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D-3256/2020

D-3256/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-25 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. B._______ ha presentato una prima domanda d’asilo in Svizzera, giungendovi con la madre e le sorelle, in data (…) giugno 2000 (cfr. incarto N […], e atti contenuti nel dossier N […]). Con decisione del 24 gennaio 2006, alla richiedente è stata concessa assieme ai genitori ed alle sorelle l’ammissione provvisoria sul territorio elvetico per inesigibilità dell’esecuzione del loro allontanamento da parte dell’allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]; cfr. atto C4/3). Constatando la partenza volontaria dalla Svizzera dell’interessata in data (…) febbraio 2012, tramite la decisione del 30 mag- gio 2012, l’UFM ha statuito la fine dell’ammissione provvisoria della mede- sima e di conseguenza che la decisione di allontanamento del 24 gen- naio 2006 è divenuta priva d’oggetto. B. B.a La succitata, insieme al marito ed al figlio C._______ , tutti cittadini iracheni di etnia curda, provenienti da E._______ ([…] sita nel […] dell’Iraq, nel Kurdistan iracheno), hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) gennaio 2018 – per B._______ trattasi di una seconda domanda d’asilo (cfr. supra lett. A) – dopo esservi giunti il (…) novembre 2017. B.b Il (…) gennaio 2018 gli interessati 1 e 2 hanno sostenuto un’audizione sulle loro generalità, nell’ambito della quale essi sono stati questionati an- che in particolare riguardo ai loro motivi d’asilo, nonché all’eventuale com- petenza della F._______, della G._______ o dell’H._______, per lo svolgi- mento della loro procedura d’asilo e di allontanamento. B.c A seguito dell’accettazione della domanda di presa in carico degli inte- ressati da parte della F._______ in data (…), la SEM, con decisione del 1° marzo 2018, non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei richie- denti, ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso la F._______, nonché l’esecuzione della predetta misura. B.d Per mezzo della sentenza D-1572/2018 del 20 marzo 2018, il Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha respinto il ricorso presentato in data 14 marzo 2018 dagli insorgenti avverso la suddetta de- cisione dell’autorità inferiore. B.e Il (…) è nato a I._______, D._______.

D-3256/2020 Pagina 3 B.f Vista la scadenza del termine per eseguire l’allontanamento degli inte- ressati verso la F._______, l’autorità inferiore tramite provvedimento del 5 ottobre 2018 ha annullato la decisione resa il 1° marzo 2018, ripren- dendo la procedura nazionale. C. C.a Sentito il (…) ottobre 2019 sui suoi motivi d’asilo, A._______ ha asserito essere stato impiegato nel (…) di una (…). A partire dal (…), egli avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi sul suo cellulare provenienti da un mittente sconosciuto. L’interlocutore sarebbe stato interessato ad ot- tenere informazioni sul suo lavoro in cambio di denaro. Il richiedente avrebbe anche ricevuto diverse telefonate verosimilmente da parte degli stessi autori, i quali sarebbero stati al corrente di diverse informazioni per- sonali su di lui e sulla sua famiglia. Egli avrebbe risposto solo ad un mes- saggio e ad una chiamata, affermando di non lavorare più per la (…). A seguito di ciò, il (…), l’interessato avrebbe sporto denuncia presso il com- missariato di J._______, dove, secondo quanto da lui asserito, gli agenti lo avrebbero esortato a non divulgare alcuna informazione, da cui il sospetto che le stesse forze di polizia fossero conniventi. Infine, il (…), le forze di sicurezza lo avrebbero convocato per il (…), comunicandogli di essere stato posto sotto controllo per aver divulgato delle informazioni in cambio di denaro. Temendo di venir arrestato avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo essersi consultato con il legale della (…). Una volta in Svizzera, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell’esistenza di un ordine di fermo spiccato nei suoi confronti dalla polizia di E._______, nonché che quest’ultima lo avrebbe ricercato sia al suo posto di lavoro il (…), che al suo domicilio ed a quello della madre in data (…) la prima volta rispettiva- mente una seconda volta l’(…). In caso di rientro in patria, egli temerebbe di essere arrestato e che lo facciano scomparire. C.b Dal canto suo B._______, sentita il (…) febbraio 2020, non ha addotto motivi d’asilo propri, affermando di essere espatriata allo scopo di seguire il marito. C.c Nel corso della procedura d’asilo, i richiedenti hanno versato agli atti i loro documenti d’identità, quattro tessere attestanti la posizione lavorativa di A._______, la copia del precitato ordine di fermo, la trascrizione dei mes- saggi minatori ricevuti nonché la trascrizione di una notizia diffusa da un canale televisivo locale. D. Con decisione del 26 maggio 2020, notificata il giorno seguente, la SEM

D-3256/2020 Pagina 4 ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l’esecuzione del loro allontanamento. E. Il 25 giugno 2020 (cfr. tracciamento degli invii), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, ed in via principale, l’annul- lamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo, nonché in via subordinata la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Hanno altresì presentato istanza d’assistenza giu- diziaria totale, comprensiva quindi anche del gratuito patrocinio, chiedendo di nominare l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio. Al ricorso è stata allegata la seguente nuova documentazione in copia: un estratto del codice penale iracheno in lingua inglese; un articolo online del (…) di (…), intitolato: “(…)”; ed un ulteriore articolo online di (…), in inglese e datato (…), sempre relativo alle condizioni delle prigioni in Iraq. F. Con decisione incidentale del 10 luglio 2020, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria totale, nominando l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio degli insorgenti, ed ha nel contempo invitato l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Il 7 agosto 2020 l’autorità intimata ha inoltrato le proprie osservazioni. H. I ricorrenti si sono espressi in replica il 18 settembre 2020. La loro presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza all’autorità inferiore il 25 set- tembre 2020. I. Il 15 luglio 2021, la rappresentanza legale degli interessati ha chiesto di venire informata circa lo stato del procedimento e le tempistiche d’eva- sione. Al medesimo scritto è stato dato riscontro da parte del Tribunale in data 21 luglio 2021.

D-3256/2020 Pagina 5 J. Con missiva del 27 luglio 2022, la patrocinatrice dei ricorrenti ha nuova- mente chiesto lo stato della procedura, nonché di conoscere le tempistiche in merito alla sua definizione, allegando allo scritto una nota d’onorario. Alle stesse richieste il Tribunale ha risposto con lettera del 26 agosto 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicem- bre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 31–33 LTAF), il ricorso è di princi- pio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni degli insorgenti. Secondo l’autorità inferiore il ricorrente 1 avrebbe omesso ogni riferimento alle minacce rivoltegli da parte della polizia, alle

D-3256/2020 Pagina 6 accuse mossegli ed alla convocazione ricevuta il (…), nonché alla succes- siva convocazione del (…) ed al mandato d’arresto spiccato nei suoi con- fronti, nell’ambito dell’audizione sulle generalità e ciò nonostante gli sa- rebbe stata data espressamente la possibilità di completare il suo reso- conto. Sarebbe peraltro illogico che l’insorgente abbia trascurato di chie- dere lumi sull’identità di coloro che lo avrebbero contattato, limitandosi a rispondere di non lavorare più per la (…). Oltretutto, ha proseguito l’autorità di prima istanza, l’esposto dell’interessato colpirebbe per la sua vaghezza, in particolare per quanto attiene alla visita della polizia al suo posto di la- voro. Curioso apparirebbe anche il sospetto secondo cui dietro alle mi- nacce si sarebbero celate le forze di sicurezza, non risultando per nulla chiaro il motivo a monte né la misura delle pretese critiche da lui mosse al governo e che avrebbero determinato tale relazione. Peraltro, anche quo all’allegato incontro con la polizia del (…), l’insorgente si sarebbe limitato ad una descrizione sommaria. La SEM evidenzia ancora che il ricorrente avrebbe dapprima asserito essere stato contattato da un membro della mi- lizia governativa (…), per allegare in seguito che l’interlocutore si sarebbe dichiarato membro di un non meglio precisato gruppo governativo, l’appar- tenenza alla suddetta milizia essendo stata dedotta da lui medesimo. Non di meno, nell’audizione sui motivi egli non avrebbe più accennato al fatto che la persona al telefono si fosse identificata in qualche modo, relegando tale aspetto ad un suo semplice pensiero iniziale. Per quanto concerne l’ordine di fermo versato agli atti, esso non contribuirebbe in alcun modo ad avallare la versione proposta dal richiedente l’asilo, in quanto il suo con- tenuto non esplicherebbe quale sia il tipo di accusa mossa nei suoi con- fronti, lasciando aperta l’eventualità che si tratti di misure legittime.

E. 3.2 Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti sostengono che la valutazione di cui sopra sia frutto di un’interpretazione scorretta delle allegazioni dell’in- sorgente. In primo luogo, A._______, già durante l’audizione sui motivi avrebbe spiegato di non sapere dell’esistenza del mandato di cattura e che gli sarebbe stato detto di attendere le domande dell’auditore. Inoltre, dal momento che la domanda d’asilo è stata evasa secondo la vecchia proce- dura, si imporrebbe di applicare “il principio più favorevole, proprio per le esigenze di equo processo” ora maggiormente garantite dal nuovo diritto. A prescindere poi dall’assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe omesso di esprimere fatti rilevanti per l’asilo, egli, nella specifica audizione, li avrebbe dettagliatamente riportati. Così, asserire che le allegazioni siano inverosimili quando incompatibili con l’esperienza generale di vita o la lo- gica dell’agire per sostenere che il ricorrente non abbia detto la verità “ra- senterebbe l’assurdo”. In un paese quale l’Iraq, “l’esperienza generale di vita [sarebbe] che o scappi o muori”, come attestato dalla trascrizione della

D-3256/2020 Pagina 7 notizia apparsa in un canale televisivo locale. La logica dell’agire compor- terebbe di mettere in salvo sé stessi e la propria famiglia piuttosto che per- dere tempo a verificare quale milizia o gruppo sia a monte delle minacce. Dipoi, in merito alle presunte informazioni in più che avrebbe dovuto cer- care riguardo al mandato di cattura, quanto richiesto dalla SEM apparrebbe “davvero eccessivo e restrittivo”. Il ricorrente 1 avrebbe infatti dettagliato perfettamente quanto avvenuto sia in polizia che dopo la sua fuga, spie- gando quanto riferitogli dal collega e dalla madre. Una volta avuto notizia del mandato, avrebbe cercato di ottenerne prova, come avvenuto con la produzione del relativo documento in copia. Il trauma ed il susseguente stress non avrebbe permesso ai ricorrenti di ricordare ogni dettaglio. Un passaggio della decisione sarebbe peraltro di difficile comprensione e l’au- torità inferiore avrebbe confuso quanto detto dal ricorrente 1 circa le mi- nacce ricevute via SMS e quelle proferite dalla polizia. Avendo A._______ asserito che l’accusa contenuta nel mandato di fermo sarebbe stata da ri- condurre all’art. (…) del Codice penale iracheno, sarebbe stato compito dell’autorità inferiore verificarne l’esistenza onde comprendere che non si trattava di un’invenzione del ricorrente 1 ed il tenore della pena prevista. Anche nell’eventualità che la pena sia legittima e che lo Stato iracheno disponga delle prove di un tradimento, un rimpatrio sarebbe in ogni caso escluso, in quanto l’insorgente rischierebbe trattamenti inumani e degra- danti. In definitiva, occorrerebbe partire dall’assunto che l’insorgente abbia reso verosimile di essere esposto a pericolo. In ogni caso, laddove questo Tribunale non dovesse ritenere sufficienti le allegazioni dell’insorgente, permarrebbe la possibilità di rinviare gli atti all’autorità di prima istanza onde svolgere ulteriori approfondimenti. Dopo aver richiamato alcuni prin- cipi inerenti alla determinazione della qualità di rifugiato, gli insorgenti pre- cisano come gli elementi della stessa siano in concreto ampiamente dati. Ciò varrebbe anche in relazione a B._______, la quale avrebbe seguito il marito.

E. 3.3 In sede di risposta, l’autorità inferiore ha dapprima osservato che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, il fatto che in sede d’audi- zione sui motivi l’interessato 1 avrebbe riportato dettagliatamente i fatti ri- levanti per l’asilo, non condurrebbe di per sé ad un apprezzamento di ge- nerale verosimiglianza dei fatti addotti. Invero, avendogli offerto la possibi- lità di esprimersi riguardo ai suoi motivi d’asilo già in sede di audizione sulle generalità, non sarebbe comprensibile come egli non abbia già colto l’oc- casione di esplicitare alcune circostanze determinanti che sarebbero in- vece state da lui dichiarate soltanto in sede di audizione sui motivi. La SEM ha nel prosieguo ribadito che, per quanto il ricorrente si sia dimostrato molto preciso nel riportare i riferimenti temporali, tuttavia altrettanto non si

D-3256/2020 Pagina 8 potrebbe rimarcare riguardo ai fatti che egli avrebbe vissuto, che risulte- rebbero invece poveri di dettagli e vaghi. Pertanto, la differenza di registro narrativo, farebbe sorgere dei seri dubbi circa la verosimiglianza di questi ultimi, di cui alcuni vengono analizzati quali esempi dall’autorità inferiore. Inoltre, riguardo alla trascrizione di una notizia apparsa su un canale tele- visivo locale, e prodotto quale mezzo di prova dai ricorrenti, a differenza di quanto da loro asserito nel ricorso, nel documento in questione non ver- rebbero citate in alcun modo delle minacce, come pure non tratterebbe in alcun modo dell’assassinio di persone di professione omologa a quella dell’interessato 1, nonché non si potrebbe concludere che gli autori di cui riferisce la notizia siano gli stessi delle persone che avrebbero minacciato quest’ultimo. Infine, il ricorrente non si sarebbe mai espresso nei termini esposti nel gravame riguardo all’art. (…) CP iracheno, e l’autorità inferiore ribadisce che la denuncia in questione sarebbe volta a perseguire dei fini legittimi da parte dello Stato.

E. 3.4 Nella loro replica, i ricorrenti considerano innanzitutto come l’insor- gente 1 avrebbe soltanto raccontato in modo più dettagliato l’episodio in cui egli si sarebbe recato in polizia a sporgere denuncia nell’audizione sui motivi – come pure in generale rispetto ai motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio – rispetto a quella sulle generalità, così come i funzionari della SEM presenti insisterebbero che avvenga. I ricorrenti sottolineano poi nuo- vamente la circostanza che, visto il contesto nel quale le minacce sareb- bero avvenute, essi non avrebbero indagato su tutti i dettagli della vicenda, bensì avrebbero utilizzato il loro tempo e le proprie energie per mettersi al sicuro. Il comportamento che l’autorità inferiore si aspetterebbe dagli inte- ressati, potrebbe quindi essere esatto in uno stato di diritto, ma non in un Paese come l’Iraq. Per quanto attiene poi all’evenienza che l’insorgente 1 non avrebbe richiesto maggiori dettagli riguardo alla visita della polizia, la stessa sarebbe dovuta al fatto che egli non avrebbe più voglia di rivangare un vissuto tragico. Riguardo poi alla trascrizione della notizia apparsa sul canale televisivo locale, tale documento sarebbe stato prodotto a com- prova del fatto che dopo le minacce sarebbero seguiti degli omicidi, e per questo i ricorrenti avrebbero deciso di fuggire. Ribadiscono inoltre come essi non potrebbero essere rimpatriati, in quanto l’insorgente 1 rischie- rebbe di subire una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, a causa della condanna emessa nei suoi confronti, date le condizioni carcerarie ed il trat- tamento nelle stesse che egli subirebbe in caso di pena detentiva.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-3256/2020 Pagina 9 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.4 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carat- tere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell’audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d’asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o an- cora delle persone che provengono da contesti nei quali la legge del silen- zio è una regola d’oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell’11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato).

E. 4.5 Se v’è certamente luogo di ammettere che le dichiarazioni presentate nel contesto della prima audizione in un CRP, effettuata ai sensi del vecchio

D-3256/2020 Pagina 10 art. 26 cpv. 2 LAsi, non hanno che un valore probatorio ristretto e che non si possa esigere dal richiedente, già in tale occasione, che esponga tutti i suoi motivi d’asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in au- dizione federale; al contrario si è in diritto di attendere dal medesimo un esposto concordante dei fatti che portino su dei punti essenziali dei suoi motivi d’asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audi- zione federale (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-6341/2019 del 25 gennaio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.).

E. 5 Nel caso in parola, l’insorgente 1 si è prevalso soltanto al momento dell’au- dizione federale, di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d’asilo, per di più presentandoli a tratti con dichiarazioni incoerenti, vaghe e illogiche.

E. 5.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile che quanto sarebbe successo il (…) in polizia al momento della sua denuncia, come pure le due convocazioni che egli avrebbe ricevuto il (…) ed il (…) da parte della poli- zia, nonché le visite di quest’ultima presso il suo domicilio, quello della ma- dre e sul suo posto di lavoro, in quanto sarebbe stato spiccato un ordine d’arresto nei suoi confronti, se effettivamente fossero accaduti in concreto, non siano neppure stati accennati dall’insorgente 1 nel corso della prima audizione. In quest’ultima occasione, egli ha difatti ricondotto i suoi motivi d’asilo, esclusivamente alle minacce via messaggio e telefoniche che avrebbe ricevuto da persone sconosciute appartenenti ad un gruppo go- vernativo (cfr. B18/13, p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). Degli asserti minac- ciosi profferiti nei suoi confronti dalla polizia il (…) e durante l’interrogatorio del (…), come pure di quest’ultimo e della convocazione del (…) sempre da parte della polizia, egli non ne ha invece fatto alcun accenno sorpren- dentemente nella prima audizione, e ciò malgrado il coinvolgimento deter- minante degli agenti nelle sue vicende che lo avrebbero condotto all’espa- trio, narrate invece durante la sua audizione sui motivi (cfr. B57/21, D8 segg., pag. 3 segg.). Anzi, nel corso della prima audizione, interrogato spe- cificatamente in merito al fatto se avesse riscontrato delle problematiche con le autorità irachene, egli ha negato ne avesse avute (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8). In tal senso, non può in alcun modo essere seguita la spie- gazione offerta dal ricorrente 1 già nel corso della seconda audizione, e ribadita anche con il ricorso, che egli non avrebbe già esposto tali circo- stanze durante il primo verbale, in quanto sarebbe stato continuamente interrotto dal funzionario della SEM nella narrazione dei suoi motivi d’asilo, che gli avrebbe sempre riferito di attendere che gli ponesse la domanda

D-3256/2020 Pagina 11 prima di poter continuare (cfr. B57/21, D142, pag. 18). Ciò in quanto, ap- pare in modo limpido come nella prima audizione, l’insorgente abbia avuto ampia possibilità di esprimersi riguardo ai fatti determinanti per il suo espa- trio, avendogli il funzionario incaricato della SEM anche offerto successi- vamente, in due distinte occasioni, la possibilità di aggiungere altro se avesse voluto (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8: “Ha raccontato tutto quanto ritiene rilevante per la sua domanda d’asilo?”; e ancora al p.to 7.03, pag. 9: “Ci sono motivi che non ha menzionato che potrebbero opporsi ad un suo rientro nel suo Paese d’origine o di provenienza?”), senza che tuttavia egli abbia colto in alcun modo tali offerte. Non risulta neppure comprensibile, perché il ricorrente 1 non avrebbe già potuto nel corso della sua prima au- dizione, narrare delle visite della polizia presso il suo domicilio, quello della madre e sul suo posto di lavoro, nonché dell’emissione dell’ordine d’arresto

– e ciò malgrado non ne fosse concretamente ancora in possesso secondo i suoi asserti – dato che ne era per lo meno già a conoscenza (cfr. B57/21, D20 segg., pag. 3 seg.). Al contrario quindi di quanto allegato dagli insor- genti nella loro replica, il Tribunale è d’avviso che le circostanze sopra ci- tate e presentate soltanto nel corso della seconda audizione, non siano un complemento di quanto narrato invece durante la prima audizione, bensì circostanze rilevanti nuove di cui egli non ne ha minimamente accennato in quest’ultima, che avrebbe però dovuto e potuto – anche in rispetto del suo obbligo di collaborare (cfr. vecchio art. 8 lett. c LAsi) – già presentare nel corso della prima audizione. Tale tardività dei predetti asserti, mettono già fortemente in dubbio la credibilità dei medesimi. Peraltro, si osserva in merito, come anche la ricorrente non abbia in alcun modo fatto accenno ai medesimi nel corso della sua prima audizione sulle generalità, ma si sia attenuta più che altro agli stessi eventi narrati in prima battuta dal marito (cfr. B17/13, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.); salvo poi anche lei nell’ambito della seconda audizione riferire che loro sarebbero stati posti sotto sorve- glianza da parte della polizia, nonché che il marito sarebbe stato convocato presso quest’ultima il (…) e che gli agenti lo avrebbero accusato di divul- gare delle informazioni (cfr. B70/12, D43, pag. 7). Questo modo di proce- dere di entrambi gli insorgenti, fa ancor più dubitare della veridicità dei loro asserti, ed insinua la seria probabilità che essi abbiano costruito di concerto le loro allegazioni. Vi sono inoltre ulteriori elementi nelle asserzioni rese dall’insorgente 1, che supportano tale conclusione. A parte la contraddizione già sopra rilevata, egli è infatti risultato incoerente anche riguardo a chi sarebbero stati gli autori delle minacce ricevute via telefono, riferendo dapprima trattarsi della milizia governativa (…) (cfr. B18/13, p.to 7.01, pag. 8), per poi invece poco dopo rettificare tali asserti, adducendo che sarebbe una sua deduzione, ma che la persona con la

D-3256/2020 Pagina 12 quale avrebbe parlato una volta al telefono, si sarebbe identificata soltanto asserendo di far parte di un gruppo governativo non specificato (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8). Nel corso della seconda audizione, quest’ultima informazione non è invece in alcun modo stata ripetuta, anzi il ricorrente 1 ha insinuato che potesse trattarsi della polizia stessa (cfr. B57/21, D95 segg., pag. 10 seg.), di fatto però offrendo una terza variante al medesimo quesito posto; o ancora che coloro che ce l’avrebbero concretamente con lui, sarebbero appartenenti al (…) (cfr. B57/21, D112 segg., pag. 13). Egli è inoltre risultato molto vago riguardo a quali informazioni la polizia lo avrebbe accusato di aver divulgato (cfr. B57/21, D95, pag. 10 seg.), d’un canto asserendo trattarsi di critiche ai partiti al potere (cfr. B57/21, D95, pag. 11), e d’altro canto riportando invece delle critiche generiche verso il governo che egli avrebbe esternato presso i suoi colleghi di lavoro (cfr. B57/21, D99 segg., pag. 12), o ancora dei propositi non meglio da lui spe- cificati (cfr. B57/21, D132, pag. 17). Appare inoltre piuttosto sorprendente il fatto che, se egli fosse stato real- mente ricercato da parte delle autorità del suo paese d’origine – e fosse stato per di più emanato un ordine di arresto nei suoi confronti – lui non sarebbe stato ricercato ulteriormente e anche presso gli altri suoi parenti risiedenti a E._______, ma la polizia si sarebbe invece accontentata, se- condo i suoi asserti, a recarsi presso il suo domicilio e quello della madre due volte, nonché in un’occasione sul suo luogo di lavoro (cfr. B57/21, D20 segg., pag. 3 seg.).

E. 5.2 Riassumendo, se d’un canto le convocazioni in polizia, come pure le minacce e le accuse ricevute da quest’ultima, nonché le ricerche e l’ordine d’arresto emesso nei suoi confronti dalle autorità del suo paese d’origine, siano già fortemente messe in dubbio dal fatto che siano apparse soltanto nel corso della seconda audizione – e ciò ancora una volta si sottolinea di entrambi i ricorrenti 1 e 2 – malgrado fossero degli elementi essenziali della narrazione degli insorgenti circa i motivi d’asilo che li avrebbero condotti all’espatrio, senza alcuna ragione o motivo valido che possa giustificare la loro tardività. D’altra parte tale conclusione è maggiormente supportata dalle diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità, disseminate negli asserti del ricorrente 1. Questi elementi sopra rilevati, non possono inoltre essere giustificati con il fatto che i ricorrenti sarebbero stati sotto stress per l’incer- tezza legata all’esito della procedura o che avrebbero voluto cercare di di- menticare quanto vissuto in patria, come sostenuto nel gravame. Ciò poi- ché, anche dopo essere giunti in Svizzera, essi hanno avuto ampio modo di prepararsi per sostenere in modo sereno la loro prima audizione sulle generalità, essendo come abbiano trascorso più di un mese su territorio

D-3256/2020 Pagina 13 elvetico prima di depositare una domanda d’asilo, nonché che per la ricor- rente fosse già la seconda domanda d’asilo in Svizzera, quindi ne cono- scesse già i meccanismi e le esigenze, anche in materia di audizioni. Pe- raltro, dai verbali delle audizioni sulle generalità dei ricorrenti 1 e 2 non si rileva in alcun modo come i medesimi possano essersi sentiti sotto pres- sione o a disagio nel raccontare determinati eventi.

E. 5.3 Non soccorrono la credibilità delle loro affermazioni, nemmeno i mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Invero, per quanto attiene la trascri- zione dello scambio di messaggi telefonici che il ricorrente avrebbe estratto dal suo telefono (cfr. B58, doc. 2), gli stessi non comportano la dicitura dell’anno in cui sarebbero stati inviati, ma soltanto il giorno ed il mese. Inol- tre, nel primo messaggio, ci sarebbe indicato chiaramente che le informa- zioni che gli autori di tali messaggi desideravano conoscere, sarebbero state concernenti le (…) di “(…)”; allorché invece l’insorgente 1 nelle sue asserzioni esprime delle ipotesi di informazioni che secondo lui volevano conoscere, senza però direttamente nominare il fatto che tali sue deduzioni sarebbero derivate, o per lo meno anche, dal contenuto di tali messaggi (cfr. B57/21, D123 segg., pag. 16). Per di più, se effettivamente il ricorrente 1 avesse ricevuto dei messaggi di tale tenore, non avrebbe atteso la se- conda audizione per presentarli, avendo su di sé il cellulare al momento della sua entrata in Svizzera (cfr. B57/21, D33 segg., pag. 5 seg.), bensì ne avrebbe palesato il possesso e li avrebbe prodotti già in precedenza, invece di negare di avere dei mezzi di prova e documenti da presentare (cfr. B18/13, p.to 7.04, pag. 9). Quest’ultima conclusione vale anche, mu- tatis mutandis, per l’ordine d’arresto presentato (cfr. B58, doc. 1), del quale per lo meno già nella prima audizione gli insorgenti potevano informare della sua esistenza. Peraltro il medesimo è stato presentato soltanto in fo- tocopia, quindi non può esserne vagliata l’autenticità e, per le considera- zioni già sopra ritenute, il Tribunale è d’avviso che lo stesso sia stato pro- dotto soltanto ai fini procedurali, ma non sia stato provato, né reso verosi- mile, che effettivamente un ordine d’arresto sia pendente nei suoi confronti in patria. Neppure con il ricorso gli insorgenti, al di là di mere considerazioni generiche riguardo alla citazione dell’art. (…) del Codice penale iracheno nel medesimo ordine d’arresto, hanno presentato degli elementi concreti e circostanziati, che facciano mutare l’apprezzamento dello scrivente Tribu- nale in merito. Anche la trascrizione della notizia apparsa sul canale televi- sivo K._______ (cfr. B58, doc. 3), non apporta alcun elemento a sostegno dei motivi d’asilo degli insorgenti, in quanto, come anche indicato retta- mente dalla SEM nella sua risposta al ricorso, non li riguarda direttamente, né il contesto né la professione delle persone coinvolte o ancora gli autori delle minacce risultano essere simili alle vicende narrate dagli insorgenti

D-3256/2020 Pagina 14 ed alla professione esercitata dal ricorrente 1, come invece preteso dai ri- correnti nel loro gravame (cfr. p.to 5, pag. 5 del ricorso). Da ultimo si os- serva come le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti in corso di procedura, sia riguardanti il lavoro svolto dal ricorrente in patria (cfr. B58, doc. 4) – circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale – che concernenti due articoli online che descrivono le condizioni nelle car- ceri irachene (cfr. doc. E e doc. F allegati al ricorso), non risultano all’evi- denza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità delle asserzioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d’asilo.

E. 5.4 Ne discende quindi, che le dichiarazioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d’asilo complessivi, in una valutazione d’insieme di tutti gli elementi all’incarto – come tra l’altro postulato anche dai ricorrenti nel loro gravame

– non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Nelle surriferite circostanze, non v’era e non v’è inoltre alcuna necessità da parte della SEM rispettivamente del Tribunale, di svolgere ulteriori accertamenti ri- guardo alle allegazioni degli insorgenti, ed in particolare circa l’ordine di fermo emanato, così come richiesto da questi ultimi nel loro gravame (cfr. p.to 6, pag. 8 del ricorso), in quanto si ritiene che l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sia stato svolto in modo esatto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA) da parte dell’autorità inferiore (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.5 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha quindi a giusto titolo negato di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo ai ricorrenti. Il ricorso, sotto questo profilo, non merita dunque tutela e la de- cisione impugnata, va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

D-3256/2020 Pagina 15

E. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 7.3 Nella propria decisione, in sunto l’autorità inferiore ha ritenuto come l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile – sia dal profilo della situazione del paese d’origine che dal profilo personale degli insorgenti – nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. Essi riten- gono difatti come il ricorrente 1, visto l’ordine d’arresto pendente a suo nome, potrebbe subire una persecuzione e/o dei trattamenti inumani e de- gradanti ai sensi dell’art. 3 LAsi se ritornasse in patria, in quanto egli come minimo rischierebbe il carcere. In tale contesto difatti, le condizioni carce- rarie ed il trattamento nelle medesime, comporterebbe dei trattamenti inu- mani e degradanti, come sarebbe dimostrato dai doc. E e F, prodotti con il ricorso. La Svizzera, dato tale rischio al quale l’insorgente 1 sarebbe espo- sto, non potrebbe rimpatriarlo in base al principio di non-respingimento. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, la stessa sarebbe inesigibile, in quanto la problematica sarebbe proprio nata dal lavoro svolto dal ricor- rente 1, ed inoltre essendo fuggiti dopo essere stati accusati di presunto (…), la ricorrente, quale donna sola con dei figli minorenni a carico, non troverebbe un’attività lavorativa senza l’appoggio di una rete famigliare. In- vero ella, in caso di rimpatrio, rimarrebbe senz’altro sola, visto che i suoi famigliari vivrebbero in Svizzera ed il coniuge verrebbe imprigionato.

E. 7.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto

D-3256/2020 Pagina 16 internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005

n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 7.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifu- giati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale as- senza di elementi concreti apportati con il gravame, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l’Iraq ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Conv. tor- tura o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 7.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno – dal quale i ricorrenti provengono – non risulta essere generalmente inammis- sibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicem- bre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 con- sid. 9.3).

E. 7.4.4 Per il resto, né dal gravame né dagli atti, sono evincibili elementi per ritenere che lo stato valetudinario degli insorgenti, i quali hanno riferito di stare complessivamente bene (cfr. B57/21, D137 seg., pag. 17; B70/12, D36 seg., pag. 6), e che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

D-3256/2020 Pagina 17

E. 7.4.5 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è ammis- sibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 7.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 7.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4), come la sicurezza e la situazione dei diritti dell’uomo nelle province curde del (…) dell’Iraq (E._______, L._______ e M._______), rispetto al resto dell’Iraq, siano an- cora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la N._______ avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal pro- posito le sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 con- sid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 con- sid. 9.5.1). L’esecuzione dell’allontanamento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale ori- gine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di rife- rimento del Tribunale E-3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D- 2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori indi- viduali favorevoli – specialmente quelli concernenti una solida rete fami- gliare – tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa de- gli sfollati interni nel Paese (Internally Displaced Persons [IDPs]), sono tut- tavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D- 2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 con- sid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che anche l’esecuzione dell’allonta- namento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in principio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D- 2633/2022 succitata consid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 con- sid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.).

E. 7.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli.

D-3256/2020 Pagina 18 Gli insorgenti 1, 2 e 3, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a E._______ (nella omonima provincia). Inoltre, a differenza di quanto implicitamente sostenuto dagli insorgenti nel loro gravame, en- trambe le famiglie dei coniugi ricorrenti risultano essere con molti membri famigliari tutt’ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano es- sere in ottimi rapporti (cfr. B17/13, p.to 3.01, pag. 6; B18/13, p.to 3.01, pag. 5). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, vista l’ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d’origine, si può partire dal presupposto che anche l’alloggio per i ricorrenti, in caso di ritorno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d’asilo degli insorgenti sono stati ritenuti inverosimili (cfr. supra consid. 5), si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 – vista la buona formazione scolastica e professio- nale (cfr. B17/13, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.; B18/13, p.to 1.17.04 seg., pag. 4), segnatamente il ricorrente 1 disponendo di un’ampia esperienza professionale dapprima quale (…) ed in seguito di (…) ed (…) per delle (…) (cfr. B18/13, p.to 1.17.05, pag. 4) – potranno senz’altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. È inoltre os- servato come il fatto che la ricorrente 2 abbia trascorso diversi anni in Sviz- zera – soggiorno legato alla sua precedente domanda d’asilo – prima di ritornare volontariamente in Iraq nel 2012, come pure il fatto che ella di- sporrebbe in Svizzera dei genitori e dei fratelli sui quali potrebbe contare, non risultano decisivi nel quadro dell’esame di eventuali ostacoli all’esecu- zione dell’allontanamento, essendo rammentato in tale contesto, come sol- tanto l’autorità cantonale competente è abilitata a rilasciare un’autorizza- zione di soggiorno per caso di rigore, su riserva dell’approvazione della SEM e che le condizioni legali siano riunite (art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi). Dal profilo dello stato di salute, i ricorrenti non si sono prevalsi di alcuna problematica valetudinaria, né ne risulta evincibile – da un esame d’ufficio degli atti – dall’incarto. Anche sotto tale aspetto, l’esecuzione del loro al- lontanamento risulta quindi esigibile.

E. 7.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’ese- cuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest’ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizza- zione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deduci- bile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da pren- dere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in

D-3256/2020 Pagina 19 materia di esigibilità dell’allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tri- bunale D-2871/2019 dell’11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva poco più di (…) e vista l’ancora giovane età (di […] anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di quattro anni e mezzo trascorsi in Svizzera l’abbiano a tal punto in- fluenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che pertur- berebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l’insorgente 4, malgrado il medesimo sia nato in Svizzera, egli ha poco più di (…). Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educa- zione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d’origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d’origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte dell’interessato ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigi- bile l’esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell’art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 7.5.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 7.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti – l’insorgente 1 disponendo ancora di un passaporto valido – po- tranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e

D-3256/2020 Pagina 20 possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la que- relata decisione va quindi confermata.

E. 8 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 10 luglio 2020, nonché che dagli atti all’incarto tutt’oggi v’è da partire dal presupposto che gli stessi siano indigenti, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 Per quanto riguarda le spese di patrocinio, il Tribunale con decisione inci- dentale del 10 luglio 2020 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vecchio art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d’uf- ficio dei ricorrenti. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS- TAF). Nel caso in narrativa la mandataria degli insorgenti ha presentato una nota d’onorario, di totali CHF 3'900.30 (IVA compresa), corrispondente a 10 ore e 50 minuti di attività, alla tariffa oraria di CHF 300.–, oltre disborsi per CHF 50.– per l’apertura dell’incarto ed una somma forfettaria per il rim- borso delle spese di CHF 325.–. Il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare adeguato, mentre che invece la tariffa oraria richiesta è da ricondurre a CHF 220.–, visto quanto sopra considerato; di modo che, l’onorario totale, alla tariffa oraria di CHF 220.–, si attesta a CHF 2’310.–. Per quanto riguarda i disborsi, v’è da constatare come per l’importo forfet- tario per le spese sostenute di CHF 325.– come pure per quello esposto per l’apertura dell’incarto di CHF 50.–, in mancanza di qualsiasi mezzo di

D-3256/2020 Pagina 21 prova a supporto (cfr. in merito la sentenza del TF 9C_688/2009 del 19 no- vembre 2009 consid. 5.3), e per prassi del Tribunale, vengono respinti. L’onorario totale per patrocinio d’ufficio si attesta dunque in CHF 2'487.85 (indennità supplementare in rapporto all’IVA, di CHF 177.85 arrotondata per difetto, compresa; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3256/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà all’avv. Immacolata Iglio Rezzonico un’in- dennità complessiva di CHF CHF 2'487.85 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3256/2020 Sentenza del 25 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), (interessato 1, richiedente 1, insorgente 1 o ricorrente 1), con la moglie B._______, nata il (...), (interessata 2, richiedente 2, insorgente 2 o ricorrente 2), ed i loro figli C._______, nato il (...), (richiedente 3, insorgente 3 o ricorrente 3), D._______, nato il (...), (richiedente 4, insorgente 4 o ricorrente 4), Iraq, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 maggio 2020 / N (...). Fatti: A. B._______ ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, giungendovi con la madre e le sorelle, in data (...) giugno 2000 (cfr. incarto N [...], e atti contenuti nel dossier N [...]). Con decisione del 24 gennaio 2006, alla richiedente è stata concessa assieme ai genitori ed alle sorelle l'ammissione provvisoria sul territorio elvetico per inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento da parte dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]; cfr. atto C4/3). Constatando la partenza volontaria dalla Svizzera dell'interessata in data (...) febbraio 2012, tramite la decisione del 30 maggio 2012, l'UFM ha statuito la fine dell'ammissione provvisoria della medesima e di conseguenza che la decisione di allontanamento del 24 gennaio 2006 è divenuta priva d'oggetto. B. B.a La succitata, insieme al marito ed al figlio C._______ , tutti cittadini iracheni di etnia curda, provenienti da E._______ ([...] sita nel [...] dell'Iraq, nel Kurdistan iracheno), hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) gennaio 2018 - per B._______ trattasi di una seconda domanda d'asilo (cfr. supra lett. A) - dopo esservi giunti il (...) novembre 2017. B.b Il (...) gennaio 2018 gli interessati 1 e 2 hanno sostenuto un'audizione sulle loro generalità, nell'ambito della quale essi sono stati questionati anche in particolare riguardo ai loro motivi d'asilo, nonché all'eventuale competenza della F._______, della G._______ o dell'H._______, per lo svolgimento della loro procedura d'asilo e di allontanamento. B.c A seguito dell'accettazione della domanda di presa in carico degli interessati da parte della F._______ in data (...), la SEM, con decisione del 1° marzo 2018, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti, ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso la F._______, nonché l'esecuzione della predetta misura. B.d Per mezzo della sentenza D-1572/2018 del 20 marzo 2018, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha respinto il ricorso presentato in data 14 marzo 2018 dagli insorgenti avverso la suddetta decisione dell'autorità inferiore. B.e Il (...) è nato a I._______, D._______. B.f Vista la scadenza del termine per eseguire l'allontanamento degli interessati verso la F._______, l'autorità inferiore tramite provvedimento del 5 ottobre 2018 ha annullato la decisione resa il 1° marzo 2018, riprendendo la procedura nazionale. C. C.a Sentito il (...) ottobre 2019 sui suoi motivi d'asilo, A._______ha asserito essere stato impiegato nel (...) di una (...). A partire dal (...), egli avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi sul suo cellulare provenienti da un mittente sconosciuto. L'interlocutore sarebbe stato interessato ad ottenere informazioni sul suo lavoro in cambio di denaro. Il richiedente avrebbe anche ricevuto diverse telefonate verosimilmente da parte degli stessi autori, i quali sarebbero stati al corrente di diverse informazioni personali su di lui e sulla sua famiglia. Egli avrebbe risposto solo ad un messaggio e ad una chiamata, affermando di non lavorare più per la (...). A seguito di ciò, il (...), l'interessato avrebbe sporto denuncia presso il commissariato di J._______, dove, secondo quanto da lui asserito, gli agenti lo avrebbero esortato a non divulgare alcuna informazione, da cui il sospetto che le stesse forze di polizia fossero conniventi. Infine, il (...), le forze di sicurezza lo avrebbero convocato per il (...), comunicandogli di essere stato posto sotto controllo per aver divulgato delle informazioni in cambio di denaro. Temendo di venir arrestato avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo essersi consultato con il legale della (...). Una volta in Svizzera, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza di un ordine di fermo spiccato nei suoi confronti dalla polizia di E._______, nonché che quest'ultima lo avrebbe ricercato sia al suo posto di lavoro il (...), che al suo domicilio ed a quello della madre in data (...) la prima volta rispettivamente una seconda volta l'(...). In caso di rientro in patria, egli temerebbe di essere arrestato e che lo facciano scomparire. C.b Dal canto suo B._______, sentita il (...) febbraio 2020, non ha addotto motivi d'asilo propri, affermando di essere espatriata allo scopo di seguire il marito. C.c Nel corso della procedura d'asilo, i richiedenti hanno versato agli atti i loro documenti d'identità, quattro tessere attestanti la posizione lavorativa di A._______, la copia del precitato ordine di fermo, la trascrizione dei messaggi minatori ricevuti nonché la trascrizione di una notizia diffusa da un canale televisivo locale. D. Con decisione del 26 maggio 2020, notificata il giorno seguente, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione del loro allontanamento. E. Il 25 giugno 2020 (cfr. tracciamento degli invii), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, ed in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, nonché in via subordinata la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Hanno altresì presentato istanza d'assistenza giudiziaria totale, comprensiva quindi anche del gratuito patrocinio, chiedendo di nominare l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio. Al ricorso è stata allegata la seguente nuova documentazione in copia: un estratto del codice penale iracheno in lingua inglese; un articolo online del (...) di (...), intitolato: "(...)"; ed un ulteriore articolo online di (...), in inglese e datato (...), sempre relativo alle condizioni delle prigioni in Iraq. F. Con decisione incidentale del 10 luglio 2020, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria totale, nominando l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio degli insorgenti, ed ha nel contempo invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Il 7 agosto 2020 l'autorità intimata ha inoltrato le proprie osservazioni. H. I ricorrenti si sono espressi in replica il 18 settembre 2020. La loro presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore il 25 settembre 2020. I. Il 15 luglio 2021, la rappresentanza legale degli interessati ha chiesto di venire informata circa lo stato del procedimento e le tempistiche d'evasione. Al medesimo scritto è stato dato riscontro da parte del Tribunale in data 21 luglio 2021. J. Con missiva del 27 luglio 2022, la patrocinatrice dei ricorrenti ha nuovamente chiesto lo stato della procedura, nonché di conoscere le tempistiche in merito alla sua definizione, allegando allo scritto una nota d'onorario. Alle stesse richieste il Tribunale ha risposto con lettera del 26 agosto 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni degli insorgenti. Secondo l'autorità inferiore il ricorrente 1 avrebbe omesso ogni riferimento alle minacce rivoltegli da parte della polizia, alle accuse mossegli ed alla convocazione ricevuta il (...), nonché alla successiva convocazione del (...) ed al mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti, nell'ambito dell'audizione sulle generalità e ciò nonostante gli sarebbe stata data espressamente la possibilità di completare il suo resoconto. Sarebbe peraltro illogico che l'insorgente abbia trascurato di chiedere lumi sull'identità di coloro che lo avrebbero contattato, limitandosi a rispondere di non lavorare più per la (...). Oltretutto, ha proseguito l'autorità di prima istanza, l'esposto dell'interessato colpirebbe per la sua vaghezza, in particolare per quanto attiene alla visita della polizia al suo posto di lavoro. Curioso apparirebbe anche il sospetto secondo cui dietro alle minacce si sarebbero celate le forze di sicurezza, non risultando per nulla chiaro il motivo a monte né la misura delle pretese critiche da lui mosse al governo e che avrebbero determinato tale relazione. Peraltro, anche quo all'allegato incontro con la polizia del (...), l'insorgente si sarebbe limitato ad una descrizione sommaria. La SEM evidenzia ancora che il ricorrente avrebbe dapprima asserito essere stato contattato da un membro della milizia governativa (...), per allegare in seguito che l'interlocutore si sarebbe dichiarato membro di un non meglio precisato gruppo governativo, l'appartenenza alla suddetta milizia essendo stata dedotta da lui medesimo. Non di meno, nell'audizione sui motivi egli non avrebbe più accennato al fatto che la persona al telefono si fosse identificata in qualche modo, relegando tale aspetto ad un suo semplice pensiero iniziale. Per quanto concerne l'ordine di fermo versato agli atti, esso non contribuirebbe in alcun modo ad avallare la versione proposta dal richiedente l'asilo, in quanto il suo contenuto non esplicherebbe quale sia il tipo di accusa mossa nei suoi confronti, lasciando aperta l'eventualità che si tratti di misure legittime. 3.2 Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti sostengono che la valutazione di cui sopra sia frutto di un'interpretazione scorretta delle allegazioni dell'insorgente. In primo luogo, A._______, già durante l'audizione sui motivi avrebbe spiegato di non sapere dell'esistenza del mandato di cattura e che gli sarebbe stato detto di attendere le domande dell'auditore. Inoltre, dal momento che la domanda d'asilo è stata evasa secondo la vecchia procedura, si imporrebbe di applicare "il principio più favorevole, proprio per le esigenze di equo processo" ora maggiormente garantite dal nuovo diritto. A prescindere poi dall'assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe omesso di esprimere fatti rilevanti per l'asilo, egli, nella specifica audizione, li avrebbe dettagliatamente riportati. Così, asserire che le allegazioni siano inverosimili quando incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire per sostenere che il ricorrente non abbia detto la verità "rasenterebbe l'assurdo". In un paese quale l'Iraq, "l'esperienza generale di vita [sarebbe] che o scappi o muori", come attestato dalla trascrizione della notizia apparsa in un canale televisivo locale. La logica dell'agire comporterebbe di mettere in salvo sé stessi e la propria famiglia piuttosto che perdere tempo a verificare quale milizia o gruppo sia a monte delle minacce. Dipoi, in merito alle presunte informazioni in più che avrebbe dovuto cercare riguardo al mandato di cattura, quanto richiesto dalla SEM apparrebbe "davvero eccessivo e restrittivo". Il ricorrente 1 avrebbe infatti dettagliato perfettamente quanto avvenuto sia in polizia che dopo la sua fuga, spiegando quanto riferitogli dal collega e dalla madre. Una volta avuto notizia del mandato, avrebbe cercato di ottenerne prova, come avvenuto con la produzione del relativo documento in copia. Il trauma ed il susseguente stress non avrebbe permesso ai ricorrenti di ricordare ogni dettaglio. Un passaggio della decisione sarebbe peraltro di difficile comprensione e l'autorità inferiore avrebbe confuso quanto detto dal ricorrente 1 circa le minacce ricevute via SMS e quelle proferite dalla polizia. Avendo A._______ asserito che l'accusa contenuta nel mandato di fermo sarebbe stata da ricondurre all'art. (...) del Codice penale iracheno, sarebbe stato compito dell'autorità inferiore verificarne l'esistenza onde comprendere che non si trattava di un'invenzione del ricorrente 1 ed il tenore della pena prevista. Anche nell'eventualità che la pena sia legittima e che lo Stato iracheno disponga delle prove di un tradimento, un rimpatrio sarebbe in ogni caso escluso, in quanto l'insorgente rischierebbe trattamenti inumani e degradanti. In definitiva, occorrerebbe partire dall'assunto che l'insorgente abbia reso verosimile di essere esposto a pericolo. In ogni caso, laddove questo Tribunale non dovesse ritenere sufficienti le allegazioni dell'insorgente, permarrebbe la possibilità di rinviare gli atti all'autorità di prima istanza onde svolgere ulteriori approfondimenti. Dopo aver richiamato alcuni principi inerenti alla determinazione della qualità di rifugiato, gli insorgenti precisano come gli elementi della stessa siano in concreto ampiamente dati. Ciò varrebbe anche in relazione a B._______, la quale avrebbe seguito il marito. 3.3 In sede di risposta, l'autorità inferiore ha dapprima osservato che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, il fatto che in sede d'audizione sui motivi l'interessato 1 avrebbe riportato dettagliatamente i fatti rilevanti per l'asilo, non condurrebbe di per sé ad un apprezzamento di generale verosimiglianza dei fatti addotti. Invero, avendogli offerto la possibilità di esprimersi riguardo ai suoi motivi d'asilo già in sede di audizione sulle generalità, non sarebbe comprensibile come egli non abbia già colto l'occasione di esplicitare alcune circostanze determinanti che sarebbero invece state da lui dichiarate soltanto in sede di audizione sui motivi. La SEM ha nel prosieguo ribadito che, per quanto il ricorrente si sia dimostrato molto preciso nel riportare i riferimenti temporali, tuttavia altrettanto non si potrebbe rimarcare riguardo ai fatti che egli avrebbe vissuto, che risulterebbero invece poveri di dettagli e vaghi. Pertanto, la differenza di registro narrativo, farebbe sorgere dei seri dubbi circa la verosimiglianza di questi ultimi, di cui alcuni vengono analizzati quali esempi dall'autorità inferiore. Inoltre, riguardo alla trascrizione di una notizia apparsa su un canale televisivo locale, e prodotto quale mezzo di prova dai ricorrenti, a differenza di quanto da loro asserito nel ricorso, nel documento in questione non verrebbero citate in alcun modo delle minacce, come pure non tratterebbe in alcun modo dell'assassinio di persone di professione omologa a quella dell'interessato 1, nonché non si potrebbe concludere che gli autori di cui riferisce la notizia siano gli stessi delle persone che avrebbero minacciato quest'ultimo. Infine, il ricorrente non si sarebbe mai espresso nei termini esposti nel gravame riguardo all'art. (...) CP iracheno, e l'autorità inferiore ribadisce che la denuncia in questione sarebbe volta a perseguire dei fini legittimi da parte dello Stato. 3.4 Nella loro replica, i ricorrenti considerano innanzitutto come l'insorgente 1 avrebbe soltanto raccontato in modo più dettagliato l'episodio in cui egli si sarebbe recato in polizia a sporgere denuncia nell'audizione sui motivi - come pure in generale rispetto ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio - rispetto a quella sulle generalità, così come i funzionari della SEM presenti insisterebbero che avvenga. I ricorrenti sottolineano poi nuovamente la circostanza che, visto il contesto nel quale le minacce sarebbero avvenute, essi non avrebbero indagato su tutti i dettagli della vicenda, bensì avrebbero utilizzato il loro tempo e le proprie energie per mettersi al sicuro. Il comportamento che l'autorità inferiore si aspetterebbe dagli interessati, potrebbe quindi essere esatto in uno stato di diritto, ma non in un Paese come l'Iraq. Per quanto attiene poi all'evenienza che l'insorgente 1 non avrebbe richiesto maggiori dettagli riguardo alla visita della polizia, la stessa sarebbe dovuta al fatto che egli non avrebbe più voglia di rivangare un vissuto tragico. Riguardo poi alla trascrizione della notizia apparsa sul canale televisivo locale, tale documento sarebbe stato prodotto a comprova del fatto che dopo le minacce sarebbero seguiti degli omicidi, e per questo i ricorrenti avrebbero deciso di fuggire. Ribadiscono inoltre come essi non potrebbero essere rimpatriati, in quanto l'insorgente 1 rischierebbe di subire una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa della condanna emessa nei suoi confronti, date le condizioni carcerarie ed il trattamento nelle stesse che egli subirebbe in caso di pena detentiva. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.4 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nei quali la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell'11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). 4.5 Se v'è certamente luogo di ammettere che le dichiarazioni presentate nel contesto della prima audizione in un CRP, effettuata ai sensi del vecchio art. 26 cpv. 2 LAsi, non hanno che un valore probatorio ristretto e che non si possa esigere dal richiedente, già in tale occasione, che esponga tutti i suoi motivi d'asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audizione federale; al contrario si è in diritto di attendere dal medesimo un esposto concordante dei fatti che portino su dei punti essenziali dei suoi motivi d'asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audizione federale (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-6341/2019 del 25 gennaio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.).

5. Nel caso in parola, l'insorgente 1 si è prevalso soltanto al momento dell'audizione federale, di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli a tratti con dichiarazioni incoerenti, vaghe e illogiche. 5.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile che quanto sarebbe successo il (...) in polizia al momento della sua denuncia, come pure le due convocazioni che egli avrebbe ricevuto il (...) ed il (...) da parte della polizia, nonché le visite di quest'ultima presso il suo domicilio, quello della madre e sul suo posto di lavoro, in quanto sarebbe stato spiccato un ordine d'arresto nei suoi confronti, se effettivamente fossero accaduti in concreto, non siano neppure stati accennati dall'insorgente 1 nel corso della prima audizione. In quest'ultima occasione, egli ha difatti ricondotto i suoi motivi d'asilo, esclusivamente alle minacce via messaggio e telefoniche che avrebbe ricevuto da persone sconosciute appartenenti ad un gruppo governativo (cfr. B18/13, p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). Degli asserti minacciosi profferiti nei suoi confronti dalla polizia il (...) e durante l'interrogatorio del (...), come pure di quest'ultimo e della convocazione del (...) sempre da parte della polizia, egli non ne ha invece fatto alcun accenno sorprendentemente nella prima audizione, e ciò malgrado il coinvolgimento determinante degli agenti nelle sue vicende che lo avrebbero condotto all'espatrio, narrate invece durante la sua audizione sui motivi (cfr. B57/21, D8 segg., pag. 3 segg.). Anzi, nel corso della prima audizione, interrogato specificatamente in merito al fatto se avesse riscontrato delle problematiche con le autorità irachene, egli ha negato ne avesse avute (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8). In tal senso, non può in alcun modo essere seguita la spiegazione offerta dal ricorrente 1 già nel corso della seconda audizione, e ribadita anche con il ricorso, che egli non avrebbe già esposto tali circostanze durante il primo verbale, in quanto sarebbe stato continuamente interrotto dal funzionario della SEM nella narrazione dei suoi motivi d'asilo, che gli avrebbe sempre riferito di attendere che gli ponesse la domanda prima di poter continuare (cfr. B57/21, D142, pag. 18). Ciò in quanto, appare in modo limpido come nella prima audizione, l'insorgente abbia avuto ampia possibilità di esprimersi riguardo ai fatti determinanti per il suo espatrio, avendogli il funzionario incaricato della SEM anche offerto successivamente, in due distinte occasioni, la possibilità di aggiungere altro se avesse voluto (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8: "Ha raccontato tutto quanto ritiene rilevante per la sua domanda d'asilo?"; e ancora al p.to 7.03, pag. 9: "Ci sono motivi che non ha menzionato che potrebbero opporsi ad un suo rientro nel suo Paese d'origine o di provenienza?"), senza che tuttavia egli abbia colto in alcun modo tali offerte. Non risulta neppure comprensibile, perché il ricorrente 1 non avrebbe già potuto nel corso della sua prima audizione, narrare delle visite della polizia presso il suo domicilio, quello della madre e sul suo posto di lavoro, nonché dell'emissione dell'ordine d'arresto - e ciò malgrado non ne fosse concretamente ancora in possesso secondo i suoi asserti - dato che ne era per lo meno già a conoscenza (cfr. B57/21, D20 segg., pag. 3 seg.). Al contrario quindi di quanto allegato dagli insorgenti nella loro replica, il Tribunale è d'avviso che le circostanze sopra citate e presentate soltanto nel corso della seconda audizione, non siano un complemento di quanto narrato invece durante la prima audizione, bensì circostanze rilevanti nuove di cui egli non ne ha minimamente accennato in quest'ultima, che avrebbe però dovuto e potuto - anche in rispetto del suo obbligo di collaborare (cfr. vecchio art. 8 lett. c LAsi) - già presentare nel corso della prima audizione. Tale tardività dei predetti asserti, mettono già fortemente in dubbio la credibilità dei medesimi. Peraltro, si osserva in merito, come anche la ricorrente non abbia in alcun modo fatto accenno ai medesimi nel corso della sua prima audizione sulle generalità, ma si sia attenuta più che altro agli stessi eventi narrati in prima battuta dal marito (cfr. B17/13, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.); salvo poi anche lei nell'ambito della seconda audizione riferire che loro sarebbero stati posti sotto sorveglianza da parte della polizia, nonché che il marito sarebbe stato convocato presso quest'ultima il (...) e che gli agenti lo avrebbero accusato di divulgare delle informazioni (cfr. B70/12, D43, pag. 7). Questo modo di procedere di entrambi gli insorgenti, fa ancor più dubitare della veridicità dei loro asserti, ed insinua la seria probabilità che essi abbiano costruito di concerto le loro allegazioni. Vi sono inoltre ulteriori elementi nelle asserzioni rese dall'insorgente 1, che supportano tale conclusione. A parte la contraddizione già sopra rilevata, egli è infatti risultato incoerente anche riguardo a chi sarebbero stati gli autori delle minacce ricevute via telefono, riferendo dapprima trattarsi della milizia governativa (...) (cfr. B18/13, p.to 7.01, pag. 8), per poi invece poco dopo rettificare tali asserti, adducendo che sarebbe una sua deduzione, ma che la persona con la quale avrebbe parlato una volta al telefono, si sarebbe identificata soltanto asserendo di far parte di un gruppo governativo non specificato (cfr. B18/13, p.to 7.02, pag. 8). Nel corso della seconda audizione, quest'ultima informazione non è invece in alcun modo stata ripetuta, anzi il ricorrente 1 ha insinuato che potesse trattarsi della polizia stessa (cfr. B57/21, D95 segg., pag. 10 seg.), di fatto però offrendo una terza variante al medesimo quesito posto; o ancora che coloro che ce l'avrebbero concretamente con lui, sarebbero appartenenti al (...) (cfr. B57/21, D112 segg., pag. 13). Egli è inoltre risultato molto vago riguardo a quali informazioni la polizia lo avrebbe accusato di aver divulgato (cfr. B57/21, D95, pag. 10 seg.), d'un canto asserendo trattarsi di critiche ai partiti al potere (cfr. B57/21, D95, pag. 11), e d'altro canto riportando invece delle critiche generiche verso il governo che egli avrebbe esternato presso i suoi colleghi di lavoro (cfr. B57/21, D99 segg., pag. 12), o ancora dei propositi non meglio da lui specificati (cfr. B57/21, D132, pag. 17). Appare inoltre piuttosto sorprendente il fatto che, se egli fosse stato realmente ricercato da parte delle autorità del suo paese d'origine - e fosse stato per di più emanato un ordine di arresto nei suoi confronti - lui non sarebbe stato ricercato ulteriormente e anche presso gli altri suoi parenti risiedenti a E._______, ma la polizia si sarebbe invece accontentata, secondo i suoi asserti, a recarsi presso il suo domicilio e quello della madre due volte, nonché in un'occasione sul suo luogo di lavoro (cfr. B57/21, D20 segg., pag. 3 seg.). 5.2 Riassumendo, se d'un canto le convocazioni in polizia, come pure le minacce e le accuse ricevute da quest'ultima, nonché le ricerche e l'ordine d'arresto emesso nei suoi confronti dalle autorità del suo paese d'origine, siano già fortemente messe in dubbio dal fatto che siano apparse soltanto nel corso della seconda audizione - e ciò ancora una volta si sottolinea di entrambi i ricorrenti 1 e 2 - malgrado fossero degli elementi essenziali della narrazione degli insorgenti circa i motivi d'asilo che li avrebbero condotti all'espatrio, senza alcuna ragione o motivo valido che possa giustificare la loro tardività. D'altra parte tale conclusione è maggiormente supportata dalle diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità, disseminate negli asserti del ricorrente 1. Questi elementi sopra rilevati, non possono inoltre essere giustificati con il fatto che i ricorrenti sarebbero stati sotto stress per l'incertezza legata all'esito della procedura o che avrebbero voluto cercare di dimenticare quanto vissuto in patria, come sostenuto nel gravame. Ciò poiché, anche dopo essere giunti in Svizzera, essi hanno avuto ampio modo di prepararsi per sostenere in modo sereno la loro prima audizione sulle generalità, essendo come abbiano trascorso più di un mese su territorio elvetico prima di depositare una domanda d'asilo, nonché che per la ricorrente fosse già la seconda domanda d'asilo in Svizzera, quindi ne conoscesse già i meccanismi e le esigenze, anche in materia di audizioni. Peraltro, dai verbali delle audizioni sulle generalità dei ricorrenti 1 e 2 non si rileva in alcun modo come i medesimi possano essersi sentiti sotto pressione o a disagio nel raccontare determinati eventi. 5.3 Non soccorrono la credibilità delle loro affermazioni, nemmeno i mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Invero, per quanto attiene la trascrizione dello scambio di messaggi telefonici che il ricorrente avrebbe estratto dal suo telefono (cfr. B58, doc. 2), gli stessi non comportano la dicitura dell'anno in cui sarebbero stati inviati, ma soltanto il giorno ed il mese. Inoltre, nel primo messaggio, ci sarebbe indicato chiaramente che le informazioni che gli autori di tali messaggi desideravano conoscere, sarebbero state concernenti le (...) di "(...)"; allorché invece l'insorgente 1 nelle sue asserzioni esprime delle ipotesi di informazioni che secondo lui volevano conoscere, senza però direttamente nominare il fatto che tali sue deduzioni sarebbero derivate, o per lo meno anche, dal contenuto di tali messaggi (cfr. B57/21, D123 segg., pag. 16). Per di più, se effettivamente il ricorrente 1 avesse ricevuto dei messaggi di tale tenore, non avrebbe atteso la seconda audizione per presentarli, avendo su di sé il cellulare al momento della sua entrata in Svizzera (cfr. B57/21, D33 segg., pag. 5 seg.), bensì ne avrebbe palesato il possesso e li avrebbe prodotti già in precedenza, invece di negare di avere dei mezzi di prova e documenti da presentare (cfr. B18/13, p.to 7.04, pag. 9). Quest'ultima conclusione vale anche, mutatis mutandis, per l'ordine d'arresto presentato (cfr. B58, doc. 1), del quale per lo meno già nella prima audizione gli insorgenti potevano informare della sua esistenza. Peraltro il medesimo è stato presentato soltanto in fotocopia, quindi non può esserne vagliata l'autenticità e, per le considerazioni già sopra ritenute, il Tribunale è d'avviso che lo stesso sia stato prodotto soltanto ai fini procedurali, ma non sia stato provato, né reso verosimile, che effettivamente un ordine d'arresto sia pendente nei suoi confronti in patria. Neppure con il ricorso gli insorgenti, al di là di mere considerazioni generiche riguardo alla citazione dell'art. (...) del Codice penale iracheno nel medesimo ordine d'arresto, hanno presentato degli elementi concreti e circostanziati, che facciano mutare l'apprezzamento dello scrivente Tribunale in merito. Anche la trascrizione della notizia apparsa sul canale televisivo K._______ (cfr. B58, doc. 3), non apporta alcun elemento a sostegno dei motivi d'asilo degli insorgenti, in quanto, come anche indicato rettamente dalla SEM nella sua risposta al ricorso, non li riguarda direttamente, né il contesto né la professione delle persone coinvolte o ancora gli autori delle minacce risultano essere simili alle vicende narrate dagli insorgenti ed alla professione esercitata dal ricorrente 1, come invece preteso dai ricorrenti nel loro gravame (cfr. p.to 5, pag. 5 del ricorso). Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti in corso di procedura, sia riguardanti il lavoro svolto dal ricorrente in patria (cfr. B58, doc. 4) - circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale - che concernenti due articoli online che descrivono le condizioni nelle carceri irachene (cfr. doc. E e doc. F allegati al ricorso), non risultano all'evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità delle asserzioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d'asilo. 5.4 Ne discende quindi, che le dichiarazioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d'asilo complessivi, in una valutazione d'insieme di tutti gli elementi all'incarto - come tra l'altro postulato anche dai ricorrenti nel loro gravame - non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Nelle surriferite circostanze, non v'era e non v'è inoltre alcuna necessità da parte della SEM rispettivamente del Tribunale, di svolgere ulteriori accertamenti riguardo alle allegazioni degli insorgenti, ed in particolare circa l'ordine di fermo emanato, così come richiesto da questi ultimi nel loro gravame (cfr. p.to 6, pag. 8 del ricorso), in quanto si ritiene che l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sia stato svolto in modo esatto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA) da parte dell'autorità inferiore (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.). 5.5 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo negato di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo ai ricorrenti. Il ricorso, sotto questo profilo, non merita dunque tutela e la decisione impugnata, va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 7.3 Nella propria decisione, in sunto l'autorità inferiore ha ritenuto come l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile - sia dal profilo della situazione del paese d'origine che dal profilo personale degli insorgenti - nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. Essi ritengono difatti come il ricorrente 1, visto l'ordine d'arresto pendente a suo nome, potrebbe subire una persecuzione e/o dei trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 LAsi se ritornasse in patria, in quanto egli come minimo rischierebbe il carcere. In tale contesto difatti, le condizioni carcerarie ed il trattamento nelle medesime, comporterebbe dei trattamenti inumani e degradanti, come sarebbe dimostrato dai doc. E e F, prodotti con il ricorso. La Svizzera, dato tale rischio al quale l'insorgente 1 sarebbe esposto, non potrebbe rimpatriarlo in base al principio di non-respingimento. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe inesigibile, in quanto la problematica sarebbe proprio nata dal lavoro svolto dal ricorrente 1, ed inoltre essendo fuggiti dopo essere stati accusati di presunto (...), la ricorrente, quale donna sola con dei figli minorenni a carico, non troverebbe un'attività lavorativa senza l'appoggio di una rete famigliare. Invero ella, in caso di rimpatrio, rimarrebbe senz'altro sola, visto che i suoi famigliari vivrebbero in Svizzera ed il coniuge verrebbe imprigionato. 7.4 7.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 7.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l'Iraq ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Conv. tortura o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 7.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno - dal quale i ricorrenti provengono - non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.3). 7.4.4 Per il resto, né dal gravame né dagli atti, sono evincibili elementi per ritenere che lo stato valetudinario degli insorgenti, i quali hanno riferito di stare complessivamente bene (cfr. B57/21, D137 seg., pag. 17; B70/12, D36 seg., pag. 6), e che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.4.5 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 7.5 7.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4), come la sicurezza e la situazione dei diritti dell'uomo nelle province curde del (...) dell'Iraq (E._______, L._______ e M._______), rispetto al resto dell'Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la N._______ avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale origine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori individuali favorevoli - specialmente quelli concernenti una solida rete famigliare - tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa degli sfollati interni nel Paese (Internally Displaced Persons [IDPs]), sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che anche l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in principio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 succitata consid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.). 7.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Gli insorgenti 1, 2 e 3, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a E._______ (nella omonima provincia). Inoltre, a differenza di quanto implicitamente sostenuto dagli insorgenti nel loro gravame, entrambe le famiglie dei coniugi ricorrenti risultano essere con molti membri famigliari tutt'ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano essere in ottimi rapporti (cfr. B17/13, p.to 3.01, pag. 6; B18/13, p.to 3.01, pag. 5). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, vista l'ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d'origine, si può partire dal presupposto che anche l'alloggio per i ricorrenti, in caso di ritorno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d'asilo degli insorgenti sono stati ritenuti inverosimili (cfr. supra consid. 5), si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 - vista la buona formazione scolastica e professionale (cfr. B17/13, p.to 1.17.04, pag. 4 seg.; B18/13, p.to 1.17.04 seg., pag. 4), segnatamente il ricorrente 1 disponendo di un'ampia esperienza professionale dapprima quale (...) ed in seguito di (...) ed (...) per delle (...) (cfr. B18/13, p.to 1.17.05, pag. 4) - potranno senz'altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. È inoltre osservato come il fatto che la ricorrente 2 abbia trascorso diversi anni in Svizzera - soggiorno legato alla sua precedente domanda d'asilo - prima di ritornare volontariamente in Iraq nel 2012, come pure il fatto che ella disporrebbe in Svizzera dei genitori e dei fratelli sui quali potrebbe contare, non risultano decisivi nel quadro dell'esame di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, essendo rammentato in tale contesto, come soltanto l'autorità cantonale competente è abilitata a rilasciare un'autorizzazione di soggiorno per caso di rigore, su riserva dell'approvazione della SEM e che le condizioni legali siano riunite (art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi). Dal profilo dello stato di salute, i ricorrenti non si sono prevalsi di alcuna problematica valetudinaria, né ne risulta evincibile - da un esame d'ufficio degli atti - dall'incarto. Anche sotto tale aspetto, l'esecuzione del loro allontanamento risulta quindi esigibile. 7.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva poco più di (...) e vista l'ancora giovane età (di [...] anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di quattro anni e mezzo trascorsi in Svizzera l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l'insorgente 4, malgrado il medesimo sia nato in Svizzera, egli ha poco più di (...). Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educazione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d'origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessato ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 7.5.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti - l'insorgente 1 disponendo ancora di un passaporto valido - potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 7.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va quindi confermata.

8. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 10 luglio 2020, nonché che dagli atti all'incarto tutt'oggi v'è da partire dal presupposto che gli stessi siano indigenti, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

10. Per quanto riguarda le spese di patrocinio, il Tribunale con decisione incidentale del 10 luglio 2020 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vecchio art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico in qualità di patrocinatrice d'ufficio dei ricorrenti. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in narrativa la mandataria degli insorgenti ha presentato una nota d'onorario, di totali CHF 3'900.30 (IVA compresa), corrispondente a 10 ore e 50 minuti di attività, alla tariffa oraria di CHF 300.-, oltre disborsi per CHF 50.- per l'apertura dell'incarto ed una somma forfettaria per il rimborso delle spese di CHF 325.-. Il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare adeguato, mentre che invece la tariffa oraria richiesta è da ricondurre a CHF 220.-, visto quanto sopra considerato; di modo che, l'onorario totale, alla tariffa oraria di CHF 220.-, si attesta a CHF 2'310.-. Per quanto riguarda i disborsi, v'è da constatare come per l'importo forfettario per le spese sostenute di CHF 325.- come pure per quello esposto per l'apertura dell'incarto di CHF 50.-, in mancanza di qualsiasi mezzo di prova a supporto (cfr. in merito la sentenza del TF 9C_688/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.3), e per prassi del Tribunale, vengono respinti. L'onorario totale per patrocinio d'ufficio si attesta dunque in CHF 2'487.85 (indennità supplementare in rapporto all'IVA, di CHF 177.85 arrotondata per difetto, compresa; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Immacolata Iglio Rezzonico un'indennità complessiva di CHF CHF 2'487.85 a titolo di spese di patrocinio.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: