Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, dichiaratosi minorenne, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) agosto 2022. A.b Il (…) ottobre 2022, in presenza della sua rappresentante legale e per- sona di fiducia, con il richiedente si è svolta l’audizione sui suoi motivi d’asilo. In tale contesto egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, as- serito di essere originario e di aver vissuto tutta la sua vita a B._______, sito nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Sarebbe espatriato circa (…) prima dell’audizione, legalmente, con il suo passaporto e con la procura datagli dai suoi genitori, per via aerea (…), interrompendo il (…). Avrebbe viaggiato giungendo dapprima in E._______ e poi in F._______, per arrivare infine in Svizzera, dove avrebbe atteso circa (...) prima di presentare domanda d’asilo, stando dagli zii risiedenti su suolo elvetico. Egli ha dichiarato che sarebbe espatriato a causa del fatto che dei comandanti e dei militari graduati, allorché lo vedevano, lo avrebbero que- stionato (…) o (…) volte sull’arco di circa (…) anni, sul conto dello zio (…) G._______ e dove quest’ultimo si trovasse. Lo zio (…) sarebbe difatti stato incarcerato (…) anni (…) prima, per (…), ed una volta rilasciato sarebbe stato condannato ad una pena di (…) di carcere, che avrebbe tuttavia evi- tato scappando in H._______ (…) anni prima. Da allora, egli non avrebbe più visto, né sentito quest’ultimo. Questionato anche circa come avrebbe maturato la decisione di espatriare, egli ha affermato che avrebbe chiesto lui ai genitori di farlo partire, e ciò già da (…) anni, in quanto si annoiava. Inoltre, in Turchia, non vedrebbe un futuro per lui, poiché probabilmente avrebbe fatto delle condivisioni o qualcos’altro, per cui sarebbe finito in car- cere. A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato il suo passaporto e la sua carta d’identità in originale; copia dell’atto di famiglia e l’originale della pro- cura dei genitori con la quale avrebbe viaggiato dalla Turchia. A.c A seguito del progetto di decisione dell’autorità inferiore del 25 otto- bre 2022, la rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha potuto presentare un parere allo stesso datato 26 ottobre 2022. Segnata- mente, nel medesimo, quest’ultima ha osservato di aver preso contatto con i genitori del richiedente in Turchia, i quali avrebbero confermato che il pre- detto avrebbe subito pressione da parte delle autorità turche per (…) anni, a causa dell’attività dello zio. Inoltre, la madre avrebbe raccontato di “al- meno” (…) episodi nei quali il figlio sarebbe stato vittima di violenza da
D-5452/2022 Pagina 3 parte della polizia turca, a causa della sua appartenenza etnica. Interrogato dalla rappresentante legale sul perché non avesse esposto tali episodi in sede d’audizione, il richiedente avrebbe addotto che non pensava di aver tempo per raccontare tutto e che spesso di questi episodi di violenza non ne sarebbe stata al corrente neppure la madre. La precitata sarebbe inoltre convinta che, in caso di rientro in patria, il figlio verrebbe arrestato, annun- ciando di voler far pervenire della documentazione rilevante a supporto delle dichiarazioni di quest’ultimo. In particolare avrebbe segnalato un mandato d’arresto, che non avrebbero creduto fosse importante per la pro- cedura d’asilo del figlio, e che per questo motivo non si sarebbero attivati prima d’ora per poterlo inviare. B. Con decisione del 27 ottobre 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-23/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. Nel suo provvedimento, la SEM ha essenzialmente ritenuto come i motivi presentati dall’insorgente non sarebbero rilevanti ai sensi dell’asilo, in quanto i quesiti posti dai militari riguardo allo zio, per di più in un lasso di tempo di (…) anni, non avrebbero un’intensità sufficiente per qualificarli quale persecuzione tale da compromettere la sua esistenza in Turchia. Non vi sarebbe inoltre alcun fondato motivo – almeno dal profilo oggettivo – per ritenere che egli, in caso di ritorno in Turchia, possa temere di essere espo- sto, con alta probabilità ed in un prossimo futuro, a delle misure persecu- torie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Il parere non conterrebbe poi alcun fatto o mezzo di prova che giustificherebbe una modifica delle predette conclusioni. Difatti, in particolare per quanto attiene ai (…) episodi di violenza narrati dalla madre al rappresentante legale, tale procedere non sarebbe corretto, in quanto su esplicita domanda sia il ri- chiedente sia il suo rappresentante avrebbero risposto di non avere ulte- riori documenti o mezzi di prova da presentare, e ad ogni modo non depor- rebbe a favore del richiedente l’aver omesso tali racconti. Pertanto, l’auto- rità inferiore non potrebbe che constatare che egli stesso li avrebbe consi- derati irrilevanti o, in alternativa, che tali asserti non sarebbero veritieri. Inoltre, ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, tenuto conto del suo interesse superiore e degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
D-5452/2022 Pagina 4 C. Il 28 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggra- vato con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; mentre che, in secondo subordine, ha chiesto che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente ha inoltre presentato istanza di con- cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considera- zione della sua minore età. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati allegati con le rispettive schede descrittive/di traduzione: un presunto scritto originale della (…) datato (…) (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 5); una dichiarazione della direzione della sezione del par- tito HDP di C._______ e copia di un articolo di giornale. Nel suo ricorso, il rappresentante legale ha ritenuto che si debba tenere conto della giovanissima età dell’insorgente all’epoca dei fatti. Invero, a dif- ferenza di quanto concluso dalla SEM, non sarebbe rilevante che i (…) o (…) fermi delle autorità turche si siano verificati nell’arco di (…) anni, bensì che allorché tali fatti sono avvenuti il ricorrente era un bambino e che quindi tali vessazioni possono ben raggiungere la soglia d’intensità richiesta ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato. Al contrario poi di quanto considerato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, la lettura data dalla rappresentante legale alle dichiarazioni del ricorrente, non sarebbe esageratamente drammatica, ma terrebbe conto, a differenza di quanto concluso dalla SEM, della minore età del ricorrente e del suo profilo di par- ticolare vulnerabilità, nonché del suo interesse superiore. Per quest’ultimo motivo, la rappresentante legale avrebbe ritenuto opportuno prendere con- tatto con i genitori dell’insorgente, il quale avrebbe inoltre avuto difficoltà, data la sua giovanissima età, a ricordare con precisione gli episodi a lui successi ed a comprendere quali documenti fosse necessario far giungere a supporto delle sue allegazioni. La rappresentante legale ha poi ripreso nel suo ricorso quanto già narrato nel parere circa gli asserti dei genitori dell’insorgente. In proposito al fatto che il ricorrente non avrebbe raccon- tato prima degli episodi violenti di cui sarebbe stato vittima da parte delle autorità turche nel suo Paese, ha aggiunto che sarebbe da tener conto che l’eloquio del minore è molto semplice, a tratti come quello di un bambino, e ciò spiegherebbe anche l’ingenuità di alcune sue risposte. L’insorgente ha poi riportato che la madre avrebbe dichiarato di aver ricevuto un
D-5452/2022 Pagina 5 documento emesso dalla (…) del (…), che ha allegato al ricorso “in formato originale” (cfr. pag. 5 del ricorso), di cui i suoi genitori non pensavano po- tesse avere un’importanza per la sua procedura, e per questo non si sa- rebbero attivati prima ad inviarglielo. In tale frangente, occorrerebbe consi- derare il livello culturale della sua famiglia e la scarsa dimestichezza con le questioni giuridiche. Essa non si sarebbe mai potuta permettere un av- vocato in Turchia, ma a breve vorrebbe attivarsi per poter supportare l’in- sorgente. Peraltro quest’ultimo avrebbe fatto pervenire il documento ine- rente alla dichiarazione della direzione della sezione giovanile del partito HDP – pure prodotto con il ricorso – che dimostrerebbe una sua minima partecipazione, compatibile con la sua giovanissima età, alla vita politica del suo Paese. Le attività citate in tale dichiarazione non sarebbero state menzionate dall’insorgente in sede d’audizione, in quanto egli non avrebbe compreso quanto ogni allegazione potesse essere rilevante in sede di col- loquio. Anche in tale frangente, il suo eloquio come quello di un bambino ed i suoi ragionamenti molto elementari, avrebbero senz’altro avuto un peso nell’esposizione dei fatti in audizione. Alla luce di tale documenta- zione, il ricorrente ritiene che essa dimostrerebbe che le autorità turche lo starebbero cercando, e ciò sarebbe un indicatore di un rischio concreto di una probabile persecuzione futura nei suoi confronti da parte delle stesse nel caso egli facesse ritorno in Turchia. Peraltro, vista anche la persecu- zione nei confronti dello zio e delle attenzioni già rivolte verso il ricorrente da parte delle autorità, sarebbe plausibile che queste continuino a perse- guire il minore, anche a causa della sua appartenenza all’etnia curda. Inol- tre, occorrerebbe tener presente che al compimento del diciottesimo anno d’età, egli sarebbe chiamato a dover prestare servizio militare obbligatorio, e sarebbe verosimile che, vista la sua etnia e l’attivismo dello zio e della sua famiglia, egli possa subire ulteriori vessazioni. In conclusione, visti quindi tutti gli elementi di rischio individuali e famigliari, egli avrebbe un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni qualora do- vesse fare rientro in Turchia. Infine, il ricorrente ha avversato anche le con- clusioni dell’autorità inferiore circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento dell’insorgente, chiedendo segnatamente anche di poter visio- nare la direttiva della SEM citata nella decisione avversata e di concedergli in seguito un congruo termine per potersi esprimere in merito. D. Tramite la decisione incidentale dell’11 maggio 2023, il Tribunale ha in par- ticolare accolto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, ha invi- tato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso ai sensi dei considerandi, nonché ad evadere la richiesta di accesso agli atti del ricorrente o, in caso contrario, a voler indicare per iscritto al Tribunale eventuali obiezioni alla
D-5452/2022 Pagina 6 visione del documento richiesto dalla rappresentante legale del ricorrente, entro il 22 maggio 2023. Ha infine statuito che la domanda dell’insorgente tendente alla concessione di un termine dopo l’accesso al documento ri- chiesto, verrà evasa in corso di procedura, ai sensi dei considerandi. E. Nella sua risposta del 22 maggio 2023, l’autorità inferiore ha confermato le conclusioni rassegnate nella decisione impugnata per quanto attinente ai motivi d’asilo del ricorrente. In particolare, concernente i nuovi elementi ap- portati dall’insorgente nel gravame, l’autorità resistente ha osservato che gli stessi si esaurirebbero in un articolo di giornale che riporterebbe l’arre- sto dello zio del richiedente, in una mera dichiarazione di parte sottoscritta da un rappresentante dell’HDP, nonché in una fotocopia di una lettera della (…). Quest’ultimo scritto, per sua natura, non avrebbe alcun valore proba- torio, essendo impossibile verificarne l’autenticità oltreché essere facil- mente falsificabile e riproducibile. Circa invece l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, la SEM l’ha ritenuta – per i motivi già evidenziati nella decisione incidentale del Tribunale – come al momento attuale inesi- gibile. Pertanto, come segnalato anche nella risposta al ricorso, con nuova decisione della SEM datata 22 maggio 2023 – notificata lo stesso giorno al ricorrente (cfr. n. 37/1) – l’autorità inferiore ha disposto l’ammissione prov- visoria dell’insorgente a partire dall’11 maggio 2023, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, annullando i punti 4 e 5 della deci- sione avversata. F. Alla luce della nuova decisione del 22 maggio 2023 e della risposta della SEM, con decisione incidentale del 30 maggio 2023, il Tribunale ha rite- nuto il ricorso interposto dall’insorgente il 28 novembre 2022, privo d’og- getto per quanto riguardante la sua conclusione subordinata tendente alla pronuncia di un’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha inoltre trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta della SEM concedendogli un termine fino al 9 giugno 2023 per co- municare al Tribunale se ed in che misura intendesse mantenere il ricorso, per quanto non divenuto privo d’oggetto ai sensi dei considerandi. G. Con scritto del 9 giugno 2023, il ricorrente ha informato il Tribunale di voler mantenere il suo ricorso, per quanto attinente ai punti 1 e 2 della decisione della SEM del 27 ottobre 2022, relativi al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed al respingimento della sua domanda d’asilo. In re- plica, ha poi per l’essenziale ribadito quanto già argomentato nel ricorso
D-5452/2022 Pagina 7 circa le nuove allegazioni ed i mezzi di prova presentati in fase ricorsuale. Ha tuttavia aggiunto come, durante un recente colloquio con la sua rappre- sentante legale, avrebbe riferito che, dopo il suo espatrio, la polizia turca si sarebbe recata a casa sua ed avrebbe chiesto a sua madre dove egli si troverebbe. Pertanto, da tale evento, si desumerebbe che il rischio di es- sere catturato dalla polizia, e verosimilmente venire arrestato, sarebbe per lui tutt’ora attuale. H. Per il tramite della sua duplica del 25 luglio 2023, la SEM ha ribadito che gli eventi che avrebbero condotto lo zio del richiedente all’espatrio ormai (…) prima, allorché l’interessato aveva circa (…) anni, non potrebbero es- sere considerati rilevanti né per intensità né per attualità, né men che meno per giustificare un timore oggettivamente fondato per il ricorrente. Inoltre l’insorgente ed il suo rappresentante legale, si sarebbero prodotti, in fase ricorsuale, in un tardivo ed artificioso tentativo di dare consistenza ai motivi d’asilo del ricorrente, che risulterebbero vaghi. La giustificazione addotta poi della minore età dell’insorgente per spiegare l’inconsistenza dei suoi asserti in sede d’audizione, sarebbe peraltro da considerare come prete- stuosa, in quanto d’un canto il ricorrente sarebbe già (…) e quindi non più propriamente un bambino; e d’altro canto poiché egli sarebbe stato assi- stito dal proprio rappresentante legale fin dai primi passi procedurali. L’unico elemento nuovo e rilevante presentato soltanto in fase ricorsuale in modo sospetto, sarebbe per la SEM il documento della (…), antecedente all’audizione sui motivi d’asilo. In merito l’autorità inferiore ha denotato che vi sarebbe stato il tentativo da parte dell’insorgente d’ingannare le autorità svizzere, in quanto il documento che sarebbe una mera fotocopia, sarebbe invece stata presentata nel ricorso quale originale. Peraltro, come già os- servato nella risposta al ricorso, tale copia non avrebbe alcun valore pro- batorio, in quanto sarebbe impossibile verificarne l’autenticità e sarebbe notoriamente facilmente falsificabile e riproducibile. Anche nel suo conte- nuto, tale scritto non apparirebbe del resto credibile. I. Nella sua triplica dell’11 agosto 2023, il ricorrente ha ribadito le sue moti- vazioni e conclusioni, già espresse con il ricorso. Ha in aggiunta avanzato che egli continuerebbe anche in Svizzera a sostenere il partito HDP e la causa curda, come avrebbe fatto fino a poco prima del suo espatrio, pren- dendo parte alle attività di volantinaggio e partecipando a manifestazioni contro il governo. In particolare, dopo la rielezione del presidente I._______ nel (…) del (…), egli sentirebbe di dover sostenere la causa curda e non smetterebbe di farlo neppure in patria, pur conscio del rischio che
D-5452/2022 Pagina 8 correrebbe. Inoltre l’insorgente ha rimproverato alla SEM di non tener conto, anche in fase ricorsuale, della sua giovane età, e quindi che la sua capacità espositiva non potrebbe essere paragonata a quella di un adulto. La stessa andrebbe anche presa in considerazione in relazione alla valu- tazione dell’intensità e della gravità delle vicissitudini a lui occorse nel suo Paese d’origine, che possono avere dei risvolti negativi sulla sua psiche. Per quanto poi concerne il documento della procura presentato, egli lo avrebbe ottenuto così dalla famiglia e lo avrebbe consegnato convinto si trattasse di un originale. Ha infine contestato anche le osservazioni della SEM circa il contenuto di tale documento. J. Da ultimo, nella sua quadruplica del 28 agosto 2023, l’autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle sue precedenti osservazioni e conclu- sioni. Tale scritto è stato inviato dal Tribunale per conoscenza al ricorrente con ordinanza del 31 agosto 2023, nella quale si è pure statuito la chiusura, di principio, dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
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E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che ri- sultano chiaramente dalla motivazione dell’atto depositato (cfr. DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l’oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 1.56, pag. 29 seg.).
E. 3.3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricor- suale del 28 novembre 2022, il ricorrente si è prevalso anche di argomen- tazioni come pure di conclusioni che censurano l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, concludendo in primo subordine alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. pag. 6 segg. del ricorso; p.to 3 delle conclusioni ricorsuali). Tuttavia, in fase ricorsuale, dopo che la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione negativa con nuova pronuncia di una decisione del 22 maggio 2023 che dispone l’ammissione provvisoria del ricorrente per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e conse- guente annullamento dei punti 4 e 5 della decisione impugnata del 27 ot- tobre 2022 (cfr. risposta al ricorso del 22 maggio 2023 e decisione della SEM del 22 maggio 2023), il ricorrente ha implicitamente rinunciato alla precitata conclusione, portante sull’esecuzione dell’allontanamento (cfr. anche supra lett. E e lett. G). Inoltre essendo che, alla luce della nuova decisione della SEM del 22 maggio 2022, come già constatato nella deci- sione incidentale del 30 maggio 2023, il ricorso è divenuto privo d’oggetto per la conclusione subordinata dell’insorgente sopra evinta, oggetto del li- tigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della con- cessione dell’asilo, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica ri- spetto alla pronuncia del suo allontanamento. In tal senso, anche la do- manda tendente all’accesso ad una direttiva della SEM formulata in tale contesto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), il Tribunale la considera completamente evasa (cfr. anche la decisione incidentale dell’11 mag- gio 2023, nella quale il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente di accesso agli atti della SEM inerente alla direttiva in questione).
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E. 4.1 Dapprima il ricorrente solleva quale censura formale, che l’autorità in- feriore non avrebbe tenuto conto della minore età e dell’interesse superiore del fanciullo nel suo giudizio riguardo all’irrilevanza dei suoi motivi d’asilo (cfr. pag. 4 del ricorso). Egli si prevale quindi in realtà di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che può comportare simulta- neamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Tale censura va analizzata d’ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2).
E. 4.2 Ora, nella presente disamina, il Tribunale non può seguire le predette conclusioni dell’insorgente. Difatti, in primo luogo, si evince dalla mera let- tura della decisione avversata, che la SEM abbia tenuto conto sia della giovane età dell’insorgente nella valutazione dei suoi asserti (cfr. p.to 2, pag. 4 seg.) sia del suo interesse superiore (cfr. p.to 2, pag. 5 e p.to III/1, pag. 6 seg.). Pertanto niente dalla stessa, né dagli atti, permette di dimo- strare che la predetta autorità non abbia tenuto in debita considerazione i citati elementi per il suo giudizio. In secondo luogo, egli è sempre stato accompagnato nel corso di tutta la procedura d’asilo dalla sua rappresen- tante legale, che ha pure funto da persona di fiducia, e quindi non può prevalersi della sua sola qualità di minore non accompagnato, per spiegare la tardività e la contraddizione di alcuni suoi asserti (cfr. pag. 5 seg. del ricorso), di cui si dirà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 5 seg.). Peraltro, sia il ricorrente sia l’autorità inferiore hanno avuto ampia possibilità anche in fase ricorsuale di prendere posizione in merito. Una violazione del suo diritto di essere sentito, non può quindi essere ritenuto in specie, da parte della SEM, la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio in tal senso. La conclusione in secondo subordine espo- sta dall’insorgente nel suo gravame, per quanto non già divenuta senza oggetto per quanto attinente all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. ricorso pag. 7), deve di conseguenza essere respinta.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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E. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi.
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grund- riss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).
E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa
D-5452/2022 Pagina 12 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.5 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carat- tere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell’audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d’asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o an- cora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d’oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell’11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). Questa giurisprudenza è applicabile mutatis mutandis anche alla nuova procedura d’asilo ex art. 26 segg. LAsi e 29 LAsi.
E. 6 Nel caso in parola, l’insorgente si è prevalso soltanto al momento del ri- corso di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d’asilo, per di più presen- tandoli come asserti di terze persone – la madre – o a tratti con dichiara- zioni vaghe ed illogiche e documentazione che risulta essere discrepante da quanto da lui affermato in sede d’audizione.
E. 6.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile che se il ricorrente avesse subito in realtà degli episodi di violenze da parte della polizia turca, come pure se effettivamente fossero state effettuate delle ricerche al suo domicilio con tanto di emissione di mandato di cattura allorché egli risultava ancora in patria, o ancora se egli avesse partecipato in qualche modo alla vita politica del suo Paese d’origine, come allegato da lui soltanto con il parere (cfr. n. 18/4) rispettivamente in fase ricorsuale, tali avvenimenti non siano neppure stati da lui accennati nel corso della sua audizione sui motivi d’asilo. Invero, egli nella predetta, malgrado abbia avuto più occasioni per esporre liberamente i suoi motivi d’asilo, come pure aggiungere qualcosa, ha ricondotto il suo espatrio unicamente al fatto che dei militari turchi lo avrebbero questionato in una (…) o (…) di occasioni riguardo allo zio (…), fuggito dalla Turchia (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Ha peraltro
D-5452/2022 Pagina 13 risposto di non avere altri timori, a parte quanto esposto, in caso di un suo ritorno in patria (cfr. n. 15/9, D57, pag. 7) e di non avere avuto altre proble- matiche con le autorità turche, né con terze persone (cfr. n. 15/9, D59 seg., pag. 7). Inoltre, interrogato su quale sarebbe stata la ragione che lo avrebbe condotto ad espatriare, l’insorgente ha dichiarato che è stato lui a chiederlo ai genitori, in quanto si annoiava, paventando una probabile fu- tura condivisione o altro in patria per il quale sarebbe potuto finire in car- cere (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7). Anche il Tribunale, alla stessa stregua di quanto ritenuto dall’autorità inferiore nella sua duplica e nella sua quadru- plica, considera che la tardività di tali affermazioni, non possa essere giu- stificabile con la giovane età del ricorrente. Difatti, egli all’epoca in cui ha svolto l’audizione sui suoi motivi d’asilo, aveva già (…) anni compiuti, van- tava già di una certa istruzione – avendo interrotto la (…) nel suo paese d’origine prima di espatriare – nonché era assistito già dall’inizio della sua procedura d’asilo dalla rappresentante legale e persona di fiducia, che l’ha potuto anche preparare al colloquio sui suoi motivi d’asilo. Non si evince poi in nessun modo dal verbale d’audizione, come invece argomentato nel ricorso (cfr. pag. 5), che egli abbia avuto difficoltà a rammentare degli epi- sodi o a comprendere quali documenti fosse necessario apportare a soste- gno delle sue allegazioni. In merito, l’insorgente ha difatti asserito di stare bene di salute, e di avere già consegnato i documenti in suo possesso, senza averne di ulteriori da presentare (cfr. n. 15/9, D3 segg., pag. 2), come pure confermato anche dalla sua rappresentante legale ivi presente (cfr. ibidem, D5, pag. 2). All’inizio della sua audizione, gli sono peraltro stati ricordati i suoi diritti ed obblighi principali rilevanti per la sua audizione, in particolare il dovere d’indicare tutti i fatti determinanti per la sua domanda d’asilo (cfr. ibidem, D1, pag. 2). Alla luce di tali considerazioni, le ragioni indicate nel ricorso per tentare di spiegare la tardività dei suoi asserti, non possono quindi essere ritenute plausibili. In particolare, l’affermazione che egli non pensasse di avere tempo per raccontare tutto e che spesso degli episodi di violenza non fosse a conoscenza neppure la madre (cfr. ricorso, pag. 5), non appare essere una giustificazione convincente. Ciò in quanto, come deducibile limpidamente dalla sua audizione sui motivi d’asilo, al ri- corrente è stata data più volte la possibilità di esprimersi sui medesimi, chiedendogli anche più volte conferma degli stessi e se avesse raccontato tutto o se ci fosse ancora altro (cfr. n. 15/9, D36 seg., pag. 5; D56 segg., pag. 7; D62, pag. 8), ciò che egli ha sempre negato (cfr. n. 15/9, D57 segg., pag. 7 seg.). A maggior ragione quindi, anche il suo tentativo di spiegare come mai non avesse parlato delle sue attività per il partito HDP durante la sua audizione, a causa del fatto che non avrebbe compreso quanto ogni allegazione potesse essere rilevante (cfr. ricorso, pag. 6), non è credibile.
D-5452/2022 Pagina 14
E. 6.2 A quanto sopra, si aggiunge che il ricorrente, sia riguardo agli episodi in cui avrebbe subito delle violenze da parte delle autorità di polizia turca, sia circa la sua partecipazione ad attività d’opposizione al governo, è rima- sto molto vago (cfr. parere, pag. 3), senza apportare neppure in fase ricor- suale alcun elemento concreto che ne dimostri effettivamente il vissuto (cfr. ricorso, pag. 5 seg.; replica, pag. 2; triplica, pag. 2 seg.). Circa gli eventi in cui la polizia turca lo avrebbe malmenato, ha difatti riportato unicamente degli asserti della madre, riguardo a (…) episodi: l’(…) in cui, circa (…) prima del ricorso, egli rincasando sarebbe stato picchiato dalla polizia poi- ché avrebbe indossato una (…); e l’altro dove pochi (…) dopo, sarebbe nuovamente stato malmenato per motivi legati alla sua etnia (cfr. ricorso, pag. 5). Tuttavia, nulla aggiunge in merito ad esempio al luogo, all’orario, o alla dinamica effettiva in cui si sarebbero svolti tali fatti, ciò che conduce il Tribunale ancor più alla conclusione che tali eventi siano inverosimili. An- che in merito alla sua partecipazione ad attività di distribuzione di volantini e di affissione di manifesti di propaganda durante il periodo elettorale per il partito HDP, a parte riprendere quanto verrebbe riportato nella dichiara- zione del predetto partito prodotta con il ricorso, il ricorrente non aggiunge alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza per rendere per lo meno verosimili tali sue attività.
E. 6.3 Da ultimo, si osserva che neppure i mezzi di prova presentati dall’in- sorgente a supporto dei predetti asserti in fase ricorsuale, sono atti a mo- dificare le suddette considerazioni e conclusioni.
E. 6.3.1 Per quanto attiene alla dichiarazione della sezione del partito HDP di C._______, la quale attesta, secondo la traduzione allegata dal ricorrente, del fatto che egli fosse attivo nella sezione giovanile del predetto partito, nonché che avrebbe svolto delle attività di volantinaggio e di affissione di manifesti sui muri durante le elezioni; la stessa può essere ritenuta una mera asserzione di parte. Difatti, come già ritenuto sopra, il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimili con i suoi asserti di aver esercitato in con- creto le predette attività. Del resto, anche il documento presentato, non soltanto non è datato, bensì presenta delle dichiarazioni del tutto generi- che, senza alcun riferimento a degli eventi e a dei contesti ben specifici, ciò che ne mette ancora maggiormente in dubbio l’autenticità.
E. 6.3.2 Concernente poi la fotocopia del mandato di ricerca della (…) del (…) (cfr. MdP n. 5), anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità resi- stente, non può che constatare che lo stesso è una mera fotocopia a colori
– quindi facilmente manipolabile – presentata tuttavia dal ricorrente come originale nel suo ricorso (cfr. pag. 5). Anche si ritenesse non fosse
D-5452/2022 Pagina 15 intenzione dell’insorgente ingannare le autorità svizzere circa l’originalità del documento presentato, tuttavia anche agli occhi del Tribunale il suo contenuto risulta essere del tutto discrepante ed illogico rispetto agli asserti resi dall’insorgente in audizione. Invero, si denoti come secondo la tradu- zione del documento agli atti della SEM, il ricorrente avrebbe commesso una serie di reati a partire dal (…) e “nelle date precedenti” che però non vengono di fatto concretamente nominate, e a partire dalla “data del reato” sarebbero state effettuate delle ricerche per trovarlo – anche il suo indirizzo
– ed accompagnarlo coattivamente, senza alcun successo. Tuttavia, dai suoi asserti, si evince che egli sarebbe stato ancora al suo domicilio allor- ché tali eventi sarebbero occorsi, come pure al momento dell’emissione di tale documento (datato […]). Inoltre, egli sarebbe potuto espatriare legal- mente dall’(…) il (…), con il suo passaporto emesso poco più di un mese prima (il […]; cfr. MdP n. 1), nonché con una procura sottoscritta da parte dei suoi genitori (cfr. MdP n. 4) senza riscontrare alcuna problematica da parte delle autorità di polizia (…) turche (cfr. n. 15/9, D17 segg., pag. 4 seg.). Peraltro, egli non ha mai indicato nel corso della sua audizione sui motivi di aver interessato le autorità turche in qualche modo, in particolare con ispezioni e perquisizioni al suo domicilio, a parte i quesiti postigli dai militari al di fuori del suo domicilio riguardo allo zio (…) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Il comportamento delle autorità turche narrato nel do- cumento, appare quindi del tutto discrepante ed illogico rispetto a quanto invece asserito dall’insorgente nel corso della sua audizione. Inoltre, si de- nota come neppure in fase ricorsuale, il ricorrente abbia descritto in che modo effettivamente i genitori sarebbero venuti in possesso di tale docu- mento, peraltro indirizzato dalla (…) all’(…) e non all’insorgente diretta- mente (cfr. ricorso, pag. 5; replica, pag. 2; triplica, pag. 2 seg.). A fronte di tutti questi elementi, il Tribunale considera che il predetto documento non abbia alcun valore probatorio, in quanto decisamente nei suoi contenuti non può essere ritenuto autentico ed appare essere stato confezionato ai soli fini di causa.
E. 6.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva sia delle sue dichiarazioni, sia dei mezzi di prova presentati, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) né le sue attività di sostegno per il par- tito HDP, né men che meno che abbia interessato le autorità turche in qual- che modo che fosse per le sue attività politiche o per la sua etnia come preteso nel ricorso, prima del suo espatrio.
E. 6.5 Alla luce poi di tali inverosimiglianze, neppure le allegazioni del tutto generiche e vaghe, proposte soltanto in fase ricorsuale dall’insorgente che dopo la sua partenza dal Paese d’origine, la polizia turca si sarebbe recata
D-5452/2022 Pagina 16 al suo domicilio chiedendo alla madre dove si trovasse (cfr. pag. 2 della replica del 9 giugno 2023), non appaiono essere maggiormente credibili. Ciò vale anche per le attività di sostegno al partito HDP che egli starebbe conducendo in Svizzera, asserzioni apparse soltanto nella sua triplica dell’11 agosto 2023 (cfr, pag. 2 della triplica). Le stesse risultano difatti es- sere del tutto stereotipate, in quanto il ricorrente non spiega e non definisce in alcun modo le circostanze ed il ruolo effettivo che egli avrebbe avuto durante le stesse, affermando in modo del tutto vago di essersi attivato “nelle attività di volantinaggio e partecipando a manifestazioni contro il go- verno” (cfr. pag. 2 della triplica). Pertanto, anche queste ultime non sono state rese verosimili dall’insorgente.
E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, anche se le sue dichiarazioni inerenti al fatto di essere stato questionato da parte di comandanti e militari graduati turchi circa dove si trovasse lo zio (…), fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 7.2 Innanzitutto, v’è luogo di constatare che le allegazioni dell’insorgente circa le (…) o (…) volte che dei militari lo avrebbero fermato chiedendogli dello zio (…) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.), anche agli occhi del Tribunale, non risultano raggiungere un’intensità sufficiente per ritenere che il ricorrente abbia subito delle persecuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, perché si possa considerare il suo espatrio come l’unica misura per sottrarsi ad una situazione divenuta invivibile per lui nel suo Paese d’origine. Difatti, anche tenuto conto della sua minore età, e della sua giovane età allorché tali quesiti gli sarebbero stati posti, si osserva come, a differenza di quanto descritto nel suo ricorso, l’insorgente a parte riferire che lo avrebbero “messo sotto pressione” o messo “alle strette” con dei quesiti circa dove si trovasse lo zio e se fosse scappato in J._______, egli non ha mai riportato alcuna minaccia da parte dei militari nei suoi con- fronti (cfr. ibidem, D36 segg., pag. 5 segg.) o di ulteriori problematiche o timori che avrebbe avuto nei confronti delle autorità turche a tal proposito (cfr. ibidem, D56 segg., pag. 7 seg.). L’ultima volta che tali quesiti gli sono stati posti, risalivano inoltre all’(…) dell’(…) il suo espatrio, quindi almeno (…) prima la sua partenza dalla Turchia (cfr. ibidem, D54 seg., pag. 7). Egli stesso ha inoltre ricondotto la sua decisione di lasciare il predetto Paese, non a causa di tali episodi, bensì poiché si sarebbe annoiato nello stesso, nonché perché non avrebbe intravvisto un futuro per lui nel medesimo (cfr. ibidem, D56, pag. 7). L’interessato sarebbe inoltre potuto uscire libera- mente dal Paese d’origine, presentando il suo passaporto nonché la pro- cura sottoscritta dai genitori, e visto anche quanto già sopra ritenuto
D-5452/2022 Pagina 17 inverosimile, né il ricorrente né la sua famiglia, avrebbero riscontrato dei problemi a seguito della sua partenza dalla Turchia. Pertanto, le sue di- chiarazioni, non denotano all’evidenza l’esistenza di alcuna persecuzione che possa essere qualificata come rilevante ai sensi dell’asilo.
E. 8.1 Il ricorrente allega poi in fase ricorsuale che egli si troverebbe esposto ad una persecuzione futura nel caso di un suo ritorno in patria, a causa sia della sua etnia, sia dell’attivismo politico dello zio e della sua famiglia.
E. 8.2 A tal proposito il Tribunale ricorda che, se delle persecuzioni si esten- dono, a fianco della persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Inoltre, si rammenta che la corresponsabilità famigliare (“Sippenhaft”), quale facoltà legale d’impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per il delitto com- messo da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ri- cercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d’intraprendere delle attività politiche il- legali. Tanto più la persona ricercata o l’oppositore è implicato in modo si- gnificativo in favore di un’organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze pos- sono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; sentenza del Tribunale D-2814/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.5). Sulla base delle informazioni delle quali il Tribunale dispone, non v’è alcuna ragione di con- siderare che tale constatazione sia attualmente obsoleta (cfr. sentenza del Tribunale E-4061/2023 del 31 agosto 2023 consid. 4.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione riflessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare ogget- tivamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della famiglia interessata.
E. 8.3 Ora, tornando alla presente disamina, al contrario di quanto affermato nel suo gravame dall’insorgente, visto anche quanto già ritenuto sopra in- verosimile ed irrilevante, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché le autorità turche possano prendersela con il ricorrente per la condanna al carcere comminata allo zio (…), o ancora per delle attività politiche che questi avrebbe esercitato in passato. Invero, al di là dei quesiti che
D-5452/2022 Pagina 18 sarebbero stati posti al ricorrente in merito a dove si trovasse il predetto zio, egli non ha in alcun modo reso verosimile, di essere stato ricercato dalle autorità turche anche dopo il suo espatrio. Inoltre, gli eventi attinenti allo zio (…), risalgono a molti anni fa, e da più di (…) anni il ricorrente ha asserito di non avere più avuto alcun contatto con il medesimo. Alla luce di tali elementi, non si intravvede quindi alcun indizio dal quale si possa evin- cere che il ricorrente possa diventare il bersaglio delle autorità turche a causa dello zio (…), in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, in caso di un suo ritorno in patria. Altresì, egli non ha mai affermato durante la procedura dinnanzi all’autorità inferiore che altri suoi famigliari esercite- rebbero una qualsivoglia attività politica, bensì sono asserti giunti soltanto in fase ricorsuale, peraltro del tutto vaghi e non supportati da alcun ele- mento concreto (cfr. ricorso, pag. 6; replica, pag. 2). Anzi, dalle sue stesse affermazioni, risulta come i suoi genitori ed i suoi fratelli risiederebbero tutt’ora nello stesso luogo (cfr. n. 15/9, D13 seg., pag. 3), ed ai medesimi non è mai successo alcuna problematica degna di nota, o resa verosimile dall’insorgente, anche successivamente al suo espatrio. Di conseguenza, il Tribunale non può intravvedere alcun rischio di persecuzione riflessa dell’interessato per i motivi da lui invocati nel ricorso. La predetta conclu- sione non viene modificata, neppure alla luce della copia dell’articolo di giornale in lingua straniera, prodotto dall’insorgente con il ricorso, che da- rebbe unicamente atto del fatto che (…) persone, tra le quali lo zio del ri- corrente, sarebbero state arrestate per offese rivolte a I._______.
E. 8.4 Per quanto attiene agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla sua etnia curda, anche nell’ambito del servizio militare obbligatorio, a parte che in quest’ultimo caso appaiono essere delle persecuzioni del tutto ipotetiche e pertanto già di per sé irrilevanti, si osserva come le stesse non siano in alcun modo pertinenti dal profilo del riconoscimento della qualità di rifu- giato. Difatti, per quanto la minoranza curda possa subire delle discrimina- zioni e altre angherie in Turchia, tuttavia tali problematiche non raggiun- gono in generale – come all’occorrenza, non avendo il ricorrente allegato alcunché in merito nel corso dell’audizione, né presentato alcun elemento concreto neppure in fase ricorsuale – l’intensità richiesta per rientrare nell’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo ritenuto fino ad oggi alcuna perse- cuzione collettiva dei curdi in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4). Peraltro egli, al di là di mere supposizioni di parte non supportate da alcun elemento di qualsivoglia so- stanza e concretezza (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7), non ha reso verosimile, di avere compiuto delle attività politiche che potrebbero interessare anche in futuro le autorità turche nel caso di un suo ritorno in Turchia (cfr. anche supra consid. 6.1, 6.2, 6.3.1 e 6.5).
D-5452/2022 Pagina 19
E. 8.5 Visto quanto precede, nessun elemento all’incarto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno verosimile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi sia oggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria.
E. 9 Da ultimo, il suo desiderio di rimanere in Svizzera e la presenza dei suoi zii su suolo elvetico (cfr. n. 15/9, D56 seg., pag. 7), non risultano essere delle dichiarazioni pertinenti ai sensi dell’asilo, non rientrando all’evidenza in uno dei motivi esaustivi previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi.
E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso, per quanto non già divenuto senza oggetto (cfr. supra consid. 3.3 e 4.2), è respinto.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria dell’insorgente, con decisione incidentale dell’11 maggio 2023, non- ché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-5452/2022 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto non divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5452/2022 Sentenza del 24 gennaio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Thomas Segessenmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 27 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi minorenne, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2022. A.b Il (...) ottobre 2022, in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia, con il richiedente si è svolta l'audizione sui suoi motivi d'asilo. In tale contesto egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere originario e di aver vissuto tutta la sua vita a B._______, sito nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Sarebbe espatriato circa (...) prima dell'audizione, legalmente, con il suo passaporto e con la procura datagli dai suoi genitori, per via aerea (...), interrompendo il (...). Avrebbe viaggiato giungendo dapprima in E._______ e poi in F._______, per arrivare infine in Svizzera, dove avrebbe atteso circa (...) prima di presentare domanda d'asilo, stando dagli zii risiedenti su suolo elvetico. Egli ha dichiarato che sarebbe espatriato a causa del fatto che dei comandanti e dei militari graduati, allorché lo vedevano, lo avrebbero questionato (...) o (...) volte sull'arco di circa (...) anni, sul conto dello zio (...) G._______ e dove quest'ultimo si trovasse. Lo zio (...) sarebbe difatti stato incarcerato (...) anni (...) prima, per (...), ed una volta rilasciato sarebbe stato condannato ad una pena di (...) di carcere, che avrebbe tuttavia evitato scappando in H._______ (...) anni prima. Da allora, egli non avrebbe più visto, né sentito quest'ultimo. Questionato anche circa come avrebbe maturato la decisione di espatriare, egli ha affermato che avrebbe chiesto lui ai genitori di farlo partire, e ciò già da (...) anni, in quanto si annoiava. Inoltre, in Turchia, non vedrebbe un futuro per lui, poiché probabilmente avrebbe fatto delle condivisioni o qualcos'altro, per cui sarebbe finito in carcere. A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato il suo passaporto e la sua carta d'identità in originale; copia dell'atto di famiglia e l'originale della procura dei genitori con la quale avrebbe viaggiato dalla Turchia. A.c A seguito del progetto di decisione dell'autorità inferiore del 25 ottobre 2022, la rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha potuto presentare un parere allo stesso datato 26 ottobre 2022. Segnatamente, nel medesimo, quest'ultima ha osservato di aver preso contatto con i genitori del richiedente in Turchia, i quali avrebbero confermato che il predetto avrebbe subito pressione da parte delle autorità turche per (...) anni, a causa dell'attività dello zio. Inoltre, la madre avrebbe raccontato di "almeno" (...) episodi nei quali il figlio sarebbe stato vittima di violenza da parte della polizia turca, a causa della sua appartenenza etnica. Interrogato dalla rappresentante legale sul perché non avesse esposto tali episodi in sede d'audizione, il richiedente avrebbe addotto che non pensava di aver tempo per raccontare tutto e che spesso di questi episodi di violenza non ne sarebbe stata al corrente neppure la madre. La precitata sarebbe inoltre convinta che, in caso di rientro in patria, il figlio verrebbe arrestato, annunciando di voler far pervenire della documentazione rilevante a supporto delle dichiarazioni di quest'ultimo. In particolare avrebbe segnalato un mandato d'arresto, che non avrebbero creduto fosse importante per la procedura d'asilo del figlio, e che per questo motivo non si sarebbero attivati prima d'ora per poterlo inviare. B. Con decisione del 27 ottobre 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-23/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nel suo provvedimento, la SEM ha essenzialmente ritenuto come i motivi presentati dall'insorgente non sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto i quesiti posti dai militari riguardo allo zio, per di più in un lasso di tempo di (...) anni, non avrebbero un'intensità sufficiente per qualificarli quale persecuzione tale da compromettere la sua esistenza in Turchia. Non vi sarebbe inoltre alcun fondato motivo - almeno dal profilo oggettivo - per ritenere che egli, in caso di ritorno in Turchia, possa temere di essere esposto, con alta probabilità ed in un prossimo futuro, a delle misure persecutorie rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Il parere non conterrebbe poi alcun fatto o mezzo di prova che giustificherebbe una modifica delle predette conclusioni. Difatti, in particolare per quanto attiene ai (...) episodi di violenza narrati dalla madre al rappresentante legale, tale procedere non sarebbe corretto, in quanto su esplicita domanda sia il richiedente sia il suo rappresentante avrebbero risposto di non avere ulteriori documenti o mezzi di prova da presentare, e ad ogni modo non deporrebbe a favore del richiedente l'aver omesso tali racconti. Pertanto, l'autorità inferiore non potrebbe che constatare che egli stesso li avrebbe considerati irrilevanti o, in alternativa, che tali asserti non sarebbero veritieri. Inoltre, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, tenuto conto del suo interesse superiore e degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 28 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; mentre che, in secondo subordine, ha chiesto che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Contestualmente ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della sua minore età. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati allegati con le rispettive schede descrittive/di traduzione: un presunto scritto originale della (...) datato (...) (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 5); una dichiarazione della direzione della sezione del partito HDP di C._______ e copia di un articolo di giornale. Nel suo ricorso, il rappresentante legale ha ritenuto che si debba tenere conto della giovanissima età dell'insorgente all'epoca dei fatti. Invero, a differenza di quanto concluso dalla SEM, non sarebbe rilevante che i (...) o (...) fermi delle autorità turche si siano verificati nell'arco di (...) anni, bensì che allorché tali fatti sono avvenuti il ricorrente era un bambino e che quindi tali vessazioni possono ben raggiungere la soglia d'intensità richiesta ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato. Al contrario poi di quanto considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, la lettura data dalla rappresentante legale alle dichiarazioni del ricorrente, non sarebbe esageratamente drammatica, ma terrebbe conto, a differenza di quanto concluso dalla SEM, della minore età del ricorrente e del suo profilo di particolare vulnerabilità, nonché del suo interesse superiore. Per quest'ultimo motivo, la rappresentante legale avrebbe ritenuto opportuno prendere contatto con i genitori dell'insorgente, il quale avrebbe inoltre avuto difficoltà, data la sua giovanissima età, a ricordare con precisione gli episodi a lui successi ed a comprendere quali documenti fosse necessario far giungere a supporto delle sue allegazioni. La rappresentante legale ha poi ripreso nel suo ricorso quanto già narrato nel parere circa gli asserti dei genitori dell'insorgente. In proposito al fatto che il ricorrente non avrebbe raccontato prima degli episodi violenti di cui sarebbe stato vittima da parte delle autorità turche nel suo Paese, ha aggiunto che sarebbe da tener conto che l'eloquio del minore è molto semplice, a tratti come quello di un bambino, e ciò spiegherebbe anche l'ingenuità di alcune sue risposte. L'insorgente ha poi riportato che la madre avrebbe dichiarato di aver ricevuto un documento emesso dalla (...) del (...), che ha allegato al ricorso "in formato originale" (cfr. pag. 5 del ricorso), di cui i suoi genitori non pensavano potesse avere un'importanza per la sua procedura, e per questo non si sarebbero attivati prima ad inviarglielo. In tale frangente, occorrerebbe considerare il livello culturale della sua famiglia e la scarsa dimestichezza con le questioni giuridiche. Essa non si sarebbe mai potuta permettere un avvocato in Turchia, ma a breve vorrebbe attivarsi per poter supportare l'insorgente. Peraltro quest'ultimo avrebbe fatto pervenire il documento inerente alla dichiarazione della direzione della sezione giovanile del partito HDP - pure prodotto con il ricorso - che dimostrerebbe una sua minima partecipazione, compatibile con la sua giovanissima età, alla vita politica del suo Paese. Le attività citate in tale dichiarazione non sarebbero state menzionate dall'insorgente in sede d'audizione, in quanto egli non avrebbe compreso quanto ogni allegazione potesse essere rilevante in sede di colloquio. Anche in tale frangente, il suo eloquio come quello di un bambino ed i suoi ragionamenti molto elementari, avrebbero senz'altro avuto un peso nell'esposizione dei fatti in audizione. Alla luce di tale documentazione, il ricorrente ritiene che essa dimostrerebbe che le autorità turche lo starebbero cercando, e ciò sarebbe un indicatore di un rischio concreto di una probabile persecuzione futura nei suoi confronti da parte delle stesse nel caso egli facesse ritorno in Turchia. Peraltro, vista anche la persecuzione nei confronti dello zio e delle attenzioni già rivolte verso il ricorrente da parte delle autorità, sarebbe plausibile che queste continuino a perseguire il minore, anche a causa della sua appartenenza all'etnia curda. Inoltre, occorrerebbe tener presente che al compimento del diciottesimo anno d'età, egli sarebbe chiamato a dover prestare servizio militare obbligatorio, e sarebbe verosimile che, vista la sua etnia e l'attivismo dello zio e della sua famiglia, egli possa subire ulteriori vessazioni. In conclusione, visti quindi tutti gli elementi di rischio individuali e famigliari, egli avrebbe un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni qualora dovesse fare rientro in Turchia. Infine, il ricorrente ha avversato anche le conclusioni dell'autorità inferiore circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, chiedendo segnatamente anche di poter visionare la direttiva della SEM citata nella decisione avversata e di concedergli in seguito un congruo termine per potersi esprimere in merito. D. Tramite la decisione incidentale dell'11 maggio 2023, il Tribunale ha in particolare accolto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso ai sensi dei considerandi, nonché ad evadere la richiesta di accesso agli atti del ricorrente o, in caso contrario, a voler indicare per iscritto al Tribunale eventuali obiezioni alla visione del documento richiesto dalla rappresentante legale del ricorrente, entro il 22 maggio 2023. Ha infine statuito che la domanda dell'insorgente tendente alla concessione di un termine dopo l'accesso al documento richiesto, verrà evasa in corso di procedura, ai sensi dei considerandi. E. Nella sua risposta del 22 maggio 2023, l'autorità inferiore ha confermato le conclusioni rassegnate nella decisione impugnata per quanto attinente ai motivi d'asilo del ricorrente. In particolare, concernente i nuovi elementi apportati dall'insorgente nel gravame, l'autorità resistente ha osservato che gli stessi si esaurirebbero in un articolo di giornale che riporterebbe l'arresto dello zio del richiedente, in una mera dichiarazione di parte sottoscritta da un rappresentante dell'HDP, nonché in una fotocopia di una lettera della (...). Quest'ultimo scritto, per sua natura, non avrebbe alcun valore probatorio, essendo impossibile verificarne l'autenticità oltreché essere facilmente falsificabile e riproducibile. Circa invece l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, la SEM l'ha ritenuta - per i motivi già evidenziati nella decisione incidentale del Tribunale - come al momento attuale inesigibile. Pertanto, come segnalato anche nella risposta al ricorso, con nuova decisione della SEM datata 22 maggio 2023 - notificata lo stesso giorno al ricorrente (cfr. n. 37/1) - l'autorità inferiore ha disposto l'ammissione provvisoria dell'insorgente a partire dall'11 maggio 2023, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, annullando i punti 4 e 5 della decisione avversata. F. Alla luce della nuova decisione del 22 maggio 2023 e della risposta della SEM, con decisione incidentale del 30 maggio 2023, il Tribunale ha ritenuto il ricorso interposto dall'insorgente il 28 novembre 2022, privo d'oggetto per quanto riguardante la sua conclusione subordinata tendente alla pronuncia di un'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha inoltre trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta della SEM concedendogli un termine fino al 9 giugno 2023 per comunicare al Tribunale se ed in che misura intendesse mantenere il ricorso, per quanto non divenuto privo d'oggetto ai sensi dei considerandi. G. Con scritto del 9 giugno 2023, il ricorrente ha informato il Tribunale di voler mantenere il suo ricorso, per quanto attinente ai punti 1 e 2 della decisione della SEM del 27 ottobre 2022, relativi al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed al respingimento della sua domanda d'asilo. In replica, ha poi per l'essenziale ribadito quanto già argomentato nel ricorso circa le nuove allegazioni ed i mezzi di prova presentati in fase ricorsuale. Ha tuttavia aggiunto come, durante un recente colloquio con la sua rappresentante legale, avrebbe riferito che, dopo il suo espatrio, la polizia turca si sarebbe recata a casa sua ed avrebbe chiesto a sua madre dove egli si troverebbe. Pertanto, da tale evento, si desumerebbe che il rischio di essere catturato dalla polizia, e verosimilmente venire arrestato, sarebbe per lui tutt'ora attuale. H. Per il tramite della sua duplica del 25 luglio 2023, la SEM ha ribadito che gli eventi che avrebbero condotto lo zio del richiedente all'espatrio ormai (...) prima, allorché l'interessato aveva circa (...) anni, non potrebbero essere considerati rilevanti né per intensità né per attualità, né men che meno per giustificare un timore oggettivamente fondato per il ricorrente. Inoltre l'insorgente ed il suo rappresentante legale, si sarebbero prodotti, in fase ricorsuale, in un tardivo ed artificioso tentativo di dare consistenza ai motivi d'asilo del ricorrente, che risulterebbero vaghi. La giustificazione addotta poi della minore età dell'insorgente per spiegare l'inconsistenza dei suoi asserti in sede d'audizione, sarebbe peraltro da considerare come pretestuosa, in quanto d'un canto il ricorrente sarebbe già (...) e quindi non più propriamente un bambino; e d'altro canto poiché egli sarebbe stato assistito dal proprio rappresentante legale fin dai primi passi procedurali. L'unico elemento nuovo e rilevante presentato soltanto in fase ricorsuale in modo sospetto, sarebbe per la SEM il documento della (...), antecedente all'audizione sui motivi d'asilo. In merito l'autorità inferiore ha denotato che vi sarebbe stato il tentativo da parte dell'insorgente d'ingannare le autorità svizzere, in quanto il documento che sarebbe una mera fotocopia, sarebbe invece stata presentata nel ricorso quale originale. Peraltro, come già osservato nella risposta al ricorso, tale copia non avrebbe alcun valore probatorio, in quanto sarebbe impossibile verificarne l'autenticità e sarebbe notoriamente facilmente falsificabile e riproducibile. Anche nel suo contenuto, tale scritto non apparirebbe del resto credibile. I. Nella sua triplica dell'11 agosto 2023, il ricorrente ha ribadito le sue motivazioni e conclusioni, già espresse con il ricorso. Ha in aggiunta avanzato che egli continuerebbe anche in Svizzera a sostenere il partito HDP e la causa curda, come avrebbe fatto fino a poco prima del suo espatrio, prendendo parte alle attività di volantinaggio e partecipando a manifestazioni contro il governo. In particolare, dopo la rielezione del presidente I._______ nel (...) del (...), egli sentirebbe di dover sostenere la causa curda e non smetterebbe di farlo neppure in patria, pur conscio del rischio che correrebbe. Inoltre l'insorgente ha rimproverato alla SEM di non tener conto, anche in fase ricorsuale, della sua giovane età, e quindi che la sua capacità espositiva non potrebbe essere paragonata a quella di un adulto. La stessa andrebbe anche presa in considerazione in relazione alla valutazione dell'intensità e della gravità delle vicissitudini a lui occorse nel suo Paese d'origine, che possono avere dei risvolti negativi sulla sua psiche. Per quanto poi concerne il documento della procura presentato, egli lo avrebbe ottenuto così dalla famiglia e lo avrebbe consegnato convinto si trattasse di un originale. Ha infine contestato anche le osservazioni della SEM circa il contenuto di tale documento. J. Da ultimo, nella sua quadruplica del 28 agosto 2023, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nelle sue precedenti osservazioni e conclusioni. Tale scritto è stato inviato dal Tribunale per conoscenza al ricorrente con ordinanza del 31 agosto 2023, nella quale si è pure statuito la chiusura, di principio, dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr.DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed., 2022, n. 1.56, pag. 29 seg.). 3.3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricorsuale del 28 novembre 2022, il ricorrente si è prevalso anche di argomentazioni come pure di conclusioni che censurano l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, concludendo in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. pag. 6 segg. del ricorso; p.to 3 delle conclusioni ricorsuali). Tuttavia, in fase ricorsuale, dopo che la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione negativa con nuova pronuncia di una decisione del 22 maggio 2023 che dispone l'ammissione provvisoria del ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e conseguente annullamento dei punti 4 e 5 della decisione impugnata del 27 ottobre 2022 (cfr. risposta al ricorso del 22 maggio 2023 e decisione della SEM del 22 maggio 2023), il ricorrente ha implicitamente rinunciato alla precitata conclusione, portante sull'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche supra lett. E e lett. G). Inoltre essendo che, alla luce della nuova decisione della SEM del 22 maggio 2022, come già constatato nella decisione incidentale del 30 maggio 2023, il ricorso è divenuto privo d'oggetto per la conclusione subordinata dell'insorgente sopra evinta, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica rispetto alla pronuncia del suo allontanamento. In tal senso, anche la domanda tendente all'accesso ad una direttiva della SEM formulata in tale contesto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), il Tribunale la considera completamente evasa (cfr. anche la decisione incidentale dell'11 maggio 2023, nella quale il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente di accesso agli atti della SEM inerente alla direttiva in questione). 4. 4.1 Dapprima il ricorrente solleva quale censura formale, che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della minore età e dell'interesse superiore del fanciullo nel suo giudizio riguardo all'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo (cfr. pag. 4 del ricorso). Egli si prevale quindi in realtà di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Tale censura va analizzata d'ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2). 4.2 Ora, nella presente disamina, il Tribunale non può seguire le predette conclusioni dell'insorgente. Difatti, in primo luogo, si evince dalla mera lettura della decisione avversata, che la SEM abbia tenuto conto sia della giovane età dell'insorgente nella valutazione dei suoi asserti (cfr. p.to 2, pag. 4 seg.) sia del suo interesse superiore (cfr. p.to 2, pag. 5 e p.to III/1, pag. 6 seg.). Pertanto niente dalla stessa, né dagli atti, permette di dimostrare che la predetta autorità non abbia tenuto in debita considerazione i citati elementi per il suo giudizio. In secondo luogo, egli è sempre stato accompagnato nel corso di tutta la procedura d'asilo dalla sua rappresentante legale, che ha pure funto da persona di fiducia, e quindi non può prevalersi della sua sola qualità di minore non accompagnato, per spiegare la tardività e la contraddizione di alcuni suoi asserti (cfr. pag. 5 seg. del ricorso), di cui si dirà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 5 seg.). Peraltro, sia il ricorrente sia l'autorità inferiore hanno avuto ampia possibilità anche in fase ricorsuale di prendere posizione in merito. Una violazione del suo diritto di essere sentito, non può quindi essere ritenuto in specie, da parte della SEM, la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio in tal senso. La conclusione in secondo subordine esposta dall'insorgente nel suo gravame, per quanto non già divenuta senza oggetto per quanto attinente all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ricorso pag. 7), deve di conseguenza essere respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.5 In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell'11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). Questa giurisprudenza è applicabile mutatis mutandis anche alla nuova procedura d'asilo ex art. 26 segg. LAsi e 29 LAsi.
6. Nel caso in parola, l'insorgente si è prevalso soltanto al momento del ricorso di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli come asserti di terze persone - la madre - o a tratti con dichiarazioni vaghe ed illogiche e documentazione che risulta essere discrepante da quanto da lui affermato in sede d'audizione. 6.1 In proposito, appare innanzitutto poco plausibile che se il ricorrente avesse subito in realtà degli episodi di violenze da parte della polizia turca, come pure se effettivamente fossero state effettuate delle ricerche al suo domicilio con tanto di emissione di mandato di cattura allorché egli risultava ancora in patria, o ancora se egli avesse partecipato in qualche modo alla vita politica del suo Paese d'origine, come allegato da lui soltanto con il parere (cfr. n. 18/4) rispettivamente in fase ricorsuale, tali avvenimenti non siano neppure stati da lui accennati nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo. Invero, egli nella predetta, malgrado abbia avuto più occasioni per esporre liberamente i suoi motivi d'asilo, come pure aggiungere qualcosa, ha ricondotto il suo espatrio unicamente al fatto che dei militari turchi lo avrebbero questionato in una (...) o (...) di occasioni riguardo allo zio (...), fuggito dalla Turchia (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Ha peraltro risposto di non avere altri timori, a parte quanto esposto, in caso di un suo ritorno in patria (cfr. n. 15/9, D57, pag. 7) e di non avere avuto altre problematiche con le autorità turche, né con terze persone (cfr. n. 15/9, D59 seg., pag. 7). Inoltre, interrogato su quale sarebbe stata la ragione che lo avrebbe condotto ad espatriare, l'insorgente ha dichiarato che è stato lui a chiederlo ai genitori, in quanto si annoiava, paventando una probabile futura condivisione o altro in patria per il quale sarebbe potuto finire in carcere (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7). Anche il Tribunale, alla stessa stregua di quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella sua duplica e nella sua quadruplica, considera che la tardività di tali affermazioni, non possa essere giustificabile con la giovane età del ricorrente. Difatti, egli all'epoca in cui ha svolto l'audizione sui suoi motivi d'asilo, aveva già (...) anni compiuti, vantava già di una certa istruzione - avendo interrotto la (...) nel suo paese d'origine prima di espatriare - nonché era assistito già dall'inizio della sua procedura d'asilo dalla rappresentante legale e persona di fiducia, che l'ha potuto anche preparare al colloquio sui suoi motivi d'asilo. Non si evince poi in nessun modo dal verbale d'audizione, come invece argomentato nel ricorso (cfr. pag. 5), che egli abbia avuto difficoltà a rammentare degli episodi o a comprendere quali documenti fosse necessario apportare a sostegno delle sue allegazioni. In merito, l'insorgente ha difatti asserito di stare bene di salute, e di avere già consegnato i documenti in suo possesso, senza averne di ulteriori da presentare (cfr. n. 15/9, D3 segg., pag. 2), come pure confermato anche dalla sua rappresentante legale ivi presente (cfr. ibidem, D5, pag. 2). All'inizio della sua audizione, gli sono peraltro stati ricordati i suoi diritti ed obblighi principali rilevanti per la sua audizione, in particolare il dovere d'indicare tutti i fatti determinanti per la sua domanda d'asilo (cfr. ibidem, D1, pag. 2). Alla luce di tali considerazioni, le ragioni indicate nel ricorso per tentare di spiegare la tardività dei suoi asserti, non possono quindi essere ritenute plausibili. In particolare, l'affermazione che egli non pensasse di avere tempo per raccontare tutto e che spesso degli episodi di violenza non fosse a conoscenza neppure la madre (cfr. ricorso, pag. 5), non appare essere una giustificazione convincente. Ciò in quanto, come deducibile limpidamente dalla sua audizione sui motivi d'asilo, al ricorrente è stata data più volte la possibilità di esprimersi sui medesimi, chiedendogli anche più volte conferma degli stessi e se avesse raccontato tutto o se ci fosse ancora altro (cfr. n. 15/9, D36 seg., pag. 5; D56 segg., pag. 7; D62, pag. 8), ciò che egli ha sempre negato (cfr. n. 15/9, D57 segg., pag. 7 seg.). A maggior ragione quindi, anche il suo tentativo di spiegare come mai non avesse parlato delle sue attività per il partito HDP durante la sua audizione, a causa del fatto che non avrebbe compreso quanto ogni allegazione potesse essere rilevante (cfr. ricorso, pag. 6), non è credibile. 6.2 A quanto sopra, si aggiunge che il ricorrente, sia riguardo agli episodi in cui avrebbe subito delle violenze da parte delle autorità di polizia turca, sia circa la sua partecipazione ad attività d'opposizione al governo, è rimasto molto vago (cfr. parere, pag. 3), senza apportare neppure in fase ricorsuale alcun elemento concreto che ne dimostri effettivamente il vissuto (cfr. ricorso, pag. 5 seg.; replica, pag. 2; triplica, pag. 2 seg.). Circa gli eventi in cui la polizia turca lo avrebbe malmenato, ha difatti riportato unicamente degli asserti della madre, riguardo a (...) episodi: l'(...) in cui, circa (...) prima del ricorso, egli rincasando sarebbe stato picchiato dalla polizia poiché avrebbe indossato una (...); e l'altro dove pochi (...) dopo, sarebbe nuovamente stato malmenato per motivi legati alla sua etnia (cfr. ricorso, pag. 5). Tuttavia, nulla aggiunge in merito ad esempio al luogo, all'orario, o alla dinamica effettiva in cui si sarebbero svolti tali fatti, ciò che conduce il Tribunale ancor più alla conclusione che tali eventi siano inverosimili. Anche in merito alla sua partecipazione ad attività di distribuzione di volantini e di affissione di manifesti di propaganda durante il periodo elettorale per il partito HDP, a parte riprendere quanto verrebbe riportato nella dichiarazione del predetto partito prodotta con il ricorso, il ricorrente non aggiunge alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza per rendere per lo meno verosimili tali sue attività. 6.3 Da ultimo, si osserva che neppure i mezzi di prova presentati dall'insorgente a supporto dei predetti asserti in fase ricorsuale, sono atti a modificare le suddette considerazioni e conclusioni. 6.3.1 Per quanto attiene alla dichiarazione della sezione del partito HDP di C._______, la quale attesta, secondo la traduzione allegata dal ricorrente, del fatto che egli fosse attivo nella sezione giovanile del predetto partito, nonché che avrebbe svolto delle attività di volantinaggio e di affissione di manifesti sui muri durante le elezioni; la stessa può essere ritenuta una mera asserzione di parte. Difatti, come già ritenuto sopra, il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimili con i suoi asserti di aver esercitato in concreto le predette attività. Del resto, anche il documento presentato, non soltanto non è datato, bensì presenta delle dichiarazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento a degli eventi e a dei contesti ben specifici, ciò che ne mette ancora maggiormente in dubbio l'autenticità. 6.3.2 Concernente poi la fotocopia del mandato di ricerca della (...) del (...) (cfr. MdP n. 5), anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità resistente, non può che constatare che lo stesso è una mera fotocopia a colori - quindi facilmente manipolabile - presentata tuttavia dal ricorrente come originale nel suo ricorso (cfr. pag. 5). Anche si ritenesse non fosse intenzione dell'insorgente ingannare le autorità svizzere circa l'originalità del documento presentato, tuttavia anche agli occhi del Tribunale il suo contenuto risulta essere del tutto discrepante ed illogico rispetto agli asserti resi dall'insorgente in audizione. Invero, si denoti come secondo la traduzione del documento agli atti della SEM, il ricorrente avrebbe commesso una serie di reati a partire dal (...) e "nelle date precedenti" che però non vengono di fatto concretamente nominate, e a partire dalla "data del reato" sarebbero state effettuate delle ricerche per trovarlo - anche il suo indirizzo - ed accompagnarlo coattivamente, senza alcun successo. Tuttavia, dai suoi asserti, si evince che egli sarebbe stato ancora al suo domicilio allorché tali eventi sarebbero occorsi, come pure al momento dell'emissione di tale documento (datato [...]). Inoltre, egli sarebbe potuto espatriare legalmente dall'(...) il (...), con il suo passaporto emesso poco più di un mese prima (il [...]; cfr. MdP n. 1), nonché con una procura sottoscritta da parte dei suoi genitori (cfr. MdP n. 4) senza riscontrare alcuna problematica da parte delle autorità di polizia (...) turche (cfr. n. 15/9, D17 segg., pag. 4 seg.). Peraltro, egli non ha mai indicato nel corso della sua audizione sui motivi di aver interessato le autorità turche in qualche modo, in particolare con ispezioni e perquisizioni al suo domicilio, a parte i quesiti postigli dai militari al di fuori del suo domicilio riguardo allo zio (...) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Il comportamento delle autorità turche narrato nel documento, appare quindi del tutto discrepante ed illogico rispetto a quanto invece asserito dall'insorgente nel corso della sua audizione. Inoltre, si denota come neppure in fase ricorsuale, il ricorrente abbia descritto in che modo effettivamente i genitori sarebbero venuti in possesso di tale documento, peraltro indirizzato dalla (...) all'(...) e non all'insorgente direttamente (cfr. ricorso, pag. 5; replica, pag. 2; triplica, pag. 2 seg.). A fronte di tutti questi elementi, il Tribunale considera che il predetto documento non abbia alcun valore probatorio, in quanto decisamente nei suoi contenuti non può essere ritenuto autentico ed appare essere stato confezionato ai soli fini di causa. 6.4 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva sia delle sue dichiarazioni, sia dei mezzi di prova presentati, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) né le sue attività di sostegno per il partito HDP, né men che meno che abbia interessato le autorità turche in qualche modo che fosse per le sue attività politiche o per la sua etnia come preteso nel ricorso, prima del suo espatrio. 6.5 Alla luce poi di tali inverosimiglianze, neppure le allegazioni del tutto generiche e vaghe, proposte soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente che dopo la sua partenza dal Paese d'origine, la polizia turca si sarebbe recata al suo domicilio chiedendo alla madre dove si trovasse (cfr. pag. 2 della replica del 9 giugno 2023), non appaiono essere maggiormente credibili. Ciò vale anche per le attività di sostegno al partito HDP che egli starebbe conducendo in Svizzera, asserzioni apparse soltanto nella sua triplica dell'11 agosto 2023 (cfr, pag. 2 della triplica). Le stesse risultano difatti essere del tutto stereotipate, in quanto il ricorrente non spiega e non definisce in alcun modo le circostanze ed il ruolo effettivo che egli avrebbe avuto durante le stesse, affermando in modo del tutto vago di essersi attivato "nelle attività di volantinaggio e partecipando a manifestazioni contro il governo" (cfr. pag. 2 della triplica). Pertanto, anche queste ultime non sono state rese verosimili dall'insorgente. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, anche se le sue dichiarazioni inerenti al fatto di essere stato questionato da parte di comandanti e militari graduati turchi circa dove si trovasse lo zio (...), fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Innanzitutto, v'è luogo di constatare che le allegazioni dell'insorgente circa le (...) o (...) volte che dei militari lo avrebbero fermato chiedendogli dello zio (...) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.), anche agli occhi del Tribunale, non risultano raggiungere un'intensità sufficiente per ritenere che il ricorrente abbia subito delle persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, perché si possa considerare il suo espatrio come l'unica misura per sottrarsi ad una situazione divenuta invivibile per lui nel suo Paese d'origine. Difatti, anche tenuto conto della sua minore età, e della sua giovane età allorché tali quesiti gli sarebbero stati posti, si osserva come, a differenza di quanto descritto nel suo ricorso, l'insorgente a parte riferire che lo avrebbero "messo sotto pressione" o messo "alle strette" con dei quesiti circa dove si trovasse lo zio e se fosse scappato in J._______, egli non ha mai riportato alcuna minaccia da parte dei militari nei suoi confronti (cfr. ibidem, D36 segg., pag. 5 segg.) o di ulteriori problematiche o timori che avrebbe avuto nei confronti delle autorità turche a tal proposito (cfr. ibidem, D56 segg., pag. 7 seg.). L'ultima volta che tali quesiti gli sono stati posti, risalivano inoltre all'(...) dell'(...) il suo espatrio, quindi almeno (...) prima la sua partenza dalla Turchia (cfr. ibidem, D54 seg., pag. 7). Egli stesso ha inoltre ricondotto la sua decisione di lasciare il predetto Paese, non a causa di tali episodi, bensì poiché si sarebbe annoiato nello stesso, nonché perché non avrebbe intravvisto un futuro per lui nel medesimo (cfr. ibidem, D56, pag. 7). L'interessato sarebbe inoltre potuto uscire liberamente dal Paese d'origine, presentando il suo passaporto nonché la procura sottoscritta dai genitori, e visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile, né il ricorrente né la sua famiglia, avrebbero riscontrato dei problemi a seguito della sua partenza dalla Turchia. Pertanto, le sue dichiarazioni, non denotano all'evidenza l'esistenza di alcuna persecuzione che possa essere qualificata come rilevante ai sensi dell'asilo. 8. 8.1 Il ricorrente allega poi in fase ricorsuale che egli si troverebbe esposto ad una persecuzione futura nel caso di un suo ritorno in patria, a causa sia della sua etnia, sia dell'attivismo politico dello zio e della sua famiglia. 8.2 A tal proposito il Tribunale ricorda che, se delle persecuzioni si estendono, a fianco della persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Inoltre, si rammenta che la corresponsabilità famigliare ("Sippenhaft"), quale facoltà legale d'impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d'intraprendere delle attività politiche illegali. Tanto più la persona ricercata o l'oppositore è implicato in modo significativo in favore di un'organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; sentenza del Tribunale D-2814/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.5). Sulla base delle informazioni delle quali il Tribunale dispone, non v'è alcuna ragione di considerare che tale constatazione sia attualmente obsoleta (cfr. sentenza del Tribunale E-4061/2023 del 31 agosto 2023 consid. 4.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione riflessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare oggettivamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della famiglia interessata. 8.3 Ora, tornando alla presente disamina, al contrario di quanto affermato nel suo gravame dall'insorgente, visto anche quanto già ritenuto sopra inverosimile ed irrilevante, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché le autorità turche possano prendersela con il ricorrente per la condanna al carcere comminata allo zio (...), o ancora per delle attività politiche che questi avrebbe esercitato in passato. Invero, al di là dei quesiti che sarebbero stati posti al ricorrente in merito a dove si trovasse il predetto zio, egli non ha in alcun modo reso verosimile, di essere stato ricercato dalle autorità turche anche dopo il suo espatrio. Inoltre, gli eventi attinenti allo zio (...), risalgono a molti anni fa, e da più di (...) anni il ricorrente ha asserito di non avere più avuto alcun contatto con il medesimo. Alla luce di tali elementi, non si intravvede quindi alcun indizio dal quale si possa evincere che il ricorrente possa diventare il bersaglio delle autorità turche a causa dello zio (...), in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, in caso di un suo ritorno in patria. Altresì, egli non ha mai affermato durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore che altri suoi famigliari eserciterebbero una qualsivoglia attività politica, bensì sono asserti giunti soltanto in fase ricorsuale, peraltro del tutto vaghi e non supportati da alcun elemento concreto (cfr. ricorso, pag. 6; replica, pag. 2). Anzi, dalle sue stesse affermazioni, risulta come i suoi genitori ed i suoi fratelli risiederebbero tutt'ora nello stesso luogo (cfr. n. 15/9, D13 seg., pag. 3), ed ai medesimi non è mai successo alcuna problematica degna di nota, o resa verosimile dall'insorgente, anche successivamente al suo espatrio. Di conseguenza, il Tribunale non può intravvedere alcun rischio di persecuzione riflessa dell'interessato per i motivi da lui invocati nel ricorso. La predetta conclusione non viene modificata, neppure alla luce della copia dell'articolo di giornale in lingua straniera, prodotto dall'insorgente con il ricorso, che darebbe unicamente atto del fatto che (...) persone, tra le quali lo zio del ricorrente, sarebbero state arrestate per offese rivolte a I._______. 8.4 Per quanto attiene agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla sua etnia curda, anche nell'ambito del servizio militare obbligatorio, a parte che in quest'ultimo caso appaiono essere delle persecuzioni del tutto ipotetiche e pertanto già di per sé irrilevanti, si osserva come le stesse non siano in alcun modo pertinenti dal profilo del riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, per quanto la minoranza curda possa subire delle discriminazioni e altre angherie in Turchia, tuttavia tali problematiche non raggiungono in generale - come all'occorrenza, non avendo il ricorrente allegato alcunché in merito nel corso dell'audizione, né presentato alcun elemento concreto neppure in fase ricorsuale - l'intensità richiesta per rientrare nell'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo ritenuto fino ad oggi alcuna persecuzione collettiva dei curdi in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4). Peraltro egli, al di là di mere supposizioni di parte non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7), non ha reso verosimile, di avere compiuto delle attività politiche che potrebbero interessare anche in futuro le autorità turche nel caso di un suo ritorno in Turchia (cfr. anche supra consid. 6.1, 6.2, 6.3.1 e 6.5). 8.5 Visto quanto precede, nessun elemento all'incarto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno verosimile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sia oggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria.
9. Da ultimo, il suo desiderio di rimanere in Svizzera e la presenza dei suoi zii su suolo elvetico (cfr. n. 15/9, D56 seg., pag. 7), non risultano essere delle dichiarazioni pertinenti ai sensi dell'asilo, non rientrando all'evidenza in uno dei motivi esaustivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi.
10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso, per quanto non già divenuto senza oggetto (cfr. supra consid. 3.3 e 4.2), è respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale dell'11 maggio 2023, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, per quanto non divenuto senza oggetto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: