Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L’(…) dicembre 2015 B._______, senza nazionalità e di etnia palesti- nese, con ultimo domicilio nella (…) di E._______ (F._______) ha presen- tato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). A.b Con l’interessata si è tenuta un’audizione sulle generalità il (…) dicembre 2015 (cfr. atto A6/12; di seguito: verbale 1) e le è stata offerta la possibilità di essere sentita in merito all’eventuale applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) da parte dell’autorità inferiore in caso di competenza dell’G._______ per la tratta- zione della sua domanda d’asilo il (…) dicembre 2015 (cfr. atto A8/1) – pro- cedura di presa in carico all’G._______ terminata con una risposta nega- tiva (cfr. atti da A13/7 a A21/2). Inoltre, in data (…) settembre 2016, si è tenuta con la medesima l’audizione federale diretta (cfr. atto A27/16; di se- guito: verbale 2). Nell’ambito dei succitati verbali, la richiedente ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere nata ed aver vissuto tutta la vita in F._______ nella (…) di E._______, non essendosi invece mai recata in Palestina. In F._______ avrebbe potuto vivere grazie ad un permesso di soggiorno (…) ottenuto nel (…) del (…), ma non più rinnovato, nonché ad un titolo di viag- gio per stranieri, già però scaduto nel (…). Ella avrebbe compiuto degli studi universitari fino al (…) anno presso la facoltà di (…) a E._______, allorché avrebbe interrotto gli studi per espatriare, insieme al padre, ad un fratello ed alla famiglia di quest’ultimo. La partenza dalla F._______ sa- rebbe da ricondurre alla mancanza di sicurezza ed alla generale situazione d’instabilità vigente in tale Paese. Inoltre, il (…) il fratello con il quale sa- rebbe espatriata sarebbe stato rapito da milizie armate, e dopo il paga- mento di un riscatto, liberato. Stessa sorte del fratello sarebbe toccata an- che ad un cugino (…) il (…) o il (…). In seguito il padre della richiedente avrebbe ricevuto diverse minacce di rapimento e di morte, e per questo sarebbe rimasto a casa, non proseguendo più le sue attività lavorative nel (…). Ad (…) dell’(…), l’interessata, mentre si trovava alla guida di una vet- tura in compagnia della sorella, sarebbe stata fermata da circa (…) persone armate, che le avrebbero dapprima controllato il permesso di guida, que- stionata in merito al padre ed al fratello non appena avrebbero saputo da quale famiglia provenisse, ed in seguito chiesto di accostare. Lei però, te- mendo di venire rapita a sua volta, non avrebbe ottemperato alla richiesta riuscendo a darsi alla fuga con la macchina, anche se dei colpi sarebbero stati sparati contro la stessa. Nel caso di un suo rientro in F._______, ella
D-6341/2019 Pagina 3 teme la situazione instabile presente nel medesimo Stato ed in quanto pa- lestinese di essere trattata con razzismo. Inoltre, da parte delle milizie ar- mate, teme per la sua integrità fisica nonché di essere rapita perché recla- mino un riscatto alla sua famiglia. Per quanto attiene invece la Palestina, il luogo d’origine del nonno sarebbe occupato già dall’anno 1948; inoltre la H._______ sarebbe controllata da Hamas, circondata e vi sarebbero delle guerre continue. Nel corso delle audizioni, ella ha pure allegato di essere coniugata civilmente, e per procura, dal (…) con A._______, proveniente da I._______ (Palestina) e pure di etnia palestinese, che al momento dell’audizione federale si sarebbe trovato in F._______, presso i famigliari della richiedente rimasti in tale Paese. A.c A supporto delle sue asserzioni, l’interessata ha depositato la seguente documentazione: copia del certificato di nascita (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 1); copia del certificato di matrimonio del (…) (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 2); copia della carta UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) del pa- dre (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 3); copia del verbale di denuncia del sequestro del fratello (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 4); copia del ver- bale di denuncia del sequestro del cugino (cfr. atto A26/1, mezzo di prova
n. 5); copia del registro (…) del padre (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 6); il titolo di viaggio n. (…) rilasciato il (…) a E._______ (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 7 in copia; l’originale è presente nell’incarto N 663 463); l’estratto di famiglia UNRWA, contenente i nominativi dei nonni materni, della madre e degli zii materni dell’interessata (cfr. atti A26/1, mezzo di prova n. 8 e A28/4); nonché l’estratto di famiglia UNRWA in merito alla ri- chiedente ed al marito (cfr. atti A26/1, mezzo di prova n. 9 e A28/4). B. B.a Dal canto suo, A._______, apolide d’origine palestinese, con ultimo domicilio nel Paese d’origine nella (…) di I._______ ha depositato una do- manda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2017 (cfr. atto B1/2). B.b Egli è stato sentito nell’ambito di un verbale sulle sue generalità in data (…) giugno 2017 (cfr. atto B8/12; di seguito: verbale 3), allorché invece il (…) aprile 2018 si è tenuto con il medesimo un colloquio relativo in partico- lare i suoi motivi d’asilo (cfr. atto B19/25; di seguito: verbale 4). Durante i predetti verbali, l’interessato ha allegato, per quanto qui di rilievo, di essersi laureato in (…) presso l’università di I._______ nel (…), dopodi- ché avrebbe lavorato fino a (…) o (…) prima dell’espatrio, da ultimo in (…) quale (…), nonché fatto del (…) . In patria egli sarebbe stato un militante di
D-6341/2019 Pagina 4 Fatah (anche detta Al-Fatah o al-Fath; organizzazione politica e paramili- tare palestinese facente parte dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina [OLP]). Per la sua appartenenza a tale organizzazione, al movi- mento della gioventù di Fatah, nonché a causa del (…), sarebbe stato ar- restato e detenuto svariate volte dalla polizia interna di Hamas a partire dall’anno (…) e sino al (…) del (…). Nel corso di tali arresti e detenzioni egli avrebbe subito diversi maltrattamenti, ed al suo rilascio gli avrebbero fatto sottoscrivere dei documenti dove si impegnava a non fare più delle attività che potevano causare dei problemi. Inoltre, nel (…) la sua casa fa- migliare a I._______, dove egli sarebbe nato, sarebbe stata distrutta da Hamas. Dal (…) del (…), insieme ad un gruppo di studenti universitari, avrebbe partecipato alla creazione del movimento denominato “(…)” che avrebbe avuto quale scopo la preparazione di manifestazioni pubbliche pa- cifiche per la firma della conciliazione da parte di Hamas e l’impegno di quest’ultima ad indire delle elezioni legislative. A causa di problematiche logistiche, e specialmente finanziarie, tali manifestazioni sarebbero però state sempre posticipate. A seguito della notizia dell’arresto da parte di Ha- mas di un amico, J._______, il quale avrebbe fatto parte del movimento succitato, egli temendo di essere a sua volta arrestato e per la sua vita, avrebbe deciso di espatriare pochi giorni dopo. La partenza dal Paese d’origine, che sarebbe avvenuta il (…) o il (…) tramite il valico di K._______ verso l’L._______, munito di un passaporto ed un foglio (…) ottenuto grazie alla moglie, sarebbe stata organizzata dal padre – attualmente (…) I._______ (…) – corrompendo un funzionario pubblico (…) presente a tale valico. Invero, nel corso dell’audizione federale, egli ha allegato che nel (…), allorché si sarebbe voluto recare in L._______, avrebbe appreso dagli stessi funzionari palestinesi che egli aveva un divieto di uscita dal Paese d’origine. Nel corso dell’audizione federale, ha inoltre asserito che dopo il suo espatrio, agenti di Hamas si sarebbero recati al domicilio famigliare ed avrebbero perquisito svariate volte lo stesso nell’arco di (…), sequestrando diversi suoi libri e documenti. Altresì avrebbero picchiato il padre e la ma- dre, arrestato il padre e due suoi fratelli, nonché continuato ad inviargli delle convocazioni. Gli affiliati di Hamas avrebbero minacciato suo padre, soste- nendo che il richiedente sarebbe stato un agente d’M._______, non es- sendo uscito da K._______, nonché che avrebbero trovato delle prove che egli volesse ribaltare il regime e che prendesse degli aiuti da partiti stra- nieri. In caso di un suo rientro a I._______, egli teme di essere ucciso. Dall’L._______ egli si sarebbe recato via aerea a E._______, ove si sa- rebbe fermato presso la famiglia della moglie B._______ – unione regi- strata civilmente a I._______ il (…) – per i successivi (…), prima di prose- guire verso l’Europa, entrando dall’G._______. In F._______, avrebbe dap- prima vissuto legalmente con un permesso (…) rilasciatogli nel (…) per
D-6341/2019 Pagina 5 visita coniugale, ed in seguito alla scadenza dello stesso nell’(…) del (…), clandestinamente. Sempre nel corso dell’audizione federale, egli ha soste- nuto che in patria avrebbe pubblicato diversi articoli critici verso Hamas dapprima con la sua vera identità tramite (…), ed in seguito ad un arresto nel (…), che avrebbe subito a causa di un articolo da lui postato su di un sito web molto conosciuto a I._______, sotto pseudonimo. Tali suoi inter- venti, sarebbero stati tutti bloccati. Tuttavia, ora pubblicherebbe degli arti- coli relativi questioni sulla Palestina e la H._______sulla sua pagina (…) e via (…), con la sua reale identità, nonché intratterrebbe ancora delle relazioni con il gruppo politico Fatah. B.c A sostegno delle sue dichiarazioni, l’interessato ha presentato la se- guente documentazione: copia del suo passaporto rilasciato dall’autorità palestinese (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 1); copia dell’attesta- zione del movimento Fatah della gioventù del (…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 2); copia dell’attestazione di Fatah del (…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 3); copia dell’attestazione di appartenenza a Fa- tah dell’(…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 4); convocazione del (…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 5); convocazione (…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 6); avviso di espulsione da un terreno da- tato (…) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 7); il certificato di matri- monio originale (cfr. atto B17, mezzo di prova n. 8); la traduzione in tedesco dell’attestazione di Fatah (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 9 e B18/2); la traduzione in tedesco dell’appartenenza a Fatah (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 10 e B18/2); la traduzione in tedesco della convocazione del (…) (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 11 e B18/2); copia di documentazione uni- versitaria attestante le note ricevute, una lettera di raccomandazione del (…) ed il certificato relativo il conseguimento del (…) datato (…) (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 12 e B18/2); nonché una tessera sanitaria (…) (cfr. atto B17, mezzo di prova n. 13 in copia; l’originale si trova pure nell’incarto N […]). C. Il 17 luglio 2018, su richiesta dell’autorità inferiore, è stato depositato agli atti un rapporto interno della Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM; denominato “Consulting”), relativo la possibilità di ritornare in L._______ rispettivamente nei territori occupati palestinesi per delle per- sone di origine palestinese (cfr. atto B21/3). D. La SEM, con decisione del 17 agosto 2018, ritenendo che le allegazioni degli insorgenti non soddisfacessero le condizioni poste agli art. 3 e 7 LAsi,
D-6341/2019 Pagina 6 non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, ha respinto le domande d’asilo degli interessanti, pronunciando nel contempo il loro allontana- mento dalla Svizzera. Ha tuttavia concesso ai richiedenti l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. E. Tramite la sentenza D-5377/2018 del 22 novembre 2018, il Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso interposto dagli insorgenti il 20 settembre 2018 avverso la succitata decisione dell’au- torità inferiore, rinviando gli atti di causa alla SEM per una completa e cor- retta istruzione e pronuncia di una nuova decisione. Il Tribunale nella pre- detta sentenza, ha constatato la violazione dell’obbligo della tenuta e cor- retta gestione dell’incarto da parte della SEM, nonché il diritto di esaminare gli atti nei confronti dei ricorrenti. L’autorità inferiore avrebbe inoltre accer- tato in modo incompleto alcuni fatti giuridicamente rilevanti per la causa. Conseguentemente, ne sarebbe derivata una violazione del diritto di es- sere sentiti degli insorgenti, la quale non sarebbe potuta essere sanata in fase ricorsuale dal Tribunale; onde la cassazione della decisione dell’auto- rità inferiore, per completamento dell’istruzione – prendendo eventual- mente in considerazione anche il nuovo mezzo di prova prodotto in copia ed in originale in fase ricorsuale dagli insorgenti, ovvero uno scritto della “(…)” in lingua straniera con copie della busta di spedizione e del giustifi- cativo di spedizione (…) – e nuova decisione. F. Dando seguito alle ingiunzioni contenute nella sentenza testé citata, l’au- torità pregressa ha dato accesso agli atti di causa che non avevano dato luogo, a torto, a visione da parte dei ricorrenti ed offerto loro la possibilità di essere sentiti in merito (cfr. atti B33/4 e B34/2), nonché tenuto con l’in- sorgente un’ulteriore audizione inerente i suoi motivi d’asilo, portante spe- cificamente su alcune sue allegazioni rilasciate precedentemente, in data (…) febbraio 2019 (cfr. atto B36/12; di seguito: verbale 5). Nel corso del medesimo, l’interessato ha in particolare asserito come il pa- dre, a causa della sua appartenenza (del genitore) ad un (…) (…) sarebbe stato arrestato da affiliati di Hamas. Nel corso del medesimo, gli avrebbero proposto di pubblicare un testo in un noto giornale palestinese, nel quale avrebbe rinnegato il figlio, qui richiedente l’asilo. Il padre non avrebbe però acconsentito alla richiesta, lo avrebbero pertanto minacciato e ricondotto in carcere. Ha inoltre specificato che pubblicherebbe dei messaggi in (…), relativi delle critiche all’operato di Hamas o a suoi membri, sia da quando si trova in Svizzera che in precedenza in F._______, con il suo vero nome
D-6341/2019 Pagina 7 e sotto il suo profilo pubblico. Inoltre, sarebbe in contatto con alcune per- sonalità e membri di Fatah. A seguito di un suo articolo critico pubblicato circa (…) prima l’audizione inerente una personalità di Hamas, il padre sa- rebbe stato contattato telefonicamente da parte del predetto movimento, ed avrebbero minacciato la famiglia di ritorsioni se il figlio A._______ non avesse smesso di prenderli in giro. Ma l’interessato, per tutta risposta, non avrebbe cessato di postare i suoi messaggi. A parte ciò, non sarebbe suc- cesso null’altro ai suoi famigliari in patria. Ha inoltre rilevato come soltanto in un’occasione avrebbe ricevuto una scarica elettrica da una delle guardie presenti nel carcere (cfr. verbale 5, D50 segg., pag. 8) e che dopo la sua partenza dalla H._______, in un’evenienza avrebbero minacciato la madre al suo domicilio di uccidere il figlio se fosse ritornato (cfr. verbale 5, D54, pag. 9). G. Con scritto dell’8 aprile 2019 (cfr. atto B38/2), per il tramite del loro rappre- sentante legale, gli interessati hanno segnatamente indicato come a causa del sostegno dato da A._______ alle manifestazioni che sarebbero iniziate nel Paese d’origine il (…), i genitori così come due fratelli del primo sareb- bero stati arrestati dalla sicurezza interna di Hamas per costringere il ricor- rente a mettere un termine alle sue pubblicazioni a supporto di tali manife- stazioni. Il padre ed un fratello dell’interessato sarebbero stati rilasciati, mentre che il fratello minore dell’insorgente sarebbe stato trattenuto in ar- resto ancora per (…). Inoltre, l’amico N._______, sarebbe stato persegui- tato dai servizi di sicurezza di Hamas, in quanto egli avrebbe cospirato con l’interessato e pianificato grandi manifestazioni contro il dominio di Hamas. Alla stessa missiva sono stati annessi i seguenti nuovi documenti: estratto della pagina (…) di A._______ (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 14 e B38/2); l’estratto della comunicazione sulla pagina Internet di A._______ del ceppo famigliare (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 15 e B38/2); nonché un articolo online del (…) del (…) in lingua inglese (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 16 e B38/2). I documenti n. 14 e n. 15, sono in seguito stati tradotti, secondo richiesta della SEM, dai ricorrenti (cfr. atti B39/2, B40/1 e B41/3). H. Il (…) è nato il figlio della coppia, C._______, il quale è stato incluso dalla SEM nello statuto dei genitori (cfr. risultanze processuali). I. Con decisione del 23 ottobre 2019, notificata il 31 ottobre 2019 (cfr. atto
D-6341/2019 Pagina 8 B46/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli in- teressati, ha respinto le loro domande d’asilo, conseguentemente pronun- ciando il loro allontanamento dalla Svizzera, ma concedendo loro l’ammis- sione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. J. Per il tramite del plico raccomandato del 2 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), gli interessati si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribu- nale avverso la summenzionata decisione della SEM. Essi hanno con- cluso, a titolo principale, all’annullamento del provvedimento impugnato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale, essi hanno richie- sto che venga loro confermata l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. A titolo ancora più eventuale, gli insor- genti hanno postulato il rinvio degli atti di causa alla SEM per un supple- mento istruttorio. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. K. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2019, il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dagli insor- genti, ma a condizione che fosse dimostrata con un’attestazione d’indi- genza. La stessa è stata prodotta tempestivamente dagli insorgenti con scritto del 30 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). L. Il 17 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale un ulteriore scritto, con annesse copie della sentenza del Tri- bunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 nonché della decisione della SEM del 13 gennaio 2020, entrambe inerenti il fratello della ricorrente (ri- spettivamente il cognato del ricorrente) e la sua famiglia (di cui all’incarto SEM N […]). Nella medesima missiva, gli insorgenti hanno chiesto che la predetta documentazione fosse considerata ai fini della valutazione della loro pratica. M. Con risposta datata 24 gennaio 2020, l’autorità inferiore ha proposto il re- spingimento del ricorso, non contenendo a mente sua alcun elemento e/o mezzo si prova nuovi suscettibili di una nuova valutazione e rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata, confermando i mede- simi.
D-6341/2019 Pagina 9 N. Il Tribunale, con ordinanza del 29 gennaio 2020 ha trasmesso la summen- zionata risposta della SEM ai ricorrenti, per conoscenza, pronunciando al- tresì la chiusura dello scambio degli scritti, su riserva di ulteriori misure istruttorie. O. Per mezzo della decisione del 7 luglio 2020, il (…) ha accolto l’istanza inol- trata dagli interessati circa l’accertamento dei loro dati personali, dando ordine all’Ufficiale dello stato civile di iscrivere negli atti dello stato civile gli stessi, così come indicato nella decisione (cfr. atti di stato civile presenti nell’incarto N […]). P. Con missiva del 23 febbraio 2021 (data dell’invio: 27 febbraio 2021; cfr. ri- sultanze processuali), i ricorrenti hanno richiesto conferma del ricevimento da parte del Tribunale del loro ultimo scritto del 17 gennaio 2020, nonché chiesto informazioni riguardo allo stato del loro procedimento. Il Tribunale ha risposto alle richieste dei medesimi con scritto del 2 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali). Q. Il (…), è nato in Svizzera il figlio degli interessati, D._______, il quale è stato integrato nella decisione della SEM presa nei confronti dei suoi genitori (e del fratello), come comunicato dalla medesima autorità a questi ultimi con scritto del 4 giugno 2021 (cfr. risultanze proces- suali nel dossier della SEM N […]). R. In data 29 ottobre 2021, il Tribunale, su sua richiesta, ha ricevuto da parte della SEM il dossier N […], relativo il fratello della ricorrente (rispettiva- mente il cognato del ricorrente) e la famiglia del primo. S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi- torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 23 ottobre 2019 – che vale anche per i figli C._______ e D._______ (cfr. supra lett. I e Q) – e non avendo gli insorgenti contestato specificatamente la pronuncia del loro al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della
D-6341/2019 Pagina 11 qualità di rifugiato e della loro domanda d’asilo. In tal senso, la richiesta eventuale formulata da parte degli insorgenti nel ricorso ai fini del giudizio, ovvero di confermare la pronuncia dell’ammissione provvisoria pronunciata dalla SEM, risulta essere senza oggetto.
E. 4.1 Nella sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili le dichia- razioni esposte dall’insorgente in merito al movimento “(…)”, in quanto in primo luogo tali sue affermazioni sarebbero apparse soltanto nel corso della seconda audizione, non essendo invece in alcun modo palesatesi du- rante il verbale del primo colloquio. In secondo luogo, inconsistenti sareb- bero sia le sue affermazioni circa il fatto che sarebbe stato identificato da Hamas quale mente dietro il movimento succitato, come pure di essere considerato una (…) a causa delle circostanze del suo espatrio dalla H._______. Neppure la convocazione del (…) sarebbe atta a sostenere i suoi asserti, in quanto in particolare non menzionerebbe in alcun modo le ragioni dell’invito a presentarsi presso gli uffici di Hamas. Proseguendo nell’analisi, l’autorità pregressa ha ritenuto le allegazioni dell’insorgente pure irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Segnatamente, circa i maltrattamenti che egli avrebbe subito tra il (…) ed il (…) del (…), gli stessi non avrebbero raggiunto un’intensità tale da impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese d’origine. Egli sarebbe peraltro espatriato non a causa degli stessi, bensì a seguito dell’arresto dell’amico avvenuto nel (…) del (…). Altresì, dalle sue stesse dichiarazioni emergerebbe come i suoi famigliari vivano tuttora nella H._______ ed ivi egli ha comunque potuto vivere una vita de- gna, conseguendo un diploma universitario ed in seguito lavorando fino a qualche settimana prima l’espatrio. Anche le sue affermazioni circa l’impe- dimento di lasciare la H._______ avvenuto nel (…) del (…), si esaurireb- bero in mere dichiarazioni di parte, non suffragate da alcun elemento con- creto. Il fatto che il visto di uscita sia stato annullato, potrebbe difatti essere riconducibile a qualsivoglia altro motivo. Per quanto attiene le sue pubbli- cazioni, le stesse sarebbero avvenute in modo irregolare e non raggiunge- rebbero una vasta platea di persone. Oltretutto egli non svolgerebbe al- cun’altra attività politica di rilievo e vista l’inverosimiglianza di essere stato nel mirino di Hamas al momento dell’espatrio, l’autorità inferiore ha ritenuto che con le predette pubblicazioni l’interessato non si sarebbe esposto a tal punto da essere percepito da parte di Hamas come una minaccia per il sistema politico. Anche le conseguenze che avrebbero subito i suoi parenti, sarebbero delle semplici affermazioni di parte, e comunque nulla lasce- rebbe intendere che esse siano effettivamente collegate alle sue attività su (…). Nemmeno le relazioni che egli intratterrebbe dalla Svizzera con altri membri di Fatah, sarebbero rilevanti ai sensi dell’asilo.
D-6341/2019 Pagina 12 Concernente le affermazioni dell’interessata, la SEM ha ritenuto come le minacce subite dal padre ed i sequestri ai danni del fratello e del cugino, come pure il tentativo di sequestro nei suoi confronti, sarebbero stati mossi da mere motivazioni economiche. Pertanto non rientrerebbero nei motivi ex art. 3 LAsi e non sarebbero pertanto pertinenti ai fini della concessione dell’asilo. Infine, l’autorità inferiore ha constatato come neppure sia rile- vante per l’asilo lo scritto presentato e datato (…), attestante il fatto che ella non potrebbe soggiornare nei territori palestinesi, poiché priva di un numero nazionale. Da ultimo, in applicazione del principio dell’unità della famiglia, l’autorità inferiore ha respinto anche la domanda d’asilo del figlio C._______.
E. 4.2 Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti indicano dapprima come la verosimiglianza e la coerenza delle allegazioni di A._______ vadano con- siderate, a differenza di come le avrebbe analizzate la SEM, dal punto di vista globale, tenendo conto, nel complesso, della situazione in cui avrebbe vissuto nel suo Paese d’origine, di costante timore per la sua vita e la sua incolumità fisica. In primo luogo, al contrario di quanto contenuto nel prov- vedimento querelato, le sue asserzioni circa il fatto che egli sarebbe stato identificato e quindi pure ricercato dalle autorità di Hamas in ragione del ruolo da lui svolto nell’ambito del movimento “(…)”, sarebbero da ritenere veritiere. Invero, nel corso dell’audizione sulle generalità egli sarebbe stato molto sintetico riguardo ai suoi motivi d’asilo, pensando che la sede cor- retta per esporli in modo completo fosse quella dell’audizione sui motivi d’asilo. In tal senso, anche il Tribunale concorderebbe nel ritenere che vada dato minimo valore probatorio a quanto dichiarato nel corso della prima audizione. Oltracciò, sarebbe perfettamente in accordo con la normale lo- gica dell’agire che la sua famiglia gli abbia raccontato delle circostanze successe a I._______ soltanto dopo il suo arrivo in Svizzera e ciò per non creargli ulteriori preoccupazioni oltre al viaggio. Anche le sue dichiarazioni relative la sua identificazione da parte di Hamas come mente del movi- mento succitato, sarebbero verosimili. Ciò tenendo conto che la procedura d’asilo non prevedrebbe che ogni affermazione sia provata in modo incon- trovertibile, e vista la convocazione del (…) prodotta. Gli insorgenti succes- sivamente, ritengono come le allegazioni di A._______ siano, a differenza di quanto sostenuto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, anche rilevanti in materia d’asilo. Sarebbe difatti scorretto ritenere come gli atteg- giamenti persecutori da lui subiti non abbiano raggiunto un’intensità suffi- ciente. Egli sarebbe difatti stato arrestato a più riprese da uomini di Hamas, in un crescendo di tensione, finché, dopo l’arresto dell’amico, sarebbe stato costretto a partire. Nella decisione sindacata, non verrebbe poi considerata
D-6341/2019 Pagina 13 una circostanza ovvia in relazione alle sue pubblicazioni su (…), ovvero che poche persone reagirebbero ai suoi messaggi per timore di incorrere a loro volta in atti persecutori. Inoltre, il suo profilo sarebbe pubblico e quindi accessibile a tutti, ed anche se non potrebbe verificare il numero di visualizzazioni, raggiungerebbe una platea di quasi (…) persone registrate come “(…)”. In ogni caso, ai sensi della LAsi, sarebbe comunque rifugiato anche chi si sottrarrebbe ad una pressione psichica divenuta insopporta- bile. Alla luce degli elementi precedenti, i ricorrenti concludono come la de- cisione avversata si fonderebbe su di un accertamento inesatto ed incom- pleto delle allegazioni dell’interessato, che non sarebbero state analizzate dalla SEM nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica vi- gente nel loro Paese d’origine.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì ne- cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre- cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora- zione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’au- torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma- zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
D-6341/2019 Pagina 14 preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.3 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carat- tere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell’audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d’asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o an- cora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d’oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell’11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato).
E. 5.4 Se v’è certamente luogo di ammettere che le dichiarazioni presentate nel contesto della prima audizione in un CRP, effettuata ai sensi del vecchio art. 26 cpv. 2 LAsi, non hanno che un valore probatorio ristretto e che non si possa esigere dal richiedente, già in tale occasione, che esponga tutti i suoi motivi d’asilo; al contrario si è in diritto di attendere dal medesimo un esposto concordante dei fatti che portino su dei punti essenziali dei suoi motivi d’asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audi- zione federale (cfr. nello stesso senso ad esempio le sentenze D-7090/2018 consid. 7.2; D-3934/2019 del 17 marzo 2021 consid. 7.1.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).
E. 6 Nel caso in parola, l’insorgente si è prevalso soltanto al momento dell’au- dizione federale, di alcuni fatti rilevanti inerenti i suoi motivi d’asilo, per di più presentandoli anche in modo incoerente, ed a tratti con dichiarazioni in merito vaghe ed illogiche.
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E. 6.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile come gli eventi scate- nanti il suo espatrio nel (…) – ovvero l’arresto di un amico che avrebbe fatto parte del movimento “(…)” (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D147 segg., pag. 17), come pure le ricerche che sarebbero avvenute in seguito nei suoi confronti e le accuse a lui mosse da parte delle forze di sicurezza di Hamas (cfr. verbale 4, D91 seg., pag. 10; D152 segg., pag. 17 seg.) – se fossero effettivamente successi in concreto, non siano neppure stati accennati dall’insorgente durante la prima audizione. Egli infatti, in tale occasione, ha ricondotto i suoi motivi d’asilo unicamente alla sua appartenenza al Fatah, ed alle attività che avrebbe compiuto per lo stesso movimento, circostanze che lo avrebbero condotto a diversi arresti e detenzioni tra il (…) ed il (…) da parte di Hamas (cfr. verbale 3, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). Del fatto invece che il suo amico fosse stato arrestato poco prima della sua partenza dal Paese d’origine, come pure della sua appartenenza al movimento “(…)”, che secondo le sue stesse dichiarazioni non aveva inoltre alcuna connessione con Fatah (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), eventi che invece nella seconda audizione ha posto come motivi alla base del suo convinci- mento per espatriare, non se ne trova in modo sorprendente alcun accenno nel primo verbale. Ciò, a differenza di quanto parrebbe sostenere implici- tamente il ricorrente nel suo ricorso. In tale contesto, non risulta convin- cente la giustificazione addotta dall’insorgente sia in corso d’audizione fe- derale che nel ricorso, che avrebbe narrato di tali eventi soltanto nella se- conda audizione, in quanto in precedenza non ne sarebbe stato a cono- scenza. Difatti, tali suoi asserti risultano in contrasto con quanto affermato nel corso della successiva audizione, ovvero che al momento della sua partenza dal domicilio famigliare, sarebbe stato lui a rivelare al padre che l’amico J_______. era stato arrestato, come pure che il movimento sarebbe stato scoperto ed egli temeva per la sua vita in quanto era sicuro che J._______. avrebbe sotto tortura fatto il suo nome (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). All’interno poi della medesima prima audizione federale, il ricor- rente ha in un primo tempo allegato come avrebbe appreso della tortura dell’amico e della rivelazione del suo nome da parte dello stesso ad Hamas, soltanto in Svizzera (cfr. verbale 4, D91, pag. 10); allorché invece in un secondo tempo, ha lasciato intendere come tali informazioni gliele avrebbe rivelate già al momento della partenza dal Paese d’origine, un suo amico (cfr. verbale 4, D147 segg., pag. 17). Inoltre, l’insorgente è incorso in un’altra importante incoerenza nella seconda audizione. Se dapprima ha difatti rivelato come il movimento succitato avrebbe organizzato delle ma- nifestazioni pacifiche per condurre Hamas a (…), ed altresì che Hamas avrebbe detestato tale movimento di cui tutti parlavano (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D135 seg., pag. 15); poco dopo sorprendentemente egli si foca- lizza su di un’unica manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il (…), per
D-6341/2019 Pagina 16 infine asserire come la stessa in definitiva non sarebbe mai stata concre- tamente realizzata; né narrando di alcuna ulteriore azione in tal senso (cfr. verbale 4, D137 segg., pag. 15 segg.). Appare inoltre poco plausibile che un movimento che avrebbe iniziato a prendere vita unicamente quale idea nel (…) del (…) da un gruppo studentesco, e non essendosi fra l’altro mai concretizzato con alcuna azione, sia in poco più di (…), con il solo passa- parola, divenuto così famoso all’interno della popolazione da addirittura es- sere vista quale minaccia da Hamas per la propria stabilità politica (cfr. verbale 4, D135 segg., pag. 15 seg.). Altresì non risulta credibile come, se effettivamente già nel corso del (…) giorno d’arresto l’amico J._______. avrebbe fornito il nome del ricorrente ad Hamas, dicendo fosse il respon- sabile di tutto per tale movimento (cfr. verbale 4, D147, D149 e D151, pag. 17), come pure che tale organismo fosse così inviso ad Hamas, la polizia interna di quest’ultima non l’abbia ricercato immantinente al suo do- micilio, lasciandogli anzi il tempo di organizzare la sua fuga, anche per il tramite del padre, convocandolo invece soltanto a partire dal (…) di (…) (cfr. verbale 4, D91, pag. 10).
E. 6.2 Riassumendo, se d’un canto la sua appartenenza al movimento “(…)” e le ricerche susseguenti da parte di Hamas nei suoi confronti, siano già messe fortemente in dubbio dal fatto che siano apparse soltanto nel corso della seconda audizione, malgrado fossero degli elementi essenziali della narrazione dell’insorgente circa i motivi d’asilo che lo avrebbero condotto all’espatrio, senza alcuna ragione o motivo valido che possa giustificare la loro tardività. D’altra parte tale conclusione è maggiormente supportata dalle diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità, disseminate nei suoi as- serti.
E. 6.3 Non soccorrono la credibilità di tali affermazioni, nemmeno i mezzi di prova presentati dall’insorgente. Per quanto attiene la copia dell’attesta- zione del movimento Fatah della gioventù del (…) (cfr. mezzi di prova n. 2 e n. 9; verbale 4, D159, pag. 18), la stessa risulta certificare unicamente l’appartenenza del medesimo al suddetto movimento, che non è peraltro posta in discussione dal Tribunale, ma non è atto a sostenere in alcun modo gli asserti dell’insorgente circa i suoi motivi d’asilo. Concernente poi la copia dell’attestazione di Fatah del (…) (cfr. mezzo di prova n. 3 e n. 10; verbale 4, D160, pag. 18 seg.), oltreché essere stata presentata soltanto in fotocopia, e quindi avendo già di per sé un valore probatorio minore, in quanto non si può escludere che la stessa sia stata manipolata e falsificata, non potendone verificare l’autenticità; la stessa appare essere un docu- mento redatto per pura compiacenza ed ai fini della causa. Ciò in quanto non soltanto è stato stabilito su richiesta dell’insorgente e datata a poco
D-6341/2019 Pagina 17 prima del suo arrivo in Svizzera, e quindi non si esclude che sia stato lo stesso ricorrente ad indicare il contenuto della medesima, ma contiene an- che delle incoerenze rispetto agli asserti dell’insorgente. In particolare, in tale scritto è indicato che i servizi di sicurezza di Hamas gli avrebbero im- pedito più volte di viaggiare, allorché nelle audizioni, egli ha riportato sol- tanto di un’occasione dove egli sarebbe stato impedito di viaggiare (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7). Inoltre riporta come non soltanto il ricorrente sarebbe un membro attivo di Fatah, ma pure lavorerebbe come (…), evenienza quest’ultima che all’evidenza egli non può più esercitare dal suo espatrio, e che risulta peraltro discre- pante con gli asserti dell’insorgente che, dal suo espatrio pubblicherebbe unicamente degli articoli critici sulla sua pagina (…) e sarebbe in contatto con alcune persone appartenenti al movimento Fatah (cfr. verbale 4, D101 seg., pag. 11; D156 segg., pag. 18; verbale 5, D19 segg., pag. 4 segg.). Proseguendo nell’analisi, per la copia dell’attestazione di appartenenza dell’(…) (cfr. mezzo di prova n. 4; verbale 4, D162, pag. 19), che sarebbe stata rilasciata all’insorgente dal movimento di Fatah, oltreché valere in questo contesto quanto già sopra rimarcato per il documento presentato soltanto quale fotocopia, appare stridere fortemente con le medesime af- fermazioni dell’insorgente. Invero, se in tale attestazione si certifica come il ricorrente avrebbe fatto parte del movimento “(…)”, d’altro canto tale as- serto non appare assurgere ad alcun elemento probante, in quanto è lo stesso ricorrente che ha dichiarato come Fatah ed il movimento succitato non avessero fra loro alcun legame (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), e di convesso non può essere riconosciuta alcuna legittimità ad una certifica- zione con tale contenuto da parte del movimento Fatah. Per quanto con- cerne infine la convocazione datata (…) (cfr. mezzi di prova n. 5 e n. 11; verbale 4, D163, pag. 19), come a ragione già rimarcato dall’autorità infe- riore nella decisione avversata, la stessa anche fosse ritenuta la sua origi- nalità, non proverebbe in alcun modo la veridicità delle allegazioni del ri- corrente, in quanto non se ne deduce dal suo contenuto in alcun modo il motivo di tale convocazione. Peraltro l’insorgente in merito non ha appor- tato, oltre che delle generiche asserzioni, alcun elemento concreto che renda credibile che tale convocazione sia autentica, per esempio man- cando totalmente il contesto in cui la stessa sarebbe stata recapitata. Nep- pure con il presente ricorso l’insorgente ha aggiunto qualsivoglia ulteriore elemento in proposito, malgrado ne avesse avuto a più riprese la possibilità anche vista la precedente procedura ricorsuale, ciò che supporta ancora maggiormente la conclusione che tale convocazione non sia autentica.
E. 6.4 Ne discende quindi, che le allegazioni dell’insorgente legate al movi- mento “(…)” ed alle susseguenti ricerche da parte di uomini di Hamas al
D-6341/2019 Pagina 18 suo domicilio, come pure di convesso gli arresti e le problematiche che i suoi famigliari avrebbero incorso per tali motivi a causa sua, non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 7 Non vanno inoltre oltre delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto, le sue affermazioni circa le quali egli sarebbe stato identificato da Hamas come un (…) di M._______ (cfr. ver- bale 4, D91, pag. 10; D152, pag. 17). Invero appare quanto mai sorpren- dente che il solo fatto che egli non sarebbe risultato registrato all’uscita dal passaggio di K._______, abbia portato la polizia interna di Hamas a cre- dere che lui fosse passato dal passaggio situato invece a O._______(cfr. verbale 4, D152, pag. 17), dove dalle sue stesse allegazioni passerebbero unicamente i (…) (cfr. verbale 4, D152, pag. 17 seg.) o ancora, incoeren- temente, che il passaggio di K._______ fosse l’unico posto dove si potesse passare, anche quale (…) (cfr. verbale 5, D38, pag. 6), ed a giungere quindi all’evidenza che egli sia un (…) di M._______ (cfr. verbale 4, D91, pag. 10 e D152, pag. 17 seg.). Stesso discorso vale anche per quanto concerne le affermazioni dell’insorgente riguardo al fatto che le autorità di Hamas avrebbero trovato delle prove che egli volesse ribaltare il regime come pure che ricevesse degli aiuti da partiti stranieri, in base alla docu- mentazione che avrebbero trovato sul suo computer (cfr. verbale 4, D92, pag. 10). Le stesse asserzioni risultano difatti essere inconsistenti, non suf- fragate da alcun elemento concreto e dettagliato. Anzi, del computer che avrebbero sequestrato al suo domicilio degli agenti di Hamas (cfr. verbale 4, D92, pag. 10), non se ne trova in un primo tempo alcuna menzione da parte del ricorrente, avendo allegato quest’ultimo esclusivamente che avrebbero preso dal suo domicilio dei documenti e dei libri (cfr. verbale 4, D91, pag. 10). Inoltre, lui stesso ha ammesso trattarsi di mere accuse non suffragate da alcun elemento concreto, in quanto nel computer si sareb- bero trovate unicamente delle bozze di comunicati che il movimento inten- deva distribuire (cfr. verbale 4, D154, pag. 18). Tali ultimi elementi, risultano suffragare maggiormente la conclusione di mancanza di credibilità delle allegazioni dell’insorgente in rapporto alle accuse mosse nei suoi confronti da agenti di Hamas. Alla luce di quanto sopra, anche tali dichiarazioni del ricorrente risultano pertanto inverosimili in relazione all’art. 7 LAsi.
E. 8 Nel suo ricorso, l’insorgente ritiene inoltre che l’autorità inferiore non abbia valutato rettamente l’intensità dei pregiudizi da lui subiti a causa di Hamas
D-6341/2019 Pagina 19 in patria, che lo avrebbero condotto, in un crescendo di tensione, all’espa- trio, anche in relazione alla pressione psicologica divenuta insopportabile alla quale egli si sarebbe così sottratto.
E. 8.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 8.2 In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una perse- cuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 8.3 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di mi- nacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve inter- correre un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi deca- duto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecu- zioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza
D-6341/2019 Pagina 20 differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità ma- teriale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circo- stanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferi- menti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che per- mettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti di- fetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 9.1 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva dapprima come sep- pure gli arresti ed incarcerazioni che l’insorgente avrebbe subito in patria da parte di agenti di Hamas dal (…) fino al (…), per la sua appartenenza a Fatah, risultino per lo più credibili – essendo però osservato come si possa dubitare quanto all’intensità dei pregiudizi subiti durante le incarcerazioni (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.) dove il ricorrente asserisce di essere stato sottoposto più volte ad elettroshock, quando invece in un verbale suc- cessivo, ha rivelato essersi invero trattato di un’unica occasione (cfr. ver- bale 5, D50 segg., pag. 8) e della loro quantità (dapprima parla di più di una decina di arresti, cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; ed in seguito di più di una ventina, cfr. verbale 4, D103 seg., pag. 11 seg.), a causa delle incoe- renze presenti nelle allegazioni dell’insorgente in proposito – in quanto egli li ha descritti in modo sufficientemente dettagliato e concreto, con degli elementi reali e plausibili (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.; verbale 4, D93 segg., pag. 11; D117 segg., pag. 13 seg.; verbale 5, D45 segg., pag. 7 segg.). Ciò che, dal profilo soggettivo, può effettivamente condurre l’insor- gente a temere, di poter subire, in caso di rientro in patria, dei seri pregiu- dizi ex art. 3 LAsi. Tuttavia, alla stessa stregua della conclusione presente nella decisione avversata, pur non volendo sminuire l’entità di tali avveni- menti, agli occhi del Tribunale gli stessi pregiudizi, dal profilo oggettivo, non risultano aver raggiunto un’intensità tale da far apparire, in un futuro pros- simo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi per il ricor- rente ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Invero, salvo che per l’incarcerazione di (…) che avrebbe subito nel (…), l’insorgente è
D-6341/2019 Pagina 21 sempre stato detenuto soltanto per (…) dalle forze di sicurezza di Hamas, e liberato ogni volta, senza mai aprire nei suoi confronti alcun procedimento penale, facendogli unicamente sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnava a non commettere più azioni pregiudizievoli nei confronti di Hamas (cfr. verbale 4, D122, pag. 13 seg.; D129, pag. 14). Interrogato sul perché quest’ultimo movimento non avrebbe agito in modo più incisivo nei suoi confronti, è lo stesso insorgente che ha peraltro dichiarato come egli non avrebbe raggiunto un grado di pericolosità tale da giustificare un loro agire in tal senso, ma che lo avrebbe raggiunto invece dopo la sua parte- cipazione al movimento “(…)” (cfr. verbale 4, D128, pag. 14). Allegazioni dell’insorgente che supportano la conclusione nel senso che egli abbia la- sciato il suo Paese d’origine non tanto a causa delle problematiche che avrebbe subito fino al (…) in patria da parte di Hamas, come proposto nel ricorso dall’insorgente, bensì per il timore di patire dei pregiudizi dalla sua affiliazione al suddetto movimento, che però non è stato ritenuto verosimile (cfr. supra consid. 6). Esito che viene maggiormente confermato dalle cir- costanze che l’insorgente abbia potuto studiare fino all’università a I._______, conseguendo un diploma in (…), si sarebbe sposato (cfr. ver- bale 4, D15 segg., pag. 3), nonché avrebbe lavorato fino a poche (…) prima l’espatrio, in una (…) (cfr. verbale 3, p.to 1.17.04 seg., pag. 4). Elementi che fanno propendere per una vita quotidiana normale dell’insorgente, vis- suta senza particolari timori da parte sua. D’altro canto, anche fosse rite- nuta un’intensità sufficiente dei pregiudizi subiti dall’insorgente negli anni dal (…) al (…) – in quanto nell’ultimo arresto del (…) la stessa possa rite- nersi esclusa, viste le allegazioni proposte in merito dall’insorgente (cfr. verbale 4, D123, pag. 14) – non potrebbero comunque essere posti in re- lazione temporale e materiale con l’espatrio avvenuto nel (…). Invero, d’un lato, dato che gli eventi che avrebbero deciso infine il ricorrente all’espatrio, sono stati ritenuti inverosimili, non si spiega un’attesa di (…) mesi dall’ul- timo arresto – nel quale non avrebbe peraltro subito dei pregiudizi signifi- cativi come già sopra osservato – prima dell’espatrio, ed a distanza di più di (…) dopo il primo tentativo d’espatrio. La sola evenienza da lui dichiarata che egli fosse stato impedito di lasciare il suo Paese d’origine ad (…), in quanto avrebbe appreso di un divieto da parte di Hamas di lasciare il terri- torio palestinese (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7), difatti non risulta convincente. Sorprende proprio che, se realmente il ricorrente avesse ricevuto un divieto d’uscita da parte di Ha- mas, gli agenti stessi di tale movimento gli abbiano restituito senza alcuna conseguenza tangibile il suo passaporto, che peraltro si sarebbe già pro- curato nel (…) (cfr. verbale 4, D8, pag. 3) e quindi non potendo escludere altri suoi tentativi d’espatrio. In tal senso, la spiegazione fornita dall’insor-
D-6341/2019 Pagina 22 gente (cfr. verbale 4, D83, pag. 9), appare essere insostenibile. Come de- notato poi a ragione dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il suo permesso di uscita da I._______ fosse stato in seguito annullato – non essendo tra l’altro possibile poter escludere l’evenienza che tale timbro non sia autentico, in quanto trattandosi peraltro di un documento presentato soltanto in copia, risulta essere facilmente apponibile e falsificabile – può infatti essere riconducibile ad una panoplia di motivi differenti, che in man- canza di elementi concreti e dettagliati in proposito da parte dell’insorgente, il Tribunale non è tenuto a vagliare. Le problematiche che l’insorgente avrebbe incorso fino al (…) con Hamas, non risultano essere peraltro il motivo per il quale l’insorgente ha deciso di espatriare da ultimo. Egli ha difatti ricondotto l’organizzazione della sua partenza dal paese d’origine da parte del padre, esclusivamente a causa degli eventi che sarebbero incorsi nel (…) e legati al movimento di cui avrebbe fatto parte (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). Motivi che però sono già stati ritenuti inverosimili dal Tribunale (cfr. supra consid. 6). Pertanto, alla luce degli elementi testé citati, la tesi pre- sentata dall’insorgente con il ricorso di aver subito una pressione psichica insopportabile che lo avrebbe indotto all’espatrio, risulta essere infondata. Per il resto, la convocazione dell’(…) prodotta all’incarto (cfr. mezzo di prova n. 6; verbale 4, D164 segg., pag. 19 seg.), non è in grado di far giun- gere il Tribunale ad una diversa valutazione.
E. 9.2 Da ultimo, neppure le pubblicazioni che il ricorrente avrebbe postato in (…), criticando la situazione presente nel suo Paese d’origine e l’operato di Hamas allorché si trovava ancora in patria, risultano essere di qualche rilevanza ai sensi dell’asilo. È il medesimo interessato che difatti ha addotto che, dopo l’arresto subito nel (…), non avrebbe più pubblicato con la sua vera identità, ma sotto pseudonimo, ed i suoi articoli sarebbero sempre stati bloccati sul nascere (cfr. verbale 4, D94 segg., pag. 11). Non v’è quindi alcun elemento concreto all’incarto che faccia presagire che il ricorrente sia entrato per le sue pubblicazioni successive al (…) nel mirino delle au- torità di Hamas. Un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, per le stesse, può essere quindi senz’altro escluso, non essendo più di alcuna attualità.
E. 10 Alla luce delle considerazioni sopra esplicate, lo scrivente Tribunale ritiene quindi, in una valutazione d’insieme delle dichiarazioni dell’insorgente così come proposto dal ricorrente nel gravame, che a ragione la SEM ha consi- derato complessivamente le allegazioni del predetto come in parte invero- simili ai sensi dell’art. 7 LAsi, ed in parte irrilevanti ex art. 3 LAsi. Ciò posto, non risulta pertanto necessario esaminare se le asserzioni dell’insorgente
D-6341/2019 Pagina 23 riguardo alle problematiche che avrebbero avuto i suoi famigliari nel Paese d’origine a causa sua siano o meno verosimili, in quanto in ogni caso i pro- blemi da lui addotti ed alla base del suo espatrio non risultano essere cre- dibili e pertinenti ai sensi dell’asilo.
E. 11 Per quanto attiene i motivi d’asilo della ricorrente, onde evitare inutili ripe- tizioni, e non avendo gli insorgenti proposto alcuna censura od osserva- zione in merito nel loro gravame, il Tribunale ritiene di poter rinviare per gli stessi ed i mezzi di prova presentati in tale contesto, all’argomentazione e conclusione esposta nella decisione impugnata dall’autorità inferiore, in quanto la stessa risulta essere sufficientemente completa e dettagliata (cfr. p.to 3, pag. 7 della decisione avversata). A titolo abbondanziale, la situa- zione vigente nella H._______, nonché quella riconducibile al contesto (…) (cfr. verbale 2, D104 seg., pag. 12; D116, pag. 13) esulano all’evidenza dai motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Difatti, i motivi di fuga risultanti da una guerra o da violenza generalizzata, ai quali ogni persona può essere confrontata, non sono, di per sé, determinanti in materia d’asilo, nella mi- sura in cui non sono dettati da una volontà di persecuzione mirata in ra- gione di uno dei motivi enunciati esaustivamente all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7).
E. 12 Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti in corso di procedura, sia riguardanti il loro matrimonio, che le loro identità, nonché il percorso accademico dell’insorgente ed il suo soggiorno (…) (cfr. mezzo di prova n. 13), circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale, non risultano all’evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità e della pertinenza delle asserzioni riguardo i loro motivi d’asilo. In relazione poi alla sentenza del Tribunale D-1079/2018 ed alla decisione positiva della SEM del 13 gennaio 2020 circa il fratello della ricorrente e la sua famiglia, al di là di una generica richiesta al Tribunale di prenderle in considerazione da parte degli insorgenti (cfr. risultanze processuali: scritto del 17 gen- naio 2020 dei ricorrenti), gli stessi non spiegano in alcun modo i motivi che dovrebbero comportare un’uguale valutazione rispetto alle pregresse nel loro caso specifico. Per di più, dal carteggio degli atti del fratello e dei suoi congiunti (N […]), si evince come i motivi del loro espatrio risultano diffe- renziarsi oggettivamente da quelli del fratello della ricorrente (rispettiva- mente cognato del ricorrente) e della sua famiglia. Per il che, essi non pos- sono prevalersi a ragione di una trattazione analoga del loro caso con quello dei membri famigliari succitati.
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E. 13 Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 14.1 Proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato – e di convesso e per suo tramite quindi anche la moglie ed i figli – all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ra- gione delle pubblicazioni tramite (…) e dei contatti che ancora intratter- rebbe con appartenenti a Fatah dalla Svizzera.
E. 14.2 Invero, a colui che è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento successivo viene riconosciuta unicamente la qualità di rifugiato e concessa l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento verso il suo Paese d’origine; l’asilo non è contemplato (art. 54 LAsi; DTAF 2009/28 consid. 7.1). Si tratta segnatamente dei casi in cui il timore fondato di persecuzioni future è riconducibile all’espatrio illegale dal Paese d’origine («Republikflucht»), al deposito di una domanda d’asilo all’estero oppure ad attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giuri- sprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1).
E. 14.3 Nella presente disamina, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell’insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d’origine. Invero, seppure alcuni messaggi postati sul suo profilo (…) (cfr. mezzo di prova
n. 14 e scritto degli insorgenti alla SEM del 22 maggio 2019, cfr. atto B41/3), peraltro tale sua attività effettuata in modo piuttosto discontinuo e dilatato nel tempo, possano contenere un certo grado di critica nei confronti dell’operato di Hamas o di alcune personalità, egli non rende in alcun modo credibile che tali circostanze sarebbero venute a conoscenza di Hamas, nemmeno con le asserzioni generiche e non supportate da elementi con- creti contenute nel ricorso. Invero, le sue allegazioni circa i presunti arresti e minacce rivolte verso i suoi famigliari a causa della pubblicazione dei suoi messaggi (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5; D19 segg., pag. 4; atto B38/2), risultano d’acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. an- che la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7
D-6341/2019 Pagina 25 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecu- zioni; cfr. nello stesso senso anche le sentenze del Tribunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gen- naio 2020 consid. 5.4) e di quantomeno dubbiosa tempistica, essendo ap- parse soltanto dopo la conclusione della prima procedura ricorsuale (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5 e atto B38/2), e non più reiterate nel corso della presente. Tale conclusione è maggiormente suffragata dal fatto che appare poco credibile che l’insorgente, se veramente fosse stato a cono- scenza di essere entrato nel mirino di Hamas, rispettivamente che membri della sua famiglia fossero stati incarcerati e minacciati a causa delle sue pubblicazioni, abbia continuato ad esporre questi ultimi con il suo compor- tamento ad un possibile perseguimento, senza per lo meno adottare delle misure per scongiurarlo, come pubblicando anonimamente; procedere che avrebbe peraltro già intrapreso in patria onde proprio evitare ulteriori per- secuzioni da parte di Hamas. Difatti egli, al momento della pubblicazione dei messaggi prodotti quali mezzi di prova, soggiornava e soggiorna tutt’ora in Svizzera; allorché invece alcuni dei suoi membri famigliari, risie- derebbero tutt’ora nella H._______. Non si arriva a conclusione differente neppure dalla presa in considerazione dell’estratto della comunicazione del ceppo famigliare (cfr. mezzo di prova n. 15), il quale non è atto in alcun modo a supportare la sua tesi che Hamas lo perseguiterebbe in futuro e perseguiterebbe la sua famiglia a causa delle sue pubblicazioni mediati- che. Non soccorre in tal senso le tesi dell’insorgente neppure l’articolo del (…) presentato, in quanto malgrado vi sarebbe citato un suo amico J._______., evenienza quest’ultima che se anche venisse ritenuta verosi- mile, non proverebbe in alcun modo né che il ricorrente al momento dei fatti riportati fosse in contatto con quest’ultimo, né che abbia partecipato in modo attivo agli stessi e che per questo sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine. Anche per quanto concerne le sue allegate rela- zioni con persone appartenenti al movimento Fatah da quando si trova in Svizzera, egli non ha apportato alcun elemento concreto a dimostrazione delle stesse, né men che meno che le medesime siano venute a cono- scenza della polizia interna di Hamas, e che per questo egli sia entrato nel mirino della stessa per tale unico motivo così come neppure l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ex art. 3 LAsi.
E. 14.4 Ne discende quindi che i ricorrenti non hanno apportato alcun indizio reale, concreto e circostanziato, circa un timore fondato quanto al rischio di poter subire degli atti persecutori successivi, nel caso di un loro rimpatrio, e tali da ammettere l’esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga in virtù dell’art. 54 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
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E. 15 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricor- renti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale, né è costitutiva di un abuso del potere d’apprezza- mento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 13 dicembre 2019, accolto l’istanza di assistenza giu- diziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-6341/2019 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6341/2019 Sentenza del 25 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Senza nazionalità (di origine palestinese), (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. A.a L'(...) dicembre 2015 B._______, senza nazionalità e di etnia palestinese, con ultimo domicilio nella (...) di E._______ (F._______) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). A.b Con l'interessata si è tenuta un'audizione sulle generalità il (...) dicembre 2015 (cfr. atto A6/12; di seguito: verbale 1) e le è stata offerta la possibilità di essere sentita in merito all'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) da parte dell'autorità inferiore in caso di competenza dell'G._______ per la trattazione della sua domanda d'asilo il (...) dicembre 2015 (cfr. atto A8/1) - procedura di presa in carico all'G._______ terminata con una risposta negativa (cfr. atti da A13/7 a A21/2). Inoltre, in data (...) settembre 2016, si è tenuta con la medesima l'audizione federale diretta (cfr. atto A27/16; di seguito: verbale 2). Nell'ambito dei succitati verbali, la richiedente ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere nata ed aver vissuto tutta la vita in F._______ nella (...) di E._______, non essendosi invece mai recata in Palestina. In F._______ avrebbe potuto vivere grazie ad un permesso di soggiorno (...) ottenuto nel (...) del (...), ma non più rinnovato, nonché ad un titolo di viaggio per stranieri, già però scaduto nel (...). Ella avrebbe compiuto degli studi universitari fino al (...) anno presso la facoltà di (...) a E._______, allorché avrebbe interrotto gli studi per espatriare, insieme al padre, ad un fratello ed alla famiglia di quest'ultimo. La partenza dalla F._______ sarebbe da ricondurre alla mancanza di sicurezza ed alla generale situazione d'instabilità vigente in tale Paese. Inoltre, il (...) il fratello con il quale sarebbe espatriata sarebbe stato rapito da milizie armate, e dopo il pagamento di un riscatto, liberato. Stessa sorte del fratello sarebbe toccata anche ad un cugino (...) il (...) o il (...). In seguito il padre della richiedente avrebbe ricevuto diverse minacce di rapimento e di morte, e per questo sarebbe rimasto a casa, non proseguendo più le sue attività lavorative nel (...). Ad (...) dell'(...), l'interessata, mentre si trovava alla guida di una vettura in compagnia della sorella, sarebbe stata fermata da circa (...) persone armate, che le avrebbero dapprima controllato il permesso di guida, questionata in merito al padre ed al fratello non appena avrebbero saputo da quale famiglia provenisse, ed in seguito chiesto di accostare. Lei però, temendo di venire rapita a sua volta, non avrebbe ottemperato alla richiesta riuscendo a darsi alla fuga con la macchina, anche se dei colpi sarebbero stati sparati contro la stessa. Nel caso di un suo rientro in F._______, ella teme la situazione instabile presente nel medesimo Stato ed in quanto palestinese di essere trattata con razzismo. Inoltre, da parte delle milizie armate, teme per la sua integrità fisica nonché di essere rapita perché reclamino un riscatto alla sua famiglia. Per quanto attiene invece la Palestina, il luogo d'origine del nonno sarebbe occupato già dall'anno 1948; inoltre la H._______ sarebbe controllata da Hamas, circondata e vi sarebbero delle guerre continue. Nel corso delle audizioni, ella ha pure allegato di essere coniugata civilmente, e per procura, dal (...) con A._______, proveniente da I._______ (Palestina) e pure di etnia palestinese, che al momento dell'audizione federale si sarebbe trovato in F._______, presso i famigliari della richiedente rimasti in tale Paese. A.c A supporto delle sue asserzioni, l'interessata ha depositato la seguente documentazione: copia del certificato di nascita (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 1); copia del certificato di matrimonio del (...) (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 2); copia della carta UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) del padre (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 3); copia del verbale di denuncia del sequestro del fratello (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 4); copia del verbale di denuncia del sequestro del cugino (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 5); copia del registro (...) del padre (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 6); il titolo di viaggio n. (...) rilasciato il (...) a E._______ (cfr. atto A26/1, mezzo di prova n. 7 in copia; l'originale è presente nell'incarto N 663 463); l'estratto di famiglia UNRWA, contenente i nominativi dei nonni materni, della madre e degli zii materni dell'interessata (cfr. atti A26/1, mezzo di prova n. 8 e A28/4); nonché l'estratto di famiglia UNRWA in merito alla richiedente ed al marito (cfr. atti A26/1, mezzo di prova n. 9 e A28/4). B. B.a Dal canto suo, A._______, apolide d'origine palestinese, con ultimo domicilio nel Paese d'origine nella (...) di I._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2017 (cfr. atto B1/2). B.b Egli è stato sentito nell'ambito di un verbale sulle sue generalità in data (...) giugno 2017 (cfr. atto B8/12; di seguito: verbale 3), allorché invece il (...) aprile 2018 si è tenuto con il medesimo un colloquio relativo in particolare i suoi motivi d'asilo (cfr. atto B19/25; di seguito: verbale 4). Durante i predetti verbali, l'interessato ha allegato, per quanto qui di rilievo, di essersi laureato in (...) presso l'università di I._______ nel (...), dopodiché avrebbe lavorato fino a (...) o (...) prima dell'espatrio, da ultimo in (...) quale (...), nonché fatto del (...) . In patria egli sarebbe stato un militante di Fatah (anche detta Al-Fatah o al-Fath; organizzazione politica e paramilitare palestinese facente parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina [OLP]). Per la sua appartenenza a tale organizzazione, al movimento della gioventù di Fatah, nonché a causa del (...), sarebbe stato arrestato e detenuto svariate volte dalla polizia interna di Hamas a partire dall'anno (...) e sino al (...) del (...). Nel corso di tali arresti e detenzioni egli avrebbe subito diversi maltrattamenti, ed al suo rilascio gli avrebbero fatto sottoscrivere dei documenti dove si impegnava a non fare più delle attività che potevano causare dei problemi. Inoltre, nel (...) la sua casa famigliare a I._______, dove egli sarebbe nato, sarebbe stata distrutta da Hamas. Dal (...) del (...), insieme ad un gruppo di studenti universitari, avrebbe partecipato alla creazione del movimento denominato "(...)" che avrebbe avuto quale scopo la preparazione di manifestazioni pubbliche pacifiche per la firma della conciliazione da parte di Hamas e l'impegno di quest'ultima ad indire delle elezioni legislative. A causa di problematiche logistiche, e specialmente finanziarie, tali manifestazioni sarebbero però state sempre posticipate. A seguito della notizia dell'arresto da parte di Hamas di un amico, J._______, il quale avrebbe fatto parte del movimento succitato, egli temendo di essere a sua volta arrestato e per la sua vita, avrebbe deciso di espatriare pochi giorni dopo. La partenza dal Paese d'origine, che sarebbe avvenuta il (...) o il (...) tramite il valico di K._______ verso l'L._______, munito di un passaporto ed un foglio (...) ottenuto grazie alla moglie, sarebbe stata organizzata dal padre - attualmente (...) I._______ (...) - corrompendo un funzionario pubblico (...) presente a tale valico. Invero, nel corso dell'audizione federale, egli ha allegato che nel (...), allorché si sarebbe voluto recare in L._______, avrebbe appreso dagli stessi funzionari palestinesi che egli aveva un divieto di uscita dal Paese d'origine. Nel corso dell'audizione federale, ha inoltre asserito che dopo il suo espatrio, agenti di Hamas si sarebbero recati al domicilio famigliare ed avrebbero perquisito svariate volte lo stesso nell'arco di (...), sequestrando diversi suoi libri e documenti. Altresì avrebbero picchiato il padre e la madre, arrestato il padre e due suoi fratelli, nonché continuato ad inviargli delle convocazioni. Gli affiliati di Hamas avrebbero minacciato suo padre, sostenendo che il richiedente sarebbe stato un agente d'M._______, non essendo uscito da K._______, nonché che avrebbero trovato delle prove che egli volesse ribaltare il regime e che prendesse degli aiuti da partiti stranieri. In caso di un suo rientro a I._______, egli teme di essere ucciso. Dall'L._______ egli si sarebbe recato via aerea a E._______, ove si sarebbe fermato presso la famiglia della moglie B._______ - unione registrata civilmente a I._______ il (...) - per i successivi (...), prima di proseguire verso l'Europa, entrando dall'G._______. In F._______, avrebbe dapprima vissuto legalmente con un permesso (...) rilasciatogli nel (...) per visita coniugale, ed in seguito alla scadenza dello stesso nell'(...) del (...), clandestinamente. Sempre nel corso dell'audizione federale, egli ha sostenuto che in patria avrebbe pubblicato diversi articoli critici verso Hamas dapprima con la sua vera identità tramite (...), ed in seguito ad un arresto nel (...), che avrebbe subito a causa di un articolo da lui postato su di un sito web molto conosciuto a I._______, sotto pseudonimo. Tali suoi interventi, sarebbero stati tutti bloccati. Tuttavia, ora pubblicherebbe degli articoli relativi questioni sulla Palestina e la H._______sulla sua pagina (...) e via (...), con la sua reale identità, nonché intratterrebbe ancora delle relazioni con il gruppo politico Fatah. B.c A sostegno delle sue dichiarazioni, l'interessato ha presentato la seguente documentazione: copia del suo passaporto rilasciato dall'autorità palestinese (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 1); copia dell'attestazione del movimento Fatah della gioventù del (...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 2); copia dell'attestazione di Fatah del (...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 3); copia dell'attestazione di appartenenza a Fatah dell'(...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 4); convocazione del (...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 5); convocazione (...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 6); avviso di espulsione da un terreno datato (...) (cfr. atti B16/2 e B17, mezzo di prova n. 7); il certificato di matrimonio originale (cfr. atto B17, mezzo di prova n. 8); la traduzione in tedesco dell'attestazione di Fatah (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 9 e B18/2); la traduzione in tedesco dell'appartenenza a Fatah (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 10 e B18/2); la traduzione in tedesco della convocazione del (...) (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 11 e B18/2); copia di documentazione universitaria attestante le note ricevute, una lettera di raccomandazione del (...) ed il certificato relativo il conseguimento del (...) datato (...) (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 12 e B18/2); nonché una tessera sanitaria (...) (cfr. atto B17, mezzo di prova n. 13 in copia; l'originale si trova pure nell'incarto N [...]). C. Il 17 luglio 2018, su richiesta dell'autorità inferiore, è stato depositato agli atti un rapporto interno della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; denominato "Consulting"), relativo la possibilità di ritornare in L._______ rispettivamente nei territori occupati palestinesi per delle persone di origine palestinese (cfr. atto B21/3). D. La SEM, con decisione del 17 agosto 2018, ritenendo che le allegazioni degli insorgenti non soddisfacessero le condizioni poste agli art. 3 e 7 LAsi, non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, ha respinto le domande d'asilo degli interessanti, pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera. Ha tuttavia concesso ai richiedenti l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Tramite la sentenza D-5377/2018 del 22 novembre 2018, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso interposto dagli insorgenti il 20 settembre 2018 avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore, rinviando gli atti di causa alla SEM per una completa e corretta istruzione e pronuncia di una nuova decisione. Il Tribunale nella predetta sentenza, ha constatato la violazione dell'obbligo della tenuta e corretta gestione dell'incarto da parte della SEM, nonché il diritto di esaminare gli atti nei confronti dei ricorrenti. L'autorità inferiore avrebbe inoltre accertato in modo incompleto alcuni fatti giuridicamente rilevanti per la causa. Conseguentemente, ne sarebbe derivata una violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti, la quale non sarebbe potuta essere sanata in fase ricorsuale dal Tribunale; onde la cassazione della decisione dell'autorità inferiore, per completamento dell'istruzione - prendendo eventualmente in considerazione anche il nuovo mezzo di prova prodotto in copia ed in originale in fase ricorsuale dagli insorgenti, ovvero uno scritto della "(...)" in lingua straniera con copie della busta di spedizione e del giustificativo di spedizione (...) - e nuova decisione. F. Dando seguito alle ingiunzioni contenute nella sentenza testé citata, l'autorità pregressa ha dato accesso agli atti di causa che non avevano dato luogo, a torto, a visione da parte dei ricorrenti ed offerto loro la possibilità di essere sentiti in merito (cfr. atti B33/4 e B34/2), nonché tenuto con l'insorgente un'ulteriore audizione inerente i suoi motivi d'asilo, portante specificamente su alcune sue allegazioni rilasciate precedentemente, in data (...) febbraio 2019 (cfr. atto B36/12; di seguito: verbale 5). Nel corso del medesimo, l'interessato ha in particolare asserito come il padre, a causa della sua appartenenza (del genitore) ad un (...) (...) sarebbe stato arrestato da affiliati di Hamas. Nel corso del medesimo, gli avrebbero proposto di pubblicare un testo in un noto giornale palestinese, nel quale avrebbe rinnegato il figlio, qui richiedente l'asilo. Il padre non avrebbe però acconsentito alla richiesta, lo avrebbero pertanto minacciato e ricondotto in carcere. Ha inoltre specificato che pubblicherebbe dei messaggi in (...), relativi delle critiche all'operato di Hamas o a suoi membri, sia da quando si trova in Svizzera che in precedenza in F._______, con il suo vero nome e sotto il suo profilo pubblico. Inoltre, sarebbe in contatto con alcune personalità e membri di Fatah. A seguito di un suo articolo critico pubblicato circa (...) prima l'audizione inerente una personalità di Hamas, il padre sarebbe stato contattato telefonicamente da parte del predetto movimento, ed avrebbero minacciato la famiglia di ritorsioni se il figlio A._______ non avesse smesso di prenderli in giro. Ma l'interessato, per tutta risposta, non avrebbe cessato di postare i suoi messaggi. A parte ciò, non sarebbe successo null'altro ai suoi famigliari in patria. Ha inoltre rilevato come soltanto in un'occasione avrebbe ricevuto una scarica elettrica da una delle guardie presenti nel carcere (cfr. verbale 5, D50 segg., pag. 8) e che dopo la sua partenza dalla H._______, in un'evenienza avrebbero minacciato la madre al suo domicilio di uccidere il figlio se fosse ritornato (cfr. verbale 5, D54, pag. 9). G. Con scritto dell'8 aprile 2019 (cfr. atto B38/2), per il tramite del loro rappresentante legale, gli interessati hanno segnatamente indicato come a causa del sostegno dato da A._______ alle manifestazioni che sarebbero iniziate nel Paese d'origine il (...), i genitori così come due fratelli del primo sarebbero stati arrestati dalla sicurezza interna di Hamas per costringere il ricorrente a mettere un termine alle sue pubblicazioni a supporto di tali manifestazioni. Il padre ed un fratello dell'interessato sarebbero stati rilasciati, mentre che il fratello minore dell'insorgente sarebbe stato trattenuto in arresto ancora per (...). Inoltre, l'amico N._______, sarebbe stato perseguitato dai servizi di sicurezza di Hamas, in quanto egli avrebbe cospirato con l'interessato e pianificato grandi manifestazioni contro il dominio di Hamas. Alla stessa missiva sono stati annessi i seguenti nuovi documenti: estratto della pagina (...) di A._______ (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 14 e B38/2); l'estratto della comunicazione sulla pagina Internet di A._______ del ceppo famigliare (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 15 e B38/2); nonché un articolo online del (...) del (...) in lingua inglese (cfr. atti B17, mezzo di prova n. 16 e B38/2). I documenti n. 14 e n. 15, sono in seguito stati tradotti, secondo richiesta della SEM, dai ricorrenti (cfr. atti B39/2, B40/1 e B41/3). H. Il (...) è nato il figlio della coppia, C._______, il quale è stato incluso dalla SEM nello statuto dei genitori (cfr. risultanze processuali). I. Con decisione del 23 ottobre 2019, notificata il 31 ottobre 2019 (cfr. atto B46/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo, conseguentemente pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, ma concedendo loro l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. J. Per il tramite del plico raccomandato del 2 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), gli interessati si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale avverso la summenzionata decisione della SEM. Essi hanno concluso, a titolo principale, all'annullamento del provvedimento impugnato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale, essi hanno richiesto che venga loro confermata l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A titolo ancora più eventuale, gli insorgenti hanno postulato il rinvio degli atti di causa alla SEM per un supplemento istruttorio. Contestualmente hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. K. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti, ma a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza. La stessa è stata prodotta tempestivamente dagli insorgenti con scritto del 30 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). L. Il 17 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale un ulteriore scritto, con annesse copie della sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 nonché della decisione della SEM del 13 gennaio 2020, entrambe inerenti il fratello della ricorrente (rispettivamente il cognato del ricorrente) e la sua famiglia (di cui all'incarto SEM N [...]). Nella medesima missiva, gli insorgenti hanno chiesto che la predetta documentazione fosse considerata ai fini della valutazione della loro pratica. M. Con risposta datata 24 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha proposto il respingimento del ricorso, non contenendo a mente sua alcun elemento e/o mezzo si prova nuovi suscettibili di una nuova valutazione e rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata, confermando i medesimi. N. Il Tribunale, con ordinanza del 29 gennaio 2020 ha trasmesso la summenzionata risposta della SEM ai ricorrenti, per conoscenza, pronunciando altresì la chiusura dello scambio degli scritti, su riserva di ulteriori misure istruttorie. O. Per mezzo della decisione del 7 luglio 2020, il (...) ha accolto l'istanza inoltrata dagli interessati circa l'accertamento dei loro dati personali, dando ordine all'Ufficiale dello stato civile di iscrivere negli atti dello stato civile gli stessi, così come indicato nella decisione (cfr. atti di stato civile presenti nell'incarto N [...]). P. Con missiva del 23 febbraio 2021 (data dell'invio: 27 febbraio 2021; cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno richiesto conferma del ricevimento da parte del Tribunale del loro ultimo scritto del 17 gennaio 2020, nonché chiesto informazioni riguardo allo stato del loro procedimento. Il Tribunale ha risposto alle richieste dei medesimi con scritto del 2 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali). Q. Il (...), è nato in Svizzera il figlio degli interessati, D._______, il quale è stato integrato nella decisione della SEM presa nei confronti dei suoi genitori (e del fratello), come comunicato dalla medesima autorità a questi ultimi con scritto del 4 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali nel dossier della SEM N [...]). R. In data 29 ottobre 2021, il Tribunale, su sua richiesta, ha ricevuto da parte della SEM il dossier N [...], relativo il fratello della ricorrente (rispettivamente il cognato del ricorrente) e la famiglia del primo. S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva come, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 23 ottobre 2019 - che vale anche per i figli C._______ e D._______ (cfr. supra lett. I e Q) - e non avendo gli insorgenti contestato specificatamente la pronuncia del loro allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della loro domanda d'asilo. In tal senso, la richiesta eventuale formulata da parte degli insorgenti nel ricorso ai fini del giudizio, ovvero di confermare la pronuncia dell'ammissione provvisoria pronunciata dalla SEM, risulta essere senza oggetto. 4. 4.1 Nella sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili le dichiarazioni esposte dall'insorgente in merito al movimento "(...)", in quanto in primo luogo tali sue affermazioni sarebbero apparse soltanto nel corso della seconda audizione, non essendo invece in alcun modo palesatesi durante il verbale del primo colloquio. In secondo luogo, inconsistenti sarebbero sia le sue affermazioni circa il fatto che sarebbe stato identificato da Hamas quale mente dietro il movimento succitato, come pure di essere considerato una (...) a causa delle circostanze del suo espatrio dalla H._______. Neppure la convocazione del (...) sarebbe atta a sostenere i suoi asserti, in quanto in particolare non menzionerebbe in alcun modo le ragioni dell'invito a presentarsi presso gli uffici di Hamas. Proseguendo nell'analisi, l'autorità pregressa ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente pure irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Segnatamente, circa i maltrattamenti che egli avrebbe subito tra il (...) ed il (...) del (...), gli stessi non avrebbero raggiunto un'intensità tale da impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese d'origine. Egli sarebbe peraltro espatriato non a causa degli stessi, bensì a seguito dell'arresto dell'amico avvenuto nel (...) del (...). Altresì, dalle sue stesse dichiarazioni emergerebbe come i suoi famigliari vivano tuttora nella H._______ ed ivi egli ha comunque potuto vivere una vita degna, conseguendo un diploma universitario ed in seguito lavorando fino a qualche settimana prima l'espatrio. Anche le sue affermazioni circa l'impedimento di lasciare la H._______ avvenuto nel (...) del (...), si esaurirebbero in mere dichiarazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto. Il fatto che il visto di uscita sia stato annullato, potrebbe difatti essere riconducibile a qualsivoglia altro motivo. Per quanto attiene le sue pubblicazioni, le stesse sarebbero avvenute in modo irregolare e non raggiungerebbero una vasta platea di persone. Oltretutto egli non svolgerebbe alcun'altra attività politica di rilievo e vista l'inverosimiglianza di essere stato nel mirino di Hamas al momento dell'espatrio, l'autorità inferiore ha ritenuto che con le predette pubblicazioni l'interessato non si sarebbe esposto a tal punto da essere percepito da parte di Hamas come una minaccia per il sistema politico. Anche le conseguenze che avrebbero subito i suoi parenti, sarebbero delle semplici affermazioni di parte, e comunque nulla lascerebbe intendere che esse siano effettivamente collegate alle sue attività su (...). Nemmeno le relazioni che egli intratterrebbe dalla Svizzera con altri membri di Fatah, sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. Concernente le affermazioni dell'interessata, la SEM ha ritenuto come le minacce subite dal padre ed i sequestri ai danni del fratello e del cugino, come pure il tentativo di sequestro nei suoi confronti, sarebbero stati mossi da mere motivazioni economiche. Pertanto non rientrerebbero nei motivi ex art. 3 LAsi e non sarebbero pertanto pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha constatato come neppure sia rilevante per l'asilo lo scritto presentato e datato (...), attestante il fatto che ella non potrebbe soggiornare nei territori palestinesi, poiché priva di un numero nazionale. Da ultimo, in applicazione del principio dell'unità della famiglia, l'autorità inferiore ha respinto anche la domanda d'asilo del figlio C._______. 4.2 Nel loro memoriale ricorsuale, gli insorgenti indicano dapprima come la verosimiglianza e la coerenza delle allegazioni di A._______ vadano considerate, a differenza di come le avrebbe analizzate la SEM, dal punto di vista globale, tenendo conto, nel complesso, della situazione in cui avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine, di costante timore per la sua vita e la sua incolumità fisica. In primo luogo, al contrario di quanto contenuto nel provvedimento querelato, le sue asserzioni circa il fatto che egli sarebbe stato identificato e quindi pure ricercato dalle autorità di Hamas in ragione del ruolo da lui svolto nell'ambito del movimento "(...)", sarebbero da ritenere veritiere. Invero, nel corso dell'audizione sulle generalità egli sarebbe stato molto sintetico riguardo ai suoi motivi d'asilo, pensando che la sede corretta per esporli in modo completo fosse quella dell'audizione sui motivi d'asilo. In tal senso, anche il Tribunale concorderebbe nel ritenere che vada dato minimo valore probatorio a quanto dichiarato nel corso della prima audizione. Oltracciò, sarebbe perfettamente in accordo con la normale logica dell'agire che la sua famiglia gli abbia raccontato delle circostanze successe a I._______ soltanto dopo il suo arrivo in Svizzera e ciò per non creargli ulteriori preoccupazioni oltre al viaggio. Anche le sue dichiarazioni relative la sua identificazione da parte di Hamas come mente del movimento succitato, sarebbero verosimili. Ciò tenendo conto che la procedura d'asilo non prevedrebbe che ogni affermazione sia provata in modo incontrovertibile, e vista la convocazione del (...) prodotta. Gli insorgenti successivamente, ritengono come le allegazioni di A._______ siano, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche rilevanti in materia d'asilo. Sarebbe difatti scorretto ritenere come gli atteggiamenti persecutori da lui subiti non abbiano raggiunto un'intensità sufficiente. Egli sarebbe difatti stato arrestato a più riprese da uomini di Hamas, in un crescendo di tensione, finché, dopo l'arresto dell'amico, sarebbe stato costretto a partire. Nella decisione sindacata, non verrebbe poi considerata una circostanza ovvia in relazione alle sue pubblicazioni su (...), ovvero che poche persone reagirebbero ai suoi messaggi per timore di incorrere a loro volta in atti persecutori. Inoltre, il suo profilo sarebbe pubblico e quindi accessibile a tutti, ed anche se non potrebbe verificare il numero di visualizzazioni, raggiungerebbe una platea di quasi (...) persone registrate come "(...)". In ogni caso, ai sensi della LAsi, sarebbe comunque rifugiato anche chi si sottrarrebbe ad una pressione psichica divenuta insopportabile. Alla luce degli elementi precedenti, i ricorrenti concludono come la decisione avversata si fonderebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle allegazioni dell'interessato, che non sarebbero state analizzate dalla SEM nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica vigente nel loro Paese d'origine. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell'11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). 5.4 Se v'è certamente luogo di ammettere che le dichiarazioni presentate nel contesto della prima audizione in un CRP, effettuata ai sensi del vecchio art. 26 cpv. 2 LAsi, non hanno che un valore probatorio ristretto e che non si possa esigere dal richiedente, già in tale occasione, che esponga tutti i suoi motivi d'asilo; al contrario si è in diritto di attendere dal medesimo un esposto concordante dei fatti che portino su dei punti essenziali dei suoi motivi d'asilo in rapporto ad allegazioni presentate ulteriormente in audizione federale (cfr. nello stesso senso ad esempio le sentenze D-7090/2018 consid. 7.2; D-3934/2019 del 17 marzo 2021 consid. 7.1.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).
6. Nel caso in parola, l'insorgente si è prevalso soltanto al momento dell'audizione federale, di alcuni fatti rilevanti inerenti i suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli anche in modo incoerente, ed a tratti con dichiarazioni in merito vaghe ed illogiche. 6.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile come gli eventi scatenanti il suo espatrio nel (...) - ovvero l'arresto di un amico che avrebbe fatto parte del movimento "(...)" (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D147 segg., pag. 17), come pure le ricerche che sarebbero avvenute in seguito nei suoi confronti e le accuse a lui mosse da parte delle forze di sicurezza di Hamas (cfr. verbale 4, D91 seg., pag. 10; D152 segg., pag. 17 seg.) - se fossero effettivamente successi in concreto, non siano neppure stati accennati dall'insorgente durante la prima audizione. Egli infatti, in tale occasione, ha ricondotto i suoi motivi d'asilo unicamente alla sua appartenenza al Fatah, ed alle attività che avrebbe compiuto per lo stesso movimento, circostanze che lo avrebbero condotto a diversi arresti e detenzioni tra il (...) ed il (...) da parte di Hamas (cfr. verbale 3, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). Del fatto invece che il suo amico fosse stato arrestato poco prima della sua partenza dal Paese d'origine, come pure della sua appartenenza al movimento "(...)", che secondo le sue stesse dichiarazioni non aveva inoltre alcuna connessione con Fatah (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), eventi che invece nella seconda audizione ha posto come motivi alla base del suo convincimento per espatriare, non se ne trova in modo sorprendente alcun accenno nel primo verbale. Ciò, a differenza di quanto parrebbe sostenere implicitamente il ricorrente nel suo ricorso. In tale contesto, non risulta convincente la giustificazione addotta dall'insorgente sia in corso d'audizione federale che nel ricorso, che avrebbe narrato di tali eventi soltanto nella seconda audizione, in quanto in precedenza non ne sarebbe stato a conoscenza. Difatti, tali suoi asserti risultano in contrasto con quanto affermato nel corso della successiva audizione, ovvero che al momento della sua partenza dal domicilio famigliare, sarebbe stato lui a rivelare al padre che l'amico J_______. era stato arrestato, come pure che il movimento sarebbe stato scoperto ed egli temeva per la sua vita in quanto era sicuro che J._______. avrebbe sotto tortura fatto il suo nome (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). All'interno poi della medesima prima audizione federale, il ricorrente ha in un primo tempo allegato come avrebbe appreso della tortura dell'amico e della rivelazione del suo nome da parte dello stesso ad Hamas, soltanto in Svizzera (cfr. verbale 4, D91, pag. 10); allorché invece in un secondo tempo, ha lasciato intendere come tali informazioni gliele avrebbe rivelate già al momento della partenza dal Paese d'origine, un suo amico (cfr. verbale 4, D147 segg., pag. 17). Inoltre, l'insorgente è incorso in un'altra importante incoerenza nella seconda audizione. Se dapprima ha difatti rivelato come il movimento succitato avrebbe organizzato delle manifestazioni pacifiche per condurre Hamas a (...), ed altresì che Hamas avrebbe detestato tale movimento di cui tutti parlavano (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D135 seg., pag. 15); poco dopo sorprendentemente egli si focalizza su di un'unica manifestazione che avrebbe dovuto tenersi il (...), per infine asserire come la stessa in definitiva non sarebbe mai stata concretamente realizzata; né narrando di alcuna ulteriore azione in tal senso (cfr. verbale 4, D137 segg., pag. 15 segg.). Appare inoltre poco plausibile che un movimento che avrebbe iniziato a prendere vita unicamente quale idea nel (...) del (...) da un gruppo studentesco, e non essendosi fra l'altro mai concretizzato con alcuna azione, sia in poco più di (...), con il solo passaparola, divenuto così famoso all'interno della popolazione da addirittura essere vista quale minaccia da Hamas per la propria stabilità politica (cfr. verbale 4, D135 segg., pag. 15 seg.). Altresì non risulta credibile come, se effettivamente già nel corso del (...) giorno d'arresto l'amico J._______. avrebbe fornito il nome del ricorrente ad Hamas, dicendo fosse il responsabile di tutto per tale movimento (cfr. verbale 4, D147, D149 e D151, pag. 17), come pure che tale organismo fosse così inviso ad Hamas, la polizia interna di quest'ultima non l'abbia ricercato immantinente al suo domicilio, lasciandogli anzi il tempo di organizzare la sua fuga, anche per il tramite del padre, convocandolo invece soltanto a partire dal (...) di (...) (cfr. verbale 4, D91, pag. 10). 6.2 Riassumendo, se d'un canto la sua appartenenza al movimento "(...)" e le ricerche susseguenti da parte di Hamas nei suoi confronti, siano già messe fortemente in dubbio dal fatto che siano apparse soltanto nel corso della seconda audizione, malgrado fossero degli elementi essenziali della narrazione dell'insorgente circa i motivi d'asilo che lo avrebbero condotto all'espatrio, senza alcuna ragione o motivo valido che possa giustificare la loro tardività. D'altra parte tale conclusione è maggiormente supportata dalle diverse incoerenze, vaghezze ed illogicità, disseminate nei suoi asserti. 6.3 Non soccorrono la credibilità di tali affermazioni, nemmeno i mezzi di prova presentati dall'insorgente. Per quanto attiene la copia dell'attestazione del movimento Fatah della gioventù del (...) (cfr. mezzi di prova n. 2 e n. 9; verbale 4, D159, pag. 18), la stessa risulta certificare unicamente l'appartenenza del medesimo al suddetto movimento, che non è peraltro posta in discussione dal Tribunale, ma non è atto a sostenere in alcun modo gli asserti dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. Concernente poi la copia dell'attestazione di Fatah del (...) (cfr. mezzo di prova n. 3 e n. 10; verbale 4, D160, pag. 18 seg.), oltreché essere stata presentata soltanto in fotocopia, e quindi avendo già di per sé un valore probatorio minore, in quanto non si può escludere che la stessa sia stata manipolata e falsificata, non potendone verificare l'autenticità; la stessa appare essere un documento redatto per pura compiacenza ed ai fini della causa. Ciò in quanto non soltanto è stato stabilito su richiesta dell'insorgente e datata a poco prima del suo arrivo in Svizzera, e quindi non si esclude che sia stato lo stesso ricorrente ad indicare il contenuto della medesima, ma contiene anche delle incoerenze rispetto agli asserti dell'insorgente. In particolare, in tale scritto è indicato che i servizi di sicurezza di Hamas gli avrebbero impedito più volte di viaggiare, allorché nelle audizioni, egli ha riportato soltanto di un'occasione dove egli sarebbe stato impedito di viaggiare (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7). Inoltre riporta come non soltanto il ricorrente sarebbe un membro attivo di Fatah, ma pure lavorerebbe come (...), evenienza quest'ultima che all'evidenza egli non può più esercitare dal suo espatrio, e che risulta peraltro discrepante con gli asserti dell'insorgente che, dal suo espatrio pubblicherebbe unicamente degli articoli critici sulla sua pagina (...) e sarebbe in contatto con alcune persone appartenenti al movimento Fatah (cfr. verbale 4, D101 seg., pag. 11; D156 segg., pag. 18; verbale 5, D19 segg., pag. 4 segg.). Proseguendo nell'analisi, per la copia dell'attestazione di appartenenza dell'(...) (cfr. mezzo di prova n. 4; verbale 4, D162, pag. 19), che sarebbe stata rilasciata all'insorgente dal movimento di Fatah, oltreché valere in questo contesto quanto già sopra rimarcato per il documento presentato soltanto quale fotocopia, appare stridere fortemente con le medesime affermazioni dell'insorgente. Invero, se in tale attestazione si certifica come il ricorrente avrebbe fatto parte del movimento "(...)", d'altro canto tale asserto non appare assurgere ad alcun elemento probante, in quanto è lo stesso ricorrente che ha dichiarato come Fatah ed il movimento succitato non avessero fra loro alcun legame (cfr. verbale 4, D178, pag. 21), e di convesso non può essere riconosciuta alcuna legittimità ad una certificazione con tale contenuto da parte del movimento Fatah. Per quanto concerne infine la convocazione datata (...) (cfr. mezzi di prova n. 5 e n. 11; verbale 4, D163, pag. 19), come a ragione già rimarcato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, la stessa anche fosse ritenuta la sua originalità, non proverebbe in alcun modo la veridicità delle allegazioni del ricorrente, in quanto non se ne deduce dal suo contenuto in alcun modo il motivo di tale convocazione. Peraltro l'insorgente in merito non ha apportato, oltre che delle generiche asserzioni, alcun elemento concreto che renda credibile che tale convocazione sia autentica, per esempio mancando totalmente il contesto in cui la stessa sarebbe stata recapitata. Neppure con il presente ricorso l'insorgente ha aggiunto qualsivoglia ulteriore elemento in proposito, malgrado ne avesse avuto a più riprese la possibilità anche vista la precedente procedura ricorsuale, ciò che supporta ancora maggiormente la conclusione che tale convocazione non sia autentica. 6.4 Ne discende quindi, che le allegazioni dell'insorgente legate al movimento "(...)" ed alle susseguenti ricerche da parte di uomini di Hamas al suo domicilio, come pure di convesso gli arresti e le problematiche che i suoi famigliari avrebbero incorso per tali motivi a causa sua, non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
7. Non vanno inoltre oltre delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto, le sue affermazioni circa le quali egli sarebbe stato identificato da Hamas come un (...) di M._______ (cfr. verbale 4, D91, pag. 10; D152, pag. 17). Invero appare quanto mai sorprendente che il solo fatto che egli non sarebbe risultato registrato all'uscita dal passaggio di K._______, abbia portato la polizia interna di Hamas a credere che lui fosse passato dal passaggio situato invece a O._______(cfr. verbale 4, D152, pag. 17), dove dalle sue stesse allegazioni passerebbero unicamente i (...) (cfr. verbale 4, D152, pag. 17 seg.) o ancora, incoerentemente, che il passaggio di K._______ fosse l'unico posto dove si potesse passare, anche quale (...) (cfr. verbale 5, D38, pag. 6), ed a giungere quindi all'evidenza che egli sia un (...) di M._______ (cfr. verbale 4, D91, pag. 10 e D152, pag. 17 seg.). Stesso discorso vale anche per quanto concerne le affermazioni dell'insorgente riguardo al fatto che le autorità di Hamas avrebbero trovato delle prove che egli volesse ribaltare il regime come pure che ricevesse degli aiuti da partiti stranieri, in base alla documentazione che avrebbero trovato sul suo computer (cfr. verbale 4, D92, pag. 10). Le stesse asserzioni risultano difatti essere inconsistenti, non suffragate da alcun elemento concreto e dettagliato. Anzi, del computer che avrebbero sequestrato al suo domicilio degli agenti di Hamas (cfr. verbale 4, D92, pag. 10), non se ne trova in un primo tempo alcuna menzione da parte del ricorrente, avendo allegato quest'ultimo esclusivamente che avrebbero preso dal suo domicilio dei documenti e dei libri (cfr. verbale 4, D91, pag. 10). Inoltre, lui stesso ha ammesso trattarsi di mere accuse non suffragate da alcun elemento concreto, in quanto nel computer si sarebbero trovate unicamente delle bozze di comunicati che il movimento intendeva distribuire (cfr. verbale 4, D154, pag. 18). Tali ultimi elementi, risultano suffragare maggiormente la conclusione di mancanza di credibilità delle allegazioni dell'insorgente in rapporto alle accuse mosse nei suoi confronti da agenti di Hamas. Alla luce di quanto sopra, anche tali dichiarazioni del ricorrente risultano pertanto inverosimili in relazione all'art. 7 LAsi.
8. Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene inoltre che l'autorità inferiore non abbia valutato rettamente l'intensità dei pregiudizi da lui subiti a causa di Hamas in patria, che lo avrebbero condotto, in un crescendo di tensione, all'espatrio, anche in relazione alla pressione psicologica divenuta insopportabile alla quale egli si sarebbe così sottratto. 8.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.2 In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8.3 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 9. 9.1 Ora, tornando al caso di specie, il Tribunale rileva dapprima come seppure gli arresti ed incarcerazioni che l'insorgente avrebbe subito in patria da parte di agenti di Hamas dal (...) fino al (...), per la sua appartenenza a Fatah, risultino per lo più credibili - essendo però osservato come si possa dubitare quanto all'intensità dei pregiudizi subiti durante le incarcerazioni (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.) dove il ricorrente asserisce di essere stato sottoposto più volte ad elettroshock, quando invece in un verbale successivo, ha rivelato essersi invero trattato di un'unica occasione (cfr. verbale 5, D50 segg., pag. 8) e della loro quantità (dapprima parla di più di una decina di arresti, cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; ed in seguito di più di una ventina, cfr. verbale 4, D103 seg., pag. 11 seg.), a causa delle incoerenze presenti nelle allegazioni dell'insorgente in proposito - in quanto egli li ha descritti in modo sufficientemente dettagliato e concreto, con degli elementi reali e plausibili (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7 seg.; verbale 4, D93 segg., pag. 11; D117 segg., pag. 13 seg.; verbale 5, D45 segg., pag. 7 segg.). Ciò che, dal profilo soggettivo, può effettivamente condurre l'insorgente a temere, di poter subire, in caso di rientro in patria, dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi. Tuttavia, alla stessa stregua della conclusione presente nella decisione avversata, pur non volendo sminuire l'entità di tali avvenimenti, agli occhi del Tribunale gli stessi pregiudizi, dal profilo oggettivo, non risultano aver raggiunto un'intensità tale da far apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi per il ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Invero, salvo che per l'incarcerazione di (...) che avrebbe subito nel (...), l'insorgente è sempre stato detenuto soltanto per (...) dalle forze di sicurezza di Hamas, e liberato ogni volta, senza mai aprire nei suoi confronti alcun procedimento penale, facendogli unicamente sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnava a non commettere più azioni pregiudizievoli nei confronti di Hamas (cfr. verbale 4, D122, pag. 13 seg.; D129, pag. 14). Interrogato sul perché quest'ultimo movimento non avrebbe agito in modo più incisivo nei suoi confronti, è lo stesso insorgente che ha peraltro dichiarato come egli non avrebbe raggiunto un grado di pericolosità tale da giustificare un loro agire in tal senso, ma che lo avrebbe raggiunto invece dopo la sua partecipazione al movimento "(...)" (cfr. verbale 4, D128, pag. 14). Allegazioni dell'insorgente che supportano la conclusione nel senso che egli abbia lasciato il suo Paese d'origine non tanto a causa delle problematiche che avrebbe subito fino al (...) in patria da parte di Hamas, come proposto nel ricorso dall'insorgente, bensì per il timore di patire dei pregiudizi dalla sua affiliazione al suddetto movimento, che però non è stato ritenuto verosimile (cfr. supra consid. 6). Esito che viene maggiormente confermato dalle circostanze che l'insorgente abbia potuto studiare fino all'università a I._______, conseguendo un diploma in (...), si sarebbe sposato (cfr. verbale 4, D15 segg., pag. 3), nonché avrebbe lavorato fino a poche (...) prima l'espatrio, in una (...) (cfr. verbale 3, p.to 1.17.04 seg., pag. 4). Elementi che fanno propendere per una vita quotidiana normale dell'insorgente, vissuta senza particolari timori da parte sua. D'altro canto, anche fosse ritenuta un'intensità sufficiente dei pregiudizi subiti dall'insorgente negli anni dal (...) al (...) - in quanto nell'ultimo arresto del (...) la stessa possa ritenersi esclusa, viste le allegazioni proposte in merito dall'insorgente (cfr. verbale 4, D123, pag. 14) - non potrebbero comunque essere posti in relazione temporale e materiale con l'espatrio avvenuto nel (...). Invero, d'un lato, dato che gli eventi che avrebbero deciso infine il ricorrente all'espatrio, sono stati ritenuti inverosimili, non si spiega un'attesa di (...) mesi dall'ultimo arresto - nel quale non avrebbe peraltro subito dei pregiudizi significativi come già sopra osservato - prima dell'espatrio, ed a distanza di più di (...) dopo il primo tentativo d'espatrio. La sola evenienza da lui dichiarata che egli fosse stato impedito di lasciare il suo Paese d'origine ad (...), in quanto avrebbe appreso di un divieto da parte di Hamas di lasciare il territorio palestinese (cfr. verbale 4, D76 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D39 segg., pag. 7), difatti non risulta convincente. Sorprende proprio che, se realmente il ricorrente avesse ricevuto un divieto d'uscita da parte di Hamas, gli agenti stessi di tale movimento gli abbiano restituito senza alcuna conseguenza tangibile il suo passaporto, che peraltro si sarebbe già procurato nel (...) (cfr. verbale 4, D8, pag. 3) e quindi non potendo escludere altri suoi tentativi d'espatrio. In tal senso, la spiegazione fornita dall'insorgente (cfr. verbale 4, D83, pag. 9), appare essere insostenibile. Come denotato poi a ragione dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il suo permesso di uscita da I._______ fosse stato in seguito annullato - non essendo tra l'altro possibile poter escludere l'evenienza che tale timbro non sia autentico, in quanto trattandosi peraltro di un documento presentato soltanto in copia, risulta essere facilmente apponibile e falsificabile - può infatti essere riconducibile ad una panoplia di motivi differenti, che in mancanza di elementi concreti e dettagliati in proposito da parte dell'insorgente, il Tribunale non è tenuto a vagliare. Le problematiche che l'insorgente avrebbe incorso fino al (...) con Hamas, non risultano essere peraltro il motivo per il quale l'insorgente ha deciso di espatriare da ultimo. Egli ha difatti ricondotto l'organizzazione della sua partenza dal paese d'origine da parte del padre, esclusivamente a causa degli eventi che sarebbero incorsi nel (...) e legati al movimento di cui avrebbe fatto parte (cfr. verbale 5, D42, pag. 7). Motivi che però sono già stati ritenuti inverosimili dal Tribunale (cfr. supra consid. 6). Pertanto, alla luce degli elementi testé citati, la tesi presentata dall'insorgente con il ricorso di aver subito una pressione psichica insopportabile che lo avrebbe indotto all'espatrio, risulta essere infondata. Per il resto, la convocazione dell'(...) prodotta all'incarto (cfr. mezzo di prova n. 6; verbale 4, D164 segg., pag. 19 seg.), non è in grado di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione. 9.2 Da ultimo, neppure le pubblicazioni che il ricorrente avrebbe postato in (...), criticando la situazione presente nel suo Paese d'origine e l'operato di Hamas allorché si trovava ancora in patria, risultano essere di qualche rilevanza ai sensi dell'asilo. È il medesimo interessato che difatti ha addotto che, dopo l'arresto subito nel (...), non avrebbe più pubblicato con la sua vera identità, ma sotto pseudonimo, ed i suoi articoli sarebbero sempre stati bloccati sul nascere (cfr. verbale 4, D94 segg., pag. 11). Non v'è quindi alcun elemento concreto all'incarto che faccia presagire che il ricorrente sia entrato per le sue pubblicazioni successive al (...) nel mirino delle autorità di Hamas. Un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, per le stesse, può essere quindi senz'altro escluso, non essendo più di alcuna attualità.
10. Alla luce delle considerazioni sopra esplicate, lo scrivente Tribunale ritiene quindi, in una valutazione d'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente così come proposto dal ricorrente nel gravame, che a ragione la SEM ha considerato complessivamente le allegazioni del predetto come in parte inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, ed in parte irrilevanti ex art. 3 LAsi. Ciò posto, non risulta pertanto necessario esaminare se le asserzioni dell'insorgente riguardo alle problematiche che avrebbero avuto i suoi famigliari nel Paese d'origine a causa sua siano o meno verosimili, in quanto in ogni caso i problemi da lui addotti ed alla base del suo espatrio non risultano essere credibili e pertinenti ai sensi dell'asilo.
11. Per quanto attiene i motivi d'asilo della ricorrente, onde evitare inutili ripetizioni, e non avendo gli insorgenti proposto alcuna censura od osservazione in merito nel loro gravame, il Tribunale ritiene di poter rinviare per gli stessi ed i mezzi di prova presentati in tale contesto, all'argomentazione e conclusione esposta nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, in quanto la stessa risulta essere sufficientemente completa e dettagliata (cfr. p.to 3, pag. 7 della decisione avversata). A titolo abbondanziale, la situazione vigente nella H._______, nonché quella riconducibile al contesto (...) (cfr. verbale 2, D104 seg., pag. 12; D116, pag. 13) esulano all'evidenza dai motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti, i motivi di fuga risultanti da una guerra o da violenza generalizzata, ai quali ogni persona può essere confrontata, non sono, di per sé, determinanti in materia d'asilo, nella misura in cui non sono dettati da una volontà di persecuzione mirata in ragione di uno dei motivi enunciati esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7).
12. Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti in corso di procedura, sia riguardanti il loro matrimonio, che le loro identità, nonché il percorso accademico dell'insorgente ed il suo soggiorno (...) (cfr. mezzo di prova n. 13), circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale, non risultano all'evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità e della pertinenza delle asserzioni riguardo i loro motivi d'asilo. In relazione poi alla sentenza del Tribunale D-1079/2018 ed alla decisione positiva della SEM del 13 gennaio 2020 circa il fratello della ricorrente e la sua famiglia, al di là di una generica richiesta al Tribunale di prenderle in considerazione da parte degli insorgenti (cfr. risultanze processuali: scritto del 17 gennaio 2020 dei ricorrenti), gli stessi non spiegano in alcun modo i motivi che dovrebbero comportare un'uguale valutazione rispetto alle pregresse nel loro caso specifico. Per di più, dal carteggio degli atti del fratello e dei suoi congiunti (N [...]), si evince come i motivi del loro espatrio risultano differenziarsi oggettivamente da quelli del fratello della ricorrente (rispettivamente cognato del ricorrente) e della sua famiglia. Per il che, essi non possono prevalersi a ragione di una trattazione analoga del loro caso con quello dei membri famigliari succitati.
13. Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 14. 14.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato - e di convesso e per suo tramite quindi anche la moglie ed i figli - all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione delle pubblicazioni tramite (...) e dei contatti che ancora intratterrebbe con appartenenti a Fatah dalla Svizzera. 14.2 Invero, a colui che è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento successivo viene riconosciuta unicamente la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; l'asilo non è contemplato (art. 54 LAsi; DTAF 2009/28 consid. 7.1). Si tratta segnatamente dei casi in cui il timore fondato di persecuzioni future è riconducibile all'espatrio illegale dal Paese d'origine («Republikflucht»), al deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure ad attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). 14.3 Nella presente disamina, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Invero, seppure alcuni messaggi postati sul suo profilo (...) (cfr. mezzo di prova n. 14 e scritto degli insorgenti alla SEM del 22 maggio 2019, cfr. atto B41/3), peraltro tale sua attività effettuata in modo piuttosto discontinuo e dilatato nel tempo, possano contenere un certo grado di critica nei confronti dell'operato di Hamas o di alcune personalità, egli non rende in alcun modo credibile che tali circostanze sarebbero venute a conoscenza di Hamas, nemmeno con le asserzioni generiche e non supportate da elementi concreti contenute nel ricorso. Invero, le sue allegazioni circa i presunti arresti e minacce rivolte verso i suoi famigliari a causa della pubblicazione dei suoi messaggi (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5; D19 segg., pag. 4; atto B38/2), risultano d'acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni; cfr. nello stesso senso anche le sentenze del Tribunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4) e di quantomeno dubbiosa tempistica, essendo apparse soltanto dopo la conclusione della prima procedura ricorsuale (cfr. verbale 5, D27 segg., pag. 5 e atto B38/2), e non più reiterate nel corso della presente. Tale conclusione è maggiormente suffragata dal fatto che appare poco credibile che l'insorgente, se veramente fosse stato a conoscenza di essere entrato nel mirino di Hamas, rispettivamente che membri della sua famiglia fossero stati incarcerati e minacciati a causa delle sue pubblicazioni, abbia continuato ad esporre questi ultimi con il suo comportamento ad un possibile perseguimento, senza per lo meno adottare delle misure per scongiurarlo, come pubblicando anonimamente; procedere che avrebbe peraltro già intrapreso in patria onde proprio evitare ulteriori persecuzioni da parte di Hamas. Difatti egli, al momento della pubblicazione dei messaggi prodotti quali mezzi di prova, soggiornava e soggiorna tutt'ora in Svizzera; allorché invece alcuni dei suoi membri famigliari, risiederebbero tutt'ora nella H._______. Non si arriva a conclusione differente neppure dalla presa in considerazione dell'estratto della comunicazione del ceppo famigliare (cfr. mezzo di prova n. 15), il quale non è atto in alcun modo a supportare la sua tesi che Hamas lo perseguiterebbe in futuro e perseguiterebbe la sua famiglia a causa delle sue pubblicazioni mediatiche. Non soccorre in tal senso le tesi dell'insorgente neppure l'articolo del (...) presentato, in quanto malgrado vi sarebbe citato un suo amico J._______., evenienza quest'ultima che se anche venisse ritenuta verosimile, non proverebbe in alcun modo né che il ricorrente al momento dei fatti riportati fosse in contatto con quest'ultimo, né che abbia partecipato in modo attivo agli stessi e che per questo sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine. Anche per quanto concerne le sue allegate relazioni con persone appartenenti al movimento Fatah da quando si trova in Svizzera, egli non ha apportato alcun elemento concreto a dimostrazione delle stesse, né men che meno che le medesime siano venute a conoscenza della polizia interna di Hamas, e che per questo egli sia entrato nel mirino della stessa per tale unico motivo così come neppure l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ex art. 3 LAsi. 14.4 Ne discende quindi che i ricorrenti non hanno apportato alcun indizio reale, concreto e circostanziato, circa un timore fondato quanto al rischio di poter subire degli atti persecutori successivi, nel caso di un loro rimpatrio, e tali da ammettere l'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga in virtù dell'art. 54 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
15. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo ai ricorrenti. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale, né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 13 dicembre 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: