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D-364/2019

D-364/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia (...), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) settembre 2017, il richiedente asilo è stato sentito nell'ambito di un primo verbale sulle generalità (cfr. atto A6/15; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) settembre 2018 con il medesimo si è tenuta un'audizione sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A16/13; di seguito: verbale 2). Nel corso dei precitati, l'interessato ha, per quanto qui di rilievo, sostenuto di essere originario di B._______, situata nel distretto di C._______ (D._______), provincia di E._______ (nel [...] dell'Afghanistan) - ove risiederebbero ancora anche tutti i suoi famigliari - ma con ultimo domicilio nel Paese d'origine a F._______, nella provincia omonima, situata nel distretto di G._______ (detta anche H._______; I._______ o J._______), in una caserma militare, in quanto avrebbe intrapreso la carriera militare. Egli difatti avrebbe iniziato gli studi all'Accademia militare di K._______ nel periodo (...), ed a seguito di un corso di (...) dove gli avrebbero rilasciato delle informazioni riguardo i nemici (corso denominato: "[...]"), sarebbe stato promosso quale (...), e mandato in servizio nella zona di H._______, capoluogo della provincia di F._______. Egli si sarebbe occupato di raccogliere le informazioni sul terreno riguardo al nemico. In alcune occasioni si sarebbe recato anche a L._______, per rifornire l'esercito del necessario, come pure nel distretto di M._______ (conosciuto come "N._______", situato sempre nella provincia di F._______), per svolgere dei controlli. Nel (...) (secondo il calendario persiano; equivalente al periodo [...] nel calendario gregoriano), mentre lui con altri colleghi stavano rientrando a bordo di (...) pick-up dopo aver raccolto delle informazioni, sarebbero stati presi di mira da spari provenienti da sopra le montagne, sfuggendo tuttavia all'attacco. Non avrebbe visto di chi si trattava, ma egli avrebbe attribuito la stessa azione ai talebani. Un secondo episodio sarebbe avvenuto nell'(...) del (...) (secondo il calendario persiano; secondo il calendario gregoriano equivalente agli anni [...]), allorché, sempre in (...) fuoristrada sarebbe rientrato con il collega O._______, da un suo incarico informativo, verso la sua base a H._______. Anche in tale occasione sarebbero stati attaccati ed anche loro avrebbero risposto agli spari, che sarebbero provenuti da persone che non erano visibili da un villaggio vicino, ove vi erano dei giardini. Avrebbero combattuto per (...) o (...) minuti, ma dopo che uno dei soldati che si trovava sulla torretta di uno dei mezzi sarebbe stato colpito ai (...) da una pallottola, avrebbero deciso di allontanarsi dal posto, conducendo il ferito in una clinica privata. Nel (...) o (...) mese del (...) (secondo il calendario persiano; corrispondente al [...] del [...] nel calendario gregoriano), mentre era di rientro da una missione informativa con il collega P._______, la macchina di quest'ultimo che lo precedeva, sarebbe stata colpita da una mina controllata a distanza. Il collega e l'autista del mezzo sarebbero rimasti feriti. Da un posto di polizia vicino sarebbero giunti in loro soccorso e dalla sua base sarebbe stato inviato un gruppo di ingegneri che avrebbe potuto stabilire di che mina si trattava, ma non si sarebbe saputo chi avrebbe piazzato la bomba. A seguito di tale episodio, come pure dei due precedenti, egli avrebbe dovuto stilare dei rapporti sull'accaduto per i suoi superiori, come pure avrebbe richiesto tramite lettera a questi ultimi di aumentare il numero del personale oppure di creare più postazioni, per evitare che accadessero tali attacchi. Poiché anche all'ultima sua richiesta gli avrebbero negato quanto domandato, egli avrebbe lasciato illegalmente l'Afghanistan nel (...) mese del (...) (secondo il calendario persiano; nel calendario gregoriano corrispondente al [...] del [...]; cfr. verbale 2, D53 seg., pag. 7), rispettivamente nel mese di (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 6; corrispondente secondo il calendario gregoriano al mese di [...] o [...] del [...]), per non imbattersi in rischi maggiori di quanti fino ad allora corsi. Dopo aver soggiornato a K._______ per (...) o (...) giorni, sarebbe espatriato in direzione dell'Q._______. Nel corso della seconda audizione, egli ha riferito di non aver avvisato i suoi superiori che avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, ed in caso di un suo rientro in Afghanistan, egli teme di dover pagare una certa cifra e di finire in carcere per aver abbandonato senza permesso l'esercito (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 9 seg.; D86, pag. 11). Dopo il suo espatrio, avrebbe appreso che il suo amico O._______ sarebbe rimasto ucciso in uno scontro con i talebani (cfr. verbale 2, D81 segg., pag. 10). A supporto delle sue asserzioni (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.; D81 segg., pag. 10), l'interessato ha depositato agli atti: la sua tazkira originale (cfr. atto A14/1), il certificato del corso "(...)" (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 1); il diploma dell'accademia militare (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 2); la tessera della banca "(...)" a nome di R._______ (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 3); un libretto informativo riguardante le direttive interne dell'esercito afghano (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 4); un secondo libretto informativo dell'esercito afghano (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 5); due fotografie della tessera di riconoscimento dell'esercito a nome di R._______, rilasciata il (...) (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 6); una fotografia della tessera di ricevimento dell'arma di ordinanza "(...)" (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 7); una fotografia di uno scritto del loro (...) datato (...) (secondo il calendario persiano; cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 8); nove fotografie che rappresenterebbero l'interessato durante il militare ed una fotografia di un pick-up distrutto (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 9); tre fotografie rappresentanti talebani (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 10); due fotografie di un collega dell'interessato, O._______, che sarebbe deceduto in servizio (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 11); ed una fotografia del capo del richiedente asilo in ospedale (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 12). C. Con decisione del 19 dicembre 2018, notificata il 20 dicembre 2018 (cfr. atto A26/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuta la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciandone il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella stessa, l'autorità inferiore ha, in sunto, dapprima ritenuto che il richiedente non avrebbe corso dei rischi al di fuori del normale svolgimento della sua funzione e che non avrebbe subito delle persecuzioni personali ex art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Invero, egli non sarebbe mai stato minacciato direttamente da parte dei talebani, questo anche poiché egli avrebbe dichiarato che soltanto i suoi famigliari conoscevano la sua attività lavorativa. In un secondo tempo, la SEM ha considerato che il fatto per l'interessato di temere di essere sanzionato ed incarcerato per aver disertato dalla sua attività lavorativa presso l'esercito, non avrebbe alcuna rilevanza ai sensi della disposizione precitata. Ciò, poiché misure statali adottate allo scopo di garantire l'ossequio dei doveri dei cittadini non costituirebbero un motivo pertinente ai sensi dell'asilo, in quanto non sarebbero rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare il servizio militare o per aver disertato. D. Il 21 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto con ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel medesimo, egli ha concluso a titolo preliminare che gli atti di causa gli siano trasmessi concedendogli parimenti un termine di grazia per completare il ricorso; a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed in subordine che gli atti siano ritrasmessi all'autorità inferiore per una nuova decisione in merito alla qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame il ricorrente, dopo aver ripreso e parzialmente ampliato la fattispecie, ha contestato le conclusioni esposte dalla SEM nel provvedimento impugnato. Dapprima l'insorgente ha osservato come, a differenza di quanto ritenuto dall'autorità inferiore, egli sarebbe stato direttamente ed individualmente l'oggetto di minacce da parte dei talebani prima del suo espatrio, avendo peraltro reso verosimile il carattere individuale dell'aggressione di cui egli sarebbe stato vittima nel (...) del (...). A mente del ricorrente, tale evento andrebbe letto in rapporto ai fatti avvenuti nei giorni immediatamente precedenti ed al mezzo di prova n. 8 prodotto. Malgrado quest'ultimo scritto non sia stato prodotto in originale, sarebbe quantomeno dovuto essere oggetto, da parte della SEM, di una valutazione che sarebbe invece mancante nella decisione, in particolare considerati gli altri mezzi di prova prodotti ed il ruolo svolto dall'interessato nell'esercito. A tal fine, egli ha segnalato che intenderebbe produrre una traduzione certificata del documento precitato in sede ricorsuale. In seguito l'insorgente, in merito alla conclusione della SEM che soltanto i suoi famigliari fossero a conoscenza della sua professione, ha innanzitutto rilevato che i nominativi dei soldati assegnati al (...) - come lui - sarebbero altamente riservati, a causa dell'importanza strategica di tale servizio nella lotta contro i talebani. Inoltre, uno dei comandanti di quest'ultimo gruppo nella regione di E._______, S._______, vivrebbe nei pressi del domicilio famigliare. Per questi precitati motivi, sia l'interessato che la sua famiglia avrebbero preso delle precauzioni affinché i talebani attivi a E._______ non venissero a conoscenza dell'attività del ricorrente in seno all'esercito. Il fatto che l'insorgente avrebbe abbandonato il suo Paese d'origine poco dopo l'attacco organizzato dai talebani contro di lui ed il collega nel (...), rafforzerebbe l'ipotesi che l'efficacia delle precauzioni di sicurezza sino ad allora adottate alfine di proteggere la propria incolumità e quella della sua famiglia, sarebbe venuta a mancare, e ciò a seguito dell'identificazione da parte dei talebani attivi nella regione di J._______ del ricorrente. Anche il rapimento del fratello di quest'ultimo, T._______ - il quale sarebbe entrato a far parte delle (...) dopo la partenza dell'insorgente dal Paese d'origine - da parte di un commando di talebani presso il domicilio famigliare, di cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dallo (...) il (...), parrebbe rafforzare la possibilità che l'insorgente, rispettivamente la sua famiglia, fossero stati identificati come persone particolarmente invise ai talebani. Infine, le circostanze della fuga ritenute nel provvedimento impugnato dall'autorità resistente, andrebbero analizzate nell'ambito della possibilità di ottenere una protezione effettiva da parte delle autorità afghane in caso di timore fondato di persecuzione ex art. 3 LAsi, ciò che rafforzerebbe ulteriormente l'ipotesi sostenuta dall'insorgente, di essere espatriato a causa di un timore fondato di persecuzione. E. Per il tramite della decisione incidentale del 31 gennaio 2019, il Tribunale ha in primo luogo constatato che l'accesso agli atti richiesto anche nel ricorso dall'insorgente, era stato nel frattempo sanato, così come di convesso il suo diritto di essere sentito in relazione allo stesso, avendoglielo concesso l'autorità inferiore con decisione incidentale del 22 gennaio 2019. In tal senso, il Tribunale ha accordato al ricorrente un termine fino al 15 febbraio 2019 per inoltrare un memoriale complementare al ricorso ai sensi dell'art. 53 PA, nonché per produrre, nello stesso termine, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, del mezzo di prova n. 8, riservando la decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria al prosieguo di procedura. F. Il 6 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali) il ricorrente ha presentato il suo complemento al ricorso nonché la traduzione richiesta dal Tribunale in relazione al documento succitato. Nel suo scritto, l'insorgente ha dapprima sottolineato come l'autorità inferiore, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non gli avrebbe consentito di esprimere completamente i suoi motivi d'asilo violandone di convesso il suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità di prime cure lo avrebbe interrotto in particolare in due occasioni nel corso della predetta audizione, allorché avrebbe esposto la situazione di sicurezza nella provincia di E._______, come pure in relazione al decesso del collega O._______. Durante la prima interruzione egli non avrebbe potuto allegare che il suo timore di persecuzione non fosse collegato alla situazione securitaria, bensì a quello di essere colpito in modo individualmente mirato nel corso di un attacco organizzato dal comando dei talebani che controllava la regione di F._______. Difatti, egli ricopriva, quale (...) e (...) dei (...), un profilo di rischio sufficientemente elevato per attirare l'attenzione del comando regionale dei talebani. Pertanto, gli episodi narrati dall'insorgente ove sarebbero stati attaccati da questi ultimi, sarebbero dovuti essere apprezzati, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, come misure di rappresaglia dirette contro la sua persona, invece che come rischi connessi al normale svolgimento della sua professione come ritenuto a torto dalla SEM nella decisione avversata. Tale conclusione sarebbe pure rafforzata dalla modalità di aggressione dell'ultimo evento che lo avrebbe condotto all'espatrio. In relazione alla seconda interruzione, il ricorrente ha addotto che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione la morte del collega O._______ nella sua valutazione, evenienza che in realtà dimostrerebbe che lui ed alcuni suoi colleghi sarebbero stati presi personalmente di mira da parte dei talebani, ciò che sarebbe dovuto essere apprezzato nell'analisi della sussistenza di un timore fondato da parte del ricorrente. A sostegno di quest'ultimo, il ricorrente ha prodotto la traduzione del mezzo di prova n. 8. G. Con decisione incidentale del 12 febbraio 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, ma a condizione che egli producesse un attestato d'indigenza o, in caso contrario, lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 27 febbraio 2019. Il ricorrente, ha prodotto l'attestazione d'indigenza richiesta tempestivamente, con scritto del 21 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Il 28 marzo 2019, l'autorità inferiore ha presentato la sua riposta al ricorso. Nella stessa la SEM ha essenzialmente riconfermato le sue motivazioni e conclusioni, ritenendo che all'insorgente sarebbe stato dato sufficientemente modo di spiegarsi e di chiarire tutti gli aspetti inerenti la sua domanda d'asilo durante l'audizione sui fatti, chiedendo pertanto il respingimento del gravame. Tale risposta è stata inviata per informazione dal Tribunale al ricorrente in data 2 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Il 13 novembre 2019 la SEM ha trasmesso al Tribunale due patenti di guida afghane del ricorrente (cfr. documenti contenuti nell'incarto N [...]). J. Per mezzo dello scritto del 4 dicembre 2019 (recte: 9 dicembre 2019, cfr. busta d'invio), l'insorgente ha allegato che i suoi famigliari gli avrebbero comunicato che si sarebbero verificate diverse incursioni presso il loro domicilio da parte di talebani, i quali sarebbero alla sua ricerca. Inoltre, nel corso di una di queste visite domiciliari, il (...), la (...) dell'interessato sarebbe stata oggetto di violenza. Nessuna novità si sarebbe invece saputa al riguardo del fratello del ricorrente, rapito da un commando di talebani. Tali circostanze, rafforzerebbero ulteriormente, a mente dell'insorgente, la sua ipotesi che egli, rispettivamente la sua famiglia, fossero stati identificati dai talebani quali persone a loro invise. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 19 dicembre 2018, e non avendo l'insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d'asilo.

E. 4 In seguito, occorre esaminare se le censure formali addotte dal ricorrente nel gravame, ovvero la violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore d'un canto riguardo ai motivi d'asilo esposti e d'altro canto circa la motivazione esposta nella decisione avversata, nonché l'accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti determinanti da parte della predetta autorità, siano fondate.

E. 4.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente diimpugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze ènecessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati diapprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020consid. 3.4.2). Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).

E. 4.3 Venendo ora al caso in narrativa, il Tribunale rileva dapprima come, in relazione all'accesso agli atti di causa, il ricorrente ha potuto prendere conoscenza degli stessi nel frattempo ed abbia avuto occasione di esprimersi ampiamente circa i medesimi nel suo complemento al ricorso del 6 febbraio 2019. Pertanto, riguardo tale aspetto, anche fosse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, la stessa sarebbe stata completamente sanata nel corso della procedura ricorsuale. Per il resto, il Tribunale non condivide le censure mosse da parte dell'insorgente all'indirizzo della decisione avversata. Invero, come a ragione esposto brevemente dall'autorità inferiore nella sua risposta al gravame, a differenza di quanto da egli sostenuto in particolare nella sua memoria completiva al ricorso del 6 febbraio 2019, il ricorrente ha potuto esporre durante le due audizioni liberamente ed integralmente i suoi motivi d'asilo, ciò potendo farlo anche in più punti dell'audizione federale (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9 segg.; verbale 2, D27, pag. 4 segg.; D40 segg., pag. 6 segg.; D67 segg., pag. 9 seg.; D81 segg., pag. 10). Non si evince inoltre in alcun modo da quest'ultimo verbale come l'interessato sarebbe stato interrotto nel suo esposto nei due momenti da lui indicati nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D14-D18, pag. 3 e D81-D83, pag. 10), avendo egli potuto narrare lungamente ed in dettaglio degli episodi nei quali sarebbe stato attaccato nel corso dell'espletamento delle sue mansioni lavorative (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 6 segg.), come pure essendosi espresso liberamente riguardo all'evento concernente l'amico O._______. In nessun passaggio delle sue dichiarazioni, risulta peraltro desumibile quanto asserito soltanto con il ricorso dall'insorgente, ovvero che verso la (...) del mese di (...), alcuni informatori lo avrebbero messo al corrente dell'intenzione dei talebani di sferrare un attacco ai suoi danni e del collega P._______ in un futuro prossimo (cfr. ricorso, lett. D, pag. 2). Invero, egli unicamente nel corso della prima audizione ha nominato tali informatori, ma soltanto in relazione alle notizie che avrebbero raccolto gli stessi giorni dei due ultimi attacchi riguardo alla situazione dei talebani, ma in nessun caso l'insorgente ha fatto menzione di un progetto di attacco diretto personalmente nei suoi confronti da parte di questi ultimi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10). Peraltro, secondo le allegazioni esposte nel verbale d'audizione sulle generalità, le informazioni da parte dei succitati individui, sarebbero state prese in due occasioni ed in due posti ben distinti, nonché il medesimo giorno degli attacchi; allorché invece nel gravame, l'insorgente ha esposto in modo del tutto incoerente e senza alcuna spiegazione riguardo tale procedere, di come gli stessi informatori avrebbero avvisato dell'intenzione di sferrare un attacco diretto nei suoi confronti e del suo collega da parte dei talebani, una (...) di giorni prima l'evento con la mina, che avrebbe condotto al ferimento del collega P._______ (cfr. ricorso, lett. D e lett. E, pag. 2 seg.). Non si può pertanto seguire il ricorrente allorché egli asserisce nel complemento al ricorso che non avrebbe potuto esporre nel corso delle audizioni il suo timore di persecuzione riguardo al fatto di essere stato colpito personalmente in modo mirato, avendo del resto egli stesso dichiarato durante i medesimi colloqui di non aver mai riscontrato delle problematiche personali al di fuori della sua attività lavorativa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12; verbale 2, D67 segg., pag. 9 e D71, pag. 9), nonché che gli attacchi dei talebani sarebbero stati condotti contro i convogli nei quali egli era presente, poiché i primi avrebbero quali obiettivi i membri dell'esercito e dello stato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11). A tali condizioni, la SEM non aveva alcuna ragione di interpretare e legare gli avvenimenti immediatamente precedenti l'ultimo attacco allo stesso, né di istruire maggiormente la causa rispetto tale aspetto. Per il resto, le censure esposte nel gravame dal ricorrente, tendono in realtà ad un diverso apprezzamento nel merito dei fatti rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 5). Si osserva infine come l'autorità inferiore nella sua decisione, abbia esaminato unicamente la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, e non aveva pertanto alcun obbligo di motivare maggiormente la sua decisione rispetto al mezzo di prova n. 8, in quanto quest'ultimo riguarderebbe piuttosto un aspetto della verosimiglianza, che non è però stata in alcun modo analizzata dall'autorità inferiore. Del resto, l'autorità inferiore parrebbe aver tenuto in debita considerazione nel suo apprezzamento tutti i mezzi di prova presentati dal ricorrente, avendoli citati compiutamente nella decisione avversata (cfr. p.to I/3, pag. 2 della decisione). Con le sue allegazioni il ricorrente pare però anche qui, in realtà, censurare tale giudizio adempiuto dall'autorità inferiore, che però, riguardando un aspetto materiale, verrà pure analizzato dappresso (cfr. infra consid. 5.3.4).

E. 4.4 Alla luce di quanto sopra, le censure formali presentate dal ricorrente, destituite di ogni fondamento, sono quindi in toto da respingere.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.3.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione, ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. sentenze del Tribunale E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato).

E. 5.3.3 Nel caso di specie, l'insorgente si è prevalso soltanto in fase ricorsuale di alcuni fatti rilevanti inerenti i suoi motivi d'asilo. Ciò riguarda sia la circostanza già sopra rimarcata (cfr. consid. 4.3), che alcuni informatori lo avrebbero messo al corrente dell'intenzione dei talebani di sferrare un attacco ai suoi danni ed a quello del collega P._______ in un prossimo futuro, come pure concernente l'affermazione che un capo dei talebani sarebbe stato vicino di casa dei suoi genitori (cfr. ricorso, p.to III, pag. 5), o ancora che uno dei fratelli sarebbe entrato a far parte del (...) dopo la sua partenza dal paese d'origine (cfr. ricorso, lett. H, pag. 3); ed infine che presso il domicilio famigliare si sarebbero svolte diverse incursioni da parte di talebani alla sua ricerca (cfr. scritto del 9 dicembre 2019 del ricorrente). Segnatamente in relazione all'evenienza del vicinato dei famigliari, non si vede come il ricorrente non avrebbe già potuto addurre la stessa durante il corso delle audizioni. Egli in merito, risulta peraltro essere incoerente con quanto menzionato durante l'audizione sui motivi d'asilo, ovvero che soltanto i suoi famigliari avrebbero avuto conoscenza del suo lavoro per l'esercito, in quanto altrimenti alcune persone che avrebbero lavorato per lo Stato - ma in nessun momento vengono nominati dei talebani - avrebbero potuto disturbare la sua famiglia (cfr. verbale 2, D71, pag. 9). Per quanto attiene invece il fatto che uno dei fratelli sarebbe entrato a far parte della (...) dopo la sua partenza dal paese d'origine, anche la stessa circostanza appare essere contraddittoria con quanto riferito in audizione dal medesimo ricorrente, ovvero che i suoi due unici fratelli, svolgerebbero l'attività di (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 7; verbale 2, D16, pag. 3). Non si vede come l'interessato, se l'attività lavorativa del fratello in seno alle (...) fosse stata veritiera, non l'avrebbe già avanzata nel corso delle sue audizioni. Ad uguale conclusione si giunge per le incursioni da parte di talebani che si sarebbero verificate al domicilio famigliare dell'interessato, che quest'ultimo ha allegato soltanto nel suo ultimo scritto del 9 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), peraltro in modo del tutto generico e senza fornire alcun elemento che potrebbe giustificare come, a distanza di più di (...) anni dal suo espatrio, egli possa essere divenuto tutto d'un tratto di fondamentale interesse per i talebani. L'insorgente nel suo gravame ha invero tentato di giustificare l'omissione di alcuni avvenimenti nel corso delle predette, con la presunta interruzione da parte della SEM, in alcune occasioni, del suo esposto. Questa argomentazione, come già sopra considerato (cfr. consid. 4.3) non può tuttavia essere ammessa sulla base degli atti all'inserto. In particolare, non risulta in alcun modo dall'audizione sui motivi d'asilo che il ricorrente fosse nell'incapacità di rispondere, ai quesiti posti dal funzionario incaricato, in modo chiaro, preciso e completo. Inoltre, a differenza di quanto parrebbe implicitamente sostenere l'insorgente nel suo gravame, il fatto che il rappresentante dell'opera assistenziale abbia posto un quesito chiarificatore circa un punto narrato dall'insorgente, non può assurgere ad elemento probante della tesi dell'interessato di essere stato interrotto dal funzionario incaricato lungo il suo esposto. In tale contesto, appare peraltro d'importanza sottolineare come il medesimo rappresentante dell'opera assistenziale, non ha apposto alcuna osservazione al verbale d'audizione predetto, che potrebbe condurre a ritenere che il ricorrente avesse avuto delle difficoltà ad esprimersi compiutamente, a causa di eventuali interruzioni - che non vengono per il resto rilevate in alcun modo nei verbali - da parte del funzionario incaricato. Al termine delle due audizioni, l'interessato ha inoltre confermato di aver presentato l'insieme dei suoi motivi d'asilo e di non averne ulteriori (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12 e verbale 2, D85, pag. 11), sottoscrivendo peraltro i verbali per approvazione del loro contenuto. Interrogato infine sul suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 2, D84, pag. 10) e non è deducibile agli atti alcuna problematica ulteriore in tal senso che potrebbe eventualmente spiegare la tardività di tali suoi asserti. Il fatto poi che la giustificazione per la presentazione di elementi fattuali nuovi sia giunta soltanto con il complemento al ricorso del 6 febbraio 2019, rinforza ancora maggiormente il carattere inverosimile delle sue dichiarazioni. Il Tribunale in merito rileva come si tratta di elementi essenziali della sua narrazione, che non trovano alcuna ragione o motivo valido che possano giustificare la loro tardività, ed il fatto che l'interessato abbia modificato alcune dichiarazioni ed introdotto altre circostanze importanti nel suo esposto durante la procedura ricorsuale, fanno giungere alla conclusione che l'insorgente abbia cercato di adattare le stesse ai bisogni della causa ed alle argomentazioni e conclusioni esposte dalla SEM nella decisione avversata.

E. 5.3.4 Non soccorre la credibilità dei nuovi asserti esposti soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente neppure il mezzo di prova n. 8. Invero lo stesso è stato prodotto soltanto in copia ed in forma di fotografia, e quindi non può avere che un valore probante molto ridotto. In effetti, un tale procedere non esclude in alcun modo delle eventuali manipolazioni. Inoltre, secondo le asserzioni dell'insorgente, tale documento sarebbe stato scritto dal suo superiore, e non si può quindi prescindere dalla possibilità che il medesimo sia stato fabbricato per mera compiacenza.

E. 5.3.5 A tali condizioni, le allegazioni tardive esposte in fase ricorsuale dall'insorgente e le motivazioni addotte a supporto delle medesime, non sono atte in alcun modo a scalfire le conclusioni della SEM circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo da lui proposti così come esposte nella decisione avversata. Invero, in sede di audizioni, egli ha descritto tre attacchi che non sarebbero stati diretti individualmente e personalmente contro la sua persona da parte di talebani come da lui proposto nel ricorso, bensì che delle persone - rimaste sconosciute - avrebbero attaccato per tre volte il convoglio di cui anche lui faceva parte, a causa della sua appartenenza all'esercito militare afghano. Per il resto, egli stesso ha dichiarato che al di fuori dell'esercito e dei tre episodi da lui menzionati in audizione, non sarebbe mai stato minacciato direttamente dai talebani (cfr. verbale 2, D71, pag. 9), né avrebbe mai avuto altri problemi con i talebani o con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12), essendo peraltro che soltanto i suoi famigliari erano a conoscenza della sua attività lavorativa per l'esercito (cfr. verbale 1, D71, pag. 9). Inoltre, appare che il vero motivo che avrebbe condotto l'insorgente all'espatrio non fossero gli scontri in cui egli si sarebbe ritrovato, che nell'espletamento della sua attività lavorativa e nel contesto afghano, in particolare della provincia di U._______ dove egli era attivo, non risultano essere in alcun modo insoliti (cfr. European Asylum Support Office [EASO], Afghanistan State Structure and Security Forces, agosto 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Report_Afghanistan_state_structur e_and_security _forces.pdf , consultato da ultimo l'8.04.2021, p.to [...], pag. [...] ; EASO, Afghanistan Security situation, settembre 2020, https:// www.ecoi.net/en/file/local/2038213/2020_09_EASO_COI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf , consultato l'8.04.2021, in particolare pag. [...] segg. per la provincia di U._______); bensì piuttosto, come anche ritenuto a ragione nella decisione avversata, poiché il ricorrente non avrebbe avuto il sostegno richiesto dal profilo della sicurezza da parte dei suoi superiori (cfr. verbale 2, D27, pag. 4; D53 seg., pag. 7 segg.). Il fatto che egli non temesse in alcun modo delle azioni mirate contro la sua persona da parte dei talebani, per lo meno al di fuori del normale espletamento delle sue funzioni all'interno dell'esercito, è pure riscontrabile nella risposta che il ricorrente ha fornito circa ciò che temerebbe nel caso tornasse nel suo Paese d'origine, ove ha addotto unicamente il timore di essere sanzionato ed incarcerato a causa della sua partenza dal Paese d'origine senza essere congedato dal suo servizio (cfr. verbale 2, D86, pag. 11), ma in nessun modo ha ricondotto lo stesso alla paura di subire delle persecuzioni mirate da parte dei talebani.

E. 5.3.6 Per il resto, l'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato in corso di procedura (cfr. atto A14/1, atto A15/1, mezzi di prova n. 1 - n. 7 e n. 9 - 10), è atta unicamente a sostenere la sua identità, come pure la sua formazione ed attività lavorativa in seno all'esercito - evenienze la cui verosimiglianza non è in alcun modo posta in discussione dallo scrivente Tribunale né dall'autorità inferiore - ma non apporta nessun elemento a favore della verosimiglianza del suo timore di essere stato preso di mira, individualmente e direttamente, da parte dei talebani.

E. 5.3.7 Tutti gli elementi sopra considerati permettono quindi di dubitare fortemente che il ricorrente sia stato perseguitato dai talebani, in modo personale e mirato, prima della sua partenza dal Paese d'origine.

E. 5.4 Risulta tuttavia ancora da verificare se l'insorgente dispone di un profilo che sarebbe di natura da esporlo a dei pregiudizi provenienti dai talebani in caso di un suo ritorno in Afghanistan.

E. 5.4.1 È indubbio che la funzione quale (...) e (...) in seno all'esercito afghano permetta all'interessato di considerarsi, soggettivamente, quale persona presentante un profilo di rischio particolare (cfr. sentenze del Tribunale D-5594/2018 dell'8 marzo 2021 consid. 5.2.1, D-1788/2018 del 3 novembre 2020, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.6 con ulteriore riferimento citato, E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. anche DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Tuttavia, ciò che è decisivo in una fattispecie, non è il punto di vista soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo. In altre parole: l'esistenza d'indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'elevata probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 4.2; sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.7, D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Ora, nel caso che ci occupa, v'è da constatare che non vi sono degli elementi che permettano di corroborare che la succitata ipotesi sia realizzata in specie. Invero, come rilevato precedentemente, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato l'oggetto di minacce o di persecuzioni da parte di talebani, in modo mirato e personale, nei suoi confronti. Neppure ha reso credibili i suoi asserti circa le ricerche che avrebbero effettuato dei talebani, dopo la sua partenza dall'Afghanistan. Egli ha certo indicato nel suo verbale d'audizione sui motivi d'asilo, e per il tramite di due fotografie (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 11 e verbale 2, D5, pag. 3), che un suo collega, O._______, sarebbe deceduto a causa di un attacco sferrato da parte dei talebani dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, D81 segg., pag. 10). Per quanto il Tribunale non intenda mettere in discussione la realtà di tale avvenimento, e che lo stesso possa allo stesso tempo essere fonte di apprensione per l'interessato in relazione alle funzioni da lui esercitate in seno all'esercito; tuttavia il medesimo evento, avvenuto in un contesto ben preciso, non è suscettibile di corroborare, di per sé solo, il timore del ricorrente di essere lui stesso oggetto di rappresaglie, personali e mirate, in caso di ritorno. Nemmeno il ferimento del capo dell'insorgente, di cui al mezzo di prova n. 12 (cfr. atto A15/1; cfr. anche verbale 2, D5, pag. 3), per di più in circostanze di tempo, di luogo e di modalità del tutto ignote, non è atto a sostanziare il timore sopraccitato da parte dell'interessato nell'evenienza di un suo rimpatrio. Inoltre, egli ha addotto in fase ricorsuale, che il fratello sarebbe stato oggetto di rapimento da parte dei talebani, come pure che durante una delle incursioni di questi ultimi, il (...), sua (...) sarebbe stata oggetto di violenza da parte di un commando degli stessi, che stavano ricercando il ricorrente. Quandanche il rapimento del fratello e la violenza subita dalla (...) da parte dei talebani non fossero ritenuti inverosimili dallo scrivente Tribunale - malgrado la descrizione dei medesimi eventi sia rimasta per lo più stereotipata e priva di quei dettagli ed elementi concreti che ci si attenderebbe dal ricorrente - tuttavia come già sopra considerato ciò che si ritiene non credibile sono le circostanze in cui tali eventi sarebbero avvenuti, ed in particolare che gli stessi abbiano una qualsivoglia relazione con l'attività lavorativa del ricorrente, esercitata sino al suo espatrio, e con quest'ultimo (cfr. supra consid. 5.3.3). Funzione che, si ripete, nessuno, al di fuori della sua famiglia era a conoscenza, come da sue stesse dichiarazioni (cfr. verbale 2, D71, pag. 9).

E. 5.4.2 Siffatti elementi, conducono alla conclusione che il profilo del ricorrente non presenti, sul piano oggettivo, alcun motivo di ritenere che possa, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, dar luogo a degli atti di persecuzione da parte dei talebani in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine.

E. 5.5 Non essendo stato minacciato personalmente ed individualmente di persecuzioni da parte dei talebani (cfr. supra consid. 5.3), e non essendovene il rischio nel prossimo futuro da parte dei medesimi (cfr. supra consid. 5.4), la questione sollevata anche nel ricorso dall'insorgente, a sapere se il medesimo potrebbe beneficiare nel suo paese d'origine di una protezione adeguata da parte delle autorità afghane, può rimanere in casu inevasa.

E. 5.6 L'insorgente ha inoltre allegato di temere, in caso di un suo rientro in Afghanistan di essere sanzionato ed incarcerato a causa della sua partenza dal Paese d'origine, senza prima essere stato esonerato dalla sua attività lavorativa presso l'esercito (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 9 seg.; D86, pag. 11).

E. 5.6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 5.6.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5).

E. 5.6.3 In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9; sentenza di riferimento del Tribunale E-2188/2019 del 30 giugno 2020 consid. 5.1 [prevista per pubblicazione quale DTAF] che conferma la giurisprudenza esposta dal Tribunale nella DTAF precitata). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche le sentenze del Tribunale D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2 e D-674/2017 del 29 aprile 2020 consid. 5.1).

E. 5.6.4 Nel caso in disamina, in primo luogo si rileva come non traspaiono dagli atti indizi quanto al fatto che il ricorrente dovrebbe subire, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, una procedura penale militare per diserzione dall'esercito. Invero lui, al di là di mere allegazioni generiche, non ha addotto in alcun momento che egli avrebbe ricevuto un qualsivoglia richiamo o scritto da parte delle autorità afghane che possano confortare le sue supposizioni in merito. Ciò, conduce a ritenere che le autorità del suo Paese d'origine non abbiano dimostrato alcun interesse nel perseguirlo, come sarebbe peraltro pratica usuale da parte delle autorità afghane in caso di diserzione dall'Afghan National Army (ANA) (cfr. SEM, Note Afghanistan, Désertion: provisions légales et application, 31 marzo 2017; United States Departement of Defence [DOD], Enhacing Security and Stability in Afghanistan, dicembre 2017, < https://media.defense.gov/2017/Dec/15/ 2001856979/-1/-1/1/1225-REPORT-DEC-2017-FINAL-UNCLASS-BASE.PDF ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les peines encourues par un déserteur de l'armée, 29 gennaio 2016, < https://www.refworld.org/docid/57bd64f94.html >; Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction [SIGAR], Quarterly Report to the United States Congress, 30 ottobre 2016, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-10-30qr.pdf ; International Crisis Group, A force in Fragments: Reconstituing the Afghan National Army, 12.05.2010, https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/29/icg_05122010.pdf ; tutti consultati da ultimo il 08.04.2021). Tuttavia, anche nell'eventualità in cui egli venisse sanzionato per l'abbandono dell'attività lavorativa presso l'esercito senza permesso, né la sanzione che egli si vedrebbe inflitta (secondo le fonti consultate per il reato di diserzione la pena va da un minimo di [...] anni ad un massimo di [...] anni di reclusione; ed in caso di circostanze aggravanti da un minimo di [...] ad un massimo di [...] anni di pena privativa di libertà; cfr. SEM, ibidem, con ulteriori riferimenti ivi citati; Official Gazette of the Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice, Uniform Code of Military Justice, 29.04.2008, http://old.moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/0901/OG_0944.pdf ; tutti consultati il 08.04.2021), né alcun ulteriore elemento all'incarto, militano per ritenere che le sopra citate condizioni restrittive per ammetterne una qualche pertinenza in materia d'asilo siano date.

E. 5.6.5 In definitiva, l'eventuale possibile sanzione nella quale incorrerebbe nel suo Paese d'origine il ricorrente per diserzione, non è da considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6 In virtù di quanto sopra, non potendo l'interessato prevalersi di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 febbraio 2019, non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-364/2019 Sentenza dell'11 giugno 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 dicembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia (...), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) settembre 2017, il richiedente asilo è stato sentito nell'ambito di un primo verbale sulle generalità (cfr. atto A6/15; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) settembre 2018 con il medesimo si è tenuta un'audizione sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A16/13; di seguito: verbale 2). Nel corso dei precitati, l'interessato ha, per quanto qui di rilievo, sostenuto di essere originario di B._______, situata nel distretto di C._______ (D._______), provincia di E._______ (nel [...] dell'Afghanistan) - ove risiederebbero ancora anche tutti i suoi famigliari - ma con ultimo domicilio nel Paese d'origine a F._______, nella provincia omonima, situata nel distretto di G._______ (detta anche H._______; I._______ o J._______), in una caserma militare, in quanto avrebbe intrapreso la carriera militare. Egli difatti avrebbe iniziato gli studi all'Accademia militare di K._______ nel periodo (...), ed a seguito di un corso di (...) dove gli avrebbero rilasciato delle informazioni riguardo i nemici (corso denominato: "[...]"), sarebbe stato promosso quale (...), e mandato in servizio nella zona di H._______, capoluogo della provincia di F._______. Egli si sarebbe occupato di raccogliere le informazioni sul terreno riguardo al nemico. In alcune occasioni si sarebbe recato anche a L._______, per rifornire l'esercito del necessario, come pure nel distretto di M._______ (conosciuto come "N._______", situato sempre nella provincia di F._______), per svolgere dei controlli. Nel (...) (secondo il calendario persiano; equivalente al periodo [...] nel calendario gregoriano), mentre lui con altri colleghi stavano rientrando a bordo di (...) pick-up dopo aver raccolto delle informazioni, sarebbero stati presi di mira da spari provenienti da sopra le montagne, sfuggendo tuttavia all'attacco. Non avrebbe visto di chi si trattava, ma egli avrebbe attribuito la stessa azione ai talebani. Un secondo episodio sarebbe avvenuto nell'(...) del (...) (secondo il calendario persiano; secondo il calendario gregoriano equivalente agli anni [...]), allorché, sempre in (...) fuoristrada sarebbe rientrato con il collega O._______, da un suo incarico informativo, verso la sua base a H._______. Anche in tale occasione sarebbero stati attaccati ed anche loro avrebbero risposto agli spari, che sarebbero provenuti da persone che non erano visibili da un villaggio vicino, ove vi erano dei giardini. Avrebbero combattuto per (...) o (...) minuti, ma dopo che uno dei soldati che si trovava sulla torretta di uno dei mezzi sarebbe stato colpito ai (...) da una pallottola, avrebbero deciso di allontanarsi dal posto, conducendo il ferito in una clinica privata. Nel (...) o (...) mese del (...) (secondo il calendario persiano; corrispondente al [...] del [...] nel calendario gregoriano), mentre era di rientro da una missione informativa con il collega P._______, la macchina di quest'ultimo che lo precedeva, sarebbe stata colpita da una mina controllata a distanza. Il collega e l'autista del mezzo sarebbero rimasti feriti. Da un posto di polizia vicino sarebbero giunti in loro soccorso e dalla sua base sarebbe stato inviato un gruppo di ingegneri che avrebbe potuto stabilire di che mina si trattava, ma non si sarebbe saputo chi avrebbe piazzato la bomba. A seguito di tale episodio, come pure dei due precedenti, egli avrebbe dovuto stilare dei rapporti sull'accaduto per i suoi superiori, come pure avrebbe richiesto tramite lettera a questi ultimi di aumentare il numero del personale oppure di creare più postazioni, per evitare che accadessero tali attacchi. Poiché anche all'ultima sua richiesta gli avrebbero negato quanto domandato, egli avrebbe lasciato illegalmente l'Afghanistan nel (...) mese del (...) (secondo il calendario persiano; nel calendario gregoriano corrispondente al [...] del [...]; cfr. verbale 2, D53 seg., pag. 7), rispettivamente nel mese di (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 6; corrispondente secondo il calendario gregoriano al mese di [...] o [...] del [...]), per non imbattersi in rischi maggiori di quanti fino ad allora corsi. Dopo aver soggiornato a K._______ per (...) o (...) giorni, sarebbe espatriato in direzione dell'Q._______. Nel corso della seconda audizione, egli ha riferito di non aver avvisato i suoi superiori che avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, ed in caso di un suo rientro in Afghanistan, egli teme di dover pagare una certa cifra e di finire in carcere per aver abbandonato senza permesso l'esercito (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 9 seg.; D86, pag. 11). Dopo il suo espatrio, avrebbe appreso che il suo amico O._______ sarebbe rimasto ucciso in uno scontro con i talebani (cfr. verbale 2, D81 segg., pag. 10). A supporto delle sue asserzioni (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.; D81 segg., pag. 10), l'interessato ha depositato agli atti: la sua tazkira originale (cfr. atto A14/1), il certificato del corso "(...)" (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 1); il diploma dell'accademia militare (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 2); la tessera della banca "(...)" a nome di R._______ (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 3); un libretto informativo riguardante le direttive interne dell'esercito afghano (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 4); un secondo libretto informativo dell'esercito afghano (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 5); due fotografie della tessera di riconoscimento dell'esercito a nome di R._______, rilasciata il (...) (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 6); una fotografia della tessera di ricevimento dell'arma di ordinanza "(...)" (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 7); una fotografia di uno scritto del loro (...) datato (...) (secondo il calendario persiano; cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 8); nove fotografie che rappresenterebbero l'interessato durante il militare ed una fotografia di un pick-up distrutto (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 9); tre fotografie rappresentanti talebani (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 10); due fotografie di un collega dell'interessato, O._______, che sarebbe deceduto in servizio (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 11); ed una fotografia del capo del richiedente asilo in ospedale (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 12). C. Con decisione del 19 dicembre 2018, notificata il 20 dicembre 2018 (cfr. atto A26/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuta la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciandone il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella stessa, l'autorità inferiore ha, in sunto, dapprima ritenuto che il richiedente non avrebbe corso dei rischi al di fuori del normale svolgimento della sua funzione e che non avrebbe subito delle persecuzioni personali ex art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Invero, egli non sarebbe mai stato minacciato direttamente da parte dei talebani, questo anche poiché egli avrebbe dichiarato che soltanto i suoi famigliari conoscevano la sua attività lavorativa. In un secondo tempo, la SEM ha considerato che il fatto per l'interessato di temere di essere sanzionato ed incarcerato per aver disertato dalla sua attività lavorativa presso l'esercito, non avrebbe alcuna rilevanza ai sensi della disposizione precitata. Ciò, poiché misure statali adottate allo scopo di garantire l'ossequio dei doveri dei cittadini non costituirebbero un motivo pertinente ai sensi dell'asilo, in quanto non sarebbero rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare il servizio militare o per aver disertato. D. Il 21 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto con ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel medesimo, egli ha concluso a titolo preliminare che gli atti di causa gli siano trasmessi concedendogli parimenti un termine di grazia per completare il ricorso; a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed in subordine che gli atti siano ritrasmessi all'autorità inferiore per una nuova decisione in merito alla qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo gravame il ricorrente, dopo aver ripreso e parzialmente ampliato la fattispecie, ha contestato le conclusioni esposte dalla SEM nel provvedimento impugnato. Dapprima l'insorgente ha osservato come, a differenza di quanto ritenuto dall'autorità inferiore, egli sarebbe stato direttamente ed individualmente l'oggetto di minacce da parte dei talebani prima del suo espatrio, avendo peraltro reso verosimile il carattere individuale dell'aggressione di cui egli sarebbe stato vittima nel (...) del (...). A mente del ricorrente, tale evento andrebbe letto in rapporto ai fatti avvenuti nei giorni immediatamente precedenti ed al mezzo di prova n. 8 prodotto. Malgrado quest'ultimo scritto non sia stato prodotto in originale, sarebbe quantomeno dovuto essere oggetto, da parte della SEM, di una valutazione che sarebbe invece mancante nella decisione, in particolare considerati gli altri mezzi di prova prodotti ed il ruolo svolto dall'interessato nell'esercito. A tal fine, egli ha segnalato che intenderebbe produrre una traduzione certificata del documento precitato in sede ricorsuale. In seguito l'insorgente, in merito alla conclusione della SEM che soltanto i suoi famigliari fossero a conoscenza della sua professione, ha innanzitutto rilevato che i nominativi dei soldati assegnati al (...) - come lui - sarebbero altamente riservati, a causa dell'importanza strategica di tale servizio nella lotta contro i talebani. Inoltre, uno dei comandanti di quest'ultimo gruppo nella regione di E._______, S._______, vivrebbe nei pressi del domicilio famigliare. Per questi precitati motivi, sia l'interessato che la sua famiglia avrebbero preso delle precauzioni affinché i talebani attivi a E._______ non venissero a conoscenza dell'attività del ricorrente in seno all'esercito. Il fatto che l'insorgente avrebbe abbandonato il suo Paese d'origine poco dopo l'attacco organizzato dai talebani contro di lui ed il collega nel (...), rafforzerebbe l'ipotesi che l'efficacia delle precauzioni di sicurezza sino ad allora adottate alfine di proteggere la propria incolumità e quella della sua famiglia, sarebbe venuta a mancare, e ciò a seguito dell'identificazione da parte dei talebani attivi nella regione di J._______ del ricorrente. Anche il rapimento del fratello di quest'ultimo, T._______ - il quale sarebbe entrato a far parte delle (...) dopo la partenza dell'insorgente dal Paese d'origine - da parte di un commando di talebani presso il domicilio famigliare, di cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dallo (...) il (...), parrebbe rafforzare la possibilità che l'insorgente, rispettivamente la sua famiglia, fossero stati identificati come persone particolarmente invise ai talebani. Infine, le circostanze della fuga ritenute nel provvedimento impugnato dall'autorità resistente, andrebbero analizzate nell'ambito della possibilità di ottenere una protezione effettiva da parte delle autorità afghane in caso di timore fondato di persecuzione ex art. 3 LAsi, ciò che rafforzerebbe ulteriormente l'ipotesi sostenuta dall'insorgente, di essere espatriato a causa di un timore fondato di persecuzione. E. Per il tramite della decisione incidentale del 31 gennaio 2019, il Tribunale ha in primo luogo constatato che l'accesso agli atti richiesto anche nel ricorso dall'insorgente, era stato nel frattempo sanato, così come di convesso il suo diritto di essere sentito in relazione allo stesso, avendoglielo concesso l'autorità inferiore con decisione incidentale del 22 gennaio 2019. In tal senso, il Tribunale ha accordato al ricorrente un termine fino al 15 febbraio 2019 per inoltrare un memoriale complementare al ricorso ai sensi dell'art. 53 PA, nonché per produrre, nello stesso termine, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, del mezzo di prova n. 8, riservando la decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria al prosieguo di procedura. F. Il 6 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali) il ricorrente ha presentato il suo complemento al ricorso nonché la traduzione richiesta dal Tribunale in relazione al documento succitato. Nel suo scritto, l'insorgente ha dapprima sottolineato come l'autorità inferiore, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non gli avrebbe consentito di esprimere completamente i suoi motivi d'asilo violandone di convesso il suo diritto di essere sentito. Invero, l'autorità di prime cure lo avrebbe interrotto in particolare in due occasioni nel corso della predetta audizione, allorché avrebbe esposto la situazione di sicurezza nella provincia di E._______, come pure in relazione al decesso del collega O._______. Durante la prima interruzione egli non avrebbe potuto allegare che il suo timore di persecuzione non fosse collegato alla situazione securitaria, bensì a quello di essere colpito in modo individualmente mirato nel corso di un attacco organizzato dal comando dei talebani che controllava la regione di F._______. Difatti, egli ricopriva, quale (...) e (...) dei (...), un profilo di rischio sufficientemente elevato per attirare l'attenzione del comando regionale dei talebani. Pertanto, gli episodi narrati dall'insorgente ove sarebbero stati attaccati da questi ultimi, sarebbero dovuti essere apprezzati, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, come misure di rappresaglia dirette contro la sua persona, invece che come rischi connessi al normale svolgimento della sua professione come ritenuto a torto dalla SEM nella decisione avversata. Tale conclusione sarebbe pure rafforzata dalla modalità di aggressione dell'ultimo evento che lo avrebbe condotto all'espatrio. In relazione alla seconda interruzione, il ricorrente ha addotto che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione la morte del collega O._______ nella sua valutazione, evenienza che in realtà dimostrerebbe che lui ed alcuni suoi colleghi sarebbero stati presi personalmente di mira da parte dei talebani, ciò che sarebbe dovuto essere apprezzato nell'analisi della sussistenza di un timore fondato da parte del ricorrente. A sostegno di quest'ultimo, il ricorrente ha prodotto la traduzione del mezzo di prova n. 8. G. Con decisione incidentale del 12 febbraio 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, ma a condizione che egli producesse un attestato d'indigenza o, in caso contrario, lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 27 febbraio 2019. Il ricorrente, ha prodotto l'attestazione d'indigenza richiesta tempestivamente, con scritto del 21 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Il 28 marzo 2019, l'autorità inferiore ha presentato la sua riposta al ricorso. Nella stessa la SEM ha essenzialmente riconfermato le sue motivazioni e conclusioni, ritenendo che all'insorgente sarebbe stato dato sufficientemente modo di spiegarsi e di chiarire tutti gli aspetti inerenti la sua domanda d'asilo durante l'audizione sui fatti, chiedendo pertanto il respingimento del gravame. Tale risposta è stata inviata per informazione dal Tribunale al ricorrente in data 2 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Il 13 novembre 2019 la SEM ha trasmesso al Tribunale due patenti di guida afghane del ricorrente (cfr. documenti contenuti nell'incarto N [...]). J. Per mezzo dello scritto del 4 dicembre 2019 (recte: 9 dicembre 2019, cfr. busta d'invio), l'insorgente ha allegato che i suoi famigliari gli avrebbero comunicato che si sarebbero verificate diverse incursioni presso il loro domicilio da parte di talebani, i quali sarebbero alla sua ricerca. Inoltre, nel corso di una di queste visite domiciliari, il (...), la (...) dell'interessato sarebbe stata oggetto di violenza. Nessuna novità si sarebbe invece saputa al riguardo del fratello del ricorrente, rapito da un commando di talebani. Tali circostanze, rafforzerebbero ulteriormente, a mente dell'insorgente, la sua ipotesi che egli, rispettivamente la sua famiglia, fossero stati identificati dai talebani quali persone a loro invise. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 19 dicembre 2018, e non avendo l'insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della sua domanda d'asilo.

4. In seguito, occorre esaminare se le censure formali addotte dal ricorrente nel gravame, ovvero la violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore d'un canto riguardo ai motivi d'asilo esposti e d'altro canto circa la motivazione esposta nella decisione avversata, nonché l'accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti determinanti da parte della predetta autorità, siano fondate. 4.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente diimpugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze ènecessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati diapprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020consid. 3.4.2). Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). 4.3 Venendo ora al caso in narrativa, il Tribunale rileva dapprima come, in relazione all'accesso agli atti di causa, il ricorrente ha potuto prendere conoscenza degli stessi nel frattempo ed abbia avuto occasione di esprimersi ampiamente circa i medesimi nel suo complemento al ricorso del 6 febbraio 2019. Pertanto, riguardo tale aspetto, anche fosse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, la stessa sarebbe stata completamente sanata nel corso della procedura ricorsuale. Per il resto, il Tribunale non condivide le censure mosse da parte dell'insorgente all'indirizzo della decisione avversata. Invero, come a ragione esposto brevemente dall'autorità inferiore nella sua risposta al gravame, a differenza di quanto da egli sostenuto in particolare nella sua memoria completiva al ricorso del 6 febbraio 2019, il ricorrente ha potuto esporre durante le due audizioni liberamente ed integralmente i suoi motivi d'asilo, ciò potendo farlo anche in più punti dell'audizione federale (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9 segg.; verbale 2, D27, pag. 4 segg.; D40 segg., pag. 6 segg.; D67 segg., pag. 9 seg.; D81 segg., pag. 10). Non si evince inoltre in alcun modo da quest'ultimo verbale come l'interessato sarebbe stato interrotto nel suo esposto nei due momenti da lui indicati nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D14-D18, pag. 3 e D81-D83, pag. 10), avendo egli potuto narrare lungamente ed in dettaglio degli episodi nei quali sarebbe stato attaccato nel corso dell'espletamento delle sue mansioni lavorative (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 6 segg.), come pure essendosi espresso liberamente riguardo all'evento concernente l'amico O._______. In nessun passaggio delle sue dichiarazioni, risulta peraltro desumibile quanto asserito soltanto con il ricorso dall'insorgente, ovvero che verso la (...) del mese di (...), alcuni informatori lo avrebbero messo al corrente dell'intenzione dei talebani di sferrare un attacco ai suoi danni e del collega P._______ in un futuro prossimo (cfr. ricorso, lett. D, pag. 2). Invero, egli unicamente nel corso della prima audizione ha nominato tali informatori, ma soltanto in relazione alle notizie che avrebbero raccolto gli stessi giorni dei due ultimi attacchi riguardo alla situazione dei talebani, ma in nessun caso l'insorgente ha fatto menzione di un progetto di attacco diretto personalmente nei suoi confronti da parte di questi ultimi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10). Peraltro, secondo le allegazioni esposte nel verbale d'audizione sulle generalità, le informazioni da parte dei succitati individui, sarebbero state prese in due occasioni ed in due posti ben distinti, nonché il medesimo giorno degli attacchi; allorché invece nel gravame, l'insorgente ha esposto in modo del tutto incoerente e senza alcuna spiegazione riguardo tale procedere, di come gli stessi informatori avrebbero avvisato dell'intenzione di sferrare un attacco diretto nei suoi confronti e del suo collega da parte dei talebani, una (...) di giorni prima l'evento con la mina, che avrebbe condotto al ferimento del collega P._______ (cfr. ricorso, lett. D e lett. E, pag. 2 seg.). Non si può pertanto seguire il ricorrente allorché egli asserisce nel complemento al ricorso che non avrebbe potuto esporre nel corso delle audizioni il suo timore di persecuzione riguardo al fatto di essere stato colpito personalmente in modo mirato, avendo del resto egli stesso dichiarato durante i medesimi colloqui di non aver mai riscontrato delle problematiche personali al di fuori della sua attività lavorativa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12; verbale 2, D67 segg., pag. 9 e D71, pag. 9), nonché che gli attacchi dei talebani sarebbero stati condotti contro i convogli nei quali egli era presente, poiché i primi avrebbero quali obiettivi i membri dell'esercito e dello stato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11). A tali condizioni, la SEM non aveva alcuna ragione di interpretare e legare gli avvenimenti immediatamente precedenti l'ultimo attacco allo stesso, né di istruire maggiormente la causa rispetto tale aspetto. Per il resto, le censure esposte nel gravame dal ricorrente, tendono in realtà ad un diverso apprezzamento nel merito dei fatti rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 5). Si osserva infine come l'autorità inferiore nella sua decisione, abbia esaminato unicamente la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, e non aveva pertanto alcun obbligo di motivare maggiormente la sua decisione rispetto al mezzo di prova n. 8, in quanto quest'ultimo riguarderebbe piuttosto un aspetto della verosimiglianza, che non è però stata in alcun modo analizzata dall'autorità inferiore. Del resto, l'autorità inferiore parrebbe aver tenuto in debita considerazione nel suo apprezzamento tutti i mezzi di prova presentati dal ricorrente, avendoli citati compiutamente nella decisione avversata (cfr. p.to I/3, pag. 2 della decisione). Con le sue allegazioni il ricorrente pare però anche qui, in realtà, censurare tale giudizio adempiuto dall'autorità inferiore, che però, riguardando un aspetto materiale, verrà pure analizzato dappresso (cfr. infra consid. 5.3.4). 4.4 Alla luce di quanto sopra, le censure formali presentate dal ricorrente, destituite di ogni fondamento, sono quindi in toto da respingere. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5.3 5.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3.2 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione, ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. sentenze del Tribunale E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). 5.3.3 Nel caso di specie, l'insorgente si è prevalso soltanto in fase ricorsuale di alcuni fatti rilevanti inerenti i suoi motivi d'asilo. Ciò riguarda sia la circostanza già sopra rimarcata (cfr. consid. 4.3), che alcuni informatori lo avrebbero messo al corrente dell'intenzione dei talebani di sferrare un attacco ai suoi danni ed a quello del collega P._______ in un prossimo futuro, come pure concernente l'affermazione che un capo dei talebani sarebbe stato vicino di casa dei suoi genitori (cfr. ricorso, p.to III, pag. 5), o ancora che uno dei fratelli sarebbe entrato a far parte del (...) dopo la sua partenza dal paese d'origine (cfr. ricorso, lett. H, pag. 3); ed infine che presso il domicilio famigliare si sarebbero svolte diverse incursioni da parte di talebani alla sua ricerca (cfr. scritto del 9 dicembre 2019 del ricorrente). Segnatamente in relazione all'evenienza del vicinato dei famigliari, non si vede come il ricorrente non avrebbe già potuto addurre la stessa durante il corso delle audizioni. Egli in merito, risulta peraltro essere incoerente con quanto menzionato durante l'audizione sui motivi d'asilo, ovvero che soltanto i suoi famigliari avrebbero avuto conoscenza del suo lavoro per l'esercito, in quanto altrimenti alcune persone che avrebbero lavorato per lo Stato - ma in nessun momento vengono nominati dei talebani - avrebbero potuto disturbare la sua famiglia (cfr. verbale 2, D71, pag. 9). Per quanto attiene invece il fatto che uno dei fratelli sarebbe entrato a far parte della (...) dopo la sua partenza dal paese d'origine, anche la stessa circostanza appare essere contraddittoria con quanto riferito in audizione dal medesimo ricorrente, ovvero che i suoi due unici fratelli, svolgerebbero l'attività di (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 7; verbale 2, D16, pag. 3). Non si vede come l'interessato, se l'attività lavorativa del fratello in seno alle (...) fosse stata veritiera, non l'avrebbe già avanzata nel corso delle sue audizioni. Ad uguale conclusione si giunge per le incursioni da parte di talebani che si sarebbero verificate al domicilio famigliare dell'interessato, che quest'ultimo ha allegato soltanto nel suo ultimo scritto del 9 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), peraltro in modo del tutto generico e senza fornire alcun elemento che potrebbe giustificare come, a distanza di più di (...) anni dal suo espatrio, egli possa essere divenuto tutto d'un tratto di fondamentale interesse per i talebani. L'insorgente nel suo gravame ha invero tentato di giustificare l'omissione di alcuni avvenimenti nel corso delle predette, con la presunta interruzione da parte della SEM, in alcune occasioni, del suo esposto. Questa argomentazione, come già sopra considerato (cfr. consid. 4.3) non può tuttavia essere ammessa sulla base degli atti all'inserto. In particolare, non risulta in alcun modo dall'audizione sui motivi d'asilo che il ricorrente fosse nell'incapacità di rispondere, ai quesiti posti dal funzionario incaricato, in modo chiaro, preciso e completo. Inoltre, a differenza di quanto parrebbe implicitamente sostenere l'insorgente nel suo gravame, il fatto che il rappresentante dell'opera assistenziale abbia posto un quesito chiarificatore circa un punto narrato dall'insorgente, non può assurgere ad elemento probante della tesi dell'interessato di essere stato interrotto dal funzionario incaricato lungo il suo esposto. In tale contesto, appare peraltro d'importanza sottolineare come il medesimo rappresentante dell'opera assistenziale, non ha apposto alcuna osservazione al verbale d'audizione predetto, che potrebbe condurre a ritenere che il ricorrente avesse avuto delle difficoltà ad esprimersi compiutamente, a causa di eventuali interruzioni - che non vengono per il resto rilevate in alcun modo nei verbali - da parte del funzionario incaricato. Al termine delle due audizioni, l'interessato ha inoltre confermato di aver presentato l'insieme dei suoi motivi d'asilo e di non averne ulteriori (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12 e verbale 2, D85, pag. 11), sottoscrivendo peraltro i verbali per approvazione del loro contenuto. Interrogato infine sul suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. verbale 2, D84, pag. 10) e non è deducibile agli atti alcuna problematica ulteriore in tal senso che potrebbe eventualmente spiegare la tardività di tali suoi asserti. Il fatto poi che la giustificazione per la presentazione di elementi fattuali nuovi sia giunta soltanto con il complemento al ricorso del 6 febbraio 2019, rinforza ancora maggiormente il carattere inverosimile delle sue dichiarazioni. Il Tribunale in merito rileva come si tratta di elementi essenziali della sua narrazione, che non trovano alcuna ragione o motivo valido che possano giustificare la loro tardività, ed il fatto che l'interessato abbia modificato alcune dichiarazioni ed introdotto altre circostanze importanti nel suo esposto durante la procedura ricorsuale, fanno giungere alla conclusione che l'insorgente abbia cercato di adattare le stesse ai bisogni della causa ed alle argomentazioni e conclusioni esposte dalla SEM nella decisione avversata. 5.3.4 Non soccorre la credibilità dei nuovi asserti esposti soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente neppure il mezzo di prova n. 8. Invero lo stesso è stato prodotto soltanto in copia ed in forma di fotografia, e quindi non può avere che un valore probante molto ridotto. In effetti, un tale procedere non esclude in alcun modo delle eventuali manipolazioni. Inoltre, secondo le asserzioni dell'insorgente, tale documento sarebbe stato scritto dal suo superiore, e non si può quindi prescindere dalla possibilità che il medesimo sia stato fabbricato per mera compiacenza. 5.3.5 A tali condizioni, le allegazioni tardive esposte in fase ricorsuale dall'insorgente e le motivazioni addotte a supporto delle medesime, non sono atte in alcun modo a scalfire le conclusioni della SEM circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo da lui proposti così come esposte nella decisione avversata. Invero, in sede di audizioni, egli ha descritto tre attacchi che non sarebbero stati diretti individualmente e personalmente contro la sua persona da parte di talebani come da lui proposto nel ricorso, bensì che delle persone - rimaste sconosciute - avrebbero attaccato per tre volte il convoglio di cui anche lui faceva parte, a causa della sua appartenenza all'esercito militare afghano. Per il resto, egli stesso ha dichiarato che al di fuori dell'esercito e dei tre episodi da lui menzionati in audizione, non sarebbe mai stato minacciato direttamente dai talebani (cfr. verbale 2, D71, pag. 9), né avrebbe mai avuto altri problemi con i talebani o con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 12), essendo peraltro che soltanto i suoi famigliari erano a conoscenza della sua attività lavorativa per l'esercito (cfr. verbale 1, D71, pag. 9). Inoltre, appare che il vero motivo che avrebbe condotto l'insorgente all'espatrio non fossero gli scontri in cui egli si sarebbe ritrovato, che nell'espletamento della sua attività lavorativa e nel contesto afghano, in particolare della provincia di U._______ dove egli era attivo, non risultano essere in alcun modo insoliti (cfr. European Asylum Support Office [EASO], Afghanistan State Structure and Security Forces, agosto 2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Report_Afghanistan_state_structur e_and_security _forces.pdf , consultato da ultimo l'8.04.2021, p.to [...], pag. [...] ; EASO, Afghanistan Security situation, settembre 2020, https:// www.ecoi.net/en/file/local/2038213/2020_09_EASO_COI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf , consultato l'8.04.2021, in particolare pag. [...] segg. per la provincia di U._______); bensì piuttosto, come anche ritenuto a ragione nella decisione avversata, poiché il ricorrente non avrebbe avuto il sostegno richiesto dal profilo della sicurezza da parte dei suoi superiori (cfr. verbale 2, D27, pag. 4; D53 seg., pag. 7 segg.). Il fatto che egli non temesse in alcun modo delle azioni mirate contro la sua persona da parte dei talebani, per lo meno al di fuori del normale espletamento delle sue funzioni all'interno dell'esercito, è pure riscontrabile nella risposta che il ricorrente ha fornito circa ciò che temerebbe nel caso tornasse nel suo Paese d'origine, ove ha addotto unicamente il timore di essere sanzionato ed incarcerato a causa della sua partenza dal Paese d'origine senza essere congedato dal suo servizio (cfr. verbale 2, D86, pag. 11), ma in nessun modo ha ricondotto lo stesso alla paura di subire delle persecuzioni mirate da parte dei talebani. 5.3.6 Per il resto, l'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato in corso di procedura (cfr. atto A14/1, atto A15/1, mezzi di prova n. 1 - n. 7 e n. 9 - 10), è atta unicamente a sostenere la sua identità, come pure la sua formazione ed attività lavorativa in seno all'esercito - evenienze la cui verosimiglianza non è in alcun modo posta in discussione dallo scrivente Tribunale né dall'autorità inferiore - ma non apporta nessun elemento a favore della verosimiglianza del suo timore di essere stato preso di mira, individualmente e direttamente, da parte dei talebani. 5.3.7 Tutti gli elementi sopra considerati permettono quindi di dubitare fortemente che il ricorrente sia stato perseguitato dai talebani, in modo personale e mirato, prima della sua partenza dal Paese d'origine. 5.4 Risulta tuttavia ancora da verificare se l'insorgente dispone di un profilo che sarebbe di natura da esporlo a dei pregiudizi provenienti dai talebani in caso di un suo ritorno in Afghanistan. 5.4.1 È indubbio che la funzione quale (...) e (...) in seno all'esercito afghano permetta all'interessato di considerarsi, soggettivamente, quale persona presentante un profilo di rischio particolare (cfr. sentenze del Tribunale D-5594/2018 dell'8 marzo 2021 consid. 5.2.1, D-1788/2018 del 3 novembre 2020, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.6 con ulteriore riferimento citato, E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. anche DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Tuttavia, ciò che è decisivo in una fattispecie, non è il punto di vista soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo. In altre parole: l'esistenza d'indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'elevata probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 4.2; sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.7, D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Ora, nel caso che ci occupa, v'è da constatare che non vi sono degli elementi che permettano di corroborare che la succitata ipotesi sia realizzata in specie. Invero, come rilevato precedentemente, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato l'oggetto di minacce o di persecuzioni da parte di talebani, in modo mirato e personale, nei suoi confronti. Neppure ha reso credibili i suoi asserti circa le ricerche che avrebbero effettuato dei talebani, dopo la sua partenza dall'Afghanistan. Egli ha certo indicato nel suo verbale d'audizione sui motivi d'asilo, e per il tramite di due fotografie (cfr. atto A15/1, mezzo di prova n. 11 e verbale 2, D5, pag. 3), che un suo collega, O._______, sarebbe deceduto a causa di un attacco sferrato da parte dei talebani dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, D81 segg., pag. 10). Per quanto il Tribunale non intenda mettere in discussione la realtà di tale avvenimento, e che lo stesso possa allo stesso tempo essere fonte di apprensione per l'interessato in relazione alle funzioni da lui esercitate in seno all'esercito; tuttavia il medesimo evento, avvenuto in un contesto ben preciso, non è suscettibile di corroborare, di per sé solo, il timore del ricorrente di essere lui stesso oggetto di rappresaglie, personali e mirate, in caso di ritorno. Nemmeno il ferimento del capo dell'insorgente, di cui al mezzo di prova n. 12 (cfr. atto A15/1; cfr. anche verbale 2, D5, pag. 3), per di più in circostanze di tempo, di luogo e di modalità del tutto ignote, non è atto a sostanziare il timore sopraccitato da parte dell'interessato nell'evenienza di un suo rimpatrio. Inoltre, egli ha addotto in fase ricorsuale, che il fratello sarebbe stato oggetto di rapimento da parte dei talebani, come pure che durante una delle incursioni di questi ultimi, il (...), sua (...) sarebbe stata oggetto di violenza da parte di un commando degli stessi, che stavano ricercando il ricorrente. Quandanche il rapimento del fratello e la violenza subita dalla (...) da parte dei talebani non fossero ritenuti inverosimili dallo scrivente Tribunale - malgrado la descrizione dei medesimi eventi sia rimasta per lo più stereotipata e priva di quei dettagli ed elementi concreti che ci si attenderebbe dal ricorrente - tuttavia come già sopra considerato ciò che si ritiene non credibile sono le circostanze in cui tali eventi sarebbero avvenuti, ed in particolare che gli stessi abbiano una qualsivoglia relazione con l'attività lavorativa del ricorrente, esercitata sino al suo espatrio, e con quest'ultimo (cfr. supra consid. 5.3.3). Funzione che, si ripete, nessuno, al di fuori della sua famiglia era a conoscenza, come da sue stesse dichiarazioni (cfr. verbale 2, D71, pag. 9). 5.4.2 Siffatti elementi, conducono alla conclusione che il profilo del ricorrente non presenti, sul piano oggettivo, alcun motivo di ritenere che possa, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, dar luogo a degli atti di persecuzione da parte dei talebani in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. 5.5 Non essendo stato minacciato personalmente ed individualmente di persecuzioni da parte dei talebani (cfr. supra consid. 5.3), e non essendovene il rischio nel prossimo futuro da parte dei medesimi (cfr. supra consid. 5.4), la questione sollevata anche nel ricorso dall'insorgente, a sapere se il medesimo potrebbe beneficiare nel suo paese d'origine di una protezione adeguata da parte delle autorità afghane, può rimanere in casu inevasa. 5.6 L'insorgente ha inoltre allegato di temere, in caso di un suo rientro in Afghanistan di essere sanzionato ed incarcerato a causa della sua partenza dal Paese d'origine, senza prima essere stato esonerato dalla sua attività lavorativa presso l'esercito (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 9 seg.; D86, pag. 11). 5.6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 5.6.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). 5.6.3 In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9; sentenza di riferimento del Tribunale E-2188/2019 del 30 giugno 2020 consid. 5.1 [prevista per pubblicazione quale DTAF] che conferma la giurisprudenza esposta dal Tribunale nella DTAF precitata). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche le sentenze del Tribunale D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2 e D-674/2017 del 29 aprile 2020 consid. 5.1). 5.6.4 Nel caso in disamina, in primo luogo si rileva come non traspaiono dagli atti indizi quanto al fatto che il ricorrente dovrebbe subire, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, una procedura penale militare per diserzione dall'esercito. Invero lui, al di là di mere allegazioni generiche, non ha addotto in alcun momento che egli avrebbe ricevuto un qualsivoglia richiamo o scritto da parte delle autorità afghane che possano confortare le sue supposizioni in merito. Ciò, conduce a ritenere che le autorità del suo Paese d'origine non abbiano dimostrato alcun interesse nel perseguirlo, come sarebbe peraltro pratica usuale da parte delle autorità afghane in caso di diserzione dall'Afghan National Army (ANA) (cfr. SEM, Note Afghanistan, Désertion: provisions légales et application, 31 marzo 2017; United States Departement of Defence [DOD], Enhacing Security and Stability in Afghanistan, dicembre 2017, ; Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction [SIGAR], Quarterly Report to the United States Congress, 30 ottobre 2016, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-10-30qr.pdf ; International Crisis Group, A force in Fragments: Reconstituing the Afghan National Army, 12.05.2010, https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/29/icg_05122010.pdf ; tutti consultati da ultimo il 08.04.2021). Tuttavia, anche nell'eventualità in cui egli venisse sanzionato per l'abbandono dell'attività lavorativa presso l'esercito senza permesso, né la sanzione che egli si vedrebbe inflitta (secondo le fonti consultate per il reato di diserzione la pena va da un minimo di [...] anni ad un massimo di [...] anni di reclusione; ed in caso di circostanze aggravanti da un minimo di [...] ad un massimo di [...] anni di pena privativa di libertà; cfr. SEM, ibidem, con ulteriori riferimenti ivi citati; Official Gazette of the Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice, Uniform Code of Military Justice, 29.04.2008, http://old.moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/0901/OG_0944.pdf ; tutti consultati il 08.04.2021), né alcun ulteriore elemento all'incarto, militano per ritenere che le sopra citate condizioni restrittive per ammetterne una qualche pertinenza in materia d'asilo siano date. 5.6.5 In definitiva, l'eventuale possibile sanzione nella quale incorrerebbe nel suo Paese d'origine il ricorrente per diserzione, non è da considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

6. In virtù di quanto sopra, non potendo l'interessato prevalersi di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 febbraio 2019, non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: