psichici della ricorrente a causa della sua opposizione ad un rientro in Svezia (cfr. in tal senso atto SEM n. 48/3), nonché eventuali futuri ricoveri in ambito psichiatrico, si invita la rappresentante legale dell'interessata a voler prendere contatto precedentemente con i medici curanti della ricorrente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione alla stessa del contenuto della presente sentenza.

E. 8.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Svezia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile. Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2449/2021 del 1° giugno 2021).

E. 9.2 Nella presente fattispecie, l'insorgente non è però riuscita in tale intento. Invero, le problematiche mediche di cui ella è affetta, peraltro già trattate sopra anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Segnatamente, in tale contesto, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso di specie come già sopra considerato (cfr. consid. 8.6).

E. 9.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. Dagli atti all'inserto, non vi è infatti modo di ritenere che lo stato di salute della ricorrente - anche tenuto conto del più recente ricovero in (...) - si degraderebbe così rapidamente da risultare una minaccia grave e concreta per la sua integrità fisica. Ciò anche in considerazione della possibilità di far capo al sistema sanitario in essere nel Paese di destinazione (cfr. supra consid. 8.6).

E. 10 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità svedesi hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente. In tale contesto, le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica risultano inoltre essere ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10).

E. 11 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2729/2021 Sentenza del 18 giugno 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Somalia, rappresentata dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM del 1° giugno 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/2). A supporto della stessa, ella ha presentato in originale un titolo di viaggio per stranieri svedese emesso il (...) e scadente il (...) (cfr. atti SEM n. 3/1, 7/1, 19/2 e mezzo di prova 1 agli atti SEM), una carta d'identità nazionale svedese (emessa il [...] e valida sino al [...]), nonché un permesso di soggiorno svedese valevole sino all'(...) (cfr. atti SEM n. 3/1, 7/1, 19/2 e 25/2). Questi ultimi due documenti, sono stati restituiti in originale alla ricorrente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 23/3). B. Dopo il ricovero avvenuto presso il pronto soccorso dell'(...) di C._______in data (...), a seguito della segnalazione da parte del Centro federale per richiedenti l'asilo (di seguito: CFA) presso il quale era alloggiata per agitazione psicomotoria con pianto, la richiedente è stata ricoverata volontariamente in medesima data presso la (...) (di seguito: [...]) di C._______, ove è rimasta degente sino al (...) (dimissione avvenuta contro il parere medico). La diagnosi alla dimissione era di: disturbo delirante (ICD10: F22.0), con l'impostazione di una terapia farmacologica e la continuazione della presa in carico psichiatrica presso il (...) (di seguito: [...]) di D._______ (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/2, 10/1, 26/2 e 51/5). C. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati europea «EURODAC», è risultato che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Svezia il (...), ottenendone la protezione in data (...) (cfr. atti SEM n. 11/1, 12/1 e 19/2). D. Il (...) aprile 2021, la richiedente è stata sentita in merito ai suoi dati personali, nell'ambito del quale ha segnatamente riferito di essere espatriata dal suo Paese d'origine nel (...) del (...), giungendo in Europa il medesimo anno per il tramite della E._______, nonché che la madre si troverebbe attualmente in Svezia (cfr. atto SEM n. 16/6, p.ti 1.16.04, 1.17.03 e 3.02, pag. 4; p.to 5.01 segg., pag. 5). E. L'interessata, il (...) aprile 2021, ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentita circa i motivi ostativi ad un suo ritorno in Svezia, nonché in relazione alle sue problematiche mediche (cfr. atto SEM n. 23/3). In tale contesto, ella ha segnatamente confermato di aver ottenuto la protezione internazionale in Svezia il (...) e di avervi vissuto sino al (...), giungendo in seguito in Svizzera con il suo titolo di viaggio svedese il (...) aprile 2021. L'interessata ha inoltre dichiarato che avrebbe lasciato la Svezia poiché ivi si sarebbe ammalata e se dovesse ritornarvi si ammalerebbe nuovamente. Dopo (...) anni vissuti bene in Svezia, avrebbe iniziato a stare male, e sarebbe stata ricoverata per diversi mesi in ospedali psichiatrici, perdendo dapprima peso ed in seguito riprendendolo. Al contrario, ha riferito che, da quando si troverebbe su suolo elvetico avrebbe iniziato a stare bene, non soffrirebbe più di depressione, si sarebbe liberata del malessere di cui soffriva e non "odierebbe" più la Svezia. Come annunciato dalla rappresentante legale già durante il colloquio Dublino, con messaggio elettronico del 18 maggio 2021, la prima ha comunicato alla SEM che per l'interessata non sarebbero emersi degli indizi di tratta di esseri umani, e che conseguentemente la medesima non sarebbe stata indirizzata presso l'(...) (cfr. atti SEM n. 23/3, 41/2 e 42/2). F. Sulla base degli elementi emersi, l'autorità elvetica preposta, in data (...), ha inviato alle autorità svedesi competenti una richiesta di riammissione della richiedente, basata sull'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla riammissione di persone del 10 dicembre 2002 (RS 0.142.117.149) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atti SEM n. 27/5, 28/5 e 29/1). Il (...), la Svezia ha accettato la riammissione in applicazione dell'art. 6 par. 2 Direttiva rimpatrio, precisando che l'interessata è titolare di un permesso di soggiorno valido in Svezia, è beneficiaria dello statuto di rifugiato, nonché ha comunicato le modalità con le quali il trasferimento della stessa deve avvenire (cfr. atti SEM n. 32/2 e 33/2). G. Nel contempo, in data (...), si è resa necessaria una nuova visita della richiedente presso il pronto soccorso dell'(...) di C._______, con diagnosi di: scompenso psichico favorito da sospensione di terapia psichiatrica e dolore intercostale sinistro di origine muscolo-scheletrica, con trasferimento della richiedente presso la (...) di C._______ in medesima data per la presa in carico psichiatrica e con consiglio di terapia con (...) al bisogno, per il dolore intercostale (cfr. atto SEM n. 36/2). La degenza presso quest'ultima struttura - dapprima volontario ed in seguito tramutato in coatto visto il grave scompenso psichico e la scarsa aderenza alle cure dell'interessata - si è protratta sino al (...), con la conferma della diagnosi del precedente ricovero, ovvero di disturbo delirante, l'impostazione di una terapia farmacologica e la prosecuzione della presa in carico psichiatrica presso il (...) di D._______ (cfr. atto SEM n. 48/3). Visite psichiatriche ambulatoriali che sono state effettuate in data (...) (cfr. atto SEM n. 45/2) rispettivamente il (...) (cfr. atto SEM n. 52/2), con diagnosi di: schizofrenia paranoide, con persistenza di un'ideazione delirante persecutoria che causerebbe angoscia all'interessata e dispercezioni uditive, e con adeguamento della terapia farmacologica assunta (cfr. atto SEM n. 52/2 ed in merito anche la visita del 20 maggio 2021, cfr. atto SEM n. 49/2). H. H.a Il 25 maggio 2021, la SEM ha concesso alla richiedente il diritto di essere sentita in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) con allontanamento verso la Svezia (cfr. atto SEM n. 46/1). H.b Con scritto del 28 maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 55/2) l'interessata, per il tramite della sua rappresentante legale, ha innanzitutto riferito come non vorrebbe rientrare in Svezia, in quanto ivi non si sentirebbe al sicuro, poiché delle persone vorrebbero ucciderla e che da quando si troverebbe in Svizzera starebbe molto meglio psicologicamente. Dopo aver rammentato le problematiche mediche di cui sarebbe affetta l'interessata, la rappresentante legale ha proposto che la SEM disponesse una valutazione medica di dettaglio (il cosiddetto F4), perché venisse accertato compiutamente lo stato di salute della richiedente. Ha inoltre postulato un complemento istruttorio circa i timori espressi dall'interessata riguardo ad una sua eventuale riammissione in Svezia, alfine di valutare in modo esaustivo, gli ostacoli ad un eventuale trasferimento della richiedente in Svezia ed alle sue conseguenze sul suo stato di salute. I. Il 1° giugno 2021 la richiedente ha inoltrato il suo parere in relazione alla bozza di decisione della SEM del 28 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 57/8 e 62/3). Ella ha d'ingresso nuovamente ribadito che la sua vita sarebbe in pericolo nel caso tornasse in Svezia. Per suffragare tali timori, essa ha allegato al parere un suo scritto in inglese. La rappresentante legale, ha inoltre comunicato alla SEM che, dopo il colloquio di notifica del progetto di decisione, si sarebbe reso necessario un ricovero ospedaliero d'urgenza "per tutelare l'incolumità dell'interessata" (cfr. anche in merito la comunicazione elettronica alla SEM del 1° giugno 2021, cfr. atto SEM n. 60/1). Ha peraltro ribadito la necessità di richiedere da parte dell'autorità inferiore un rapporto F4, considerando anche la "nuova" prognosi medica che risulterebbe dal ricovero intervenuto in data (...), prima dell'emanazione di una decisione. Infine ha sollevato come non si sarebbe potuta esprimere riguardo alle garanzie formali di riammissione da parte della Svezia, in quanto non avrebbe avuto accesso agli atti n. 28/5 e 33/2. J. Con decisione del 1° giugno 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 64/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente verso la Svezia, ordinandone contestualmente l'esecuzione. Dopo essersi confrontata con il summenzionato parere - ed aver dato accesso, allegandoli alla decisione avversata, agli atti di cui non aveva precedentemente potuto prendere visione la ricorrente - la SEM ha ritenuto che l'art. 25 cpv. 2 PA non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto un interesse degno di protezione non sarebbe dato, visto che la Svezia avrebbe già riconosciuto all'interessata lo statuto di rifugiato e concesso la relativa protezione contro le persecuzioni. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento della medesima, l'autorità resistente ha valutato la stessa come ammissibile sotto il profilo dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, in merito al ricovero avvenuto il (...), lo stesso non risulterebbe essere ostativo ad un suo rinvio in Svezia, oltreché l'accesso alle cure mediche in tale Paese sarebbe garantito. Anche dal profilo dell'esigibilità del suo allontanamento, non vi sarebbero dei motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio in Svezia. Invero, circa i timori da lei espressi riguardo al fatto di non voler rientrare nel predetto Paese in quanto delle persone vorrebbero ucciderla, tali asserti non sarebbero suffragati da alcun mezzo di prova concreto ed inoltre ivi disporrebbe di una protezione adeguata da parte delle autorità svedesi. Riguardo a tale punto, la SEM ha concluso che l'istruttoria è completa, avendole permesso di esprimersi in merito nell'ambito del suo diritto di essere sentito, e che quindi un complemento istruttorio non risulterebbe essere necessario. Quo allo stato di salute dell'interessata, accertato pure in modo completo, vi sarebbe da partire dall'assunto, sulla base degli atti all'inserto, che la sua situazione medica e la terapia necessaria siano chiare e definite, nonché che le stesse possano essere curate anche in Svezia. Invero, quest'ultimo Paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente per la presa in carico di tutti i tipi di affezioni, sia fisiche che psichiche. Il Paese di destinazione sarebbe peraltro tenuto a fornire tali tipologie di prestazioni. Presa in carico psichiatrica che ella ha d'altronde confermato essere avvenuta anche in Svezia nel corso delle visite mediche effettuate su suolo elvetico. In ogni caso, i problemi medici non sarebbero di una gravità tale da poter configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), malgrado i timori espressi dalla richiedente di subire un peggioramento del suo stato di salute in caso di un ritorno in Svezia. Sulla base di tali elementi un rapporto medico di dettaglio, così come richiesto dalla rappresentante legale, risulterebbe superfluo secondo l'autorità inferiore. Infine, la SEM ha ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento fosse possibile, sia sul piano tecnico che pratico. K. Per il tramite del plico raccomandato del 10 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo ai fini processuali alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; e nel merito postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio. Ella ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, si duole di una violazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi nella decisione avversata da parte dell'autorità resistente. Invero, in particolare l'istruzione della causa da parte della SEM risulterebbe lacunosa ed incompleta riguardo al suo stato di salute ed ai rischi conseguenti dallo stesso in caso di un suo allontanamento verso la Svezia. Dapprima, il timore della ricorrente di essere uccisa in caso ritornasse in tale Paese, evenienza che pone a fondamento della sua opposizione al trasferimento, sarebbe anche sostenuta dalla documentazione medica agli atti, la quale evidenzierebbe che i disturbi valetudinari di cui ella soffrirebbe sarebbero connessi, in senso persecutorio, alla sua opposizione ad un eventuale rientro in Svezia. Proseguendo nell'analisi, la ricorrente rileva come, sulla base della documentazione presente agli atti e citando anche alcuni stralci delle raccomandazioni terapeutiche emanate da un gruppo di esperti della (...), le evenienze mediche a lei afferenti - visto il quadro clinico che da subito sarebbe apparso importante e complesso - non sarebbero state sufficientemente approfondite dalla SEM, in violazione del suo obbligo istruttorio. Al riguardo la motivazione contenuta nella decisione avversata circa il rifiuto di allestimento di un rapporto F4, sarebbe standardizzata, e non avrebbe considerato minimamente la gravità della fase delirante che sarebbe in atto - con la comunicazione del progetto di decisione, la ricorrente sarebbe difatti dovuta essere nuovamente e coattivamente ricoverata presso la (...) di C._______ - e le gravi conseguenze sulla salute dell'insorgente in caso di interruzione del percorso terapeutico già presente. Inoltre, la rappresentante legale ha informato il Tribunale che il 7 giugno 2021 avrebbe avuto un colloquio telefonico con l'interessata, la quale avrebbe nuovamente espresso una profonda ansia in caso di un suo allontanamento verso la Svezia. La ricorrente ritiene inoltre che, allo stato attuale incompleto della sua situazione medica, un suo rinvio risulterebbe lesivo degli art. 3 CEDU e art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE). Questo in quanto, la valutazione del suo stato di salute, andrebbe esaminata già in sede di "competenza Dublino (sic!)", e non andrebbe delegata unicamente all'autorità competente per l'esecuzione del trasferimento. Inoltre, al contrario di quanto sosterrebbe la SEM nella sua decisione, il suo stato psichico non si sarebbe aggravato a seguito della notifica del progetto di decisione, bensì le sue gravi condizioni di salute, sarebbero sempre state a conoscenza dell'autorità sindacata. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi successivi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 La ricorrente, nel suo gravame, censura dapprima ed essenzialmente la decisione impugnata, poiché a mente sua, la SEM non avrebbe accertato sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti riguardo al suo stato di salute, violando conseguentemente anche il suo obbligo istruttorio. Dappresso, verrà quindi esaminato il fondamento o meno di tale censura. 4.2 4.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per il tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3). 4.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 4.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.3 Nel caso in parola, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già ampia documentazione medica riguardante la situazione valetudinaria della ricorrente (cfr. atti SEM n. 26/2, 36/2, 39/1, 40/1, 43/1, 44/1, 45/2, 48/3, 49/2, 51/5, 52/2, 53/1, 54/1 e 56/2). In particolare, dal certificato medico di dimissione del (...) inerente il secondo ricovero della ricorrente presso la (...) di C._______, si evince chiaramente la diagnosi di: disturbo delirante - diagnosi già posta nell'arco del primo ricovero presso la medesima struttura (cfr. atto SEM n. 51/5) - il suo decorso clinico, come pure la terapia farmacologica impostata ([...]), e la prosecuzione delle cure presso la psichiatra curante (cfr. atto SEM n. 48/3). Dalle successive visite mediche dal profilo psichiatrico, rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. 45/2), (...) (cfr. atto SEM n. 49/2) e (...) (cfr. atto SEM n. 52/2), si evince come la diagnosi è stata posta come schizofrenia paranoide, e l'assunzione di (...) è stata sospesa (cfr. atto SEM n. 49/2), nonché è stata tramutata la terapia di (...) da gocce a compresse come pure per il (...) (su richiesta della ricorrente, cfr. atto SEM n. 52/2). A parte una visita ginecologica effettuata il (...), dalla quale non è risultato nulla di rilevante (cfr. atto SEM n. 56/2), per la richiedente non sono state previste ulteriori visite mediche, neppure dal profilo psichiatrico (cfr. atto SEM n. 53/1). Da tali insorgenze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica della ricorrente fosse stata sufficientemente acclarata, con una diagnosi posta ed una terapia farmacologica impostata. Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche lo scrivente Tribunale, ritiene quindi, contro il parere della ricorrente, che ulteriori approfondimenti - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico F4 - non fossero necessari prima dell'emanazione di una decisione nel caso di specie. Il fatto che la ricorrente abbia dovuto essere nuovamente ricoverata presso la (...) di C._______ in data (...) (cfr. atto SEM n. 60/1), non muta tale conclusione. Invero come rilevabile sia dal parere al progetto di decisione del 1° giugno 2021 che dalle argomentazioni proposte nello stesso gravame dalla ricorrente, si evince che il ricovero ospedaliero sarebbe ascrivibile alla comunicazione del progetto di decisione alla ricorrente da parte della rappresentante legale, per tutelarne l'incolumità (cfr. atto SEM n. 62/3; ricorso, p.to 4, pag. 6). Non vi sono però né agli atti né men che meno addotti con il ricorso, degli elementi concreti, che inducano a ritenere che le diagnosi e/o la terapia della ricorrente poste prima del suo ricovero in (...) il (...), siano mutate con quest'ultimo ricovero. Come rettamente motivato anche nel provvedimento querelato dall'autorità inferiore, anche il Tribunale è d'avviso che il nuovo e più recente ricovero dell'insorgente in (...), in mancanza di indizi concreti e sostanziati che proverebbero il contrario e viste le argomentazioni addotte dalla stessa insorgente a motivo del ricovero, sia stato ingenerato da uno scompenso psichico dovuto alla comunicazione della decisione avversata, che decideva in particolare del suo allontanamento verso la Svezia. Opposizione ad un suo rientro in Svezia che ella ha sempre palesato, anche nei due ricoveri precedenti in (...) (cfr. atti SEM n. 48/3, 51/5, 55/2, e 62/3). Tuttavia, tale opposizione ed un eventuale e momentaneo peggioramento del suo stato di salute psichico dovuto alla prima, non risultano in nessun caso essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 8 e 9). Senza volere in alcun modo sminuire lo stato valetudinario psichico della ricorrente, allo stato attuale degli atti, appare invece indubbio come il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali così come postulato nel gravame dall'insorgente (cfr. infra consid. 8.6). Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le patologie diagnosticate - e ciò vale anche in esito all'ultimo ricovero in (...) - possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento della ricorrente in Svezia (cfr. infra consid. 8.6). Neppure si può partire dall'assunto che le problematiche di salute possano risultare decisive in termini di esigibilità (cfr. infra consid. 9.2), né tantomeno che fosse necessario effettuare degli accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare di attendere il certificato medico inerente l'ultimo ricovero della ricorrente in (...) - così come da lei postulato nel gravame - per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa e riguardo in particolare all'esecuzione dell'allontanamento della medesima in Svezia. Invero, si ribadisce come gli atti all'incarto risultano sufficientemente limpidi dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, con delle diagnosi e delle terapie chiaramente determinate ed impostate, che non vengono scalfite da alcun indizio sostanziato e concreto apportato dall'insorgente con il ricorso che sosterrebbe il contrario a seguito del suo ricovero del (...). Si può quindi partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 e 4.2.2). L'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.4 Per il resto, non si vede come la motivazione presente nella decisione avversata per rifiutare l'allestimento di un rapporto F4, possa essere ritenuta "standardizzata" (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6), in quanto la SEM si è in modo chiaro, esplicito e dettagliato espressa in merito alla situazione medica della ricorrente, prima di addivenire a tale conclusione (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 6 segg.). Una violazione del suo obbligo di motivare la decisione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito della parte, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101), non è quindi ravvisabile da parte dell'autorità inferiore. 4.5 Ne discende quindi che, le doglianze formali espresse dalla ricorrente circa l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica - e di convesso pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - nonché in merito alla violazione dell'obbligo di motivare la sua decisione da parte della SEM, vanno dunque recisamente respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Svezia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311), per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nel caso in rassegna, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione in Svezia con il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che ella è stata messa al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino all'(...) (cfr. atti SEM n. 19/2, 25/2 e 32/2). Altresì, la Svezia, in data (...), ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 32/2 e 33/2). 5.3 Dal canto suo, l'insorgente non contesta nel gravame, anzi ha confermato l'ottenimento della protezione internazionale in Svezia in data (...) nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 23/3), e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanata in Somalia. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione e la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3 Nella presente fattispecie, la ricorrente, quale rifugiata riconosciuta, può senz'altro rivolgersi alle competenti autorità svedesi per far valere i diritti che le spettano. In particolare, dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psichico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In primo luogo, i timori da ella espressi nei confronti di alcune persone che in Svezia attenterebbero alla sua vita e che le avrebbero fatto una magia all'età di 17 anni (cfr. atto SEM n. 55/2 e 62/3), non sono supportati dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. Il fatto che ella abbia riferito in ambito ospedaliero del suo rifiuto a voler ritornare in Svezia (cfr. atto SEM n. 48/3), non sostiene inoltre, a differenza di quanto rilevato dalla rappresentante legale nel ricorso, i suoi asserti persecutori. Invero, quanto osservato dai medici in tale contesto, appare essere ascrivibile esclusivamente alle patologie di cui è affetta la ricorrente e non a sostanziare degli indizi di una persecuzione, in quanto le sue stesse argomentazioni a supporto del rifiuto di un rientro in Svezia, come osservato dagli stessi medici, apparivano incongrue (cfr. atto SEM n. 48/3). Inoltre, ella non ha mai allegato di essersi rivolta per tali timori alle autorità svedesi, che avrebbero potuto, se dati gli estremi, accordarle il sostegno e la protezione richiesta, ciò che supporta maggiormente quanto sopra espresso. Tuttavia, nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, ella possa farlo in futuro e che la Svezia, quale Stato di diritto, dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che sono disposte ed in grado di offrirle una protezione adeguata, in caso di bisogno. In secondo luogo la Svezia è segnataria in particolare della CEDU e della Conv. tortura e ne applica a tale titolo le disposizioni. Non vi sono elementi per ritenere che il predetto Paese non si attenga in modo sistematico agli obblighi internazionali derivanti da tali convenzioni. Per di più ella è legata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011), ove al suo capo VII sono regolamentati i diritti di cui dispongono sia i rifugiati sia le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'insorgente non apporta alcun elemento concreto e circostanziato, che giunga a far ritenere che, durante il suo lungo soggiorno in Svezia (almeno dal [...] del [...], secondo la data di deposito della sua domanda d'asilo), ove ha pure ottenuto lo statuto di rifugiato il (...), si sia ritrovata in una situazione di indigenza estrema o confrontata all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco, o che a maggior ragione vi si troverà in futuro. Al contrario, ella ha allegato che allorché avrebbe iniziato a stare male in Svezia, avrebbe trascorso diversi mesi in ospedali psichiatrici, con trattamento a base di (...) (cfr. atti SEM n. 23/3 e n. 26/2), nonché si sarebbe potuta sposare nel (...) e divorziare dopo (...) mesi dal marito (cfr. atto SEM n. 51/5). Tali elementi risultano supportare maggiormente la conclusione del Tribunale che la ricorrente abbia già in passato ricevuto le cure adeguate e l'aiuto necessario da parte delle strutture e delle autorità preposte in Svezia, e che potrà ottenerli anche in futuro, ove necessario. Sulla scorta di tali evenienze, non sussiste quindi nei suoi confronti alcun "real risk" di essere sottoposta, in Svezia, a trattamenti contrari in violazione delle succitate normative europee o dell'art. 4 della CartaUE. 8.4 Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.5 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 8.7, D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C.221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D.14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C.98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEDU Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a). 8.6 Orbene, dagli atti all'inserto e dallo stato valetudinario già sopra descritto (cfr. supra consid. 4.3), senza volerne sminuire in alcun modo la portata, le condizioni di salute della ricorrente - anche tenendo conto dell'ultimo ricovero che risulta essere riconducibile esclusivamente all'esito negativo della domanda d'asilo - appaiono attualmente comparabili a quelli referenziati nella decisione avversata e pertanto non appaiano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé enunciata, né implicano la necessità di una presa in carico medica immediata ed ininterrotta ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1101/2021 del 14 maggio 2021). In particolare, d'un lato, la sua malattia non risulta essere, dagli atti all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro lato, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che ella sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute in caso di un suo trasferimento in Svezia. Invero, è notorio che il precitato Stato di destinazione disponga di strutture mediche sufficienti e simili a quelle presenti su suolo elvetico (cfr. sentenza del Tribunale F-1249/2021 del 31 marzo 2021 con ulteriore riferimento citato) e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati, tanto più che ella stessa ha dichiarato di aver già beneficiato nel medesimo Paese di ospedalizzazioni e cure in ambito psichiatrico in passato (cfr. atti SEM n. 23/3, n. 26/6 e n. 48/3). Evenienza inoltre non del tutto marginale - visti in particolare i sentimenti di tristezza e di abbandono esternati dalla medesima nell'ambito dello scompenso psichico del (...) che ha condotto al suo primo ricovero in (...) (cfr. atto SEM n. 26/2) - è che in Svezia ella potrà ritrovare la madre, che in tale Paese pure soggiornerebbe secondo le allegazioni dell'insorgente, con la quale ella risulta essere tutt'ora in contatto (cfr. atto SEM n. 48/3). Se vi fosse la necessità, incomberà del resto alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate a evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa in carico adeguata dell'interessata al suo rientro in Svezia. In tale contesto, si rileva come la conclusione testé esposta non è scalfita in alcun modo neppure dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) citata dalla ricorrente nel gravame (cfr. sentenza della CGUE [Quinta Sezione] del 16 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale] che oppone C.K, H.F., A.S. contro Repubblica slovena, nella causa C-578/16), peraltro sviluppata in ambito di un caso di applicazione del Regolamento Dublino che nella presente disamina non trova alcuna applicazione, e dalle argomentazioni a supporto della stessa contenute nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7). Inoltre, onde evitare eventuali ulteriori scompensi psichici della ricorrente a causa della sua opposizione ad un rientro in Svezia (cfr. in tal senso atto SEM n. 48/3), nonché eventuali futuri ricoveri in ambito psichiatrico, si invita la rappresentante legale dell'interessata a voler prendere contatto precedentemente con i medici curanti della ricorrente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione alla stessa del contenuto della presente sentenza. 8.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Svezia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile. Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2449/2021 del 1° giugno 2021). 9.2 Nella presente fattispecie, l'insorgente non è però riuscita in tale intento. Invero, le problematiche mediche di cui ella è affetta, peraltro già trattate sopra anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Segnatamente, in tale contesto, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso di specie come già sopra considerato (cfr. consid. 8.6). 9.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. Dagli atti all'inserto, non vi è infatti modo di ritenere che lo stato di salute della ricorrente - anche tenuto conto del più recente ricovero in (...) - si degraderebbe così rapidamente da risultare una minaccia grave e concreta per la sua integrità fisica. Ciò anche in considerazione della possibilità di far capo al sistema sanitario in essere nel Paese di destinazione (cfr. supra consid. 8.6).

10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità svedesi hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente. In tale contesto, le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica risultano inoltre essere ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10).

11. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: